12.2012.162
Architetto - responsabilità del direttore dei lavori
10 febbraio 2014Italiano19 min
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Numero d'incarto:
12.2012.162
Data decisione, Autorità:
10.02.2014, IICCA
Titolo:
Architetto - responsabilità del direttore dei lavori
ARCHITETTO
RESPONSABILITÀ
art. 398 CO
Incarto n.
12.2012.162
Lugano
10 febbraio
2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.6
della Pretura del Distretto di Leventina - promossa con petizione 2 aprile 2007
da
AO 1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 218'402.31
oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2003, domanda avversata dalla convenuta
che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 30
luglio 2012 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di
fr. 56'479.45 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2003 e ponendo la tassa di
giustizia di fr. 5'000.- e le spese di fr. 1'600.- a carico della convenuta per
1/4 e per 3/4 a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte
fr. 3'000.- per ripetibili parziali;
appellante
la convenuta con atto di appello 14 settembre 2012, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di attribuirle
un’indennità ripetibile (piena) di fr. 15'288.- o in via subordinata di
aumentare a fr. 11'466.- le ripetibili (parziali) a suo favore, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore non ha presentato osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nella
primavera del 2001 AO 1 ha contattato l’impresa generale AP 1 al fine di
riattare un rustico diroccato al mappale n. __________ RFD di R__________, di
sua proprietà, ed allo scopo di ritirare dai coniugi __________ i mappali n. __________,
__________ e __________ RFD di C__________, sui quali avrebbe poi dovuto essere
edificato, in collaborazione con lei, uno chalet.
2. Con
petizione 2 aprile 2007, avversata da AP 1, AO 1 ha convenuto in giudizio quest’ultima innanzi alla Pretura del Distretto di Leventina per ottenerne
la condanna al pagamento di fr. 218'402.31 oltre interessi al 5% dal 1°
febbraio 2003. A suo dire, la convenuta, incaricata della direzione lavori del
cantiere di R__________, gli avrebbe innanzitutto consigliato di non accettare
la proposta transattiva dell’Impresa B__________ __________, che aveva offerto
uno “sconto” sulla sua fattura finale per le opere da capomastro, ciò che aveva
poi portato alla sua condanna giudiziale al pagamento dell’intera mercede fatturata,
con un pregiudizio a suo carico di fr. 20'000.-; non avrebbe inoltre chiesto e
ottenuto la rimozione dei difetti esistenti, che erano poi stati riparati dalla
ditta __________, con un esborso di fr. 22'000.-; e avrebbe infine posato sul
tetto delle piode della Val Malenco invece delle tegole ondulate in cemento grigio
inizialmente approvate, ciò che aveva comportato un ordine di ripristino da
parte delle autorità preposte, con un maggior costo di altri fr. 61'995.95. Con
riferimento ai mappali di C__________, la controparte, rinunciando di fatto a
dar seguito alla collaborazione, gli avrebbe causato un danno di fr. 51'277.41,
corrispondente agli interessi sul mutuo che egli aveva dovuto accendere per non
perdere la caparra versata per riservare i fondi in questione. E la stessa
avrebbe infine rifiutato di pagare una fattura di complessivi fr. 63'128.95, riguardante
servizi e spese vive da lui prestati, riferiti a quest’ultimo progetto comune.
3. Con
sentenza 30 luglio 2012 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
condannando la convenuta al pagamento di fr. 56'479.45 oltre interessi al 5%
dal 1° febbraio 2003 e ponendo la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese
di fr. 1'600.- a suo carico per 1/4 e per 3/4 a carico dell’attore, tenuto
altresì a rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili parziali. Il
giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che la convenuta era tenuta a risarcire
all’attore fr. 20'000.- per avergli consigliato di non accettare la proposta bonale
dell’Impresa B__________ __________ ed altri fr. 36'479.45 per aver posato
delle piode che in seguito avevano dovuto essere sostituite per ordine
dell’autorità.
4. Con
l’appello 14 settembre 2012, a cui l’attore non ha presentato osservazioni, la
convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente
la petizione e di attribuirle un’indennità ripetibile (piena) di fr. 15'288.- o
in via subordinata di aumentare a fr. 11'466.- le ripetibili (parziali) a suo
favore, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa non ritiene di
dover risarcire l’attore per avergli consigliato di non accettare a suo tempo
una proposta transattiva ed esclude una sua responsabilità per il fatto che le
piode inizialmente posate avevano poi dovuto essere sostituite per ordine
dell’autorità. Osserva infine come le ripetibili a suo favore fossero
insufficienti.
5. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece
la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una
decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove
disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. Nel
querelato giudizio il Pretore ha ritenuto che la controversia contrattuale tra
le parti, almeno per quanto riguardava le due pretese ancora qui litigiose,
poteva essere giudicata sulla base delle norme del contratto di mandato (art.
394 segg. CO). In questa sede la convenuta non rimette in discussione tale
conclusione. A ragione. Nell’ambito di un contratto di architettura globale
(avente cioè per oggetto la progettazione e la direzione dei lavori), come
quello venuto in essere tra le parti, la responsabilità dell’architetto globale
per la sua attività di direttore dei lavori è in effetti retta proprio dalle
norme sul contratto di mandato (DTF 109 II 462 consid. 3d; TF 31 luglio 2012
4A_53/2012 consid. 3.4, 25 novembre 2010 4A_252/2010 consid. 4.1, 5 luglio 2002
4C.14/2002 consid. 4.2; II CCA 29 aprile 2013 inc. n. 12.2011.132; in merito
alla responsabilità differenziata dell’architetto a dipendenza dell’oggetto del
litigio, cfr. pure DTF 134 III 361 consid. 5.1).
7. Con
la prima censura d’appello la convenuta contesta di essere tenuta a risarcire all’attore
fr. 20'000.- per avergli consigliato di non accettare a suo tempo una proposta
transattiva dell’Impresa B__________ __________. Essa ritiene innanzitutto che,
in assenza di una denuncia della lite nei suoi confronti, l’esito sfavorevole
della procedura giudiziaria promossa in seguito dall’Impresa B__________ __________
contro l’attore non poteva esserle opposto, tanto più che essa aveva dimostrato
che quell’esito era imputabile alla colpa di quest’ultimo. Rileva inoltre che
la pretesa risarcitoria era prescritta. Ed evidenzia infine come l’attore non
avesse allegato ancor prima che provato in cosa sarebbe consistita la violazione
contrattuale da lei commessa nell’occasione.
7.1 Il
giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che l’esito della procedura giudiziaria
promossa a suo tempo dall’Impresa B__________ __________ contro l’attore -
ossia il fatto che l’intera mercede fatturata dall’impresa era dovuta - poteva
essere opposto alla convenuta nonostante alla stessa non fosse mai stata
denunciata quella lite può essere confermato. La convenuta non ha in effetti dimostrato,
pur avendolo allegato, che l’esito sfavorevole di quella procedura era stato
causato dall’attitudine rinunciataria o negligente dell’attore - quest’ultima
invero evidenziata anche in quel procedimento (cfr. doc. AA p. 1 e 4) - e
soprattutto che una diversa conduzione di quel processo avrebbe verosimilmente portato
a una conclusione più favorevole (Ottaviani,
Le parti nel processo civile ticinese, p. 143; Giger,
Berner Kommentar, n. 17 seg. ad art. 193 CO; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª ed., p. 312): essa non ha in particolare addotto e provato se e in
quale misura altre allegazioni difensive e prove - che non ha offerto né tanto
meno ha ottenuto di assumere in questa causa - avrebbero permesso di giungere a
un tale risultato.
7.2 Nemmeno
si può condividere l’assunto della convenuta secondo cui la pretesa in
questione sarebbe stata prescritta, ciò che il Pretore aveva negato dopo aver per
altro rilevato che in risposta essa non aveva validamente sollevato
quell’eccezione.
Contrariamente
a quanto ritenuto dalla convenuta, non è innanzitutto vero che essa avrebbe
eccepito la prescrizione della pretesa laddove (a p. 15 della risposta) aveva
affermato che “ogni imputazione è respinta in quanto non fondata e comunque
tardiva”. Quell’affermazione, che di per sé avrebbe anche potuto essere intesa
come un’eccezione di prescrizione (cfr. Däppen,
Basler Kommentar, 4ª ed., n. 3 ad art. 142 CO), è stata in effetti formulata al punto 10 (e non ai punti 7-9, ove
era stata esposta quella pretesa) e si riferiva alla pretesa attorea, frattanto
respinta dal Pretore, volta al risarcimento dei fr. 22'000.- spesi per ovviare
ai difetti di cui la convenuta non avrebbe chiesto la rimozione.
In ogni
caso, ritenuto che l’offerta transattiva dell’Impresa B__________ __________, già
rifiutata una prima volta dall’attore su consiglio della convenuta in data 19
settembre 2002 (doc. U), era poi stata riproposta invano il 30 settembre 2002
(doc. V) e che la causa di risarcimento, soggetta a un termine di prescrizione
non inferiore a 5 anni (cfr. art. 371 cpv. 2 CO), è stata inoltrata già il 2
aprile 2007, è incontestabile come la pretesa risarcitoria in esame non possa
essere considerata prescritta. Oltretutto il 9 febbraio 2006 l’attore aveva già
validamente interrotto il relativo termine di prescrizione, facendo spiccare
nei confronti della convenuta il PE n. __________ dell’UEF di Leventina (doc.
HHH).
7.3 La
convenuta ha invece ragione laddove rileva che l’attore non aveva allegato né
provato in cosa sarebbe consistita la violazione contrattuale da lei commessa
(art. 97 e 398 CO).
Negli
allegati preliminari l’attore, a sostegno della sua pretesa risarcitoria (di
natura contrattuale, cfr. Brehm,
Berner Kommentar, 4ª ed., n. 49
ad art. 41 CO; Weber, Berner
Kommentar, n. 34 ad art. 97 CO; cfr. pure DTF 111 II 72 consid. 3d), si è
limitato a sostenere che l’importo di fr. 20'000.- era dovuto in quanto la convenuta
gli aveva consigliato di non accettare a suo tempo una proposta transattiva dell’Impresa
B__________ __________ (che prevedeva in sostanza uno “sconto” sulla fattura di
circa fr. 11'000.-) che si è poi rivelata essere vantaggiosa, visto che la
pretesa fatturata era poi risultata integralmente fondata (ciò che l’aveva
obbligato a pagare, oltre alla stessa, gli interessi, le spese legali e le
ripetibili della causa). Egli non ha però indicato se e per quale motivo quel
consiglio fosse allora manifestamente irragionevole (cfr. per analogia TF 21
febbraio 2007 4C.205/2006 consid. 3.4.1; DTF 119 II 333 consid. 7a; II CCA 1°
dicembre 1997 inc. n. 12.97.47, 12 novembre 2008 inc. n. 12.2007.191, 26 luglio
2011 inc. n. 12.2009.100, con riferimento alla responsabilità per un consiglio
d’investimento), rispettivamente se e in che misura la convenuta avesse in tal
modo disatteso gli obblighi di informazione che le incombevano e che gli
avrebbero permesso di decidere sull’accettazione o meno della proposta con
cognizione di causa. Tanto basta per respingere la pretesa, non sufficientemente
sostanziata.
Ma a
prescindere da quanto precede, nulla permette di ritenere che allora quel
consiglio fosse manifestamente irragionevole: in effetti, a fronte dei numerosi
e importanti difetti presenti nell’opera eseguita, evidenziati anche dall’istruttoria
(cfr. doc. T, U, W [testi __________ p. 2 e __________
p. 4 seg.], Z p. 5; teste __________ p. 2) e tali già da
indurre l’Impresa B__________ __________ a proporre uno “sconto”, il consiglio all’attore
di non accettare la fattura con cui l’impresario auspicava il pagamento della
sua mercede, sia pure ridotta da fr. 81'187.60 (doc. D) a fr. 70'000.- (doc. V),
di cui fr. 63'000.- nel frattempo già pagati, non appariva allora
manifestamente irragionevole, se solo si pensa al rischio per l’attore di
doversi in seguito assumere gli oneri per le riparazioni oppure ancora in considerazione
della possibilità di concludere una transazione a condizioni ancora migliori;
del resto, a quel momento l’inoltro di una procedura giudiziaria per l’incasso
dell’intero credito costituiva solo una remota minaccia, viste anche le
importanti spese ed il rischio processuale che una causa per il pagamento del saldo
di fr. 18'187.60 avrebbero comportato alla controparte. A quel momento la
convenuta, che non era un legale, non doveva nemmeno esaminare se in un’eventuale
futura causa giudiziaria il rischio di soccombenza dell’attore sarebbe stato più
o meno accresciuto (segnatamente per le problematiche della tempestività della
notifica dei difetti e della loro effettiva esistenza e quantificazione), tanto
più che una tale valutazione sarebbe semmai spettata al legale dell’attore in
quella causa - poi intervenuto (cfr. doc. AA) - che, se lo avesse ritenuto
opportuno, avrebbe a sua volta potuto riproporre in seguito la proposta di
transazione in quei termini. Si rammenti, oltretutto, che nemmeno un legale potrebbe
di principio essere reso responsabile per il fatto che con un giudizio ex
post la sua condotta extraprocessuale o processuale non si sia dimostrata
essere la migliore possibile, sempre che la stessa rientrasse tra quelle
ragionevolmente praticabili (cfr. Fellmann,
Die Haftung des Anwaltes für die Unkenntnis klaren Rechts, in: recht 2001 p.
194; cfr., con specifico riferimento all’attività dell’architetto, Schumacher, Die Haftung des Architekten
aus Vertrag, in: Gauch/Tercier,
Das Architektenrecht, 3ª ed., n. 491), come senz’altro era quella adottata dalla convenuta.
8. La
convenuta censura in seguito il giudizio con cui il Pretore l’aveva condannata
a risarcire all’attore fr. 36'479.45 per il fatto che le piode (grigio-verdi) della
Val Malenco da lei posate su sua raccomandazione sul tetto invece delle tegole in
cemento grigio inizialmente approvate avevano poi dovuto essere rimosse e sostituite
per ordine dell’autorità, siccome non conformi all’art. 28 cpv. 6 NAPR del
Comune di R__________. Essa contesta di aver raccomandato la posa delle piode
della Val Malenco, da lei semmai solo suggerita. Ritiene che l’attore era stato
informato del fatto che la domanda di posa di quelle piode, analogamente già
autorizzata nel Comune limitrofo di C__________, era stata preavvisata
positivamente dal Cantone e dal Sindaco di R__________ e, in considerazione
dell’urgenza di terminare i lavori prima che arrivasse la neve, si era assunto
il rischio del fatto che la relativa licenza edilizia non fosse ancora stata
rilasciata. Lo stesso attore aveva del resto ammesso che essa aveva
nell’occasione agito in buona fede. Oltretutto rileva come la procedura
ricorsuale contro il diniego della licenza, risoltasi negativamente, fosse
stata condotta senza un suo coinvolgimento, che nelle particolari circostanze avrebbe
forse potuto portare ad un esito diverso.
8.1 Come giustamente
rilevato dalla convenuta, nel caso di specie il Pretore non avrebbe dovuto
esaminare se alla stessa poteva essere ascritta una responsabilità per aver a
suo tempo raccomandato all’attore le piode della Val Malenco: negli allegati
preliminari l’attore non le aveva in effetti mai rimproverato un tale
comportamento, che non doveva essere esaminato d’ufficio.
8.2 L’unico
rimprovero mosso dall’attore alla convenuta è in definitiva quello di aver
posato delle piode senza disporre della necessaria autorizzazione amministrativa.
8.2.1 Negli
allegati preliminari la convenuta non ha contestato i fatti esposti dall’attore,
ma si è nondimeno opposta alla pretesa risarcitoria, adducendo che quest’ultimo
era consapevole e d’accordo che il tetto doveva essere posato con quelle piode
e che aveva a suo tempo ammesso la buona fede della convenuta anche perché la
posa di quelle piode era stata preavvisata favorevolmente dal Cantone (cfr.
risposta p. 16).
In tali
circostanze, già si poteva e doveva concludere per l’esistenza di una responsabilità
della convenuta. È in effetti incontestabile che il direttore dei lavori deve
tra le altre cose accertarsi che le opere da eseguire, di cui egli deve curare
l’organizzazione, siano al beneficio delle necessarie licenze edilizie (cfr. Schumacher, op. cit., n. 486 e 487 e più in generale n. 498 segg.), ritenuto che se non è il caso dovrà soprassedere dalla loro
esecuzione o quanto meno informare del problema il committente, il quale se del
caso potrà autorizzarlo ad eseguirle a suo rischio e pericolo. Nel caso di
specie la convenuta, agente concretamente quale direttore dei lavori (e ancor
prima quale appaltatore), venutasi a trovare in quella stessa situazione in
considerazione del fatto che la posa delle piode della Val Malenco in sostituzione
delle tegole formalmente autorizzate, sia pure preavvisata favorevolmente, non
era ancora al beneficio di una valida licenza edilizia, non ha invece preteso
negli allegati preliminari di aver agito nel modo sopraindicato, il fatto di
sostenere che l’attore fosse consapevole e d’accordo con la modalità di posa
del tetto e che avesse persino ammesso la sua buona fede non significando ancora
che egli fosse stato reso attento del problema e soprattutto che avesse nondimeno
autorizzato l’esecuzione dei lavori a suo rischio e pericolo.
8.2.2 Gli
argomenti sollevati in questa sede dalla convenuta, riassunti in precedenza, non
sono tali da modificare questa conclusione. Essi - tranne per quanto riguarda
la questione della sua buona fede, che, come si è appena visto, non era però
rilevante - sono in effetti del tutto nuovi e non possono pertanto essere presi
in considerazione per il giudizio (art. 317 cpv. 1 CPC).
Ma ad
ogni buon conto, la convenuta non è stata in grado di provare che l’attore era
stato da lei edotto del rischio - ritenuto di fatto inesistente dalle stesse
parti e soprattutto dalla convenuta, maggiormente cognita della materia - che la
posa delle piode della Val Malenco, a quel momento non autorizzata da una
valida licenza edilizia, potesse non essere ammessa a posteriori e soprattutto
che egli in tal caso le aveva nondimeno dato atto, espressamente o per atti
concludenti, di assumerselo in tutto o in parte. Oltretutto, in questa sede la
convenuta non ha censurato l’accertamento pretorile secondo cui in base agli
accordi (cfr. doc. 1) spettava proprio a lei impegnarsi per ottenere la licenza
di costruzione per la riattazione del rustico, ivi compresa quindi anche quella
per la sostituzione delle tegole già autorizzate.
9. Con
l’ultima censura d’appello la convenuta ritiene insufficiente la somma posta a
suo favore in prima sede a titolo di ripetibili parziali (fr. 3'000.-),
corrispondente in sostanza a un’indennità per ripetibili piena di fr. 6'000.-,
auspicando l’attribuzione di un’indennità ripetibile piena di fr. 15'288.-,
eventualmente da ridurre in considerazione del rispettivo grado di soccombenza.
La
censura merita di essere accolta, almeno parzialmente. Per giurisprudenza
invalsa, nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode di un ampio potere
di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso,
ciò che di regola non è se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i
massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 19 ad art. 150;
II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.47), che in concreto - contrariamente a
quanto ritenuto dalla convenuta - non è però il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, ma la
ora abrogata Tariffa dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (vTOA; RL 3.2.1.1.2;
cfr. la norma transitoria di cui all’art. 16 cpv. 2 del citato Regolamento). Ora, tenuto conto del valore litigioso di fr. 218'402.31 e
rammentato che in presenza di un tale valore gli art. 9 e 13 vTOA prevedevano
un’aliquota dal 5% all’8%, il giudice di prime cure, stabilendo un’indennità
per ripetibili piena di fr. 6'000.- (pari a meno del 3%), è rimasto chiaramente
al di sotto dei limiti della tariffa applicabile, per cui la somma da lui
attribuita, censurata siccome insufficiente con il gravame, non può essere
confermata (cfr. III CCA 14 febbraio 2011 inc. n. 13.2011.3; II CCA 6 maggio
2011 inc. n. 12.2011.78, 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.137, 24 settembre 2012
inc. n. 12.2012.112, 14 maggio 2013 inc. n. 12.2012.181). La soluzione
corretta, in presenza di una causa di difficoltà medio-bassa (ammessa per altro
anche dalla stessa convenuta, che in effetti propone ora una percentuale
inferiore a quella media), è in definitiva quella di applicare un’aliquota di
circa il 6%, ciò che implicherebbe l’attribuzione di un’indennità ripetibile piena
di circa fr. 13'000.-, che però, in considerazione del fatto che l’istruttoria
non è risultata particolarmente laboriosa e che l’avvocato della convenuta non
ha dovuto allestire né l’allegato di duplica né quello conclusivo, appare
corretto limitare a circa fr. 11'000.- (pari circa al 5%), somma poi da ridurre
in virtù del rispettivo grado di soccombenza (ora pari a 4/6, ritenuto che l’attore
è soccombente per 5/6 e la convenuta lo è per 1/6).
10. Ne
discende che l’appello può essere parzialmente accolto nel senso che la convenuta
non è tenuta a risarcire all’attore i fr. 20'000.- per avergli consigliato di
non accettare la proposta transattiva dell’Impresa B__________ __________ e che
l’indennità per ripetibili (ridotta) attribuita a suo favore deve essere aumentata.
Gli oneri
processuali della procedura d’appello, calcolati sulla base di un valore
litigioso di fr. 56'479.45, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art.
106 CPC). Quanto alle ripetibili per il procedimento di secondo grado, si
osserva che alla convenuta, vincente in questa sede solo in misura limitata,
può essere assegnata un’indennità per ripetibili ridotta (II CCA 16 febbraio
2011 inc. n. 12.2009.63, 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.137; in merito
all’obbligo di versare ripetibili a carico della parte che non ha inoltrato
osservazioni ad un gravame vincente, cfr. TF 26 settembre 2006 4C.88/2006 consid. 8).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello
14 settembre 2012 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 30 luglio 2012 della Pretura del Distretto di Leventina è così
riformata:
1. La petizione è parzialmente
accolta.
Di
conseguenza AP 1, __________, è condannata a versare a AO 1, __________,
l’importo di fr. 36'479.45 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2003.
2. La
tassa di giustizia di fr. 5’000.- e le spese di fr. 1'600.- sono poste a carico
della convenuta per 1/6 e per 5/6 sono poste a carico dell’attore, il quale
rifonderà alla convenuta l’importo di fr. 7'500.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Gli
oneri processuali di complessivi fr. 1’500.- sono posti a carico
dell’appellante per 2/3 e per 1/3 sono posti a carico dell’appellato, il quale
verserà all’appellante fr. 600.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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