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Decisione

12.2012.193

Espulsione del conduttore in mora in procedura a tutela dei casi manifesti, potere di rappresentanza di amministrazione di immobile

11 febbraio 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 9 novembre 2012 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la

decisione 25 ottobre 2012 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione

4, è così riformata:

1. L’istanza di espulsione del 18

settembre 2012 è accolta. È fatto ordine a AO 1 di mettere a disposizione della

parte istante, con effetto immediato, l’appartamento di 2,5 locali ubicato al

5° piano dello stabile sito in via __________ a __________ di proprietà di AP 1.

2. Il presente ordine è impartito

con la comminatoria dell’azione penale di cui all’art. 292 Codice CPS che

recita “Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità

competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena

prevista nel presente articolo, è punito con la multa”.

3. AO 1 è ammonita che

l’inesecuzione della presente decisione darà titolo all’istante per reclamare

il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.

4. È fatto ordine alla polizia

cantonale, rispettivamente in caso di delega alla polizia comunale, di prestare

man forte per l’esecuzione della presente decisione a semplice richiesta

dell’istante.

5. La tassa di giustizia e le

spese di complessivi CHF 100.-, da anticipare dalla parte istante, restano a

carico della parte convenuta che dovrà rifondere all’istante CHF 100.- a titolo

di ripetibili.

Considerandi

II. Gli oneri processuali d’appello in complessivi fr. 100.-, già

anticipati dall’appellante, sono posti a carico dell’appellata, che rifonderà

all’appellante fr. 300.- per ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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