12.2012.181
Reclamo su dispositivo di spese giudiziarie e ripetibili, calcolo di indennità ripetibile in caso di litisconsorzio facoltativo
14 maggio 2013Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2012.181
Data decisione, Autorità:
14.05.2013, IICCA
Titolo:
Reclamo su dispositivo di spese giudiziarie e ripetibili, calcolo di indennità ripetibile in caso di litisconsorzio facoltativo
RECLAMO
SPESE GIUDIZIARIE
art. 96 CPC
art. 105 CPC
art. 106 CPC
art. 110 CPC
Incarto n.
12.2012.181
Lugano
14 maggio
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2011.19 a
procedura ordinaria della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio sud promossa con petizione 21 ottobre 2011 da
RE 1
rappr. dall’ RA
1
contro
CO 1
rappr. dall’ RA
2
CO 2
rappr. dall’ RA
3
con cui l’attrice ha chiesto la condanna in solido
delle società convenute al pagamento di EUR 30'000.- e il rigetto in via
definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ dell’UEF di
Mendrisio;
domande alle quali si sono opposte entrambe le
convenute, CO 1 proponendo inoltre azione riconvenzionale nei confronti
dell’attrice per ottenere la rifusione di EUR 37'000.- già versati;
e sulle quali il Pretore ha statuito il 19 settembre
2012, accogliendo parzialmente per EUR 10'000.- la petizione nei confronti di CO
1 respingendola nei confronti di CO 2, respingendo l’azione riconvenzionale,
ponendo la tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese a carico dell’attrice
per 3/10 e a carico della convenuta CO 1 per 7/10, e condannando CO 1 a rifondere all’attrice fr. 3'200.- per ripetibili ridotte e l’attrice a rifondere alla convenuta CO
2. 7'500.- per ripetibili;
reclamante l’attrice che con reclamo 17 ottobre 2012 chiede
di riformare il querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 3'600.-
l’indennità ripetibile dovuta a CO 2, con protesta di spese e ripetibili di
secondo grado;
mentre le convenute, nelle loro risposte entrambe
datate 28 novembre 2012, propongono di respingere il reclamo, pure con protesta
di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 21
ottobre 2011 RE 1 Ltd ha chiesto la condanna in solido di CO 1 e di CO 2 al
pagamento di EUR 30'000.- e il rigetto in via definitiva delle opposizioni
interposte ai PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio;
che con separate risposte
le convenute hanno postulato la reiezione della petizione, CO 1 chiedendo
inoltre in via riconvenzionale la condanna dell’attrice alla rifusione di EUR
37'000.-;
che dopo un doppio scambio
di allegati scritti le parti sono comparse all’udienza del 6 settembre 2012,
dove si sono confermate nelle rispettive posizioni, sulla scorta delle prove
documentali e del richiamo del precedente incarto giudiziario;
che con decisione 19
settembre 2012 il Pretore ha respinto la petizione nei confronti di CO 2, l’ha
accolta parzialmente nella misura di EUR 10'000.- nei confronti di CO 1, ha respinto l’azione riconvenzionale di quest’ultima, ha posto la tassa di giustizia di fr.
6'000.- e le spese a carico dell’attrice per 3/10 e a carico della convenuta CO
1 per 7/10, e ha condannato CO 1 a rifondere all’attrice fr. 3'200.- per
ripetibili ridotte e l’attrice a rifondere alla convenuta CO 2 fr. 7'500.- per
ripetibili;
che con il reclamo 17
ottobre 2012 l’attrice chiede di ridurre a fr. 3'600.- l’indennità ripetibile
attribuita alla convenuta CO 2 con protesta di spese e ripetibili di secondo
grado, per il motivo che quest’ultima non era parte all’azione riconvenzionale
dell’altra convenuta, di modo che il valore determinante per l’indennità
ripetibile in suo favore era di EUR 30'000.- e non di EUR 67'000.- come
accertato dal Pretore;
che entrambe le convenute
hanno proposto con le rispettive risposte al reclamo la reiezione del rimedio;
che la decisione sulle
spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed
assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv.
1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello
se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di
quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2
CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a
quell’importo (art. 319 lett. a CPC);
che, giusta l’art. 110
CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo
indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a
prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante
appello o reclamo (Trezzini,
Commentario CPC, p. 447), ritenuto che la competenza a statuire sul quel
rimedio giuridico spetterà alla Camera d’appello competente per il merito, nel
primo caso quindi - a dipendenza della materia - alla prima o alla seconda
Camera civile, nel secondo alla Camera civile dei reclami (III CCA 22 giugno
2011 inc. n. 13.2011.34; II CCA 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.137);
che nella fattispecie è
stato impugnato a titolo indipendente solo il dispositivo con il quale il
Pretore ha attribuito alla convenuta CO 2 un’indennità ripetibile di fr.
7'500.- in una causa creditoria di valore superiore a fr. 10'000.-, sicché è
data la competenza di questa Camera a statuire sul reclamo dell’attrice;
che la reclamante non
contesta di dover rifondere alla convenuta CO 2 un’indennità ripetibile nella
sua qualità di parte soccombente, ma chiede la riduzione a fr. 3'600.-
dell’importo stabilito dal Pretore;
che in forza del rinvio di
cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili a favore della parte vincente devono
essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino in
base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1);
che il Pretore ha
raggruppato in un unico dispositivo le decisioni sulle spese processuali
dell’azione principale e dell’azione riconvenzionale, senza tener conto del
fatto che le parti in causa non erano le stesse, poiché l’azione principale è
stata promossa dall’attrice nei confronti delle due convenute, mentre l’azione
riconvenzionale vedeva opposta all’attrice solo una della convenute (CO 1);
che CO 2 era pacificamente
parte in causa solo nell’azione promossa dall’attrice e non nella
riconvenzionale promossa dalla convenuta CO 1, di modo che per stabilire il
valore dell’indennità ripetibile in suo favore non si può tener conto del
valore della riconvenzionale, alla quale essa è estranea;
che pertanto l’art. 94
cpv. 2 CPC non si applica per il calcolo dell’indennità ripetibile qui in esame
e il valore determinante è di EUR 30'000.-;
che giusta l’art. 11 cpv.
1 del Regolamento, in presenza di una causa come quella in esame con un valore
litigioso di almeno fr. 36'000.-, l’indennità in favore della parte vincente
può essere stabilita tra fr. 3'600.- e fr. 7'200.- (10%-20% del valore di
causa), ritenuto che le ripetibili sono fissate, entro tali limiti, secondo
l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo
impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (cpv.
2);
che secondo la
giurisprudenza sul diritto processuale ticinese, nella
determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili il Pretore disponeva
di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione era censurabile solo per
eccesso o abuso del potere di apprezzamento (II CCA 11 agosto 2005, inc.
12.2005.5, consid. 7; 24 marzo 2005, inc. 12.2004.15, consid. 3.1; Cocchi/Trezzini, CPC–TI, 2000, m. 32 e 51 ad art. 148);
che non
vi è motivo di modificare tale prassi nell’applicazione del CPC federale;
che
nondimeno in concreto l’indennità di fr. 7'500.- attribuita dal Pretore non
può essere confermata (cfr. II CCA 6 maggio 2011 inc. n. 12.2011.78 e III CCA
14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3, secondo cui l’autorità superiore può censurare
il giudizio in materia di spese e ripetibili unicamente nel caso in cui il
primo giudice eccede o abusa del suo potere di apprezzamento sulla questione), eccedendo il limite massimo concesso dalla tariffa applicabile;
che il legale della
convenuta CO 2 non ha presentato in prima sede una nota delle
spese ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 seconda frase CPC, come gli incombeva (DTF
2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), di modo che questa Camera procede
per apprezzamento sulla base degli atti della causa per stabilire l’indennità
ripetibile a lei dovuta;
che la
reclamante chiede di ridurre le ripetibili al minimo previsto dalla tariffa,
sostanzialmente in base alla constatazione che non vi è stata istruttoria;
che dagli
atti di causa risulta che il patrocinatore della convenuta CO 2 ha presentato un doppio scambio di allegati scritti, ha partecipato all’udienza del 6 settembre
2012 e ha dovuto esaminare la copiosa documentazione versata agli atti
(documenti da A a XX, da 1 a 8, richiamo di un incarto);
che è
sufficiente la lettura della particolareggiata decisione del Pretore (19
pagine) per comprendere che dal profilo giuridico la vertenza non era così
semplice come vuole farla apparire la reclamante, anche se non si giustifica
applicare il massimo della tariffa (20% del valore);
che
nemmeno si possono applicare i criteri ammessi dal Pretore per l’altra
convenuta sulla base di un altro valore, stabilito in una vertenza alla quale
non è parte la convenuta CO 2;
che su
queste premesse l’indennità per ripetibili dovuta può essere determinata nel
15% del valore di fr. 36'000.-, vale a dire a un importo arrotondato di fr.
6'000.-, compensivo delle presumibili spese vive e dell’IVA e in tale misura
deve essere ridotta la somma attribuita dal Pretore, manifestamente eccessiva;
che il
reclamo dell’attrice può dunque essere parzialmente accolto e le ripetibili
dovute in favore di CO 2 ridotte a fr. 6'000.-;
che le
spese processuali e le ripetibili della procedura di reclamo, calcolate
sulla base di un valore litigioso in questa sede di fr. 3'900.-, seguono la
soccombenza delle parti (art. 106 CPC) e sono determinate sui criteri posti
dall’art. 14 LTG e 11 e 13 RTar;
che non si attribuiscono
ripetibili a Solar 3 SA, anche se ha presentato la risposta al reclamo, perché
la questione non la riguardava e non vi aveva interesse (IICCA 18 novembre 1996
12.96.151).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
Fatti
I. Il
reclamo 17 ottobre 2012 di RE 1 è parzialmente accolto e di conseguenza il
Dispositivo
dispositivo 4 della decisione 19 settembre 2012 incarto OR.2011.19 del Pretore
della giurisdizione di Mendrisio-Sud è così riformato:
4. La tassa
di giustizia in fr. 6'000.- e le spese sono poste a carico di RE 1, Washington
DC (USA), in ragione di 3/10 e per i restanti 7/10 di CO 1, Chiasso, la quale
rifonderà fr. 3'200.- a titolo di ripetibili parziali complessive a RE 1), che
a sua volta, rifonderà a CO 2, fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le
spese processuali del presente reclamo, in complessivi fr. 400.-, sono poste a
carico di RE 1 per 3/5 e a carico di CO 2 per 2/5. RE 1 rifonderà a CO 2 un’indennità
di fr. 100.- per ripetibili ridotte in sede di reclamo.
III. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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