12.2012.167
Leasing. Appello in parte irricevibile per carenze formali. Diritto all'assunzione della prova. Relazione tra procedura civile e penale
27 gennaio 2014Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2012.167
Data decisione, Autorità:
27.01.2014, IICCA
Titolo:
Leasing. Appello in parte irricevibile per carenze formali. Diritto all'assunzione della prova. Relazione tra procedura civile e penale
CONTRATTO DI LEASING
ORDINANZA SULLE PROVE
PROVA / PROVE
art. 154 CPC
art. 310 CPC
art. 311 CPC
Incarto n.
12.2012.167
Lugano
27 gennaio
2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa – inc. n. OR.2011.15
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord – promossa con petizione 10
agosto 2011 da
AO 1
patr. dall’ RA 2
contro
AP 1
patr. dall’ RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto di condannare la convenuta al versamento di fr. 73'284.75 oltre interessi;
domanda
avversata dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore con
decisione 14 agosto 2012 ha integralmente accolto;
appellante
la convenuta che con appello 17 settembre 2012 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere integralmente la petizione e di porre le spese processuali a carico
di controparte, nonché di assegnarle congrue ripetibili di prima sede, e in via
subordinata di annullare la decisione impugnata e di rinviare l’incarto al
primo giudice per nuovo giudizio, in entrambi i casi con protesta delle spese
giudiziarie di seconda istanza;
mentre
con risposta 24 ottobre 2012 l’attrice propone la reiezione del gravame, pure
con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di
causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 17 giugno e il 21 agosto 2009 (doc. D e E) AP 1, in qualità di prenditrice, ha concluso due contratti di leasing con __________, su carta
intestata __________ __________, aventi per oggetto il finanziamento di due veicoli
a motore, ovvero una __________ e una __________. Con scritto 12 febbraio 2010 __________
__________ ha comunicato alla società di leasing di rifiutare la prestazione
assicurativa a seguito della notifica di furto della vettura __________ testé
citata (doc. F). L’8 marzo 2011 l’assicurazione __________ __________ ha
anch’essa negato qualsiasi prestazione assicurativa a seguito dell’asserito
furto della vettura __________ (doc. G). A fronte dei suddetti rifiuti il 19
febbraio 2010 e il 10 marzo 2011 __________ ha chiesto alla prenditrice di
leasing il pagamento del “saldo” di fr. 33'548.95 rispettivamente di fr. 39'735.80
(doc. H e I). Il 15 aprile 2010 la società di leasing,
sempre su carta intestata __________ __________, ha ceduto a AO 1 gli asseriti
crediti summenzionati (doc. N e O).
Fatti
B. Previo
tentativo di conciliazione (CM.2011.39) il 10 agosto 2011 AO 1 ha inoltrato alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord una petizione con cui ha chiesto,
sulla base dei contratti di leasing summenzionati, la condanna di AP 1 al
versamento di complessivi fr. 73'284.75 oltre interessi, di cui fr. 33'548.95 relativi al veicolo __________ e fr. 39'735.80 alla __________. Con risposta 19
settembre 2011 la convenuta si è opposta alla petizione, affermando, in
sintesi, di non essersi in alcun modo impegnata contrattualmente con la cedente
società di leasing. In particolare, essa ha precisato che i documenti prodotti
da controparte a sostengo della propria domanda non arrecano la firma di persone
abilitate a vincolare AP 1 e ha contestato, quindi, l’autenticità dei medesimi.
Esperita l’istruttoria le parti si sono confermate nei rispettivi punti di
vista. Con decisione 14 agosto 2012 il Pretore ha accolto integralmente la
petizione.
C. Con
appello 17 settembre 2012 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio, nel
senso, in via principale, di respingere integralmente la petizione e di porre
le spese processuali a carico di controparte, nonché di assegnarle congrue
ripetibili di prima sede, e, in via subordinata, di annullare la decisione
impugnata e di rinviare l’incarto al primo giudice per nuovo giudizio, in
entrambi i casi con protesta delle spese giudiziarie di seconda istanza. Con
risposta 24 ottobre 2012 la controparte propone invece la reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi,
siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art.
404 e 405 CPC).
2. Preliminarmente
si osserva che l’appello ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC),
non trattandosi nella fattispecie di un diritto di risposta o di provvedimenti
cautelari. Nemmeno risulta essere stata presentata dalla controparte una domanda
di autorizzazione all’esecuzione anticipata della decisione impugnata (art. 315
cpv. 2 CPC), sicché la richiesta dell’appellante di conferire al gravame l’effetto
sospensivo si avvera superflua.
3. L’appellante
richiama l’incarto penale n. __________ aperto presso il Ministero pubblico di
Lugano (memoriale, pag. 5). La domanda dev’essere disattesa già perché, come
esposto nel seguito, tale assunzione sarebbe ininfluente ai fini del presente
giudizio.
4. Il
Pretore ha anzitutto accertato che sia i contratti di leasing di cui ai doc. D
e E sia quelli inerenti alla copertura assicurativa erano stati firmati da __________
__________, amministratore unico della convenuta con diritto di firma
individuale. Egli ha poi spiegato che in applicazione dei contratti di leasing
summenzionati la prenditrice di leasing era tenuta a versare il saldo dello
scoperto ancora presente al momento dell’annullamento automatico e con effetto
immediato dei contratti in questione a seguito dell’asserito furto dei veicoli.
In assenza di contestazione specifica sull’ammontare della pretesa attorea il Pretore
ha infine accolto integralmente la petizione.
5. L’appellante
afferma, in primo luogo, che agli atti non vi è traccia di un documento firmato
da persone abilitate a vincolarla, sottolineando che il proprio amministratore
unico, __________ __________, non ha firmato i contratti prodotti da
controparte (memoriale, pag. 4 seg.). L’atto di appello
deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 310 seg.
CPC). La motivazione di un appello non può limitarsi a rinviare ai memoriali di
prima istanza, come le conclusioni (sentenza del Tribunale federale 4A_659/2011
del 7 dicembre 2011 in SJ 2012 I 231). Ne discende che la semplice trascrizione
nell’appello delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse
comporta la sanzione d’irricevibilità del gravame (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 1367). Con la censura
summenzionata la convenuta si limita a ribadire quanto affermato nel proprio
allegato conclusionale, senza confrontarsi compiutamente con la motivazione
pretorile. Ciò comporta l’inammissibilità, su questo punto, dell’appello.
6. L’appellante
afferma che a sostegno della sua tesi sulla mancata firma (“tant’è”) dei
contratti in questione da parte del proprio amministratore unico, vi sarebbe il
fatto che il 3 febbraio e il 20 marzo 2012 avrebbe denunciato al Ministero
pubblico i testi __________ __________, __________ __________, __________ __________
“e altri” per falsa testimonianza (memoriale, pag. 5). La censura non può
essere condivisa già per il fatto che l’inoltro di una tale denuncia non
comporta automaticamente, come sembra invece credere la convenuta, la dimostrazione
di quanto da essa affermato.
7. L’appellante
prosegue criticando il primo giudice per aver rifiutato la sua domanda di
perizia calligrafica malgrado l’esistenza delle denunce summenzionate e di non
aver sospeso il procedimento civile in attesa dell’esito della causa penale
(memoriale, pag. 6). Il 17 aprile 2012 il Pretore ha spiegato di ritenere
superflua la prova peritale – ammessa invece nell’ordinanza sulle prove 22
novembre 2011 – a seguito dell’assunzione delle prove già assunte, che avevano permesso
di chiarire la questione attinente all’identità della persona che aveva apposto
la propria firma sui documenti prodotti agli atti. Lo stesso giorno il primo
giudice ha anche respinto la domanda di sospensione della causa, ritenendo
preponderante l’interesse a una decisione in tempi ragionevoli a fronte di
quello, assai più ridotto, del rischio di decisioni contraddittorie. La prima
censura dell’appellante si esaurisce nel ribadire che la certezza sulla reale identità
dei firmatari dei contratti si sarebbe potuta avere solo con l’esecuzione della
perizia più volte citata (memoriale, pag. 7). Così facendo, tuttavia, essa non
si confronta, di nuovo, compiutamente con l’argomentazione pretorile, sicché al
riguardo l’appello è ancora una volta irricevibile (art. 311 CPC). Va ricordato,
inoltre, che l’ordinanza sulle prove può essere modificata in ogni tempo (art.
154 CPC) e il diritto alla prova non è assoluto, bensì controbilanciato da uno
strumento al servizio dell’economicità e celerità del processo, ovvero
dall’apprezzamento anticipato delle prove da parte del giudice. In particolare,
questi può rinunciare ad assumere mezzi di prova divenuti superflui qualora
l’assunzione di altri mezzi di prova ha già permesso, a suo giudizio e
convincimento, di comprovare la fattispecie (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano
2011, pag. 664). Per quanto invece concerne la reiezione della domanda di
sospensione del procedimento civile, la convenuta reputa che un “giudice civile
accorto” avrebbe dovuto attendere le risultanze probatorie dell’inchiesta
penale prima di decidere la causa civile, poiché solo l’esito del procedimento
penale avrebbe potuto accertare la reale identità dei firmatari dei contratti
(memoriale, pag. 7). Essa dimentica, tuttavia, che nel giudizio impugnato il
Pretore ha diffusamente spiegato come le prove raccolte siano chiare e
univoche sul fatto che le firme contestate siano da attribuire a __________ __________.
L’appellante non spende una parola per criticare tale motivazione e, quindi,
non si confronta, una volta di nuovo, con il querelato giudizio. Anche su
questo punto, pertanto, l’appello è inammissibile (art. 311 CPC). Giova in ogni
caso ricordare all’appellante che il giudice civile non è in alcun modo
vincolato agli accertamenti e alle conclusioni del giudice penale, ragione per
cui non vi è alcun motivo imperativo di sospensione in presenza di un
procedimento penale pendente o incoato successivamente alla presentazione
dell’azione. Certo, il giudice civile può decidere di sospendere il
procedimento in attesa di quello penale, ma nella sua valutazione deve prestare
particolare attenzione al rispetto dell’esigenza della celerità (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,
pag. 531 seg.). Il primo giudice ha proprio valutato quanto testé esposto e
motivato in tal senso la propria decisione di negare la richiesta di
sospensione, sicché al riguardo nulla gli può essere rimproverato.
8. In
definitiva nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese
processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di
un valore litigioso di fr. 73'284.75,
seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Tale importo è
determinante anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale
federale.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese l’art. 106 CPC, la LTG e
il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 17 settembre 2012 di AP
1 è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese processuali della procedura di appello, di complessivi fr. 3'000.-, sono poste a carico dell’appellante,
con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1'800.- per ripetibili di appello.
3.
Notificazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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