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Decisione

12.2012.166

Contratto di leasing - scioglimento - rimborso del valore contabile del veicolo in leasing - appello

1 febbraio 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti salienti e espone una serie di considerazioni per poi concludere che a

torto il Pretore avrebbe ritenuto non sussistere, al momento del furto del

veicolo, una valida copertura assicurativa con relativo diritto dell'attrice,

cessionaria della pretesa, a vedersi rifondere il danno subito. Le censure

d'appello sono in buona parte irricevibili poiché non adeguatamente motivate

(art. 311 CPC), siccome l'appellante omette di confrontarsi con la tesi del

Pretore, preferendo seguire uno schema di ragionamento che fa sostanzialmente

astrazione dagli accertamenti pretorili.

L'appellante, ora rappresentata da un legale, sostiene inoltre per la prima

volta che al momento del furto il veicolo sarebbe stato assicurato e produce a

tal proposito un nuovo documento (doc. D). La censura è inammissibile siccome

tardiva e contraria ai disposti dell'art. 317 CPC che limita la possibilità di

invocare nuovi fatti e mezzi di prova in sede di appello. La produzione del

doc. D è intempestiva per ammissione dello stesso patrocinatore dell'appellante

(appello pag. 5 n. 5) che neppure pretende sussistano motivi che possano eccezionalmente

giustificarla ai sensi della norma di procedura summenzionata. Non è infatti

circostanza sufficiente la pretesa impossibilità dell'amministratore unico

della società convenuta a partecipare all'udienza in Pretura a causa di

un'indisposizione, nulla impedendo a questi di designare un rappresentante o di

delegare la mansione al direttore che, come risulta dall'iscrizione a Registro

di commercio (doc. E), ha diritto di firma individuale e può quindi validamente

rappresentare la società. La questione non merita ulteriore disamina siccome la

censura è comunque da respingere nel merito.

7.Infatti, la circostanza che

l'appellante pretende dedurre dal doc. D, ovvero l'avvenuto pagamento del

premio assicurativo per il primo semestre 2011, come da conteggio inviato l'11

novembre 2010 della compagnia assicurativa, non sarebbe comunque atta a

dimostrare che il contratto assicurativo in questione fosse ancora in vigore al

momento del furto (avvenuto tra il 23 e il 29 dicembre 2010, doc. F), e ancor

meno è in grado di scalfire la conclusione che il Pretore ha tratto dopo averne

constatato la disdetta con effetto immediato del 15 dicembre 2010. Ciò vale a

maggior ragione ritenuto come la disdetta contrattuale in questione non abbia

alcuna relazione con la mora nel pagamento del premio assicurativo, ma sia

conseguente alla reticenza dell'assicurata al momento della stipulazione ai

sensi dell'art. 6 LCA (doc. 1 prodotto in edizione dalla compagnia

d'assicurazione). Già per questo motivo il giudizio pretorile merita conferma.

8.Tutto ciò rende altresì superfluo un

esame di alcune circostanze assai anomale, che l'appellante non ha minimamente

cercato di chiarire, come il preteso pagamento del premio assicurativo già in

Considerandi

data 10 novembre 2010 (secondo quanto indicato nell'appello a pag. 5 n. 5, il

timbro postale sulla ricevuta doc. D risultando al proposito illeggibile), quindi

addirittura il giorno precedente alla data (11 novembre 2010) apposta sulla

"nota di premio" (doc. D), ovvero sulla richiesta di pagamento

che l'appellante neppure pretende esserle stata recapitata prima della data di emissione

indicata (appello pag. 5 n. 5).

9.

In definitiva la sentenza del Pretore

regge alle critiche mosse dalla convenuta, per cui l'appello, nella misura in

cui è ricevibile, è infondato e deve essere respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che

rifonderà a controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Nella

commisurazione delle spese giudiziarie si tiene conto di un valore di fr. 29'895.10 (art. 91 cpv. 1 CPC).

Per i

quali motivi,

richiamati

la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide: 1. L’appello 17 settembre 2012 di AO 1

è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2.

Le

spese della procedura di appello di complessivi fr. 2'000.- sono poste a carico

dell’appellante, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 2'700.- per

ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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