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Decisione

12.2012.170

Contratto di lavoro - salario - responsabilità del lavoratore

13 agosto 2013Italiano15 min

B. Con istanza 20 settembre 2010 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 chiedendone la condanna al versamento di fr. 6'486,15, oltre

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Numero d'incarto:

12.2012.170

Data decisione, Autorità:

13.08.2013, IICCA

Titolo:

Contratto di lavoro - salario - responsabilità del lavoratore

COMPENSAZIONE

RESPONSABILITÀ DEL LAVORATORE

SALARIO

art. 319 CO

art. 321e CO

Incarto n.

12.2012.170

Lugano

13 agosto

2013/sdb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.1416

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza (ex art.

416 CPC-TI) 20 settembre 2010 da

AP 1

rappr. dall'RA 1

contro

AO 1

rappr. dall' RA

2

in

materia di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 6'486,15,

oltre interessi e accessori, quale salario, e il

rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo fatto

spiccare dall’istante;

domanda

alla quale la convenuta si è opposta, formulando una domanda riconvenzionale

chiedente di riconoscere la controparte responsabile di un danno di fr.

20'216,90, oltre interessi, di cui fr. 6'157,45 già estinti per compensazione;

domande che il Pretore ha deciso con sentenza 31 agosto 2012, respingendo

quella principale e accogliendo parzialmente quella riconvenzionale per fr.

3'905.- oltre interessi;

appellante

l’istante che, con atto di appello 18 settembre 2012, chiede la riforma del

giudizio impugnato nel senso di accogliere la domanda principale e respingere

integralmente quella riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili,

nonché subordinatamente il rinvio della causa alla Pretura per istruzione e

nuovo giudizio;

l’appellata

non ha presentato risposta;

letti

ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP

1 è stato assunto dal 16 aprile 2007 alle dipendenze di AO 1, società attiva

nel collocamento di personale, quale impiegato amministrativo con uno stipendio

mensile lordo di fr. 4'500.- per 13 mensilità (doc. B).

Con accordo scritto 29 dicembre 2009 (doc. C) le parti hanno consensualmente

rescisso il rapporto di impiego a valere già dal 14 dicembre 2009.

Con scritto 11 gennaio 2010 (doc. D) la datrice di lavoro trasmetteva il

conteggio salariale di chiusura riconoscendo un saldo a favore del dipendente

di fr. 6'157,45, comunicandogli nel contempo di ritenerlo responsabile del

danno cagionato all’azienda a seguito degli errori commessi, quantificato in

totali fr. 11'803,30, somma posta in compensazione con le spettanze salariali.

B. Con istanza 20 settembre 2010 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 chiedendone la condanna al versamento di fr. 6'486,15, oltre

interessi e accessori, a titolo di salario, e il rigetto

definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo

fatto spiccare dall’istante.

In occasione dell’udienza di discussione del 12 ottobre 2010 la convenuta si è

opposta all’istanza e ha formulato una domanda riconvenzionale chiedente di

riconoscere la controparte responsabile nei suoi confronti di un danno di fr.

20'216,90, oltre interessi, di cui fr. 6'157,45 già estinti per compensazione.

Esperita l’istruttoria, comprendente anche l'allestimento di una perizia

giudiziaria, le parti hanno formulato le loro conclusioni. L’istante ha

confermato la sua domanda e l’opposizione a quella della controparte, mentre

l'istante in via riconvenzionale ha meglio precisato la sua, nel senso di

riconoscere la controparte come responsabile di un danno di fr. 11'039,05 oltre

interessi, di cui fr. 6'157,45 già estinti per compensazione, e di chiederne

quindi la condanna al versamento del saldo di fr. 4'881,60, oltre interessi di

mora dal 14 dicembre 2009.

C. Con sentenza 31 agosto 2012 il

Pretore ha respinto la domanda principale e parzialmente accolto quella

riconvenzionale limitatamente a fr. 3'905.- oltre interessi. Esentate le parti

dal pagamento di spese processuali, la parte istante è pure stata condannata a

versare fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

Il Pretore ha dapprima proceduto all’esame della

pretesa oggetto di domanda riconvenzionale, ovvero alla richiesta della datrice

di lavoro di vedersi risarcire il danno patito a seguito dei pretesi errori

professionali commessi dal dipendente. Il giudice di prime cure, facendo

proprie le conclusioni del perito giudiziario, ha ritenuto di poter

quantificare in fr. 11'039,05 il danno causato alla ditta a seguito dell’agire

del dipendente convenuto in via riconvenzionale che, nell’ambito dello svolgimento

della sua funzione di impiegato amministrativo, ha commesso errori

nell’allestimento dei conteggi eseguendo errate trattenute delle imposte alla

fonte e bonificando indebiti rimborsi ad alcuni dipendenti. A mente del primo

giudice, alla datrice di lavoro va riconosciuta la facoltà di rivolgere la

richiesta di risarcimento (ai sensi dell’art. 51 CO e conformemente al regime

di solidarietà passiva previsto dalla norma) direttamente all’ex dipendente

responsabile, senza prima dover cercare di recuperare dai dipendenti (in virtù

del disposto dell’art. 211 LT) quanto loro indebitamente versato. Il Pretore ha

altresì ravvisato gli elementi fondanti una responsabilità del dipendente ai

sensi dell’art. 321e CO, a fronte di una grave negligenza e non potendo essere

riconosciuti quali giustificazioni il preteso stress e lo stato di salute

dell’impiegato. Il Pretore ha comunque riconosciuto una colpa concomitante

della ditta, che giustifica una riduzione del 20% del risarcimento, per aver

permesso al dipendente, sprovvisto di diritto di firma, l’uso senza controllo

di assegni preventivamente firmati in bianco.

Per quanto attiene all’azione principale, il Pretore ha di conseguenza concluso

che la domanda va respinta in accoglimento dell’eccezione di compensazione

opposta dalla convenuta in ragione della pretesa di cui sopra.

D. Con appello 18 settembre 2012 l’istante

chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la domanda

principale e respingere integralmente quella riconvenzionale, con protesta di spese

e ripetibili, formulando in via subordinata una richiesta di rinvio della

causa alla Pretura per istruzione e nuovo giudizio.

L’appellata non ha presentato una risposta.

considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata

avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta

disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio

dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura

ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione

pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni

federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.L’appellante riepiloga

preliminarmente, senza esprimere particolari censure all’indirizzo della

decisione pretorile, le circostanze relative al contratto sorto tra le parti,

riproponendo i conteggi alla base delle relative pretese e soffermandosi in particolare

sui versamenti indebitamente effettuati ai vari dipendenti dell’azienda, con

riferimento anche alle risultanze dell’inchiesta penale condotta dal Ministero

Pubblico.

Prosegue quindi ricordando la sua obiezione a proposito dell’esigenza di disporre

di un referto peritale, prova che il Pretore ha comunque deciso di assumere,

ottenendo così una perizia contabile che “si è dimostrata lacunosa e non

scevra da pacchiani errori”, non avendo considerato “le

riserve/lamentele espresse dall’istante con scritto del 26.10.2011; 23.02.2012;

09.03.2012

(agli atti)” (appello pag. 5 n. 7). L’appellante rimprovera

quindi al primo giudice di aver emesso un giudizio basandosi su tale referto

invece di meglio esaminare i documenti di causa e di chiedere al perito giudiziario

di dar seguito alle richieste rivolte dall’istante con gli scritti citati.

La censura non può essere accolta.

La perizia giudiziaria soggiace al libero apprezzamento

da parte del giudice, come ogni altro mezzo di prova. Criteri d'esame della

perizia sono la sua completezza, la sua comprensibilità e il suo potere di

convincimento. Il tribunale deve esaminare se la perizia risponde a tutte le

domande poste, si fonda sulla corretta base fattuale e motiva sufficientemente

la conclusione. L'apprezzamento delle prove e la determinazione dei fatti è

compito del tribunale medesimo; per questa ragione il tribunale deve essere in

grado di comprendere le conclusioni del perito sì da giudicare se le stesse

siano coerenti. Qualsiasi contraddizione fra le basi della perizia e le sue

conclusioni può far sorgere dubbi sulla coerenza e forza di convincimento della

perizia. Incombe poi al tribunale verificare la rilevanza giuridica della

perizia. Nella misura in cui le conclusioni peritali non appaiono

manifestamente contraddittorie oppure fondate su accertamenti di fatto erronei,

il tribunale è tenuto ad attenersi all'opinione del perito; vi si può

distanziare soltanto in presenza di fondati motivi (DTF 5A_647/2011 del 31

maggio 2012 consid. 4.4.6; e in generale DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 e

DTF 132 II 257 consid. 441 con rinvii).

Nel caso in questione, il referto peritale 11 ottobre 2011 ha in particolare quantificato l’ammontare dell’imposta alla fonte da recuperare a seguito dei

rimproverati errori di calcolo (risposta a quesito n. 2 pag. 10) e calcolato gli

importi pagati dalla ditta all’Ufficio contribuzioni senza le necessarie

trattenute salariali a copertura (risposta a quesito n. 6 pag. 12), per infine

determinare in fr. 11'039,05 il danno causato alla datrice di lavoro dall’agire

del dipendente (risposta a quesito n. 7 pag. 16). Né in sede di conclusioni, né

con le censure di appello, l’istante ha saputo fornire elementi atti a sconfessare

tale conclusione del perito, limitandosi perlopiù a ripercorrere i ragionamenti

di una sua personale istruttoria e a rielaborare in modo soggettivo i dati

emersi dalla perizia. In merito alle conclusioni a cui è giunto il perito

giudiziario l’appellante non va oltre a censure generiche, contrapponendovi la

sua diversa opinione e una valutazione soggettivamente diversa dei fatti, senza

però entrare nei dettagli del criticato referto. Egli non indica in modo

puntuale quali sarebbero le conclusioni errate del perito e si limita a

formulare obiezioni che non scalfiscono l’attendibilità del referto peritale.

La perizia giudiziaria aveva anzitutto lo scopo fornire al giudice gli elementi

per la quantificazione del danno. A fronte di una chiara risposta del perito ai

quesiti formulati dall'istante e dalla convenuta (con le domande e le

controdomande peritali dapprima e la delucidazione della perizia in seguito),

con le conclusioni e le censure d'appello l'appellante non ha opposto altro che

sue soggettive obiezioni, contrapponendo la propria opinione a quella del

perito. Gli argomenti sollevati dall'appellante non dimostrano l’inconcludenza

di determinate affermazioni del perito giudiziario o la loro contraddittorietà

con precisi elementi di fatto emersi.

Viste le circostanze, non può pertanto essere rimproverato al Pretore di aver

aderito alle conclusioni a cui è giunto il perito in merito alla

quantificazione del danno.

3.Con riferimento alle obiezioni

sollevate dall’istante durante l’udienza del 12 ottobre 2010 e alle varie sue

successive richieste (istanza di delucidazione e completazione della perizia

del 26 ottobre 2011, lettera del 23 febbraio 2012 a commento del complemento peritale del 13 febbraio 2012 e osservazioni 9 marzo 2012 allo

scritto 5 marzo 2012 del perito) il Pretore non ha ritenuto di darvi seguito così

come auspicato dall’appellante, e le censure da questi proposte in appello a

tal proposito si esauriscono in una generica lamentela, senza la necessaria

esposizione dei motivi che dovrebbero giustificare una differente conclusione

pretorile. Non merita in ogni caso di essere considerata la contestazione

dell’esigenza di esperire una perizia, ribadita nuovamente in appello, non

potendo certo bastare ai fini della quantificazione del danno la sola

documentazione accessibile al giudice (ordinanza 18 febbraio 2011, atto V).

Anche da questo profilo la decisione pretorile merita conferma.

4.Al Pretore viene in seguito

rimproverata una svista per aver riconosciuto, quale salario ancora dovuto,

solo fr. 6'157,45 invece di fr. 6'486,15, ignorando così le tesi dell’istante

che lamentava l’illegittimità della deduzione di fr. 328.70 a titolo di premio LPP dallo stipendio del mese di dicembre 2009, ritenuta la cessazione

dell’affiliazione con effetto 30 novembre 2009.

Effettivamente il Pretore non si è soffermato sulla questione e ha implicitamente

ritenuto corretta la deduzione operata dalla datrice di lavoro. Il giudizio

merita conferma poiché l’obiezione sollevata dall’istante non ha comunque chiarito

per quale motivo l’affiliazione all’istituto previdenziale, obbligatoria ai

sensi di legge, non avrebbe dovuto riguardare l’intero periodo lavorativo. Il

contenuto del menzionato doc. E, ovvero un conteggio del 1 febbraio 2010 con la

dicitura “Avviso di uscita al 30.11.2009” trasmesso all’assicurato dalla

fondazione di previdenza, non può bastare a confutare tale presunzione,

ritenuto come l'appellante potrà in ogni momento chiedere conto dell’avvenuto

versamento di contributi previdenziali prelevati dal suo stipendio e

obbligatoriamente versati all’ente previdenziale dopo tale data.

La decisione pretorile merita pertanto conferma.

5.L’appellante prosegue rimproverando al

giudice di prime cure di aver incomprensibilmente “liquidato/risolto la

controversia in quattro righe” (appello pag. 6 n. 10) senza vagliare i

documenti di causa o “spendere una parola su quanto espresso da AP 1 con il

memoriale conclusivo” (appello pag. 6 n. 11). Egli accompagna questa

censura con una serie di conteggi e considerazioni elaborate sulla base di

quanto, a suo modo di vedere, sarebbe emerso dall’istruttoria, in alternativa a

quanto dedotto dal perito.

Le censure sono anzitutto irricevibili poiché l’appellante, venendo meno al suo

obbligo di motivazione (art. 311 CPC), non si confronta direttamente con i

ragionamenti del Pretore, limitandosi perlopiù a esporre una sua differente

interpretazione dei fatti posti alla base delle conclusioni pretorili.

Neppure l'esame del merito permetterebbe comunque di accogliere le tesi

dell’appellante, non avendo questi saputo scalfire le conclusioni della perizia

giudiziaria a favore dei suoi alternativi calcoli e delle opposte conclusioni

(cfr. considerando 2).

6.L’appellante ritiene inoltre che la

deduzione del 20% giustamente decisa dal Pretore per colpa concomitante della

danneggiata debba essere operata in altro modo, ovvero sull’importo di fr.

7'476,10 e non sul saldo residuo come erroneamente fatto nel giudizio

impugnato. Ne conseguirebbe, secondo un conteggio che somma “quanto D ha

recuperato nel corso del 2010”

(appello pag. 9 n. 13), un danno residuo per l’appellata di soli fr. 712,90, da

dedursi dal credito salariale preteso con l’azione principale. Esposto questo

ragionamento, l’appellante soggiunge che comunque neppure tale importo sarebbe

da riconoscere in virtù della mancanza di diligenza dell’appellata nel

recuperare le imposte direttamente dal dipendente indebitamente favorito dall’erroneo

conteggio. Conclude quindi chiedendo a codesta Corte di far propria questa

tesi.

La censura non può essere accolta.

Dapprima poiché non si comprende, e neppure l'appellante lo spiega rendendo

così la censura addirittura irricevibile (art. 311 CPC), per quale motivo la

riduzione per colpa concomitante della danneggiata non dovrebbe essere operata

sulla cifra considerata dal Pretore come danno da rimborsare, ma bensì sulla

cifra risultante dalla somma dei due rimborsi erroneamente eseguiti a favore di

uno dei dipendenti aziendali, ovvero fr. 7'476,10 (allegato J alla perizia 11

ottobre 2011). Per quanto il calcolo eseguito dal Pretore in merito a questa

riduzione non sia esplicito e pertanto, va pur detto, neppure di immediata

comprensione, il calcolo alternativo proposto dall'appellante, applicando

parametri di cui non si coglie la rilevanza, è privo di fondamento e come tale

non è atto ad inficiare la conclusione pretorile.

Irricevibile per mancanza di motivazione (art. 311 CPC), non confrontandosi

neppure per grandi linee con la conclusione pretorile al riguardo, è altresì la

richiesta di far sopportare alla convenuta le conseguenze di un preteso mancato

sforzo nel recupero, direttamente dai beneficiari, di quanto loro erroneamente

versato.

7.Infine l’appellante rimprovera al

Pretore di aver quantificato il danno sulla base delle trattenute indebitamente

omesse, permettendo così alla datrice di lavoro di trarre un indebito profitto

siccome, fintanto che non si fosse effettivamente svolta un’ispezione fiscale

accertante una minore imposizione fiscale rispetto al dovuto, non vi sarebbe

stato un danno da risarcire.

La tesi, manifestamente infondata poiché ignora i basilari principi che reggono

il diritto tributario in merito all’obbligo del contribuente di versare il

dovuto a prescindere da interventi di controllo dell’autorità, è comunque

irricevibile (art. 311 CPC) siccome omette di confrontarsi con le motivazioni

della sentenza pretorile e nel contempo propone una serie di allegazioni nuove,

mai neppure accennate nelle precedenti comparse. Medesima conclusione si impone

in merito ad asserite e non meglio precisate circostanze che permetterebbero di

attribuire ad altri, segnatamente alla collega C , la responsabilità per errori

nei conteggi in questione.

8.In definitiva, la sentenza del Pretore

regge alle critiche mosse dall’appellante, per cui l'appello, nella misura in

cui è ricevibile, è infondato e deve essere respinto.

Non si prelevano spese processuali, trattandosi di una causa fondata sul

diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c

CPC) e non si riconoscono ripetibili della procedura di appello alla parte

appellata, che ha rinunciato a produrre una risposta.

Per i quali motivi,

richiamato il Regolamento sulle ripetibili,

decide

1.

L’appello 18 settembre 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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