12.2012.198
Società a garanzia limitata priva di un organo di revisione - ripristino della situazione di legalità nelle more della causa - nova in appello
7 febbraio 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2012.198
Data decisione, Autorità:
07.02.2013, IICCA
Titolo:
Società a garanzia limitata priva di un organo di revisione - ripristino della situazione di legalità nelle more della causa - nova in appello
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
FALLIMENTO DI SOCIETÀ COMMERCIALI E SOCIETÀ COOPERATIVE
SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA
art. 731b CO
art. 941a CO
art. 107 cpv. 1 let. f CPC
art. 317 CPC
art. 405 CPC
art. 154 ORC
Incarto n.
12.2012.198
Lugano
7 febbraio
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa – inc. n. SO.2012.120
della Pretura del Distretto di Vallemaggia – promossa con istanza 13 luglio
2012 da
AO 1
contro
AP 1
patr. dall’ RA 1
chiedente
l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di un
organo di revisione, domanda su cui la convenuta non si è espressa;
nell’ambito
della quale il Pretore, con decisione 12 novembre 2012, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante
la convenuta con atto di appello 16 novembre 2012, con cui chiede di
“annullare/revocare” il querelato giudizio, protestando spese e ripetibili;
mentre
l'istante non ha presentato osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
istanza 13 luglio 2012 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto in
giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Vallemaggia AP 1, __________,
chiedendo che nei confronti della società, priva di un organo di revisione ex
art. 727 CO e invano diffidata sia per raccomandata (doc. B) sia tramite
pubblicazione sul FUSC (doc. C) a ripristinare la situazione legale (art. 154
cpv. 1 e 2 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC e
art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);
che il 20
luglio 2012 il Pretore ha assegnato alla convenuta ex art. 731b cpv. 1 n. 1 CO
un termine di 20 giorni, poi prorogato di ulteriori 20 giorni, per ripristinare
la situazione legale (nominare un nuovo organo di revisione abilitato e darne
comunicazione alla Pretura), pena il suo scioglimento e la sua liquidazione
secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che il termine
assegnato essendo scaduto infruttuosamente, il Pretore, con decisione 12
novembre 2012, in base all’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO ha pronunciato lo
scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di
giustizia di fr. 100.- e le spese a carico della convenuta (dispositivo n. 2);
che con
l’appello 16 novembre 2012 che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare
il querelato giudizio nel senso di “annullarlo/revocarlo”, adducendo che la
situazione di legalità è stata da lei ripristinata con la nomina, in occasione
dell’assemblea dei soci del 15 novembre 2012, di un nuovo ufficio di revisione
abilitato (____________________; doc. D allegato all’appello);
che
all’appello in questione, inoltrato contro una decisione finale resa
nell’ambito di una causa civile avviata dopo l’entrata in vigore – il 1°
gennaio 2011 – del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC),
sono applicabili le disposizioni della nuova procedura federale (art. 405 cpv.
1 CPC);
che
giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in
appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b);
che,
visto quanto precede, la censura secondo cui la situazione di legalità sarebbe
stata ripristinata dopo la decisione del Pretore dev’essere dichiarata
ricevibile e fondata;
che la
dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che
il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo
nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo ad evitare lo scioglimento della
società che presentava lacune nell’organizzazione, a condizione beninteso che
il diritto processuale applicabile consenta la presentazione di fatti nuovi (nova)
in appello (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369; II CCA, sentenza inc. n. 12.2011.133 del 25 agosto 2011, inc.
n. 12.2011.142 del 28 ottobre 2011, inc. n. 12.2011.183 del 13 dicembre 2011, inc.
n. 12.2011.206 del 16 dicembre 2011);
che nel
caso di specie la nomina del nuovo ufficio di revisione abilitato, debitamente
provata dai documenti allegati all’impugnativa, costituisce un vero e proprio novum,
trattandosi di un fatto che si è verificato dopo l’emanazione della pronunzia
pretorile (DTF 133 IV 342 consid. 2.1; TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid.
11.1), di modo che lo stesso può e deve essere tenuto in considerazione senza
restrizioni in questa sede (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6747). Ciò fa sì che il
provvedimento adottato dal Pretore nei confronti della convenuta dev’essere
annullato, con conseguente reiezione dell’istanza (in tal senso Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado, Carences dans l’organisation de
la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010 de la 1ère Cour de droit
civil - (publié en partie à l’ATF 136 III 369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin, nota a sentenza in JdT 2010
p. 362; II CCA, sentenza inc. n. 12.2011.133 del 25 agosto 2011, inc. n.
12.2011.142 del 28 ottobre 2011, inc. n. 12.2011.183 del 13 dicembre 2011, inc.
n. 12.2011.206 del 16 dicembre 2011);
che, in
definitiva l’appello deve pertanto essere accolto e la decisione di prima
istanza riformata, nel senso che l’istanza va respinta;
che per
quanto riguarda le spese e le ripetibili di primo e secondo grado, calcolate
sulla base di un valore litigioso di fr. 20'000.-, pari al capitale sociale
della convenuta (doc. A;
sentenza del Tribunale federale inc. n.4A_106/2010 del
22 giugno 2010 consid. 6,4A_278/2010 dell’8 luglio 2010 consid. 6,4A_315/2010
del 19 agosto 2010 consid. 2; ZSR 2011 p. 86; II CCA, sentenza inc. n.
12.2011.133 del 25 agosto 2011, inc. n. 12.2011.142 del 28 ottobre 2011, inc.
n. 12.2011.183 del 13 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206 del 16 dicembre 2011),
vale quanto segue. Visto che il ripristino della situazione di legalità è
avvenuto solo in appello, non vi è motivo di modificare il giudizio di prima
sede su tale questione, tanto più che in questa sede la convenuta non ha
precisato quale sarebbe l’eventuale indennità per ripetibili da lei pretesa. Quanto
alle spese processuali e alle ripetibili di seconda istanza, va da una parte
considerato che per diritto federale all’istante (rispettivamente al Cantone)
non possono essere caricate le spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2ª frase ORC; Lorandi,
in: AJP 11/2008 p. 1388), e dall’altra va tenuto conto che la convenuta è sì
risultata vincente, ma che il ritardo nel ripristinare la situazione di
legalità giustifica di accollarle almeno parte degli oneri processuali (Machado, op. cit. p. 57). Nelle
particolari circostanze appare pertanto equo, in applicazione dell’art. 107
cpv. 1 lett. f CPC, porre a carico di quest’ultima metà delle spese processuali
anticipate, ovvero fr. 500.-, e di compensare le ripetibili della procedura di
secondo grado.
Per i quali motivi
decide: I. L’appello 16 novembre 2012
di AP 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 12
novembre 2012 della Pretura del Distretto di Vallemaggia, invariati gli altri
dispositivi, è così riformata:
1. L’istanza 13 luglio 2012
dell’Ufficio del registro di commercio è respinta.
II. Le
spese processuali di fr. 500.-, anticipate dall’appellante, rimangono a suo
carico, compensate le ripetibili.
III. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF); se il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso è pure ammissibile, se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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