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Decisione

12.2012.177

Mandato - contratto di lavoro - risarcimento del danno - moneta del paese

20 novembre 2014Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i danni ora rivendicati dall’attore non può pertanto entrare in linea di conto,

a maggior ragione in considerazione della grave concolpa imputabile all’attore che,

pur essendo conscio dell’esistenza di possibili rischi di pendenze penali

residue all’estero, salvo però escludere di aver problemi con la giustizia __________

(cfr. testi __________ p. 5 e __________ p. 7 seg.), non aveva provveduto a

chiarirli o a farli chiarire dalla convenuta.

9. Ma, a prescindere da quanto

precede, le pretese volte al risarcimento del danno, della perdita di guadagno

e del torto morale, già infondate per quanto si è appena detto, avrebbero in

ogni caso dovuto essere disattese anche per le seguenti ragioni.

9.1 La convenuta, ribadendo in

questa sede (risposta p. 17) quanto addotto in sede conclusionale (conclusioni p.

22), ha contestato che l’attore, confrontato con delle pretese risarcitorie per

le spese legali sorte negli __________, potesse chiedere in causa la loro

rifusione in franchi svizzeri.

9.1.1 Per l’art. 84 CO, i debiti

pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in

cui è stato contratto il debito (cpv. 1). Se il debito è espresso in una moneta

che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta

del Paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola

“effettiva” o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l’adempimento

letterale del contratto (cpv. 2). Ritenuto che la facoltà alternativa di

liberarsi con il pagamento in moneta svizzera prevista dal cpv. 2 della norma

riguardava solo il debitore, il Tribunale federale, con sentenza 14 gennaio

2008 (DTF 134 III 151 consid. 2.2, 2.4 e 2.5), ponendo fine a una prassi

tollerante, ne ha dedotto che il creditore, in presenza di un debito contratto

in valuta estera, era tenuto a formulare in causa la sua pretesa in quella

valuta (TF 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1 in RtiD I 2011 pag. 677, 15 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1) e che il tribunale aveva

unicamente la facoltà di condannare il debitore al pagamento di quella valuta

(TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.3.1 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg.,

6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1), ritenuto che una condanna in franchi

svizzeri violerebbe il diritto federale (TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid.

5.4 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 15 dicembre 2010 4A_206/2010 consid.

4.1 e 4.3).

9.1.2 Nel caso di specie è pacifico

che l’attore ha chiesto in causa il pagamento di fr. 343'491.60 più interessi,

auspicando in pratica il rimborso delle spese di patrocino assunte all’estero (pari

a US$ 297'120.-). Nonostante il contratto tra le parti (doc. A) preveda la retribuzione

in franchi svizzeri, quella concretamente azionata costituisce una pretesa di

risarcimento del danno contrattuale, che in applicazione dell’art. 84 CO,

analogamente a quella di risarcimento del danno extracontrattuale (DTF 137 III

158 consid. 3.1), deve di regola essere soluta nella moneta dello Stato in cui

la relativa perdita patrimoniale si è verificata (TF 7 settembre 2004 4C.191/2004 consid. 6 pubbl. in SJ 2005 I 174; cfr. pure per analogia DTF 137 III 158 consid. 3.2.2,

sia pure riferita a una pretesa extracontrattuale; Weber, Berner Kommentar, 2ª ed., n. 314 ad art. 84 CO; Schraner, Zürcher Kommentar, n. 181 seg.

ad art. 84 CO; II CCA 22 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.87 e 90, 26 settembre

2011 inc. n. 12.2009.195, 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2011.224). Ritenuto che la

posta di danno rivendicata dall’attore si è verificata dove sono state espletate

e fatturate le pratiche di patrocinio penale qui litigiose, cioè negli __________,

ed ha potuto essere determinata con precisione in US$ (cfr. per analogia DTF

137 III 158 consid. 3.2.2), ben si può ritenere che la relativa pretesa si è prodotta

e doveva pertanto essere formulata in quella valuta e non poteva essere

azionata in franchi svizzeri, come invece fatto dall’attore.

9.2 In merito alle pretese per

perdita di guadagno (di fr. 36'000.-, fr. 6'000.- per 6 mesi) e per torto

morale (di fr. 41'000.-, fr. 500.- per 82 giorni di carcere in condizioni

dure), l’attore, rilevando come le stesse - che diversamente dalle altre già

esaminate, per sua stessa ammissione, non erano “incontestate” - non fossero

state indagate né valutate in sentenza (appello p. 3), chiede in questa sede

alla Corte d’appello di stimarle secondo gli art. 42 cpv. 2 e 47 CO oppure di

raccogliere le relative prove convocando preliminarmente le parti a un’apposita

udienza.

9.2.1 La richiesta di convocare le

parti a un’udienza finalizzata alla raccolta delle prove necessarie a

dimostrare il buon fondamento di queste due pretese, proposta per altro solo in

via alternativa, dev’essere disattesa, siccome manifestamente infondata e

inammissibile (DTF 122 V 47 consid. 3b/dd, 136 I 279 consid. 1; TF 18 aprile

2012 1C_453/2011 consid. 1.3 in RtiD II 2012 pag. 27; II CCA 27 gennaio 2014

inc. n. 12.2013.114): innanzitutto per il fatto che l’attore nemmeno ha qui

indicato quali sarebbero le prove che in tal caso avrebbero dovuto essere

esperite, che non spetta certo al tribunale stabilire; e soprattutto in quanto quelle

prove sarebbero comunque state nuove e con ciò irricevibili (art. 317 cpv. 1

CPC), dato che in occasione dell’udienza preliminare del 30 settembre 2009

egli, sul particolare tema della perdita di guadagno e del torto morale, non

aveva ritenuto di offrirne altre.

9.2.2 Premesso che l’attore,

venendo meno all’obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha censurato

l’assunto pretorile - che deve con ciò essere considerato assodato - secondo

cui l’ammontare della pretesa avente per oggetto la perdita di guadagno non

sarebbe stato sino ad oggi provato, la domanda dell’attore di delegare a questa

Camera il compito di stimare questa posizione e quella per torto morale in

applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO deve pure essere respinta, tanto più che le

prove atte a dimostrare il buon fondamento di quelle pretese (e meglio la

perdita di guadagno mensile dell’attore di fr. 6'000.- e le dure condizioni di

carcerazione alla base del torto morale) avrebbero facilmente potuto essere apportate

e che lo scopo della norma non è quello di ovviare alle carenze della parte, in

concreto l’attore, gravata dell’onere della prova (II CCA 29 novembre 2010 inc.

n. 12.2009.168, 23 novembre 2011 inc. n. 12.2009.137, 4 novembre 2013 inc. n.

12.2012.122; cfr. pure TF 21 ottobre 2010 4A_208/2010 consid. 6.3).

9.2.3 Si aggiunga, a titolo

abbondanziale, che l’attore, che aveva raggiunto l’età pensionabile di 65 anni proprio

poco prima di sottoscrivere il contratto d’ingaggio (doc. A), in realtà non ha

provato se e in quale misura l’incarcerazione negli __________ gli avesse

causato una perdita di guadagno. Egli non ha oltretutto spiegato per quali

ragioni la perdita di guadagno di cui pretendeva il risarcimento, che si riferiva

agli 82 giorni di incarcerazione - ritenuto che 10 di questi giorni avrebbero però

dovuto essere dedicati alla collaborazione alle riprese in quel Paese, senza

che egli potesse allora pretendere di guadagnare altro in __________ -, dovesse

essergli riconosciuta per ben 6 mesi.

Quanto alla pretesa per torto

morale, l’attore non ha invece assolutamente spiegato, né dimostrato, sulla

base di quali considerazioni ogni giorno di incarcerazione avrebbe giustificato

l’attribuzione a suo favore di un’indennità di fr. 500.-.

10. Ne discende che l’appello

dell’attore deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese

processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di

un valore litigioso di fr. 421'591.60, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 5 ottobre 2012

di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di fr.

2’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.

11’000.- per ripetibili.

§ Ad

avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione

processuale di fr. 11'000.- prestata dall’appellante a seguito delle decisioni

4.

luglio e 2 settembre 2014 della presidente di questa Camera sarà liberata a

favore della controparte.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).