Lexipedia

Decisione

12.2012.190

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - rigore probatorio - esigenze di contestazione e diritto alla prova del convenuto

13 dicembre 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i quali non avevano voluto rispettivamente potuto partecipare all’udienza (cfr.

doc. P e Q e doc. 2) - e G__________ __________, nonché di sentire in sede di interrogatorio

entrambe le parti. In via subordinata ha chiesto di accogliere l’istanza per

fr. 5'199.- più interessi ed accessori, rilevando che l’importo su cui

calcolare la provvigione del 3% era semmai solo quello relativo al prezzo di

fr. 173'300.-.

Con

decisione ordinatoria sempre del 2 maggio 2012, il Pretore, prevalendosi del

principio dell’immediatezza sancito dall’art. 257 cpv. 1 lett. a CPC, ha

ammesso, per quanto qui interessa, unicamente l’audizione del teste M__________

__________ e l’interrogatorio del convenuto, poi esperiti quel medesimo giorno.

3. Con

decisione 24 ottobre 2012 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza,

condannando il convenuto al pagamento di fr. 20'610.- oltre interessi al 5% dal

9 agosto 2011, somma per cui ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione

al PE. Sulla base della testimonianza di M__________ __________ il giudice di

prime cure ha innanzitutto ritenuto che tra le parti era effettivamente venuto

in essere il contratto di mediazione preteso dall’istante. Egli ha quindi

aggiunto che il convenuto non aveva contestato che la provvigione del 3% doveva

essere calcolata sull’intero prezzo dell’operazione immobiliare, pari a fr.

687'000.-. E ha infine modificato solo la data di decorrenza degli interessi di

mora.

4. Con

l’appello 5 novembre 2012 che qui ci occupa, il convenuto chiede la riforma del

querelato giudizio nel senso di dichiarare irricevibile l’istanza, rilevando in

sostanza come l’impossibilità di assumere nella particolare procedura sommaria

ex art. 257 CPC i mezzi di prova da lui offerti, senz’altro rilevanti per

l’esito della lite siccome atti a smentire le circostanze fattuali riportate

nella testimonianza già assai sospetta di M__________ __________, avrebbe

dovuto indurre il Pretore a non entrare nel merito della causa ed a rinviare le

parti alla procedura ordinaria. In via subordinata chiede di modificare il

primo giudizio nel senso di accogliere l’istanza per soli fr. 5'199.- più

interessi ed accessori, rilevando di aver sostenuto in risposta che l’importo

su cui calcolare la provvigione era semmai quello relativo al prezzo di fr.

173'300.-.

5. Delle

osservazioni (recte: risposta all’appello) 23 novembre 2012 con cui

l'istante postula la reiezione del gravame si dirà, se e per quanto necessario,

nei prossimi considerandi.

6. Giusta

l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda

tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o

immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo

restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3).

In base

alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (TF 30 ottobre 2012

4A_273/2012 consid. 5.1.1 destinata alla pubblicazione), un fatto è

immediatamente comprovabile in base alla norma, se può essere accertato senza

ritardi e senza dispendio particolare. La prova del fatto deve di regola essere

portata mediante documenti (e l’ispezione oculare). La tutela giurisdizionale

nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del rigore probatorio:

l’istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve

recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei rapporti fattuali. Se la

controparte contesta i fatti in modo verosimile, la tutela giurisdizionale nei

casi manifesti non può essere accordata. Ciò sarà in particolare il caso

laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di

vista fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far

vacillare il convincimento del giudice già formato in precedenza. Decisivo è in

definitiva sapere se l’approfondito chiarimento delle obiezioni della parte convenuta

possa mutare il convincimento del giudice circa l’avvenuta dimostrazione della

pretesa dell’istante, così che esse non possano a priori essere considerate

prive di rilevanza.

Sempre in

base alla giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2), la

situazione giuridica è chiara ai sensi della norma, laddove la conseguenza

giuridica è senz’altro evincibile dall’applicazione della legge tenendo conto della

dottrina e della giurisprudenza e l’applicazione del diritto porta a un

risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se

l’applicazione di una disposizione impone al tribunale una decisione di

apprezzamento o in equità previa valutazione di tutte le circostanze del caso.

7. Nella

fattispecie, ci si potrebbe innanzitutto chiedere se la testimonianza resa da M__________

__________ sia da sola sufficiente per ritenere immediatamente comprovati i

fatti su cui l’istante si era prevalso, rilevato da una parte che - come si è

detto - nell’ambito della procedura di cui all’art. 257 CPC la prova dei fatti

deve di regola essere portata mediante documenti (e l’ispezione oculare) e

ritenuto dall’altra che, per fondare il proprio convincimento sui fatti, il

giudice apprezza liberamente le prove (art. 157 CPC), ossia deve pur sempre effettuare

una decisione di apprezzamento. La questione a sapere se in un caso del genere sia

possibile far capo alla prova per testimoni, che - diversamente da quella

documentale e dall’ispezione oculare (che costituiscono prove “immediate” del

giudice) - rappresenta solo una prova “mediata”, già lasciata indecisa dalla

giurisprudenza (DTF 138 III 123 consid. 2.1.6), non necessita tuttavia di

essere risolta nemmeno in questa sede.

8. È

in effetti a ragione che il convenuto rileva come l’impossibilità di assumere

nella particolare procedura sommaria ex art. 257 CPC i mezzi di prova da lui

offerti (i testi D__________ __________, R__________ __________, l’avv. A__________

__________ e G__________ __________, nonché l’interrogatorio dell’istante),

senz’altro rilevanti, avrebbe in ogni caso dovuto indurre il Pretore a non

entrare nel merito della causa ed a rinviare le parti alla procedura ordinaria.

Che l’obiezione

sollevata dal convenuto in merito alla versione dei fatti addotta dall’istante

circa l’esistenza del contratto di mediazione, ritenuta falsa, non possa a

priori essere considerata priva di rilevanza, nel senso che il suo approfondito

chiarimento potrebbe mutare il convincimento del giudice circa l’avvenuta

dimostrazione della pretesa dell’istante, è fuori discussione: la stessa, se dimostrata,

è in effetti idonea a smentire, tenuto anche conto delle circostanze indiziarie

già evidenziate in prima sede, quanto riferito dal teste M__________ __________.

Il

convenuto ha poi pure ragione a lamentare il fatto che la particolare procedura

adottata dall’istante, ed in particolare la limitazione dei mezzi di prova che

essa comporta (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2 e 2.1.6) rispettivamente l’impossibilità

- viste la volontà di D__________ e R__________ __________ di non essere coinvolti

(cfr. doc. P e Q; cfr. pure lettera 23 aprile 2012 alla Pretura volta a citare

quei testi, rimasta priva di riscontri), la comprovata indisponibilità a

presenziare dell’avv. A__________ __________ (doc. 2) e la mancata comparsa,

contro ogni previsione (cfr. istanza p. 5 e 8), di G__________ __________ nonché

dell’istante - di far capo a prove non immediatamente disponibili all’udienza (TF

30 ottobre 2012 4A_273/2012 consid. 5.1.1 destinata alla pubblicazione), gli ha

impedito di fatto di poter provare il buon fondamento della sua obiezione, che nell’ambito

di un procedimento ordinario egli avrebbe senz’altro potuto sottoporre a

giudizio e che a seguito di questa procedura, crescendo la decisione pretorile

in giudicato materiale, non potrebbe da lui mai più essere sollevata (TF 30

ottobre 2012 4A_273/2012 consid. 5.1.1 destinata alla pubblicazione) in chiara violazione

del suo diritto alla prova.

9. Del

tutto infondato è per contro l’assunto difensivo dell’istante secondo cui il

convenuto sarebbe precluso da ogni suo diritto per non aver a suo tempo

ritenuto né di portare con sé le persone che intendeva far interrogare né di

impugnare la decisione ordinatoria 2 maggio 2012 con cui il Pretore aveva

ammesso unicamente l’audizione del teste M__________ __________ e

l’interrogatorio del convenuto. In merito alla prima questione, già si sono

spiegate le ragioni che avevano oggettivamente impedito al convenuto, senza negligenza,

di poter portare con sé le persone di cui auspicava l’audizione. Quanto alla

seconda, visto il principio dell’immediatezza sancito dall’art. 257 cpv. 1

lett. a CPC, si osserva che quella decisione non prestava il fianco ad alcuna

critica e una sua eventuale impugnazione non avrebbe in ogni caso permesso al

convenuto di ottenere l’assunzione delle prove da lui richieste, inammissibili

in questa procedura.

10. Ne

discende, in accoglimento dell’appello (e meglio della sua richiesta

principale), che l’istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti deve

essere dichiarata irricevibile (art. 257 cpv. 3 CPC).

Gli oneri

processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un

valore litigioso di fr. 20'610.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), fermo

restando che l’emanazione del giudizio di irricevibilità dell’istanza (invece

di quello, originario, di merito) giustifica tutto sommato di ridurre la tassa

di giustizia (da fr. 700.- a fr. 350.-) e le ripetibili (da fr. 2'000.- a fr.

1'000.-) dovute per la procedura pretorile.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 5 novembre 2012 di AP 1 è accolto.

Di

conseguenza la decisione 24 ottobre 2012 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 2, è così riformata:

1. L’istanza 26 marzo 2012 di

AO 1 è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia in complessivi fr. 350.- e le spese in fr. 200.-, da

anticipare come di rito, restano a carico dell’istante, che rifonderà al

convenuto fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 500.- (tassa di giustizia

di fr. 450.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellato, che rifonderà

all’appellante fr. 1’000.- per ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster