Lexipedia

Decisione

12.2012.163

Contratto di vendita e costruzione - garanzia per difetti - verifica e notifica - consegna dell'opera

16 maggio 2014Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori previsti dal contratto, nemmeno aveva ancora iniziato a decorrere. In

tali circostanze, la notifica dei difetti da parte dei 19 attori, avvenuta almeno

in occasione dell’assemblea generale dei condomini del 16 ottobre 2004 (doc. X,

in cui costoro, alle trattande n. 5.3 e 8.2, avevano deliberato

l’autorizzazione a stare in lite per i lavori al giardino rispettivamente

avevano ribadito l’incompletezza dello stesso), a cui aveva partecipato anche

il dr. O__________ __________, rappresentante della promotrice e venditrice convenuta

(cfr. doc. A, M e X; doc. S inc. OA.2008.40 rich. II°) che allora ne aveva così

preso conoscenza, è tempestiva; tanto più che il comitato dei condomini, che

era stato autorizzato ad agire in rappresentanza di ciascun condomino (cfr.

doc. X, trattanda n. 3 e relativo allegato “Kompetenzen des Ausschusses”, in

particolare il pt. 5), in data 11 novembre 2004 (doc. AI inc. OA.2008.40 rich.

II°) aveva confermato alla convenuta di non accettare il difetto del giardino,

ribadendo poi la sua presa di posizione con un ulteriore scritto datato 13

dicembre 2004 (doc. AP inc. OA.2008.40 rich. II°), seguito, il 24 maggio 2005,

da una formale rivendicazione da parte dell’avvocato dei condomini (doc. E).

Poco importa invece se il giardino fosse già stato terminato in precedenza (fors’anche

a Pasqua 2002, come asserito dalla teste __________ nell’inc. OA.2008.40 rich.

II°) e se nel frattempo le parti avessero già avuto modo di discutere sull’eventuale

sua difettosità (pretesa dai 19 attori e contestata dalla convenuta), non

risultando che per il giardino esse avessero pattuito un termine di consegna

anticipato rispetto agli altri lavori (cfr. anzi doc. B p. 10 seg.).

10. Il Pretore, fondandosi sulle

risultanze peritali, che a suo giudizio la convenuta non aveva ritenuto di

contestare con le conclusioni, ha infine ritenuto che il minor valore

dell’opera ai sensi dell’art. 368 cpv. 2 CO per la difettosità del giardino

poteva essere quantificato in fr. 500'000.-, somma che doveva poi essere attribuita

in considerazione dei millesimi di proprietà della parte che aveva notificato

tempestivamente il difetto.

In questa sede la convenuta rimprovera

al Pretore di aver fatto propria l’interpretazione della clausola contrattuale

(e la conseguente modalità di completazione del giardino) proposta dal perito

giudiziario e obietta che l’importo indicato da quest’ultimo era “costituito,

massicciamente, da mobilio, fontane, strutture illuminanti, camminamenti,

muretti di sostegno e altre strutture edili che non hanno nulla a che vedere

con la fornitura e la messa a dimora di piante” (risposta e appello incidentale

p. 10), aggiungendo poi che la posizione “mobilio, fontana ed illuminazione”

era stata computata due volte (risposta e appello incidentale p. 32). La

censura dev’essere disattesa.

Essa è da una parte irricevibile

in ordine, per il fatto che la convenuta, venendo meno al suo obbligo di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha censurato l’assunto pretorile secondo

cui in sede conclusionale essa non aveva mai contestato gli accertamenti

peritali, e per il fatto che le obiezioni da lei ora formulate sono nuove e con

ciò irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Dall’altra sarebbe stata infondata anche

nel merito, non essendovi alcun valido motivo per far astrazione da quanto stabilito

dal perito giudiziario, le cui capacità e le cui conclusioni non possono essere

messe in discussione da mere critiche soggettive della convenuta (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art.

253), in concreto oltretutto fondate solo sulle risultanze di una perizia di

parte, quella dell’arch. __________ (doc. 3), neppure pertinente (in quanto a

quel tecnico nemmeno era stato chiesto di esprimersi sulla clausola

contrattuale litigiosa, ma solo sulla conformità del giardino realizzato con la

qualità dello stabile e con il suo stile architettonico): il perito giudiziario

ha in effetti spiegato in modo chiaro e convincente (ciò che di per sé

legittima il giudice a far affidamento alle sue conclusioni, cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3, 9 e 11

ad art. 253), confermando per altro sostanzialmente le conclusioni della

precedente perizia giudiziaria di cui al doc. R, le ragioni che lo avevano

indotto a ritenere non adempiuta la clausola contrattuale ed a proporre gli

interventi di completazione che a suo dire erano necessari per riportare il

giardino ad uno standard confacente al tipo di residenza e per renderlo il più

possibile conforme alla descrizione tecnica (perizia giudiziaria p. 12),

rispettivamente a quantificare il suo minor valore in fr. 500'000.- (perizia

giudiziaria p. 13); e neppure risulta che la posizione “mobilio, fontana ed

illuminazione”, che comportava una spesa di fr. 70'000.-, fosse da lui stata

computata due volte, una volta nella perizia giudiziaria e un’altra nella

perizia di parte dell’arch. __________ __________ (doc. P, ritenuta incompleta

e da lui poi completata), ove in effetti quella posizione non era stata esposta

ed era stata prevista una semplice recinzione per un importo di fr. 12'000.-.

11. La convenuta censura infine

il fatto che il Pretore, con decreto 8 giugno 2011, a suo dire già nullo per l’assenza dell’indicazione dei rimedi giuridici, avesse concesso alla

parte attrice, violando nel contempo anche il diritto al contraddittorio, di

riformulare le sue richieste di causa ed in particolare di introdurre la

domanda subordinata, poi in parte accolta con il querelato giudizio. A torto.

In questa sede, venendo meno al

suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), la convenuta non ha in

effetti spiegato per quali motivi il giudizio con cui il Pretore aveva ammesso

la riformulazione delle domande di giudizio di parte attrice fosse errato e

dovesse con ciò essere riformato: essa non si è in effetti confrontata con

l’argomentazione esposta dal giudice di prime cure a sostegno della sua

decisione (e meglio il fatto che quella domanda non costituiva una mutazione

dell’azione [come stabilito dall’art. 75 CPC/TI] e, se anche lo fosse stato, le

condizioni per ammettere una mutazione erano comunque adempiute, in quanto la

stessa poggiava sullo stesso complesso di fatti ex art. 74 lett. a CPC/TI e

nulla impediva o avrebbe impedito alla convenuta di opporre in compensazione

eventuali pretese) e si è invece limitata a ribadire quanto da lei addotto in

sede di osservazioni alla domanda processuale - dal che, pure, l’infondatezza

della censura di violazione del contraddittorio - e in sede conclusionale

(ossia il fatto che tutti i 20 attori fossero originariamente debitori solidali

e l’impossibilità di far valere eventuali pretese compensatorie contro i 19

attori). Fosse per ipotesi anche stata ricevibile da questo punto di vista, la

censura sarebbe stata in ogni caso destinata all’insuccesso, essendo evidente che,

quand’anche non si volesse ammettere che l’azione era immutata giusta l’art. 75

CPC/TI, la sua mutazione sarebbe stata ammissibile in quanto - come già

rilevato dal Pretore - la domanda si fondava sui medesimi fatti ai sensi

dell’art. 74 lett. a CPC/TI, ritenuto per altro che non risulta che i 20 attori

avessero inizialmente dichiarato di intervenire come debitori solidali e che

nulla avrebbe allora impedito alla convenuta di opporre in compensazione ai 19

comproprietari eventuali sue contropretese (non meglio precisate) nell’ambito

di una domanda di restituzione in intero giusta l’art. 138 CPC/TI.

Del tutto infondata è invece l’altra

tesi della convenuta secondo cui il decreto 8 giugno 2011 doveva in ogni caso

essere considerato nullo per il fatto che nello stesso non erano stati indicati

i rimedi giuridici: in effetti, a parte il fatto che in una procedura - come

quella in esame - retta in prima istanza dal codice di procedura cantonale

(cfr. consid. 6) nemmeno vi era l’obbligo di indicare i rimedi giuridici (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 22 ad art.

285), si osserva che anche in base al nuovo diritto federale, che pure prescrive

espressamente l’indicazione dei mezzi d’impugnazione, l’assenza di quell’indicazione

non avrebbe avuto come conseguenza la nullità della decisione resa in tal modo (Staehelin in: Sutter-Somm/

Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 28 ad art. 238), sicché

quell’omissione sarebbe stata in ogni caso priva di rilevanza (II CCA 28

ottobre 2011 inc. n. 12.2011.115).

Per completezza di motivazione,

si aggiunga che l’eventuale erroneità del decreto 8 giugno 2011 e la sua

conseguente riforma nel senso della reiezione della richiesta di riformulazione

delle domande di causa o il suo conseguente annullamento non avrebbe migliorato

la posizione della convenuta, continuando in tal caso a valere la domanda

inoltrata inizialmente (tranne per quanto riguardava l’aumento da fr. 100'000.-

a fr. 500'000.- della pretesa, ritenuto pacificamente ammissibile dalla

convenuta a p. 3, 6 e 7 delle sue osservazioni alla domanda processuale): in

effetti, stante che alla Comunione dei comproprietari non poteva essere

riconosciuta la legittimazione attiva, la petizione sarebbe comunque stata

accolta nei confronti degli altri 19 attori, e ciò ovviamente sempre in ragione

dell’importo corrispondente ai millesimi di loro spettanza (da destinare al

fondo di rinnovamento della PPP). In tal senso ci si potrebbe persino chiedere

se la convenuta disponesse del necessario interesse degno di protezione (il

cosiddetto gravamen), condizione imprescindibile per far valere in

appello una censura (cfr. sul tema ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 46 segg. ed in particolare n. 48 e 51 seg. vor art.

308 segg. CPC; II CCA 25 novembre 2013 inc. n. 12.2011.199, 14 aprile 2014 inc.

n. 12.2012.143 ).

12. Ne discende che la sentenza

pretorile deve essere riformata nel senso dell’accoglimento della petizione

presentata dai 19 attori agenti a titolo individuale, ciò che implica

l’accoglimento dell’appello di 18 dei 19 attori intervenuti (tranne AP 3, la

quale era già vincente in prima sede e non era con ciò legittimata ad appellare

la sentenza) e la reiezione dell’appello incidentale della convenuta, ritenuto

che gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di primo e secondo

grado, questi ultimi calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 188’500.-

(fr. 174'500.- per l’appello principale e fr. 14'000.- per l’appello

incidentale), seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI e 106

CPC). Per l’assegnazione delle spese processuali e delle ripetibili della procedura

d’appello incidentale si è pure tenuto conto del fatto che 18 dei 19 attori agenti

a titolo individuale (tutti tranne AP 3), che si erano opposti al rimedio

presentando una risposta all’impugnativa della controparte, non erano in realtà

parte in causa, dato che la pretesa allora litigiosa era solo quella

dell’attrice AP 3.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 14 agosto 2012 è

accolto in quanto proposto da AP 1 AP 2 AP 4 AP 5 AP 6 AP 7 AP 8 AP 9 AP 10

AP 11 AP 12 AP 13 AP 14 AP 15 AP 16 AP 17 AP 18 e AP 19 ed è

irricevibile in quanto proposto da AP 3.

Di conseguenza la sentenza 24

luglio 2012 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna è così

riformata:

1. (invariato)

2. La petizione, nella misura in cui è stata

promossa dai condomini a titolo personale, è accolta.

Di

conseguenza AO 1, __________, è tenuta a versare:

a AP 1

fr. 6’500.-,

a

AP 2 fr.

6’500.-,

a AP 3

fr. 14’000.-,

a AP 4

fr. 13’000.-,

a

AP 5 fr.

11’500.-,

a

AP 6 fr.

16’000.-,

a

AP 7 fr.

17’000.-,

a

AP 8 fr.

6’000.-,

a

AP 9 fr.

6’000.-,

a

AP 10 fr. 14’500.-,

a

AP 11 fr. 12’000.-,

a

AP 12 fr. 15’000.-,

a

AP 13 fr.

8'250.-,

a

AP 14 fr.

8'250.-,

a

AP 15 fr. 6'750.-,

a

AP 16 fr.

6'750.-,

a

AP 17 fr.

9’500.-,

a

AP 18 fr. 5’500.-

e a AP

19 fr. 5’500.-

oltre

interessi al 5% dall’8 settembre 2006.

3. La

tassa di giustizia di fr. 13'000.-, da anticipare dalla Comunione dei comproprietari

del __________, è posta a carico di quest’ultima in ragione di fr. 4'000.- e

per la rimanenza di fr. 9'000.- è posta a carico di AO 1.

4. Le spese di fr. 12'287.95 (di cui fr. 11'187.90 per la

perizia), già anticipate dalle parti, sono poste a carico di AO 1.

5. (invariato)

6. AO 1 è tenuta a rifondere a AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9, AP

10, AP 11, AP 12, AP 13, AP 14, AP 15, AP 16, AP 17, AP 18 e AP 19 complessivi

fr. 17'200.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Gli oneri processuali della

procedura di appello di fr. 4’000.- sono a carico dell’appellata, che rifonderà

agli appellanti AO 2, AO 3, AO 5, AO 6, AO 7, AO 8, AO 9, AO 10, AO 11, AO 12, AO

13, AO 14, AO 15, AO 16, AO 17, AO 18, AO 20 e AO 21 complessivi fr. 6’000.-

per ripetibili.

III. L’appello incidentale 10

ottobre 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

IV. Gli oneri processuali della

procedura di appello incidentale di fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante

in via incidentale, che rifonderà all’appellata in via incidentale AO 4 fr. 1’200.-

per ripetibili.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Campagna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).