12.2012.182
Società anonima - lacune nell'organizzazione delle società - scioglimento
28 novembre 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
12.2012.182
Data decisione, Autorità:
28.11.2012, IICCA
Titolo:
Società anonima - lacune nell'organizzazione delle società - scioglimento
SCIOGLIMENTO
SOCIETÀ ANONIMA
art. 712 CO
art. 731b CO
art. 941a CO
Incarto n.
12.2012.182
Lugano
28 novembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Pellegrini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa – inc. n. SO.2012.3412
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 – promossa con istanza 7
agosto 2012 da
AO 1
contro
AP 1
chiedente
l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva del presidente
del consiglio di amministrazione (art. 712 CO), domanda su cui la convenuta non
si è espressa;
nell’ambito
della quale la Pretora, con decisione 8 agosto 2012, ha assegnato alla società un termine di venti giorni per ripristinare la situazione legale,
pena lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento, e il 7 settembre 2012 ha assegnato un ultimo termine di quindici giorni per ripristinare la situazione legale, pena lo
scioglimento della società;
che il 2
ottobre 2012 la Pretora ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha
ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, non
avendo la società reagito alle diffide;
appellante
la convenuta con atto di appello 18 ottobre 2012, con cui chiede di riformare
il querelato giudizio nel senso di non procedere allo scioglimento della
società, poiché la situazione legale si sarebbe nel frattempo ripristinata;
mentre
l'istante nella propria risposta 30 ottobre 2012 ha ammesso che già in data 18 settembre 2012 la convenuta aveva inoltrato i documenti atti al
ripristino della situazione legale;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in
diritto: che con istanza 7 agosto 2012
l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto in giudizio dinnanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano la società AP 1, chiedendo che nei confronti
della medesima, sprovvista del presidente del consiglio di amministrazione e
invano diffidata sia per raccomandata del 20 marzo 2012 sia tramite
pubblicazione sul FUSC del 6 giugno 2012 a ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1, 2 e 2bis ORC), fossero adottate le misure necessarie (art.
154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);
che l’8 agosto 2012 la
Pretora ha assegnato alla società ex art. 731b cpv. 1 n. 1 CO un termine
di venti giorni per ripristinare la situazione legale, ovvero designare un
presidente e richiedere le pertinenti iscrizioni a registro di commercio, pena il
suo scioglimento e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento;
che la società intimata
non ha reagito alla suddetta diffida, sicché il 7 settembre 2012 la prima
giudice ha assegnato un ultimo termine di quindici giorni per ripristinare la
situazione legale, pena lo scioglimento della società;
che
scaduto infruttuosamente il termine assegnato, con decisione 2 ottobre 2012 la
Pretora, in base all’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento
della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni
applicabili al fallimento (dispositivo n. 1), ponendo le spese giudiziarie di
fr. 300.- a carico della convenuta, con obbligo di rifondere all’istante fr.
250.- a titolo di indennità (dispositivo n. 2);
che con
l’appello 18 ottobre 2012, la convenuta chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere l’istanza, adducendo di aver nel frattempo
ripristinato la situazione di legalità con la nomina del presidente del
consiglio di amministrazione e la trasmissione all’Ufficio del registro di
commercio dei documenti necessari all’iscrizione;
che nella
propria risposta 30 ottobre 2012 l'istante ha ammesso che già in data 18
settembre 2012 la convenuta aveva provveduto all’inoltro dei documenti atti al
ripristino della situazione legale;
che
all’appello in questione, inoltrato contro una decisione finale resa
nell’ambito di una causa civile avviata dopo l’entrata in vigore – il 1°
gennaio 2011 – del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC),
sono applicabili le disposizioni della nuova procedura federale (art. 405 cpv.
1 CPC);
che la
procedura in questione è di carattere sommario (art. 250 lett. c cfr. 6 CPC;
sull’applicabilità della procedura sommaria a tutte le misure destinate a
rimediare alle carenze organizzative di una persona giuridica v. DTF 138 III
166), sicché il termine per appellare è di dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC);
che la
decisione 2 ottobre 2012, notificata lo stesso giorno, è stata recapitata alla
convenuta l’8 ottobre 2012 (estratto track&trace);
che, di
conseguenza, l’appello è tempestivo;
che il
gravame è stato notificato all’istante il 29 ottobre 2012, di modo che anche la
risposta 30 ottobre 2012 dell’Ufficio del registro di commercio è tempestiva;
che, come
detto, l’Ufficio del registro di commercio ha ammesso che già in data 18
settembre 2012 la convenuta aveva provveduto all’inoltro dei documenti atti al
ripristino della situazione legale;
che in
quel momento, quindi, il termine di quindici giorni impartito il 7 settembre
2012 dalla Pretora per ripristinare la situazione legale (designare un
presidente del consiglio di amministrazione e richiedere le pertinenti
iscrizioni a registro di commercio) non era ancora scaduto;
che la
convenuta aveva quindi ottemperato alla diffida in questione, sicché nella
propria decisione 2 ottobre 2012 la Pretora si è fondata su un accertamento
errato dei fatti (art. 310 lett. b CPC);
che poco
importa, al riguardo, che l’Ufficio del registro di commercio non abbia
ritirato la propria istanza, dato che attendeva il pagamento anticipato della
tassa da parte della società;
che,
invero, dalla decisione 2 ottobre 2012 emerge che determinante era il momento
della richiesta, non dell’iscrizione a registro di commercio;
che
l’appello è quindi accolto;
che, di
conseguenza, la decisione pretorile 2 ottobre 2012 dev’essere riformata, nel
senso che l’istanza dev’essere respinta;
che ciò
comporta anche la riforma del dispositivo sulle spese giudiziarie di prima
istanza, nel senso che non sono prelevate né spese processuali né sono
assegnate ripetibili;
che,
invero, l’art. 154 cpv. 2 seconda frase ORC prevede che non possono essere
caricate all’istante (Cantone) le spese procedurali (Lorandi in: AJP 11/2008 pag. 1388);
che non
Fatti
vi è motivo di attribuire ripetibili di prima istanza alla convenuta, che
davanti al primo giudice è rimasta silente e che in questa sede, peraltro,
nemmeno ha precisato quale sarebbe l’eventuale indennità da essa pretesa;
che per
le spese giudiziarie di seconda istanza va anche in questo caso tenuto conto di
quanto previsto dal disposto testé menzionato, nonché del fatto che
l’appellante non ha postulato l’assegnazione di ripetibili in suo favore (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 430);
che il
valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale
federale è di fr. 100'000.-, pari al capitale nominale della società convenuta (sentenza
del Tribunale federale inc.4A_106/2010 del 22 giugno 2010 consid. 6);
Per i quali motivi
decide: I. L’appello 18 ottobre 2012 di AP 1, __________, è accolto.
Di conseguenza la decisione 2 ottobre 2012 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, è così riformata:
1.
L’istanza 7 agosto 2012
dell’Ufficio del registro di commercio è respinta.
2.
Non si prelevano spese
processuali né si assegnano ripetibili.
3.
(Invariato).
Considerandi
II. Non si prelevano spese processuali di appello. Nemmeno si
attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, e all’Ufficio federale del
registro di commercio, Berna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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