12.2012.175
Espulsione del conduttore - tutela giurisdizionale nei casi manifesti - gratuito patrocinio
23 gennaio 2013Italiano23 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2012.175
Data decisione, Autorità:
23.01.2013, IICCA
Titolo:
Espulsione del conduttore - tutela giurisdizionale nei casi manifesti - gratuito patrocinio
ESPULSIONE
GRATUITO PATROCINIO
TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CASI MANIFESTI
art. 117 CPC
art. 257 CPC
Incarto n.
12.2012.175
Lugano
23 gennaio
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2012.2363
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza (tutela
giurisdizionale nei casi manifesti ex art. 257 CPC) 4 giugno 2012 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
chiedente
l’espulsione della convenuta dai locali situati in __________ ad __________,
domanda avversata dalla convenuta che, previa richiesta di concessione del
gratuito patrocinio - inc. n. SO.2012.2877 della medesima Pretura -, ha
postulato la reiezione dell’istanza;
domande
sulle quali il Pretore aggiunto si è pronunciato con decisione 14 settembre
2012, con cui ha respinto l’istanza di concessione del gratuito patrocinio ed accolto
l’istanza di espulsione;
ed ora sul
reclamo rispettivamente sull’appello - con contestuale domanda di concessione
del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale - entrambi datati 27
settembre 2012, con cui la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere l’istanza di concessione del gratuito patrocinio,
rispettivamente di respingere l’istanza di espulsione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante
con osservazioni rispettivamente con un separato scritto, entrambi datati 28
dicembre 2012, postula la reiezione dell’appello pure con protesta di spese e
ripetibili, rispettivamente si rimette sul reclamo al giudizio della scrivente
Camera;
richiamata
la decisione 24 ottobre 2012 con cui la Camera ha accolto la domanda della convenuta
volta all’ottenimento del gratuito patrocinio per la procedura d’appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Almeno
dal 1° giugno 2011 AP 1 convive con AO 1, a favore della quale la Commissione tutoriale regionale __________ aveva nominato l’avv. RA 2 quale rappresentante
ex art. 386 cpv. 2 CC (cfr. doc. F), nei locali situati in __________ ad __________,
di proprietà di quest’ultima.
Non
avendo essa dato seguito alla diffida di pagamento delle pigioni arretrate ex
art. 257d CO inviatale il 21 marzo 2012 (doc. C) dal menzionato rappresentante
della proprietaria, questi il 23 aprile 2012 (doc. D) le ha significato la
disdetta del contratto di locazione per il successivo 31 maggio, poi tempestivamente
contestata dalla controparte innanzi all’Ufficio di conciliazione.
2. Preso
atto che AP 1 non aveva lasciato i locali occupati entro il 31 maggio 2012, con
istanza 4 giugno 2012 (inc. n. SO.2012.2363), promossa nella procedura sommaria
di tutela giurisdizionale nei casi manifesti ex art. 257 CPC, AO 1,
rappresentata dall’avv. RA 2, ne ha chiesto l’espulsione immediata, rilevando
come il contratto di locazione venuto in essere tra le parti in forma tacita il
1° agosto 2011 fosse stato validamente disdetto per mora della conduttrice,
senza che l’ente locato fosse stato riconsegnato.
3. In
occasione dell’udienza del 6 luglio 2012 la convenuta, oltre ad aver instato
per la concessione del gratuito patrocinio (con esenzione dagli anticipi e
dalle spese giudiziarie nonché l’assistenza giudiziaria da parte dell’avv. RA 1,
inc. n. SO.2012.2363), si è opposta alla richiesta di espulsione sia per motivi
d’ordine che di merito. Rilevato che con la particolare procedura adottata
dalla controparte non era possibile nel caso concreto ottenere la sua
espulsione, essa ha contestato che tra le parti fosse venuto in essere un
contratto di locazione in forma tacita, tra loro essendosi in realtà instaurato
un contratto di natura mista in base al quale in cambio dell’alloggio ricevuto si
sarebbe presa cura dell’istante. E in ogni caso, come già evidenziato innanzi
all’Ufficio di conciliazione, ha osservato che la disdetta notificata dall’avv.
RA 2 - per altro contraria alla preminente volontà dell’istante - era priva di
effetto in quanto eccedeva i poteri conferiti al rappresentante ex art. 386
cpv. 2 CC, rispettivamente inefficace non essendovi stata una sua situazione di
mora e comunque abusiva siccome era stata data per aver essa in precedenza rifiutato
le gravose modifiche contrattuali da lui formulate con effetto retroattivo; ammessa
- ma non concessa - la validità della disdetta, si giustificava in ogni caso una
protrazione per 4 anni.
4. Con
la decisione 14 settembre 2012 qui oggetto di impugnativa, il Pretore aggiunto
ha respinto l’istanza di concessione del gratuito patrocinio (dispositivo n. 1)
ed ha accolto l’istanza di espulsione (dispositivi n. 2-5), caricando alla
convenuta la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.- nonché l’indennità
di fr. 100.- (dispositivo n. 6). Il giudice di prime cure ha ritenuto non
verosimile la contestazione della disdetta sollevata dalla convenuta avanti
all’Ufficio di conciliazione: egli ha rilevato che tra le parti era
effettivamente venuto in essere un contratto di locazione in forma tacita, la
convenuta avendo ammesso di aver occupato i locali e avendo poi versato un
acconto di fr. 500.- (doc. B) sulla pigione concordata a seguito dello scritto
inviatole l’11 novembre 2011 (cfr. doc. E inc. UC), ed ha quindi riconosciuto
la legittimazione dell’avv. RA 2 quale rappresentante ex art. 386 cpv. 2 CC
dell’istante ad inoltrarle la disdetta a seguito della sua mora, la quale per
altro escludeva qualsiasi protrazione; in via abbondanziale ha ritenuto che
l’esito della lite sarebbe stato identico anche qualora si volesse ritenere che
le parti fossero state legate da un contratto di comodato. Preso atto che
l’intervento del legale della convenuta non era necessario, siccome la causa
non presentava alcuna difficoltà particolare, alla stessa è infine stato negato
il gratuito patrocinio.
5. Con
il reclamo e l’appello - quest’ultimo con contestuale domanda di concessione
del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale, nel frattempo accolta da
questa Camera il 24 ottobre 2012 - entrambi datati 27 settembre 2012, la
convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere
l’istanza di concessione del gratuito patrocinio, rispettivamente di respingere
quella di espulsione. Essa ritiene che l’istanza di sfratto promossa nella
procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti doveva essere
respinta in ordine, per il fatto che la disdetta straordinaria era in
precedenza stata contestata innanzi all’Ufficio di conciliazione in modo non
abusivo, siccome quella procedura le aveva impedito di far valere le prove a
sostegno delle proprie tesi e in quanto i fatti rilevanti non erano immediatamente
comprovabili e la situazione giuridica non era chiara. Al proposito, ribadisce dapprima
che tra le parti non era venuto in essere né un contratto di comodato, né un
contratto di locazione in forma tacita, non essendo vero che la corresponsione
dell’importo di fr. 500.- costituisse una manifestazione di volontà da parte
sua a stipulare il contratto di locazione alle condizioni proposte dall’avv. RA
2 con lo scritto dell’11 novembre 2011 (doc. E inc. UC), da lei mai accettato,
e ciò nonostante questi avesse attribuito a quel versamento la qualifica di
acconto. Ripropone quindi la tesi secondo cui la disdetta notificata dall’avv. RA
2 - per altro contraria alla preminente volontà dell’istante - era priva di
effetto in quanto eccedeva i poteri conferiti al rappresentante ex art. 386
cpv. 2 CC, rispettivamente era inefficace non essendovi stata una sua
situazione di mora e comunque abusiva siccome era stata data per aver essa in
precedenza rifiutato le proposte contrattuali formulate con effetto retroattivo
dal rappresentante; tanto più che se la stessa fosse anche stata valida, essa
avrebbe avuto diritto a una protrazione del contratto di locazione per 4 anni. Per
quanto riguarda il gratuito patrocinio nella sede pretorile, osserva invece che
la sua concessione s’imponeva, oltre che per la sua situazione di indigenza e
per il buon fondamento della sua resistenza in lite, per il fatto che
l’intervento del suo legale era senz’altro necessario.
6. Della
lettera 28 dicembre 2012 e delle osservazioni di pari data - queste ultime
corredate di alcuni nuovi documenti, che tuttavia nelle cause rette dalla
procedura ex art. 257 CPC sono inammissibili (TF 7 novembre 2012 4A_420/2012
consid. 5) - con cui l'istante postula la reiezione dell’appello, rispettivamente
si rimette sul reclamo al giudizio della scrivente Camera, si dirà se e per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. Giusta
l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda
tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o
immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo
restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3).
In base
alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (TF 30 ottobre 2012
4A_273/2012 consid. 5.1.1 destinata alla pubblicazione), un fatto è
immediatamente comprovabile in base alla norma, se può essere accertato senza
ritardi e senza dispendio particolare. La prova del fatto deve di regola essere
portata mediante documenti (e l’ispezione oculare). La tutela giurisdizionale nei
casi manifesti non soggiace a una limitazione del rigore probatorio: l’istante
non può perciò limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve recarne
la prova piena, così da creare chiarezza nei rapporti fattuali. Se la
controparte contesta i fatti in modo verosimile, la tutela giurisdizionale nei
casi manifesti non può essere accordata. Ciò sarà in particolare il caso
laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di
vista fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far
vacillare il convincimento del giudice già formato in precedenza. Decisivo è in
definitiva sapere se l’approfondito chiarimento delle obiezioni della parte
convenuta possa mutare il convincimento del giudice circa l’avvenuta dimostrazione
della pretesa dell’istante, così che esse non possano a priori essere
considerate prive di rilevanza (cfr. pure II CCA 13 dicembre 2012 inc. n.
12.2012.190).
8. Con
la procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti ex art. 257
CPC è tra l’altro possibile ottenere anche l’espulsione di un conduttore dall’ente
locato al termine del rapporto locativo (TF 10 aprile 2012 4A_87/2012 consid.
3.1.1).
Nel caso
in cui la disdetta del contratto di locazione sia nel frattempo stata oggetto
di contestazione innanzi all’Ufficio di conciliazione, la dottrina e la
giurisprudenza hanno però già avuto modo di stabilire che la tutela
giurisdizionale nei casi manifesti può essere accordata solo se la
contestazione appare priva di esito positivo (Lachat,
Procédure civile en matière de baux et loyers, p. 168 seg.) o se rappresenta
una semplice domanda preliminare, come ad esempio la validità di una disdetta,
rispetto all’esecuzione di un procedimento di espulsione in via sommaria (Bisang, Neue Zivilprozessordnung:
Neuerungen im Schlichtungsverfahren bzw. Mietprozess unter besonderer
Berücksichtigung der Ausweisung, in: MRA 3/2010, p. 113 seg.). Nell’ambito del proprio
giudizio il giudice chiamato a decidere sulla tutela giurisdizionale nei casi
manifesti è pertanto tenuto a pronunciarsi sulla validità della disdetta,
esaminando, a titolo pregiudiziale (II CCA 29 febbraio 2012 inc. n.
12.2011.225), se la contestazione sollevata dal conduttore sia verosimilmente
fondata o se sia priva di fondamento (messaggio concernente il Codice di
diritto processuale civile svizzero, in: FF 2006 p. 6724; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a
ed., n. 1442, 1448; II CCA 23 maggio 2011 inc. n. 12.2011.42, 9 giugno 2011
inc. n. 12.2011.74, 27 luglio 2011 inc. n. 12.2011.127, 17 agosto 2011 inc. n.
12.2011.122, 26 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.153, 6 luglio 2012 inc. n.
12.2012.93, 21 agosto 2012 inc. n. 12.2012.129).
In tali
circostanze, non si può innanzitutto condividere la censura della convenuta secondo
cui l’istanza di espulsione promossa dalla controparte nella procedura sommaria
di tutela giurisdizionale nei casi manifesti doveva essere respinta già per il
fatto che la disdetta era stata in precedenza contestata in modo non abusivo innanzi
all’Ufficio di conciliazione.
9. Il
fatto che la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace a una
limitazione del rigore probatorio fa - come detto (cfr. supra consid. 7)
- sì che la stessa può essere accordata solo se l’istante ha recato la prova
piena dei fatti rilevanti posti alla base della sua richiesta, da fornirsi di
regola con i documenti o l’ispezione oculare. Parrebbe pertanto scontato che ciò
non può di principio avvenire qualora - come nel caso di specie - l’istante si
prevalga della conclusione di un contratto di locazione in forma tacita, contestata
dalla controparte, in tal caso non essendovi in effetti alcun documento
contrattuale (tanto più che in concreto agli atti è stato sì versato un
contratto di locazione, ma privo della firma della convenuta, cfr. doc. A);
resta ovviamente riservato il caso in cui l’effettiva venuta in essere del
contratto possa essere pienamente dimostrata in altro modo.
9.1 Nella
fattispecie, irricevibile la tesi sollevata per altro in modo contraddittorio dall’istante
per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC) secondo cui la
conclusione del contratto di locazione in forma tacita con la convenuta sarebbe
avvenuta dopo una non meglio precisata discussione (osservazioni p. 4), invero
nemmeno provata, si tratta di esaminare se la venuta in essere di quel
contratto sia stata dimostrata dalla “ricevuta” sottoscritta il 29 dicembre
2011 dall’avv. RA 2, che nell’occasione aveva dichiarato “di aver ricevuto
dalla signora AP 1, tramite la signora AO 1 e versamento presso la Banca __________
l’importo di fr. 500.- a titolo di acconto per il contratto di locazione
dell’abitazione di __________” (doc. B), e dal fatto che nella diffida di
pagamento del 21 marzo 2012 (doc. C) questi abbia tra l’altro menzionato quell’acconto
senza che la controparte avesse avuto da ridire. Vista la contestazione della
convenuta, la quale, pur ammettendo il versamento, nega che lo stesso costituisca
una manifestazione di volontà da parte sua a stipulare il contratto di
locazione alle condizioni proposte dall’avv. RA 2 con lo scritto dell’11
novembre 2011 (doc. E inc. UC) e ciò nonostante quest’ultimo abbia attribuito a
quel versamento la qualifica di acconto per il contratto di locazione, non si
può ancora ritenere che in tal modo l’istante abbia fornito la prova piena
dell’esistenza del contratto. I due documenti di cui essa si è prevalsa non
sono innanzitutto stati sottoscritti dalla convenuta, ma recano solo la firma
del rappresentante ex art. 386 cpv. 2 CC dell’istante. Il primo (doc. B), che
ha funto da presupposto per il secondo (doc. C), costituisce oltretutto una
semplice dichiarazione (cfr. Leu,
Basler Kommentar, 3ª ed., n. 3
ad art. 88 CO, il quale parla di “Wissenserklärung”), di parte. Ma
soprattutto è il tenore di quel documento a non renderlo una prova sufficiente
in questa procedura: dallo stesso risulta che l’avv. RA 2, sottoscrittore dello
scritto, non ha ricevuto il denaro direttamente dalla convenuta che a quel
momento gli avrebbe dichiarato di averlo versato a titolo di acconto; la somma
è invece stata da lui ricevuta tramite l’istante, che l’aveva a sua volta
ricevuta (o l’aveva poi fornita all’avv. RA 2) in forza di un versamento
bancario, per cui il fatto che si trattasse di un acconto non risulta da un proprio
accertamento personale, ma gli può essere stato riferito solo dall’istante
stessa, che - non sentita in causa - non lo ha però confermato, oppure poteva essere
desunto dal bonifico bancario, che però non è a sua volta stato versato agli
atti: dovendosi in entrambi i casi ritenere che la dichiarazione di cui al doc.
B non costituisce così una prova documentale diretta ma tutt’al più una prova
mediata e indiziaria dell’avvenuta prestazione dell’acconto, la stessa non può
essere considerata idonea ad ammettere l’esistenza di un caso manifesto (II CCA
13 dicembre 2012 inc. n. 12.2012.190) e ciò anche se la convenuta non ha
obiettato al ricevimento del doc. C, circostanza questa a cui pure può essere
attribuita solo una valenza indiziaria. Stando così le cose, poco importa se la
convenuta non fosse a sua volta in chiaro sulla portata da attribuire a quel
versamento, in Pretura avendolo considerato un pagamento “in vista della futura
conclusione del contratto” o una “dimostrazione di buona volontà in vista di
una futura conclusione di un contratto di locazione” (risposta p. 5; in tal
senso pure la duplica a p. 2 del verbale 6 luglio 2012) e in questa sede
avendolo invece definito un “contributo forfettario per sostenere i costi della
vita in comune” (appello p. 9).
9.2 L’esito
della lite non sarebbe in ogni caso stato diverso nemmeno quand’anche si
volesse per ipotesi ammettere che il 29 dicembre 2011 la convenuta aveva effettivamente
inteso versare un acconto di fr. 500.- per il contratto di locazione. Preso
atto della richiesta dell’istante di farle sottoscrivere un contratto di
locazione con una pigione mensile di fr. 800.- dal 1° agosto 2011 (cfr. doc.
A), poi modificata l’11 ottobre 2011 nel senso della proposta di una pigione
mensile di fr. 500.- fino al 31 dicembre 2011 e di fr. 800.- dopo quella data, la
convenuta il 28 ottobre 2011 (doc. F inc. UC) ha in effetti formulato a titolo
transattivo la controproposta di sottoscrivere dal 1° gennaio 2012 un contratto
di locazione con una pigione di fr. 500.- precisando che la stessa sarebbe però
decaduta in caso di mancata accettazione, al che l’istante con lettera 10
novembre 2011 (doc. E inc. UC) aveva poi ribadito la sua precedente proposta. In
tali circostanze, dal solo fatto che la convenuta in epoca successiva, il 29
dicembre 2011, possa aver versato un acconto di fr. 500.- (cfr. doc. B) non si
può ancora concludere che le parti si siano accordate proprio a favore del
contratto proposto dall’istante piuttosto che di quello a favore della convenuta,
entrambi per altro emblematicamente mai sottoscritti. Del resto, anche il
particolare tenore del doc. B, che non indica a favore di quale di questi due
contratti sia stato prestato l’acconto in questione, attesta questa situazione
di incertezza. Non potendosi così ammettere con certezza - diversamente da
quanto ritenuto dal Pretore aggiunto - un consenso delle parti sull’ammontare
della pigione dovuta, che costituisce un essentialia negotii del
contratto di locazione, si deve concludere, anche per questo motivo, per l’inesistenza
di un tale contratto (DTF 119 II 347 consid. 5a; II CCA 30 gennaio 2012 inc. n.
12.2011.86).
9.3 Vista
l’evidenziata incertezza circa l’effettiva venuta in essere di un contratto di
locazione tra le parti, la convenuta ha in ogni caso pure ragione a lamentare
il fatto che la particolare procedura di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti adottata dall’istante ed in particolare la limitazione dei mezzi di
prova che essa comporta (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2 e 2.1.6) - da cui tra
l’altro il rifiuto del primo giudice di ammettere l’assunzione di alcuni testi
e l’interrogatorio formale dell’istante presente all’udienza (cfr. ordinanza 27
agosto 2012), che nelle intenzioni della convenuta avrebbero tra l’altro potuto
riferire proprio sui rapporti intercorsi tra le parti (cfr. risposta p. 9 e 12
e verbale 6 luglio 2012 p. 2 seg.) - le ha impedito di fatto di poter provare l’effettivo
buon fondamento della sua obiezione, che nell’ambito di un procedimento
ordinario essa avrebbe senz’altro potuto sottoporre a giudizio e che in forza
di questa procedura, crescendo la decisione del Pretore aggiunto in giudicato
materiale, non potrebbe da lei mai più essere sollevata (TF 30 ottobre 2012
4A_273/2012 consid. 5.1.1 destinata alla pubblicazione) in chiara violazione del
suo diritto alla prova (cfr. II CCA 13 dicembre 2012 inc. n. 12.2012.190).
10. Contrariamente
a quanto ritenuto a titolo abbondanziale dal Pretore aggiunto, nemmeno vi è poi
ragione per ammettere che tra le parti fosse venuto in essere un contratto di
comodato. A parte il fatto che nella prima sede la stessa istante aveva escluso
che tra loro potesse essere venuto in essere un tale contratto (istanza p. 2 e
replica a p. 1 del verbale 6 luglio 2012), si osserva in effetti che nessuna
delle parti ha addotto in causa che l’eventuale contratto tra loro concluso potesse
non essere di carattere oneroso, l’istante avendo preteso l’esistenza di un
contratto di locazione e la convenuta avendo evidenziato l’instaurazione di un
contratto sinallagmatico di natura mista in base al quale in cambio
dell’alloggio ricevuto essa si sarebbe presa cura dell’istante (senza per altro
essere mai stata in mora con quelle sue prestazioni assistenziali). Del resto l’eventuale
venuta in essere di un contratto di comodato, a sua volta in forma tacita, nemmeno
risultava da fatti incontestati o immediatamente comprovabili ai sensi
dell’art. 257 CPC.
11. Ne
discende, in accoglimento dell’appello, che l’istanza di tutela giurisdizionale
nei casi manifesti formulata dall’istante sulla base della disdetta
straordinaria del rapporto di locazione asseritamente venuto in essere in forma
tacita tra le parti deve essere dichiarata irricevibile (art. 257 cpv. 3 CPC),
senza che occorra approfondire più di tanto le altre censure d’appello, che per
altro sarebbero state verosimilmente destinate all’insuccesso: non risulta in
effetti che il rappresentante ex art. 386 cpv. 2 CC avv. RA 2 non fosse
autorizzato a notificare la disdetta straordinaria di un contratto di locazione
a tempo indeterminato (cfr. art. 421 n. 6 CC; Geiser,
Basler Kommentar, 3ªed., n. 18 ad
art. 421/422 CC), né che la disdetta da lui significata fosse contraria alla
volontà dell’istante, tant’è che costei, comparsa personalmente all’udienza del
6 luglio 2012, si era allora riconfermata nell’istanza di espulsione (cfr.
verbale p. 1); nulla permette poi di ritenere che la disdetta, significata per
la mora della conduttrice, fosse invece stata data per il precedente rifiuto delle
proposte contrattuali formulate dal rappresentante ex art. 386 cpv. 2 CC
dell’istante; e nemmeno entra in considerazione, stante l’esistenza di una disdetta
per mora, l’eventualità di una protrazione del contratto (art. 272a cpv. 1
lett. a CO).
Gli oneri
processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un
valore litigioso di fr. 28'800.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC),
ritenuto che alla convenuta per la procedura di primo grado deve essere
assegnata l’indennità attribuita a suo tempo alla controparte dal Pretore
aggiunto, non contestata nel suo ammontare in questa sede.
12. Con
il reclamo la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere l’istanza di concessione del gratuito patrocinio per la prima sede,
respinta dal Pretore aggiunto per il fatto che l’intervento del suo legale non
era necessario, siccome la causa non presentava alcuna difficoltà particolare.
12.1 In
base alla dottrina e alla giurisprudenza sviluppata nell’ambito dell’art. 29
cpv. 3 Cost., il beneficio del gratuito patrocinio è concesso, beninteso
qualora siano date le condizioni previste dalla legge, soltanto se l’assistenza
legale è oggettivamente necessaria per tutelare i propri diritti, ossia quando
il caso presenta una certa complessità tanto dal punto di vista fattuale quanto
da quello giuridico, se gli interessi del richiedente sono toccati in maniera
grave, se egli non è in grado di far fronte alle difficoltà della causa con
atti propri e se la rappresentanza mediante un patrocinatore è oggettivamente
imprescindibile per la salvaguardia dei suoi diritti (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, p. 901, 904
seg.; DTF 135 I 1 consid. 7.1, 130 I 180 consid. 2.2; III CCA 4 maggio 2011
inc. n. 13.2011.19).
12.2 Pacifica
nel caso di specie l’esistenza dei due requisiti dell’art. 117 CPC per la
concessione del gratuito patrocinio in prima istanza, quello dell’indigenza
della convenuta (cfr. doc. J inc. UC) e - visto anche l’esito dell’appello -
quello della parvenza di buon fondamento della sua resistenza in lite, non
occorrono molte parole per confutare l’assunto del giudice di prime cure e
concludere che nelle particolari circostanze - segnatamente in considerazione delle
gravi conseguenze che l’espulsione avrebbe causato alla convenuta e delle
molteplici e complesse tematiche fattuali e giuridiche oggetto della lite, di
cui si è detto nei precedenti considerandi - la convenuta non fosse in grado di
tutelare i suoi diritti con atti propri e l’intervento del suo legale fosse con
ciò necessario. Del resto, proprio in considerazione di quelle stesse circostanze,
questa Camera, con decisione 24 ottobre 2012, aveva già ritenuto di poter
riconoscere alla convenuta il gratuito patrocinio per la procedura d’appello.
13. Nella
procedura di reclamo in materia di gratuito patrocinio non vengono di principio
prelevate spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC). Le ripetibili seguono invece
la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC), ritenuto che a carico
dell’istante, soccombente in questa sede, non può tuttavia essere caricata
alcuna indennità per ripetibili, essa essendosi rimessa sulla questione al
giudizio della scrivente Camera (II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.226) e
non avendo contribuito con il proprio comportamento a provocare la decisione
impugnata (cfr. per analogia, Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 16 seg. ad art. 148). Le ripetibili devono così essere caricate allo
Stato (cfr. per analogia, Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 18 seg. ad art. 148).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide
Fatti
I. In accoglimento del reclamo e dell’appello 27 settembre 2012 di AP 1,
la decisione 14 settembre 2012 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,
sezione 4, è annullata e così riformata:
1. La domanda di gratuito
patrocinio di AP 1 (inc. n. SO.2012.2877) è accolta.
2. L’istanza di espulsione di
AO 1 (inc. n. SO.2012.2363) è irricevibile.
3. La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, da anticipare dalla
parte istante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta
fr. 100.- a titolo di indennità.
Considerandi
II. Non si prelevano oneri processuali per la procedura di reclamo. Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante fr. 200.- per ripetibili.
III. Gli oneri processuali della procedura d’appello di complessivi fr. 100.-
sono a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 1’000.- per
ripetibili.
IV. Notificazione:
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-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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