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Decisione

12.2012.182

Società anonima - lacune nell'organizzazione delle società - scioglimento

28 novembre 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

vi è motivo di attribuire ripetibili di prima istanza alla convenuta, che

davanti al primo giudice è rimasta silente e che in questa sede, peraltro,

nemmeno ha precisato quale sarebbe l’eventuale indennità da essa pretesa;

che per

le spese giudiziarie di seconda istanza va anche in questo caso tenuto conto di

quanto previsto dal disposto testé menzionato, nonché del fatto che

l’appellante non ha postulato l’assegnazione di ripetibili in suo favore (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 430);

che il

valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale

federale è di fr. 100'000.-, pari al capitale nominale della società convenuta (sentenza

del Tribunale federale inc.4A_106/2010 del 22 giugno 2010 consid. 6);

Per i quali motivi

decide: I. L’appello 18 ottobre 2012 di AP 1, __________, è accolto.

Di conseguenza la decisione 2 ottobre 2012 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3, è così riformata:

1.

L’istanza 7 agosto 2012

dell’Ufficio del registro di commercio è respinta.

2.

Non si prelevano spese

processuali né si assegnano ripetibili.

3.

(Invariato).

Considerandi

II. Non si prelevano spese processuali di appello. Nemmeno si

attribuiscono ripetibili.

III. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, e all’Ufficio federale del

registro di commercio, Berna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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