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Decisione

12.2012.165

Appalto - legittimazione passiva - architetto - rappresentanza - onere della prova

4 giugno 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 14 settembre

2012 dell’arch. AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 26 luglio

2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1. La petizione è respinta.

2. (invariato)

3. Tasse

e spese di giustizia, di complessivi fr. 13’500.-, sono poste a carico

dell’attrice, che è tenuta a rifondere al convenuto fr. 8’500.- a titolo di

ripetibili.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di complessivi

fr. 3’000.- sono a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr.

4’000.- per ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).