12.2012.202
Valutazione delle prove, attendibilità di un teste
17 dicembre 2013Italiano15 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2012.202
Data decisione, Autorità:
17.12.2013, IICCA
Titolo:
Valutazione delle prove, attendibilità di un teste
APPREZZAMENTO
art. 90 CPC-TI
Incarto n.
12.2012.202
Lugano
17 dicembre
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.609
della Pretura del __________, promossa con petizione 30 agosto 2010 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dallo RA
1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al versamento di fr. 25'000.- oltre
interessi al 5% dal 15 marzo 2010;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione integrale della petizione
e che il Pretore con sentenza 19 ottobre 2012 ha accolto per l’importo di fr. 25'000.-, riconoscendo la decorrenza degli interessi solo dal 28
agosto 2010;
appellante
il convenuto che con appello 23 novembre 2012 chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, il tutto con
protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre
con osservazioni (correttamente: risposta) 7 febbraio 2013 l’attrice propone la
reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. AP 1 è stato il presidente del consiglio di amministrazione, con
firma individuale, della società anonima E__________, con sede dapprima a __________
poi a __________. La società anonima, il cui scopo sociale era l’esercizio di
ogni attività o operazione di carattere fiduciario, è stata iscritta a RC in
data 2 agosto 2008 con un capitale nominale di fr. 100'000.-, interamente
liberato e suddiviso in 100 azioni al portatore da fr. 1'000.- ciascuna (doc.
C). Il 26 marzo 2012 la società è stata cancellata d’ufficio dal RC in seguito
al suo fallimento (estratto RC agli atti).
Con scritto 5 marzo 2010 AO 1 ha intimato a AP 1 di volerle consegnare entro 10 giorni 25 azioni al portatore della società E__________ (doc. D).
A suo dire ella avrebbe pattuito con AP 1 la cessione di una quota del 25% del
capitale azionario (pari all’importo di fr. 25'000.-), rappresentata da 25
azioni al portatore da fr. 1'000.- ciascuna. Dopo la costituzione della società
ella avrebbe consegnato la somma pattuita di fr. 25'000.- a AP 1, il quale
tuttavia, malgrado gli accordi presi, non le avrebbe ancora consegnato la quota
di azioni corrispondente. Dopo diversi solleciti rimasti infruttuosi (doc. D,
E), AO 1 ha quindi notificato a AP 1 il recesso dal contratto, reclamando la
restituzione dell’importo versato (doc. F).
Fatti
B. A
fronte dell’inadempienza di AP 1, AO 1, con petizione 30 agosto 2010, lo ha
convenuto in giudizio, chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 25'000.-, oltre
interessi al 5% a partire dal 15 marzo 2010. Il convenuto con risposta 18
ottobre 2010 si è opposto integralmente alla petizione, sostenendo che tra le
parti non sarebbe mai stato concluso un contratto di cessione di una quota del
pacchetto azionario e che in ogni caso l’attrice non gli avrebbe mai versato la
somma di fr. 25'000.-. Nei successivi allegati scritti di replica e di duplica
le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie antitetiche posizioni.
Esperita l’istruttoria, le parti hanno confermato le proprie domande con le
conclusioni scritte, rinunciando al dibattimento finale.
C. Con decisione
19 ottobre 2012 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando il
convenuto al pagamento della somma di fr. 25'000.-, riconoscendo gli interessi
al 5% solo a partire dal 28 agosto 2010. Egli ha altresì posto a carico del
convenuto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2'200.-, con
l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 3'000.- per ripetibili. Il giudice di
prime cure, valutando nel suo insieme la deposizione testimoniale di __________
V__________, ha ritenuto sufficientemente provate le tesi dell’attrice, sia per
quanto concerne la venuta in essere tra le parti di un contratto di cessione di
una quota del 25% del pacchetto azionario, sia per quanto concerne l’avvenuto
versamento al convenuto del corrispettivo importo pari a fr. 25'000.-.
D. Contro
il citato giudizio pretorile è insorto il convenuto con appello 23 novembre
2012, nel quale chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di
respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di prima
e seconda sede. Con osservazioni (recte: risposta) 7 febbraio 2013 l’attrice
propone invece di respingere l’appello, pure con protesta di spese e
ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto
necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il
Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in
vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come data di
intimazione (DTF 137 III 127, consid. 2, pag. 129-130). La sentenza pretorile
impugnata è stata notificata alle parti il 25 ottobre 2012 e la procedura di
appello è pertanto retta dal nuovo CPC. Non così la procedura innanzi al
Pretore che, avviata prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di
procedura federali, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art.
404 cpv. 1 CPC), ossia dal codice di procedura civile ticinese (CPC-TI; RL
3.3.2.1).
2. Il
Pretore, facendo riferimento alla sola testimonianza di __________ V__________,
uno dei quattro promotori assieme alle parti della costituzione della società E__________,
ha ritenuto sufficientemente provate le allegazioni dell’attrice. Egli,
valutando nel suo insieme tale deposizione, ha ritenuto che le parti avevano
concluso un contratto di cessione di una quota del 25% del pacchetto azionario
della E__________ e che l’attrice aveva versato al convenuto il corrispettivo,
pari alla somma di fr. 25'000.-. Quest’ultima era pertanto legittimata a
recedere dal contratto e a chiedere la ripetizione della prestazione
effettuata, cioè la restituzione della somma versata, poiché il convenuto,
malgrado i solleciti, non le ha mai consegnato la quota di 25 azioni del
pacchetto azionario. Il giudice di prime cure ha pertanto accolto la petizione,
facendo tuttavia decorrere gli interessi solo dal 28 agosto 2010, prima valida
messa in mora agli atti.
3. Con
l’appello che qui ci occupa, il convenuto chiede di riformare la sentenza
pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione, ribadendo che la
controparte non avrebbe provato le sue allegazioni, in particolare l’esistenza
di un accordo di cessione di azioni e il pagamento dell’importo di fr.
25'000.-. Egli rimprovera il Pretore per avere basato il proprio convincimento
unicamente sulla deposizione del teste __________ V__________. A suo dire
questa testimonianza sarebbe inattendibile, poiché il teste, oltre a essere in
rapporto di amicizia con l’attrice, avrebbe reso dichiarazioni inveritiere e in
contraddizione con quanto affermato dall’attrice stessa. Per quanto concerne il
versamento dell’importo di fr. 25'000.- poi, il teste riferisce unicamente di
fatti riferiti da una terza persona, non avendo egli assistito personalmente al
versamento. Il giudice di prime cure ha agito arbitrariamente per avere fondato
la decisione unicamente su tale deposizione, senza prendere in considerazione
la deposizione dell’altro teste, il quale ha dichiarato, “nella sua veste di
fiduciario della società, di non essere a conoscenza di nessun versamento”
(appello, pag. 6).
3.1. Secondo l’art. 90 CPC-TI, applicabile alla presente fattispecie (art.
404 cpv. 1 CPC, cfr. supra, consid. 1), il giudice valuta le prove secondo il
suo libero convincimento, in base alle risultanze del processo, e ne dà ragione
nella sentenza. La norma, per giurisprudenza invalsa, si concretizza nel senso
che al giudice di prime cure nell’ambito della valutazione delle prove è
concesso un ampio potere di apprezzamento, che l’istanza d’appello può
censurare con estrema prudenza, intervenendo solo quando la decisione resa
secondo il libero convincimento è manifestamente ingiusta o iniqua (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art.
90; II CCA 30 maggio 2011 inc. n. 12.2009.48 e riferimenti).
3.2 La censura
di inattendibilità del teste __________ V__________ non può trovare
accoglimento. L’appellante sostiene innanzitutto che questo teste sarebbe in
rapporto di amicizia con l’attrice. Va ricordato che qualora
l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia, sotto un profilo
soggettivo, per l’esistenza di un motivo che determini un interesse a deporre a
favore di una parte, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere
intaccata se è accertata una grave discordanza tra i fatti così come descritti
dal teste e quelli desumibili da altre prove. Il giudizio può infatti fare
astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando per tale motivo la
stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005,
n. 75 ad art. 90).
3.2.1 Nel caso di
specie niente agli atti permette di ritenere o dimostra una presunta vicinanza
tra il teste e l’attrice. Tale circostanza rimane una semplice allegazione di
parte non supportata da alcun riscontro agli atti. Già solo per questo motivo
la censura di inattendibilità del teste sollevata dall’appellante, in assenza
di un valido riscontro agli atti, deve essere disattesa.
3.2.2 L’appellante sostiene
poi che la deposizione del teste __________ V__________ non poteva essere presa
in considerazione, essendo la stessa inveritiera e in contraddizione con quanto
affermato dall’attrice stessa nei suoi allegati introduttivi (appello, pag. 3 e
4). L’appellante ritiene che vi sia divergenza sia per quanto attiene
all’entità dell’importo versato dall’attrice sia per quanto riguarda il momento
in cui ciò sarebbe avvenuto. L’attrice ha dichiarato di avere versato al
convenuto un importo di fr. 25'000.- nel marzo 2009, mentre che “a tenore delle
parole del signor V__________” (appello, pag. 3) il versamento da parte di AO 1
sarebbe stato di fr. 50'000.- e sarebbe avvenuto a fine 2008. Il rilievo è
infondato, costituendo lo stesso una interpretazione soggettiva della
deposizione testimoniale. Il teste __________ V__________ riferisce unicamente in
merito al contenuto dell’incontro di fine 2008 (a cui egli stesso ha preso
parte unitamente agli altri tre promotori della costituzione della società).
Egli non ha mai affermato che durante tale incontro l’attrice ha versato al
convenuto tale somma. Al contrario, egli ha sempre affermato espressamente di
non avere assistito personalmente al versamento dell’importo pattuito. Tale
fatto è pacifico, avvalendosene addirittura l’appellante stesso per rafforzare
la sua tesi circa il fatto che un teste non può riferire di cose alle quali non
ha assistito personalmente. Anzi, contrariamente a quanto vuole far credere
l’appellante, il fatto che il teste fosse presente all’incontro di fine 2008 e
abbia riferito di non avere assistito al versamento dell’importo dell’attrice
al convenuto, avvalora la tesi dell’attrice, secondo cui il versamento è
avvenuto nel 2009. Anche la presunta incongruenza circa l’importo versato
dall’attrice al convenuto risulta irrilevante ai fini del presente giudizio,
avendo l’attrice chiesto la restituzione di fr. 25'000.- da lei versati al
convenuto per la cessione di una quota del 25% del capitale azionario della
società E__________. Ella non ha mai chiesto né allegato di avere invece
anticipato anche la quota del convenuto (cfr. act. I, act. III,
doc. D). Ne discende che le asserite contraddizioni non sono state né
dimostrate né smentite da altre risultanze istruttorie.
3.2.3 In merito
all’attendibilità del teste l’appellante rileva ancora che costui non sarebbe stato
in grado di riferire direttamente sui fatti, non avendo egli assistito
personalmente al versamento dell’importo. Contrariamente a quanto vuol fare
credere l’appellante in maniera del tutto generica, non si capisce il motivo
per cui tale assunto dovrebbe influire sulla credibilità dell’intera
deposizione. Il teste __________ V__________ riferisce infatti unicamente sul
contenuto dell’incontro di fine 2008 tra i quattro promotori, in cui si sono
decise le quote dei relativi pacchetti azionari. Il fatto che egli non abbia
assistito al versamento dell’importo di fr. 25'000.- non significa che egli non
sia stato presente al momento dell’accordo e non si capisce in quale modo ciò
possa incidere sulla credibilità della sua deposizione.
3.2.4 L’appellante
solleva infine a titolo abbondanziale che la società E__________ sarebbe
oggetto di un procedimento penale e le relative indagini permetterebbero di
comprovare l’inattendibilità del teste __________ V__________. La censura,
sollevata irritualmente solo in questa sede (art. 317 CPC), non adempie ai
requisiti di motivazione posti dall’art. 311 CPC ed è pertanto irricevibile.
Alla luce
di quanto precede la censura di inattendibilità del teste __________ V__________,
per quanto ricevibile, deve essere respinta.
4. L’appellante
rimprovera infine al Pretore di avere basato la sua decisione unicamente ed
esclusivamente sulla deposizione del teste __________ V__________, senza
prendere in considerazione la deposizione del teste __________ C__________, il
quale ha dichiarato, “nella sua veste di fiduciario della società, di non
essere a conoscenza di nessun versamento” (appello, pag. 6). Il giudice di
prime cure avrebbe pertanto commesso arbitrio per non avere considerato la
deposizione di questo teste, che, a suo dire, sarebbe in contrapposizione con
quella del teste __________ V__________. Così come esposta la censura non può
essere seguita, non risultando le due deposizioni contraddittorie. Il fatto che
il teste __________ C__________ abbia affermato di non sapere “se l’attrice
ha versato degli importi al convenuto per la costituzione del capitale sociale”,
rispettivamente se ella “ha ricevuto delle azioni della società” (act.
VI: verbale di udienza 30 marzo 2011, pag. 3) non significa ancora che
l’accordo circa la cessione del 25% del capitale azionario, rispettivamente il
versamento di fr. 25'000.- non sia avvenuto.
5. L’appellante
rimprovera infine al Pretore di avere ritenuto provate le allegazioni della
parte attrice. A suo dire gli elementi presenti agli atti non erano sufficienti
affinché egli potesse concludere, in piena convinzione, per l’esistenza di un
contratto di cessione nonché per l’avvenuto versamento del corrispettivo di fr.
25'000.- (appello, pag. 6).
La
censura va senz’altro accolta per quanto attiene all’allegazione sul versamento
dell’importo di fr. 25'000.-, che l’attrice afferma di avere fatto in contanti al
convenuto nel mese di marzo 2009 (act. I, pag. 3; act. III, pag.
2). La deposizione del teste __________ V__________ è infatti limitata al
contenuto dell’incontro avvenuto tra i quattro promotori del progetto a fine
2008: egli riferisce sul contenuto dell’accordo ma nulla si può ritenere in
merito al versamento del corrispettivo. Egli dichiara infatti espressamente di
non avere assistito personalmente al versamento dell’importo di fr. 25'000.- e
di non avere mai visto nessun documento o pezza giustificativa relativa a
questo versamento (verbale audizione 30 marzo 2011, act. VI, pag. 1 e
2). La deposizione del teste __________ V__________ non permette quindi, da
sola, di ritenere con sufficiente certezza che il versamento dell’importo
convenuto durante l’incontro di fine 2008 sia effettivamente stato eseguito in
contanti nel marzo 2009, come preteso dall’attrice. Agli atti non vi è nessun
altro elemento probatorio atto a confermare tale assunto. La pretesa
dell’attrice, gravata dall’onere della prova, rimane pertanto allo stadio di
una pura allegazione di parte non suffragata da alcuna prova. Contrariamente a
quanto ritenuto dal Pretore, la petizione 30 agosto 2010 deve pertanto essere
respinta e la decisione impugnata riformata.
6. Ne
discende, in accoglimento dell’appello, che la decisione pretorile deve essere
riformata nel senso che la petizione deve essere integralmente respinta. Gli
oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolati su di un
valore litigioso di fr. 25'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI e 106
CPC). L’indennità ripetibile d’appello è stata calcolata seguendo i criteri
indicati dall’art. 11 del Regolamento sulle ripetibili (Rtar).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese
gli artt. 148 CPC/TI, 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. L’appello 23
novembre 2012 di AP 1 è accolto. La decisione 19 ottobre 2012 del
Pretore del Distretto __________, è così riformata:
1. La petizione 30 agosto 2010 inoltrata da AO 1 è
respinta.
2.
La tassa di giustizia in complessivi fr. 2’000.- e le spese in fr. 200.-, da
anticipare come di rito, sono poste a carico dell’attrice, la quale rifonderà
inoltre al convenuto fr. 3’000.- a titolo di ripetibili.
3. invariato.
Considerandi
II. Le spese della procedura di
appello di complessivi fr.1’000.-, anticipate dall’appellante, sono poste a
carico di AO 1 con l’obbligo di versare alla controparte fr. 800.- per
ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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