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Decisione

12.2012.167

Leasing. Appello in parte irricevibile per carenze formali. Diritto all'assunzione della prova. Relazione tra procedura civile e penale

27 gennaio 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Previo

tentativo di conciliazione (CM.2011.39) il 10 agosto 2011 AO 1 ha inoltrato alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord una petizione con cui ha chiesto,

sulla base dei contratti di leasing summenzionati, la condanna di AP 1 al

versamento di complessivi fr. 73'284.75 oltre interessi, di cui fr. 33'548.95 relativi al veicolo __________ e fr. 39'735.80 alla __________. Con risposta 19

settembre 2011 la convenuta si è opposta alla petizione, affermando, in

sintesi, di non essersi in alcun modo impegnata contrattualmente con la cedente

società di leasing. In particolare, essa ha precisato che i documenti prodotti

da controparte a sostengo della propria domanda non arrecano la firma di persone

abilitate a vincolare AP 1 e ha contestato, quindi, l’autenticità dei medesimi.

Esperita l’istruttoria le parti si sono confermate nei rispettivi punti di

vista. Con decisione 14 agosto 2012 il Pretore ha accolto integralmente la

petizione.

C. Con

appello 17 settembre 2012 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio, nel

senso, in via principale, di respingere integralmente la petizione e di porre

le spese processuali a carico di controparte, nonché di assegnarle congrue

ripetibili di prima sede, e, in via subordinata, di annullare la decisione

impugnata e di rinviare l’incarto al primo giudice per nuovo giudizio, in

entrambi i casi con protesta delle spese giudiziarie di seconda istanza. Con

risposta 24 ottobre 2012 la controparte propone invece la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi,

siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art.

404 e 405 CPC).

2. Preliminarmente

si osserva che l’appello ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC),

non trattandosi nella fattispecie di un diritto di risposta o di provvedimenti

cautelari. Nemmeno risulta essere stata presentata dalla controparte una domanda

di autorizzazione all’esecuzione anticipata della decisione impugnata (art. 315

cpv. 2 CPC), sicché la richiesta dell’appellante di conferire al gravame l’effetto

sospensivo si avvera superflua.

3. L’appellante

richiama l’incarto penale n. __________ aperto presso il Ministero pubblico di

Lugano (memoriale, pag. 5). La domanda dev’essere disattesa già perché, come

esposto nel seguito, tale assunzione sarebbe ininfluente ai fini del presente

giudizio.

4. Il

Pretore ha anzitutto accertato che sia i contratti di leasing di cui ai doc. D

e E sia quelli inerenti alla copertura assicurativa erano stati firmati da __________

__________, amministratore unico della convenuta con diritto di firma

individuale. Egli ha poi spiegato che in applicazione dei contratti di leasing

summenzionati la prenditrice di leasing era tenuta a versare il saldo dello

scoperto ancora presente al momento dell’annullamento automatico e con effetto

immediato dei contratti in questione a seguito dell’asserito furto dei veicoli.

In assenza di contestazione specifica sull’ammontare della pretesa attorea il Pretore

ha infine accolto integralmente la petizione.

5. L’appellante

afferma, in primo luogo, che agli atti non vi è traccia di un documento firmato

da persone abilitate a vincolarla, sottolineando che il proprio amministratore

unico, __________ __________, non ha firmato i contratti prodotti da

controparte (memoriale, pag. 4 seg.). L’atto di appello

deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 310 seg.

CPC). La motivazione di un appello non può limitarsi a rinviare ai memoriali di

prima istanza, come le conclusioni (sentenza del Tribunale federale 4A_659/2011

del 7 dicembre 2011 in SJ 2012 I 231). Ne discende che la semplice trascrizione

nell’appello delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse

comporta la sanzione d’irricevibilità del gravame (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 1367). Con la censura

summenzionata la convenuta si limita a ribadire quanto affermato nel proprio

allegato conclusionale, senza confrontarsi compiutamente con la motivazione

pretorile. Ciò comporta l’inammissibilità, su questo punto, dell’appello.

6. L’appellante

afferma che a sostegno della sua tesi sulla mancata firma (“tant’è”) dei

contratti in questione da parte del proprio amministratore unico, vi sarebbe il

fatto che il 3 febbraio e il 20 marzo 2012 avrebbe denunciato al Ministero

pubblico i testi __________ __________, __________ __________, __________ __________

“e altri” per falsa testimonianza (memoriale, pag. 5). La censura non può

essere condivisa già per il fatto che l’inoltro di una tale denuncia non

comporta automaticamente, come sembra invece credere la convenuta, la dimostrazione

di quanto da essa affermato.

7. L’appellante

prosegue criticando il primo giudice per aver rifiutato la sua domanda di

perizia calligrafica malgrado l’esistenza delle denunce summenzionate e di non

aver sospeso il procedimento civile in attesa dell’esito della causa penale

(memoriale, pag. 6). Il 17 aprile 2012 il Pretore ha spiegato di ritenere

superflua la prova peritale – ammessa invece nell’ordinanza sulle prove 22

novembre 2011 – a seguito dell’assunzione delle prove già assunte, che avevano permesso

di chiarire la questione attinente all’identità della persona che aveva apposto

la propria firma sui documenti prodotti agli atti. Lo stesso giorno il primo

giudice ha anche respinto la domanda di sospensione della causa, ritenendo

preponderante l’interesse a una decisione in tempi ragionevoli a fronte di

quello, assai più ridotto, del rischio di decisioni contraddittorie. La prima

censura dell’appellante si esaurisce nel ribadire che la certezza sulla reale identità

dei firmatari dei contratti si sarebbe potuta avere solo con l’esecuzione della

perizia più volte citata (memoriale, pag. 7). Così facendo, tuttavia, essa non

si confronta, di nuovo, compiutamente con l’argomentazione pretorile, sicché al

riguardo l’appello è ancora una volta irricevibile (art. 311 CPC). Va ricordato,

inoltre, che l’ordinanza sulle prove può essere modificata in ogni tempo (art.

154 CPC) e il diritto alla prova non è assoluto, bensì controbilanciato da uno

strumento al servizio dell’economicità e celerità del processo, ovvero

dall’apprezzamento anticipato delle prove da parte del giudice. In particolare,

questi può rinunciare ad assumere mezzi di prova divenuti superflui qualora

l’assunzione di altri mezzi di prova ha già permesso, a suo giudizio e

convincimento, di comprovare la fattispecie (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano

2011, pag. 664). Per quanto invece concerne la reiezione della domanda di

sospensione del procedimento civile, la convenuta reputa che un “giudice civile

accorto” avrebbe dovuto attendere le risultanze probatorie dell’inchiesta

penale prima di decidere la causa civile, poiché solo l’esito del procedimento

penale avrebbe potuto accertare la reale identità dei firmatari dei contratti

(memoriale, pag. 7). Essa dimentica, tuttavia, che nel giudizio impugnato il

Pretore ha diffusamente spiegato come le prove raccolte siano chiare e

univoche sul fatto che le firme contestate siano da attribuire a __________ __________.

L’appellante non spende una parola per criticare tale motivazione e, quindi,

non si confronta, una volta di nuovo, con il querelato giudizio. Anche su

questo punto, pertanto, l’appello è inammissibile (art. 311 CPC). Giova in ogni

caso ricordare all’appellante che il giudice civile non è in alcun modo

vincolato agli accertamenti e alle conclusioni del giudice penale, ragione per

cui non vi è alcun motivo imperativo di sospensione in presenza di un

procedimento penale pendente o incoato successivamente alla presentazione

dell’azione. Certo, il giudice civile può decidere di sospendere il

procedimento in attesa di quello penale, ma nella sua valutazione deve prestare

particolare attenzione al rispetto dell’esigenza della celerità (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,

pag. 531 seg.). Il primo giudice ha proprio valutato quanto testé esposto e

motivato in tal senso la propria decisione di negare la richiesta di

sospensione, sicché al riguardo nulla gli può essere rimproverato.

8. In

definitiva nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese

processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di

un valore litigioso di fr. 73'284.75,

seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Tale importo è

determinante anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale

federale.

Per i quali motivi,

richiamati per le spese l’art. 106 CPC, la LTG e

il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 17 settembre 2012 di AP

1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese processuali della procedura di appello, di complessivi fr. 3'000.-, sono poste a carico dell’appellante,

con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1'800.- per ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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