12.2012.171
Appello contro stralcio di causa per mancato versamento della cauzione processuale nel termine impartito
2 ottobre 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2012.171
Data decisione, Autorità:
02.10.2012, IICCA
Titolo:
Appello contro stralcio di causa per mancato versamento della cauzione processuale nel termine impartito
CAUZIONE
FINE DEL PROCEDIMENTO SENZA DECISIONE DEL GIUDICE
TERMINI
art. 103 CPC
art. 312 CPC
art. 319 CPC
art. 325 CPC
Incarto n.
12.2012.171
Lugano
2 ottobre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.6 della Pretura del Distretto di Blenio
promossa con petizione 25 giugno 2007 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
Considerandi
2.
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 200'000.- oltre interessi al 5%
dal 1° gennaio 2004, domanda alla quale si è opposta la convenuta;
procedura
che il Pretore del Distretto di Blenio ha stralciato dai ruoli con decisione 13
agosto 2012, in seguito al mancato pagamento della cauzione processuale nel
termine impartito con il decreto 31 maggio 2012;
appellante
l’attore che con atto 13 settembre 2012 ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla Pretura per l’assegnazione di un
nuovo termine di 30 giorni per il pagamento della cauzione processuale;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che con
petizione 25 giugno 2007 AP 1, all’epoca rappresentato dall’avv. __________, ha convenuto in causa AO 1 per ottenere il versamento dell’importo di fr.
200'000.- a titolo di risarcimento del danno causato come organo di fatto di
una SA;
che la
convenuta si è opposta all’azione;
che dopo
svariati passi processuali che non mette conto qui indicare, con decreto 31
maggio 2012 (act. XXXIV) il Pretore del Distretto di Blenio ha accolto
un’istanza di cauzione processuale presentata dalla convenuta e ha imposto all’attore
di versare entro 30 giorni la somma di fr. 13'000.- sul conto corrente postale
della Pretura o mediante garanzia nelle forme indicate nella decisione, con
l’avvertenza che la mancata prestazione della cauzione avrebbe comportato lo
stralcio della causa dai ruoli;
che la
decisione è stata notificata lo stesso giorno e la Posta ha depositato il 1°
giugno 2012 l’avviso postale nella casella postale del patrocinatore, il quale
ha ritirato il plico il 6 giugno 2012 (fascicolo cauzione processuale);
che la
decisione sulla cauzione non è stata impugnata;
che con
lettera 6 luglio 2012, consegnata per plico raccomandato alla Posta svizzera il
9.
luglio 2012 (vedi busta) l’attore ha chiesto alla Pretura di poter versare un
importo ridotto di fr. 9'000.- oppure di dilazionare in tre rate la cauzione;
che con
decisione 13 agosto 2012 il Pretore ha preso atto che la domanda di dilazione,
rispettivamente di modifica della cauzione, era stata presentata dopo la
scadenza del termine assegnato il 31 maggio 2012, e ha quindi stralciato la
procedura dai ruoli, non essendo intervenuto tempestivamente il pagamento
dell’importo di fr. 13'000.-;
che con
atto di appello del 13 settembre 2012 l’attore chiede di annullare la decisione
di stralcio siccome intempestiva e di rinviare gli atti alla Pretura affinché
gli sia assegnato un nuovo termine di 30 giorni per il versamento della
cauzione di fr. 13'000.-;
che
l’appello non è stato notificato alla controparte;
che
l’appellante, dopo aver ripercorso la cronistoria della vicenda, afferma che la
decisione di stralcio era intempestiva, perché il termine di 30 giorni
stabilito il 31 maggio 2012 aveva preso avvio non dalla data di ricezione (6
giugno 2012), ma dalla data in cui sarebbe scaduto il termine di reclamo di 10
giorni previsto dall’art. 321 CPC, vale a dire dal 18 giugno 2012, sicché il
termine per versare la cauzione era stato riportato dalle ferie giudiziarie al
20.
agosto 2012;
che la
procedura davanti al Pretore, avviata nel 2007, è ancora retta dal CPC-TI,
mentre i rimedi di diritto contro ogni tipo di decisione emanata dopo il 1°
gennaio 2011 sono retti dalla legge nuova (DTF 137 III 424);
che contro
la decisione 31 maggio 2012 sulla cauzione processuale era possibile solo il
rimedio di diritto del reclamo (art. 103 CPC, 319 lett. b n. 1 CPC), il quale
non ha effetto sospensivo (art. 325 CPC);
che nel
caso in cui il rimedio di diritto non ha effetto sospensivo il termine
assegnato nella decisione decorre dalla data della notificazione, senza essere
sospeso dal termine di ricorso (DTF 127 III 569 consid. 4b pag. 571);
che di
conseguenza nella fattispecie il termine di 30 giorni fissato dalla decisione
31.
maggio 2012 è iniziato a decorrere nell’ipotesi più favorevole
all’appellante il 7 giugno 2012, ed è giunto a scadenza il 6 luglio 2012, senza
che sia stata versata la cauzione di fr. 13'000.-;
che
l’attore ha presentato la domanda di dilazione/riduzione della cauzione solo il
9.
luglio 2012, dopo la scadenza del termine, sicché a giusta ragione il Pretore
ha stralciato la causa dai ruoli;
che
l’appello, manifestamente infondato, è da respingere senza che sia necessario
comunicarlo alla controparte per la risposta (art. 312 CPC);
che le
spese processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, soccombente,
mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla controparte, alla quale
l’appello non è nemmeno stato notificato;
che nella
commisurazione delle spese processuali si tiene conto sia del valore di causa
di fr. 200'000.-, sia delle precarie condizioni economiche e personali
dell’attore;
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. L’appello 13 settembre 2012 di AP 1 è respinto.
2 Le
spese processuali in complessivi fr. 500.-, già anticipate dall’appellante,
rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF);
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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