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Decisione

12.2012.164

Riconoscimento di debito - disconoscimento di debito - legittimazione delle parti

29 ottobre 2013Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori, A__________ __________, con lettera 14 luglio 2007 (doc. 2F), ha chiesto a B__________ __________ di restituire al dr. P__________ __________ l’ultimo acconto

di fr. 40'000.- da lui versato con riferimento al cantiere in esame (cfr. giustificativo

allegato al doc. 2F), erroneamente non registrato nella liquidazione di cui al

doc. 2E.

Con messaggio

fax del 27 agosto 2007 (doc. 2G, il cui originale è stato versato agli atti sub

doc. 7), indirizzato a “dr. P__________ __________ A__________ __________”,

allestito su carta intestata di AP 1 e recante la firma dell’arch. X__________ __________

accanto al nome di quella società, questi, con riferimento alla “Rückzahlung

von SFr. 40'000.-“, ha tra l’altro dichiarato “wie gesagt, für die

Rückzahlung bin vol einverstanden, und diese wird ab 1.09.2007 mit dem ersten

Betrag (Sfr. 5'000.-) begonnen, und bis am späteste dt. 1.09.2008 muss ganze

Betrag erledigt, bezahlt werden”. Sulla base di questo scritto, il 3

settembre 2007 (doc. 2I) AP 1 ha quindi bonificato al dr. P__________ __________

una somma di fr. 5'000.-.

Nonostante

le ulteriori richieste formulate da A__________ __________ all’indirizzo di B__________

__________ (doc. D), dell’arch. X__________ __________ (doc. 2L2 e 2L3) e di AP

1 (doc. 2L4 e 2N), il saldo di fr. 35'000.- non è stato corrisposto. Con

lettera 31 ottobre 2008 (doc. 2M), allestita su carta intestata a B__________ __________,

definita liquidata e radiata, l’arch. X__________ __________ ha anzi obiettato che

quella società, in considerazione di tutta una serie di rettifiche delle somme

oggetto della liquidazione, avrebbe potuto pretendere un importo di fr.

150'000.-, che costituiva di fatto la sua perdita dall’intera operazione.

3. Il

19 novembre 2009 la società d’incasso AO 1, __________, che il 9 febbraio 2009

si era fatta cedere da A__________ __________ le sue pretese di fr. 35'000.- in

capitale e di fr. 5'443.- per interessi (doc. 2O), ha fatto spiccare nei

confronti di AP 1 il PE n. __________ dell’UE di Lugano per l’importo di fr.

40’000.- oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2007, indicando come titolo di

credito: “riconoscimento del debito del 27.8.2007” (cfr. doc. C).

L’opposizione interposta al PE dall’escussa è in seguito stata rigettata in via

provvisoria, per fr. 35'000.- oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2007, dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 30 settembre 2010

(doc. 3; cfr. pure doc. rich. I°), poi confermata il 3 dicembre 2010 dalla

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (doc. G; cfr. pure

doc. rich. I°).

4. Con

petizione 20 dicembre 2010, avversata da AO 1, che di fatto si é limitata ad

evidenziare le circostanze che precedono, AP 1 l’ha convenuta in giudizio

innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di

disconoscere il debito di fr. 40'000.- (recte: fr. 35'000.-) oltre

accessori. Essa ha in estrema sintesi addotto che lo scritto di cui al doc. 7,

di cui era contestata l’autenticità, era stato rilasciato per errore,

aggiungendo di non aver in ogni caso mai assunto l’obbligo di restituire

l’acconto di fr. 40'000.-, che in base al contratto originario incombeva a B__________

__________.

5. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con la sentenza 18 luglio 2012 qui impugnata, ha respinto la

petizione, ponendo a carico dell’attrice la tassa di giustizia di fr. 2'800.-,

le spese e le ripetibili di fr. 4'500.-. Il giudice di prime cure ha dapprima

accertato che l’attrice, pur avendo inizialmente contestato l’autenticità del doc.

7, con le conclusioni aveva per finire ammesso che a scriverlo e ad inviarlo

era stato proprio l’arch. X__________ __________. Egli ha quindi constatato che

dall’istruttoria non erano emersi elementi che ne revocassero in dubbio la

validità quale riconoscimento di debito dell’attrice a favore di A__________ __________

ai sensi dell’art. 17 CO. Ha ritenuto irrilevante l’asserito errore essenziale

che avrebbe indotto l’attrice a rilasciare quella dichiarazione, essa non

avendo in ogni caso provato di averlo notificato ad A__________ __________

entro il termine di un anno dalla sua scoperta previsto dall’art. 31 CO. Ha

evidenziato che nulla emergeva a contrastare la validità della cessione a

favore della convenuta, non potendosi in particolare ritenere che il

riconoscimento di debito fosse stato a suo tempo rilasciato a favore del dr. P__________

__________. Ed ha rilevato che quel riconoscimento di debito non poggiava su

una causa inesistente, l’attrice essendosi assunta al più tardi a quel momento

il debito inizialmente spettante a B__________ __________.

6. Con

l’appello 14 settembre 2012, che qui ci occupa, l’attrice chiede di riformare

il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi. Essa censura il giudizio pretorile sulla

legittimazione attiva e passiva delle parti, rilevando da un lato che l’impegno

a versare i fr. 40'000.- era stato preso da B__________ __________ o in

subordine dall’arch. X__________ __________ e non certo da lei, che per altro

non lo aveva mai assunto, ed evidenziando dall’altro che quell’impegno non era

indirizzato ad A__________ __________ e per essa alla convenuta, sua

cessionaria, bensì al dr. P__________ __________. E ribadisce che la sottoscrizione

del riconoscimento di debito, di cui contesta nuovamente l’autenticità, era

dovuta a un errore di persona tempestivamente segnalato alla controparte.

7. Delle

osservazioni 29 ottobre 2012 con cui la convenuta postula la reiezione del gravame

pure con protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario,

nei prossimi considerandi.

8. Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è

stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta

disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio

dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece

la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una

decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove

disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

9. Nell’azione

di disconoscimento del debito il creditore che vi è convenuto è di principio

obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC). L’inversione

dei ruoli processuali non comporta, in altri termini, anche il capovolgimento

dell’onere della prova a danno del debitore e attore (Stoffel, Voies d'exécution, n. 144 p. 117; Staehelin, Basler Kommentar, n. 55 ad

art. 83 LEF; Rep. 1986 p. 89; II CCA 3 novembre 2011 inc. n. 12.2010.99, 10 ottobre

2012 inc. n. 12.2011.91). La situazione viene però a mutare qualora il

creditore derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal

debitore (art. 17 CO): in tale evenienza incombe infatti a quest’ultimo l’onere

di sostanziare la causa dell’obbligazione, qualora essa non venga citata

nell’atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento poggia su di una

causa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO), invalidata (art. 31 CO), simulata

(art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (cfr. sulla questione: DTF 105 II 183 consid. 4a,

131 III 268 consid. 3.2; TF 18 maggio 2006 4C.30/2006, 14 aprile 2009 4A_17/2009; II CCA 3 aprile 2007 inc. n. 12.2005.178); il creditore al beneficio di un

riconoscimento di debito può dunque farvi affidamento e la sola produzione di

tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e ciò

indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (TF 30 giugno

1998 4C.34/1999 consid. 3b; II CCA 9 giugno 2011 inc. 12.2011.63, 10 febbraio

2012 inc. 12.2011.47, 11 maggio 2012 inc. n. 12.2011.99).

10. Nel caso

di specie è innanzitutto a torto che l’attrice ripropone la contestazione

dell’autenticità del riconoscimento di debito oggetto del doc. 7. La sua

censura in tal senso, priva di qualsiasi motivazione, è di per sé irricevibile

(art. 311 cpv. 1 CPC). Essa sarebbe in ogni caso infondata anche nel merito,

per le corrette motivazioni addotte nella sentenza impugnata: come rilevato dal

Pretore, l’attrice con le conclusioni (p. 7 seg.) aveva in effetti ammesso che

a scriverlo e ad inviarlo era stato proprio l’arch. X__________ __________

(cfr. pure l’interrogatorio formale dell’arch. X__________ __________ ad 5.3);

e comunque il suo contenuto era poi stato ratificato da quella parte, che aveva

provveduto ad effettuare il pagamento dei primi fr. 5'000.- in esso previsto

(cfr. doc. 2I).

11. L’attrice

rimprovera in seguito al Pretore di aver erroneamente ammesso la legittimazione

attiva e passiva delle parti, quando invece a suo dire l’impegno a versare i

fr. 40'000.- era stato preso da B__________ __________ o dall’arch. X__________

__________ e non certo da lei, che per altro non lo aveva mai assunto,

rispettivamente non era indirizzato ad A__________ __________ e per essa alla

convenuta, sua cessionaria, bensì al dr. P__________ __________. La censura,

nella limitata misura in cui non è irricevibile, è infondata.

11.1 L’assunto

dell’attrice secondo cui il riconoscimento di debito di cui al doc. 7 era stato

preso personalmente dall’arch. X__________ __________ e secondo cui

quell’impegno (e non invece solo il relativo pagamento, ciò che non è decisivo)

era indirizzato privatamente al dr. P__________ __________ è irricevibile,

essendo stato addotto per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78

cpv. 1 e 2 CPC/TI; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., n. 134 ad art. 78 con rif. a TF 16 febbraio 2004 4P.134/2003

consid. 3.2). La dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo

di stabilire che la legittimazione delle parti - attiva o passiva - rientra nel

novero dei fatti impliciti, che si possono dare per scontati fino al momento in

cui viene affermato il contrario (TF 12 settembre 2008 4A_283/2008 consid. 6; Hohl,

Procédure civile, vol. I, n. 792 e 942; II CCA 30

gennaio 2009 inc. n. 12.2007.256 in RtiD I-2010 5c pag. 629), ritenuto che l’onere

della parte convenuta (trattandosi in concreto di un’azione di disconoscimento

del debito) di allegazione e di prova della propria legittimazione attiva

rispettivamente della legittimazione passiva della controparte sorge solo con

la sua contestazione da parte di quest’ultima (TF 11 novembre 2008 4A_165/2008

consid. 7.3.2; II CCA 19 novembre 2012 inc. n.

12.2010.183, 8 maggio 2013 inc. n. 12.2013.40).

Poco

importa se quelle circostanze avevano apparentemente trovato fondamento

nell’interrogatorio formale del dr. P__________ __________, il quale aveva a

quel momento affermato che in occasione di una telefonata l’arch. X__________ __________

si era impegnato a titolo personale a restituirgli i fr. 40'000.- (ad 6).

L’attrice sembra in effetti ignorare, in tema di allegazione, che la

giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che i fatti venuti alla luce nel

corso dell’istruttoria non divengono automaticamente parte della realtà

processuale di cui il giudice deve tener conto secondo le modalità previste dal

codice di rito, se in precedenza non erano stati allegati dalle parti (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 42 ad art. 78; NRCP 2004 p. 546; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2006.109 pubbl. in: NRCP 2007 p. 396, 15

dicembre 2008 inc. n. 12.2007.197, 22 aprile 2009 inc. n. 12.2008.37, 20 luglio

2010 inc. n. 12.2009.192, 6 ottobre 2011 inc. n. 12.2009.55, 31 luglio 2012

inc. n. 12.2010.119, 3 gennaio 2013 inc. n. 12.2011.9, 30 settembre 2013 inc.

n. 12.2012.36), a meno che la loro successiva adduzione sia stata ammessa su

invito del giudice giusta l’art. 80 cpv. 1 lett. a CPC/TI oppure nell’ambito di

una domanda di restituzione in intero ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 lett. b

CPC/TI (II CCA 20 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.222, 4 giugno 2007 inc. n.

12.2006.109 pubbl. in: NRCP 2007 p. 396, 15 dicembre 2008 inc. n. 12.2007.197,

20 aprile 2009 inc. n. 12.2008.15, 3 gennaio 2013 inc. n. 12.2011.9, 30

settembre 2013 inc. n. 12.2012.36), ciò che non è però stato il caso nella

fattispecie. L’irricevibilità dell’allegazione può pertanto essere sanzionata,

d’ufficio, in questa sede (per il diritto cantonale previgente: II CCA 2

ottobre 2007 inc. n. 12.2006.179, 15 dicembre 2008 inc. n. 12.2007.197, 24

agosto 2009 inc. n. 12.2008.122 e inc. n. 12.2008.123, 15 aprile 2010 inc. n.

12.2008.250; per il nuovo diritto federale: cfr., in generale, Kunz, ZPO-Rechtsmittel - Berufung und

Beschwerde, n. 94 ad art. 311; Seiler,

Die Berufung nach ZPO, n. 433 e 893; Hugenbühler,

DIKE-ZPO, n. 35 ad art. 311; Tappy,

Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in: JdT 2010 III p.

136; II CCA 30 settembre 2013 inc. n. 12.2012.36).

Ma, a

prescindere da quanto precede, il fatto che in quella telefonata l’arch. X__________

__________ potesse essersi impegnato a titolo personale a restituire la somma

di fr. 40'000.- al dr. P__________ __________ (che allora poteva e doveva

essere considerato quale semplice “Zahlstelle” di A__________ __________ e non invece

quale vero e proprio destinatario dell’impegno), non significa ancora che il

successivo riconoscimento di debito di cui al doc. 7 andasse pure inteso in quel

senso, dal suo chiarissimo tenore dovendosi al contrario concludere, per le

ragioni correttamente evidenziate dal Pretore e a cui - per semplicità - si può

senz’altro rinviare, che il (nuovo) impegno di restituzione concordato a quel

momento era invece stato assunto dall’attrice e nei confronti della A__________

__________, tanto più che il pagamento dei primi fr. 5'000.- è poi stato pacificamente

effettuato proprio dall’attrice (che solo nei suoi atti interni ha indicato

essersi trattato di un pagamento privato dell’arch. X__________ __________,

cfr. doc. F p. 11).

11.2 Dovendosi

con ciò ammettere che il doc. 7 costituisce un valido riconoscimento di debito

dell’attrice nei confronti di A__________ __________ e, per essa, della

convenuta cessionaria ai sensi dell’art. 17 CO, quest’ultima - come detto - può

dunque farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di

principio, a fondare la sua pretesa e ciò indipendentemente dalla natura

astratta o causale dello scritto (cfr. supra consid. 9). In tali

circostanze nemmeno sarebbe necessario esaminare l’altra tesi difensiva

dell’attrice secondo cui essa non si sarebbe mai assunta l’obbligo di

restituzione originariamente a carico di B__________ __________, argomentazione

che è in ogni caso priva di fondamento. In questa sede l’attrice non ha in

effetti censurato l’assunto pretorile secondo cui essa ne avrebbe offerto

l’assunzione già in occasione della telefonata tra l’arch. X__________ __________

e il dr. P__________ __________ di cui già si è detto. E comunque è

incontestabile che essa ne ha nuovamente offerto l’assunzione in seguito, rilasciando

lo scritto di cui al doc. 7, proposta che è stata poi approvata da A__________ __________,

la quale ha in effetti accettato senza riserve il versamento della prima rata

di fr. 5'000.- e quel suo impegno (cfr. doc. D; sul tema cfr. Tschäni, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 8 ad art. 176 CO). Il fatto che

quest’ultima società abbia in seguito richiesto il pagamento del saldo, oltre

che all’attrice (doc. 2L4 e 2N), anche a B__________ __________ (doc. D) e

all’arch. X__________ __________ (doc. 2L2 e 2L3), non modifica questa

circostanza, dal doc. 7 non risultando che quell’assunzione (esterna) di debito

fosse solo esclusiva e non invece cumulativa (in merito a quest’ultimo istituto

giuridico, non regolato espressamente dal CO, cfr. Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des schweizerischen

Obligationenrechts, 3ª ed.,

Vol. 2, p. 383 seg.; Tschäni, op.

cit., n. 2 ad art. 176 CO; DTF 111 II 278; II CCA 27 novembre 1997 inc. n.

12.97.113, 15 gennaio 2002 inc. n. 12.2001.23), ossia che B__________ __________

non continuasse ad essere debitrice solidale di quella somma accanto

all’attrice.

12. L’attrice

ribadisce infine che lo scritto di cui al doc. 7 sarebbe stato da lei

rilasciato a seguito di un grossolano errore, che essa avrebbe provveduto a segnalare

alla controparte già con lo scritto 31 ottobre 2008 (doc. 2M). La censura è

irricevibile in ordine e infondata nel merito. In questa sede l’attrice,

venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha in

effetti spiegato le ragioni per cui sarebbe da riformare l’assunto con cui il

Pretore aveva invece ritenuto che quella comunicazione era in ogni caso

tardiva, non essendo stata notificata alla controparte entro un anno dalla

scoperta dell’errore ai sensi dell’art. 31 CO. In ogni caso, come evidenziato

nella sentenza impugnata, dal tenore dello scritto ora invocato dall’attrice

non risulta che essa a quel momento abbia segnalato alla controparte,

foss’anche solo per atti concludenti, di ritenere erroneo e con ciò non

vincolante il riconoscimento di debito di cui al doc. 7: a parte il fatto che

quello scritto nemmeno emanava dall’attrice ma da B__________ __________ (o

dall’arch. X__________ __________) né menzionava in alcun modo il doc. 7, si

osserva in effetti che nello stesso vengono unicamente evocate, in modo

interlocutorio, delle circostanze che avrebbero teoricamente permesso di rimettere

in discussione alcune posizioni oggetto della liquidazione (“Das heisst die

Firma B__________ __________, könnte von A__________ __________ den

Betrag über Sfr. 150'000.- verlangen”), già evase definitivamente in

precedenza (con una dichiarazione di tacitazione resa oltre due anni prima,

cfr. doc. 2E), senza per altro che a quel momento sia però stata pretesa una

ridefinizione in tal senso dell’importo della liquidazione.

Si

aggiunga, in diritto, per completezza di motivazione, che la giurisprudenza ha

già avuto modo di stabilire che la parte che ha assunto il debito di un terzo

non può legittimamente sostenere di essersi trovata in una situazione di errore

essenziale ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO (TF 22 gennaio 1999 4C.370/1998 consid. 2). Che poi l’errore essenziale evocato dall’attrice negli allegati preliminari

si fondasse in realtà più che altro sull’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO e consistesse

nel fatto che il doc. 7 non era stato rilasciato a nome e per conto di B__________

__________, è invece stato da lei precisato per la prima volta, e perciò irritualmente

(art. 78 cpv. 1 e 2 CPC/TI), solo in sede conclusionale, così che la questione nemmeno

può essere qui oggetto di esame.

13. Ne

discende che l’appello, nella limitata misura in cui è ricevibile, deve essere

respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata (art. 318 cpv. 1

lett. a CPC).

Gli oneri

processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati sulla

base di un valore litigioso di fr. 35'000.-, seguono la soccombenza (art. 106

CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 14 settembre 2012 di AP 1 è respinto nella misura in

cui è ricevibile.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’600.- sono a carico

dell’appellante, che rifonderà alla parte appellata fr. 2’500.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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