12.2012.197
Appalto - mercede forfetaria - lavori a regia
1 settembre 2014Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2012.197
Lugano
1° settembre 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.864
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 30
novembre 2005 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 73’534.- (somma poi
ridotta in sede conclusionale a fr. 63'783.50) oltre interessi al 5% dal 4
marzo 2005 nonché il rigetto in via definitiva per tale importo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr.
14'462.90 (somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 12'613.-) oltre
interessi al 5% dal 31 marzo 2006, richiesta avversata dalla controparte;
sulle quali il Pretore si è
pronunciato con sentenza 8 ottobre 2012 con cui ha parzialmente accolto la
petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 43'266.45 oltre
interessi al 5% dal 4 marzo 2005 nonché rigettando per tale importo l’opposizione
interposta al PE, ed ha respinto la domanda riconvenzionale;
appellante la convenuta con
atto di appello 15 novembre 2012, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda
riconvenzionale per fr. 10'400.- oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2006,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con
risposta 14 gennaio 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nell’estate del 2003 AP 1 si
è rivolta a AO 1 affinché le sottoponesse un’offerta per le opere da impresario
costruttore relative all’edificazione di una casa unifamiliare sui mappali n. __________
e __________ __________ di __________.
Dopo l’allestimento di una prima
offerta di fr. 525'353.95 (doc. 1), non accettata dalla committenza, nel dicembre
2003 (cfr. doc. G) le parti si sono accordate per l’esecuzione di gran parte
dei lavori prospettati per un importo forfetario di fr. 331'000.- (comprensivo
tra l’altro di opere a regia per fr. 15'640.-), fermo restando però che le
ulteriori opere previste (scavo generale, canalizzazioni, fornitura e posa di ferro
ed accessori, due camini) sarebbero state fatturate a misura per un importo stimato
in fr. 130'416.-.
Al termine dei lavori, tra le
parti sono sorte delle divergenze sull’ammontare del saldo della mercede dovuta
all’impresa, e ciò anche a seguito dell’asserita difettosità dell’opera
realizzata.
2. Con petizione 30 novembre
2005 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, per ottenere la sua condanna al pagamento dell’asserito
saldo di fr. 73’534.- (somma poi ridotta con le conclusioni a fr. 63'783.50)
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva per tale importo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
La convenuta si è opposta alla
petizione e con domanda riconvenzionale 31 marzo 2006 ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 14'462.90 (somma poi ridotta in sede
conclusionale a fr. 12'613.-) oltre interessi, rilevando che il minimo saldo a
favore della controparte era compensato dalle maggiori spese di riparazione dei
difetti riscontrati nella casa. La domanda riconvenzionale è stata avversata dalla
controparte.
3. Con la sentenza 8 ottobre
2012 qui impugnata il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando
la convenuta al pagamento di fr. 43'266.45 più interessi ed accessori, ed ha
respinto la domanda riconvenzionale. Il giudice di prime cure ha in sostanza
stabilito che l’attrice, a fronte dei fr. 445'000.- già ricevuti a titolo di acconto,
poteva esporre una mercede complessiva di fr. 498'666.45 (fr. 461'416.- per mercede
contrattuale forfetaria e a misura ./. fr. 30'000.- per mercede per due camini
non realizzati + fr. 18'866.- per opere supplementari nel doc. L + fr.
37'207.25 per opere a regia supplementari nel doc. L + fr. 5'934.20 per opere
supplementari nel doc. T + fr. 5'243.- per opere supplementari nel doc. U),
ritenuto che dal saldo così risultante (di fr. 53'666.45) andava poi dedotta la
somma di fr. 10'400.- per la riparazione dei difetti nei bagni.
4. Con l’appello 15 novembre
2012 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 14 gennaio 2013, la
convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 10'400.- oltre
interessi, contestando in sostanza che all’attrice possano essere riconosciuti i
fr. 37'207.25 per le opere a regia supplementari nel doc. L e i fr. 5'934.20
per le opere supplementari nel doc. T.
Delle rispettive argomentazioni
delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
5. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. Alla luce delle allegazioni
esposte dalla stessa convenuta e appellante, è d’acchito escluso che il suo
gravame possa essere integralmente accolto, lo stesso, nella migliore - per lei
- delle ipotesi, potendo al più trovare solo un accoglimento parziale e meglio
nel senso dell’accoglimento della petizione per fr. 125.- più interessi ed accessori.
Nell’appello (p. 4), ribadendo per altro quanto già sostenuto in sede
conclusionale (p. 12), la convenuta ha in effetti ammesso che l’attrice, a
fronte degli acconti di fr. 445'000.- ricevuti, poteva fatturare almeno fr.
450'282.- (fr. 461'416.- per mercede contrattuale forfetaria e a misura ./. fr.
30'000.- per mercede per due camini non realizzati + fr. 18'866.- per opere
supplementari nel doc. L), con un saldo di fr. 5'282.-. Non avendo essa
rimproverato in questa sede al Pretore di non averle riconosciuto l’altra
contropretesa di fr. 7'500.- per la difettosità del camino realizzato nel
grottino, qui non riproposta, né di aver attribuito all’attrice altri fr.
5'243.- per le opere supplementari nel doc. U, il credito di fr. 10'400.- a suo
favore (qui incontestato) per la riparazione dei difetti nei bagni non sarebbe così
nemmeno sufficiente per ammettere parzialmente la domanda riconvenzionale, né
per disattendere completamente la petizione, che in parte risulterebbe pur
sempre fondata.
7. Con riferimento alle due
pretese qui ancora litigiose (quella di fr. 37'207.25 per le opere a regia
supplementari nel doc. L e quella di fr. 5'934.20 per le opere supplementari
nel doc. T), la convenuta rimprovera innanzitutto al Pretore di aver violato il
suo diritto di essere sentita per non aver sufficientemente motivato la sua sentenza
rispettivamente per non aver esaminato tutta una serie di eccezioni da lei
sollevate al proposito negli allegati preliminari e in sede conclusionale,
argomentazioni queste che essa pertanto ripropone pari pari anche in questa
sede.
Il rimprovero mosso al giudice di
prime cure - censura questa che, se trovasse conferma, implicherebbe
l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio della causa al primo
giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova
decisione, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito, e che
pertanto va trattata preliminarmente (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17
consid. 1a) - è senz’altro fondato, sennonché, avendo la convenuta
espressamente dichiarato di rinunciare all’annullamento della decisione
impugnata per tale motivo a favore della sua eventuale riforma (appello p. 13),
si può eccezionalmente soprassedere dal sanzionare l’agire del primo giudice
(II CCA 24 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.64).
Contrariamente a quanto preteso
dall’attrice, nemmeno poi si può ritenere che le argomentazioni d’appello siano
irricevibili siccome la convenuta nel suo gravame aveva sostanzialmente ricopiato
quanto dichiarato negli allegati preliminari e in sede conclusionale. Nulla
impedisce in effetti la ricopiatura (testuale o quasi) in appello di una o più argomentazioni
regolarmente sollevate in prima istanza ma non esaminate dal Pretore (II CCA 12
aprile 2010 inc. n. 12.2009.62, 17 febbraio 2011 inc. n. 12.2008.245, 23 aprile
2012 inc. n. 12.2009.174, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 19 giugno 2013
inc. n. 12.2011.165).
8. A questo stadio della lite
non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di
appalto (art. 363 segg. CO) e neppure vi è contestazione in merito al tipo di
mercede alla base delle due pretese qui ancora litigiose, che era forfetaria.
La pattuizione di un prezzo
forfetario d'appalto vincola le parti alla stregua della mercede
preventivamente determinata a corpo secondo l'art. 373 CO, escludendo in
particolare - di regola - ogni aumento a favore dell'appaltatore, anche se
quest'ultimo dovesse aver avuto maggior lavoro e maggiori spese rispetto a
quanto previsto (art. 373 cpv. 1 CO; Gauch,
Der Werkvertrag, 5a ed., n. 900 e segg.). In altre parole il prezzo
pattuito costituisce al tempo stesso un limite minimo e massimo (Gauch, op. cit., n. 900; Chaix, Commentaire Romand, n. 1 ad art.
373 CO).
Il carattere fisso del prezzo forfetario
non è però assoluto.
L'art. 373 cpv. 2 CO prevede una
prima eccezione qualora circostanze straordinarie che non potevano essere previste
o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento
della stipulazione del contratto abbiano impedito o reso oltremodo difficile il
compimento dell'opera. Non imputabili al comportamento dell'appaltatore, le
"circostanze straordinarie" devono esplicare effetti tali sul
contratto da non potersi pretendere in buona fede il rispetto del prezzo
pattuito (DTF 113 II 513 consid. 3b). Una seconda eccezione si realizza se vi è
modifica vera e propria del contratto. Il prezzo fisso stabilito dalle parti è
in effetti unicamente determinante per l'opera originariamente progettata,
senza modifiche qualitative o quantitative (DTF 116 II 315 consid. 3; TF 14
dicembre 2004 4C.23/2004 consid. 4.1). Le modifiche di ordinazione danno luogo
a un aumento del prezzo in caso di prestazioni supplementari dell'appaltatore.
Il maggior costo dell'opera dev'essere indennizzato allora - salvo pattuizione
contraria - in conformità all'art. 374 CO, cioè secondo il valore del lavoro e
le spese dell'appaltatore (DTF 113 II 513 consid. 3b; TF 14 dicembre 2004 4C.23/2004 consid. 4.1). Ciò non si avvera solo se la modifica è determinata dal committente, ma
anche se essa - purché accettata, anche solo per atti concludenti (Gauch, op. cit., n. 771; cfr. pure CCC 3
luglio 2006 inc. n. 16.2005.103 pubbl. in: RtiD I-2007 46c p. 812), dal
committente - proviene dall'appaltatore (SJ 1995 p. 100 consid. 3c). In difetto
di un diverso accordo su questo punto, il committente si espone in siffatta
evenienza a un aumento di prezzo legato alla modifica qualitativa o
quantitativa dell'oggetto contrattuale (SJ 1989 p. 331 consid. 3). Il prezzo
forfetario iniziale viene aumentato del valore delle opere nuove dopo deduzione
di quelle eventualmente non eseguite (Gauch,
op. cit., n. 785 e 907; II CCA 6 agosto 2001 inc. n. 12.2001.16). Poiché è
l'appaltatore a voler dedurre un diritto a una mercede supplementare, spetta a
lui dimostrare l'esistenza di eventuali circostanze straordinarie ai sensi
dell'art. 373 cpv. 2 CO o di un'eventuale modifica di ordinazione e delle
conseguenti spese supplementari (Chaix,
op. cit., n. 36 e 37 ad art. 373 CO; TF 14 dicembre 2004 4C.23/2004 consid. 4.1; cfr. II CCA 7 giugno 2011 inc. n. 12.2009.173).
9. Con l’appello la convenuta
contesta in primo luogo di essere tenuta a pagare le opere a regia
supplementari nel doc. L, che il Pretore ha ammesso per fr. 37'207.25 (fr.
52'847.25 opere a regia effettive ./. fr. 15'640.- opere a regia comprese nel
prezzo forfetario), a fronte dei fr. 39'844.55 pretesi dall’attrice (fr.
54'844.55 opere a regia effettive ./. fr. 15'000.- opere a regia comprese nel
prezzo forfetario). Essa rileva che i bollettini a regia alla base della
fatturazione (doc. S) non erano vincolanti siccome sottoscritti da persone non
autorizzate e che in ogni caso in virtù del contratto tutte le opere a regia
erano già comprese nel forfait offerto o in via subordinata che l’attrice
avrebbe tutt’al più potuto esporre a parte solo le opere a regia non
prevedibili, quantificate dal perito in fr. 22'123.70.
9.1 La censura della convenuta
secondo cui la pretesa per opere a regia contenute nel doc. L doveva essere
respinta già per il fatto che l’entità di quelle opere non era stata provata è
infondata.
9.1.1 La dottrina e la
giurisprudenza sono concordi nel ritenere che i bollettini di lavoro a regia,
se regolarmente controfirmati dal committente o, per lui, dalla direzione
lavori, esplicano l’effetto di presunzione dell’esattezza delle ore e dei
materiali ivi esposti (Gauch, op.
cit., n. 1020 segg.; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 47 ad art. 183; II CCA 11 marzo 1998 inc. n. 12.97.157, 7 novembre
2001 inc. n. 12.2001.54, 18 agosto 2006 inc. n. 12.2005.118, 5 febbraio 2007
inc. n. 12.2005.212, 26 maggio 2009 inc. n. 12.2008.100), mentre che quelli non
firmati - e analogamente anche quelli firmati senza autorizzazione - sono per
principio privi di tale efficacia probatoria e vanno considerati alla stregua
di semplici affermazioni di parte (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ibidem; II CCA 11 marzo 1998 inc. n. 12.97.157, 26 maggio 2009 inc.
n. 12.2008.100), fermo restando che in tale evenienza l’appaltatore può però sempre
dimostrare l’incarico, l’esecuzione e l’entità di quei lavori avvalendosi degli
altri mezzi di prova previsti dalla procedura civile (II CCA 7 novembre 2001
inc. n. 12.2001.54, 26 maggio 2009 inc. n. 12.2008.100).
9.1.2 In questa sede la convenuta,
fondandosi sulle risultanze del proprio interrogatorio formale e sulla
deposizione del teste __________, ritiene che i bollettini a regia alla base
della fatturazione (doc. S), inizialmente non firmati ma poi sottoscritti in
blocco dalla direzione dei lavori al termine dei lavori, non erano vincolanti siccome
quest’ultima non era stata autorizzata ad agire in tal modo, circostanza questa
di cui l’attrice era stata a suo tempo resa edotta. La questione non necessita tutto
sommato di essere risolta. L’attrice ha in effetti dimostrato che le opere fatturate
a regia erano in ogni caso state ordinate dalla direzione dei lavori (cfr. testi
__________, verbale p. 3, e __________, verbale p. 3), pacificamente competente
e autorizzata ad agire in tal senso, erano state effettivamente eseguite (cfr.
perizia p. 4 e 17 segg.) e non erano incluse nelle opere a prezzo forfetario o
da computare a misura (perizia p. 4 seg. e 6; cfr. pure teste __________, verbale
p. 2) nonché che la mercede esposta per le stesse era per l’appunto quella poi fatta
propria dal Pretore (cfr. perizia p. 7 e 17 segg.).
9.2 Ciò premesso, si tratta ora
di stabilire se in virtù del contratto a forfait l’attrice possa pretendere -
come ritenuto dal Pretore - il pagamento di tutte le opere a regia effettuate
di fr. 52'847.25 (da cui dedurre fr. 15'640.- per le opere a regia già comprese
nel contratto), oppure - come postulato dalla convenuta - possa esigere il
pagamento delle sole opere a regia non prevedibili di fr. 22'123.70 (senza
deduzione alcuna), o ancora non possa far valere più nulla a questo titolo (siccome
tutte le opere a regia, quantificate in fr. 15'640.-, erano già comprese nel
contratto).
La soluzione corretta è la
seconda. La prima non tiene in effetti conto del fatto che l’attrice aveva accettato
di eseguire le opere a regia prevedibili (definite dal perito “regie standard”)
per un importo forfetario di fr. 15'640.-, sicché non appare corretto che essa
possa ora incassare dalla controparte anche la mercede per le maggiori opere
prevedibili (quantificate dal perito in fr. 15'083.55, cfr. perizia p. 10 e 21)
di cui aveva allora sottovalutato l’impatto. La terza misconosce che l’attrice
aveva accettato di eseguire a forfait solo le opere a regia prevedibili (“regie
standard”), per cui non si giustifica accollarle ora il rischio per quelle non
prevedibili (definite dal perito “regie extra”). La seconda tiene in definitiva
correttamente conto sia del fatto che l’attrice può pretendere la remunerazione
delle opere a regia non prevedibili (“regie extra”), sia del fatto che quelle
prevedibili (“regie standard”), a prescindere dal loro ammontare effettivo, erano
già comprese nel contratto a forfait. Tale conclusione si giustifica del resto
anche sulla base delle risultanze peritali: il perito, che nemmeno ha considerato
la terza variante, ha in effetti implicitamente dichiarato di propendere proprio
per la seconda (definita “variante B”), osservando che la prima (definita
“variante A”) di fatto accollava al committente anziché all’appaltatore
l’eventuale eccedenza delle ore prestate per le regie usuali (oltre fr.
15’640.-), vanificando con ciò il vantaggio che il cliente aveva tratto dalla
conclusione di un contratto a mercede forfetaria (cfr. perizia p. 7 seg.; in
tal senso pure delucidazione e completazione peritale p. 5).
10. Con la seconda ed ultima
censura d’appello, la convenuta contesta di dover pagare all’attrice fr.
5'934.20 dei fr. 17'494.47 da questa esposti per le opere supplementari nel
doc. T.
10.1 Nella fattura di cui al doc.
T l’attrice aveva tra l’altro esposto un importo di fr. 3'360.- per aver dovuto
rifare il tracciamento della casa a seguito dell’erroneità del piano messo a
sua disposizione, posizione che il Pretore, sulla base delle risultanze
peritali, ha ammesso in ragione di fr. 1'500.-. La convenuta si oppone in
questa sede al pagamento di tale somma rilevando che l’attrice avrebbe dovuto verificare
Fatti
i piani e le misure prima dell’inizio dei lavori e dunque riconoscere l’errore
nelle misure contenuto nei piani e che in ogni caso il tracciamento non aveva
dovuto essere rifatto. La censura non può trovare accoglimento. In effetti il
perito ha da una parte spiegato che l’attrice non poteva essere considerata
responsabile della non conformità del tracciamento in base ai documenti ricevuti,
nel caso in cui questi ultimi non fossero stati giusti e completi, com’era
avvenuto (perizia p. 21 seg.). Nonostante il tracciamento non abbia poi concretamente
dovuto essere rifatto (cfr. testi __________, verbale p. 2, e __________,
verbale p. 3) e - come ammesso dalla convenuta (appello p. 5) - l’attrice a
seguito dell’inconveniente riscontrato si sia in definitiva limitata a
interpellare il geometra prima e la direzione dei lavori poi, il perito ha
d’altra parte aggiunto che per le difficoltà subite a seguito delle carenze
evocate appariva in ogni caso corretto riconoscerle un importo di fr. 1'500.-
(perizia p. 22). Non vi è pertanto motivo per rivedere quella sua valutazione.
10.2 Nel querelato giudizio il
Pretore, sempre fondandosi sul referto peritale, ha riconosciuto all’attrice
altri fr. 4'434.20 fatturati nel doc. T (fr. 850.- per vasche fiori, fr. 180.-
per anello in beton nella futura canna con cassero al piano terreno, fr. 390.-
per anello in beton tra i correntini, fr. 250.- per gradino verso la proprietà __________,
fr. 1'300.- per tubi di ventilazione pozzi luce con griglie e ghiaia di scarico
davanti alla veranda, fr. 295.- per risparmio e immurazione bucalettere, fr.
450.- per provini in beton, fr. 719.20 per muro lato __________). In questa
sede la convenuta ritiene che l’attrice non aveva provato che queste opere, a
suo dire comprese nelle prestazioni previste a prezzo forfetario e non
comportanti un aumento dei costi, rappresenterebbero una modifica
d’ordinazione. La censura è infondata. Ritenuto che nella controdomanda n. 9 al
perito era stato sostanzialmente chiesto se le prestazioni fatturate nel doc. T
fossero state effettivamente eseguite e non fossero già comprese nel prezzo a
forfait o in altre fatturazioni a regia (perizia p. 21), nel fatto che egli
abbia poi risposto di ammettere nella misura sopraesposta le posizioni di cui
si è detto (perizia p. 23, sia pure senza addurre una particolare motivazione)
si può senz’altro concludere che abbia confermato la loro esecuzione (in tal
senso pure perizia p. 4) e abbia escluso che le stesse fossero già comprese nel
prezzo a forfait o in altre fatturazioni. Il doc. 6 nonché i testi __________ e
__________, evocati dalla convenuta a sostegno della sua censura, non hanno assolutamente
smentito le conclusioni del perito, essi essendosi in realtà espressi sulle
opere a regia nel doc. L rispettivamente su altre opere contenute nel doc. T
non ammesse peritalmente.
11. Ne discende, in parziale
accoglimento dell’appello, che la petizione può essere accolta limitatamente a
fr. 28'182.90 (fr. 461'416.- per mercede contrattuale forfetaria e a misura ./.
fr. 30'000.- per mercede per due camini non realizzati + fr. 18'866.- per opere
supplementari nel doc. L + fr. 22'123.70 per opere a regia supplementari nel
doc. L ./. fr. 445'000.- per acconti + fr. 5'934.20 per opere supplementari nel
doc. T + fr. 5'243.- per opere supplementari nel doc. U ./. fr. 10'400.- per
difetti nei bagni) oltre interessi ed accessori. Gli oneri processuali e le
ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti
(art. 148 CPC/TI e 106 CPC), ritenuto che per la procedura di seconda istanza
si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 53'666.45.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
I. L’appello
15 novembre 2012 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 8 ottobre 2012 della Pretura Distretto di Lugano, sezione 2, invariati
gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
Di conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare a AO 1, __________, la
somma di fr. 28'182.90 oltre interessi al 5% dal 4 marzo 2005.
2. Per
questo importo è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano.
3. La
tassa di giustizia dell’azione principale in complessivi fr. 2’500.- e le spese
in fr. 300.- nonché le spese peritali, da anticipare come di rito, sono poste a
carico dall’attrice per 3/5 e a carico della convenuta per 2/5. L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 1'680.- per ripetibili parziali.
Considerandi
II. Le spese processuali di
fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante per 5/7 e per 2/7 sono a carico
dell’appellata, a cui l’appellante rifonderà fr. 1'400.- per parti di
ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).