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Decisione

12.2012.176

Locazione - protrazione

16 aprile 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A.

In data 13 giugno 2004 AO 1 ha sottoscritto quale conduttore un contratto di locazione con i proprietari AP 1 e AP 2 a far tempo dal 1° luglio 2004 e avente per oggetto un appartamento di due locali sito in via __________

a __________ (doc. E). Il canone di locazione inizialmente previsto ammontava a

fr. 12'600.- annui, pagabili in rate mensili di fr. 1'050.-, spese accessorie

incluse. Il contratto, concluso per una durata indeterminata, poteva essere

disdetto con preavviso di tre mesi alla scadenza del 30 giugno (doc. UC).

B.

Con modulo ufficiale 21 marzo 2012 i

locatori hanno notificato al conduttore la disdetta del rapporto locativo per

la scadenza del 1° luglio 2012 (correttamente: 30 giugno 2012) (doc. G1). I

locatori hanno motivato la disdetta indicando di essere intenzionati ad

usufruire privatamente dell’appartamento e di voler in un secondo tempo

procedere alla vendita dello stesso libero da vincoli locativi (doc. G).

C.

Con atto 14 aprile 2012 il conduttore ha

inoltrato istanza di conciliazione davanti all’Ufficio competente chiedendo una

protrazione della locazione di tre anni con la possibilità di lasciare

l’appartamento con preavviso di un mese da parte sua (doc. D). I locatori non

si sono presentati all’udienza di conciliazione dell’8 maggio 2012 e il

conduttore ha in seguito inoltrato petizione davanti al Pretore chiedendo una

protrazione della locazione di almeno due anni e la possibilità di recedere dal

contratto con preavviso di un mese.

D.

Statuendo con decisione del 31 agosto 2012

il Pretore aggiunto ha accolto integralmente la domanda e ha concesso al

conduttore una prima protrazione del contratto di locazione fino al 30 giugno

2014 con facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni per la

fine di un mese, condannando in solido i convenuti a pagare gli oneri di

giudizio e a rifondere un’indennità alla controparte.

E.

Con appello 29 settembre 2012 AP 1 e AP 2 hanno

chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la domanda di

protrazione di AO 1 e ordinare lo sgombero dei locali da lui occupati. Con

risposta all’appello 12 novembre 2012 il conduttore si è opposto alla richiesta

di controparte e ha chiesto che in questa sede gli venga concesso un prolungamento

del contratto di complessivi tre anni, in luogo dei due anni concessi dal

Pretore aggiunto.

Con replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive antitetiche

allegazioni e domande.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore

il nuovo codice di diritto processuale svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1

CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della

comunicazione della decisione. Il giudizio pretorile è stato comunicato alle

parti dopo il 1° gennaio 2011 e la procedura ricorsuale è pertanto retta dal

CPC.

2.

Il Pretore aggiunto, esposte ampie

citazioni di dottrina e giurisprudenza in merito all'istituto della protrazione

ai sensi dell'art. 272 CO, ha in sostanza ritenuto che non sarebbero state

provate le asserite esigenze dei locatori di disporre dei locali per uso

proprio, i convenuti non avendo fatto fronte all'onere della prova che

incombeva loro (art. 8 CC). A mente del giudice di prime cure non sarebbe stata

fornita la prova della pretesa esigenza dei locatori di usare personalmente

l'ente locato durante i lavori di ristrutturazione della loro abitazione

primaria, così come dell'intenzione di venderlo per finanziare, con il ricavato,

i predetti lavori. Abbondanzialmente, il giudizio pretorile ha altresì rilevato

come la vendita del bene locato non farebbe comunque venire meno il rapporto di

locazione in essere (art. 261 CO). Il Pretore aggiunto ha pertanto ritenuto

giustificata una prima protrazione della locazione di due anni, ovvero fino al

30.

giugno 2014, riservata la facoltà del conduttore di recedere anticipatamente

dal contratto con preavviso di trenta giorni per la fine di ogni mese.

3.

Gli appellanti rilevano di aver "riscontrato

numerose incomprensioni" e di trovarsi "del tutto in

disaccordo con le decisioni deliberate da parte della Pretura di Lugano"

(appello pag. 1). Essi producono unitamente all'atto di appello la

documentazione ritenuta "necessaria ad intendere l'urgenza e la

veridicità" delle loro richieste, "onde evitare nuove

incomprensioni o stadi di asserzioni rimaste al puro parlato" (appello

pag. 1). Pur nella difficoltà di comprendere il concetto esposto con una

formulazione perlomeno enigmatica e inusuale, se ne deduce l'intenzione degli

appellanti di supplire, con la produzione di nuovi documenti e l'esposizione di

una serie di considerazioni puntuali, al rimprovero pretorile in merito alla

lacuna probatoria loro imputata.

Sennonché tale produzione di nuovi documenti con l'appello non è ammissibile,

difettando i requisiti posti dall'art. 317 CPC.

La documentazione prodotta non ha alcun carattere di novità, trattandosi in

gran parte di documenti datati e per loro natura evidentemente già noti agli

appellanti prima del giudizio pretorile. Sono essi stessi a sostanzialmente

riconoscere di non aver prodotto dinanzi al primo giudice la documentazione in

questione poiché convinti, erroneamente, che questa fosse superflua e ritenendo

quindi che potesse bastare, a fondamento della loro richiesta, la validità

della disdetta inoltrata e rimasta incontestata.

Parimenti irricevibili sono le considerazioni esposte a commento dei fatti che

si intendono dimostrare con la documentazione prodotta, poiché da un lato proposte

per la prima volta, e quindi tardivamente, solo in questa sede e d'altro canto poiché

formulate senza alcun riferimento alle tesi del giudizio pretorile impugnato con

il quale neppure si confrontano, venendo così meno all'obbligo di motivazione

ai sensi dell'art. 311 CPC.

4.

Gli appellanti criticano quindi la

decisione del Pretore aggiunto che ritengono ingiustificata e sproporzionata,

contestando la fondatezza delle argomentazioni esposte dal conduttore a

sostegno della richiesta di protrazione.

La censura risulta irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 CPC)

limitandosi ad affermare in termini apodittici la disponibilità di "appartamenti

del comune di __________ della stessa metratura con pigioni in linea con quelle

pagate dal Sig. AO 1" e a respingere le accuse che questi avrebbe

rivolto loro in merito alle operazioni di messa in vendita del fondo.

5.

Infine gli appellanti ritengono

ingiusto che il Pretore aggiunto abbia tutelato interessi superficiali e

capricciosi del conduttore, ovvero di una persona adulta che non avrebbe

neppure potuto, o saputo, comprovare il reale bisogno di vivere

nell'appartamento in questione, a fronte dell'urgenza loro e dei loro familiari

a poterne disporre.

Così come esposta la censura neppure sarebbe ricevibile poichè omette di confrontarsi

compiutamente con la tesi pretorile. In ogni caso, essa non permetterebbe di

sovvertire l'esito del giudizio impugnato.

Il Pretore aggiunto non ha indicato espressamente i motivi per i quali il

conduttore avrebbe bisogno di prolungare il contratto, considerando

sostanzialmente implicito un simile interesse sulla base delle asserite e

prevedibili difficoltà a reperire un oggetto sostitutivo confacente entro il

periodo disponibile fino alla conclusione del contratto. A fronte della mancata

dimostrazione delle esigenze della parte locatrice il Pretore aggiunto ha

ritenuto di poter comunque operare una ponderazione dei contrapposti interessi,

considerando preminente quello del conduttore. Con tale valutazione gli

appellanti neppure si confrontano, omettendo quindi di censurare puntualmente la

conclusione del Pretore aggiunto che gode di un ampio margine d'apprezzamento

delle circostanze.

6.

La richiesta del conduttore appellato

di protrazione della locazione di tre anni non è a sua volta ricevibile poiché

formulata, in modo irrito e senza adeguata motivazione, con la risposta di

appello, con una domanda alla quale non può essere riconosciuta la qualità di

appello incidentale ai sensi dell'art. 313 CPC. Oltretutto, avendo il Pretore

aggiunto accolto integralmente la domanda di protrazione di almeno due anni

formulata dall’attore, una simile estensione della domanda in appello sarebbe

in ogni caso inammissibile.

7.

In definitiva, nella misura in cui è

ricevibile, l'appello va respinto. Le spese processuali sono poste a carico

degli appellanti in solido. L'appellato non ha formulato richiesta alcuna di

indennità.

Il valore di causa determinante ai fini di un eventuale

ricorso in materia civile al Tribunale federale è fissato in fr. 25'200.-, pari

all'ammontare complessivo dei canoni di locazione per la durata della

protrazione richiesta, così come calcolato dal Pretore aggiunto.

Per i quali

motivi,

richiamata la LTG,

decide:

1.

Nella

misura in cui è ricevibile, l’appello 29 settembre 2012 di AP 1 e AP 2 è respinto.

2.

Le

spese di procedura di complessivi fr. 200.- sono poste a carico degli

appellanti in solido.

3.

Notificazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore

a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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