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Decisione

12.2012.191

Affitto agricolo. Fatti nuovi in appello irricevibili

6 febbraio 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi cantonali, che invece sono stati da lei richiesti e ottenuti. A

suo dire tale circostanza dimostra che la Sezione dell’agricoltura non riteneva

che ci fosse un valido contratto di affitto e che probabilmente nemmeno

l’istante lo credeva (appello, pag. 3 in basso). Le censure sono prive di qualsiasi riferimento probatorio. Per tacere del fatto che consistono, per lo

più, in deduzioni della convenuta e si esauriscono, quindi, in mere allegazioni

di parte, Esse non soddisfano pertanto i requisiti di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC). Va precisato, inoltre, che anche volendo, per ipotesi, seguire la

tesi della convenuta su quanto potesse credere la Sezione dell’agricoltura,

tale circostanza non avrebbe comunque alcun influsso sull’esistenza del

contratto.

9. L’appellante

critica il consid. 3.2 del querelato giudizio affermando che per il periodo

dall’agosto 2002 al maggio 2004 la sua responsabilità dev’essere perlomeno

temperata, alla luce del comportamento dell’istante e perché a suo dire il

contratto di affitto agricolo non “presentava proprio tutti i crismi della

validità”. Al riguardo ella ribadisce anzitutto che esso era sottoscritto

da un solo comproprietario che non ne deteneva una copia e non lo considerava

più valido. La censura non può essere condivisa per i motivi già illustrati (sopra,

consid. 3 e 7) e a cui si rinvia. L’appellante ricorda, inoltre, che l’istante

aveva lungamente rifiutato di mostrarle il contratto in questione “aumentando

i sospetti”, che egli non aveva chiesto i contributi cantonali e che non

aveva mai fatto valere i suoi diritti per iscritto (memoriale, pag. 4 in fondo). Il Pretore ha spiegato che l’agire della convenuta non poteva essere ritenuto esente da

colpa a maggior ragione perché a fronte degli accertamenti esposti sopra

(consid. 6) e dopo aver preso visione del contratto di affitto agricolo agli

inizi di agosto 2002 aveva continuato a impedire all’affittuario l’utilizzo

del fondo fino alla fine del 2004. Il primo giudice ha inoltre ribadito che gli

argomenti della convenuta gravitanti sostanzialmente intorno al fatto che il

contratto in questione le sarebbe stato sottaciuto non erano opponibili

all’istante, al quale non incombeva alcun dovere di informazione. Il Pretore ha

infine precisato che la convenuta, dimostrando piena consapevolezza del rischio

in gioco, all’udienza di discussione 25 maggio 2004 di cui all’inc. DI.2004.277

aveva dichiarato che avrebbe fatto fronte lei stessa allo sfalcio del terreno pendente

la causa “assumendo il rischio di dover riconoscere un risarcimento dei

danni da definirsi in separata sede alla parte convenuta [AO 1] nel caso in cui

la decisione dovesse risultare favorevole a quest’ultima” (sentenza

impugnata, pag. 5 in basso e 6 in alto). L’appellante si limita, quindi, a

ribadire quanto esposto in prima sede senza confrontarsi compiutamente con la

motivazione pretorile, sicché anche su questo punto l’appello è inammissibile

(art. 311 cpv. 1 CPC).

10. La

convenuta critica, in ogni caso, anche il calcolo del risarcimento effettuato

dal Pretore. In particolare, ella reputa che dall’importo di fr. 6'223.20

fissato dal primo giudice debbano essere dedotti fr. 2'074.40 per i contributi

cantonali che la controparte avrebbe omesso di chiedere, fr. 526.80 per “i

primi otto mesi del 2002”, nonché la metà dell’importo ottenuto. L’appellante

ritiene, infine, che a controparte dev’essere, semmai, versato unicamente il

guadagno netto che ammonterebbe al 10%, sicché il risarcimento ammonterebbe, a

suo dire, al massimo a fr. 181.- (memoriale, pag. 5 in alto). Il primo giudice ha riconosciuto l’importo di fr. 6'223.20 richiesto dall’istante. Egli

ha spiegato che tale somma è stata calcolata dalla Sezione dell’agricoltura

sulla base dei dati forniti dall’istante e che la convenuta non ha contestato,

limitandosi a opporsi al principio del risarcimento e asserendo, senza tuttavia

dimostrare la propria allegazione, che lo sfalcio nel 2003 sarebbe stato

eseguito dalla controparte (sentenza impugnata, pag. 6 in alto). L’appellante non spende una parola per criticare compiutamente l’argomentazione

pretorile, sicché su questo punto l’appello è irricevibile (art. 311 cpv. 1

CPC). Alla luce della procedura applicabile, poi, la motivazione menzionata sopra

non può che essere confermata. Invero, nel

codice di procedura civile ticinese (CPC-TI), applicabile in virtù dell’art.

404 cpv. 1 CPC alla procedura di prima istanza – riservate successive modifiche

di dettaglio (art. 75 CPC-TI) e in casi di restituzione in intero (art. 138

CPC-TI) – l’oggetto della lite viene determinato allo stadio dello scambio

degli allegati introduttivi. L’attore con la petizione ed eventualmente con la

replica, e il convenuto con la risposta ed eventualmente con la duplica, devono

pertanto sottoporre al giudice in forma compiuta le proprie tesi di fatto, le

domande, le eccezioni e le contestazioni (art. 78 CPC-TI). Successivamente non

è più per principio possibile addurre fatti o eccezioni non sostenuti in

precedenza, o sollevare contestazioni in precedenza non formulate (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, m. 26, 27 ad art. 78). Sotto l’egida del CPC-TI ne derivava

l’irricevibilità procedurale di nuovi fatti od argomenti sollevati per la prima

volta con le conclusioni o, a maggior ragione, con l’appello (art. 321 cpv. 1

lett. b CPC-TI). La situazione non muta con l’entrata in vigore del Codice di

diritto processuale civile svizzero, applicabile nella fattispecie, come detto

(sopra, consid. 1), nella procedura di appello. L’art. 317 cpv. 1 CPC

stabilisce che nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati in appello

soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b). Alla luce

di quanto illustrato sopra quest’ultima condizione difetta nel caso precipuo.

11. Per

quanto concerne la domanda riconvenzionale, integralmente respinta dal primo

giudice, l’appellante critica il Pretore per aver definito a dir poco confusa

la sua argomentazione. A dire dell’appellante a confondersi sarebbe invece il

Pretore che trascurerebbe il fatto che le pretese dell’istante si basano sul

comportamento della convenuta negli anni dal 2002 al 2004, mentre le sue

pretese si basano sull’atteggiamento della controparte negli anni dal 2002 al

2007. Ella afferma, in particolare, che dopo la sentenza del 17 febbraio 2005

l’istante ha potuto usare il fondo “come se fosse al beneficio di un

contratto di affitto valido” e, pertanto, ne dovrebbe conseguire “il suo

obbligo di rispettarne tutte le clausole in particolare quelle obbligatorie per

legge, quand’anche come richiesto, il contratto fosse ora giudicato nullo ab

inizio”. L’appellante reputa, quindi, che non vi sarebbe alcuna

contraddizione nel chiedere i danni a suo dire causati dall’istante “non

mostrando il contratto e impedendo quindi che fosse disdetto (mancato guadagno

per gli anni 2003-2007), impedendo all’appellante di lavorare, con il suo

atteggiamento minaccioso, durante gli anni 2002-2004, riconsegna in cattivo

stato del terreno nel 2007”. Secondo la convenuta le sue richieste possono

essere considerate infondate in diritto o non provate in fatto, ma non

illogiche e confuse. Ella prosegue spiegando che l’importo rivendicato

corrisponde “a quanto richiesto dall’appellato se il contratto fosse

valido”, soggiunge che il fondamento della propria pretesa “è semplice:

se con il suo comportamento doloso non lo avesse impedito, il contratto sarebbe

stato disdetto per il 2003 a norma di legge” (appello, pag. 5 seg.). Ella

sostiene che il fatto che l’istante non abbia potuto coltivare il fondo nel “2002-2004

non significa che non lo abbia consegnato in disordine dopo l’utilizzo nel

2005-2007”.

L’appellante conclude, su questo punto, sostenendo che “l’appellato, se

il contratto è considerato valido ha dunque diritto a questa somma

dall’appellante. A sua volta deve però ripagare la stessa somma all’appellante per

averle impedito di dare disdetta a norma di legge. L’appellante potrà poi

dedurre il pagamento dei contributi cantonali già avvenuto”.

L’appellante

dimentica, tuttavia, la parte di motivazione pretorile illustrata a pag. 7 in alto del querelato giudizio. Il primo giudice ha invero correttamente reputato che siccome il

contratto di affitto agricolo era valido e opponibile alla convenuta (subentrata

quale acquirente del fondo in qualità di locatrice) fino al termine della

relazione contrattuale nel 24 agosto 2007 quest’ultima non aveva alcun diritto

allo sfruttamento del medesimo e a percepire i contributi diretti. Egli ha

inoltre precisato, a titolo abbondanziale, che né le asserite vessazioni

attribuite all’istante da parte della convenuta erano state dimostrate né

l’asserito danno relativo ai metri quadrati di prato. In relazione a

quest’ultimo aspetto, poi, il Pretore ha spiegato che all’istante non poteva in

ogni caso essere attribuita alcuna responsabilità, poiché era stata la stessa

proprietaria a impedirgli l’uso del fondo in questione. La considerazione circa

l’impossibilità, da parte sua, di disdire il contratto perché controparte

avrebbe tardato a consegnarle copia del contratto di affitto agricolo è,

infine, disattesa poiché allegata nell’ambito della domanda riconvenzionale

irritualmente per la prima volta in appello (art. 317

cpv. 1 CPC; II CCA, sentenza inc. 12.2012.201 del 20 dicembre 2012).

Su questo

punto l’appellante critica il Pretore anche in relazione alla reiezione delle

sue pretese riconvenzionali circa asserite “spese legali” e oneri processuali

nonché ripetibili del giudizio pretorile 17 febbraio 2005. Ella reputa che il

loro fondamento risiede nel danno che la controparte le avrebbe causato, visto

che le avrebbe impedito la tempestiva disdetta del contratto in questione, non

producendo il medesimo se non con molto ritardo e in condizioni che non

potevano far altro che indurla, a suo dire, a dubitare della sua validità e a

contestarla (appello, pag. 6). Anche al riguardo, tuttavia, l’appello è

irricevibile poiché tali considerazioni sono formulate

per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). Dinnanzi al

Pretore la convenuta si era infatti limitata a elencare gli importi relativi alle

medesime. Per tacere del fatto che per quanto concerne le citate “spese legali”

l’appellante non si confronta minimamente con la motivazione pretorile, secondo

la quale oltre a essere prive di fondamento non erano state dimostrate.

12. Di

conseguenza nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese

processuali, calcolate in virtù dell’art. 94 cpv. 2 CPC sulla base di un valore

litigioso di fr. 16'327.40 (fr. 6'223.20 + fr. 10'104.20), sono poste

interamente a carico dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), con l’obbligo di

rifondere alla controparte un’adeguata indennità per spese ripetibili di

appello. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili

contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi

a questa sede (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo

della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale

(cpv. 1). Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda

riconvenzionale si escludano a vicenda e una delle due domande non raggiunga il

valore litigioso minimo, tale valore è reputato

raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande

(cpv. 2). Nella fattispecie il valore litigioso della domanda principale è di

fr. 6'223.20.- (importo stabilito dal Pretore). Quello della domanda

riconvenzionale è di fr. 10'104.20 (richiesti in appello). Nessuno dei due

valori raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 30'000.-

previsto dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per i

quali motivi,

richiamati

per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile l’appello 5 novembre 2012 di AP

1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese processuali della procedura di appello, consistenti in complessivi

fr. 800.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo

carico, con l’obbligo di

rifondere a AO 1 fr. 750.- per ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile

ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione

del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore

litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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