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Decisione

12.2012.197

Appalto - mercede forfetaria - lavori a regia

1 settembre 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i piani e le misure prima dell’inizio dei lavori e dunque riconoscere l’errore

nelle misure contenuto nei piani e che in ogni caso il tracciamento non aveva

dovuto essere rifatto. La censura non può trovare accoglimento. In effetti il

perito ha da una parte spiegato che l’attrice non poteva essere considerata

responsabile della non conformità del tracciamento in base ai documenti ricevuti,

nel caso in cui questi ultimi non fossero stati giusti e completi, com’era

avvenuto (perizia p. 21 seg.). Nonostante il tracciamento non abbia poi concretamente

dovuto essere rifatto (cfr. testi __________, verbale p. 2, e __________,

verbale p. 3) e - come ammesso dalla convenuta (appello p. 5) - l’attrice a

seguito dell’inconveniente riscontrato si sia in definitiva limitata a

interpellare il geometra prima e la direzione dei lavori poi, il perito ha

d’altra parte aggiunto che per le difficoltà subite a seguito delle carenze

evocate appariva in ogni caso corretto riconoscerle un importo di fr. 1'500.-

(perizia p. 22). Non vi è pertanto motivo per rivedere quella sua valutazione.

10.2 Nel querelato giudizio il

Pretore, sempre fondandosi sul referto peritale, ha riconosciuto all’attrice

altri fr. 4'434.20 fatturati nel doc. T (fr. 850.- per vasche fiori, fr. 180.-

per anello in beton nella futura canna con cassero al piano terreno, fr. 390.-

per anello in beton tra i correntini, fr. 250.- per gradino verso la proprietà __________,

fr. 1'300.- per tubi di ventilazione pozzi luce con griglie e ghiaia di scarico

davanti alla veranda, fr. 295.- per risparmio e immurazione bucalettere, fr.

450.- per provini in beton, fr. 719.20 per muro lato __________). In questa

sede la convenuta ritiene che l’attrice non aveva provato che queste opere, a

suo dire comprese nelle prestazioni previste a prezzo forfetario e non

comportanti un aumento dei costi, rappresenterebbero una modifica

d’ordinazione. La censura è infondata. Ritenuto che nella controdomanda n. 9 al

perito era stato sostanzialmente chiesto se le prestazioni fatturate nel doc. T

fossero state effettivamente eseguite e non fossero già comprese nel prezzo a

forfait o in altre fatturazioni a regia (perizia p. 21), nel fatto che egli

abbia poi risposto di ammettere nella misura sopraesposta le posizioni di cui

si è detto (perizia p. 23, sia pure senza addurre una particolare motivazione)

si può senz’altro concludere che abbia confermato la loro esecuzione (in tal

senso pure perizia p. 4) e abbia escluso che le stesse fossero già comprese nel

prezzo a forfait o in altre fatturazioni. Il doc. 6 nonché i testi __________ e

__________, evocati dalla convenuta a sostegno della sua censura, non hanno assolutamente

smentito le conclusioni del perito, essi essendosi in realtà espressi sulle

opere a regia nel doc. L rispettivamente su altre opere contenute nel doc. T

non ammesse peritalmente.

11. Ne discende, in parziale

accoglimento dell’appello, che la petizione può essere accolta limitatamente a

fr. 28'182.90 (fr. 461'416.- per mercede contrattuale forfetaria e a misura ./.

fr. 30'000.- per mercede per due camini non realizzati + fr. 18'866.- per opere

supplementari nel doc. L + fr. 22'123.70 per opere a regia supplementari nel

doc. L ./. fr. 445'000.- per acconti + fr. 5'934.20 per opere supplementari nel

doc. T + fr. 5'243.- per opere supplementari nel doc. U ./. fr. 10'400.- per

difetti nei bagni) oltre interessi ed accessori. Gli oneri processuali e le

ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti

(art. 148 CPC/TI e 106 CPC), ritenuto che per la procedura di seconda istanza

si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 53'666.45.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

decide:

I. L’appello

15 novembre 2012 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 8 ottobre 2012 della Pretura Distretto di Lugano, sezione 2, invariati

gli altri dispositivi, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta.

Di conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare a AO 1, __________, la

somma di fr. 28'182.90 oltre interessi al 5% dal 4 marzo 2005.

2. Per

questo importo è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di Lugano.

3. La

tassa di giustizia dell’azione principale in complessivi fr. 2’500.- e le spese

in fr. 300.- nonché le spese peritali, da anticipare come di rito, sono poste a

carico dall’attrice per 3/5 e a carico della convenuta per 2/5. L’attrice

rifonderà alla convenuta fr. 1'680.- per ripetibili parziali.

Considerandi

II. Le spese processuali di

fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante per 5/7 e per 2/7 sono a carico

dell’appellata, a cui l’appellante rifonderà fr. 1'400.- per parti di

ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).