12.2012.177
Mandato - contratto di lavoro - risarcimento del danno - moneta del paese
20 novembre 2014Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2012.177
Lugano
20 novembre 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.729
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 10
novembre 2008 da
AP
1
rappr. dall’avv. dott. RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’avv. RA 2
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 420'491.60 oltre interessi al
5% dal 22 novembre 2007 e il rigetto in via definitiva delle opposizioni
interposte ai PE n. __________ e __________ del Betreibungsamt Bern-Mittelland per
fr. 420'491.60 oltre
interessi al 5% dal 22 novembre 2007 e per spese esecutive, ritenuto che in
sede conclusionale ha pure aggiunto la richiesta di condanna della convenuta al
pagamento di fr. 2'202.- (recte: fr. 2'200.-) oltre interessi al 5% dal
1° settembre 2007;
domanda avversata dalla
convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
sentenza 3 settembre 2012 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al
pagamento di fr. 1'100.- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2007 e
rigettando in via definitiva, per tale somma, l’opposizione interposta al PE n.
__________;
appellante l'attore con
atto di appello 5 ottobre 2012, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, ossia di
condannare la convenuta al pagamento di fr. 422'691.60 oltre interessi al 5%
dal 1° settembre 2007 e di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta
al PE n. __________, o di accoglierla parzialmente, ovvero di condannare la controparte
al pagamento di
fr. 345'691.60 oltre
interessi al 5% dal 1° settembre 2007 “oltre alla somma di torto morale e di
perdita di guadagno risultante dall’istruttoria o dalla valutazione del giudice
ex art. 42 cpv. 2 e 47 CO” e di rigettare in via definitiva l’opposizione
interposta al PE n. __________, il tutto protestando le spese giudiziarie e
processuali;
mentre la convenuta con
risposta 13 ottobre 2014 postula la reiezione del gravame pure con protesta di
spese e ripetibili;
richiamata la decisione 18
febbraio 2013 con cui questa Camera ha respinto una prima istanza dell’attore
volta all’ammissione al gratuito patrocinio in appello, pronuncia nei confronti
della quale l’attore il 28 marzo 2013 ha inoltrato un ricorso in materia civile al Tribunale federale, respinto con sentenza 28 agosto 2013 (inc. n.
4A_168/2013);
richiamata la decisione 2
aprile 2014 con cui la presidente di questa Camera ha respinto una seconda
istanza dell’attore volta all’ammissione al gratuito patrocinio in appello;
richiamate pure le ulteriori
decisioni 4 luglio e 2 settembre 2014 con cui la presidente della Camera ha
fatto ordine all’attore di prestare, entro l’ultimo termine del 22 settembre
2014, una cauzione processuale di fr. 11'000.- per la procedura d’appello, nel
frattempo tempestivamente fornita;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. AP 1 è stato protagonista
di vicissitudini giudiziarie penali negli anni Settanta e Ottanta, in esito al
dissesto di una società finanziaria di cui era dirigente. In quegli anni è pure
stato presidente della società di basket __________, che ha scritto pagine
memorabili della pallacanestro __________ e __________.
Il 17 luglio 2007 egli ha sottoscritto
in qualità di collaboratore con la Televisione __________, succursale della AO 1, un contratto d’ingaggio della __________ per gli artisti e gli
interpreti, relativo a un previsto documentario a lui dedicato e intitolato “AP
1 - cuore d’oro - 52’”, da produrre per la rubrica settimanale “__________”. Il
contratto (doc. A) prevedeva in particolare un’intervista e la sua collaborazione
alle riprese per 14 giorni tra giugno e settembre 2007 in __________ e a __________, con volo e alberghi a __________ prenotati e pagati dalla __________,
con un rimborso spese forfetario per riprese di fr. 700.- (fr. 70.- al giorno
per 10 giorni, comprendenti pasti e taxi a __________) e con un onorario di fr.
1’500.-.
Al suo arrivo a __________, il 3
settembre 2007, AP 1, nei confronti del quale pendeva ancora un vecchio atto di
accusa segreto emanato dalla giustizia __________ (ipotizzante i reati di
estorsione aggravata e di traffico di droga), è stato arrestato dalla polizia
ed è rimasto detenuto nel carcere di Brooklyn
fino alla sua definitiva liberazione, il 22 novembre 2007.
2. Con petizione 10 novembre
2008, avversata dalla AO 1, AP 1 ha convenuto in giudizio quest’ultima innanzi
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al
pagamento di una somma aumentata in sede conclusionale a fr. 422'691.60 oltre
interessi al 5% dal 1° settembre 2007 su fr. 2'200.- e dal 22 novembre 2007 su
fr. 420'491.60 nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte
ai PE n. __________ e __________ del Betreibungsamt Bern-Mittelland. Egli ha in
sintesi addotto di aver concluso con la convenuta un contratto di lavoro di
durata determinata e di essersi recato a __________ convinto che la datrice di
lavoro avesse appurato l’assenza di rischi giuridici per il viaggio. Ha
pertanto preteso la rifusione delle spese legali assunte negli __________ di
fr. 343'491.60 (pari a US$ 297'120.-), il pagamento del salario e del rimborso spese
concordato di fr. 2'200.-, il risarcimento della perdita di guadagno di fr.
36'000.- (fr. 6'000.- per 6 mesi) e la riparazione del torto morale di fr.
41'000.- (fr. 500.- per 82 giorni di carcere in condizioni dure).
3. Con la sentenza 3 settembre
2012 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 1'100.- oltre interessi
al 5% dal 1° settembre 2007 e rigettando in via definitiva, per tale somma,
l’opposizione interposta al PE n. __________. Il giudice di prime cure ha innanzitutto
stabilito che il contratto d’ingaggio concluso tra le parti (doc. A) non era un
contratto di lavoro, nell’ambito del quale la datrice di lavoro avrebbe dovuto
assicurare al lavoratore un contesto fattuale e giuridico esente da rischi per
lo svolgimento del suo incarico (in base al principio della buona fede o
comunque giusta l’art. 328 CO), ma un contratto di mandato, che al contrario non
prevede un tale obbligo, salvo diversa pattuizione. Nel caso di specie, pur avendo
appurato che la convenuta voleva assicurarsi che non vi fossero pendenze penali
a carico dell’attore, tanto da aver interpellato i suoi due precedenti legali __________
in occasione di una cena, egli ha ritenuto che questa preoccupazione era però
volta a proteggere solo sé stessa e non l’attore, che era dunque malvenuto a
volerne dedurre dei diritti, tanto più alla luce del fatto che lo stesso
paventava l’esistenza di possibili rischi di pendenze penali residue
all’estero, che non ha provveduto a chiarire o a far chiarire dalla convenuta.
Neppure era poi stato provato che la convenuta sapesse di quelle pendenze __________
o avrebbe dovuto conoscerle per cui in base ai canoni della buona fede avrebbe
dovuto attirare l’attenzione dell’attore sulla circostanza, ciò che escludeva
la realizzazione dei presupposti di applicabilità dell’art. 402 cpv. 2 CO, per
l’assenza di colpa e la dubbia esistenza del necessario nesso di causalità
adeguata tra lo svolgimento del mandato e il danno. E nemmeno era infine stato
dimostrato che la convenuta si fosse impegnata a pagare le spese legali incorse
dall’attore a __________. L’infondatezza della petizione, per quanto riguardava
le spese legali negli __________, comportava, a cascata, il medesimo esito per
le pretese per perdita di guadagno, di cui per altro non era stato provato
l’ammontare, e per torto morale, in difetto di una responsabilità in capo alla
convenuta. All’attore andava nondimeno riconosciuta metà della pretesa relativa
alla sua remunerazione contrattuale, egli avendo già svolto in __________ parte
dell’incarico.
4. Con l’appello 5 ottobre
2012 che qui ci occupa, cui la convenuta si è opposta con risposta 13 ottobre 2014, l'attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la
petizione, ossia di condannare la convenuta al pagamento di fr. 422'691.60
oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2007 e di rigettare in via definitiva
l’opposizione interposta al PE n. __________, o di accoglierla parzialmente, ovvero
di condannare la controparte al pagamento di fr. 345'691.60 oltre interessi al
5% dal 1° settembre 2007 “oltre alla somma di torto morale e di perdita di
guadagno risultante dall’istruttoria o dalla valutazione del giudice ex art. 42
cpv. 2 e 47 CO” e di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE
n. __________. Egli ribadisce che il contratto d’ingaggio (doc. A) era in
realtà un contratto di lavoro, per cui la convenuta era tenuta ad assicurargli
un contesto fattuale e giuridico esente da rischi per lo svolgimento del suo lavoro
(art. 328 CO), sennonché essa, pur essendosi resa conto che l’invio dell’attore
a __________ comportava un certo grado di rischio, lo ha sottovalutato,
omettendo in particolare di interpellare degli specialisti di diritto __________.
Di qui la sua richiesta di pagamento di fr. 422'691.60 o in subordine almeno di
fr. 345'691.60 più interessi ed accessori, ritenuto che per le pretese per
perdita di guadagno (di fr. 36'000.-) e per torto morale (di fr. 41'000.-), non
indagate né valutate in sentenza, chiedeva alla Corte d’appello di stimarle secondo
gli art. 42 cpv. 2 e 47 CO oppure di raccogliere le relative prove convocando
preliminarmente le parti a un’udienza.
5. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. Le domande d’appello
possono essere suddivise in due blocchi ben definiti: il primo blocco (che
verrà trattato al consid. 7) comprende le domande con cui l’attore chiede di
riformare il giudizio pretorile nel senso di accogliere integralmente la
pretesa volta al pagamento della remunerazione contrattuale, ossia di condannare
la convenuta al pagamento di fr. 2'200.- oltre interessi al 5% dal 1° settembre
2007 e di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________,
avente appunto per oggetto quella sola pretesa (cfr. doc. B); il secondo (che
verrà esaminato ai consid. 8 e 9) comprende invece le rimanenti domande con cui
egli ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere
integralmente le pretese volte al risarcimento del danno, della perdita di
guadagno e del torto morale, ossia di condannare la convenuta al pagamento di altri
fr. 420'491.60 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2007, o in subordine al
pagamento di fr. 345'691.60 oltre interessi al 5% da quella stessa data “oltre
alla somma di torto morale e di perdita di guadagno risultante dall’istruttoria
o dalla valutazione del giudice ex art. 42 cpv. 2 e 47 CO”.
7. Chiedendo la riforma della
sentenza di prime cure nel senso di ammettere integralmente la pretesa di fr.
2'200.- più interessi ed accessori volta al pagamento della remunerazione prevista
nel contratto, l’attore ha di fatto chiesto di aumentare la somma (di fr.
1’100.- più interessi ed accessori) che il Pretore, ritenendo solo parzialmente
adempiuta la relativa prestazione, gli aveva attribuito a questo titolo. Nella
sua impugnativa la censura al giudizio di prime cure non è stata tuttavia
assolutamente motivata, sicché il gravame, su questo punto, deve senz’altro essere
dichiarato irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).
8. Per l’attore, il fatto che
tra le parti fosse stato concluso un contratto di lavoro faceva di per sé sì
che nel caso di specie la convenuta fosse senz’altro tenuta al risarcimento del
danno, della perdita di guadagno e del torto morale da lui subito, essendo in
tal caso evidente che essa avesse violato l’obbligo legale di assicurargli un
contesto fattuale e giuridico esente da rischi per lo svolgimento del suo lavoro
(art. 328 CO).
In questa sede occorre dunque preliminarmente
chiarire la natura giuridica del contratto d’ingaggio (doc. A), ritenuto che
l’attore non ha in ogni caso contestato che, qualora lo stesso fosse
qualificato come un contratto di mandato, come ritenuto dal Pretore, la
controparte andava liberata dall’obbligo di risarcimento (come meglio si dirà
più oltre, al consid. 8.4).
8.1 L'art. 319 CO definisce il contratto
individuale di lavoro come quello con il quale il lavoratore si obbliga a
lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o
indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a
cottimo. Per la qualifica di un contratto è irrilevante la definizione o la
terminologia utilizzata dalle parti, determinante essendo unicamente il
contenuto delle loro pattuizioni (DTF 129 III 664 consid. 3.1; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
n. 1b ad art. 319 CO) con riferimento agli elementi caratteristici e distintivi
di ogni tipo di contratto. Elementi distintivi del contratto di lavoro sono la
prestazione di lavoro o di servizi, il rapporto di subordinazione giuridica, la
remunerazione e la durata del contratto (Wyler,
Le droit du travail, p. 41 segg.). Decisiva per la distinzione del contratto di
lavoro da altre forme contrattuali è però soprattutto l'esistenza di un
rapporto di subordinazione tra le parti, ovvero una relazione di dipendenza del
lavoratore nei confronti del datore di lavoro (DTF 129 III 664 consid. 3.2; TF
25 gennaio 2007 4C.276/2006 consid. 5, 13 novembre 2007 4A_339/2007 consid. 9.4).
Questa subordinazione si configura in un legame personale nei confronti del
datore di lavoro, con obbligo di seguirne le direttive, o anche in un vincolo
di tipo organizzativo ed economico che comporta per il dipendente una limitata
autonomia e, in generale, l'impossibilità di esplicare la propria attività
nella maniera da lui scelta dovendo rendere conto regolarmente del lavoro
svolto (Rehbinder, Berner
Kommentar, n. 6 ad art. 319 CO; Brühwiler,
op. cit., n. 5 e 10 ad art. 319 CO; II CCA 26 gennaio 2006 inc. n. 12.2004.216,
9 luglio 2007 inc. n. 12.2007.149 in: NRCP 2007 pag. 315, 26 maggio 2014 inc.
n. 12.2013.125; sulla distinzione tra mandato e contratto di lavoro, cfr. in
generale TF 30 giugno 2006 4C.76/2006 consid. 6.2; Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3ª ed., p. 23 segg.; Fellmann, Berner Kommentar, n. 302 segg. ad art. 394 CO).
8.2 Nel
caso di specie è a ragione che il Pretore ha ritenuto che nelle particolari
circostanze il contratto d’ingaggio sottoscritto tra l’attore e la convenuta
(doc. A) costituisse un mandato.
Mentre le denominazioni contenute
nel contratto (ove si parla di “onorario”, di possibilità di “recesso dal
contratto” e, nel suo allegato, di “mandato”, anziché di “salario”, di possibilità
di “licenziamento” e di “contratto di lavoro”), la breve durata dello stesso
(14 giorni durante 4 mesi), la contenuta remunerazione concordata (volo e
alberghi a __________, rimborso spese forfetario per riprese di fr. 700.- e
onorario di fr. 1’500.-) e la deduzione dei contributi sociali a carico del
collaboratore (AVS, AD, LPP e imposte alla fonte), su cui le parti hanno ancora
dibattuto in questa sede (tutte indizianti, tranne forse l’ultima, per
l’esistenza di un mandato e non di un contratto di lavoro), non sono di per sé
decisive per la qualifica del contratto, il criterio determinante ai fini del
giudizio è quello dell’esistenza o meno di una relazione di subordinazione fra
le parti. Nel caso di specie l’attore, come detto, interveniva quale persona intervistata
e come collaboratore alle riprese, nell’ambito di un documentario sulla sua
vita, che si sarebbe fondato anche su materiale d’archivio (teste __________ p.
2). Ora, che una persona intervistata in un’unica occasione e con possibilità
di muovere eventuali censure al prodotto finito (teste __________ p. 2), come
l’attore, non sia in un rapporto di subordinazione con l’intervistatore è
incontestabile, egli potendo ed anzi dovendo rispondere alle domande
sottopostegli come meglio crede (cfr. Studer/Künzi,
Le regole del giornalista corretto, p. 55, secondo i quali la persona
intervistata rimane sempre e comunque padrone della propria parola), senza che la
controparte possa determinarne o influenzarne il tenore o il contenuto. Che il
suo ulteriore impegno a collaborare alle riprese, comunque di natura
chiaramente accessoria rispetto alla sua qualifica di intervistato, fosse tale
da far sorgere un rapporto di subordinazione è a sua volta escluso, non essendo
per altro lui a scegliere come e dove svolgere le riprese, ma fungendo
nell’occasione da semplice consulente, nel senso che dava gli spunti per
trovare le possibili “locations” (la presenza a __________ era in effetti necessaria
per filmare l’attore “di fronte ai sontuosi immobili che una volta aveva
posseduto”, cfr. petizione p. 6 e conclusioni p. 6). Il fatto che nel contratto
fosse previsto che le sue prestazioni sarebbero state svolte in determinati
luoghi (in __________ e a __________) e determinati periodi di tempo (14
giorni, oltretutto non meglio definiti e non necessariamente continuativi,
tranne - per evidenti motivi pratici - quelli a __________, in un lasso di ben
4 mesi), non modifica questa situazione, anche perché queste clausole erano
state preventivamente concordate tra le parti (testi __________ p. 3 e __________
p. 4) e non costituivano così delle direttive cui egli doveva conformarsi (la
scelta di recarsi a __________ era oltretutto stata presa per motivi di
opportunità, siccome in quella città dovevano essere effettuate anche le
riprese per un altro documentario e per l’archivio, cfr. testi __________ p. 4,
__________ p. 2 e 4 e __________ p. 4); del resto l’accordo non prevedeva,
nemmeno nei 14 giorni previsti per le riprese, un obbligo di presenza continuativo
durante l’intera giornata e nemmeno degli orari fissi; ed era altresì evidente
che, se le riprese fossero terminate prima dei 14 giorni, egli sarebbe stato
libero da ogni impegno. Per il resto, anche gli ulteriori indizi di cui si è
detto in precedenza parlavano perlopiù a favore dell’esistenza di un contratto
di mandato.
8.4 L’attore, nell’evenienza in
cui fosse stato confermato, com’è stato accertato, che il contratto d’ingaggio
(doc. A) costituiva un contratto di mandato, non ha ritenuto di censurare
l’assunto del Pretore - che deve con ciò essere considerato assodato - secondo
cui in tal caso per legge la convenuta non era di principio tenuta ad assicurargli
un contesto fattuale e giuridico esente da rischi per lo svolgimento del suo
incarico, salvo diversa pattuizione, e secondo cui la preoccupazione di costei
di assicurarsi che non vi fossero eventuali pendenze penali a carico dell’attore
non rappresentasse una pattuizione in tal senso, ma fosse volta a proteggere
solo sé stessa e non quest’ultimo. E nemmeno ha poi censurato, ritenendolo anzi
espressamente corretto nel caso in cui le parti fossero state legate da un
contratto di mandato (appello p. 20 e 21), l’altro assunto pretorile secondo
cui neppure era stato provato che la convenuta fosse a conoscenza dell’esistenza
di pendenze penali - e non civili - __________ (e non solo del rischio della
loro esistenza) o avrebbe dovuto legittimamente conoscerla di modo che in base
ai canoni della buona fede avrebbe dovuto attirare l’attenzione dell’attore
sulla circostanza. In assenza di una violazione del contratto o del principio
della buona fede da parte della convenuta la responsabilità di quest’ultima per
Fatti
i danni ora rivendicati dall’attore non può pertanto entrare in linea di conto,
a maggior ragione in considerazione della grave concolpa imputabile all’attore che,
pur essendo conscio dell’esistenza di possibili rischi di pendenze penali
residue all’estero, salvo però escludere di aver problemi con la giustizia __________
(cfr. testi __________ p. 5 e __________ p. 7 seg.), non aveva provveduto a
chiarirli o a farli chiarire dalla convenuta.
9. Ma, a prescindere da quanto
precede, le pretese volte al risarcimento del danno, della perdita di guadagno
e del torto morale, già infondate per quanto si è appena detto, avrebbero in
ogni caso dovuto essere disattese anche per le seguenti ragioni.
9.1 La convenuta, ribadendo in
questa sede (risposta p. 17) quanto addotto in sede conclusionale (conclusioni p.
22), ha contestato che l’attore, confrontato con delle pretese risarcitorie per
le spese legali sorte negli __________, potesse chiedere in causa la loro
rifusione in franchi svizzeri.
9.1.1 Per l’art. 84 CO, i debiti
pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in
cui è stato contratto il debito (cpv. 1). Se il debito è espresso in una moneta
che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta
del Paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola
“effettiva” o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l’adempimento
letterale del contratto (cpv. 2). Ritenuto che la facoltà alternativa di
liberarsi con il pagamento in moneta svizzera prevista dal cpv. 2 della norma
riguardava solo il debitore, il Tribunale federale, con sentenza 14 gennaio
2008 (DTF 134 III 151 consid. 2.2, 2.4 e 2.5), ponendo fine a una prassi
tollerante, ne ha dedotto che il creditore, in presenza di un debito contratto
in valuta estera, era tenuto a formulare in causa la sua pretesa in quella
valuta (TF 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1 in RtiD I 2011 pag. 677, 15 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1) e che il tribunale aveva
unicamente la facoltà di condannare il debitore al pagamento di quella valuta
(TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.3.1 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg.,
6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1), ritenuto che una condanna in franchi
svizzeri violerebbe il diritto federale (TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid.
5.4 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 15 dicembre 2010 4A_206/2010 consid.
4.1 e 4.3).
9.1.2 Nel caso di specie è pacifico
che l’attore ha chiesto in causa il pagamento di fr. 343'491.60 più interessi,
auspicando in pratica il rimborso delle spese di patrocino assunte all’estero (pari
a US$ 297'120.-). Nonostante il contratto tra le parti (doc. A) preveda la retribuzione
in franchi svizzeri, quella concretamente azionata costituisce una pretesa di
risarcimento del danno contrattuale, che in applicazione dell’art. 84 CO,
analogamente a quella di risarcimento del danno extracontrattuale (DTF 137 III
158 consid. 3.1), deve di regola essere soluta nella moneta dello Stato in cui
la relativa perdita patrimoniale si è verificata (TF 7 settembre 2004 4C.191/2004 consid. 6 pubbl. in SJ 2005 I 174; cfr. pure per analogia DTF 137 III 158 consid. 3.2.2,
sia pure riferita a una pretesa extracontrattuale; Weber, Berner Kommentar, 2ª ed., n. 314 ad art. 84 CO; Schraner, Zürcher Kommentar, n. 181 seg.
ad art. 84 CO; II CCA 22 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.87 e 90, 26 settembre
2011 inc. n. 12.2009.195, 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2011.224). Ritenuto che la
posta di danno rivendicata dall’attore si è verificata dove sono state espletate
e fatturate le pratiche di patrocinio penale qui litigiose, cioè negli __________,
ed ha potuto essere determinata con precisione in US$ (cfr. per analogia DTF
137 III 158 consid. 3.2.2), ben si può ritenere che la relativa pretesa si è prodotta
e doveva pertanto essere formulata in quella valuta e non poteva essere
azionata in franchi svizzeri, come invece fatto dall’attore.
9.2 In merito alle pretese per
perdita di guadagno (di fr. 36'000.-, fr. 6'000.- per 6 mesi) e per torto
morale (di fr. 41'000.-, fr. 500.- per 82 giorni di carcere in condizioni
dure), l’attore, rilevando come le stesse - che diversamente dalle altre già
esaminate, per sua stessa ammissione, non erano “incontestate” - non fossero
state indagate né valutate in sentenza (appello p. 3), chiede in questa sede
alla Corte d’appello di stimarle secondo gli art. 42 cpv. 2 e 47 CO oppure di
raccogliere le relative prove convocando preliminarmente le parti a un’apposita
udienza.
9.2.1 La richiesta di convocare le
parti a un’udienza finalizzata alla raccolta delle prove necessarie a
dimostrare il buon fondamento di queste due pretese, proposta per altro solo in
via alternativa, dev’essere disattesa, siccome manifestamente infondata e
inammissibile (DTF 122 V 47 consid. 3b/dd, 136 I 279 consid. 1; TF 18 aprile
2012 1C_453/2011 consid. 1.3 in RtiD II 2012 pag. 27; II CCA 27 gennaio 2014
inc. n. 12.2013.114): innanzitutto per il fatto che l’attore nemmeno ha qui
indicato quali sarebbero le prove che in tal caso avrebbero dovuto essere
esperite, che non spetta certo al tribunale stabilire; e soprattutto in quanto quelle
prove sarebbero comunque state nuove e con ciò irricevibili (art. 317 cpv. 1
CPC), dato che in occasione dell’udienza preliminare del 30 settembre 2009
egli, sul particolare tema della perdita di guadagno e del torto morale, non
aveva ritenuto di offrirne altre.
9.2.2 Premesso che l’attore,
venendo meno all’obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha censurato
l’assunto pretorile - che deve con ciò essere considerato assodato - secondo
cui l’ammontare della pretesa avente per oggetto la perdita di guadagno non
sarebbe stato sino ad oggi provato, la domanda dell’attore di delegare a questa
Camera il compito di stimare questa posizione e quella per torto morale in
applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO deve pure essere respinta, tanto più che le
prove atte a dimostrare il buon fondamento di quelle pretese (e meglio la
perdita di guadagno mensile dell’attore di fr. 6'000.- e le dure condizioni di
carcerazione alla base del torto morale) avrebbero facilmente potuto essere apportate
e che lo scopo della norma non è quello di ovviare alle carenze della parte, in
concreto l’attore, gravata dell’onere della prova (II CCA 29 novembre 2010 inc.
n. 12.2009.168, 23 novembre 2011 inc. n. 12.2009.137, 4 novembre 2013 inc. n.
12.2012.122; cfr. pure TF 21 ottobre 2010 4A_208/2010 consid. 6.3).
9.2.3 Si aggiunga, a titolo
abbondanziale, che l’attore, che aveva raggiunto l’età pensionabile di 65 anni proprio
poco prima di sottoscrivere il contratto d’ingaggio (doc. A), in realtà non ha
provato se e in quale misura l’incarcerazione negli __________ gli avesse
causato una perdita di guadagno. Egli non ha oltretutto spiegato per quali
ragioni la perdita di guadagno di cui pretendeva il risarcimento, che si riferiva
agli 82 giorni di incarcerazione - ritenuto che 10 di questi giorni avrebbero però
dovuto essere dedicati alla collaborazione alle riprese in quel Paese, senza
che egli potesse allora pretendere di guadagnare altro in __________ -, dovesse
essergli riconosciuta per ben 6 mesi.
Quanto alla pretesa per torto
morale, l’attore non ha invece assolutamente spiegato, né dimostrato, sulla
base di quali considerazioni ogni giorno di incarcerazione avrebbe giustificato
l’attribuzione a suo favore di un’indennità di fr. 500.-.
10. Ne discende che l’appello
dell’attore deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese
processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di
un valore litigioso di fr. 421'591.60, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 5 ottobre 2012
di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di fr.
2’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.
11’000.- per ripetibili.
§ Ad
avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione
processuale di fr. 11'000.- prestata dall’appellante a seguito delle decisioni
4.
luglio e 2 settembre 2014 della presidente di questa Camera sarà liberata a
favore della controparte.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).