12.2012.187
Appello - nuova prova
17 febbraio 2014Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2012.187
Lugano
17 febbraio 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.169
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 28 settembre
2009 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
con cui l’attrice ha
chiesto di disconoscere il debito di fr. 60'000.- oltre interessi e spese
vantato dalla convenuta con il PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona e di cui
alla sentenza pretorile 8 luglio 2009 (inc. n. EF.2009.296) poi confermata in
appello il 7 settembre 2009 (inc. n. 14.2009.69), domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
con sentenza 25 settembre 2012 ha respinto;
reclamante l'attrice con reclamo
30 ottobre 2012, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili;
mentre la convenuta con
osservazioni 10 dicembre 2012 postula la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
richiamata la decisione 23
maggio 2013 con cui la presidente di questa Camera ha respinto l’istanza 22
maggio 2013 dell’attrice volta alla produzione di nuove prove;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nell’ambito del “contratto
di conferma di mutuo” (doc. 2), sottoscritto il 26 giugno 2003, i tre fratelli AP
1, I__________ e L__________ __________ si sono riconosciuti debitori solidali
nei confronti di M__________ __________ di un importo di fr. 120'000.-, che
fruttava interessi al 10% annuo dal 1° luglio 2003.
2. Con scritto 19 gennaio 2009
(cfr. doc. C), AO 1, agente sulla base di una cessione rilasciata dal tutore di
M__________ __________ (cfr. plico doc. C) nel frattempo caduto in un
gravissimo stato di depressione, ha sollecitato ai fratelli __________ il rimborso
del capitale di fr. 120'000.- e il pagamento degli interessi scaduti per
complessivi fr. 60'000.- e, non avendo ottenuto riscontro, il 5 marzo 2009 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 (ora AP 1) il PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona
per l’importo di fr. 60’000.- oltre interessi al 10% dal 1° luglio 2004 su fr.
12'000.-, dal 1° luglio 2005 su fr. 12'000.-, dal 1° luglio 2006 su fr.
12'000.-, dal 1° luglio 2007 su fr. 12'000.- e dal 1° luglio 2008 su fr.
12'000.- (cfr. doc. F). L’opposizione interposta al PE dall’escussa è stata
rigettata in via provvisoria dal Pretore del Distretto di Bellinzona con
sentenza 8 luglio 2009 (doc. B; inc. n. EF.2009.296), poi confermata il 7 settembre
2009 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (doc. A;
inc. n. 14.2009.69).
3. Con petizione 28 settembre
2009, AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona
AO 1 (ora AO 1), chiedendo di disconoscere il debito di fr. 60'000.- oltre interessi
e spese da lei vantato e di confermare l’opposizione al PE. Essa, in estrema sintesi,
ha addotto che M__________ __________ non aveva mai inteso cedere le sue
pretese alla convenuta; che quest’ultima, asserita mutuante della somma poi a
sua volta mutuata da M__________ __________, non disponeva a suo tempo della
necessaria capacità patrimoniale e reddituale, per cui il mutuo originario e quello
successivo di cui al riconoscimento di debito (doc. 2) erano da considerarsi
simulati; e che in ogni caso M__________ __________ e i fratelli __________, nell’ambito
di una convenzione sottoscritta il 5 novembre 2003 (doc. I, di cui si dirà
meglio più avanti), avevano concordato l’estinzione del debito per
compensazione.
La convenuta si è opposta alla
petizione, contestando l’inefficacia della cessione e l’esistenza di eventuali
atti simulati; quanto alla convenzione sottoscritta il 5 novembre 2003 (doc.
I), la stessa - assieme al precedente accordo 19 agosto 2003 (doc. G, di cui si
dirà meglio in seguito) e alla lettera 27 ottobre 2003 (doc. H, di cui pure si
dirà meglio in seguito), tutte recanti la firma di M__________ __________ - in
via principale è stata da lei eccepita di falso formale e materiale, e in via
subordinata è stata da lei impugnata per vizi di volontà del firmatario (errore
essenziale e dolo), rispettivamente è stata da lei ritenuta nulla per il suo
contenuto illecito e per l’impossibilità del suo oggetto.
4. Esperita l’istruttoria di
causa e raccolti gli allegati conclusionali delle parti, il Pretore, con la
sentenza 25 settembre 2012 qui impugnata, ha respinto la petizione, ponendo a
carico dell’attrice la tassa di giustizia di fr. 3’900.-, le spese di fr. 100.-
e le ripetibili di fr. 6’000.-. Il giudice di prime cure ha innanzitutto ritenuto
che l’attrice non era stata in grado di dimostrare l’autenticità dei doc. G e I
e con ciò della rinuncia ai rispettivi crediti concordata in quest’ultimo
documento. Ha quindi osservato, con riferimento all’eccezione di simulazione,
che l’attrice, oltre a non aver addotto prove a sostegno della tesi, non aveva
provato che la convenuta, in qualità di cessionaria delle pretese di M__________
__________, avesse acquisito quel credito contrariamente ai principi della
buona fede (art. 18 cpv. 2 CO). Ed ha infine considerato prive di pertinenza le
insinuazioni dell’attrice circa un’ipotetica incapacità patrimoniale e
reddituale della convenuta a mutuare a suo tempo il denaro a M__________ __________.
5. Con il reclamo 30 ottobre
2012, che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con osservazioni 10 dicembre
2012, l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili. Essa ritiene in realtà
di aver sufficientemente dimostrato l’autenticità del doc. G e soprattutto del
doc. I e con ciò la validità della rinuncia ai rispettivi crediti concordata in
quest’ultimo documento.
6. Il 19 febbraio 2013
l’attrice ha prodotto, con l’invito a volerla acquisire agli atti, la copia del
brevetto notarile 18 febbraio 2013 con cui B__________ __________ confermava la
veridicità dei doc. G e I.
Il 22 maggio 2013 essa ha quindi versato
agli atti, sempre con l’invito a volerlo acquisire, un rapporto di accertamento
tecnico da lei fatto allestire e datato 21 maggio 2013 sull’autenticità dei
doc. G e I, ritenuto che tale richiesta è però stata respinta dalla presidente
di questa Camera con decisione 23 maggio 2013.
7. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura
civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale
in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile
comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.
405 cpv. 1 CPC).
8. L’attrice ha impugnato la
sentenza pretorile con un reclamo, presentato nel termine di 30 giorni dal
ricevimento di quell’atto. In realtà, atteso che il querelato giudizio
costituiva una decisione finale di prima istanza attinente una controversia patrimoniale
con un valore litigioso, secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione, di almeno fr. 10'000.-, esso, reso nell’ambito di una causa di
disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF (che non ricade cioè nelle
eccezioni previste dall’art. 309 CPC ed in particolare della sua lett. b n. 3,
riferita alle sole cause di rigetto dell’opposizione), avrebbe dovuto essere
impugnato mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC). Ciò non
comporta tuttavia alcun pregiudizio per l’attrice, nulla ostando in effetti a
che il reclamo sia “convertito” in appello, di cui per il resto adempie tutte
le condizioni formali (cfr. TF 8 gennaio 2010 5A_383/2008 consid. 1.3 e 1.5;
DTF 134 III 379 consid. 1.2; cfr. pure Kunz,
in: Kunz/ Hoffmann-Nowotny/Stauber,
ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, n. 45 vor art. 308 segg. CPC; II CCA
19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115, 20 settembre 2013 inc. n. 12.2012.116).
9. Preliminarmente, occorre
esaminare se l’attrice possa essere autorizzata a versare agli atti la copia
del brevetto n. __________ allestita il 18 febbraio 2013 dal notaio __________,
da lei prodotta in questa sede il 19 febbraio 2013, con cui B__________ __________
confermava in sostanza l’autenticità dei doc. G e I.
9.1 Le parti possono chiedere
all’autorità di appello di assumere nuove prove, in due determinati casi: da
una parte si tratta dei nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC,
che contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la decisione impugnata
(cosiddetti “nova”), quanto quelli preesistenti se, facendo uso della
diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, non li si
poteva già produrre in primo grado (ossia “pseudo nova”) (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, p. 1393; II CCA 11 febbraio 2013 inc. n.
12.2012.95); dall’altra, giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC, è pure data la
possibilità di riassumere prove già acquisite dal Pretore, nonché di assumere
prove ritualmente offerte, ma da questi respinte (Trezzini, op. cit., p. 1389; Reetz/Hilber,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler /Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 47
ad art. 316 e n. 32 ad art. 317; II CCA 10 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.6, 17
ottobre 2012 inc. n. 12.2011.104, 11 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.95, 7
novembre 2013 inc. n. 12.2012.79).
9.2 Nel caso di specie l’attrice
chiede in questa sede di poter assumere la “dichiarazione pro-veritate” resa sotto
forma di un brevetto notarile da suo padre B__________ __________ dopo
l’emanazione della sentenza pretorile, rilevando come quella prova, lecita in
base alla nuova procedura civile federale, non fosse invece ammissibile in base
al codice di rito ticinese (cfr. art. 228 CPC/TI, e ciò indipendentemente dalla
modalità della sua assunzione, cfr. infra consid. 10.1) applicabile in
prima sede e con ciò, implicitamente, potesse essere considerata nuova,
rispettivamente, se anche non lo fosse, non le potesse essere rimproverata una
negligenza per non averla offerta prima. La richiesta è chiaramente infondata.
Innanzitutto va rammentato che lo scopo dell’appello è in definitiva quello di
verificare se l’operato del Pretore è stato conforme alle norme applicabili.
Orbene, se in prima istanza non era possibile assumere una tale prova, siccome
non ammessa dalla procedura civile allora applicabile, è evidente che la
mancata assunzione da parte del primo giudice della stessa - quand’anche fosse
stata offerta a suo tempo, ciò che per altro non era stato qui il caso - non
poteva assolutamente essere censurata ed è pertanto abusivo pretendere che la
medesima possa ora essere assunta in appello in base alla nuova procedura
federale, applicabile solo in seconda istanza (II CCA 7 novembre 2013 inc. n.
12.2012.79).
È del resto incontestabile che
quella prova era già esistente e conosciuta (o riconoscibile) a suo tempo dall’attrice
e non può pertanto essere considerata un “novum” o un “pseudo novum”,
il fatto che allora non fosse esperibile non essendo tale da comportare la sua
novità ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC (in tal senso, II CCA 9 marzo 2012
inc. n. 12.2011.185, 7 novembre 2013 inc. n. 12.2012.79). Oltretutto, in
considerazione del fatto che il brevetto notarile contenente la “dichiarazione
pro-veritate” è stato allestito - su iniziativa volontaria dell’attrice stessa,
l’unica persona che in effetti poteva avervi un interesse - solo il 18 febbraio
2013 quando invece la sentenza pretorile che riteneva non provata l’autenticità
dei doc. G e I era stata notificata all’attrice già il precedente 1° ottobre
2012 (cfr. “reclamo” p. 2), ossia oltre 4 mesi e mezzo prima, nemmeno si
potrebbe ritenere che quella prova possa essere stata addotta “immediatamente” ai
sensi dell’art. 317 cpv. 1 lett. a CPC. La nuova prova non può pertanto essere
presa in considerazione per il presente giudizio.
10. In questa sede l’attrice
rimette in discussione unicamente l’assunto pretorile secondo cui essa non aveva
provato l’autenticità dei doc. G e I, affermando di aver ossequiato, pur a
fronte di uno stato di necessità probatoria, all’onere della prova che le
incombeva: da un parte evidenzia come il giudice di prime cure avrebbe dovuto
tener conto della testimonianza resa a suo favore da B__________ __________ innanzi
al Procuratore Pubblico (doc. 35) o almeno ordinare d’ufficio l’interrogatorio
formale delle parti; e dall’altra rileva che l’autenticità del doc. H,
confermata nella sentenza impugnata, indiziava di per sé per l’autenticità dei
doc. G e I, che ad esso facevano espresso riferimento, tanto più che le firme
apposte da M__________ __________ su quei due documenti erano identiche a
quella da lui resa nel doc. H e a quella rilasciata innanzi al Procuratore
Pubblico (cfr. doc. 35).
10.1 La prima parte della censura,
e meglio il rimprovero mosso al Pretore per non aver tenuto conto della
testimonianza resa da B__________ __________ innanzi al Procuratore Pubblico
(doc. 35) e per non aver ordinato d’ufficio l’interrogatorio formale delle
parti per chiarire la questione litigiosa, deve essere disattesa.
Innanzitutto si osserva che essa
è nuova ed è con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC), l’attrice non
essendosi in precedenza mai prevalsa - nemmeno in sede conclusionale - della
testimonianza penale di B__________ __________ (del resto neppure ritenuta rilevante
nel giudizio impugnato), né avendo mai chiesto l’interrogatorio formale
d’ufficio di entrambe le parti (ed avendo anzi rinunciato all’interrogatorio formale
della convenuta da lei inizialmente proposto, cfr. verbale d’udienza 14
febbraio 2012 p. 6; mentre la controparte ha a sua volta rinunciato
all’interrogatorio formale dell’attrice il 21 febbraio 2012, cfr. ordinanza 22
febbraio 2012).
Il
rimprovero sarebbe stato in ogni caso infondato anche nel merito. L’attrice
invoca in effetti la deposizione resa da suo padre B__________ __________ in
sede penale, ma questo mezzo di prova è senza dubbio inammissibile, questa
Camera avendo già avuto modo di stabilire che l’esclusione dalla facoltà di
deporre come testimone prevista dall’art. 228 CPC/TI non può essere aggirata
mediante l’ammissione in atti sotto altra forma - dichiarazione scritta o
richiamo di un altro incarto civile o penale - del racconto della persona
esclusa da questa norma (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 1 e n. 716 ad art. 228; II CCA 14 luglio 1998 inc. n.
12.97.294). Quanto invece alla possibilità per il giudice di ordinare l’interrogatorio
formale delle parti (art. 88 lett. c CPC/TI), la stessa costituisce una
semplice facoltà e non un obbligo sanzionabile, e in ogni caso non può essere invocata
dalle parti per supplire ad eventuali loro negligenze nella conduzione
dell’istruttoria (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 1 ad art. 88).
10.2 Per poter esaminare con
cognizione di causa la seconda parte della censura, occorre riassumere il
tenore dei doc. G, H e I.
10.2.1 Il doc. G è una “convenzione”
conclusa il 19 agosto 2003 tra M__________ __________ (alias M__________
__________, cfr. doc. I), e la società L__________ SA, rappresentata
nell’occasione da B__________ __________. Il documento è costituito da un
accordo originario scritto a computer, a firma dei contraenti, e da un’aggiunta
battuta a macchina poi completata in calce allo scritto (qui di seguito riportata
in corsivo), recante una sigla dei medesimi contraenti, riferita al punto n. 4
della convenzione. Secondo questo accordo - per quanto qui interessa - “il
signor M__________ __________ ha la necessità di rinnovare il permesso per
stranieri …. La società __________ SA è disposta ad aiutare il sig. M__________
ad ottenere questo permesso alle seguenti condizioni: … 4. Il sig. M__________ __________
si impegna a versare fr. 1'600'000.- al sig. __________ I__________ entro 8 +
60 giorni dalla firma della presente convenzione quale acconto sulla
compravendita parziale della R__________ S.p.A. ritenuto il diritto di
compera e penale di fr. 200'000.- in calce”, atteso che in calce al
documento si legge poi che “su richiesta del signor M__________ __________
il signor B. __________ in rappresentanza degli azionisti concede al signor M__________
__________ il diritto di compera del 50% delle azioni della R__________ S.p.A.
come al mandato di vendita in suo possesso e la proroga del pagamento come al
punto 4 a 60 giorni, con una penalità di fr. 200'000.- da versare entro 65
giorni da oggi se non viene esercitato né il diritto di compera né il pagamento
di fr. 1'600'000.- ai signori L__________, I__________, AP 1”.
Il doc. H è una lettera
manoscritta a firma di M__________ __________, che è stata indirizzata il 27
ottobre 2003 a Immobiliare R__________ S.p.A. “c/o __________”, del seguente
tenore: “egregio signor __________, con la presente per informarla che non sono
in grado di adempiere al diritto di compera del 50% delle azioni della R__________
S.p.A. come stabilito nella convenzione del 18 agosto 2003 da me richiesta, non
avendo trovato il finanziamento necessario, appena posso pagherò la relativa
penale a chi di dovere”.
Il doc. I è invece una
“convenzione” battuta a macchina recante la data del 5 novembre 2003, conclusa
tra M__________ __________ alias M__________ __________ da una parte e L__________,
I__________ e AP 1 dall’altra. Con la stessa, “richiamati: il contratto di
conferma di mutuo del 26 giugno 2003; la convenzione L__________ SA __________
e M__________ __________ del 19 agosto 2003 con la relativa aggiunta sempre del
19 agosto 2003 sulla penale di fr. 200'000.- (duecentomila); il signor M__________
__________ conferma qui di non volere esercitare il diritto di compera del 50%
delle azioni della R__________ S.p.A. e di non essere in grado di versare
l’importo di fr. 1'600'000.- non avendo trovato il finanziamento”, i contraenti
hanno stipulato quanto segue: “1) con la presente le parti rinunciano
reciprocamente ai propri rispettivi crediti di fr. 120'000.- con interessi per
il M__________ __________ e di fr. 200'000.- per i fratelli __________ L__________,
I__________, AP 1. 2) Di conseguenza i reciproci rapporti di dare avere fra le
parti sono completamente e definitivamente tacitati”.
10.2.2 Alla luce di quanto precede, l’attrice
potrebbe anche essere seguita - senza che per il momento sia necessario
approfondire se il doc. H fosse materialmente falso, come preteso dalla
convenuta ancora in questa sede - laddove ritiene che il fatto che il doc. H
sia stato ritenuto formalmente autentico dal Pretore indiziava anche per l’autenticità
formale del doc. G, che ad esso faceva riferimento: se in effetti nello scritto
di cui al doc. H M__________ __________ aveva validamente dichiarato di non
essere “in grado di adempiere al diritto di compera del 50% delle azioni della
R__________ S.p.A. come stabilito nella convenzione del 18 agosto 2003 da me
richiesta” e di voler pagare “la relativa penale a chi di dovere”, sembrerebbe
logico che in tal modo egli abbia pure confermato l’impegno risultante nel
precedente doc. G - sia pure datato 19 e non 18 agosto 2003 - circa l’avvenuta
pattuizione da parte sua, al suo punto 4, del diritto di compera su quelle
azioni e della relativa penale, e con ciò l’autenticità della firma da lui
apposta su quel documento, nonostante la stessa non abbia poi potuto essere
confermata (ma neanche smentita) in occasione della perizia calligrafica
assunta in sede penale.
Ciò tuttavia non migliorerebbe la
posizione dell’attrice. In effetti, a parte il fatto che l’impegno di cui al
doc. G, e con ciò quello al pagamento della relativa penale, era stato assunto
nei confronti di L__________ SA, firmataria dello scritto, e non invece
direttamente nei confronti dei fratelli __________, che del resto nemmeno
risultano essere gli azionisti di quella società o di R__________ S.p.A., a
nome della quale B__________ __________ aveva concesso il diritto di compera,
si osserva che in causa l’attrice non ha in ogni caso preteso, nemmeno in via
subordinata, che il debito posto in esecuzione potesse essere non dovuto in
considerazione della penalità di fr. 200'000.- vantata nei confronti del
cedente M__________ __________ (doc. G) da opporsi in compensazione, ma unicamente
per il fatto che con il successivo accordo di cui al doc. I quelle stesse parti
avevano a suo tempo concordato l’estinzione dei rispettivi debiti: in tal modo il
giudice non era e non è pertanto tenuto o autorizzato ad esaminare l’eventuale
buon fondamento di un’eccezione di compensazione (fondata sul doc. G) neppure
sollevata negli allegati preliminari.
10.2.3 Contrariamente a quanto
ritenuto dall’attrice, nulla permette invece di ritenere che l’autenticità del
doc. H (ed eventualmente anche del doc. G) comportasse di per sé anche
l’autenticità formale del doc. I, che pure ad essi faceva riferimento. Il doc.
Fatti
I è in effetti successivo ai doc. G e H, per cui a rigor di logica questi
ultimi non possono essere idonei a confermarne il contenuto, anche se lo stesso
poteva essere considerato ragionevole. Nemmeno il fatto che due dei tre
documenti eccepiti di falso in causa dalla convenuta (sempre i doc. G e H) possano
eventualmente essere considerati autentici è a sua volta tale da implicare
l’autenticità del terzo (doc. I), dal solo fatto che la firma apposta sullo stesso
era simile a quella rilasciata da M__________ __________ innanzi al Procuratore
Pubblico (cfr. doc. 35) e che il suo testo risultava scritto a macchina così
come già l’aggiunta sul doc. G non potendosi in ogni caso giungere, in assenza
di migliori circostanze indiziarie o prove (non addotte in questa sede
dall’attrice), a una conclusione diversa. L’attrice, che per altro si è
prevalsa per la prima volta in questa sede e con ciò irritualmente (art. 317
cpv. 1 CPC) dell’esistenza di uno stato di necessità probatoria, non è così riuscita
a provare, anche solo sulla base di un complesso di indizi convergenti, che il
doc. I, con cui le parti contraenti avrebbero concordato l’estinzione dei
rispettivi debiti, era effettivamente autentico.
11. Ne discende che l’appello
dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile, senza che sia necessario
esaminare in via subordinata se, come preteso dalla convenuta anche in questa
sede, i doc. G, H e I fossero annullabili per vizi di volontà del firmatario
(errore essenziale e dolo) rispettivamente fossero nulli per il suo contenuto
illecito e per l’impossibilità del suo oggetto.
Gli oneri processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un valore
litigioso di fr. 60'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. Il reclamo (correttamente:
appello) 30 ottobre 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di
fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’500.-
per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).