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Decisione

12.2012.175

Espulsione del conduttore - tutela giurisdizionale nei casi manifesti - gratuito patrocinio

23 gennaio 2013Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I. In accoglimento del reclamo e dell’appello 27 settembre 2012 di AP 1,

la decisione 14 settembre 2012 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,

sezione 4, è annullata e così riformata:

1. La domanda di gratuito

patrocinio di AP 1 (inc. n. SO.2012.2877) è accolta.

2. L’istanza di espulsione di

AO 1 (inc. n. SO.2012.2363) è irricevibile.

3. La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, da anticipare dalla

parte istante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta

fr. 100.- a titolo di indennità.

Considerandi

II. Non si prelevano oneri processuali per la procedura di reclamo. Lo Stato

del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante fr. 200.- per ripetibili.

III. Gli oneri processuali della procedura d’appello di complessivi fr. 100.-

sono a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 1’000.- per

ripetibili.

IV. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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