12.2012.19
Società semplice - liquidazione - ammissibilità della domanda riconvenzionale (connessione)
27 febbraio 2014Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2012.19
Data decisione, Autorità:
27.02.2014, IICCA
Titolo:
Società semplice - liquidazione - ammissibilità della domanda riconvenzionale (connessione)
DOMANDA RICONVENZIONALE
LIQUIDATORE
SOCIETÀ SEMPLICE
art. 530 CO
art. 548 CO
art. 172 CPC-TI
Incarto n.
12.2012.19
Lugano
27 febbraio 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.134
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione
26 agosto 2008 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 12'290.-
oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2008, domanda avversata dal convenuto che
ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha
chiesto la condanna della controparte al pagamento di un importo inizialmente di
fr. 200’000.- e poi ridotto con le conclusioni a fr. 78’280.- oltre interessi
al 5% dall’11 marzo 2008 nonché il rigetto in via definitiva in tale misura
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno, richiesta
cui l’attrice si è opposta auspicando altresì l’accertamento dell’inesistenza
del debito posto in esecuzione, la nullità rispettivamente l’annullamento
dell’esecuzione promossa nei suoi confronti e la conseguente cancellazione del
PE;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 23 dicembre 2011, con cui ha parzialmente
accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr. 8’940.-
oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2008, e respinto la domanda riconvenzionale,
annullando l’esecuzione di cui al PE;
appellante
il convenuto con atto di appello 1° febbraio 2012, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la
domanda riconvenzionale nella misura indicata in sede conclusionale,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con risposta 4 febbraio 2013 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
richiamata
la decisione 18 settembre 2012 con cui questa Camera ha respinto l’istanza di
gratuito patrocinio in appello presentata il 1° febbraio 2012 dal convenuto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con petizione 26 agosto 2008 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna per ottenerne la condanna
al pagamento di fr. 12'290.- oltre interessi al 5% dal
1° luglio 2008. Essa, in estrema sintesi, ha sostenuto che nell’ambito dell’edificazione, avvenuta nel 2006, delle due case
situate sulle particelle limitrofe n. __________ e __________ RFD di __________
(ora __________), di sua proprietà la prima e (allora) di proprietà del
convenuto la seconda, le parti si erano accordate nel senso di eseguire un’unica
canalizzazione per le acque luride, da finanziarsi e da utilizzarsi in comune, sennonché
il convenuto, alcuni mesi dopo che l’opera era stata eseguita (sul suo terreno),
aveva ostruito la parte della canalizzazione in arrivo dal fondo dell’attrice,
così che la stessa aveva poi dovuto eseguire una nuova canalizzazione per
allacciarsi alla condotta di un fondo confinante. Con la sua azione giudiziaria
ha pertanto preteso la rifusione dei costi da lei sopportati per la
realizzazione della canalizzazione comune (fr. 7'000.- per scavi, fr. 1'300.-
per opere di pavimentazione stradale, fr. 140.- per sistemazione rappezzo
provvisorio e fr. 50.- per tassa cancelleria comunale) e di quelli per il suo allacciamento
a quella canalizzazione (fr. 2¿00.-) nonché delle spese legali preprocessuali (fr. 1'000.-).
2. Con
risposta 17 novembre 2008 il convenuto si è opposto alla petizione e con
domanda riconvenzionale ha chiesto la condanna della
controparte al pagamento di un importo poi ridotto con le conclusioni da fr.
200’000.- a fr. 78’280.- oltre interessi al 5% dall’11 marzo 2008, nonché (solo
con la replica riconvenzionale) il rigetto in via definitiva in tale misura
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno (di fr.
200’000.- oltre interessi al 5% dal 10 novembre 2008, doc. NN). Egli in buona
sostanza ha rimproverato all’attrice di non aver acconsentito,
contrariamente a quanto da lei inizialmente prospettato, all’iscrizione di un
diritto di passo veicolare a favore del suo fondo, ciò che gli aveva impedito
l’accesso veicolare alla sua autorimessa. Di qui la sua richiesta volta al
risarcimento del costo del manufatto (fr. 28'280.-) e del minor valore della
sua casa a seguito dell’inaccessibilità dell’autorimessa (fr. 50'000.-).
L’attrice,
con risposta riconvenzionale 23 dicembre 2008, si è opposta alla domanda
riconvenzionale auspicando altresì l’accertamento
dell’inesistenza del debito posto in esecuzione, la nullità rispettivamente
l’annullamento dell’esecuzione promossa nei suoi confronti e la conseguente
cancellazione del PE.
3. Il
Pretore, con la sentenza 23 dicembre 2011 qui impugnata, ha da una parte accolto parzialmente la petizione per l’importo di fr. 8’940.- oltre
interessi al 5% dal 1° luglio 2008 (dispositivo n. I.1), ponendo la tassa di
giustizia di fr. 1'250.- e le spese di fr. 1'100.- a carico dell’attrice per
1/4 e per 3/4 a carico del convenuto e per esso, posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (dispositivo n. I.2), dello Stato, con obbligo per
il convenuto di versare alla controparte fr. 1'800.- per ripetibili (dispositivo
n. I.3); dall’altra ha respinto la domanda riconvenzionale (dispositivo n.
II.1), annullando l’esecuzione di cui al PE (dispositivo n. II.2) e ponendo la
tassa di giustizia di fr. 4’000.-, le spese di fr. 3’200.- e le ripetibili di
fr. 10'000.- a carico dell’attore riconvenzionale (dispositivo n. II.4), a cui
è pure stato negato il beneficio dell’assistenza giudiziaria (dispositivo n. II.3). Nell’ambito dell’azione principale, il giudice di prime cure ha
ritenuto che le parti avevano dato vita a una società semplice volta alla
realizzazione e all’uso della canalizzazione comune e che a seguito dello
scioglimento della stessa l’attrice, in considerazione del fatto che l’opera
era rimasta di proprietà esclusiva del convenuto, aveva diritto a metà dell’investimento,
pari al suo apporto (fr. 7'000.- per scavi, fr. 1'300.- per opere di
pavimentazione stradale, fr. 140.- per sistemazione rappezzo provvisorio e fr.
50.- per tassa cancelleria comunale). Quanto alla domanda riconvenzionale, la
stessa era improponibile, in quanto non era stato provato che tra la stessa e
la domanda principale vi fosse una sufficiente connessione; essa era in ogni
caso infondata anche nel merito, siccome non era stata dimostrata
l’inaccessibilità veicolare dell’autorimessa senza il prospettato diritto di
passo veicolare e in quanto all’attrice non poteva essere rimproverata una culpa
in contrahendo per non essere stata più disposta a concedere quel diritto
di passo a seguito degli atteggiamenti tenuti dal convenuto, in particolare del
blocco a più riprese da parte sua dell’accesso dell’autorimessa dell’attrice e del
fatto che era stato proprio il convenuto ad aver edificato un muro a confine
che impediva la formalizzazione del diritto di passo veicolare.
4. Con
l’appello 1° febbraio 2012, che qui ci occupa, il convenuto chiede di riformare
il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la
domanda riconvenzionale così come specificato in sede conclusionale,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli,
riferendosi al giudizio sull’azione principale, contesta che le parti avessero
dato vita a una società semplice finalizzata alla realizzazione e all’utilizzazione
della canalizzazione comune, uso che per altro avrebbe necessitato la
costituzione e la successiva iscrizione a RF di una servitù di condotta, e che
la stessa potesse essere ritenuta sciolta a seguito dell’ostruzione delle tubature,
cui in effetti sarebbe stato possibile ovviare con una semplice richiesta di
ripristino della situazione originaria; e rimprovera al Pretore di non aver
tenuto conto né del fatto che l’attrice aveva utilizzato la canalizzazione per
un certo periodo di tempo né dell’avvenuto parziale ammortamento dell’opera. Con
riferimento alla domanda riconvenzionale, rileva dapprima che la stessa era senz’altro
proponibile in ordine siccome era stato provato che tra la medesima e la
domanda principale vi era una connessione sufficiente, e che se non lo fosse
stato, ciò avrebbe imposto un giudizio di irricevibilità e l’annullamento del
dispositivo che annullava l’esecuzione in corso, richiesta questa per altro già
inammissibile costituendo a sua volta una (ulteriore) domanda riconvenzionale;
ribadisce che nel merito la domanda sarebbe stata senz’altro fondata, essendo
stata provata l’inaccessibilità veicolare della sua autorimessa senza il
diritto di passo veicolare, tanto più che gli atteggiamenti a lui imputati
erano solo stati la risposta alle continue provocazioni della controparte;
rileva che il buon fondamento della domanda riconvenzionale imponeva la
concessione dell’assistenza giudiziaria in prima sede; e censura siccome
sproporzionate e non conformi alle tariffe applicabili le somme poste a suo
carico a titolo di spese e di ripetibili, di cui chiede in ogni caso una
massiccia riduzione.
5. Della
risposta 4 febbraio 2013 con cui l'attrice postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario,
nei prossimi considerandi.
6. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece
la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una
decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove
disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
sulla
domanda principale
7. Nel
caso di specie è innanzitutto incontestabile che le
parti avessero a suo tempo costituito una società semplice ex art. 530 segg. CO
finalizzata alla realizzazione ed all’utilizzazione in comune di una
canalizzazione per le acque luride.
Contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto, non è affatto vero che il Pretore avrebbe ammesso la venuta in
essere di una società semplice tra le parti unicamente in considerazione
dell’esistenza della canalizzazione allestita sul fondo del convenuto, a suo
tempo utilizzata pure dall’attrice e parzialmente da lei finanziata. Egli ha al
contrario accertato, sulla base delle risultanze istruttorie (segnatamente
dell’ammissione del convenuto stesso in sede di interrogatorio formale, ad 3) -
in questa sede neppure censurate dal convenuto - che la realizzazione e l’utilizzo
in comune dell’opera, finanziata dalle parti in ragione di metà ciascuna, era
stata preventivamente concordata tra loro (in tal senso pure il doc. Z, i testi
Silvia Alborghetti [verbale 12 ottobre 2009 p. 2, verbale 2 giugno 2008 p. 2
dell’inc. OA.2006.168 rich. V°] e l’ulteriore ammissione del convenuto [verbale
2 giugno 2008 p. 5 dell’inc. OA.2006.168 rich. V°]), ciò che basta per
ammettere l’avvenuta costituzione di un rapporto di società semplice tra l’attrice
e il convenuto.
È poi
manifestamente a torto che il convenuto ritiene che la mancata costituzione e
la successiva iscrizione a RF di una servitù di condotta avrebbe in ogni caso impedito
la costituzione della società semplice. La censura è in primo luogo
irricevibile in ordine, essendo stata sollevata per la prima volta solo in
appello (art. 317 cpv. 1 CPC). Essa sarebbe comunque infondata anche nel
merito, l’utilizzo della canalizzazione da parte dell’attrice essendo possibile
già in virtù dell’accordo obbligatorio concluso a suo tempo con il convenuto, e
ciò a prescindere dall’ulteriore conferimento o meno di un diritto reale (servitù)
sull’opera.
8. Il
convenuto contesta in seguito che la società semplice tra
le parti potesse essere considerata sciolta ai sensi dell’art. 545 seg. CO in
conseguenza dell’ostruzione da parte sua della parte della canalizzazione
proveniente dal fondo dell’attrice, evidenziando che la controparte, anziché
optare per la realizzazione di una nuova tubatura, avrebbe potuto e dovuto
chiedergli e pretendere il ripristino dell’uso della canalizzazione, che non
sarebbe stato impossibile. La censura va respinta.
Essa è innanzitutto irricevibile in ordine, essendo stata sollevata
per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). E in ogni caso
sarebbe infondata anche nel merito: poiché a seguito di una precedente
ostruzione ad opera del convenuto della parte della canalizzazione proveniente
dal fondo dell’attrice, avvenuta poco più di un mese prima (e meglio il 15
maggio 2008), il Municipio aveva emanato nei confronti di quest’ultima una
decisione di inagibilità della sua casa (doc. DD e GG), poi revocata a seguito
del ripristino della situazione (doc. HH), l’attrice, confrontata con la prospettata
nuova ostruzione della tubatura da parte del convenuto, poi attuata (cfr. doc.
II), per non vedersi nuovamente vietato l’utilizzo della casa, non poteva
ragionevolmente far affidamento - se del caso con l’inoltro di eventuali azioni
giudiziarie - nella futura correttezza della controparte, che oltretutto l’aveva
già espressamente diffidata dal far capo alla canalizzazione (preannunciandole
addirittura che il collegamento della fognatura sarebbe stato “tagliato”, cfr.
doc. L), di modo che la soluzione più ragionevole rimaneva quella di lasciare
la canalizzazione solo a disposizione del convenuto e di allestire una nuova
condotta.
9. Il
convenuto contesta infine che l’attrice possa pretendere, a titolo di utile
derivante dalla liquidazione della società semplice ex
art. 548 seg. CO, metà
dell’investimento per la realizzazione della canalizzazione (art. 533 cpv. 1
CO; II CCA 26 settembre 1994 inc. n. 93/94, 12 aprile
1996 inc. n. 12.95.253, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2011.199), corrispondente per altro al suo apporto, evidenziando in
particolare come il Pretore non avesse tenuto conto né del fatto che la
controparte aveva potuto utilizzare la canalizzazione per un certo periodo di
tempo né dell’avvenuto parziale ammortamento dell’opera. La censura deve essere
ancora una volta disattesa. L’assunto secondo cui il giudice di prime cure non
avrebbe considerato il parziale utilizzo della canalizzazione dell’attrice e
l’ammortamento dell’opera è di per sé irricevibile, essendo stato addotto per
la prima volta soltanto in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). Per il resto, non
vi è ragione di rimettere in discussione il calcolo effettuato dal Pretore, conforme
alla dottrina e alla giurisprudenza (cfr. Staehelin, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 10 ad art. 548/549 CO; Hadschin/Vonzun, Zürcher Kommentar, n.
85 ad art. 531 CO e n. 180 ad art. 548-551 CO; Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4ª ed.,
n. 7748; TF 1° aprile 2003 4C.378/2002 consid. 4.2; II CCA 12 aprile 1996 inc.
n. 12.95.253, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2011.199),
tanto più che il convenuto non aveva mai preteso negli allegati preliminari che
il valore dell’opera realizzata non corrispondesse al suo costo.
10. Nel
querelato giudizio il Pretore ha in definitiva condannato il convenuto al
pagamento di fr. 8’940.- oltre interessi. Nell’occasione egli è tuttavia
incorso in un manifesto errore di calcolo. La somma a favore dell’attrice,
corrispondente a metà dell’investimento (fr. 7'000.-
per scavi, fr. 1'300.- per opere di pavimentazione stradale, fr. 140.- per
sistemazione rappezzo provvisorio e fr. 50.- per tassa cancelleria comunale),
ammonta in effetti a soli fr. 8’490.- e non a fr. 8'940.-. Visto che la rettifica degli errori di calcolo è sempre ammessa
(art. 82 CPC/TI e 334 cpv. 1 e 2 CPC), questa Camera, d’ufficio, provvede
pertanto a correggere l’errore poi ripreso dal giudice di prime cure nel
dispositivo n. I.1 (II CCA 7 maggio 2012 inc. n. 12.2010.75).
sulla
domanda riconvenzionale
11. Il convenuto contesta innanzitutto l’assunto pretorile secondo cui
la domanda riconvenzionale sarebbe improponibile in ordine siccome non era
stato provato che tra la stessa e la domanda principale vi fosse una
connessione sufficiente ai sensi dell’art. 172 CPC/TI, e in via subordinata
evidenzia che in tali circostanze si sarebbe imposto un giudizio di
irricevibilità (in ordine) e non di reiezione della causa (nel merito). La
censura è in parte fondata.
11.1 Giusta
l’art. 172 CPC/TI, il cui tenore tiene conto dell’art. 6 LForo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 332 ad
art. 172), la domanda riconvenzionale è proponibile se è materialmente connessa
con la domanda principale. Una simile connessione è data se le due azioni sono
fondate sulla medesima causa fattuale o giuridica, cioè sulla stessa
fattispecie o sullo stesso contratto (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., ibidem; cfr. pure, seppur riferiti all'art.
6 cpv. 1 LForo, RtiD II-2006 p. 769; DTF 129 III 230 consid. 3.1; TF 21
marzo 2006 4C.356/2005 consid. 5 segg., 12 novembre 2010 4A_436/2010 consid. 3;
II CCA 18 giugno 2012 inc. n. 12.2009.149 in Rti D I-2011 42c pag. 730; cfr.
pure, seppur riferita all'art. 6 n. 3 CL, DTF 130 III 607
consid. 5), mentre non è necessario che si tratti di azioni del medesimo tipo o
della medesima natura (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., ibidem; cfr. pure, seppur riferiti all'art.
6 cpv. 1 LForo, II CCA 18 giugno 2012 inc. n. 12.2009.149; Spühler/Tenchio/Infanger, Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 12 ad art.
6 LForo; Müller/Wirth, Kommentar
zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 8 ad art. 6 LForo; Kellerhals/von Werdt/Güngerich,
Gerichtsstandsgesetz, 2ª ed.,
n. 9 seg. ad art. 6 LForo).
11.2 Nel
caso di specie il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che il convenuto non
aveva provato che la domanda riconvenzionale era materialmente connessa con la
domanda principale può senz’altro essere confermato. È vero che concretamente
entrambe le azioni si innestavano nell’ambito generale dei “rapporti di
vicinato” tra le parti. Ma ciò non basta per ammettere che vi sia la necessaria
connessione. In realtà le due azioni non si fondavano sul medesimo rapporto
contrattuale o giuridico, l’azione principale avendo per oggetto la
liquidazione di una società semplice, mentre quella riconvenzionale mirava al
risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale; e nemmeno avevano il
loro fondamento in una medesima fattispecie, l’azione principale essendo
riferita alla realizzazione e all’uso in comune della canalizzazione per le
acque luride, mentre quella riconvenzionale concernendo la mancata concessione
di un diritto di passo veicolare. Verosimilmente proprio per ovviare a questa
situazione, il convenuto ha addotto in questa sede che l’accordo sulla
canalizzazione e quello sul diritto di passo veicolare facevano parte di
un’unica pattuizione, sennonché quella sua affermazione è irricevibile essendo
stata addotta per la prima volta solo in appello (art. 317 cpv. 1 CPC), poco
importando al proposito se la stessa trovasse eventualmente il suo fondamento
nel proprio interrogatorio formale (e meglio ad 3; la giurisprudenza [Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 42 ad art. 78; NRCP 2004 p. 546; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2006.109 pubbl. in: NRCP 2007 p. 396, 15
dicembre 2008 inc. n. 12.2007.197, 22 aprile 2009 inc. n. 12.2008.37, 20 luglio
2010 inc. n. 12.2009.192, 6 ottobre 2011 inc. n. 12.2009.55, 31 luglio 2012
inc. n. 12.2010.119, 3 gennaio 2013 inc. n. 12.2011.9, 30 settembre 2013 inc.
n. 12.2012.36, 19 ottobre 2013 inc. n. 12.2012.164] ha in effetti già avuto modo di stabilire che i fatti venuti alla
luce nel corso dell’istruttoria non divengono automaticamente parte della
realtà processuale di cui il giudice deve tener conto secondo le modalità
previste dal codice di rito, se in precedenza non erano stati allegati dalle
parti, a meno che la loro successiva adduzione sia stata ammessa su invito del
giudice giusta l’art. 80 cpv. 1 lett. a CPC/TI oppure nell’ambito di una
domanda di restituzione in intero ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 lett. b CPC/TI,
ciò che non è però stato il caso nella fattispecie), che oltretutto nemmeno
sarebbe stato sufficiente, in assenza di ulteriori conferme probatorie,
inesistenti, per ritenere provata la circostanza (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, n. 764 ad art. 276; II CCA 7 aprile 2009 inc. n. 12.2007.255, 6 ottobre
2011 inc. n. 12.2009.55).
11.3 Ammessa
con ciò la correttezza del giudizio con cui il Pretore aveva ritenuto
improponibile la domanda riconvenzionale, è a ragione che il convenuto evidenzia che in tali circostanze si sarebbe imposto un giudizio di
irricevibilità (in ordine) e non di reiezione della causa (nel merito). Il
dispositivo n. II.1 deve di conseguenza essere riformato in tal senso.
12. Alla
luce di quanto precede, non sarebbe nemmeno necessario esaminare se l’azione
sarebbe stata infondata anche nel merito, come ritenuto (abbondanzialmente) dal
Pretore. In ogni caso la sua conclusione sarebbe stata verosimilmente confermata.
Se il
convenuto ha di per sé ragione laddove rileva che, contrariamente a quanto
ritenuto dal giudice di prime cure, l’istruttoria (cfr. perizia p. 3, 8, 10 e
12; verbale di sopralluogo p. 1) aveva permesso di confermare che l’autorimessa
del convenuto non è attualmente accessibile, né da est (dove avrebbe dovuto essere concesso il diritto di passo veicolare),
né - ma ciò non è rilevante per l’esito della causa - da ovest (a meno di effettuare alcuni importanti interventi), la situazione è
ben diversa per le ulteriori sue allegazioni. Il fatto che gli atteggiamenti rimproveratigli
dal Pretore (il blocco a più riprese dell’accesso dell’autorimessa dell’attrice
e l’edificazione di un muro a confine che impediva la formalizzazione del
diritto di passo veicolare), da lui espressamente non censurati in questa sede,
fossero stati la risposta alle continue provocazioni della controparte è in
effetti irricevibile, essendo stato addotto per la prima volta solo in appello
(art. 317 cpv. 1 CPC). Ma soprattutto, con il Pretore, si può senz’altro
confermare che egli non possa pretendere alcun risarcimento per la presunta
inutilizzabilità dell’autorimessa a seguito della mancata concessione del
diritto di passo veicolare, quando l’inaccessibilità è stata in ogni caso causata
da lui stesso e meglio dal fatto di aver edificato un muro a confine che
impediva la formalizzazione del diritto di passo veicolare (perizia p. 8). La circostanza che
l’attrice avesse in precedenza posato a confine una recinzione da cantiere (per
altro solo di carattere provvisorio) non giustificava una tale reazione.
13. Il
convenuto ha ragione laddove chiede di annullare il
dispositivo n. II.2, che annullava l’esecuzione di cui al PE da lui promossa.
L’irricevibilità della domanda riconvenzionale, accertata in precedenza (cfr. supra
consid. 11), escludeva in effetti che nell’ambito di quell’azione potesse
essere pronunciata una qualsiasi decisione di merito, com’era invece quella
proposta dall’attrice, ammessa dal Pretore. Oltretutto quella richiesta era già
di per sé irricevibile costituendo processualmente una domanda riconvenzionale
a una domanda riconvenzionale, non ammissibile in base alla procedura cantonale
(cfr. il silenzio qualificato, e meglio il mancato riferimento all’art. 172
CPC/TI, nell’art. 173 cpv. 3 CPC/TI), ciò che per altro era la regola in
Svizzera (Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª ed., p. 219; cfr. pure, per analogia,
art. 224 cpv. 3 CPC). Si aggiunga, per completezza, che il giudice di prime
cure, in chiara violazione del suo obbligo di motivazione, non aveva
assolutamente spiegato, in fatto e in diritto, le ragioni per cui si era
determinato per l’annullamento dell’esecuzione oggetto del PE.
14. La
domanda volta a riformare il dispositivo con cui il Pretore aveva negato al
convenuto il beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di prima sede,
esposta per altro solo nei considerandi dell’impugnativa, deve essere
disattesa.
Essa, formulata
con un appello - anziché con un reclamo (art. 121 CPC) - inoltrato il
trentesimo giorno utile dall’intimazione della sentenza pretorile (ritirata il
30 dicembre 2011), è innanzitutto irricevibile siccome tardiva, l’avvocato del
convenuto, a prescindere dall’incompleta o fors’anche erronea indicazione dei
rimedi giuridici sul tema contenuta nella sentenza, non potendo in effetti avere
dubbi sul termine corretto, dal momento che in una procedura sommaria basata
sulla verosimiglianza, qual è quella che regge l’emanazione dei giudizi in
materia di gratuito patrocinio (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 13 ad art. 156 e CPC-TI App., m. 1 ad art. 14 Lag; cfr. pure, per
analogia, art. 119 cpv. 3 CPC), i termini d’impugnazione sono di 10 giorni,
come risulta dalla lettura del testo di legge (DTF 138 I 49 consid. 8.3.2; II
CCA 4 giugno 2012 inc. n. 12.2012.43 e 44, 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.8,
19 dicembre 2013 inc. n. 12.2012.85) e meglio dell’art. 321 cpv. 2 CPC.
Stante l’infondatezza
in ordine (e abbondanzialmente anche nel merito) della domanda riconvenzionale,
accertata ai considerandi precedenti (cfr. supra consid. 11 e 12), la
domanda avrebbe in ogni caso dovuto essere respinta anche nel merito, non
essendo comunque dato il requisito cumulativo della presenza di probabilità di
esito favorevole dell’azione per cui era stata postulata l’assistenza
giudiziaria (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
15. Con
l’ultima censura d’appello il convenuto contesta gli importi posti a suo carico
in prima sede a titolo di tassa di giustizia e di ripetibili, ritenuti “sproporzionati e non conformi alla LTG [ndr vLTG] e al Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria”
(in seguito: Regolamento sulle ripetibili), chiedendo in ogni caso che quelle
somme “vengano massicciamente ridotte in conformità alle disposizioni di legge
applicabili” in considerazione della sua indigenza.
La
censura è innanzitutto irricevibile in ordine, in quanto il convenuto non ha cifrato
gli importi che a suo dire sarebbero stati invece congrui, il fatto di ritenere
sproporzionate e non conformi alle tariffe applicabili le somme attribuite in
prima sede e di chiederne una massiccia riduzione non potendo costituire una sufficiente
domanda d’appello ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC (ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 76 ad art. 311 CPC con numerosi
rif.; cfr. pure, con riferimento a domande di riduzioni di importi assegnati
dall’istanza inferiore, DTF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 e 6.3 e II CCA 10
febbraio 2012 inc. n. 12.2011.83).
Essa
sarebbe stata in ogni caso infondata anche nel merito. Per giurisprudenza
invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il
Pretore gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in
appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se
gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe
applicabili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150; II CCA 10 febbraio
2012 inc. n. 12.2011.47). Ora, tenuto conto del valore litigioso di fr. 200'000.-
(poco importando la sua riduzione ad opera del convenuto a fr. 78'280.- con le
conclusioni, cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 5 ad art. 5; II CCA 12 marzo 2007 inc. n. 12.2006.143, 29 gennaio
2009 inc. n. 12.2007.205) e rammentato che in presenza di un tale valore gli
art. 17 cpv. 1 e 20 cpv. 1 vLTG stabilivano una tassa di giustizia da fr.
2'000.- a fr. 8'000.- mentre che l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento
sulle ripetibili prevedeva un’aliquota dal 6% al 9%, il
giudice di prime cure, esponendo un tassa di fr. 4'000.- e attribuendo
un’indennità per ripetibili di fr. 10'000.- (pari al 5%), è in definitiva
rimasto entro rispettivamente già al di sotto dei limiti delle tariffe
applicabili, per cui quel suo giudizio, per altro congruo, sfugge a qualsiasi
critica. L’asserita situazione di indigenza del
convenuto non è tale da mutare questa situazione.
conclusione
16. Ne
discende che l’appello in esame, fatta salva la rettifica d’ufficio del
dispositivo n. I.1 relativo alla domanda principale di cui si è detto (cfr. supra
consid. 10), può essere accolto solo con riferimento ai dispositivi n. II.1 e
II.2 relativi alla domanda riconvenzionale e meglio nella misura in cui la
stessa era stata respinta anziché dichiarata irricevibile (cfr. supra
consid. 11) rispettivamente aveva per oggetto il giudizio di annullamento
dell’esecuzione di cui al PE in realtà irrito (cfr. supra consid. 13).
Gli oneri
processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolati sulla base di
un valore litigioso di fr. 86’770.- (fr. 8’490.- rettificati per la domanda
principale e fr. 78’280.- per la domanda riconvenzionale), seguono la
soccombenza (art. 106 CPC), di 3/4 del convenuto e di 1/4 dell’attrice.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello
1° febbraio 2012 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 23 dicembre 2011 della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna, invariati gli altri dispositivi, è così rettificata d’ufficio
e riformata:
I. Sull’azione principale
1. In parziale accoglimento della
petizione, AP 1, __________, è tenuto a versare a AO 1, __________, la somma di
fr. 8'490.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2008.
Considerandi
II. Sulla domanda riconvenzionale
1.
La domanda riconvenzionale è irricevibile.
2.
(annullato)
II. Le
spese processuali di complessivi fr. 1’000.- sono per 1/4 a carico dell’appellata
e per 3/4 a carico dell’appellante, tenuto inoltre a rifondere alla controparte
fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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