12.2012.164
Riconoscimento di debito - disconoscimento di debito - legittimazione delle parti
29 ottobre 2013Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2012.164
Data decisione, Autorità:
29.10.2013, IICCA
Ricorso:
TF,4A_595/2013, 23.4.2014
Titolo:
Riconoscimento di debito - disconoscimento di debito - legittimazione delle parti
DISCONOSCIMENTO DI DEBITO
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
art. 17 CO
art. 176 CO
agg. 97 CPC-TI
art. 83 cpv. 2 LEF
Incarto n.
12.2012.164
Lugano
29 ottobre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.949
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 20
dicembre 2010 da
AP 1
rappr. dall’avv
RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’avv.
RA 2
con cui
l’attrice ha chiesto di disconoscere il debito di fr. 40'000.- (recte:
fr. 35'000.-) oltre accessori vantato dalla convenuta, domanda avversata da
quest’ultima che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
con sentenza 18 luglio 2012 ha respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 14 settembre 2012, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 29 ottobre 2012 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. L’arch.
X__________ __________ è stato organo, con diritto di firma individuale (doc. 2C e 2B), di due società, entrambe con sede in Via __________ a __________, che si occupavano in
particolare di progettazione, consulenza, direzione lavori e realizzazione di
progetti edilizi: dapprima egli è stato direttore e poi liquidatore di B__________
__________, società iscritta a RC l’8 maggio 2001, messa in liquidazione il 25
novembre 2006 e radiata da RC il 25 giugno 2008 (doc. 2C); poi è stato socio e gerente di AP 1, società iscritta a RC il 1° dicembre 2006 (doc. 2B).
Il dr. P__________
__________ dal marzo 1998 è membro del consiglio d’amministrazione con diritto
di firma individuale di A__________ __________, società inizialmente con sede a
__________ e poi dal marzo 2005 a __________, attiva nel settore dell’importazione
di automobili.
2. Con
contratto d’appalto 29 aprile 2004 (doc. A) A__________ __________ ha affidato
a B__________ __________ i lavori di rinnovamento e di ampliamento dell’allora
Ristorante __________ - poi ribattezzato Ristorante Pizzeria __________ - a __________
per una mercede complessiva di fr. 1'049'383.- (IVA inclusa), ritenuto che i
relativi acconti sono poi stati corrisposti in un primo tempo dalla società
stessa e in seguito dal dr. P__________ __________ (cfr. doc. 2E e 2M).
Terminati
Fatti
i lavori, A__________ __________, con lettera 14 luglio 2007 (doc. 2F), ha chiesto a B__________ __________ di restituire al dr. P__________ __________ l’ultimo acconto
di fr. 40'000.- da lui versato con riferimento al cantiere in esame (cfr. giustificativo
allegato al doc. 2F), erroneamente non registrato nella liquidazione di cui al
doc. 2E.
Con messaggio
fax del 27 agosto 2007 (doc. 2G, il cui originale è stato versato agli atti sub
doc. 7), indirizzato a “dr. P__________ __________ A__________ __________”,
allestito su carta intestata di AP 1 e recante la firma dell’arch. X__________ __________
accanto al nome di quella società, questi, con riferimento alla “Rückzahlung
von SFr. 40'000.-“, ha tra l’altro dichiarato “wie gesagt, für die
Rückzahlung bin vol einverstanden, und diese wird ab 1.09.2007 mit dem ersten
Betrag (Sfr. 5'000.-) begonnen, und bis am späteste dt. 1.09.2008 muss ganze
Betrag erledigt, bezahlt werden”. Sulla base di questo scritto, il 3
settembre 2007 (doc. 2I) AP 1 ha quindi bonificato al dr. P__________ __________
una somma di fr. 5'000.-.
Nonostante
le ulteriori richieste formulate da A__________ __________ all’indirizzo di B__________
__________ (doc. D), dell’arch. X__________ __________ (doc. 2L2 e 2L3) e di AP
1 (doc. 2L4 e 2N), il saldo di fr. 35'000.- non è stato corrisposto. Con
lettera 31 ottobre 2008 (doc. 2M), allestita su carta intestata a B__________ __________,
definita liquidata e radiata, l’arch. X__________ __________ ha anzi obiettato che
quella società, in considerazione di tutta una serie di rettifiche delle somme
oggetto della liquidazione, avrebbe potuto pretendere un importo di fr.
150'000.-, che costituiva di fatto la sua perdita dall’intera operazione.
3. Il
19 novembre 2009 la società d’incasso AO 1, __________, che il 9 febbraio 2009
si era fatta cedere da A__________ __________ le sue pretese di fr. 35'000.- in
capitale e di fr. 5'443.- per interessi (doc. 2O), ha fatto spiccare nei
confronti di AP 1 il PE n. __________ dell’UE di Lugano per l’importo di fr.
40’000.- oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2007, indicando come titolo di
credito: “riconoscimento del debito del 27.8.2007” (cfr. doc. C).
L’opposizione interposta al PE dall’escussa è in seguito stata rigettata in via
provvisoria, per fr. 35'000.- oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2007, dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 30 settembre 2010
(doc. 3; cfr. pure doc. rich. I°), poi confermata il 3 dicembre 2010 dalla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (doc. G; cfr. pure
doc. rich. I°).
4. Con
petizione 20 dicembre 2010, avversata da AO 1, che di fatto si é limitata ad
evidenziare le circostanze che precedono, AP 1 l’ha convenuta in giudizio
innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di
disconoscere il debito di fr. 40'000.- (recte: fr. 35'000.-) oltre
accessori. Essa ha in estrema sintesi addotto che lo scritto di cui al doc. 7,
di cui era contestata l’autenticità, era stato rilasciato per errore,
aggiungendo di non aver in ogni caso mai assunto l’obbligo di restituire
l’acconto di fr. 40'000.-, che in base al contratto originario incombeva a B__________
__________.
5. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con la sentenza 18 luglio 2012 qui impugnata, ha respinto la
petizione, ponendo a carico dell’attrice la tassa di giustizia di fr. 2'800.-,
le spese e le ripetibili di fr. 4'500.-. Il giudice di prime cure ha dapprima
accertato che l’attrice, pur avendo inizialmente contestato l’autenticità del doc.
7, con le conclusioni aveva per finire ammesso che a scriverlo e ad inviarlo
era stato proprio l’arch. X__________ __________. Egli ha quindi constatato che
dall’istruttoria non erano emersi elementi che ne revocassero in dubbio la
validità quale riconoscimento di debito dell’attrice a favore di A__________ __________
ai sensi dell’art. 17 CO. Ha ritenuto irrilevante l’asserito errore essenziale
che avrebbe indotto l’attrice a rilasciare quella dichiarazione, essa non
avendo in ogni caso provato di averlo notificato ad A__________ __________
entro il termine di un anno dalla sua scoperta previsto dall’art. 31 CO. Ha
evidenziato che nulla emergeva a contrastare la validità della cessione a
favore della convenuta, non potendosi in particolare ritenere che il
riconoscimento di debito fosse stato a suo tempo rilasciato a favore del dr. P__________
__________. Ed ha rilevato che quel riconoscimento di debito non poggiava su
una causa inesistente, l’attrice essendosi assunta al più tardi a quel momento
il debito inizialmente spettante a B__________ __________.
6. Con
l’appello 14 settembre 2012, che qui ci occupa, l’attrice chiede di riformare
il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Essa censura il giudizio pretorile sulla
legittimazione attiva e passiva delle parti, rilevando da un lato che l’impegno
a versare i fr. 40'000.- era stato preso da B__________ __________ o in
subordine dall’arch. X__________ __________ e non certo da lei, che per altro
non lo aveva mai assunto, ed evidenziando dall’altro che quell’impegno non era
indirizzato ad A__________ __________ e per essa alla convenuta, sua
cessionaria, bensì al dr. P__________ __________. E ribadisce che la sottoscrizione
del riconoscimento di debito, di cui contesta nuovamente l’autenticità, era
dovuta a un errore di persona tempestivamente segnalato alla controparte.
7. Delle
osservazioni 29 ottobre 2012 con cui la convenuta postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario,
nei prossimi considerandi.
8. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece
la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una
decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove
disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
9. Nell’azione
di disconoscimento del debito il creditore che vi è convenuto è di principio
obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC). L’inversione
dei ruoli processuali non comporta, in altri termini, anche il capovolgimento
dell’onere della prova a danno del debitore e attore (Stoffel, Voies d'exécution, n. 144 p. 117; Staehelin, Basler Kommentar, n. 55 ad
art. 83 LEF; Rep. 1986 p. 89; II CCA 3 novembre 2011 inc. n. 12.2010.99, 10 ottobre
2012 inc. n. 12.2011.91). La situazione viene però a mutare qualora il
creditore derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal
debitore (art. 17 CO): in tale evenienza incombe infatti a quest’ultimo l’onere
di sostanziare la causa dell’obbligazione, qualora essa non venga citata
nell’atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento poggia su di una
causa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO), invalidata (art. 31 CO), simulata
(art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (cfr. sulla questione: DTF 105 II 183 consid. 4a,
131 III 268 consid. 3.2; TF 18 maggio 2006 4C.30/2006, 14 aprile 2009 4A_17/2009; II CCA 3 aprile 2007 inc. n. 12.2005.178); il creditore al beneficio di un
riconoscimento di debito può dunque farvi affidamento e la sola produzione di
tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e ciò
indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (TF 30 giugno
1998 4C.34/1999 consid. 3b; II CCA 9 giugno 2011 inc. 12.2011.63, 10 febbraio
2012 inc. 12.2011.47, 11 maggio 2012 inc. n. 12.2011.99).
10. Nel caso
di specie è innanzitutto a torto che l’attrice ripropone la contestazione
dell’autenticità del riconoscimento di debito oggetto del doc. 7. La sua
censura in tal senso, priva di qualsiasi motivazione, è di per sé irricevibile
(art. 311 cpv. 1 CPC). Essa sarebbe in ogni caso infondata anche nel merito,
per le corrette motivazioni addotte nella sentenza impugnata: come rilevato dal
Pretore, l’attrice con le conclusioni (p. 7 seg.) aveva in effetti ammesso che
a scriverlo e ad inviarlo era stato proprio l’arch. X__________ __________
(cfr. pure l’interrogatorio formale dell’arch. X__________ __________ ad 5.3);
e comunque il suo contenuto era poi stato ratificato da quella parte, che aveva
provveduto ad effettuare il pagamento dei primi fr. 5'000.- in esso previsto
(cfr. doc. 2I).
11. L’attrice
rimprovera in seguito al Pretore di aver erroneamente ammesso la legittimazione
attiva e passiva delle parti, quando invece a suo dire l’impegno a versare i
fr. 40'000.- era stato preso da B__________ __________ o dall’arch. X__________
__________ e non certo da lei, che per altro non lo aveva mai assunto,
rispettivamente non era indirizzato ad A__________ __________ e per essa alla
convenuta, sua cessionaria, bensì al dr. P__________ __________. La censura,
nella limitata misura in cui non è irricevibile, è infondata.
11.1 L’assunto
dell’attrice secondo cui il riconoscimento di debito di cui al doc. 7 era stato
preso personalmente dall’arch. X__________ __________ e secondo cui
quell’impegno (e non invece solo il relativo pagamento, ciò che non è decisivo)
era indirizzato privatamente al dr. P__________ __________ è irricevibile,
essendo stato addotto per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78
cpv. 1 e 2 CPC/TI; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., n. 134 ad art. 78 con rif. a TF 16 febbraio 2004 4P.134/2003
consid. 3.2). La dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo
di stabilire che la legittimazione delle parti - attiva o passiva - rientra nel
novero dei fatti impliciti, che si possono dare per scontati fino al momento in
cui viene affermato il contrario (TF 12 settembre 2008 4A_283/2008 consid. 6; Hohl,
Procédure civile, vol. I, n. 792 e 942; II CCA 30
gennaio 2009 inc. n. 12.2007.256 in RtiD I-2010 5c pag. 629), ritenuto che l’onere
della parte convenuta (trattandosi in concreto di un’azione di disconoscimento
del debito) di allegazione e di prova della propria legittimazione attiva
rispettivamente della legittimazione passiva della controparte sorge solo con
la sua contestazione da parte di quest’ultima (TF 11 novembre 2008 4A_165/2008
consid. 7.3.2; II CCA 19 novembre 2012 inc. n.
12.2010.183, 8 maggio 2013 inc. n. 12.2013.40).
Poco
importa se quelle circostanze avevano apparentemente trovato fondamento
nell’interrogatorio formale del dr. P__________ __________, il quale aveva a
quel momento affermato che in occasione di una telefonata l’arch. X__________ __________
si era impegnato a titolo personale a restituirgli i fr. 40'000.- (ad 6).
L’attrice sembra in effetti ignorare, in tema di allegazione, che la
giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che i fatti venuti alla luce nel
corso dell’istruttoria non divengono automaticamente parte della realtà
processuale di cui il giudice deve tener conto secondo le modalità previste dal
codice di rito, se in precedenza non erano stati allegati dalle parti (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 42 ad art. 78; NRCP 2004 p. 546; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2006.109 pubbl. in: NRCP 2007 p. 396, 15
dicembre 2008 inc. n. 12.2007.197, 22 aprile 2009 inc. n. 12.2008.37, 20 luglio
2010 inc. n. 12.2009.192, 6 ottobre 2011 inc. n. 12.2009.55, 31 luglio 2012
inc. n. 12.2010.119, 3 gennaio 2013 inc. n. 12.2011.9, 30 settembre 2013 inc.
n. 12.2012.36), a meno che la loro successiva adduzione sia stata ammessa su
invito del giudice giusta l’art. 80 cpv. 1 lett. a CPC/TI oppure nell’ambito di
una domanda di restituzione in intero ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 lett. b
CPC/TI (II CCA 20 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.222, 4 giugno 2007 inc. n.
12.2006.109 pubbl. in: NRCP 2007 p. 396, 15 dicembre 2008 inc. n. 12.2007.197,
20 aprile 2009 inc. n. 12.2008.15, 3 gennaio 2013 inc. n. 12.2011.9, 30
settembre 2013 inc. n. 12.2012.36), ciò che non è però stato il caso nella
fattispecie. L’irricevibilità dell’allegazione può pertanto essere sanzionata,
d’ufficio, in questa sede (per il diritto cantonale previgente: II CCA 2
ottobre 2007 inc. n. 12.2006.179, 15 dicembre 2008 inc. n. 12.2007.197, 24
agosto 2009 inc. n. 12.2008.122 e inc. n. 12.2008.123, 15 aprile 2010 inc. n.
12.2008.250; per il nuovo diritto federale: cfr., in generale, Kunz, ZPO-Rechtsmittel - Berufung und
Beschwerde, n. 94 ad art. 311; Seiler,
Die Berufung nach ZPO, n. 433 e 893; Hugenbühler,
DIKE-ZPO, n. 35 ad art. 311; Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in: JdT 2010 III p.
136; II CCA 30 settembre 2013 inc. n. 12.2012.36).
Ma, a
prescindere da quanto precede, il fatto che in quella telefonata l’arch. X__________
__________ potesse essersi impegnato a titolo personale a restituire la somma
di fr. 40'000.- al dr. P__________ __________ (che allora poteva e doveva
essere considerato quale semplice “Zahlstelle” di A__________ __________ e non invece
quale vero e proprio destinatario dell’impegno), non significa ancora che il
successivo riconoscimento di debito di cui al doc. 7 andasse pure inteso in quel
senso, dal suo chiarissimo tenore dovendosi al contrario concludere, per le
ragioni correttamente evidenziate dal Pretore e a cui - per semplicità - si può
senz’altro rinviare, che il (nuovo) impegno di restituzione concordato a quel
momento era invece stato assunto dall’attrice e nei confronti della A__________
__________, tanto più che il pagamento dei primi fr. 5'000.- è poi stato pacificamente
effettuato proprio dall’attrice (che solo nei suoi atti interni ha indicato
essersi trattato di un pagamento privato dell’arch. X__________ __________,
cfr. doc. F p. 11).
11.2 Dovendosi
con ciò ammettere che il doc. 7 costituisce un valido riconoscimento di debito
dell’attrice nei confronti di A__________ __________ e, per essa, della
convenuta cessionaria ai sensi dell’art. 17 CO, quest’ultima - come detto - può
dunque farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di
principio, a fondare la sua pretesa e ciò indipendentemente dalla natura
astratta o causale dello scritto (cfr. supra consid. 9). In tali
circostanze nemmeno sarebbe necessario esaminare l’altra tesi difensiva
dell’attrice secondo cui essa non si sarebbe mai assunta l’obbligo di
restituzione originariamente a carico di B__________ __________, argomentazione
che è in ogni caso priva di fondamento. In questa sede l’attrice non ha in
effetti censurato l’assunto pretorile secondo cui essa ne avrebbe offerto
l’assunzione già in occasione della telefonata tra l’arch. X__________ __________
e il dr. P__________ __________ di cui già si è detto. E comunque è
incontestabile che essa ne ha nuovamente offerto l’assunzione in seguito, rilasciando
lo scritto di cui al doc. 7, proposta che è stata poi approvata da A__________ __________,
la quale ha in effetti accettato senza riserve il versamento della prima rata
di fr. 5'000.- e quel suo impegno (cfr. doc. D; sul tema cfr. Tschäni, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 8 ad art. 176 CO). Il fatto che
quest’ultima società abbia in seguito richiesto il pagamento del saldo, oltre
che all’attrice (doc. 2L4 e 2N), anche a B__________ __________ (doc. D) e
all’arch. X__________ __________ (doc. 2L2 e 2L3), non modifica questa
circostanza, dal doc. 7 non risultando che quell’assunzione (esterna) di debito
fosse solo esclusiva e non invece cumulativa (in merito a quest’ultimo istituto
giuridico, non regolato espressamente dal CO, cfr. Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des schweizerischen
Obligationenrechts, 3ª ed.,
Vol. 2, p. 383 seg.; Tschäni, op.
cit., n. 2 ad art. 176 CO; DTF 111 II 278; II CCA 27 novembre 1997 inc. n.
12.97.113, 15 gennaio 2002 inc. n. 12.2001.23), ossia che B__________ __________
non continuasse ad essere debitrice solidale di quella somma accanto
all’attrice.
12. L’attrice
ribadisce infine che lo scritto di cui al doc. 7 sarebbe stato da lei
rilasciato a seguito di un grossolano errore, che essa avrebbe provveduto a segnalare
alla controparte già con lo scritto 31 ottobre 2008 (doc. 2M). La censura è
irricevibile in ordine e infondata nel merito. In questa sede l’attrice,
venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha in
effetti spiegato le ragioni per cui sarebbe da riformare l’assunto con cui il
Pretore aveva invece ritenuto che quella comunicazione era in ogni caso
tardiva, non essendo stata notificata alla controparte entro un anno dalla
scoperta dell’errore ai sensi dell’art. 31 CO. In ogni caso, come evidenziato
nella sentenza impugnata, dal tenore dello scritto ora invocato dall’attrice
non risulta che essa a quel momento abbia segnalato alla controparte,
foss’anche solo per atti concludenti, di ritenere erroneo e con ciò non
vincolante il riconoscimento di debito di cui al doc. 7: a parte il fatto che
quello scritto nemmeno emanava dall’attrice ma da B__________ __________ (o
dall’arch. X__________ __________) né menzionava in alcun modo il doc. 7, si
osserva in effetti che nello stesso vengono unicamente evocate, in modo
interlocutorio, delle circostanze che avrebbero teoricamente permesso di rimettere
in discussione alcune posizioni oggetto della liquidazione (“Das heisst die
Firma B__________ __________, könnte von A__________ __________ den
Betrag über Sfr. 150'000.- verlangen”), già evase definitivamente in
precedenza (con una dichiarazione di tacitazione resa oltre due anni prima,
cfr. doc. 2E), senza per altro che a quel momento sia però stata pretesa una
ridefinizione in tal senso dell’importo della liquidazione.
Si
aggiunga, in diritto, per completezza di motivazione, che la giurisprudenza ha
già avuto modo di stabilire che la parte che ha assunto il debito di un terzo
non può legittimamente sostenere di essersi trovata in una situazione di errore
essenziale ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO (TF 22 gennaio 1999 4C.370/1998 consid. 2). Che poi l’errore essenziale evocato dall’attrice negli allegati preliminari
si fondasse in realtà più che altro sull’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO e consistesse
nel fatto che il doc. 7 non era stato rilasciato a nome e per conto di B__________
__________, è invece stato da lei precisato per la prima volta, e perciò irritualmente
(art. 78 cpv. 1 e 2 CPC/TI), solo in sede conclusionale, così che la questione nemmeno
può essere qui oggetto di esame.
13. Ne
discende che l’appello, nella limitata misura in cui è ricevibile, deve essere
respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata (art. 318 cpv. 1
lett. a CPC).
Gli oneri
processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati sulla
base di un valore litigioso di fr. 35'000.-, seguono la soccombenza (art. 106
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 14 settembre 2012 di AP 1 è respinto nella misura in
cui è ricevibile.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’600.- sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla parte appellata fr. 2’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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