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Decisione

12.2012.202

Valutazione delle prove, attendibilità di un teste

17 dicembre 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. A

fronte dell’inadempienza di AP 1, AO 1, con petizione 30 agosto 2010, lo ha

convenuto in giudizio, chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 25'000.-, oltre

interessi al 5% a partire dal 15 marzo 2010. Il convenuto con risposta 18

ottobre 2010 si è opposto integralmente alla petizione, sostenendo che tra le

parti non sarebbe mai stato concluso un contratto di cessione di una quota del

pacchetto azionario e che in ogni caso l’attrice non gli avrebbe mai versato la

somma di fr. 25'000.-. Nei successivi allegati scritti di replica e di duplica

le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie antitetiche posizioni.

Esperita l’istruttoria, le parti hanno confermato le proprie domande con le

conclusioni scritte, rinunciando al dibattimento finale.

C. Con decisione

19 ottobre 2012 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando il

convenuto al pagamento della somma di fr. 25'000.-, riconoscendo gli interessi

al 5% solo a partire dal 28 agosto 2010. Egli ha altresì posto a carico del

convenuto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2'200.-, con

l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 3'000.- per ripetibili. Il giudice di

prime cure, valutando nel suo insieme la deposizione testimoniale di __________

V__________, ha ritenuto sufficientemente provate le tesi dell’attrice, sia per

quanto concerne la venuta in essere tra le parti di un contratto di cessione di

una quota del 25% del pacchetto azionario, sia per quanto concerne l’avvenuto

versamento al convenuto del corrispettivo importo pari a fr. 25'000.-.

D. Contro

il citato giudizio pretorile è insorto il convenuto con appello 23 novembre

2012, nel quale chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di

respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di prima

e seconda sede. Con osservazioni (recte: risposta) 7 febbraio 2013 l’attrice

propone invece di respingere l’appello, pure con protesta di spese e

ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto

necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il

Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in

vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come data di

intimazione (DTF 137 III 127, consid. 2, pag. 129-130). La sentenza pretorile

impugnata è stata notificata alle parti il 25 ottobre 2012 e la procedura di

appello è pertanto retta dal nuovo CPC. Non così la procedura innanzi al

Pretore che, avviata prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di

procedura federali, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art.

404 cpv. 1 CPC), ossia dal codice di procedura civile ticinese (CPC-TI; RL

3.3.2.1).

2. Il

Pretore, facendo riferimento alla sola testimonianza di __________ V__________,

uno dei quattro promotori assieme alle parti della costituzione della società E__________,

ha ritenuto sufficientemente provate le allegazioni dell’attrice. Egli,

valutando nel suo insieme tale deposizione, ha ritenuto che le parti avevano

concluso un contratto di cessione di una quota del 25% del pacchetto azionario

della E__________ e che l’attrice aveva versato al convenuto il corrispettivo,

pari alla somma di fr. 25'000.-. Quest’ultima era pertanto legittimata a

recedere dal contratto e a chiedere la ripetizione della prestazione

effettuata, cioè la restituzione della somma versata, poiché il convenuto,

malgrado i solleciti, non le ha mai consegnato la quota di 25 azioni del

pacchetto azionario. Il giudice di prime cure ha pertanto accolto la petizione,

facendo tuttavia decorrere gli interessi solo dal 28 agosto 2010, prima valida

messa in mora agli atti.

3. Con

l’appello che qui ci occupa, il convenuto chiede di riformare la sentenza

pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione, ribadendo che la

controparte non avrebbe provato le sue allegazioni, in particolare l’esistenza

di un accordo di cessione di azioni e il pagamento dell’importo di fr.

25'000.-. Egli rimprovera il Pretore per avere basato il proprio convincimento

unicamente sulla deposizione del teste __________ V__________. A suo dire

questa testimonianza sarebbe inattendibile, poiché il teste, oltre a essere in

rapporto di amicizia con l’attrice, avrebbe reso dichiarazioni inveritiere e in

contraddizione con quanto affermato dall’attrice stessa. Per quanto concerne il

versamento dell’importo di fr. 25'000.- poi, il teste riferisce unicamente di

fatti riferiti da una terza persona, non avendo egli assistito personalmente al

versamento. Il giudice di prime cure ha agito arbitrariamente per avere fondato

la decisione unicamente su tale deposizione, senza prendere in considerazione

la deposizione dell’altro teste, il quale ha dichiarato, “nella sua veste di

fiduciario della società, di non essere a conoscenza di nessun versamento”

(appello, pag. 6).

3.1. Secondo l’art. 90 CPC-TI, applicabile alla presente fattispecie (art.

404 cpv. 1 CPC, cfr. supra, consid. 1), il giudice valuta le prove secondo il

suo libero convincimento, in base alle risultanze del processo, e ne dà ragione

nella sentenza. La norma, per giurisprudenza invalsa, si concretizza nel senso

che al giudice di prime cure nell’ambito della valutazione delle prove è

concesso un ampio potere di apprezzamento, che l’istanza d’appello può

censurare con estrema prudenza, intervenendo solo quando la decisione resa

secondo il libero convincimento è manifestamente ingiusta o iniqua (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art.

90; II CCA 30 maggio 2011 inc. n. 12.2009.48 e riferimenti).

3.2 La censura

di inattendibilità del teste __________ V__________ non può trovare

accoglimento. L’appellante sostiene innanzitutto che questo teste sarebbe in

rapporto di amicizia con l’attrice. Va ricordato che qualora

l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia, sotto un profilo

soggettivo, per l’esistenza di un motivo che determini un interesse a deporre a

favore di una parte, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere

intaccata se è accertata una grave discordanza tra i fatti così come descritti

dal teste e quelli desumibili da altre prove. Il giudizio può infatti fare

astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando per tale motivo la

stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005,

n. 75 ad art. 90).

3.2.1 Nel caso di

specie niente agli atti permette di ritenere o dimostra una presunta vicinanza

tra il teste e l’attrice. Tale circostanza rimane una semplice allegazione di

parte non supportata da alcun riscontro agli atti. Già solo per questo motivo

la censura di inattendibilità del teste sollevata dall’appellante, in assenza

di un valido riscontro agli atti, deve essere disattesa.

3.2.2 L’appellante sostiene

poi che la deposizione del teste __________ V__________ non poteva essere presa

in considerazione, essendo la stessa inveritiera e in contraddizione con quanto

affermato dall’attrice stessa nei suoi allegati introduttivi (appello, pag. 3 e

4). L’appellante ritiene che vi sia divergenza sia per quanto attiene

all’entità dell’importo versato dall’attrice sia per quanto riguarda il momento

in cui ciò sarebbe avvenuto. L’attrice ha dichiarato di avere versato al

convenuto un importo di fr. 25'000.- nel marzo 2009, mentre che “a tenore delle

parole del signor V__________” (appello, pag. 3) il versamento da parte di AO 1

sarebbe stato di fr. 50'000.- e sarebbe avvenuto a fine 2008. Il rilievo è

infondato, costituendo lo stesso una interpretazione soggettiva della

deposizione testimoniale. Il teste __________ V__________ riferisce unicamente in

merito al contenuto dell’incontro di fine 2008 (a cui egli stesso ha preso

parte unitamente agli altri tre promotori della costituzione della società).

Egli non ha mai affermato che durante tale incontro l’attrice ha versato al

convenuto tale somma. Al contrario, egli ha sempre affermato espressamente di

non avere assistito personalmente al versamento dell’importo pattuito. Tale

fatto è pacifico, avvalendosene addirittura l’appellante stesso per rafforzare

la sua tesi circa il fatto che un teste non può riferire di cose alle quali non

ha assistito personalmente. Anzi, contrariamente a quanto vuole far credere

l’appellante, il fatto che il teste fosse presente all’incontro di fine 2008 e

abbia riferito di non avere assistito al versamento dell’importo dell’attrice

al convenuto, avvalora la tesi dell’attrice, secondo cui il versamento è

avvenuto nel 2009. Anche la presunta incongruenza circa l’importo versato

dall’attrice al convenuto risulta irrilevante ai fini del presente giudizio,

avendo l’attrice chiesto la restituzione di fr. 25'000.- da lei versati al

convenuto per la cessione di una quota del 25% del capitale azionario della

società E__________. Ella non ha mai chiesto né allegato di avere invece

anticipato anche la quota del convenuto (cfr. act. I, act. III,

doc. D). Ne discende che le asserite contraddizioni non sono state né

dimostrate né smentite da altre risultanze istruttorie.

3.2.3 In merito

all’attendibilità del teste l’appellante rileva ancora che costui non sarebbe stato

in grado di riferire direttamente sui fatti, non avendo egli assistito

personalmente al versamento dell’importo. Contrariamente a quanto vuol fare

credere l’appellante in maniera del tutto generica, non si capisce il motivo

per cui tale assunto dovrebbe influire sulla credibilità dell’intera

deposizione. Il teste __________ V__________ riferisce infatti unicamente sul

contenuto dell’incontro di fine 2008 tra i quattro promotori, in cui si sono

decise le quote dei relativi pacchetti azionari. Il fatto che egli non abbia

assistito al versamento dell’importo di fr. 25'000.- non significa che egli non

sia stato presente al momento dell’accordo e non si capisce in quale modo ciò

possa incidere sulla credibilità della sua deposizione.

3.2.4 L’appellante

solleva infine a titolo abbondanziale che la società E__________ sarebbe

oggetto di un procedimento penale e le relative indagini permetterebbero di

comprovare l’inattendibilità del teste __________ V__________. La censura,

sollevata irritualmente solo in questa sede (art. 317 CPC), non adempie ai

requisiti di motivazione posti dall’art. 311 CPC ed è pertanto irricevibile.

Alla luce

di quanto precede la censura di inattendibilità del teste __________ V__________,

per quanto ricevibile, deve essere respinta.

4. L’appellante

rimprovera infine al Pretore di avere basato la sua decisione unicamente ed

esclusivamente sulla deposizione del teste __________ V__________, senza

prendere in considerazione la deposizione del teste __________ C__________, il

quale ha dichiarato, “nella sua veste di fiduciario della società, di non

essere a conoscenza di nessun versamento” (appello, pag. 6). Il giudice di

prime cure avrebbe pertanto commesso arbitrio per non avere considerato la

deposizione di questo teste, che, a suo dire, sarebbe in contrapposizione con

quella del teste __________ V__________. Così come esposta la censura non può

essere seguita, non risultando le due deposizioni contraddittorie. Il fatto che

il teste __________ C__________ abbia affermato di non sapere “se l’attrice

ha versato degli importi al convenuto per la costituzione del capitale sociale”,

rispettivamente se ella “ha ricevuto delle azioni della società” (act.

VI: verbale di udienza 30 marzo 2011, pag. 3) non significa ancora che

l’accordo circa la cessione del 25% del capitale azionario, rispettivamente il

versamento di fr. 25'000.- non sia avvenuto.

5. L’appellante

rimprovera infine al Pretore di avere ritenuto provate le allegazioni della

parte attrice. A suo dire gli elementi presenti agli atti non erano sufficienti

affinché egli potesse concludere, in piena convinzione, per l’esistenza di un

contratto di cessione nonché per l’avvenuto versamento del corrispettivo di fr.

25'000.- (appello, pag. 6).

La

censura va senz’altro accolta per quanto attiene all’allegazione sul versamento

dell’importo di fr. 25'000.-, che l’attrice afferma di avere fatto in contanti al

convenuto nel mese di marzo 2009 (act. I, pag. 3; act. III, pag.

2). La deposizione del teste __________ V__________ è infatti limitata al

contenuto dell’incontro avvenuto tra i quattro promotori del progetto a fine

2008: egli riferisce sul contenuto dell’accordo ma nulla si può ritenere in

merito al versamento del corrispettivo. Egli dichiara infatti espressamente di

non avere assistito personalmente al versamento dell’importo di fr. 25'000.- e

di non avere mai visto nessun documento o pezza giustificativa relativa a

questo versamento (verbale audizione 30 marzo 2011, act. VI, pag. 1 e

2). La deposizione del teste __________ V__________ non permette quindi, da

sola, di ritenere con sufficiente certezza che il versamento dell’importo

convenuto durante l’incontro di fine 2008 sia effettivamente stato eseguito in

contanti nel marzo 2009, come preteso dall’attrice. Agli atti non vi è nessun

altro elemento probatorio atto a confermare tale assunto. La pretesa

dell’attrice, gravata dall’onere della prova, rimane pertanto allo stadio di

una pura allegazione di parte non suffragata da alcuna prova. Contrariamente a

quanto ritenuto dal Pretore, la petizione 30 agosto 2010 deve pertanto essere

respinta e la decisione impugnata riformata.

6. Ne

discende, in accoglimento dell’appello, che la decisione pretorile deve essere

riformata nel senso che la petizione deve essere integralmente respinta. Gli

oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolati su di un

valore litigioso di fr. 25'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI e 106

CPC). L’indennità ripetibile d’appello è stata calcolata seguendo i criteri

indicati dall’art. 11 del Regolamento sulle ripetibili (Rtar).

Per i quali motivi,

richiamati per le spese

gli artt. 148 CPC/TI, 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: I. L’appello 23

novembre 2012 di AP 1 è accolto. La decisione 19 ottobre 2012 del

Pretore del Distretto __________, è così riformata:

1. La petizione 30 agosto 2010 inoltrata da AO 1 è

respinta.

2.

La tassa di giustizia in complessivi fr. 2’000.- e le spese in fr. 200.-, da

anticipare come di rito, sono poste a carico dell’attrice, la quale rifonderà

inoltre al convenuto fr. 3’000.- a titolo di ripetibili.

3. invariato.

Considerandi

II. Le spese della procedura di

appello di complessivi fr.1’000.-, anticipate dall’appellante, sono poste a

carico di AO 1 con l’obbligo di versare alla controparte fr. 800.- per

ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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