12.2012.165
Appalto - legittimazione passiva - architetto - rappresentanza - onere della prova
4 giugno 2014Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2012.165
Lugano
4 giugno 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.403
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 20
giugno 2008 da
AO
1
rappr. dall’ PA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 174'888.95 oltre
interessi al 5% dal 17 febbraio 2005, somma poi ridotta in sede conclusionale a
fr. 132'516.25 più accessori;
domanda avversata dal
convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza
26 luglio 2012 ha accolto limitatamente a fr. 111'654.40 oltre interessi al 5%
dal 17 febbraio 2005;
appellante il convenuto con
atto di appello 14 settembre 2012, con cui chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre l'attrice con risposta
31 ottobre 2012 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nell’estate 2002 AO 1, ancor
prima di aver allestito all’indirizzo dell’arch. AP 1 un preventivo di spesa
(doc. A) poi parzialmente accettato, ha iniziato ad eseguire le opere da capomastro
relative all’edificazione di una casa unifamiliare (e meglio la costruzione
della struttura in calcestruzzo) sul mappale n. __________ RFD di __________.
Terminati i lavori nel
luglio 2003, essa il 29 novembre 2004 (doc. C) gli ha trasmesso la sua fattura
finale, concludente per una mercede complessiva di fr. 448'688.95, da cui
andavano dedotti degli acconti ricevuti di fr. 273'800.-, che è rimasta
impagata.
2. Con petizione 20 giugno
2008 AO 1, rievocati i fatti rilevanti, ha convenuto in giudizio l’arch. AP 1 innanzi
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al
pagamento di fr. 174'888.95 oltre interessi al 5% dal 17 febbraio 2005, somma
poi ridotta con le conclusioni, in considerazione delle risultanze della
perizia giudiziaria nel frattempo esperita, a fr. 132'516.25 più accessori.
Il convenuto si è opposto alla
petizione, contestando la sua legittimazione passiva e rilevando che le opere
effettuate erano state a suo tempo previste per un prezzo a corpo.
3. Il Pretore, con la sentenza
26 luglio 2012 qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione, condannando
il convenuto a pagare all’attrice fr. 111'654.40 oltre interessi al 5% dal 17
febbraio 2005, ritenuto che gli oneri processuali di complessivi fr. 13’500.- sono
stati posti per 5/6 a carico del convenuto, tenuto altresì a rifondere alla
controparte fr. 8’500.- per ripetibili.
Il giudice di prime cure ha disatteso
l’eccezione di carenza di legittimazione passiva e, fondandosi sostanzialmente sulla
perizia giudiziaria, a cui ha nondimeno ritenuto di apportare alcuni
correttivi, ha concluso che le opere realizzate dall’attrice comportavano una
mercede di fr. 385'454.40 da cui ha quindi dedotto gli acconti di fr. 273’800.-
da lei già incassati.
4. Con l’appello 14 settembre
2012 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 31 ottobre 2012, il
convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
con accollo alla controparte degli oneri processuali di complessivi fr.
13’500.- e dell’indennità ripetibile di fr. 8’500.-.
Egli ribadisce il buon fondamento
dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva; rileva che l’attrice non
poteva pretendere nessun importo eccedente quello previsto dal preventivo di
cui al doc. A e che comunque alla stessa non poteva essere attribuita la somma
di fr. 10'234.70 a titolo di “differenza per acciaio e profilati”; e in ogni
caso contesta il grado di ripartizione delle spese processuali e l’entità delle
ripetibili poste a suo carico.
5. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. La legittimazione delle
parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (DTF 126 III 59
consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid. 1). Questo principio vale
tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e non per le circostanze di
fatto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI
App., n. 339 ad art. 181, con richiamo a TF 6 luglio 2004 4C.198/2004 consid. 3.2 in: Droit du bail 2005 p. 13). La legittimazione passiva, ossia la posizione
della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi
confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento
del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla
base dei fatti allegati dalle parti ed accertati. Determinare la legittimazione
passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in
giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF
125 II 82 consid. 1a; TF 2 giugno 2003 5C.243/2002 consid. 2.3; II CCA 25 ottobre 2005 inc. n. 12.2005.137, 8 luglio 2011 inc. n. 12.2010.109 in: RtiD
I-2012 21c p. 927). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti
dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione
passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al
quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11
gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104, 7 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29, 28 agosto
2012 inc. n. 12.2010.221, 25 marzo 2013 inc. n. 12.2011.110, 20 novembre 2013
inc. n. 12.2012.156).
7. Il Pretore, esaminando
l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, ha innanzitutto accertato che
non era contestato che l’attrice avesse avuto come unico interlocutore il
convenuto, il quale aveva condotto dapprima le trattative ed in seguito aveva
gestito i contatti durante l’esecuzione dei lavori. Ha quindi evidenziato che non
era del tutto chiaro se questi avesse allora agito quale semplice direttore dei
lavori: in effetti il fondo in esame era inizialmente di proprietà di __________,
a nome della quale il convenuto aveva espletato le prime incombenze legate alla
progettazione, ed era stato venduto solo poco prima dell’inizio dei lavori a __________,
sorella del convenuto, la quale aveva poi proceduto a pagare gli acconti
all’attrice; d’altro canto però il convenuto pareva essere stato presentato
all’attrice e da lei accettato come il “cliente-finale”, senza che essa nulla
sapesse della sorella; inoltre anche i piani consegnatile dal convenuto
riportavano unicamente la menzione “casa unifamigliare mappale __________ __________”
senza indicarne la proprietaria, rispettivamente pure la documentazione prodotta
dall’attrice aveva sempre quale dicitura “cantiere AP 1 architetto”; e infine
all’attrice mai era stato specificato che il cantiere era stato progettato dal
convenuto, ma che la committente ne era la sorella. Da queste risultanze,
rilevato oltretutto che secondo le testimonianze di V__________ __________ e di
M__________ __________ il convenuto avrebbe finanche ipotizzato la vendita di
un proprio fondo per risolvere la questione del pagamento finale, il primo
giudice ha dedotto che nei confronti delle autorità e dello studio d’ingegneria
intervenuto il convenuto si era sempre premurato di precisare la sua qualità di
rappresentante della committenza, mentre che per quel che concerneva i rapporti
con l’attrice questa precisazione non era avvenuta (seppur involontariamente),
ciò che tuttavia non poteva andare a discapito di quest’ultima, che nulla aveva
saputo della reale committenza, se non tardivamente a fattura emessa, ed anzi
aveva accettato di eseguire l’opera nella convinzione che il convenuto fosse il
vero committente. Ne ha così concluso che, anche non volendo considerare il
convenuto come diretto committente, risultava degno di tutela il fatto che
l’attrice avesse creduto in buona fede che questi comunque lo fosse.
In questa sede il convenuto
rimprovera al Pretore di aver misconosciuto l’esistenza della presunzione
naturale secondo cui l’architetto che effettua prestazioni rientranti nel suo ambito
di attività è considerato agire a nome di terzi. Censura siccome errati la
circostanza che egli fosse stato presentato all’attrice come “cliente-finale” e
il fatto che la contestazione della legittimazione passiva sollevata al momento
del ricevimento della fattura dovesse essere considerata tardiva. Ritiene prive
di valenza probatoria le deposizioni rese dai testi di parte V__________ __________
e M__________ __________, e meglio per la loro pacifica qualifica di direttore
rispettivamente procuratore della società attrice. E sottolinea il fatto che i
pagamenti degli acconti erano sempre e solo stati effettuati dalla sorella. Ciò
che a suo dire sarebbe ampiamente sufficiente per ammettere il buon fondamento
dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva.
7.1 In base alla legge, vi è
rappresentanza diretta ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 e 2 CO quando il
rappresentante agisce in nome del rappresentato e, cumulativamente, quando
esiste una procura del rappresentato al rappresentante. Agire in nome del
rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte
riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli
effetti del negozio giuridico. Ciò può avvenire in modo esplicito, per il
tramite di una comunicazione diretta, oppure quando la volontà di agire come
rappresentante è desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner
contrattuale in buona fede, di modo che l'effetto della rappresentanza si verifica
ugualmente. Se questo sia il caso dev'essere giudicato in base al comportamento
del rappresentante e della controparte contrattuale e secondo il principio
dell'affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era
riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO; art. 18 CO; DTF
90 II 289 consid. 1b; Zäch, Berner
Kommentar, n. 45 ad art. 32 CO).
Conformemente all’art. 8 CC, l’onere
della prova in ordine all’esistenza di una rappresentanza diretta incombe alla
parte che intende prevalersi degli effetti dell’art. 32 CO, per cui nelle cause
promosse dal terzo contro il “rappresentante”, spetta a quest’ultimo l’onere di
provare di aver concluso il contratto in nome del rappresentato e non in nome
proprio (Zäch, op. cit., n. 185 ad art. 32 CO; Watter, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 34 ad
art. 32 CO; Kummer, Berner Kommentar,
n. 229 seg. ad art. 8 CC; Bucher,
Schweizerisches OR, Allgemeiner Teil, 2ª ed., p. 646 seg.; Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2ª ed., p. 386; Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 60 ad art. 183; SJZ 1986 p. 230; TF 20 agosto 2004 4C.154/2004 consid. 2.2.2; II CCA 22 dicembre 1993 inc. 88/93, 4 agosto 2005 inc. n.
12.2004.75, 2 novembre 2005 inc. n. 12.2005.60, 5 maggio 2006 inc. n.
12.2006.95, 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 8 novembre 2010 inc. n.
12.2009.123).
7.2 Visto quanto precede, nel
caso di specie l’onere di provare di non aver agito a titolo personale ma in
qualità di semplice rappresentante gravava l’architetto convenuto, che - come
si vedrà - ha senz’altro adempiuto a questa incombenza, essendo per altro
incontestabile che la contestazione della legittimazione passiva da lui
sollevata solo al momento dell’emissione della fattura non possa essere
considerata tardiva (la sentenza TF 22 dicembre 2011 4A_473/2011 consid. 2.2
citata a quel proposito dal Pretore non avendo in realtà per oggetto quella
tematica). Come giustamente rilevato nel gravame, nel settore della costruzione
esiste in effetti una presunzione naturale che un architetto, specialmente se
incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, agisca in nome
altrui (TF 15 maggio 2000 4C.57/1999 consid. 4; Schwager,
Die Vollmacht des Architekten, in: Gauch/Tercier,
Le droit de l’architecte, 3ª ed., n. 799) e, allorché questi si rivolge o fa
un’ordinazione all’indirizzo di un imprenditore, si deve pertanto inferire ai
sensi dell’art. 32 cpv. 2 CO, fatte salve circostanze o indizi particolari contrari,
che egli agisca come mandatario, il cui comportamento è opponibile direttamente
al mandante come se fosse il proprio (SJ 1988 p. 26 consid. 2; TF 19 aprile
2000 4C.189/1999 consid. 2c, 15 maggio 2000 4C.57/1999 consid. 4; II CCA 30 agosto 2006 inc. n. 12.2005.170, 21 luglio 2008 inc. n. 12.2007.82, 30
luglio 2008 inc. n. 12.2007.174, 7 dicembre 2011 inc. n. 12.2010.43). Nella presente fattispecie non è contestato che il convenuto avesse
nell’occasione svolto l’attività di progettista dell’opera e di direttore dei
lavori (in tal senso, pure, i testi V__________ __________ e __________), per
cui, a fronte della presunzione naturale di cui si è detto, spettava
all’attrice provare l’esistenza di circostanze o di indizi particolari tali da invalidarla
o inficiarla, sennonché le circostanze - sostanzialmente tre - da lei addotte
non sono sicuramente sufficienti allo scopo.
7.2.1 Non è
innanzitutto vero che il convenuto fosse stato
presentato all’attrice come il “cliente-finale”, i testi V__________ __________
e M__________ __________ - a prescindere dalla questione della loro presunta
scarsa valenza probatoria per la loro “vicinanza” con l’attrice (che sarebbe
stata da respingere in base all’insegnamento in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 34 ad art. 90) -
essendosi in effetti limitati ad affermare che egli fosse stato presentato da
un loro amico ingegnere come un “ottimo cliente” (nell’ottica di una futura
collaborazione), rispettivamente costituisse così un “cliente speciale”, il che
a ben vedere ancora non significa che in tal modo si volesse o dovesse lasciar
intendere che egli avrebbe agito nei confronti dell’attrice in qualità di
committente finale.
7.2.2 Il fatto che quei due testi
avessero poi aggiunto che il convenuto avrebbe finanche ipotizzato la vendita
di un proprio fondo per risolvere la questione del pagamento finale non può a
sua volta essere considerato determinante: innanzitutto già per il fatto che
quell’ipotesi, poi mai concretizzata, era stata formulata in occasione delle
trattative per il componimento bonale della vertenza (cfr. TF 6 giugno 1994 4C.457/1993; II CCA 16 luglio 2003 inc. n. 12.2002.140, 6 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.209, 14
agosto 2008 inc. n. 12.2007.178, 31 gennaio 2011 inc. n. 12.2010.169, 26 giugno
2013 inc. n. 12.2011.167, secondo cui quanto si svolge nelle discussioni in
vista di una transazione avviene per principio senza pregiudizio delle
rispettive ragioni nell’eventualità di una lite; le stesse parti avevano del
resto dato atto della circostanza a p. 3 della petizione rispettivamente a p. 6
e 7 della risposta); e siccome la circostanza che la committente fosse la
sorella del convenuto, e con ciò fosse a lui legata da uno stretto rapporto di
parentela, era in ogni caso tale da giustificare la formulazione di un’ipotesi
di quel genere.
7.2.3 Il fatto che il piano (nel
plico doc. F) - e non tutti i piani, come generalizzato dal Pretore - consegnato
dal convenuto all’attrice riportasse unicamente la menzione “casa unifamigliare
mappale __________ __________” senza che fosse indicata la proprietaria è invece
irrilevante, non essendo né un indizio a favore né contro l’esistenza di un
rapporto di rappresentanza; mentre il fatto che l’attrice nella documentazione
da lei prodotta (doc. F, G e doc. rich. II°) avesse sempre utilizzato la
dicitura “cantiere AP 1 architetto” rispettivamente “cantiere AP 1-__________” non
è a sua volta di rilievo per la questione, quella documentazione essendo stata
allestita internamente all’attrice; lo stesso Pretore era del resto giunto a
una conclusione analoga, rilevando che quelle due formulazioni erano generiche.
7.3 Per il resto, anche le
ulteriori circostanze, in parte già evidenziate dal giudice di prime cure, depongono
a favore dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza, segnatamente di
un’attività riconoscibilmente a nome e per conto della sorella del convenuto. In
questa sede l’assunto pretorile secondo cui nei confronti delle autorità e
dello studio d’ingegneria attivo sul cantiere il convenuto si fosse premurato
di precisare l’esistenza del rapporto di rappresentanza non è stato censurato,
per cui appare inverosimile, a prescindere da quanto possano aver dichiarato i
testi V__________ __________ e M__________ __________, che in buona fede
l’attrice non possa invece averlo desunto, tanto più che quella circostanza, rispettivamente
il fatto che la sorella del convenuto fosse espressamente la “destinataria”
dell’opera e nel frattempo fosse divenuta la proprietaria del fondo erano
evincibili già dai piani e dalle licenze edilizie rilasciate dalle autorità preposte
(inserite nel plico doc. rich. I°), che per altro erano stati portati a conoscenza
della società stessa (il teste V__________ __________ avendone ammesso l’avvenuta
consegna; cfr. pure replica p. 3, ove l’attrice ha ammesso che l’offerta di cui
al doc. A era stata allestita proprio sulla base dei piani in precedenza
confezionati dal convenuto). Oltretutto l’istruttoria ha dimostrato che tutti i
5 acconti erano stati pagati proprio dalla sorella del convenuto (doc. 2), ciò
che era perfettamente riconoscibile dall’attrice, anche se i testi V__________ __________
e M__________ __________ hanno poi dichiarato di ignorarlo. E comunque, già solo
la circostanza che il teste V__________ __________ avesse dichiarato che il
convenuto, quando gli era stato presentato, gli aveva detto che “doveva”
costruire questa casa, era tale da far inferire che questi agiva proprio quale
mandatario, legato cioè da un contratto obbligatorio con terzi, e non invece a
titolo personale.
7.4 In definitiva, tutte queste
circostanze, considerate nel loro complesso, concorrono a ritenere fondata
l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto, nel senso che questi
aveva agito riconoscibilmente per conto di una terza persona, senz’altro identificabile,
e poi identificata, nella sorella.
8. Ne discende, già
per questo motivo, che la petizione dev’essere respinta, ciò che implica l’accoglimento
del gravame senza che sia necessario passare in rassegna la altre censure
d’appello.
Le spese processuali
e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la
soccombenza (art. 148 CPC/TI e 106 CPC), ritenuto che per la
procedura d’appello le stesse sono state calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 111'654.40.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 14 settembre
2012 dell’arch. AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 26 luglio
2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. (invariato)
3. Tasse
e spese di giustizia, di complessivi fr. 13’500.-, sono poste a carico
dell’attrice, che è tenuta a rifondere al convenuto fr. 8’500.- a titolo di
ripetibili.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di complessivi
fr. 3’000.- sono a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr.
4’000.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).