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Decisione

12.2012.199

Contratto di agenzia, onere della prova per esistenza di contratto di agenzia

28 ottobre 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con petizione del 21 dicembre 2009, AP 1 ha chiesto la condanna della società italiana AO 1, al pagamento di fr. 47'774.40 oltre interessi

moratori dell’8% dal 3 dicembre 2009 e accessori, a titolo di provvigioni per

la conclusione di contratti sottoscritti da quest’ultima con la ditta S__________

SA, nell’ambito dell’edificazione di un complesso immobiliare denominato Residenza

__________. Egli ha sostenuto che grazie al suo intervento personale e

diretto di agente la convenuta ha potuto concludere due contratti aventi per

oggetto la fornitura e posa di serramenti, infissi e parapetti. Per tale

attività, prosegue l’attore, egli ha diritto alle provvigioni in base al

contratto di agenzia, per una mercede notoriamente pari al 3% dei contratti

ottenuti. Nella risposta 10 febbraio 2010 la convenuta si è opposta alla

petizione, rilevando di aver sottoscritto dei contratti di fornitura di porte e

serramenti nel cantiere Residenza __________ con la ditta S__________ SA

(doc. C e D), ma ottenuti grazie alla segnalazione di terzi. Essa, inoltre,

contesta di aver mai concluso con l’attore un contratto di agenzia o di altro

tipo e nega di dovere provvigioni. Le parti hanno ribadito le proprie domande

in un secondo scambio di allegati e, dopo l’istruttoria, nelle conclusioni

scritte.

B. Statuendo

il 16 ottobre 2012, il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di

giustizia di fr. 2'500.- e le spese di fr. 300.- a carico dell’attore, tenuto

inoltre a rifondere alla convenuta fr. 4'800.- per ripetibili. Dopo aver

riassunto i principi che reggono il contratto di agenzia e quelli che regolano

l’onere della prova ai sensi dell’art. 8 CC, il primo giudice è giunto alla

conclusione che spettava all’attore provare di avere stipulato con la convenuta

un contratto di agenzia. Fondandosi sulle risultanze dell’istruttoria, il

Pretore ha ritenuto che agli atti vi era solo una bozza di un contratto di

agenzia. Né si poteva ravvisare, prosegue il primo giudice, un contratto di

agenzia nella delega all’attore di rappresentare la convenuta sul territorio

della Confederazione per la vendita e la consulenza di infissi, porte e

materiali inerenti costruzioni edili e per la gestione delle pratiche sui vari

cantieri o nei vari interventi dell’attore in adempimento di tale delega. In

conclusione, quindi, il Pretore ha accertato che l’attore non aveva provato la

conclusione del contratto di agenzia e ha respinto le sue pretese.

C. AP 1

è insorto il 19 novembre 2012 contro la citata decisione pretorile, chiedendone

la riforma nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e

ripetibili. Nella risposta all’appello 10 gennaio 2013, la convenuta propone di

respingere il rimedio e di confermare la decisione del Pretore, protestando

anch’essa spese e ripetibili. Delle ulteriori

argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi

considerandi.

e

considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC). A norma dell’art. 405 cpv.1 CPC alle

impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione

della decisione, da intendersi quale data di intimazione (DTF 137 III 127

consid. 2, pag.129-130). La decisione pretorile qui impugnata è stata resa il

16.

ottobre 2012 e notificata il 17 ottobre 2012, sicché la procedura d’appello

è retta dal nuovo CPC. Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr.

10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308

cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). L’appello,

recante la data del 19 novembre 2012, è pertanto tempestivo, così come lo è la

risposta 10 gennaio 2013, tenuto conto della sospensione delle ferie

giudiziarie nel periodo dal 18 dicembre 2012 al 2 gennaio 2013.

2.

L’atto

di appello deve innanzitutto contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali

si fonda e deve essere motivato, così da consentire, entro i limiti delle

domande formulate, la sua verifica da parte dell’autorità superiore ed

eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente (art. 310 e 311

CPC; DTF 138 III 374, consid. 4.3.1). L’appellante deve infatti spiegare perché

le sue argomentazioni sono fondate e perché le motivazioni del Pretore

sarebbero erronee o censurabili, vale a dire che egli, nel proprio allegato,

deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni addotte dal giudice di

prime cure e indicare per quali motivi – giuridici e fattuali – le stesse

sarebbero errate e non potrebbero essere condivise.

3.

L’appellante

rimprovera al Pretore di non aver ritenuto provata la conclusione di un

contratto di agenzia e afferma di aver fatto fronte all’onere della prova che

gli incombeva, non avendo l’obbligo di “portare la prova piena, nel senso

che sebbene non sia richiesta una certezza assoluta, non devono di regola più

permanere seri dubbi residui o i dubbi rimanenti devono, quantomeno sembrare di

lieve entità” (appello punto 2.1, pag. 3 e riferimenti ivi citati). Oltretutto

l’esistenza di tale contratto, prosegue l’appellante, risulterebbe dai numerosi

comportamenti dell’attore e della convenuta, ovvero da fatti concludenti

riconducibili alle parti stesse, dai doc. N e H e dalle testimonianze dei testi

__________ e __________. A detta dell’appellante, inoltre, era decisivo anche

il precedente contrattuale sorto tra le parti nel 2008, quando la convenuta

pagò una commissione del 3% per affari conclusi sul territorio svizzero.

4.

A

norma degli art. 418a e segg. CO, il contratto di agenzia è un

contratto secondo il quale l'agente si assume stabilmente “l’impegno di trattare

la conclusione di affari per uno o più mandanti o di conchiuderne in loro nome

o per loro conto, senza essere vincolato ad essi da un rapporto di lavoro.”

Nel primo caso, si ha un’attività effettiva, mentre nel secondo caso, l’agente

agisce quale rappresentante diretto del mandante (art. 32 CO; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ª

edizione, pag. 862, n. 5695). La conclusione del contratto

sottostà alle regole del mandato e di principio non richiede quindi il rispetto

di una forma particolare (art. 11 CO; Tercier/Favre, op. cit.,

pag. 866, n. 5725). La forma scritta (art. 13 CO) è tuttavia richiesta per

derogare ad alcune disposizioni legali (art. 418a cpv. 2 CO). Si tratta

essenzialmente di due casi: quando l’agente esercita la sua attività a titolo

accessorio (quando consacra a tale attività meno della metà del suo tempo di

lavoro e ne ricava meno della metà dei suoi redditi), oppure quando gli accordi

tra le parti aggravano gli obblighi dell’agente o riducono i suoi diritti (Tercier/Favre, op.

cit., pag. 866, n. 5727 e segg.). L'agente ha diritto alla provvigione

convenuta o usuale per tutti gli affari trattati o conclusi durante il periodo

di validità del contratto, come pure, salvo convenzione contraria, per quelli

conclusi senza il suo intervento, ma con clienti da lui procurati per affari

del medesimo genere (art. 418g cpv. 1 CO). Inoltre, salvo convenzione contraria

stipulata per iscritto, il diritto alla provvigione nasce allorché l’affare è

stato validamente conchiuso col cliente (art. 418g cpv. 3 CO).

5.

L’art.

8.

CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto federale (DTF 115

II 300 consid. 3), la ripartizione dell’onere probatorio e pertanto le

conseguenze dell’assenza di ogni prova. Esso stabilisce che, ove la legge non

dispone altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da

lui asserita deve fornire la prova, pena la soccombenza in causa. La parte che procede

in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravata

dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto, nonché la congruità

della sua pretesa (sentenza II CCA 5 aprile 2011, inc. n. 12.2008.171). Ne

discende che nella fattispecie per poter pretendere il pagamento di una

provvigione l’attore doveva provare l’esistenza di un contratto di agenzia, il

suo corretto adempimento e di aver trattato o concluso i contratti stipulati

dalla convenuta con la committente S__________ SA per il cantiere Residenza __________.

Per quanto concerne il grado della prova, una fattispecie è ritenuta dimostrata

quando il giudice è convinto dell’allegazione di un fatto, non potendo dunque

limitarsi alla verosimiglianza. Sebbene non sia richiesta una certezza

assoluta, non devono di regola più permanere seri dubbi residui o i dubbi

rimanenti devono, quantomeno, sembrare di lieve entità. Per contro, la

preponderante probabilità che un fatto si sia realizzato non è ancora

sufficiente a dimostrare una determinata fattispecie (DTF 128 III 271 consid. 2

aa; DTF 130 III 321 consid. 3.2).

6.

Come

rileva l’appellante, la conclusione di un contratto di agenzia non richiede di

principio la forma scritta, e la sua esistenza può risultare da altre prove. Nella

fattispecie si tratta quindi di accertare se agli atti vi siano prove in tal

senso, come afferma l’appellante. Dall’istruttoria risulta che l’attore è stato

attivo sul cantiere Residenza __________ (doc. 3, H). Il doc. N

costituisce una semplice bozza di contratto, come accertato dal Pretore, non

essendo mai stato firmato, né datato, né completato con i dati relativi alle

parti contraenti. A detta dell’appellante il doc. H (doc. 3), risalente al 2008, a tenore del quale la convenuta “delega ad essere rappresentata sull’intero territorio

Svizzero per la vendita e la consulenza di infissi, porte e in generale

materiali inerenti costruzioni edili”, costituirebbe l’espressione di una

volontà delle parti di concludere un contratto di agenzia. Il Pretore avrebbe a

torto omesso di considerare questo documento, sul quale si fonderebbero i

contratti sub doc. C e D aventi per oggetto opere da fabbro e da ferramentista nell’ambito

del cantiere Residenza __________ (appello, punto 2.2). L’argomentazione

non può essere seguita. Manca infatti agli atti una qualsiasi prova di un

accordo delle parti sugli elementi essenziali del contratto di agenzia, segnatamente

la pattuizione di una provvigione e i rispettivi obblighi e doveri delle parti.

Il doc. H è, infatti, solo una delega di rappresentanza conferita dalla

convenuta all’attore in epoca precedente alla bozza di contratto doc. N. Lo

abilita a rappresentarla sul territorio svizzero, ma da tale testo non si

ravvisa neppur lontanamente la volontà di concludere un contratto di agenzia,

tanto meno di definirne i punti essenziali, in particolare la provvigione

spettante all’attore.

Del

resto, anche se si potesse considerare, sulla base del doc. H, che tra le parti

era stato concluso un contratto di agenzia, per poter pretendere il pagamento

della provvigione l’attore doveva ancora dimostrare di aver trattato o concluso

i contratti stipulati dalla convenuta con la committente S__________ SA per il

cantiere Residenza __________. Ciò che, come si dirà oltre, non è

avvenuto. La tesi dell’attore, infatti, non ha trovato riscontro

nell’istruttoria. Il teste G__________, che ha lavorato alle dipendenze

della convenuta dal marzo 2003 al novembre 2010, ha affermato che la sua datrice di lavoro sarebbe stata introdotta presso lo studio __________

dallo staff della ditta __________ e non dall’attore: “ricordo che il signor

F__________, allora dipendente della __________ e l’ing. __________,

responsabile tecnico della __________, hanno introdotto AO 1 presso lo studio __________i”

(verbale audizione teste G__________, 19 maggio 2011, pag. 2). Egli rileva

infine che “il signorAP 1 si è presentato all’ultimo incontro, prima di

fatto che venisse firmato il contratto di appalto. Prima dell’incontro alla

presenza del signor AP 1, mancava di fatto unicamente solo la firma da parte

del signor __________. Gli aspetti economici erano stati tutti definiti. Il

signor AP 1 si è presentato all’incontro, in quanto era al corrente del fatto

che noi eravamo lì per concludere il contratto” (verbale audizione teste G__________,

19.

maggio 2011, pag. 2). “Contemporaneamente l’ing. __________, per il

tramite di F__________, aveva ricevuto la segnalazione della possibilità di una

fornitura di serramenti su un cantiere a Lugano è poi stata fatta una

preventivazione per questa fornitura che è poi sfociata nei contratti C e D (…)”(verbale

audizione teste G__________, 19 maggio 2011, pag. 3). Anche la teste C__________,

progettista della committente S__________ SA ha così riferito in merito al

contratto di fornitura di serramenti e porte per il cantiere Residenza __________:

“(…) ho allora contattato personalmente G__________ (della ditta AO 1) e,

da quel momento via, ci siamo incontrati presso i nostri uffici per discutere

della fornitura. (…) Per il cantiere __________, invece non ho mai incontrato

il signor AP 1”(verbale audizione teste C__________, 19 maggio 2011, pag. 4). L’appellante

contesta la rilevanza probatoria della teste (appello, pag. 6, punto 3), affermando

che costei aveva “una limitata prospettiva di conoscenza dei fatti”

e che la sua testimonianza sarebbe stata smentita da altri testimoni, in

particolare dal presidente della committente. Le varie deposizioni sul tema a

sapere chi aveva procurato alla convenuta i contratti per la Residenza __________

sono invero discordanti in alcuni punti. F__________ ha riferito di aver

segnalato lui la convenuta al committente (deposizione del 1° settembre 2011), l’ing.

L__________ non è stato in grado di dire chi l’avesse introdotta o segnalata

presso la committenza (deposizione del 1° settembre 2011), mentre invece G__________

ha esposto che l’attore aveva procurato contratti alla convenuta per il

cantiere Residenza __________ (deposizione 5 aprile 2011). Il

committente M__________ ha poi riferito che l’attore lo aveva contattato nel

2005.

o nel 2006 per presentargli la convenuta, ma nulla ha potuto dire al

riguardo della Residenza __________, in quanto per tale cantiere aveva

delegato tutte le competenze tecniche all’architetto G__________ (deposizione

27.

ottobre 2011). Il testimone M__________ ha conosciuto l’attore nella sua

qualità di rappresentante della convenuta sul cantiere Residenza __________

(deposizione 5 aprile 2011), e nulla ha potuto dire sulla conclusione dei

contratti. La sua deposizione non giova dunque all’attore. L’esistenza di

deposizioni discordanti va a scapito di chi sopportava l’onere della prova,

vale a dire in concreto a scapito dell’attore. Si deve dunque giungere alla

conclusione che dall’istruttoria non solo non è stata provata l’esistenza di un

contratto di agenzia, ma nemmeno è stato provato l’intervento decisivo

dell’attore per la conclusione dei contratti doc. C e D.

7.

L’appellante sostiene,

citando dottrina e giurisprudenza (appello, punto 2.3, pag. 5), di aver agito

come rappresentante generale della convenuta anche sul noto cantiere, ciò che

smentisce l’affermazione della controparte sulla limitazione temporale della

delega conferitagli nel 2008 (doc. N). L’argomentazione non giova

all’appellante. Dall’istruttoria è emerso, infatti, che egli ha rappresentato

la convenuta sul noto cantiere, come riferito da alcuni testimoni. La

circostanza, tuttavia, non prova in alcun modo che sia stato concluso un

contratto di agenzia e che l’asserito agente abbia maturato il diritto alla

provvigione, come esposto in precedenza. L’appellante sembra partire dal

presupposto, errato, che spettava alla convenuta provare l’inesistenza del

contratto, mentre invece spetta a chi vanta pretese provare quanto afferma.

8.

Per quel che

concerne l’istruttoria, l’appellante rimprovera al Pretore di essersi fondato

sulla deposizione del teste G__________, dipendente della

convenuta. A suo dire si tratterebbe di un testimone imparziale e inaffidabile

in quanto vicino alla convenuta e ai suoi interessi economici. Inoltre avrebbe

riferito di circostanze frutto di un’esperienza indiretta e la sua

testimonianza sarebbe in contraddizione con quella di altri testimoni. La censura

è infondata. Per costante giurisprudenza il solo fatto di essere alle

dipendenze di una parte in causa non crea necessariamente parzialità e non

preclude la prova testimoniale. Né si può sostenere che il testimone abbia riferito

circostanze desunte da un’esperienza indiretta. Egli ha, infatti, riferito di

un vissuto personale e diretto, spiegando di aver “seguito il cantiere

personalmente, dalla preventivazione agli infissi” (deposizione G__________

19.

maggio 2011, pag. 2). Il fatto che la teste C__________, che si è occupata

del cantiere per conto della committente, abbia affermato di aver contattato

personalmente G__________, su segnalazione dell’ing. L__________ (alle

dipendenze della__________, poi __________), è in perfetta concordanza con

quanto da lui riferito: “noi siamo stati introdotti presso lo studio C__________

dallo staff di __________. (…) Ricordo che il signor F__________, allora

dipendente della__________ e l’ing. L__________, responsabile tecnico della __________

hanno introdotto AO 1 presso lo studio C__________” (verbale

audizione teste G__________, 19 maggio 2011, pag. 2). Stessa

considerazione merita la testimonianza di F__________ (verbale deposizione 1° settembre

2011, pag. 1): “io personalmente ho segnalato alla committente di quel

cantiere, ossia la S__________, la dittaAO 1, per la fornitura di infissi

esterni e parapetti per le scale. Ricordo in particolare di aver segnalato la

ditta all’arch. C__________ e all’arch. D__________”. La deposizione di __________

non giova peraltro all’attore, per i motivi già esposti in precedenza (consid.

6).

9.

La

critica dell’appellante sull’errato accertamento dei fatti operato dal Pretore è

del tutto infondata, poiché a giusta ragione il magistrato ha ritenuto non

provata la pretesa creditoria dell’attore alla luce delle contrastanti risultanze

istruttorie esaminate in precedenza (consid. 6). Infine, la censura relativa

all’asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata, per il motivo che

il Pretore non avrebbe esaminato il caso alla luce delle norme sul contratto di

mediazione, rasenta la temerarietà. A prescindere dal fatto che l’attore ha

incentrato le proprie pretese sull’esistenza di un contratto di agenzia e ha

menzionato il contratto di mediazione come base giuridica per le proprie

pretese solo con le conclusioni, rimane il fatto che egli non ha potuto provare

l’esistenza del benché minimo contratto, di agenzia o di mediazione, in base al

quale la convenuta si sarebbe impegnata a remunerarlo per essere stata

“segnalata” ai committenti dei vari cantieri in Svizzera. Né è notorio il tasso

del 3% di cui si prevale l’attore. In conclusione, la sentenza del

Pretore regge alle critiche mosse dall’attore e l’appello 19 novembre 2012 va

di conseguenza respinto.

10.

Le spese giudiziarie

(processuali e ripetibili) seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate

in base al valore di causa pari a fr. 47'774.40, e ai parametri indicati dagli

art. 7 e 13 della Legge sulla tariffa giudiziaria e dall’art. 11 del

Regolamento sulle ripetibili.

Per questi

motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1.

L’appello 19 novembre 2012 presentato da AP 1 è respinto.

2.

Le

spese processuali in complessivi fr. 2'000.-, già

anticipati dal’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla controparte fr. 3’000.- a titolo di ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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