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Decisione

12.2012.184

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20 dicembre 2012Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti che con atto del 22 ottobre 2012 ne chiedono l'annullamento e il

rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio e, a titolo subordinato, la

riforma nel senso di respingere l'istanza, protestate spese e ripetibili di

primo e di secondo grado;

mentre

l'istante con osservazioni (correttamente: risposta) 7 novembre 2012 propone di

dichiararlo irricevibile rispettivamente respingerlo, protestate tasse, spese e

ripetibili;

letti

ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto: A. Il

18 dicembre 2000 CO 1 ha acquistato da RE 1 e RE 2, a quel tempo soci di una

società a nome collettivo – nel frattempo liquidata e radiata dal Registro di

commercio – proprietaria del fondo base n. __________ RFD __________ e che era

intervenuta quale impresa di costruzioni nell'ambito dell'edificazione della relativa

palazzina di quattro appartamenti costituita in proprietà per piani, la PPP n. __________.

A seguito di una successiva vertenza giudiziaria avviata da CO 1 –

contestualmente agli altri proprietari di PPP – con sentenza datata 16 giugno

2010 il Pretore __________ (inc. n. OA.2005.19) ha – fra l'altro – fatto obbligo

a RE 1 e RE 2 di consegnargli “i piani relativi all'impianto elettrico e idraulico

degli immobili ubicati sulla part. __________ RFD __________” (doc. 1, pag.

21), ordine che questa Camera ha confermato con decisione 22 maggio 2012 (inc.

n. 12.2010.131) (doc. 2, pag. 15 n. I/1.2).

B. Il

24 agosto 2012 CO 1 ha chiesto al Pretore __________ di attestare l'esecutività

– con la comminatoria dell'art. 292 CP e la condanna ad una multa disciplinare

di fr. 500.– per ogni giorno di inadempimento a far tempo dal 24 agosto 2012 – del

citato ordine posto a carico di RE 1 e RE 2, in quanto i piani relativi all'impianto

idraulico e a quello elettrico (ciò che era stato consegnato di quest'ultimo

era inutilizzabile e probabilmente si riferiva ad un altro fondo) di fatto non

erano stati prodotti. Ciò detto, i convenuti non avevano per contro esitato a

procedere contro di lui con un'esecuzione per l'incasso forzato di ripetibili. Con

osservazioni 24 settembre 2012 i convenuti hanno avversato l'istanza precisando

di non essere mai stati in possesso di quei piani, di avere in data 4 giugno

2012 interpellato le ditte esecutrici di quelle opere – ovvero __________ SA __________

(già __________) e __________ SA __________ – alfine di recuperarli, di avere trasmesso

all'istante quanto era stato loro consegnato, e di essersi visti da lui

retrocedere quello relativo all'impianto idraulico poiché concerneva un altro fondo.

Più approfondite verifiche avevano permesso di stabilire che non vi era modo di

recuperare i piani dell'impianto idraulico dal supporto informatico su cui erano

stati salvati. I convenuti avevano informato quindi l'istante in merito alla

possibilità di ridisegnarli previo sopralluogo per i rilievi del caso, offrendo

in alternativa il versamento di un indennizzo. Di modo che, visto che non aveva

mai preso posizione al riguardo, era semmai l'istante ad essere in mora e

inadempiente verso di loro. Con riferimento all'impianto elettrico essi hanno

rilevato che Ivo Cavagna aveva per la prima volta con l'istanza in esame ipotizzato

che si potesse trattare di piani errati. Gli stessi erano quindi da

considerarsi consegnati.

C. Nella

decisione del 9 ottobre 2012 il Pretore ha stabilito che a differenza del

tenore letterale con cui era stata formulata la richiesta, l'istante non mirava

ad ottenere una dichiarazione di esecutività giusta l'art. 336 CPC, bensì a

presentare una domanda di esecuzione in applicazione dell'art. 338 CPC. E, sotto

questo profilo, l'istanza risultava ricevibile. Il primo giudice ha quindi fissato

in fr. 6'000.– il valore litigioso. Nel merito ha poi ritenuto esecutiva la

sentenza 22 maggio 2012 emessa a seguito dell'appello interposto avverso la

decisione pretorile 16 giugno 2010, che quindi risultava altresì esecutiva, evidenziando

che in difetto di un preciso termine di scadenza, giusta l'art. 75 CO

l'esecuzione dell'ordine a carico dei convenuti doveva essere immediata. Il Pretore

ha ritenuto infondate le eccezioni da loro sollevate e le ha respinte poiché

essi non potevano pretendere di addossare a terzi la responsabilità del loro mancato

adempimento. Di conseguenza, ha accolto l'istanza e reso eseguibile l'ordine di

consegna dei piani sancito dal dispositivo n. I/1.2 della sentenza 22 maggio

2012 di questa Camera (inc. n. 12.2010.131) con la comminatoria dell'art. 292

CP, rinunciando tuttavia alla pronuncia di una multa disciplinare.

D. Con

reclamo 22 ottobre 2012, RE 1 e RE 2 propongono di annullare il giudizio

impugnato e rinviare la causa al Pretore per nuovo giudizio. In via subordinata

ne chiedono la riforma nel senso di respingere l'istanza. In particolare, il

Pretore non aveva tenuto in debito conto la proposta di rielaborare i piani per

l'impianto idraulico rispettivamente di versare un indennizzo, come pure l'eccezione

d'inadempienza e mora dell'istante sollevata per il fatto che al riguardo non

aveva mai dato risposta. E questo ledeva il loro diritto di essere sentiti. D'altra

parte poi, la prima volta in sede di domanda di esecuzione l'istante aveva affermato

che i piani relativi all'impianto elettrico erano inutilizzabili: in merito la censura

era pertanto tardiva. Peraltro, visto che non era stato dato l'accesso ai

locali, anche da questo punto di vista una loro ricostruzione era a priori

esclusa: di modo che, anche con riferimento a questi piani i convenuti hanno

sollevato l'eccezione d'inadempienza e mora dell'istante.

Con

risposta 7 novembre 2012 l'istante propone, per motivi di cui se necessario si

dirà nel seguito, di dichiarare irricevibile il reclamo rispettivamente

respingerlo nel merito.

e considerando

in diritto: 1. Chi si pretende titolare di una decisione a lui favorevole ma che

non può essere direttamente eseguita, ha la facoltà di adire il competente

Pretore (art. 37 cpv. 3 LOG e 339 cpv. 1 CPC), senza riguardo al valore

litigioso, con una domanda giusta gli art. 338 segg. CPC chiedendo di renderla

eseguibile. Il giudizio che ne segue è emanato nell'ambito della procedura

sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC) e può essere impugnato solo con reclamo (art.

309 lett. a CPC) da proporre entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321

cpv. 1 e 2 CPC) della decisione. La controparte può, nello stesso termine, proporre

il suo memoriale di risposta (art. 322 cpv. 2 CPC). In concreto, sia il

memoriale 22 ottobre 2012 che quello di risposta 7 novembre 2012 sono

tempestivi e quindi, sotto questo profilo, ammissibili.

2. Contestualmente

alla sua domanda l'istante deve dimostrare che le condizioni d'esecutività

della decisione sono adempite e deve allegare i documenti necessari (art. 338

cpv. 2 CPC). In merito ai presupposti formali – e fra questi giova menzionare l'esistenza

di una decisione ai sensi dell'art. 335 CPC, l'esecutività giusta l'art. 336

CPC e la legittimazione dell'istante rispettivamente del convenuto – il giudice

dell'esecuzione si pronuncia d'ufficio (art. 341 cpv. 1 CPC) e quindi a

prescindere da eventuali eccezioni – che sono comunque proponibili – sollevate

dal soccombente (Trezzini, in:

Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile

svizzero, Lugano 2011, pag. 1457 seg. ad art. 341; Droese, Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 4 seg. e 23 seg. ad art.

341; Kofmel Ehrenzeller, in:

Oberhammer, Kurzkommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 5 e 9 ad art. 341; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler,

Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/ Basilea/Ginevra

2010, n. 14 seg. ad art. 341; Rohner/Jenny,

in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozess-ordnung (ZPO),

Zurigo/S. Gallo 2011, n. 1, 5 segg. e 14 ad art 341). Il giudice

dell'esecuzione non è invece competente a pronunciarsi in merito a eventuali

errori che rilevano dalla procedura di emissione della decisione da rendere esecutiva,

censure che sono semmai da invocare nell'ambito dei rimedi di diritto proponibili

contro la decisione medesima (Droese, op.

cit., n. 25 ad art. 341; Kofmel

Ehrenzeller, op. cit., n. 6 e 14 ad art. 341; Rohner/Jenny, op. cit., n. 15 ad art. 341).

D'altra

parte, e a differenza dei requisiti formali di una domanda di esecuzione, il

giudice non procede ad un esame d'ufficio dei motivi che ostano all'esecuzione

di una decisione: pertanto, le eccezioni materiali opponibili ad una prestazione

dovuta devono essere sollevate e dimostrate dal soccombente (art. 341 cpv. 3

CPC; Droese, op. cit., n. 28 e 38

ad art. 341; Kofmel Ehrenzeller, op.

cit., n. 7 ad art. 341; Rohner/Jenny, op.

cit., n. 3 ad art. 341). Egli può segnatamente obiettare che dopo la

comunicazione della decisione sono intervenute circostanze atte ad impedirne l'esecuzione:

in particolare – e a titolo esemplificativo (Trezzini,

op. cit., pag. 1459 ad art. 341) – egli può così invocare l'adempimento o

la concessione di una dilazione (tesi queste due che egli deve provare con documenti

direttamente prodotti oppure richiesti in edizione alla controparte o a terzi [Trezzini, op. cit., pag. 1459 ad art.

341]) oppure la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta (Droese, op. cit., n. 32 segg. ad art.

341; Kofmel Ehrenzeller, op. cit.,

n. 12 seg. ad art. 341; Staehelin, op.cit.,

n. 10 seg. ad art. 341; Rohner/Jenny, op.

cit., n. 17 segg. ad art. 341). Esulano da queste, quelle censure che mirano a ottenere

una modifica della prestazione dovuta (Droese,

op. cit., n. 31 ad art. 341; Staehelin,

op.cit., n. 12 ad art. 341).

Le obiezioni

di cui all'art. 341 cpv. 3 CPC devono tutte riguardare eventi sopraggiunti dopo

la comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 1 CPC) e la sua esecutività (art.

336 CPC) – ossia i cosiddetti nova autentici (“echte Noven”) – in

perfetta coerenza con la logica di questo strumento che appunto non è volto a rimettere

in discussione la decisione come tale (Trezzini,

op. cit., pag. 1460 ad art. 341; Droese,

op. cit., n. 28 seg. ad art. 341; Kofmel

Ehrenzeller, op. cit., n. 10 ad art. 341; Rohner/Jenny, op. cit., n. 16 ad art. 341) – riservate

quelle novità che si sono prodotte una volta chiusa la fase dibattimentale

rispettivamente dopo la rinuncia al dibattimento, ma prima della comunicazione

della decisione (Trezzini, op.

cit., pag. 1460 ad art. 341; Droese, op.

cit., n. 29 ad art. 341) – fermo restando che, dandosi dei motivi di revisione ai

sensi dell'art. 328 segg. CPC, il differimento dell'esecuzione potrebbe semmai entrare

in considerazione in applicazione dell'art. 331 cpv. 2 CPC (Trezzini, op. cit., pag. 1460 ad art.

341). Per il resto, giova in aggiunta ricordare che l'adozione di provvedimenti

conservativi – finanche inaudita altera parte – può essere altresì chiesta anche

davanti al giudice dell'esecuzione (art. 340 CPC). Non da ultimo poi, la

decisione del giudice dell'esecuzione ha forza di giudicato materiale solo

nell'ambito della procedura in corso: di modo che una domanda di esecuzione

respinta potrà essere riproposta se verrà fondata su motivi che non sono già

stati precedentemente invocati (Kofmel

Ehrenzeller, op. cit., n. 16 ad art. 341; Staehelin, op.cit., n. 19 ad art. 341 Rohner/Jenny, op. cit., n. 9 ad art.

341).

3. Il

Pretore ha anzitutto accertato che l'istanza di CO 1 era da considerare quale

domanda di esecuzione ai sensi dell'art. 338 CPC e che, da questo punto di

vista, era ricevibile (sentenza impugnata, pag. 2 consid. 3). Ha quindi

evidenziato che la decisione 22 maggio 2012 della seconda Camera civile del

Tribunale d'appello – emessa su appello avverso la sentenza pretorile 16 giugno

2010 – era senz'altro esecutiva giusta l'art. 336 cpv. 1 lett. a CPC e quindi

cresciuta in giudicato, visto che i termini di ricorso erano ampiamente

trascorsi e che con le loro osservazioni i convenuti avevano lasciato intendere

di non averla impugnata (sentenza impugnata, pag. 3 consid. 5). Per il Pretore era

segnatamente infondata la tesi secondo cui la sentenza del 16 giugno 2010 non

potesse considerarsi esecutiva in quanto l'ordine di consegna dei piani non era

assortito di un termine di scadenza: quella decisione pretorile era in effetti

stata riformata parzialmente dal giudizio d'appello 22 maggio 2012 – di per sé appunto

già esecutivo giusta l'art. 336 cpv. 1 lett. a CPC – fermo restando, per il

resto, che in assenza di indicazioni l'esecuzione doveva essere immediata in

applicazione dell'art. 75 CO (sentenza impugnata, pag. 3 consid. 6). Ciò detto,

avverso le conclusioni pretorili sin qui riassunte, i reclamanti non formulano nessuna

contestazione (reclamo, pag. 3 ad 1-5) limitandosi a prenderne semplicemente

atto (reclamo, pag. 3 ad 6). Di modo che in merito a questi accertamenti non

occorre dilungarsi oltre.

4. Il

Pretore, in merito alla evocata impossibilità per i convenuti di consegnare i

piani all'istante in quanto, pur essendosi adoperati al fine di recuperarli o

ricostruirli, di fatto loro non ne erano in possesso, ha evidenziato – come già

a suo tempo indicato nella sentenza pretorile 16 giugno 2010 – che le parti

erano legate da un contratto di compravendita dell'immobile, che in sé spettava

quindi ai convenuti farsi carico degli oneri e delle responsabilità connesse alla

costruzione di quell'opera e che, semmai, nei confronti degli artigiani che

avevano prestato la loro opera, il committente avrebbe potuto fare valere eventuali

rivendicazioni in altra sede (sentenza impugnata, pag. 3 consid. 7).

5. Premesso

che nel corso della causa di merito avevano sempre sostenuto di non possedere i

piani dell'impianto idraulico e di quello elettrico, i reclamanti evidenziano (reclamo,

pag. 3 seg. ad 7) di essersi attivati già in data 4 giugno 2012 – quindi prima ancora

che la sentenza d'appello del 22 maggio 2012 fosse cresciuta in giudicato – presso

le ditte che si erano occupate dei relativi lavori, sollecitandone l'invio

(doc. A e B). Il 18 giugno 2012 avevano quindi trasmesso al patrocinatore

dell'istante (doc. D) i piani elettrici ricevuti dall'azienda __________ SA (doc.

C). Verifiche esperite dopo che i piani dell'impianto idraulico forniti invece dalla

ditta __________ SA – e consegnati all'istante il 21 giugno 2012 (doc. F) – si

erano rivelati errati (doc. G), avevano permesso di stabilire che non era più possibile

stamparli dal supporto informatico su cui erano stati salvati e che restava quindi

soltanto la possibilità di ridisegnarli integralmente previo sopralluogo per i necessari

rilievi (doc. H, I, L e M). Di modo che il 23 agosto 2012 i convenuti avevano

presentato all'istante una proposta in tal senso, offrendo in alternativa

l'eventualità di un indennizzo (doc. M). In merito a questa loro richiesta però

l'istante non si era mai pronunciato (doc. N), limitandosi l'indomani a proporre

la domanda di esecuzione qui in esame.

Ora, la

sentenza impugnata non dà in effetti alcun riscontro delle circostanze appena evocate

e che i reclamanti già avevano puntualmente menzionato in prima sede

(osservazioni, pag. 2 segg.). Ciò detto, giusta l'art. 320 lett. b CPC, con il

reclamo è possibile censurare l'accertamento manifestamente errato dei fatti

che di per sé comprende pure l'omissione degli stessi (Trezzini, op. cit., pag. 1409). E, in concreto, il Pretore

non tenta nemmeno di spiegare perché gli eventi così descritti, tutti posteriori

alla sentenza pretorile 16 giugno 2010 (doc. 1) e a quella d'appello datata 22

maggio 2012 (doc. 2), non sarebbero a priori rilevanti nel contesto delle

obiezioni proponibili ai sensi dell'art. 341 cpv. 3 CPC avverso l'esecuzione dell'ordine

di consegna dei piani da esse sancito, rispettivamente, confermato. Non resta che

da stabilire pertanto se, nel contesto delle critiche proposte dai reclamanti,

questi fatti hanno una pertinenza tale da giustificare la reiezione della

domanda di esecuzione come essi pretendono.

6. In

particolare, con riferimento ai piani dell'impianto idraulico, i reclamanti rimproverano

al Pretore di non essere entrato nel merito dell'eccezione da loro sollevata e di

avere omesso di considerare che l'istante non aveva mai risposto alla loro

richiesta – presentata con scritti 10, 23 e 29 agosto 2012 (doc. L, M, N) – volta

all'ottenimento del libero accesso all'immobile di cui al fondo base n. __________

RFD __________ (e alle relative PPP) onde effettuare i rilievi indispensabili ad

una ricostruzione dei medesimi (reclamo, pag. 5 ad 8). In sostanza, essendosi i

convenuti mostrati parte attiva nel tentativo di recupero dei piani prima e – una

volta stabilito che non vi era modo di stamparli – avere poi offerto all'istante

la possibilità di procedere ad una ricostruzione completa degli stessi, era

semmai quest'ultimo in mora e quindi inadempiente per non avere provato di

avere acconsentito ad un sopralluogo nello stabile (reclamo, pag. 5 ad 8). La

tesi non può essere seguita.

6.1 Di

fatto i reclamanti sembrano così ipotizzare che l'apparente impossibilità a

consegnare i piani dell'impianto idraulico debba imputarsi all'istante per non

essersi mai pronunciato sulla proposta di rielaborazione dei medesimi. Ora di

per sé, nel contesto dell'art. 341 cpv. 3 CPC, un'intervenuta impossibilità – ovvero

successiva (“nachträgliche ”) a una sentenza cresciuta in giudicato e da

rendere esecutiva – ad adempiere ad una prestazione dovuta è un argomento che il

soccombente può senz'altro sollevare a comprova di un suo preteso adempimento (Droese, op. cit., n. 33 ad art. 341; Staehelin, op. cit., n. 11 ad art. 341; Rohner /Jenny, op. cit., n. 20 ad art.

341). Sotto questo profilo è nondimeno essenziale che quel soccombente non sia responsabile

per quell'impossibilità, rispettivamente che lo sia semmai la controparte, e siano

pertanto dati i presupposti di applicazione dell'art. 119

cpv. 1 CO (Droese, op. cit., n. 33

ad art. 341, con rinvio in: Buhler/Edelmann/Killer,

Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 2a ed., 1998, n. 2 ad §435 ; Staehelin,

op. cit., n. 11 ad art. 341; Rohner/Jenny,

op. cit., n. 20 ad art. 341; Wiegand,

in: Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, OR I, 4a ed., Basilea 2007, n. 8 e n. 14 ad art. 119). E – come si vedrà di seguito (sotto, consid. 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5) – nel

presente caso sono proprio queste premesse a fare difetto.

6.2 A sostegno

della loro ferma disponibilità a procedere alla ricostruzione dei piani concernenti

l'impianto idraulico e quindi alla relativa loro imminente necessità di accedere

all'immobile, i convenuti non hanno anzitutto provato di avere fissato

all'istante un termine entro cui comunicare la sua presa di posizione. Espressioni

quali “attendo riscontro” (doc. M) e “attendo riscontro di guisa che

possa confermare l'incarico” (doc. N), non valgono certo alla stregua di

un'ingiunzione e, quindi, non sono neppure indicative di una chiara volontà dei

convenuti di procedere in tal senso e dell'aspettativa di una puntuale e

sollecita risposta da parte dell'istante. Carenti di incisività, esse non assurgono

pertanto a valida offerta rispettivamente a valida costituzione in mora di

quest'ultimo. A maggior ragione a fronte del fatto che il 12 luglio 2012 il

patrocinatore dell'istante aveva preannunciato l'inoltro della domanda di

esecuzione per l'ordine di consegna dei piani, qualora gli stessi non fossero

stati consegnati entro il 16 luglio 2012 (doc. 3).

6.3. Invero,

non risulta nemmeno che i convenuti si siano adoperati nel senso di concretizzare

e rendere effettiva la loro proposta di ricostruzione di quei piani. Nessuno

degli scritti inviati all'istante specifica in effetti le generalità di chi avrebbe

funto da “incaricato di ricostruire i piani dell'impianto idraulico”

(doc. N) – fermo restando che con riferimento al tentativo di recupero dei

piani si parlava sia di “__________” (doc. H) che di “progettista __________”

(doc. I e L) – e men che meno provvede a dare gli estremi della “ditta

specializzata” (doc. M) e del “tecnico specializzato nel rilevare le

condotte” (doc. N) interpellati, e ai quali l'istante doveva concedere

libero accesso alla proprietà.

6.4. Non

solo. Neppure la problematica riguardante i costi necessari alla ricostruzione

dei piani per l'impianto idraulico è stata chiarita in modo opportuno dai

convenuti. Questi ultimi si sono limitati a informare l'istante del fatto che

il relativo costo era preventivato in circa fr. 2'500.– per l'intero stabile, ma

senza nemmeno allegare un conteggio al riguardo (doc. M). In particolare, i

convenuti non hanno mai dichiarato in modo esplicito di assumersi di persona

l'intera spesa, né hanno mai tentato di concretizzare questa loro intenzione di

impegnarsi verso l'“incaricato di ricostruire i piani dell'impianto

idraulico” e la “ditta specializzata”. Tant'è che la prima volta il 30

agosto 2012 – e quindi dopo l'inoltro della domanda di esecuzione da parte

dell'istante – risulta che essi abbiano direttamente interagito per il tramite

del loro legale con tale __________ SA __________ – di cui invero null'altro è

dato di sapere – comunicandole di avere “ricevuto la vostra proposta

d'onorario, e vi ringrazio” e di essere in procinto di passare a “chiedere

ai proprietari degli appartamenti il consenso per entrare nei medesimi, e poi

riprenderò contatto per definire il tutto” (doc. O).

6.5 Non

da ultimo giova altresì evidenziare che neanche la pretesa offerta in alternativa

di versare, per quanto attiene l'impianto idraulico, in luogo della consegna

dei piani ricostruiti l'indennizzo di complessivi fr. 2'250.– (fr. 750.– per

ognuno dei tre proprietari di PPP: doc. M) poteva invero considerarsi dall'istante

quale valida proposta meritevole di attenzione, giacché la cifra offerta dai

convenuti è addirittura inferiore rispetto al costo che era stato preventivato

in fr. 2'500.–.

6.6 Tutto

ciò considerato, presi cumulativamente questi elementi non permettono di concludere

che così come formulata la “proposta” dei convenuti fosse a tal punto

trasparente, univoca e precisa da esigere inderogabilmente che l'istante dovesse

comunicare una presa di posizione al riguardo e acconsentire al libero accesso

all'immobile e alla propria PPP. L'ambiguità che la caratterizza esclude a

priori l'eventualità che l'assenza di una sua risposta possa interpretarsi alla

stregua di un'oggettiva impossibilità per i convenuti di adempiere alla

prestazione dovuta – ovvero la consegna dei piani – e quindi l'ipotesi che, non

ravvisandosi in merito una loro responsabilità, gli stessi fossero da

considerare adempienti ai sensi dell'art. 341 cpv. 3 CPC, presupposto che

incombeva appunto soltanto a loro di dimostrare (sopra, consid. 2 pag. 5) . Di

modo che l'eccezione dei convenuti insieme alla pretesa violazione del diritto

di essere sentiti (reclamo, pag. 5 in basso ad 8) si rivelano infondate. Ciò

comporta la reiezione del reclamo.

7. Per

quanto attiene l'impianto elettrico, i reclamanti sostengono dapprima che i

piani erano stati spediti all'istante il 18 giugno 2012 (doc. C e D). Di modo

che la tesi di quest'ultimo che voleva che quei piani fossero inutilizzabili e

persino riferiti ad un altro fondo, in quanto sollevata per la prima volta in

sede di istanza 24 agosto 2012, era da considerarsi tardiva (reclamo, pag. 6 ad

8). In tal modo però i reclamanti sembrano volutamente non considerare che il 25

giugno 2012, allorquando l'istante ha ritornato tramite il suo patrocinatore i

piani attinenti l'impianto idraulico poiché riferiti a una particella di un altro

comune, anche in relazione a quelli dell'impianto elettrico ha avuto modo di

precisare che “sono in corso verifiche per accertare che gli stessi siano

effettivamente corretti” (doc. G). E già solo per questo la censura si

rivela infondata e da respingere.

In

aggiunta i reclamanti affermano poi che, anche volendo ammettere che i piani in

questione fossero in effetti sbagliati e pertanto da ricostruire (come per l'impianto

idraulico), l'istante non aveva comunque dato il consenso per accedere allo

stabile e ai locali di sua proprietà. In considerazione entrava pertanto di

nuovo l'inadempienza e la mora dell'istante, ciò di cui – una volta di più – il

Pretore non aveva tenuto conto ledendo il diritto di essere sentiti dei

convenuti (reclamo, pag. 6 seg. ad 8). Ciò non toglie che con riferimento ai

piani dell'impianto elettrico questi ultimi non hanno mai invocato

l'inadempienza e la mora dell'istante (osservazioni, pag. 4 ad 2): di modo che,

sotto questo profilo, per l'art. 326 cpv. 1 CPC la censura avrebbe dovuto

essere dichiarata inammissibile. Invero anche nel merito la critica non avrebbe

avuto miglior esito, visto che i convenuti non si sono semplicemente mai interessati

ad un'eventuale ricostruzione dei piani relativi all'impianto elettrico. Quantomeno,

ciò non traspare dai documenti agli atti. E questo esclude a priori la tesi di un'offerta

in tal senso. In quanto infondato, il reclamo sarebbe quindi stato comunque da

respingere.

8. In

definitiva, e anche se per motivi in sostanza diversi rispetto a quelli

ritenuti dal Pretore, nell'esito la decisione impugnata merita conferma con la

conseguenza che, per quanto ammissibile, il reclamo deve essere respinto. Ciò

esclude l'eventualità di un rinvio della causa al primo giudice (Trezzini, op. cit., pag. 1420 ad art.

327). Le spese giudiziarie (art. 95 cpv. 1 CPC), inclusa l'indennità per

ripetibili commisurata all'impegno profuso dal legale dell'istante nella redazione

del memoriale di risposta 7 novembre 2012, rivelatosi per finire uguale a

quello da lui presentato sempre in veste di patrocinatore in una contestuale e

analoga controversia altresì pendente davanti a questa Camera (inc. n.

12.2012.186), seguono la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC).

Il valore

litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i

rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, può

essere stimato in un importo senz'altro inferiore a fr. 30'000.– già solo per

il fatto che al riguardo, seppur in assenza di documenti indicativi, il Pretore

ha ritenuto la cifra di fr. 6'000.–, accertamento rimasto incontestato davanti

a questa Camera.

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 95 segg., 309 lett. a, 319 segg., e 338 segg. CPC, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo 22 ottobre 2012 di RE

1 e RE 2, __________, è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese processuali del presente giudizio di complessivi fr. 1'000.–, già

anticipate dai reclamanti, restano a loro carico. Ai reclamanti, legati da vincolo

di solidarietà, è fatto obbligo di rifondere a CO 1, __________, fr. 500.– a

titolo di ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici:

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le

decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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