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Decisione

12.2012.187

Appello - nuova prova

17 febbraio 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I è in effetti successivo ai doc. G e H, per cui a rigor di logica questi

ultimi non possono essere idonei a confermarne il contenuto, anche se lo stesso

poteva essere considerato ragionevole. Nemmeno il fatto che due dei tre

documenti eccepiti di falso in causa dalla convenuta (sempre i doc. G e H) possano

eventualmente essere considerati autentici è a sua volta tale da implicare

l’autenticità del terzo (doc. I), dal solo fatto che la firma apposta sullo stesso

era simile a quella rilasciata da M__________ __________ innanzi al Procuratore

Pubblico (cfr. doc. 35) e che il suo testo risultava scritto a macchina così

come già l’aggiunta sul doc. G non potendosi in ogni caso giungere, in assenza

di migliori circostanze indiziarie o prove (non addotte in questa sede

dall’attrice), a una conclusione diversa. L’attrice, che per altro si è

prevalsa per la prima volta in questa sede e con ciò irritualmente (art. 317

cpv. 1 CPC) dell’esistenza di uno stato di necessità probatoria, non è così riuscita

a provare, anche solo sulla base di un complesso di indizi convergenti, che il

doc. I, con cui le parti contraenti avrebbero concordato l’estinzione dei

rispettivi debiti, era effettivamente autentico.

11. Ne discende che l’appello

dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile, senza che sia necessario

esaminare in via subordinata se, come preteso dalla convenuta anche in questa

sede, i doc. G, H e I fossero annullabili per vizi di volontà del firmatario

(errore essenziale e dolo) rispettivamente fossero nulli per il suo contenuto

illecito e per l’impossibilità del suo oggetto.

Gli oneri processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un valore

litigioso di fr. 60'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. Il reclamo (correttamente:

appello) 30 ottobre 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di

fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’500.-

per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).