12.2012.199
Contratto di agenzia, onere della prova per esistenza di contratto di agenzia
28 ottobre 2013Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2012.199
Data decisione, Autorità:
28.10.2013, IICCA
Titolo:
Contratto di agenzia, onere della prova per esistenza di contratto di agenzia
CONTRATTO D'AGENZIA
art. 418a CO
Incarto n.
12.2012.199
Lugano
28 ottobre
2013/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Meschiari
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria
appellabile inc. n. OA.2009.800 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
2, promossa con petizione 21 dicembre 2009 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 47'774.40 oltre interessi all’8 % dal 3 dicembre 2009, domanda
alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza
16 ottobre 2012;
appellante l’attore che, con atto di appello 19 novembre 2012,
postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione,
con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre la convenuta, con risposta 10 gennaio 2013, postula
l’integrale reiezione dell’appello protestando a sua volta tasse, spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;
ritenuto
Fatti
A. Con petizione del 21 dicembre 2009, AP 1 ha chiesto la condanna della società italiana AO 1, al pagamento di fr. 47'774.40 oltre interessi
moratori dell’8% dal 3 dicembre 2009 e accessori, a titolo di provvigioni per
la conclusione di contratti sottoscritti da quest’ultima con la ditta S__________
SA, nell’ambito dell’edificazione di un complesso immobiliare denominato Residenza
__________. Egli ha sostenuto che grazie al suo intervento personale e
diretto di agente la convenuta ha potuto concludere due contratti aventi per
oggetto la fornitura e posa di serramenti, infissi e parapetti. Per tale
attività, prosegue l’attore, egli ha diritto alle provvigioni in base al
contratto di agenzia, per una mercede notoriamente pari al 3% dei contratti
ottenuti. Nella risposta 10 febbraio 2010 la convenuta si è opposta alla
petizione, rilevando di aver sottoscritto dei contratti di fornitura di porte e
serramenti nel cantiere Residenza __________ con la ditta S__________ SA
(doc. C e D), ma ottenuti grazie alla segnalazione di terzi. Essa, inoltre,
contesta di aver mai concluso con l’attore un contratto di agenzia o di altro
tipo e nega di dovere provvigioni. Le parti hanno ribadito le proprie domande
in un secondo scambio di allegati e, dopo l’istruttoria, nelle conclusioni
scritte.
B. Statuendo
il 16 ottobre 2012, il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di
giustizia di fr. 2'500.- e le spese di fr. 300.- a carico dell’attore, tenuto
inoltre a rifondere alla convenuta fr. 4'800.- per ripetibili. Dopo aver
riassunto i principi che reggono il contratto di agenzia e quelli che regolano
l’onere della prova ai sensi dell’art. 8 CC, il primo giudice è giunto alla
conclusione che spettava all’attore provare di avere stipulato con la convenuta
un contratto di agenzia. Fondandosi sulle risultanze dell’istruttoria, il
Pretore ha ritenuto che agli atti vi era solo una bozza di un contratto di
agenzia. Né si poteva ravvisare, prosegue il primo giudice, un contratto di
agenzia nella delega all’attore di rappresentare la convenuta sul territorio
della Confederazione per la vendita e la consulenza di infissi, porte e
materiali inerenti costruzioni edili e per la gestione delle pratiche sui vari
cantieri o nei vari interventi dell’attore in adempimento di tale delega. In
conclusione, quindi, il Pretore ha accertato che l’attore non aveva provato la
conclusione del contratto di agenzia e ha respinto le sue pretese.
C. AP 1
è insorto il 19 novembre 2012 contro la citata decisione pretorile, chiedendone
la riforma nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e
ripetibili. Nella risposta all’appello 10 gennaio 2013, la convenuta propone di
respingere il rimedio e di confermare la decisione del Pretore, protestando
anch’essa spese e ripetibili. Delle ulteriori
argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
e
considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC). A norma dell’art. 405 cpv.1 CPC alle
impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione
della decisione, da intendersi quale data di intimazione (DTF 137 III 127
consid. 2, pag.129-130). La decisione pretorile qui impugnata è stata resa il
16.
ottobre 2012 e notificata il 17 ottobre 2012, sicché la procedura d’appello
è retta dal nuovo CPC. Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr.
10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308
cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). L’appello,
recante la data del 19 novembre 2012, è pertanto tempestivo, così come lo è la
risposta 10 gennaio 2013, tenuto conto della sospensione delle ferie
giudiziarie nel periodo dal 18 dicembre 2012 al 2 gennaio 2013.
2.
L’atto
di appello deve innanzitutto contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali
si fonda e deve essere motivato, così da consentire, entro i limiti delle
domande formulate, la sua verifica da parte dell’autorità superiore ed
eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente (art. 310 e 311
CPC; DTF 138 III 374, consid. 4.3.1). L’appellante deve infatti spiegare perché
le sue argomentazioni sono fondate e perché le motivazioni del Pretore
sarebbero erronee o censurabili, vale a dire che egli, nel proprio allegato,
deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni addotte dal giudice di
prime cure e indicare per quali motivi – giuridici e fattuali – le stesse
sarebbero errate e non potrebbero essere condivise.
3.
L’appellante
rimprovera al Pretore di non aver ritenuto provata la conclusione di un
contratto di agenzia e afferma di aver fatto fronte all’onere della prova che
gli incombeva, non avendo l’obbligo di “portare la prova piena, nel senso
che sebbene non sia richiesta una certezza assoluta, non devono di regola più
permanere seri dubbi residui o i dubbi rimanenti devono, quantomeno sembrare di
lieve entità” (appello punto 2.1, pag. 3 e riferimenti ivi citati). Oltretutto
l’esistenza di tale contratto, prosegue l’appellante, risulterebbe dai numerosi
comportamenti dell’attore e della convenuta, ovvero da fatti concludenti
riconducibili alle parti stesse, dai doc. N e H e dalle testimonianze dei testi
__________ e __________. A detta dell’appellante, inoltre, era decisivo anche
il precedente contrattuale sorto tra le parti nel 2008, quando la convenuta
pagò una commissione del 3% per affari conclusi sul territorio svizzero.
4.
A
norma degli art. 418a e segg. CO, il contratto di agenzia è un
contratto secondo il quale l'agente si assume stabilmente “l’impegno di trattare
la conclusione di affari per uno o più mandanti o di conchiuderne in loro nome
o per loro conto, senza essere vincolato ad essi da un rapporto di lavoro.”
Nel primo caso, si ha un’attività effettiva, mentre nel secondo caso, l’agente
agisce quale rappresentante diretto del mandante (art. 32 CO; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ª
edizione, pag. 862, n. 5695). La conclusione del contratto
sottostà alle regole del mandato e di principio non richiede quindi il rispetto
di una forma particolare (art. 11 CO; Tercier/Favre, op. cit.,
pag. 866, n. 5725). La forma scritta (art. 13 CO) è tuttavia richiesta per
derogare ad alcune disposizioni legali (art. 418a cpv. 2 CO). Si tratta
essenzialmente di due casi: quando l’agente esercita la sua attività a titolo
accessorio (quando consacra a tale attività meno della metà del suo tempo di
lavoro e ne ricava meno della metà dei suoi redditi), oppure quando gli accordi
tra le parti aggravano gli obblighi dell’agente o riducono i suoi diritti (Tercier/Favre, op.
cit., pag. 866, n. 5727 e segg.). L'agente ha diritto alla provvigione
convenuta o usuale per tutti gli affari trattati o conclusi durante il periodo
di validità del contratto, come pure, salvo convenzione contraria, per quelli
conclusi senza il suo intervento, ma con clienti da lui procurati per affari
del medesimo genere (art. 418g cpv. 1 CO). Inoltre, salvo convenzione contraria
stipulata per iscritto, il diritto alla provvigione nasce allorché l’affare è
stato validamente conchiuso col cliente (art. 418g cpv. 3 CO).
5.
L’art.
8.
CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto federale (DTF 115
II 300 consid. 3), la ripartizione dell’onere probatorio e pertanto le
conseguenze dell’assenza di ogni prova. Esso stabilisce che, ove la legge non
dispone altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da
lui asserita deve fornire la prova, pena la soccombenza in causa. La parte che procede
in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravata
dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto, nonché la congruità
della sua pretesa (sentenza II CCA 5 aprile 2011, inc. n. 12.2008.171). Ne
discende che nella fattispecie per poter pretendere il pagamento di una
provvigione l’attore doveva provare l’esistenza di un contratto di agenzia, il
suo corretto adempimento e di aver trattato o concluso i contratti stipulati
dalla convenuta con la committente S__________ SA per il cantiere Residenza __________.
Per quanto concerne il grado della prova, una fattispecie è ritenuta dimostrata
quando il giudice è convinto dell’allegazione di un fatto, non potendo dunque
limitarsi alla verosimiglianza. Sebbene non sia richiesta una certezza
assoluta, non devono di regola più permanere seri dubbi residui o i dubbi
rimanenti devono, quantomeno, sembrare di lieve entità. Per contro, la
preponderante probabilità che un fatto si sia realizzato non è ancora
sufficiente a dimostrare una determinata fattispecie (DTF 128 III 271 consid. 2
aa; DTF 130 III 321 consid. 3.2).
6.
Come
rileva l’appellante, la conclusione di un contratto di agenzia non richiede di
principio la forma scritta, e la sua esistenza può risultare da altre prove. Nella
fattispecie si tratta quindi di accertare se agli atti vi siano prove in tal
senso, come afferma l’appellante. Dall’istruttoria risulta che l’attore è stato
attivo sul cantiere Residenza __________ (doc. 3, H). Il doc. N
costituisce una semplice bozza di contratto, come accertato dal Pretore, non
essendo mai stato firmato, né datato, né completato con i dati relativi alle
parti contraenti. A detta dell’appellante il doc. H (doc. 3), risalente al 2008, a tenore del quale la convenuta “delega ad essere rappresentata sull’intero territorio
Svizzero per la vendita e la consulenza di infissi, porte e in generale
materiali inerenti costruzioni edili”, costituirebbe l’espressione di una
volontà delle parti di concludere un contratto di agenzia. Il Pretore avrebbe a
torto omesso di considerare questo documento, sul quale si fonderebbero i
contratti sub doc. C e D aventi per oggetto opere da fabbro e da ferramentista nell’ambito
del cantiere Residenza __________ (appello, punto 2.2). L’argomentazione
non può essere seguita. Manca infatti agli atti una qualsiasi prova di un
accordo delle parti sugli elementi essenziali del contratto di agenzia, segnatamente
la pattuizione di una provvigione e i rispettivi obblighi e doveri delle parti.
Il doc. H è, infatti, solo una delega di rappresentanza conferita dalla
convenuta all’attore in epoca precedente alla bozza di contratto doc. N. Lo
abilita a rappresentarla sul territorio svizzero, ma da tale testo non si
ravvisa neppur lontanamente la volontà di concludere un contratto di agenzia,
tanto meno di definirne i punti essenziali, in particolare la provvigione
spettante all’attore.
Del
resto, anche se si potesse considerare, sulla base del doc. H, che tra le parti
era stato concluso un contratto di agenzia, per poter pretendere il pagamento
della provvigione l’attore doveva ancora dimostrare di aver trattato o concluso
i contratti stipulati dalla convenuta con la committente S__________ SA per il
cantiere Residenza __________. Ciò che, come si dirà oltre, non è
avvenuto. La tesi dell’attore, infatti, non ha trovato riscontro
nell’istruttoria. Il teste G__________, che ha lavorato alle dipendenze
della convenuta dal marzo 2003 al novembre 2010, ha affermato che la sua datrice di lavoro sarebbe stata introdotta presso lo studio __________
dallo staff della ditta __________ e non dall’attore: “ricordo che il signor
F__________, allora dipendente della __________ e l’ing. __________,
responsabile tecnico della __________, hanno introdotto AO 1 presso lo studio __________i”
(verbale audizione teste G__________, 19 maggio 2011, pag. 2). Egli rileva
infine che “il signorAP 1 si è presentato all’ultimo incontro, prima di
fatto che venisse firmato il contratto di appalto. Prima dell’incontro alla
presenza del signor AP 1, mancava di fatto unicamente solo la firma da parte
del signor __________. Gli aspetti economici erano stati tutti definiti. Il
signor AP 1 si è presentato all’incontro, in quanto era al corrente del fatto
che noi eravamo lì per concludere il contratto” (verbale audizione teste G__________,
19.
maggio 2011, pag. 2). “Contemporaneamente l’ing. __________, per il
tramite di F__________, aveva ricevuto la segnalazione della possibilità di una
fornitura di serramenti su un cantiere a Lugano è poi stata fatta una
preventivazione per questa fornitura che è poi sfociata nei contratti C e D (…)”(verbale
audizione teste G__________, 19 maggio 2011, pag. 3). Anche la teste C__________,
progettista della committente S__________ SA ha così riferito in merito al
contratto di fornitura di serramenti e porte per il cantiere Residenza __________:
“(…) ho allora contattato personalmente G__________ (della ditta AO 1) e,
da quel momento via, ci siamo incontrati presso i nostri uffici per discutere
della fornitura. (…) Per il cantiere __________, invece non ho mai incontrato
il signor AP 1”(verbale audizione teste C__________, 19 maggio 2011, pag. 4). L’appellante
contesta la rilevanza probatoria della teste (appello, pag. 6, punto 3), affermando
che costei aveva “una limitata prospettiva di conoscenza dei fatti”
e che la sua testimonianza sarebbe stata smentita da altri testimoni, in
particolare dal presidente della committente. Le varie deposizioni sul tema a
sapere chi aveva procurato alla convenuta i contratti per la Residenza __________
sono invero discordanti in alcuni punti. F__________ ha riferito di aver
segnalato lui la convenuta al committente (deposizione del 1° settembre 2011), l’ing.
L__________ non è stato in grado di dire chi l’avesse introdotta o segnalata
presso la committenza (deposizione del 1° settembre 2011), mentre invece G__________
ha esposto che l’attore aveva procurato contratti alla convenuta per il
cantiere Residenza __________ (deposizione 5 aprile 2011). Il
committente M__________ ha poi riferito che l’attore lo aveva contattato nel
2005.
o nel 2006 per presentargli la convenuta, ma nulla ha potuto dire al
riguardo della Residenza __________, in quanto per tale cantiere aveva
delegato tutte le competenze tecniche all’architetto G__________ (deposizione
27.
ottobre 2011). Il testimone M__________ ha conosciuto l’attore nella sua
qualità di rappresentante della convenuta sul cantiere Residenza __________
(deposizione 5 aprile 2011), e nulla ha potuto dire sulla conclusione dei
contratti. La sua deposizione non giova dunque all’attore. L’esistenza di
deposizioni discordanti va a scapito di chi sopportava l’onere della prova,
vale a dire in concreto a scapito dell’attore. Si deve dunque giungere alla
conclusione che dall’istruttoria non solo non è stata provata l’esistenza di un
contratto di agenzia, ma nemmeno è stato provato l’intervento decisivo
dell’attore per la conclusione dei contratti doc. C e D.
7.
L’appellante sostiene,
citando dottrina e giurisprudenza (appello, punto 2.3, pag. 5), di aver agito
come rappresentante generale della convenuta anche sul noto cantiere, ciò che
smentisce l’affermazione della controparte sulla limitazione temporale della
delega conferitagli nel 2008 (doc. N). L’argomentazione non giova
all’appellante. Dall’istruttoria è emerso, infatti, che egli ha rappresentato
la convenuta sul noto cantiere, come riferito da alcuni testimoni. La
circostanza, tuttavia, non prova in alcun modo che sia stato concluso un
contratto di agenzia e che l’asserito agente abbia maturato il diritto alla
provvigione, come esposto in precedenza. L’appellante sembra partire dal
presupposto, errato, che spettava alla convenuta provare l’inesistenza del
contratto, mentre invece spetta a chi vanta pretese provare quanto afferma.
8.
Per quel che
concerne l’istruttoria, l’appellante rimprovera al Pretore di essersi fondato
sulla deposizione del teste G__________, dipendente della
convenuta. A suo dire si tratterebbe di un testimone imparziale e inaffidabile
in quanto vicino alla convenuta e ai suoi interessi economici. Inoltre avrebbe
riferito di circostanze frutto di un’esperienza indiretta e la sua
testimonianza sarebbe in contraddizione con quella di altri testimoni. La censura
è infondata. Per costante giurisprudenza il solo fatto di essere alle
dipendenze di una parte in causa non crea necessariamente parzialità e non
preclude la prova testimoniale. Né si può sostenere che il testimone abbia riferito
circostanze desunte da un’esperienza indiretta. Egli ha, infatti, riferito di
un vissuto personale e diretto, spiegando di aver “seguito il cantiere
personalmente, dalla preventivazione agli infissi” (deposizione G__________
19.
maggio 2011, pag. 2). Il fatto che la teste C__________, che si è occupata
del cantiere per conto della committente, abbia affermato di aver contattato
personalmente G__________, su segnalazione dell’ing. L__________ (alle
dipendenze della__________, poi __________), è in perfetta concordanza con
quanto da lui riferito: “noi siamo stati introdotti presso lo studio C__________
dallo staff di __________. (…) Ricordo che il signor F__________, allora
dipendente della__________ e l’ing. L__________, responsabile tecnico della __________
hanno introdotto AO 1 presso lo studio C__________” (verbale
audizione teste G__________, 19 maggio 2011, pag. 2). Stessa
considerazione merita la testimonianza di F__________ (verbale deposizione 1° settembre
2011, pag. 1): “io personalmente ho segnalato alla committente di quel
cantiere, ossia la S__________, la dittaAO 1, per la fornitura di infissi
esterni e parapetti per le scale. Ricordo in particolare di aver segnalato la
ditta all’arch. C__________ e all’arch. D__________”. La deposizione di __________
non giova peraltro all’attore, per i motivi già esposti in precedenza (consid.
6).
9.
La
critica dell’appellante sull’errato accertamento dei fatti operato dal Pretore è
del tutto infondata, poiché a giusta ragione il magistrato ha ritenuto non
provata la pretesa creditoria dell’attore alla luce delle contrastanti risultanze
istruttorie esaminate in precedenza (consid. 6). Infine, la censura relativa
all’asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata, per il motivo che
il Pretore non avrebbe esaminato il caso alla luce delle norme sul contratto di
mediazione, rasenta la temerarietà. A prescindere dal fatto che l’attore ha
incentrato le proprie pretese sull’esistenza di un contratto di agenzia e ha
menzionato il contratto di mediazione come base giuridica per le proprie
pretese solo con le conclusioni, rimane il fatto che egli non ha potuto provare
l’esistenza del benché minimo contratto, di agenzia o di mediazione, in base al
quale la convenuta si sarebbe impegnata a remunerarlo per essere stata
“segnalata” ai committenti dei vari cantieri in Svizzera. Né è notorio il tasso
del 3% di cui si prevale l’attore. In conclusione, la sentenza del
Pretore regge alle critiche mosse dall’attore e l’appello 19 novembre 2012 va
di conseguenza respinto.
10.
Le spese giudiziarie
(processuali e ripetibili) seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate
in base al valore di causa pari a fr. 47'774.40, e ai parametri indicati dagli
art. 7 e 13 della Legge sulla tariffa giudiziaria e dall’art. 11 del
Regolamento sulle ripetibili.
Per questi
motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1.
L’appello 19 novembre 2012 presentato da AP 1 è respinto.
2.
Le
spese processuali in complessivi fr. 2'000.-, già
anticipati dal’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 3’000.- a titolo di ripetibili di appello.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster