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Decisione

12.2012.185

Contratto di assicurazione crediti - appello

8 agosto 2014Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

i casi AT__________ (EUR 45'000.-), S__________ (EUR 180'000.-), AL__________ (EUR

18'000.-) e D__________ (EUR 90'000.-). Per questi 4 casi ha sostenuto

di essere stata raggirata dall’agire doloso dell’attrice e ha dichiarato di

invalidare i pagamenti, per complessivi EUR 333'000.-, importo di cui ha chiesto

la restituzione con interessi al 5% dal 7 maggio 2010. AO 1 ha fatto inoltre

valere un importo di fr. 100'000.-, con riserva di modifica in corso di causa,

a titolo di risarcimento danni.

D. In sede di replica e risposta riconvenzionale AP 1 ha respinto le

accuse di inadempienza del contratto, ossia di non aver fornito le informazioni

necessarie in vista del pagamento degli indennizzi, mentre sarebbe invece AO 1

ad essere stata in mora nel pagamento dei medesimi. L’attrice (e convenuta

riconvenzionale) ha poi sostenuto che i recuperi andavano assegnati al pro rata

dell’esposizione totale verso il cliente e contestato la diversa tesi della controparte.

AP 1 ha invocato per i casi F__________, A__________, H__________, K__________,

AT__________, S__________ e AL__________ un’acquiescenza parziale da parte dell’assicurazione

e pertanto ridotto la pretesa in relazione ai medesimi ai soli interessi fino

al 10 maggio 2010, rispettivamente al 7 giugno 2010. Essa ha negato l’esistenza

di un dolo, problematica a suo avviso neppure da esaminare alla luce

dell’avvenuta acquiescenza. AP 1 ha quindi esteso la sua domanda ai casi: X) DO__________

per EUR 112'963,87, a fronte di fatture emesse prima della fine del contratto

di assicurazione (doc. GGG), oltre interessi al 5% dal 26 maggio 2010; XI) A.B.

__________ per EUR 270'000.- (doc. HHH e III) oltre interessi al 5% dall’11

maggio 2010, con la precisazione che la copertura assicurativa era dovuta in

virtù della clausola contrattuale B.5.01; XII) J__________ per EUR 37'000.- (doc.

NNN), oltre interessi al 5% dal 4 ottobre 2010; che rimarrebbero impagati

unitamente ai casi VIII) F__________ e IX) T__________ (v. sopra consid.

B). Per quanto attiene alle spese legali preprocessuali l’attrice ha aggiunto

EUR 7'218,52 oltre interessi al 5% dal 4 ottobre 2010.

L’attrice ha in definitiva chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR

482'514,98 (ossia EUR 9'330,43 a titolo di interessi sugli indennizzi pagati in

ritardo, EUR 450'262,33 a titolo di indennizzi non ancora versati, EUR 22'922,22 a titolo di spese legali preprocessuali), oltre interessi al 5% dalle date ivi indicate.

Per quanto attiene al rigetto invia definitiva al PE n. __________ dell’UE

di Losanna-Est, questo è richiesto per complessivi fr. 82'191.- così suddivisi:

fr. 13'859,40 per gli interessi sul capitale nel frattempo pagato dall’escussa,

fr. 40'808,39 per il caso T__________ (oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2008),

fr. 4'196,94 per il caso F__________ (oltre interessi al 5% dal 24 settembre

2009) e fr. 23'326,27 per le spese legali maturate alla data del precetto

(oltre interessi al 5% dal 25 ottobre 2009 su fr. 15'324,35 e dal 15 febbraio

2010 su fr. 8'001,92).

AO 1 non ha presentato una duplica né una replica riconvenzionale.

E. Esperita l’istruttoria le parti hanno presentato delle conclusioni

scritte.

AP

1 ha confermato le tesi e conclusioni esposte nell’allegato di replica e

risposta riconvenzionale completando il dispositivo da un lato nel senso di

dare atto del pagamento di complessivi EUR 311'187.- di data 7/10 maggio 2010 e

di EUR 18'000.- di data 7 giugno 2010 della parte convenuta e di stralciare la

petizione 16 febbraio 2010 per l’importo di EUR 329'187.- a seguito di

acquiescenza parziale, con seguito di tasse, spese e ripetibili, d’altro lato

nel senso di condannare la convenuta a rifonderle l’importo aggiuntivo di fr. 354,60 a titolo di ripetibili a motivo della sua mancata comparsa alla prima udienza preliminare.

Nel suo allegato conclusivo AO 1, dopo aver riassunto i pagamenti da essa

effettuati, ha contestato le ulteriori pretese formulate dall’attrice

rimproverandole una violazione del contratto e in particolare di aver taciuto i

pagamenti ricevuti dopo l’indennizzo, ha nuovamente dichiarato di annullare a

seguito di dolo i pagamenti per gli incarti AT__________, S__________, AL__________

e D__________ con conseguente richiesta di rimborso dell’importo complessivo di

EUR 333'000.- (oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2010) e ha mantenuto la

domanda di fr. 100'000.- (oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2010) a titolo di

risarcimento danni.

F. Con sentenza 21 settembre 2012 il Pretore ha parzialmente accolto la

petizione e condannato AO 1 a pagare a AP 1 l’importo di EUR 159'584.- oltre

interessi al 5% dal 27 ottobre 2009 su EUR 40'094,45 e dal 4 ottobre 2010 su

EUR 119'489,55; limitatamente all’importo di fr. 59’556,30 più interessi al 5%

dal 27 ottobre 2009 ha rigettato in via definitiva l’opposizione al precetto

esecutivo n. __________ dell’UE di Losanna-Est. Nel riparto della tassa di

giustizia e delle spese l’attrice principale è stata considerata soccombente

per 2/3 e pertanto condannata a versare a AO 1 fr. 15'400.- a titolo di

ripetibili. Il Pretore ha quindi respinto l’azione riconvenzionale di AO 1 con

seguito di tassa e spese e l’obbligo di pagare a AP 1 fr. 20'000.- a titolo di

ripetibili.

Il primo giudice ha dapprima respinto la tesi di AP 1 secondo la quale le somme

ricevute dai clienti dopo il pagamento dell’indennizzo dell’assicurazione

andrebbero suddivise secondo un regime pro rata con quest’ultima: di

conseguenza ha stabilito in fr. 300'000.-, con riferimento ai casi S__________,

D__________ e AL__________, l’importo a favore di AO 1 da dedursi da quanto

dovuto da quest’ultima per i dossier ancora aperti. Il Pretore ha in seguito

respinto sia la tesi del dolo che la richiesta di fr. 100'000.- a titolo di

risarcimento danni in quanto entrambe non provate. In merito ai dossiers ancora

aperti - ossia F__________, T__________, DO__________, AB __________ - il primo

giudice ha considerato fondate le pretese dell’attrice in virtù del contratto. Il

Pretore ha poi ammesso le spese legali preprocessuali solo in relazione al caso

D__________, ossia per EUR 9'796.-, mentre la richiesta di interessi è stata

accolta dalla prima valida messa in mora, ossia dal 27 ottobre 2009 (data del

PE: doc. VV) su EUR 40'094,45 e dal 4 ottobre 2010 (data della replica) su EUR

119'489,55. Infine, il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________

dell’UEF di Losanna-Est è stato accordato per fr. 59'556,30 (corrispondenti a

EUR 2'825,46 per il caso F__________, EUR 27'473.- per il caso T__________ e

EUR 9'796.- per le spese legali), oltre interessi dalla data del precetto

stesso.

G. Con atto di appello 24 ottobre 2012 AP 1 ha chiesto la riforma del

primo giudizio nel senso di accogliere la petizione e meglio : 1.1 di dare atto

del pagamento di EUR 311'187.- in data 7/10 maggio 2010 e EUR 18'000.- in data

7 giugno 2010 da parte di AO 1 e quindi di stralciare dai ruoli la petizione

per l’importo di EUR 329'187.- per intervenuta acquiescenza parziale, con

seguito di tasse, spese e ripetibili a carico della convenuta; 1.2 di

condannare AO 1 al pagamento di EUR 482'514,98, oltre interessi al 5% dal 17

marzo 2008 su EUR 27'473.-, dal 24 settembre 2009 su EUR 2'825,46, dal 25

ottobre 2009 su EUR 10'316,65, dal 15 febbraio 2010 su EUR 5'387,05, dal 4

ottobre 2010 su EUR 44'218,52, dal 26 maggio 2010 su EUR 112'963,87 e dall’11

maggio 2010 su EUR 270'000.-, oltre a fr. 345,60; 1.3 di rigettare in via

definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Losanna-Est per fr. 82'191.-

oltre interessi al 5% su fr. 40'808,39 dal 17 marzo 2008, su fr. 4'196,94 dal

24 settembre 2009, su fr. 15'324,35 dal 25 ottobre 2009 e su fr. 8'001,92 dal

15 febbraio 2010; 2. di porre la tassa di giustizia e le spese di complessivi

fr. 8'700.- a carico della convenuta tenuta a rifonderle fr. 61'945,60 per

ripetibili di prima sede; protestate tasse, spese e ripetibili di appello.

Con risposta 17 dicembre 2012 AO 1 ha chiesto di respingere l’appello

avversario oltre a riproporre tutte le domande contenute nel suo appello (v.

considerando seguente).

Del contenuto dell’appello di AP 1 e della risposta di AO 1 si dirà nei

considerandi di diritto.

H. Con atto di appello pure del 24 ottobre 2012 AO 1 ha chiesto in via

principale di annullare la sentenza del Pretore, rinviare la causa a

quest’ultimo per nuova decisione dopo completazione dei fatti, ingiungere al

Pretore di distinguere fatti e diritto, di chiarire i fatti, di indicare i

fatti e le prove ritenute (pertinenti), protestate tasse, spese e ripetibili;

in via alternativa di annullare la sentenza del Pretore, tenere udienza e

procedere all’istruzione della causa, riservare la possibilità di un secondo

scambio di scritti dopo udienza e istruzione; sulla petizione principale di

permettere a AO 1 di dimostrare con qualsiasi mezzo legale o di prova i fatti

addebitati nel suo appello, di respingere tutte le conclusioni di AP 1, con

protesta di tasse, spese e ripetibili; in via riconvenzionale di permettere a AO

1 di dimostrare con qualsiasi mezzo legale o di prova i fatti addebitati nel

suo appello, di condannare AP 1 a pagare a AO 1 EUR 399'995,01 a titolo di rimborso degli importi indebitamente ricevuti dopo indennizzo, o EUR 333'000.- con

interessi al 5% dal 7 maggio 2010, di respingere tutte le altre conclusioni di AP

1, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

Con risposta 17 dicembre 2012 AP 1 ha chiesto di non ammettere i nuovi

documenti e le nuove allegazioni contenute nell’appello avversario e quindi di

respingere quest’ultimo sia in ordine che nel merito, con protesta di spese e

ripetibili.

Anche del contenuto dell’appello di AO 1 e della risposta di AP 1 si dirà nei considerandi

di diritto.

e

considerato

in

diritto:

1. Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata

avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta

disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio

dal codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura

ricorsuale in rassegna che, avendo preso avvio a seguito di una decisione

pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni

federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

Sull’appello di AP 1

2. AP

1 sostiene avantutto, riprendendo quanto già esposto nella replica e risposta

riconvenzionale (pag. 6 seg.) e nelle conclusioni (pag. 4 seg. e pt. 1 della

proposta di dispositivo), che con il pagamento di EUR 311'187.- il 7/10 maggio

2010 AO 1 ha indennizzato i casi F__________, A__________, H__________, K__________,

AT__________ e S__________, mentre con il pagamento di EUR 18'000.- il 7 giugno

2010 ha liquidato il caso AL__________, ciò che corrisponde a un’acquiescenza

parziale di cui il Pretore ha omesso di prendere atto stralciando la causa dai

ruoli per i sette casi appena menzionati.

La tesi dell’appellante è manifestamente errata.

L’acquiescenza è una dichiarazione di volontà unilaterale della parte convenuta

nel senso di riconoscere la pretesa fatta valere in giudizio nei suoi confronti

(v. Kreich in: DIKE-Komm-ZPO, Art.

241, N. 6; Tappy in: Code de

procedure civile commenté, n. 19 ad art. 241; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 13 ad art. 352). Ora, nel caso in esame non vi è alcuna

dichiarazione di adesione di AO 1 alle tesi di AP 1. In realtà, il 10 maggio

2010 non è stato effettuato un pagamento di EUR 311'187.- da parte di AO 1 per

i (soli) 6 casi sopra citati, bensì un pagamento di EUR 378'266,32 che faceva

seguito a un incontro tra le parti avvenuto il 30 aprile 2010 (v. doc. 3) e

considerava oltre ai 6 casi citati anche altri tre (tra cui D__________) nonché

le restituzioni relative ad ulteriori due (tra cui J__________), come risulta

dall’elenco riportato alla pagina 5 della risposta e domanda riconvenzionale,

su questo punto non oggetto di specifica contestazione. All’incontro del 30

aprile 2010 e all’accordo intervenuto in quella sede fanno peraltro esplicito

riferimento i testi D__________ C__________ (v. Act. VII, pag. 4) e M__________

L__________ (v. Act. VII, pag. 9), come pure R__________ D__________, amministratore

delegato e direttore generale di AP 1 (v. doc. A) nel suo interrogatorio

formale (v. Act. VII, pag. 16). Ne deriva che i pagamenti del maggio e giugno

2010 da parte di AO 1 non costituiscono di sicuro un’acquiescenza ma derivano

come detto da un accordo. L’acquiescenza parziale, cui si riferisce

l’appellante, è certamente possibile, ma dev’essere esplicita e incondizionata

(v. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 14 in fine ad art. 352), ciò che non è appunto il caso. In ogni modo, non può certo essere

acquiescente la parte che dopo aver effettuato dei pagamenti ne chiede

un’importante restituzione.

Ciò posto, non occorre esaminare il rimprovero dell’appellante al primo giudice

di non aver ripartito tasse, spese e ripetibili in funzione dell’asserita, ma

come detto inesistente, acquiescenza parziale (v. appello, pt. 13).

3. L’appellante

ritiene che la sua pretesa di EUR 22'922,22 a titolo di spese legali sostenute per il recupero crediti sia da riconoscere interamente poiché fondata sulle deposizioni

testimoniali di S__________ C__________, B__________ A__________, M__________ L__________,

nonché sull’interrogatorio formale di R__________ D__________, i quali

avrebbero confermato l’esistenza di un accordo circa l’assunzione di dette

spese da parte di AO 1. L’appellante rimprovera pertanto al Pretore, che aveva

riconosciuto unicamente EUR 9'796.- per la posizione in esame, un errato

accertamento dei fatti. Il primo giudice, premesso come secondo contratto le

azioni di recupero crediti introdotte di sua iniziativa da AP 1 rimanevano a

suo carico salvo accordo contrario (v. doc. D, pag. 16, ad 4), ha in effetti

ritenuto esistente tale accordo unicamente in relazione al caso D__________.

Questa conclusione merita conferma. In effetti: B__________ A__________ rimane

vago in merito ad accordi con AO 1 limitandosi a dire, in relazione ai doc. QQ,

SS e LLL, che “Normalmente la AO 1 avrebbe dovuto rimborsarci questi costi” (v.

Act. VIII, pag. 9, secondo periodo); S__________ C__________ fa riferimento a

un’offerta di partecipazione alle spese legali da parte di AO 1 unicamente in

relazione al doc. QQ - ossia al caso D__________ - (v. Act. VIII, pag. 4 i.f.);

M__________ L__________ si limita a indicare, in relazione ai doc. SS e LLL che

AO 1 non aveva partecipato alle spese (v. Act. VII, pag. 9 all’inizio); R__________

D__________ esprime la sua opinione in merito, ossia che i costi per il

recupero crediti sarebbero stati da ripartire tra AP 1 e AO 1 (v. Act. VII,

pag. 12, secondo periodo) ma non fa riferimento ad alcun accordo.

Alla luce di quanto precede si deve concludere che le risultanze istruttorie non

sono affatto univoche e concordi a suo favore come pretende l’appellante la cui

censura risulta pertanto manifestamente infondata.

4. AP

1 considera dovuti gli interessi moratori sugli importi indennizzati (solo) in

data 7/10 maggio e 10 giugno 2010: questi pagamenti essendo avvenuti in ritardo

rispetto ai termini previsti dal contratto. L’appellante sostiene di non aver

violato alcun obbligo contrattuale, contestando così quanto invece

rimproveratole dal Pretore. Anche questa censura dev’essere respinta siccome

manifestamente infondata. AP 1 parte avantutto dal convincimento che i

pagamenti da parte di AO 1 per i casi da I a VII rappresentino un’acquiescenza

delle sue tesi di petizione (v. appello, pag. 11, primo capoverso), ciò che

risulta tuttavia errato per i motivi illustrati al considerando 2. Non si vede pertanto

per quale motivo AO 1 dovrebbe degli interessi su parte di un importo versato a

seguito di un accordo (ossia quello del 30 aprile 2010) che concerne anche casi

non citati dall’attrice (v. ancora il considerando 2). Inoltre, l’appellante

omette di considerare che i suoi obblighi contrattuali non si estinguono con il

pagamento degli indennizzi, ma comprendono in particolare un dovere di

informazione in caso di recuperi posteriori alla dichiarazione di sinistro (v.

doc. D, pt. 3.3 e 3.5 a pag. 8, modulo E1.01 a pag. 19). Ora, la violazione

contrattuale su questo punto è ammessa dallo stesso amministratore delegato e

direttore generale di AP 1 nel suo interrogatorio formale: “Poi è vero che nel

luglio 2010 non abbiamo informato volutamente la AO 1 dei pagamenti dei clienti

D__________ e S__________, perché come detto avevamo dei sospesi, ossia un

importante contenzioso” (v. Act. VII, pag. 14). Anche qui non si comprende per

quale motivo l’assicurazione dovrebbe degli interessi su importi pagati ma di

cui ottiene parziale restituzione, come meglio si vedrà in seguito, a causa

delle predette violazioni contrattuali, a giusta ragione quindi evidenziate dal

Pretore.

Infine, su questo punto, il rispetto dei tempi e modi dell’iter assicurativo

imposto da AO 1, sostenuto dall’appellante appoggiandosi ai testi S__________ C__________,

B__________ A__________ e M__________ L__________, è smentito dal teste D__________

C__________ (v. Act. VII, in particolare pag. 2: “Questo incontro aveva quale

oggetto il problema sorto tra le parti nel senso che la AO 1 aveva tenuto

bloccati certi pagamenti fintanto che AP 1 non avesse pagato delle fatture

emesse a sua volta da AO 1 nei suoi confronti, corrispondenti a degli importi

che i debitori di AP 1 avevano pagato direttamente a quest’ultima dopo che AP 1

era stata indennizzata da parte della AO 1. Infatti il contratto prevedeva che AO

1 era subrogata ai diritti della AP 1 dopo indennizzo.”), ciò che costituisce

un ulteriore, e non certo irrilevante, elemento per escludere il riconoscimento

degli interessi moratori così come postulato da AP 1.

5. AP

1 contesta poi il riconoscimento di EUR 300'000.- a favore di AO 1 (EUR

180'000.- per il cliente S__________, EUR 90'000.- per il cliente D__________ e

EUR 10'000.- per il cliente AL__________), importo da dedurre dal suo credito

nei confronti dell’assicurazione così come stabilito dal primo giudice alle

pag. 3 e 4 della sentenza impugnata.

L’appellante sostiene avantutto che S__________ non avrebbe mai pagato

l’importo di EUR 125'000.- indicato dal Pretore (più precisamente EUR

124'016,40 come da riconoscimento di debito doc. DDD) mentre sarebbe

irrilevante la disponibilità del citato cliente a versare questa somma, quindi

che il versamento di EUR 180'000.- del 7/10 maggio 2010 ha estinto la pretesa formulata con la petizione ponendo così fine al contenzioso con effetti di

res iudicata in relazione a questa pretesa.

Il Pretore ha spiegato alla pagina 3 (ultimo capoverso) del suo giudizio per

quale motivo le somme ricevute da AP 1 dopo l’indennizzo da parte di AO 1

competevano a quest’ultima mentre era da respingere la tesi esposta da R__________

D__________ nel suo interrogatorio formale relativa a un riparto pro rata di

quanto recuperato dai clienti. Da qui, ha aggiunto il primo giudice, il

conseguente obbligo dell’assicurata di informare l’assicurazione di tutto

quanto riguarda i crediti indennizzati. Si osserva che l’appellante non

contesta in questa sede l’interpretazione del contratto data dal Pretore,

peraltro corretta sia con riferimento alla cifra 3.3 del contratto (v. doc. D,

pag. 8) che alla cifra 3 del modulo E1.01 del medesimo (v. doc. D, pag. 19).

Chiarito quindi che le somme recuperate dai clienti spettano all’assicurazione,

in merito al dossier S__________ il teste D__________ C__________ riferisce di

aver saputo che AP 1 aveva incassato EUR 120'000.- e che un secondo pagamento

di EUR 120'000.- era bloccato presso un avvocato italiano in seguito ad una

lettera dell’avvocato di AP 1 (v. Act. VII, pag. 4), ciò che trova conferma

nelle testimonianze di S__________a C__________ (v. Act. VIII, pag. 5, ultimo

capoverso) e B__________ A__________ (v. Act. VIII, pag. 10, ultimo capoverso).

Si aggiungono poi le ammissioni al riguardo da parte di R__________ D__________

(v. Act. VII, pag. 14: “Poi è vero che nel luglio 2010 non abbiamo informato

volutamente la AO 1 dei pagamenti dei clienti D__________ e S__________, perché

come detto avevamo dei sospesi, ossia un importante contenzioso”). Essendo già

stata respinta la tesi dell’acquiescenza, non vi sono pertanto dubbi sul fatto

che l’importo di fr. 180'000.- pagato da AO 1 in relazione al caso S__________

dev’esserle restituito a seguito dei pagamenti del cliente a AP 1, così come

stabilito nel primo giudizio.

Identico obbligo di restituzione è dato per il caso ALTEX dal momento che AP 1

ha incassato EUR 10'000.- dopo l’indennizzo da parte di AO 1 senza informare

quest’ultima, come emerge ancora dall’interrogatorio formale di R__________ D__________

(v. Act. VII, pag. 18) e dalla testimonianza di D__________ C__________ (v.

Act. VII, pag. 4 in fine).

A proposito del dossier D__________ l’appellante sostiene di aver emesso una

fattura per ottenere l’indennizzo che non sarebbe mai stato pagato e di aver

poi rilasciato una nota di debito per EUR 90'000.- a AO 1 dopo aver incassato

dal cliente G__________ pari importo già oggetto di indennizzo. Tale modo di

procedere appare singolare e di difficile comprensione. Ora, risulta dagli atti

che l’indennizzo del dossier G__________ è avvenuto nel 2009 per EUR 90'000.-

(v. doc. 4 e 5). L’indennizzo del dossier D__________ è invece avvenuto

nell’ambito del versamento di EUR 378'266,32 (v. doc. 3) a seguito degli

accordi intervenuti il 30 aprile 2010 (v. risposta e domanda riconvenzionale 31

agosto 2010, schema a pag. 5, come già sopra esposto al considerando 2 non

oggetto di puntuale contestazione), ciò che è confermato dal teste D__________

C__________ (v. Act. VII, pag. 4, terzo periodo). Le tesi della nota di debito

emerge dalle testimonianze di M__________ L__________ (v. Act. VII, pag. 9), S__________

C__________ (v. Act. VIII, pag. 5, quarto periodo) e B__________ A__________

(v. Act. VIII, pag. 10, secondo periodo), sennonché, oltre a sottolineare che

tale agire non si regge sul contratto, risulta dall’interrogatorio formale di R__________

D__________ che volutamente AO 1 non era stata informata dei pagamenti del

cliente D__________ (oltre che del cliente S__________)(v. Act. VII, pag.14 e

15) e che l’assicurazione non aveva tenuto conto di quella nota di debito (v.

Act. VII, pag 16). AP 1 ha quindi effettivamente ricevuto da AO 1 EUR 90'000.-

per il dossier D__________ ed ha poi volutamente omesso di informare

l’assicurazione dell’avvenuto pagamento da parte del cliente. Anche il citato importo

spetta pertanto all’assicurazione come giustamente stabilito nel primo giudizio.

Il primo giudice ha concluso deducendo EUR 300'000.- dal credito dovuto

all’attrice (v. sentenza impugnata, pag. 4, secondo capoverso). Sennonché la

somma degli importi riconosciuti ammonta a EUR 280'000.- ossia: EUR 180'000.-

per il caso S__________, EUR 90'000.- per il caso D__________ e EUR 10'000.-

per il caso AL__________. Questo errore di somma è oggetto di correzione

d’ufficio come meglio si dirà al prossimo considerando.

6. A

questo punto vanno riconosciuti a favore dell’appellante EUR 143'058,33,

così suddivisi:

- EUR 40'094,46 (ossia EUR 2'825,46 per il caso F__________, EUR

27'473.- per il caso T__________, EUR 9'796.- per spese legali), oltre

interessi al 5% dal 27 ottobre 2009 (data del PE);

- EUR 102'963,87 (EUR 112'963,87 per il caso DO__________, EUR

270'000.- per il caso A.B. __________, da cui vanno dedotti EUR 180'000.- per

il caso S__________, EUR 90'000.- per il caso D__________, EUR 10'000.- per il

caso AL__________), oltre interessi al 5% dal 4 ottobre 2010 (data della

replica), e non EUR 119'489,55 come erroneamente indicato dal Pretore, senza

peraltro alcuna precisazione circa i contenuti di detta cifra (v. sentenza

impugnata, pag. 6, secondo capoverso in fine).

La differenza può essere dovuta, oltre che dall’errato ammontare delle

deduzioni, dall’importo relativo al dossier J__________, o parte di esso, che

il Pretore cita alla pag. 3 del suo giudizio (terzo paragrafo in fine) ma senza

fornire la minima spiegazione. In ogni modo si osserva che il caso J__________

è stato indennizzato ben prima dell’inoltro della petizione (v. doc. NNN,

quart’ultima pagina) e in effetti S__________ C__________ (v. Act. VIII, pag. 4 in alto), B__________ A__________ (v. Act. VIII, pag. 7 in fine con riferimento al doc. F) e M__________

L__________ (v. Act. VII, pag. 7 in fine, pure con riferimento al doc. F) non lo

citano tra i dossier ancora aperti. Inoltre nell’accordo del 30 aprile 2010 di

cui già si è detto sopra (v. in particolare consid. 2) sono state considerate (anche)

le restituzioni concernenti il caso in esame (v. doc. 3, 6, NNN, ultime tre

pagine; v. risposta e domanda riconvenzionale pag. 5). AP 1 non può quindi

pretendere (nuovamente) EUR 37'000.-, o anche solo parte di questo ammontare,

sulla base di un’interpretazione del contratto (v. replica e risposta

riconvenzionale a pag. 12) rivelatasi errata.

I dati di fatto contenuti nell’incarto della prima sede, qui esaminati, e ragioni

di economia processuale, impongono di decidere su questo punto anziché rinviare

gli atti al Pretore (v. ZPO-Rechtsmittel - Stauber,

Art. 318, N 11; BSK-ZPO, 2a ed., Spühler,

Art. 318, N 5; Reetz/Theiler in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad

art. 311, pag. 2165).

AO 1 ha presentato appello anche sul dossier J__________, tuttavia appare opportuno

giudicare in merito già ora, da un lato per porre rimedio sia all’errore di

calcolo che all’assenza di motivazione evidenziati, d’altro lato per seguire

l’impostazione del primo giudizio che ha dedotto gli indennizzi oggetto di

recupero dagli indennizzi ancora dovuti, impostazione che non è stata come tale

oggetto di censura da alcuna delle parti. Giova infine precisare che visto

appunto l’appello di AO 1 la soluzione che qui scaturisce, ancorché sfavorevole

a AP 1, non viola il principio del divieto della reformatio in peius (v.

ZPO-Rechtsmittel – Kunz, vor Art.

318 ff., N 111; CPC Comm, Trezzini, Art. 310, pag. 1362 in fine, 1363).

7. L’appellante

rimprovera al Pretore di non aver statuito sulla sua richiesta di ripetibili

per fr. 345,60 dovute per la prima udienza preliminare alla quale il

rappresentante legale della convenuta non era comparso.

In effetti il primo giudice non si è pronunciato su detta richiesta contenuta

nelle conclusioni dell’attrice alle pag. 8 in fine, 9 all’inizio e 18 (pt. 2 in fine della proposta di giudizio), non è dato sapere se per svista o in

applicazione del principio “de minimis non curat praetor”. Sia come sia, le

ripetibili consistono in una partecipazione all’onorario e alle spese

sopportate nell’interesse del cliente (v. art. 10 cpv. 1 Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili: Rtar). Ciò premesso, ritenuto che, come ricordato

dall’appellante, il primo giudice dispone di ampia latitudine nella

determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili, non risulta

arbitrario considerare l’importo richiesto compreso nella valutazione

complessiva delle ripetibili dell’azione principale e dell’azione

riconvenzionale così come effettuata dal Pretore. In altri termini, l’importo

richiesto può senz’altro considerarsi compreso nei fr. 20'000.- riconosciuti a AP

1 a titolo di ripetibili al punto 2 § del dispositivo del giudizio pretorile.

Anche su questo punto l’appello dev’essere respinto.

8. In

prima sede l’attrice aveva chiesto di dare atto dell’acquiescenza della

convenuta per EUR 329'187.- e di condannare quest’ultima a pagarle EUR

482'514,98. Il Pretore ha riconosciuto a favore dell’attrice EUR 159'584.- che

risultava pertanto soccombente in ragione di 2/3, ciò che è corretto se, come

il Pretore, non si considera esplicitamente la problematica dell’acquiescenza.

All’attrice devono però essere riconosciuti EUR 143'058,33 per i motivi esposti

sopra. Questa differenza, e come il Pretore senza considerare la problematica

dell’acquiescenza, conduce a una modifica del grado di soccombenza di AP 1 da

2/3 a 7/10 con conseguente modifica anche del punto 2 §§ del dispositivo della

prima sentenza.

9.

In conclusione l’appello dev’essere respinto per i motivi esposti

nei considerandi. In questa sede l’appellante aveva chiesto il riconoscimento

dell’acquiescenza della parte appellata per EUR 329'187.-, pari a fr. 427'943.-

(adottando per semplicità il cambio medio di 1,30 come suggerito a pag. 18

dell’appello con riferimento al doc. MMM), nonché la condanna della parte

appellata al pagamento dell’importo di EUR 482'514,98 e fr. 345,60, ossia come

nelle conclusioni. Il primo giudice aveva riconosciuto EUR 159'584.-, di modo

che la differenza, ancora litigiosa in questa sede, ammonta a EUR 322'930,98

(482'514,98 - 159'584.-), pari a fr. 419'810.- (adottando il medesimo cambio di

1,30 sopra indicato). Le spese processuali di appello vengono quindi stabilite

sulla base del valore litigioso di fr. 848'098.- (427’943.- + 419'810.- +

345,60) e seguono l’integrale soccombenza dell’appellante. Per la loro

fissazione si tiene conto, oltre che del valore, della complessità della

fattispecie e del numero delle censure poste all’attenzione di questa Camera

(v. art. 2 cpv. 1 LTG). La parte appellata ha diritto alle ripetibili dal

momento che si è opposta al gravame. Nondimeno, si osserva che la risposta si

limita a 5 pagine, di cui una per l’intestazione, quasi due contenenti una

serie di domande in buona parte irricevibili nell’ambito della risposta a un

appello, quasi una che riprende due passaggi del giudizio per chiederne la

conferma, mentre per il resto trattasi di rinvii al separato appello 24 ottobre

2012, come tali quindi inutili poiché privi di confronto con le censure di

appello. In applicazione dell’art. 13 cpv. 1 Rtar si giustifica quindi di

derogare alla fissazione delle ripetibili in base al valore litigioso sopra

indicato e secondo i parametri di cui all’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a Rtar.

Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale

ammonta a fr. 848'098.-.

Sull’appello di AO 1

10. Questo

appello propone 4 domande di giudizio principali e 10 domande alternative (a

loro volta suddivise in tre parti). In via preliminare si osserva che parte di

esse sono irricevibili, come meglio si vedrà ancora in seguito. A questo stadio

è sufficiente rilevare che questa Camera può tenere udienze, ordinare un

secondo scambio di scritti e procedere all’assunzione di prove (v. art. 316

CPC), ciò che in sostanza chiede l’appellante ai punti 6, 7, 8 e 10 della

proposta di dispositivo, senza però poi minimamente argomentare al riguardo. In

altri termini l’appellante non spiega con quali finalità questa Camera dovrebbe

tenere un’udienza, né per quale motivo andrebbe ordinato un secondo scambio di

scritti, né quale prova non assunta in prima sede andrebbe ammessa.

11. L’appellante

censura avantutto il fatto che il primo giudizio mescola i fatti e il diritto senza

contenere una parte in fatto alla quale poi applicare il diritto (v. atto di

appello, II A). Essa chiede pertanto a questa Camera di chiarire i fatti e a

tal fine annullare il primo giudizio e rinviare gli atti al Pretore affinché

statuisca nuovamente. L’appellante riproduce quindi una serie di citazioni

dottrinali relative alle esigenze di redazione delle sentenze.

L’appellante si duole in sostanza di un difetto di motivazione.

Il diritto ad ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere

sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., impone all’autorità giudicante di

indicare le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in

un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della

decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa. Esso non

obbliga però il giudice a pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e

le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il

giudizio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; II CCA 18 settembre 2012, inc. 12.2012.46,

consid. 9.1). La sentenza impugnata, ancorché stringata, contiene l’esposizione

dei fatti essenziali e il loro esame in base agli elementi di prova considerati

rilevanti. È vero che il primo giudice ha omesso di pronunciarsi su alcune domande

di AP 1 ma AO 1 non può dolersene: le stesse sono infatti state risolte a suo

favore nell’ambito del parallelo appello della prima. In definitiva, le

motivazioni della decisione pretorile hanno consentito alle parti di

comprendere le ragioni che la sorreggono e di proporre il rimedio giuridico

appropriato con cognizione di causa (TF 11 agosto 2010, inc.4A_585/2009,

consid. 7.1). La doglianza ricorsuale è già per questo motivo respinta.

L’appellante si limita comunque a degli enunciati, senza indicare quali fatti

importanti non sarebbero stati esposti o avrebbero dovuto essere chiariti, ciò

che rende in realtà la censura irricevibile per carenza di motivazione (v. art.

311 cpv. 1 CPC). Il Tribunale federale stesso infatti, nei suoi giudizi di

rinvio alle istanze inferiori, illustra in modo chiaro quali elementi di fatto

fanno difetto ai fini di una corretta applicazione del diritto, come emerge

d’altronde dalle sentenze citate (peraltro in modo generico) dall’appellante

(DTF 135 II 145 consid. 9.2; TF 29 aprile 2010, inc.1C_104/2010, consid. 3.2;

25 marzo 2010, inc.5A_600/2009, consid. 4.2; 24 giugno 2008, inc.1C_13/2008,

consid. 2.3; 11 novembre 2007, inc.4A_252/2007, consid. 3.2).

12. l

punti II B e C dell’appello non contengono puntuali censure. AO 1 riproduce

parte della sua risposta e domanda riconvenzionale (v. pag. 3, 4 e 5) nonché

parte del suo allegato conclusionale (v. pag. 3, 4 i.f. e 5 all’inizio), ciò

che non costituisce una valida motivazione di appello (DTF 138 III 374, consid.

4.3.1; TF 27 agosto 2012, inc.5A_438/2012, consid. 2.2 con rinvii; RtiD I-2010

pag. 683, n. 7c; per molte: II CCA 26 maggio 2014, inc. 12.2013.110, consid.

4.2, 20 agosto 2013, inc. 12.2012.31, consid. 2; Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311). L’appellante

ritiene poi fondata la sentenza del Pretore nella misura in cui ha stabilito

l’obbligo dell’assicurata di restituire all’assicurazione quanto incassato dai

clienti dopo l’indennizzo, mentre la considera errata laddove ammette le tesi

avversarie sulla base del modulo B5.01 del contratto. Su quest’ultimo aspetto

si osserva che l’appellante si limita a una contestazione generica priva di

motivazione (v. art. 311 cpv. 1 CPC), ossia senza confronto con il giudizio

impugnato e senza riferimenti a casi concreti.

13. L’appellante rimprovera al primo giudice di aver ignorato che AP 1 non

aveva più collaborato dopo aver ricevuto l’indennizzo per i dossier AL__________,

D__________, A__________ e S__________ (appello sub II D). Ora, a prescindere

dal fatto che i doc. 8 e 9 citati non esistono, essa non si avvede che il

Pretore ha esaminato la problematica alle pag. 3 in fine e 4 all’inizio del suo giudizio con conclusioni a lei favorevoli sulla base del contratto,

sicché la censura risulta priva di fondamento mentre sui singoli dossier citati

di dirà in seguito.

In merito all’asserito dolo l’appellante si limita a riproporre alcuni passaggi

della risposta e domanda riconvenzionale (v. pag. 6) e dell’allegato

conclusionale (v. pag. 6), ciò che è inammissibile come già sopra esposto, ma

soprattutto senza spiegare per quale motivo sarebbe errata la conclusione del

Pretore che ha considerato il dolo non provato (v. sentenza impugnata pag. 4,

secondo paragrafo), di modo che su questo punto l’appello è nuovamente irricevibile

per difetto di motivazione (v. art. 311 cpv. 1 CPC).

Per completezza si dirà che il punto II E dell’appello non contiene delle

censure ma viene inteso quale premessa del punto successivo.

14. L’appellante passa in rassegna 11 dossier in merito ai quali,

riprendendo la numerazione contenuta nell’appello, si osserva quanto segue:

1. AT__________

L’appellante formula una richiesta di restituzione di EUR 9'061,61. L’appello

risulta su questo punto irricevibile per più di un motivo.

L’esposizione risulta avantutto poco comprensibile.

Il caso A__________ è stato oggetto di indennizzo in ragione di EUR 45'000.-

nell’ambito del pagamento del 7/10 maggio 2010 a seguito dell’accordo tra le parti del 30 aprile 2010 (v. doc. 3; risposta e domanda

riconvenzionale, pag. 5; teste D__________ C__________, Act. VII, pag. 2;

interrogatorio formale di R__________ D__________, Act. VII, pag. 15 e 16). In

sede di risposta e domanda riconvenzionale è stata formulata una domanda di

restituzione di EUR 333'000.-, che comprende pure la posizione in esame, ma

senza spiegazione particolare in merito. Analoga osservazione vale per

l’allegato conclusionale con l’aggiunta che l’attrice riconvenzionale ha

riprodotto quanto detto dal teste D__________ C__________ che si è però

limitato a lamentare un’assenza di collaborazione della controparte a proposito

del caso in esame (v. Act VII, pag. 5). In questa sede la domanda di

restituzione è diminuita a EUR 9'061,61, senza alcuna indicazione da dove

emergerebbe questa cifra, ciò che rende l’appello irricevibile per carenza di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Giova aggiungere che non spetta ai giudici

della seconda istanza effettuare approfondite ricerche nel copioso incarto, o

esaminare in che misura i documenti prodotti in questa sede corrispondono a

quelli già versati agli atti con altra numerazione dinnanzi al primo giudice,

per sopperire alle palesi carenze di allegazione e precisione di una parte (in

questo senso v. Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 4 ad art. 78). In ogni modo trattasi di un fatto nuovo e come tale

inammissibile. In effetti per evitare che argomenti siano considerati nuovi e

come tali inammissibili, riservate le restrittive condizioni dell’art. 317 CPC,

occorre che dall’atto di appello emerga in modo chiaro quando un argomento è

stato esposto nella procedura di primo grado, con preciso riferimento agli atti

della medesima (v. ZPO-Rechtsmittel - Kunz,

Art. 311, N 95). Ora, da una parte l’argomento è come già detto nuovo siccome

non trattato in prima sede, dall’altro l’appellante nemmeno tenta di

confrontarsi con le esigenze della citata normativa.

Infine, il teste B__________ A__________ ha fatto riferimento a un pagamento di

EUR 9'000.- da parte di A__________ nel marzo 2010 (v. Act. VIII, pag. 10 in alto). Anche volendo prescindere dal fatto che si tratta di un argomento nuovo, l’appellante

avrebbe perlomeno dovuto spiegare per quale ragione non si sarebbe tenuto conto

di questo pagamento nell’ambito del sopracitato accordo dell’aprile 2010, senza

contare che dai vari interrogatori non emergono mancanze di informazioni da

parte di AP 1 riguardanti il caso in esame (mentre risulta che dopo

l’indennizzo non ci sono più stati incassi: v. teste M__________ L__________,

Act. VII, pag. 9, terzo periodo; v. anche teste S__________ C__________, Act.

VIII, pag. 5, terzo periodo).

Ne deriva che l’appello su questo punto dev’essere dichiarato irricevibile e

andrebbe in ogni caso respinto.

2. Z__________

Questo dossier viene citato per la prima volta in questa sede. Trattasi di un

fatto nuovo inammissibile (v. art. 317 CPC).

L’appello su questo punto è irricevibile.

3. DO__________

L’appellante contesta di dover indennizzare questo dossier.

Preliminarmente si osserva che la richiesta EUR 112'963,87 per il caso DO__________

è stata inserita in sede di replica e risposta riconvenzionale da parte di AP 1

(v. pag. 10). AO 1 non ha presentato una duplica e non si è espressa in merito

nell’allegato conclusionale. Essa è così venuta meno al suo onere di

contestazione in violazione dell’art. 176 cpv. 1 CPC-TI che rinvia all’art. 170

cpv. 1 lett. d e cpv. 2 CPC-TI, con la conseguenza che i fatti non contestati

si presumono ammessi (in questo senso Rep. 1999 pag. 260 i.f., 1995 pag. 233,

n. 61; II CCA 24 settembre 2013, inc. 12.2012.63, consid. 4, 20 settembre 2013,

inc. 12.2012.116, consid. 11.2.2). Da quanto precede deriva altresì che la tesi

esposta in appello è nuova e quindi inammissibile per i motivi già illustrati.

Ma soprattutto, l’appellante omette di confrontarsi con il primo giudizio

spiegando per quale motivo la tesi del Pretore su questo punto (v. sentenza

impugnata pag. 5) sarebbe errata di modo che l’appello è nuovamente

irricevibile per difetto di motivazione (v. art. 311 CPC). L’appellante procede

inoltre in maniera irrita anche riguardo ai documenti che cita: parte di essi

sono nuovi (doc. D2 e D3) e con ciò inammissibili (v. art. 317 CPC), altri sono

contenuti nel doc. GGG ma come detto essa si esprime in merito per la prima

volta, senza contare che non spetta a questa Camera confrontare i nuovi

documenti con quelli già presenti nel copioso incarto in difetto di precise

allegazioni di una parte.

Anche su questo punto l’appello è di conseguenza irricevibile.

4. R__________

L’appellante chiede per questo dossier un risarcimento di EUR 8'000.-. In sede

di replica e domanda riconvenzionale AP 1 aveva formulato una richiesta di EUR

37'000.-, che è stata respinta per i motivi indicati al considerando 6.

La richiesta di EUR 8'000.- è invece nuova e pertanto irricevibile, non

confrontandosi l’appellante con le restrittive esigenze dell’art. 317 CPC.

5. D__________

L’appellante chiede per questo dossier la restituzione di EUR 90'000.- in

applicazione del contratto e non più invocando la tesi del dolo come in sede di

risposta e domanda riconvenzionale (v. pag. 6). Essa non si avvede che detto

importo è già stato riconosciuto dal Pretore proprio in virtù del contratto

(ossia rimproverando a AP 1 un’errata interpretazione del medesimo: v. sentenza

impugnata, pag. 3 in fine e 4 primo paragrafo). Inoltre l’appello di AP 1 su

questo punto è stato respinto (v. sopra consid. 5). Ne deriva che su questo

dossier l’appellante non dispone di un interesse degno di protezione a

ricorrere (il cosiddetto gravamen) mentre è irrilevante che il primo giudice

abbia deciso a suo favore con un argomento diverso da quello invocato, le

motivazioni non partecipando nel caso concreto all’effetto di res iudicata (v.

ZPO-Richtsmittel - Kunz, vor Art.

308 ff., N 48 seg.; CPC Comm, Trezzini,

Oss. Art. 308-334, pag. 1344 e 1345; II CCA 14 aprile 2014, inc. 12.2013.143,

consid. 10 in fine, 25 novembre 2013, inc. 12.2011.199, consid. 10).

La richiesta di interessi, generica e non motivata, non può essere esaminata.

6. AL__________

L’appellante chiede per questo dossier la restituzione di EUR 10'000.-, anche

qui per motivi inerenti il contratto e non più invocando la tesi del dolo.

Ancora una volta l’appellante non si avvede che questo importo le è stato

riconosciuto dal Pretore (v. sentenza impugnata pag. 4, primo paragrafo) mentre

l’appello di AP 1 è stato respinto anche su questo punto (v. sopra consid. 5)

di modo che AO 1 non dispone di un interesse degno di protezione all’appello.

La richiesta di interessi da una data diversa da quella indicata in prima sede,

priva di motivazione, non può essere esaminata

7. AB __________

L’appellante contesta di dover indennizzare questo dossier.

Preliminarmente si osserva che la richiesta di EUR 270'000.- per il caso AB __________

è stata esposta in sede di replica e domanda riconvenzionale da parte di AP 1

(v. pag. 11). AO 1 non ha presentato una duplica e non si è espressa in merito

nell’allegato conclusionale. Come per il caso DO__________ essa è così venuta

meno al suo onere di contestazione in violazione dell’art. 176 cpv. 1 CPC-TI,

con la conseguenza che i fatti non contestati si presumono ammessi. Ne deriva

che i riferimenti al contratto in relazione al dossier AB __________ sono nuovi

e come tali irricevibili (v. art. 317 CPC e ancora, sull’inammissibilità di

argomenti non oggetto di allegazione, rispettivamente contestazione in prima

sede si rinvia a quanto indicato sopra nell’esame del caso AT__________).

L’appello è pure irricevibile dal momento che l’appellante non fa riferimento ai

documenti presenti nell’incarto della prima sede.

8. S__________

L’appellante chiede per questo dossier la restituzione di complessivi EUR

180'000.- (suddivisi in EUR 127'446,86 e EUR 52'553,14). Come per i casi D__________

e A__________ essa non si avvede che l’importo richiesto è stato riconosciuto

in prima sede (v. sentenza impugnata pag. 4 primo paragrafo). L’appello di AP 1

è stato respinto pure su questo punto (v. sopra consid. 5). In conclusione anche

questa domanda è irricevibile per assenza di un interesse degno di protezione.

9. F__________

L’appellante sostiene che questo dossier non dev’essere indennizzato.

Per questo caso AP 1 ha formulato una richiesta di indennizzo di EUR 2'825,46 in sede di petizione (pag. 9 in fine e 10 all’inizio). AO 1 non si è espressa in merito né in

sede di risposta e domanda riconvenzionale né nell’allegato conclusionale. La

contestazione espressa per la prima volta in questa sede è irricevibile per i

motivi a più riprese già illustrati sopra con riferimento agli art. 176 cpv. 1

CPC-TI e 317 CPC.

10. T__________

L’appellante chiede per questo dossier la restituzione di complessivi EUR

88'406,91 (suddivisi in EUR 18'701,91 e EUR 69'705.-).

Per

questo caso AP 1 ha formulato una richiesta di indennizzo di EUR 27'473.- in

sede di petizione (pag.10 in fine e 11). AO 1 non si è espressa in merito né in

occasione della risposta e domanda riconvenzionale né nell’allegato

conclusionale. In questa sede poi l’appellante si riferisce a importi mai

oggetto di esame in prima sede, di qui l’irricevibilità del suo l’appello anche

su questo punto sempre sulla base del mancato rispetto delle esigenze dell’art.

317 CPC.

11. G__________

L’appello su questo punto è irricevibile, questo dossier non essendo mai stato

oggetto di esame in prima sede.

15. In conclusione, l’appello di AO 1, nella limitata misura in cui è ricevibile,

dev’essere respinto. Le spese processuali, stabilite in base agli art. 2, 7 e

13 LTG, nonché le ripetibili, fissate secondo i parametri di cui agli art. 11 e

14 Rtar, seguono l’integrale soccombenza dell’appellante. Il valore litigioso

in questa sede è di EUR 681'962,47, che si ottiene sommando gli importi che AO

1 ha chiesto di non riconoscere a favore di AP 1 e quelli di cui ha postulato

la restituzione (ossia la somma delle 11 posizioni esaminate al considerando 14),

pari a fr. 886'551,21 (come per il parallelo appello di AP 1 il tasso di cambio

corrisponde a 1,30: vedi sopra considerando 9). Questo importo in franchi è

altresì determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar

decide:

I.

L’appello 24 ottobre 2012 di AP 1, __________, è respinto.

Per i motivi esposti nei considerandi la sentenza 21 settembre 2012 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1. La petizione

è parzialmente accolta e di conseguenza la AO 1, F – __________, __________, è

condannata a pagare alla AP 1, __________, l’importo di EUR 143'058,33 oltre

interessi al 5% dal 27.10.2009 su EUR 40’094.45 e dal 4.10.2010 su EUR 102'963,87.

§ Invariato

§§ La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 8'700.-, da anticipare così come

anticipate, restano a carico della parte attrice principale per 7/10 e della convenuta

per 3/10. È fatto obbligo all’attrice principale di pagare alla AO 1 l’importo

di fr. 16'400.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II.

Le spese processuali di appello di complessivi fr. 18'000.-, in

parte già anticipate, sono poste a carico di AP 1 che rifonderà a AO 1 fr. 1'500.-

a titolo di ripetibili.

III.

L’appello 24 ottobre 2012 di AO 1, __________, è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

IV.

Le spese processuali di appello di fr. 17'000.-, in parte già

anticipate, sono poste interamente a carico di AO 1 che rifonderà a AP 1 fr. 12'000.-

a titolo di ripetibili.

V. Notificazione:

-,

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).