12.2012.174
Contratto di fornitura d’opera ("Werklieferungsvertrag") - rescissione del contratto - motivazione dell'appello
22 luglio 2014Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2012.174
Lugano
22 luglio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.100 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 29 luglio
2005 da
ora
alla quale è subentrato, in qualità di cessionario ex art. 260 LEF, AP 1
rappr. dall’avv. RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
con cui la parte attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 100'769.42 oltre
interessi al 5% dal 22 marzo 2005 nonché di fr. 100.- mensili a far tempo
dall’agosto 2005, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la
reiezione della petizione, formulando altresì una domanda riconvenzionale;
sulle quali il Pretore si è
pronunciato con sentenza 27 agosto 2012, con cui ha parzialmente accolto la
petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 5'839.50 oltre
interessi al 5% dal 22 marzo 2005 con la precisazione che il pagamento avrebbe
poi dovuto avvenire contestualmente alla consegna alla stessa dei 51 pezzi
“Front Panel for S. Pro S.6” di cui all’ordinazione n. 4500627693, ed ha
respinto la domanda riconvenzionale;
appellante l’attore con
atto di appello 27 settembre 2012, con cui chiede la riforma del giudizio pretorile
sulla sola domanda principale nel senso di condannare la convenuta a pagargli
fr. 95'769.42 oltre interessi al 5% dal 22 marzo 2005, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta
19 novembre 2012 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Il 6 dicembre 2002 (doc. 1)
B__________ __________ e G__________ agente per conto di G__________ __________
e delle sue affiliate partecipanti, hanno sottoscritto il contratto quadro denominato
“purchase agreement __________”, valido fino al 30 novembre 2003 e poi
rinnovabile automaticamente di anno in anno in mancanza di valida disdetta, in
base al quale la prima, in qualità di “seller”, si impegnava a fornire alla
seconda, in qualità di “buyer”, delle componenti elettroniche.
2. In virtù di tale accordo,
il 25 febbraio 2004 AO 1 ha tra l’altro trasmesso a B__________ __________ 12
ordinazioni di 175 pezzi ciascuna del prodotto “__________Front Panel for S.
Pro S.6” (trattasi di un pannello di comando per gruppi di continuità per
garantire l’approvvigionamento di corrente elettrica) al prezzo di fr. 114.50
cadauno, recanti i numeri d’ordinazione n. 4500627704 (con data di consegna 29
luglio 2004, doc. N), 4500627706 (con data di consegna 29 settembre 2004, doc.
O), 4500627707 (con data di consegna 29 novembre 2004, doc. P), 4500627693 (con
data di consegna 29 dicembre 2004, doc. C), 4500627694 (con data di consegna 29
gennaio 2005, doc. D), 4500627695 (con data di consegna 28 febbraio 2005, doc.
E), 4500627696 (con data di consegna 29 marzo 2005, doc. F), 4500627697 (con
data di consegna 29 aprile 2005, doc. G), 4500627698 (con data di consegna 29
maggio 2005, doc. H), 4500627700 (con data di consegna 29 giugno 2005, doc. I),
4500627701 (con data di consegna 29 luglio 2005, doc. L) e 4500627703 (con data
di consegna 29 agosto 2005, doc. M).
3. Con lettera raccomandata 30
luglio 2004 (doc. 11) AO 1, invocando da un lato le disposizioni sulla lesione
(art. 21 CO) e prevalendosi dall’altro dell’inadempienza della controparte nel
riallineare al ribasso i prezzi in presenza di migliori offerte da parte di
terzi fornitori (art. 5.1 e 5.4 del contratto quadro), ha notificato a B__________
__________ la resiliazione con effetto immediato del contratto di fornitura avente
per oggetto in particolare le ordinazioni n. 4500627704 (doc. N), 4500627706
(doc. O), 4500627707 (doc. P), 4500627694 (doc. D), 4500627695 (doc. E),
4500627696 (doc. F), 4500627697 (doc. G), 4500627698 (doc. H), 4500627700 (doc.
I), 4500627701 (doc. L) e 4500627703 (doc. M).
Nel seguito essa ha nondimeno
accettato e pagato le intere forniture relative alle ordinazioni n. 4500627704 di
cui al doc. N, 4500627706 di cui al doc. O e 4500627707 di cui al doc. P,
nonché 124 pezzi della fornitura dell’ordine n. 4500627693 di cui al doc. C
(doc. Q, R e S), mentre ha rifiutato di ritirare, il 21 marzo 2005, i rimanenti
51 pezzi dell’ordinazione n. 4500627693 di cui al doc. C (doc. T e U) e altri
83 pezzi relativi all’ordinazione n. 4500627694 di cui al doc. D (doc. V e Z); a
detta di B__________ __________ i rimanenti 92 pezzi dell’ordine n. 4500627694 di
cui al doc. D ed altri 89 pezzi dell’ordinazione n. 4500627695 di cui al doc. E
sarebbero pure già stati pronti per la consegna.
Ritenendo ingiustificato il
mancato ritiro di queste ultime ordinazioni, B__________ __________, dopo aver
invano diffidato AO 1 ad accettare integralmente quelle forniture (cfr. doc. AA
e BB), con lettera 2 giugno 2005 (doc. CC) ha a sua volta dichiarato di
recedere dal contratto con effetto immediato.
4. Con petizione 29 luglio
2005, avversata dalla controparte, B__________ __________, che nelle more della
causa è stata dichiarata fallita ed alla quale è subentrato in qualità di
cessionario ex art. 260 LEF AP 1 (doc. II), ha convenuto in giudizio innanzi
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città AO 1 - che in seguito ha modificato
la sua ragione sociale in AO 1 - per ottenerne la condanna al pagamento di fr.
100'769.42 oltre interessi al 5% dal 22 marzo 2005 nonché di fr. 100.- mensili
a far tempo dall’agosto 2005. Essa, in estrema sintesi, ha preteso il versamento
del prezzo di fr. 36'067.50 per la merce non ritirata o pronta per la consegna
(51 pezzi dell’ordinazione n. 4500627693 di cui al doc. C, 175 pezzi
dell’ordinazione n. 4500627694 di cui al doc. D e 89 pezzi dell’ordinazione n.
4500627695 di cui al doc. E), la rifusione delle spese di fr. 59'701.92 (doc.
DD) assunte in vista della messa in opera delle ordinazioni n. 4500627696 di
cui al doc. F, 4500627697 di cui al doc. G, 4500627698 di cui al doc. H,
4500627700 di cui al doc. I, 4500627701 di cui al doc. L e 4500627703 di cui al
doc. M, il risarcimento delle spese amministrative di fr. 5'000.- e un importo
mensile di fr. 100.- per le spese di deposito presso terzi della menzionata
merce non ritirata, pronta o ancora in fase di lavorazione.
5. Con la sentenza 27 agosto
2012 qui impugnata il Pretore, per quanto qui interessa, ha parzialmente accolto
la petizione (dispositivo n. 1) e ha condannato la convenuta al pagamento di
fr. 5'839.50 oltre interessi al 5% dal 22 marzo 2005 (dispositivo n. 1.1) con
la precisazione che il pagamento avrebbe poi dovuto avvenire contestualmente
alla consegna alla stessa dei 51 pezzi “Front Panel for S. Pro S.6” (ndR recte:
“__________Front Panel for S. Pro S.6”) di cui all’ordinazione n. 4500627693
(dispositivo n. 1.2), caricando la tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 2'258.- all’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 7'000.-
di ripetibili (dispositivo n. 1.3). Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto
che la convenuta poteva essere obbligata a versare unicamente il prezzo dei 51
pezzi non ritirati nell’ambito dell’ordinazione n. 4500627693 (doc. C), salvo
poi aggiungere che il pagamento di quella somma, che doveva avvenire
contestualmente alla nuova consegna della relativa merce, non avrebbe
verosimilmente potuto avvenire, visto che quest’ultima era stata nel frattempo
venduta a terzi dall’UEF di Mendrisio.
6. Con l’appello 27 settembre
2012 che qui ci occupa, a cui la convenuta si è opposta con risposta 19
novembre 2012, l’attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di
condannare la controparte a pagargli fr. 95'769.42 oltre interessi al 5% dal 22
marzo 2005, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli ritiene
che la convenuta doveva essere obbligata a versare anche il prezzo concordato di
fr. 30'228.- relativo ai 175 pezzi dell’ordinazione n. 4500627694 (doc. D) e
agli 89 pezzi dell’ordinazione n. 4500627695 (doc. E). E ritiene pure dovute le
spese di fr. 59'701.92 (doc. DD) assunte in vista della messa in opera delle
ordinazioni n. 4500627696 (doc. F), 4500627697 (doc. G), 4500627698 (doc. H),
4500627700 (doc. I), 4500627701 (doc. L) e 4500627703 (doc. M).
7. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
8. Nel querelato giudizio il
Pretore ha ritenuto che tra le parti era venuto in essere un contratto di
fornitura d’opera (“Werklieferungsvertrag”), al quale risultavano di
principio applicabili le disposizioni del contratto di appalto (art. 363 segg.
CO), e che la convenuta con lo scritto del 30 luglio 2004 (doc. 11), ancorché
impropriamente fondato sull’art. 21 CO, lo aveva in realtà rescisso ex nunc
giusta l’art. 377 CO, ciò che le imponeva di remunerare il lavoro eseguito
dalla controparte e di tenerla indenne da ogni danno. Sennonché, nel caso
concreto l’attore, gravato dell’onere della prova, era stato in grado di
dimostrare solo il suo diritto al versamento del prezzo dei 51 pezzi relativi all’ordinazione
n. 4500627693 di cui al doc. C, mai disdetta, somma che oltretutto avrebbe
dovuto essergli pagata solo contestualmente alla nuova consegna di quella
merce. L’attore non aveva invece provato che il 30 luglio 2004, data dell’avvenuta
rescissione delle ulteriori forniture, il relativo materiale era già stato acquistato
presso terzi e assemblato, tanto più che, con riferimento alle ordinazioni n.
4500627696 di cui al doc. F, 4500627697 di cui al doc. G, 4500627698 di cui al
doc. H, 4500627700 di cui al doc. I, 4500627701 di cui al doc. L e 4500627703
di cui al doc. M, nemmeno era stato in ogni caso provato il preteso stato di
avanzamento dei lavori e con ciò l’ammontare delle pretese maturate a suo
favore (doc. DD).
9. Con la prima censura
d’appello l’attore rimprovera al Pretore di aver interpretato quale valida
resiliazione ex art. 377 CO la rescissione del contratto significata dalla
convenuta a titolo di lesione (senza oltretutto che ne fossero date le relative
condizioni) e di aver in ogni caso misconosciuto che una tale rescissione era
semplicemente abusiva e non meritevole di alcuna protezione, ciò che avrebbe
già dovuto comportare l’accoglimento della sua richiesta risarcitoria. A torto.
9.1 La censura con cui l’attore
ritiene non accettabile il fatto che la rescissione del contratto sia stata
intesa come resiliazione ex art. 377 CO anziché ex art. 21 CO (senza per altro
che le relative condizioni fossero adempiute) non può trovare accoglimento.
Venendo meno all’obbligo di
motivazione a suo carico (art. 311 cpv. 1 CPC), l’attore non ha innanzitutto
spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto il diverso assunto del
Pretore, che aveva ritenuto di poter interpretare la rescissione di cui al doc.
11 nell’ottica dell’art. 377 CO, fosse errato e dovesse con ciò essere
modificato (cfr. TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 10 marzo 2014
4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2).
Nell’appello l’attore non ha inoltre
illustrato in modo convincente i motivi per cui la convenuta nemmeno avrebbe
potuto rescindere il contratto in virtù dell’art. 21 CO, l’unica circostanza da
lui evocata al proposito (appello p. 7), ossia che essa fosse notoriamente un
colosso mondiale, ciò che neppure è vero, non essendo sufficiente per escludere
l’applicazione di quella norma.
E in ogni caso egli sembra
dimenticare che la rescissione del contratto era comunque valida, essendo stata
fondata dalla convenuta anche sull’art. 5.4 del contratto quadro (doc. 1) a
seguito in particolare dell’inadempienza dell’attrice nel riallineare al
ribasso i prezzi (cfr. doc. 10 e NN) dopo che essa era stata informata
dell’esistenza di migliori offerte da parte di terzi fornitori ed era stata
invano richiesta di agire in tal senso pena l’annullamento degli ordini in
corso (cfr. doc. 9 e NN; sull’intera tematica cfr. pure teste __________
verbale 20 marzo 2012 p. 2 e __________ verbale 20 marzo 2012 p. 5).
9.2 Non è invece dato a sapere,
né l’attore lo spiega, per quale ragione il fatto che la rescissione (doc. 11) potesse
eventualmente essere abusiva sarebbe nelle particolari circostanze tale da
giustificare l’accoglimento delle sue richieste, che - come detto e come del
resto riconosciuto anche dallo stesso attore nell’appello (p. 6) - erano state
più che altro disattese siccome non sufficientemente dimostrate. È per altro
per la prima volta solo in questa sede, e con ciò irritualmente (art. 317 cpv.
1 CPC), che l’attore ha ravvisato un abuso di diritto nel comportamento
contraddittorio della convenuta, che dapprima aveva disdetto 11 ordinazioni su
12, salvo poi aver accettato e pagato 3 delle forniture precedentemente
disdette. La circostanza evocata, che per altro nemmeno è costitutiva di un
abuso di diritto, non aveva in ogni caso alcuna influenza sulle successive
forniture qui oggetto del contendere, tant’è che l’attore nemmeno ha preteso
che la convenuta, agendo in tal modo, avrebbe di fatto revocato la rescissione
del 30 luglio 2004, o comunque che la stessa non sarebbe più valida.
10. Nel prosieguo del suo
esposto l’attore ritiene di aver senz’altro fornito la prova che in data 30
luglio 2004 il materiale oggetto delle forniture disdette era già stato
ordinato e assemblato interamente (per quanto concerneva i 175 pezzi
dell’ordinazione n. 4500627694 di cui al doc. D e gli 89 pezzi dell’ordinazione
n. 4500627695 di cui al doc. E) o in modo parziale (per quanto riguardava le
ordinazioni n. 4500627696 di cui al doc. F, 4500627697 di cui al doc. G,
4500627698 di cui al doc. H, 4500627700 di cui al doc. I, 4500627701 di cui al
doc. L e 4500627703 di cui al doc. M), tanto più che le somme risultanti dal
doc. DD, riferite a queste ultime ordinazioni, nemmeno erano state a suo tempo contestate.
La censura dev’essere disattesa.
10.1 In questa sede l’attore si è
limitato ad affermare, sulla base delle testimonianze di __________ (verbale 20
marzo 2012 p. 2) e __________ (verbale 20 marzo 2012 p. 4), che l’attrice
provvedeva a comandare presso i terzi il materiale necessario dopo essere stata
in possesso della relativa ordinazione. A ben vedere in tal modo essa non ha
però ancora dimostrato che le comande venivano eseguite subito dopo le
ordinazioni, ossia che in concreto esse erano state effettuate non appena
ricevuti gli ordini qui in esame, trasmessi il 25 febbraio 2004, e dunque che il
30 luglio 2004, data della loro rescissione, essa aveva effettivamente già
provveduto alle relative comande.
10.2 Ma ad ogni buon conto l’attore
non ha nemmeno provato che l’assemblaggio del materiale eventualmente così
comandato era stato terminato interamente (per quanto riguardava le 2
ordinazioni di cui al doc. D e E) o parzialmente (con riferimento alle 6
ordinazioni di cui al doc. F, G, H, I, L e M) entro quella data. In violazione
dell’obbligo di motivazione che gli incombeva (art. 311 cpv. 1 CPC), egli non
ha in effetti spiegato nell’appello per quali motivi il diverso assunto del
Pretore, su cui nemmeno si è confrontato, fosse errato e dovesse essere
modificato.
10.2.1 Con riferimento all’ordinazione
n. 4500627694 di cui al doc. D (175 pezzi) e alla prima parte dell’ordinazione n.
4500627695 di cui al doc. E (89 pezzi), il giudice di prime cure ha del resto
giustamente fatto osservare - senza per altro che la circostanza sia stata
censurata nel gravame - che i relativi prodotti erano stati offerti per la
consegna, in ritardo, solo il 21 marzo 2005 e neppure in modo completo, solo
limitatamente agli 83 pezzi dell’ordinazione n. 4500627694 di cui al doc. D poi
rifiutati (cfr. doc. V e Z). Nulla permette pertanto di concludere, come invece
implicitamente preteso dall’attore, che quelle ordinazioni fossero state
interamente completate già il 30 luglio 2004, tanto più che il fatto che le stesse
prevedessero come data di consegna il 29 gennaio rispettivamente 28 febbraio
2005 escludeva con una verosimiglianza prossima alla certezza che l’assemblaggio
dei pezzi di quelle 2 ordinazioni ed in particolare dei soli 89 pezzi poi
offerti il 21 marzo 2005 potesse essere già stato terminato 6 rispettivamente 7
mesi prima della prevista data di consegna.
10.2.2 Per quanto riguarda le
ordinazioni n. 4500627696 di cui al doc. F, 4500627697 di cui al doc. G,
4500627698 di cui al doc. H, 4500627700 di cui al doc. I, 4500627701 di cui al
doc. L e 4500627703 di cui al doc. M, il Pretore ha altresì evidenziato che il
doc. DD, documento allestito dalla stessa parte attrice avente per oggetto il
preteso stato di avanzamento di quelle forniture e con ciò l’ammontare delle
pretese maturate a favore dell’attore, era in ogni caso inconferente, in quanto
descriveva la situazione al 16 giugno 2005 e non al 30 luglio 2004. In questa sede l’attore non si è minimamente confrontato con tale assunto, che deve con ciò
essere considerato assodato, ciò che già comporta la reiezione di ogni sua
pretesa relativa a quelle ordinazioni.
A titolo abbondanziale, si
osserva che le due censure da lui sollevate sul tema erano in ogni caso
infondate: contrariamente a quanto preteso nel gravame, non è innanzitutto vero
che gli importi risultanti dal doc. DD non sarebbero mai stati oggetto di
specifica contestazione nella sede pretorile da parte della convenuta, la
quantificazione e la veridicità dei dati esposti al punto 7.2 di petizione (che
per l’appunto si riferiva alle pretese di cui al doc. DD) essendo state
contestate con la risposta (p. 8); e neppure è vero che la rilevanza del doc.
DD sarebbe stata confermata dal teste __________, nella misura in cui aveva
affermato che il documento poteva riferirsi unicamente alle forniture in favore
della convenuta (cfr. verbale 20 marzo 2012 p. 2): l’attore sembra in effetti
misconoscere che il medesimo teste aveva però aggiunto subito dopo di non
sapere se gli ordini riportati nel doc. DD fossero da porre in relazione con
gli ordini di cui ai doc. da C a P. In definitiva il doc. DD non era in ogni
caso sufficiente a provare l’ammontare delle pretese dell’attore.
11. Chiedendo di riformare la
sentenza nel senso di condannare la convenuta a pagargli fr. 95'769.42 oltre
interessi senza alcuna controprestazione e dichiarando esplicitamente di
impugnare anche il dispositivo n. 1.2 (cfr. appello p. 1), l’attore ha infine
pure contestato, almeno di fatto, il giudizio pretorile secondo cui il
pagamento delle somme a lui riconosciute avrebbe dovuto avvenire
contestualmente alla consegna alla convenuta dei 51 pezzi “__________di cui
all’ordinazione n. 4500627693 di cui al doc. C. Nella sua impugnativa la
censura al relativo giudizio di prime cure non è tuttavia stata assolutamente
motivata, sicché il gravame, su questo punto, dev’essere dichiarato
irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).
12. Ne discende che l’appello in
esame deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile, ritenuto che gli
oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati
sulla base di un valore litigioso di almeno fr. 89'929.92, seguono la
soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 27 settembre
2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di
fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.
4’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).