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Decisione

12.2012.168

Tutela giurisdizionale dei casi manifesti, contratto di mutuo documentato

13 dicembre 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

24 maggio 2005, AO 1 (di seguito: mutuante) e AP 1 (di seguito: mutuataria)

hanno sottoscritto un contratto di mutuo con oggetto il trasferimento della

somma di fr. 180'000.- (doc. A). Dal contratto risulta che fr. 163'249.70 erano

già stati corrisposti dal mutuante alla mutuataria, come dagli allegati al contratto,

mentre i restanti fr. 16'750.30 sarebbero stati corrisposti alla mutuataria

attraverso il pagamento da parte del mutuante delle semestralità ipotecarie

relative al contratto di mutuo n. __________ sottoscritto dalla mutuataria con

la __________ (doc. A punto 2). A garanzia parziale del prestito, il mutuante

ha ricevuto una cartella ipotecaria al portatore gravante in quarto rango il

fondo della mutuataria (doc. A punto 3). Le parti contraenti hanno pattuito che

la mutuataria avrebbe pagato trimestralmente al mutuante un interesse del 2%

annuo della somma versata dal mutuante a decorrere dal 30 giugno 2005 (doc. A

punto 4). La disdetta del contratto poteva avvenire in ogni tempo, con

preavviso di 6 mesi (doc. A punto 5). Con lettera 15

marzo 2009 il mutuante ha sollecitata la mutuataria al pagamento degli

interessi pattuiti (doc. L) e il 22 ottobre 2009 il mutuante ha disdetto il

contratto per il 30 giugno 2010 (doc. B).

B. Il

31 maggio 2012, AO 1 ha promosso causa contro la mutuataria, chiedendo con la

procedura di tutela giurisdizionale dei casi manifesti, la restituzione di fr. 180'000.-

oltre interessi contrattuali al 2% per il periodo dal 2 ottobre 2006 al 31

maggio 2012, interessi moratori al 5% sugli interessi scaduti e interessi al 5%

dal 1° giugno 2012, nonché il rigetto definitivo per tale importo dell’opposizione

interposta al PE __________ dell’UEF di Locarno. Durante l’udienza 5 settembre

2012 l’istante ha confermato le domande, mentre la convenuta, pur mantenendo

l’opposizione al PE n. __________, ha riconosciuto - pur rifiutando di sottoscrivere

il verbale - di non avere mai contestato capitali e interessi del suo debito.

Con decisione 6 settembre 2012, il Pretore della Giurisdizione di

Locarno-Campagna, in accoglimento dell’istanza, ha condannato la convenuta al

versamento di fr 180'000.- oltre interessi e ha rigettato l’opposizione

interposta al summenzionato PE.

C. AP 1

è insorta contro la decisione pretorile con un atto 15 settembre 2012 denominato

“ricorso”, nel quale dichiara di appellare e, pur riconoscendo parzialmente il

suo debito nei confronti di AO 1, contesta la validità del contatto di mutuo

del 24 maggio 2005 e s’interroga su parte della pretesa del mutuante, in

particolare su un importo di fr. 30'000.-. Con risposta 15 ottobre 2012 l’appellato

ha proposto di respingere l’appello con protesta di spese e ripetibili.

e considerato

Considerandi

1.

Ai

sensi dell’art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in

procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili

(lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Il giudice non entra

nel merito dell’istanza se non sono date le condizioni per ottenere la tutela

giurisdizionale in procedura sommaria (art. 257 cpv. 3 CPC). Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30

giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). La

sentenza pretorile è stata intimata il 6 settembre 2012 e ricevuta

dall’appellante il 7 settembre 2012, di modo che il termine di 10 giorni per

l’appello scadeva il successivo 17 settembre. L’appello è tempestivo, così come

la risposta 15 ottobre 2012 dell’appellato. Pertanto nulla osta alla

trattazione del gravame.

2.

Nella

fattispecie il Pretore ha dapprima accertato che i fatti non erano contestati e

che a ogni modo erano immediatamente comprovabili. Sulla base dei documenti

agli atti il primo giudice ha ritenuto che le parti avevano sottoscritto il 24

maggio 2005 un contratto di mutuo per fr. 180'000.- oltre interessi al 2% (doc.

A), che il mutuante lo aveva disdetto il 22 settembre 2011 (doc. C) e che la

mutuataria ne aveva preso atto e aveva dichiarato che avrebbe rimborsato

l’intero debito con gli interessi maturati al 31 marzo 2012 (doc. E). In

seguito il Pretore ha rilevato che la situazione giuridica era chiara, visti

gli art. 312 cpv. 1 CO per la restituzione del capitale mutuato e 313 cpv. 1 CO

per gli interessi pattuiti. Fatte queste costatazioni, il primo giudice ha

accolto l’istanza, ha condannato la convenuta al versamento di fr. 200'400.-

oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2012 e ha rigettato in via definitiva

l’opposizione interposta al PE n. __________, ponendo la tassa di giustizia e

le spese a carico della convenuta, con l’obbligo di rifondere all’istante fr.

2'500.- per ripetibili.

3.

Si

tratta in concreto di stabilire se le condizioni d’applicazione dell’art. 257

CPC possono essere ritenute adempiute.

3.1

Affinché i

fatti siano considerati incontestati (art. 257 cpv. 1 lett. a CPC) non è

sufficiente l’assenza di contestazione della controparte, bisogna ancora che il

giudice non nutra seri dubbi circa la veridicità del fatto incontestato, anche

tramite l’assunzione immediata di ulteriori mezzi di prova, grazie alle

spiegazioni dell’istante o alla produzione da parte sua di ulteriori documenti

(Trezzini in

Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile

svizzero (CPC), Lugano 2011, pag. 1137, ad art. 257 CPC). Per quanto riguarda

invece i fatti immediatamente comprovabili (art. 257 cpv. 1 lett. a CPC), la

causa non deve essere liquida già all’inizio, ma può diventarlo anche grazie

all’amministrazione di prove immediatamente esperibili da parte del giudice (Trezzini in op. cit., pag. 1139 ad art.

257.

CPC; Sutter-Somm/Lötscher in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung (ZPO), Schulthess, 2010, pag. 1468 ad art. 257 CPC).

Inoltre la verosimiglianza delle allegazioni e delle prove da parte

dell’istante non è sufficiente, posto che egli deve sempre apportare la prova

piena atta a far addivenire il giudice alla certezza della sua pretesa (Sutter-Somm/Lötscher in op. cit., pag.

1468.

ad art. 257 CPC; Göksu in

Brunner/Gasser/Schwander (ed.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,

DIKE, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 1498, n. 10 ad art. 257 CPC; Hofmann, op. cit. pag. 1193, n. 15 ad

art. 257 CPC). Quanto alla controparte, essa deve essere sentita (art. 253

CPC), e se contesta fatti o solleva eccezioni alla pretesa dell’attore, la

tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata. È

sufficiente per questo che la controparte dimostri la verosimiglianza delle

obiezioni, ma delle allegazioni prive di fondamento non possono ostacolare un

rapido processo (Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di

diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, FF 2006 6593,

pag. 6724; Hofmann in op. cit.,

pag. 1191-1192, n. 9-10 ad art. 257 CPC).

3.2

Per quel che

concerne la seconda condizione posta dall’art. 257 cpv. 1 lett. b CPC, la

situazione giuridica è chiara soltanto se la norma si applica nel caso concreto

e vi dispiega i suoi effetti in modo evidente (Messaggio del CF citato, FF 2006

6593, pag. 6724; Hofmann, in op.

cit., pag. 1192, n. 11 ad art. 257 CPC). In altre parole vi è situazione

giuridica chiara se l’applicazione del diritto materiale e processuale conduce

ad un risultato senza ambiguità, cosa che non sarà generalmente il caso se

l’applicazione della norma esige una decisione in equità o un apprezzamento da

parte del giudice (DTF 138 III 123, consid. 2.1.2, pag. 126; Göksu in op. cit., pag. 1498, n. 11-12

ad art. 257 CPC), ciò che però non esclude né un’attività interpretativa del

giudice – ad esempio riferita agli accordi contrattuali o ai comportamenti

preprocessuali delle parti – né un’attività di apprezzamento delle risultanze

probatorie amministrate (Trezzini

in op. cit., pag. 1141 ad art. 257 CPC e referenze citate).

4.

L’appellante

ammette di avere nei confronti dell’istante un debito di fr. 100'000.- oltre

interessi, garantito da una cartella ipotecaria, e di aver ricevuto altri fr.

50'000.- senza interessi e a tempo indeterminato nel 2002, ma afferma di non

comprendere da dove scaturisca la differenza di fr. 30'000.-: “I Frs

30'000.- aggiuntivi non capisco a tuttora da dove escano e niente mi è chiaro”.

Ella precisa inoltre che la sua risposta del 28 settembre 2011 (doc. E) si

riferiva solo al debito di fr. 100'000.-. La contestazione non trova riscontro

negli atti. Il contratto di mutuo concluso tra le parti

porta esplicitamente sul trasferimento della somma di fr. 180'000.- (doc. A

punto 1), la cui composizione è indicata in modo dettagliato al punto 2. Risulta

da tale documento che l’importo di fr. 163'249.70 si riferiva a importi già

versati alla mutuataria (fr. 57'000.-, riconoscimento di debito 9 luglio 2003),

a importi versati su richiesta della __________ (fr. 100'026.90, fr. 3'222.80 e

fr. 3'000.-) e che il residuo di fr. 16'750.30 si riferiva al pagamento diretto

da parte del mutuante delle semestralità ipotecarie dovute dalla mutuante alla __________.

Tale importo non è stato contestato dall’appellante, né tanto meno la stessa ha

obiettato in precedenza di aver ricevuto tale somma (doc. B, E, F, L, M, N, O,

P). Il doc. E, in particolare, è la lettera 28 settembre 2011 nella quale

l’appellante comunicava che avrebbe rimborsato l’intero debito con gli interessi.

In questa sede l’appellante sostiene che si riferiva solo al debito da lei

ammesso di fr. 100'000.-. Se non che, in tale occasione ella rispondeva a una

comunicazione del legale dell’istante del 22 settembre 2011 (doc. C), nella

quale era esplicitamente indicata la somma mutuata di fr. 180'000.- oltre

interessi. La contestazione sollevata con l’appello si rivela quindi infondata.

5.

A

detta dell’appellante, poi, il Pretore avrebbe ammesso a torto la validità del

contratto di mutuo 24 maggio 2005, non “stipulato da un notaio”. La critica non

è fondata. Ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 CO “per la validità dei contratti

non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla

legge”. Ora, le disposizioni legali che regolano il contratto di mutuo

(art. 312 – 318 CO) non prevedono una forma speciale (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, Ginevra/Zurigo/Basilea

2009, pag. 441 n. 3016). La forma scritta è quindi sufficiente e il contratto

in questione, sottoscritto da entrambe le parti contraenti, adempie ai

requisiti legali di forma.

6.

Ne

deriva che nel caso concreto i fatti sono incontestati e sono stati immediati

comprovati dall’istante e che la situazione giuridica è chiara, poiché

l’incontestata disdetta del contratto di mutuo concluso dalle parti (doc. B)

comporta l’obbligo della convenuta di restituire il capitale ricevuto e gli

interessi pattuiti del 2%, come previsto dall’art. 313 cpv. 1 CO. Le condizioni

poste dall’art. 257 CPC per la tutela giurisdizionale dei casi manifesti sono pertanto

adempiute e a ragione il Pretore è entrato nel merito dell’istanza e l’ha

accolta. L’appello si rivela infondato e va dunque respinto.

7.

Le

spese processuali sono a carico dell’appellante, che soccombe (art. 106 cpv. 1

CPC). Nella commisurazione della tassa di giustizia si è tenuto conto del

valore litigioso di fr. 200'400.-

e dei valori previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura

sommaria di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG). Per stabilire l’indennità per

ripetibili di appello dovuta all’istante si è tenuto conto, oltre che della

semplicità della fattispecie e della procedura, della brevità della risposta

all’appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il

Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

decide:

1. L’appello 15 settembre 2012 di AP 1 è respinto.

2. Gli oneri processuali del presente giudizio, di complessivi fr.

1'000.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di

rifondere all’appellato fr. 500.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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