12.2012.192
Tutela dei casi manifesti, appello tardivo, spedizione da Stato estero
12 novembre 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
12.2012.192
Data decisione, Autorità:
12.11.2012, IICCA
Ricorso:
TF,4A_743/2012, 17.1.2013
Titolo:
Tutela dei casi manifesti, appello tardivo, spedizione da Stato estero
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
TERMINI
art. 143 cpv. 1 CPC
art. 314 cpv. 1 CPC
Incarto n.
12.2012.192
Lugano
12 novembre 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
visto l'appello 3 novembre 2012 presentato da
AP 1
contro
la decisione 16 ottobre 2012 del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, incarto SO.2012.3850 (tutela giurisdizionale dei casi manifesti,
espulsione da immobile) nella causa promossa nei confronti dell’appellante con
istanza 10 settembre 2012 da
AO 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
ha chiesto l’espulsione del convenuto dall’appartamento di 2 ½ locali in via __________,
di sua proprietà, per fine del contratto di locazione in seguito a disdetta
straordinaria per mora del conduttore;
domanda
alla quale il convenuto non si è opposto all’udienza del 12 ottobre 2012 e che
il Pretore aggiunto ha accolto con decisione 16 ottobre 2012, disponendone
l’esecuzione effettiva e fissando all’8 novembre 2012 il termine di riconsegna;
appellante
il convenuto che con atto datato 2 novembre 2012 chiede di prorogare il termine
di consegna dell’immobile al 30 novembre 2012;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con decisione 16 ottobre 2012 il Pretore aggiunto della
Pretura del Distretto di Lugano ha accolto la domanda di espulsione del
convenuto dai locali da lui occupati in via __________, disponendone la
consegna all’8 novembre 2012;
che tale
decisione è stata notificata al convenuto il 24 ottobre 2012;
che con
l’atto datato 2 novembre 2012 il convenuto interpone appello, al solo scopo di
ottenere la proroga al 30 novembre 2012 del termine di riconsegna dell’immobile;
che
trattandosi di una procedura per tutela dei casi manifesti, retta dalla
procedura sommaria, il termine per l’appello è di dieci giorni (art. 314 cpv. 1
CPC), e scadeva pertanto il 3 novembre 2012;
che
l’appello, datato 2 novembre 2012, è stato consegnato alle Poste italiane il 3
novembre 2012 (busta di trasmissione), ma è partito dall’Italia solo il 6
novembre 2012 ed è giunto alla Posta svizzera il 7 novembre 2012 (tracciamento
degli invii internazionali);
che ne
deriva la tardività dell’appello, che avrebbe dovuto essere consegnato alla
posta svizzera il più tardi il 3 novembre 2012 (art. 143 cpv. 1 CPC);
che in tali circostanze l’appello deve essere dichiarato
inammissibile in quanto tardivo e può essere evaso senza che sia necessario
notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1
CPC;
che a titolo abbondanziale va detto che l’appello sarebbe stato
inammissibile anche se fosse stato tempestivo, dal momento che il convenuto non
si era opposto alla domanda di espulsione in occasione dell’udienza 12 ottobre
2012 e non era quindi legittimato a impugnare la decisione;
che il valore litigioso per un eventuale ricorso in materia civile
al Tribunale federale è di fr. 46'800.-;
che le spese processuali, consistenti nella tassa di giustizia,
seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate in
applicazione dell’art. 8 cpv. 2 prima frase LTG;
che non
si assegnano ripetibili alla controparte, a cui il gravame non è stato
notificato.
Per i quali motivi,
decide: 1. L’appello di AP 1 è irricevibile.
2. Le
spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico di AP 1. Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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