12.2012.168
Tutela giurisdizionale dei casi manifesti, contratto di mutuo documentato
13 dicembre 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2012.168
Data decisione, Autorità:
13.12.2012, IICCA
Titolo:
Tutela giurisdizionale dei casi manifesti, contratto di mutuo documentato
MUTUO
TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CASI MANIFESTI
art. 312 CO
art. 257 CPC
Incarto n.
12.2012.168
Lugano
13 dicembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Pellegrini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.479 (procedura
sommaria a tutela dei casi manifesti) della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con istanza 31 maggio 2012 da
AO 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AP 1
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 180'000.-
oltre interessi al 2% dal 2 ottobre 2006 e al 5% dall’inoltro dell’istanza e il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE __________ dell’UEF
di Locarno;
domanda
avversata dalla convenuta che ha chiesto l’annullamento del PE __________
dell’UEF di Locarno e che il Pretore ha accolto con sentenza 6 settembre 2012,
ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.- a carico della
convenuta, condannata inoltre a versare all’istante l’importo di fr. 2'500.- a
titolo di ripetibili;
appellante
la convenuta con atto denominato “ricorso” 15 settembre 2012 con cui contesta parzialmente
la pretesa riconosciuta a controparte e la validità del contratto di mutuo;
mentre
l’istante propone nella propria risposta 15 ottobre 2012 di respingere
l’appello;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. Il
24 maggio 2005, AO 1 (di seguito: mutuante) e AP 1 (di seguito: mutuataria)
hanno sottoscritto un contratto di mutuo con oggetto il trasferimento della
somma di fr. 180'000.- (doc. A). Dal contratto risulta che fr. 163'249.70 erano
già stati corrisposti dal mutuante alla mutuataria, come dagli allegati al contratto,
mentre i restanti fr. 16'750.30 sarebbero stati corrisposti alla mutuataria
attraverso il pagamento da parte del mutuante delle semestralità ipotecarie
relative al contratto di mutuo n. __________ sottoscritto dalla mutuataria con
la __________ (doc. A punto 2). A garanzia parziale del prestito, il mutuante
ha ricevuto una cartella ipotecaria al portatore gravante in quarto rango il
fondo della mutuataria (doc. A punto 3). Le parti contraenti hanno pattuito che
la mutuataria avrebbe pagato trimestralmente al mutuante un interesse del 2%
annuo della somma versata dal mutuante a decorrere dal 30 giugno 2005 (doc. A
punto 4). La disdetta del contratto poteva avvenire in ogni tempo, con
preavviso di 6 mesi (doc. A punto 5). Con lettera 15
marzo 2009 il mutuante ha sollecitata la mutuataria al pagamento degli
interessi pattuiti (doc. L) e il 22 ottobre 2009 il mutuante ha disdetto il
contratto per il 30 giugno 2010 (doc. B).
B. Il
31 maggio 2012, AO 1 ha promosso causa contro la mutuataria, chiedendo con la
procedura di tutela giurisdizionale dei casi manifesti, la restituzione di fr. 180'000.-
oltre interessi contrattuali al 2% per il periodo dal 2 ottobre 2006 al 31
maggio 2012, interessi moratori al 5% sugli interessi scaduti e interessi al 5%
dal 1° giugno 2012, nonché il rigetto definitivo per tale importo dell’opposizione
interposta al PE __________ dell’UEF di Locarno. Durante l’udienza 5 settembre
2012 l’istante ha confermato le domande, mentre la convenuta, pur mantenendo
l’opposizione al PE n. __________, ha riconosciuto - pur rifiutando di sottoscrivere
il verbale - di non avere mai contestato capitali e interessi del suo debito.
Con decisione 6 settembre 2012, il Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Campagna, in accoglimento dell’istanza, ha condannato la convenuta al
versamento di fr 180'000.- oltre interessi e ha rigettato l’opposizione
interposta al summenzionato PE.
C. AP 1
è insorta contro la decisione pretorile con un atto 15 settembre 2012 denominato
“ricorso”, nel quale dichiara di appellare e, pur riconoscendo parzialmente il
suo debito nei confronti di AO 1, contesta la validità del contatto di mutuo
del 24 maggio 2005 e s’interroga su parte della pretesa del mutuante, in
particolare su un importo di fr. 30'000.-. Con risposta 15 ottobre 2012 l’appellato
ha proposto di respingere l’appello con protesta di spese e ripetibili.
e considerato
Considerandi
1.
Ai
sensi dell’art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in
procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili
(lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Il giudice non entra
nel merito dell’istanza se non sono date le condizioni per ottenere la tutela
giurisdizionale in procedura sommaria (art. 257 cpv. 3 CPC). Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). La
sentenza pretorile è stata intimata il 6 settembre 2012 e ricevuta
dall’appellante il 7 settembre 2012, di modo che il termine di 10 giorni per
l’appello scadeva il successivo 17 settembre. L’appello è tempestivo, così come
la risposta 15 ottobre 2012 dell’appellato. Pertanto nulla osta alla
trattazione del gravame.
2.
Nella
fattispecie il Pretore ha dapprima accertato che i fatti non erano contestati e
che a ogni modo erano immediatamente comprovabili. Sulla base dei documenti
agli atti il primo giudice ha ritenuto che le parti avevano sottoscritto il 24
maggio 2005 un contratto di mutuo per fr. 180'000.- oltre interessi al 2% (doc.
A), che il mutuante lo aveva disdetto il 22 settembre 2011 (doc. C) e che la
mutuataria ne aveva preso atto e aveva dichiarato che avrebbe rimborsato
l’intero debito con gli interessi maturati al 31 marzo 2012 (doc. E). In
seguito il Pretore ha rilevato che la situazione giuridica era chiara, visti
gli art. 312 cpv. 1 CO per la restituzione del capitale mutuato e 313 cpv. 1 CO
per gli interessi pattuiti. Fatte queste costatazioni, il primo giudice ha
accolto l’istanza, ha condannato la convenuta al versamento di fr. 200'400.-
oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2012 e ha rigettato in via definitiva
l’opposizione interposta al PE n. __________, ponendo la tassa di giustizia e
le spese a carico della convenuta, con l’obbligo di rifondere all’istante fr.
2'500.- per ripetibili.
3.
Si
tratta in concreto di stabilire se le condizioni d’applicazione dell’art. 257
CPC possono essere ritenute adempiute.
3.1
Affinché i
fatti siano considerati incontestati (art. 257 cpv. 1 lett. a CPC) non è
sufficiente l’assenza di contestazione della controparte, bisogna ancora che il
giudice non nutra seri dubbi circa la veridicità del fatto incontestato, anche
tramite l’assunzione immediata di ulteriori mezzi di prova, grazie alle
spiegazioni dell’istante o alla produzione da parte sua di ulteriori documenti
(Trezzini in
Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC), Lugano 2011, pag. 1137, ad art. 257 CPC). Per quanto riguarda
invece i fatti immediatamente comprovabili (art. 257 cpv. 1 lett. a CPC), la
causa non deve essere liquida già all’inizio, ma può diventarlo anche grazie
all’amministrazione di prove immediatamente esperibili da parte del giudice (Trezzini in op. cit., pag. 1139 ad art.
257.
CPC; Sutter-Somm/Lötscher in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), Schulthess, 2010, pag. 1468 ad art. 257 CPC).
Inoltre la verosimiglianza delle allegazioni e delle prove da parte
dell’istante non è sufficiente, posto che egli deve sempre apportare la prova
piena atta a far addivenire il giudice alla certezza della sua pretesa (Sutter-Somm/Lötscher in op. cit., pag.
1468.
ad art. 257 CPC; Göksu in
Brunner/Gasser/Schwander (ed.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,
DIKE, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 1498, n. 10 ad art. 257 CPC; Hofmann, op. cit. pag. 1193, n. 15 ad
art. 257 CPC). Quanto alla controparte, essa deve essere sentita (art. 253
CPC), e se contesta fatti o solleva eccezioni alla pretesa dell’attore, la
tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata. È
sufficiente per questo che la controparte dimostri la verosimiglianza delle
obiezioni, ma delle allegazioni prive di fondamento non possono ostacolare un
rapido processo (Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di
diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, FF 2006 6593,
pag. 6724; Hofmann in op. cit.,
pag. 1191-1192, n. 9-10 ad art. 257 CPC).
3.2
Per quel che
concerne la seconda condizione posta dall’art. 257 cpv. 1 lett. b CPC, la
situazione giuridica è chiara soltanto se la norma si applica nel caso concreto
e vi dispiega i suoi effetti in modo evidente (Messaggio del CF citato, FF 2006
6593, pag. 6724; Hofmann, in op.
cit., pag. 1192, n. 11 ad art. 257 CPC). In altre parole vi è situazione
giuridica chiara se l’applicazione del diritto materiale e processuale conduce
ad un risultato senza ambiguità, cosa che non sarà generalmente il caso se
l’applicazione della norma esige una decisione in equità o un apprezzamento da
parte del giudice (DTF 138 III 123, consid. 2.1.2, pag. 126; Göksu in op. cit., pag. 1498, n. 11-12
ad art. 257 CPC), ciò che però non esclude né un’attività interpretativa del
giudice – ad esempio riferita agli accordi contrattuali o ai comportamenti
preprocessuali delle parti – né un’attività di apprezzamento delle risultanze
probatorie amministrate (Trezzini
in op. cit., pag. 1141 ad art. 257 CPC e referenze citate).
4.
L’appellante
ammette di avere nei confronti dell’istante un debito di fr. 100'000.- oltre
interessi, garantito da una cartella ipotecaria, e di aver ricevuto altri fr.
50'000.- senza interessi e a tempo indeterminato nel 2002, ma afferma di non
comprendere da dove scaturisca la differenza di fr. 30'000.-: “I Frs
30'000.- aggiuntivi non capisco a tuttora da dove escano e niente mi è chiaro”.
Ella precisa inoltre che la sua risposta del 28 settembre 2011 (doc. E) si
riferiva solo al debito di fr. 100'000.-. La contestazione non trova riscontro
negli atti. Il contratto di mutuo concluso tra le parti
porta esplicitamente sul trasferimento della somma di fr. 180'000.- (doc. A
punto 1), la cui composizione è indicata in modo dettagliato al punto 2. Risulta
da tale documento che l’importo di fr. 163'249.70 si riferiva a importi già
versati alla mutuataria (fr. 57'000.-, riconoscimento di debito 9 luglio 2003),
a importi versati su richiesta della __________ (fr. 100'026.90, fr. 3'222.80 e
fr. 3'000.-) e che il residuo di fr. 16'750.30 si riferiva al pagamento diretto
da parte del mutuante delle semestralità ipotecarie dovute dalla mutuante alla __________.
Tale importo non è stato contestato dall’appellante, né tanto meno la stessa ha
obiettato in precedenza di aver ricevuto tale somma (doc. B, E, F, L, M, N, O,
P). Il doc. E, in particolare, è la lettera 28 settembre 2011 nella quale
l’appellante comunicava che avrebbe rimborsato l’intero debito con gli interessi.
In questa sede l’appellante sostiene che si riferiva solo al debito da lei
ammesso di fr. 100'000.-. Se non che, in tale occasione ella rispondeva a una
comunicazione del legale dell’istante del 22 settembre 2011 (doc. C), nella
quale era esplicitamente indicata la somma mutuata di fr. 180'000.- oltre
interessi. La contestazione sollevata con l’appello si rivela quindi infondata.
5.
A
detta dell’appellante, poi, il Pretore avrebbe ammesso a torto la validità del
contratto di mutuo 24 maggio 2005, non “stipulato da un notaio”. La critica non
è fondata. Ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 CO “per la validità dei contratti
non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla
legge”. Ora, le disposizioni legali che regolano il contratto di mutuo
(art. 312 – 318 CO) non prevedono una forma speciale (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, Ginevra/Zurigo/Basilea
2009, pag. 441 n. 3016). La forma scritta è quindi sufficiente e il contratto
in questione, sottoscritto da entrambe le parti contraenti, adempie ai
requisiti legali di forma.
6.
Ne
deriva che nel caso concreto i fatti sono incontestati e sono stati immediati
comprovati dall’istante e che la situazione giuridica è chiara, poiché
l’incontestata disdetta del contratto di mutuo concluso dalle parti (doc. B)
comporta l’obbligo della convenuta di restituire il capitale ricevuto e gli
interessi pattuiti del 2%, come previsto dall’art. 313 cpv. 1 CO. Le condizioni
poste dall’art. 257 CPC per la tutela giurisdizionale dei casi manifesti sono pertanto
adempiute e a ragione il Pretore è entrato nel merito dell’istanza e l’ha
accolta. L’appello si rivela infondato e va dunque respinto.
7.
Le
spese processuali sono a carico dell’appellante, che soccombe (art. 106 cpv. 1
CPC). Nella commisurazione della tassa di giustizia si è tenuto conto del
valore litigioso di fr. 200'400.-
e dei valori previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura
sommaria di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG). Per stabilire l’indennità per
ripetibili di appello dovuta all’istante si è tenuto conto, oltre che della
semplicità della fattispecie e della procedura, della brevità della risposta
all’appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il
Regolamento per la fissazione delle ripetibili,
decide:
1. L’appello 15 settembre 2012 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali del presente giudizio, di complessivi fr.
1'000.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di
rifondere all’appellato fr. 500.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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