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Decisione

12.2012.203

Lavoro - licenziamento in tronco

21 giugno 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i ragionamenti del Pretore, limitandosi perlopiù a esporre una sua differente

interpretazione dei fatti posti alla base delle conclusioni pretorili.

Neppure l'esame del merito permette comunque di accogliere le tesi

dell’appellante.

Rimaste sostanzialmente incontestate le circostanze di fatto menzionate dal

Pretore, l’appellante cerca inutilmente di negare l’effetto giuridico prodotto

dall’assenza del permesso di lavoro per stranieri. Tale circostanza è qualificabile

quale impossibilità del lavoratore a fornire la prestazione. Si tratta di un'impossibilità

sopraggiunta dopo l’inizio del rapporto di impiego che, essendo imputabile ad

un comportamento inadempiente del lavoratore, a lui solo imputabile, comporta

che l’obbligo di lavorare si trasformi in un obbligo di risarcimento ai sensi

dell’art. 97 cpv. 1 e art. 321e CO, con contestuale perdita di ogni diritto a

prestazioni salariali ai sensi dell’art. 119 cpv. 2 CO (Remy Wyler, Droit du travail, 2a

ed., Berna, pag. 203).

Merita pertanto conferma la conclusione del Pretore che,

seppur con argomentazioni in diritto parzialmente diverse, avendo egli intravvisto

nel rifiuto a riprendere il lavoro pure una causa grave in grado di giustificare

una risoluzione immediata del rapporto di lavoro, ha in concreto ritenuto che,

viste le circostanze, il contratto di lavoro aveva preso termine con la mancata

ripresa lavorativa.

3.Con riferimento alle tesi espresse in

precedenza, l’appellante insiste quindi nel qualificare la disdetta come

abusiva e invoca di conseguenza la scadenza del contratto per il 31 luglio

2010.

La tesi non può essere accolta.

Come rilevato al considerando precedente, al momento in cui la datrice di

lavoro si è determinata a invocare l’assenza dal posto di lavoro quale motivo

grave giustificante una disdetta immediata, il rapporto di impiego non

sussisteva più. Ciò esclude quindi di poter esaminare le tesi dell’appellante

che, peraltro, neppure si confronta con tale ipotesi e non motiva adeguatamente

una censura che sarebbe pertanto da considerare irricevibile (art. 311 cpv. 1

CPC).

4.Da ultimo, l’appellante rimprovera al

Pretore di aver computato la somma di fr. 700.- versatagli il 5 febbraio 2009 a titolo di anticipo sul salario, ritenendo a torto che non vi sarebbe stata contestazione in

merito. Una specifica contestazione sarebbe invece stata sollevata sia con

l’istanza di conciliazione, sia con gli allegati di petizione e replica e la

deduzione operata dal Pretore sarebbe pertanto da annullare con conseguente

correzione al rialzo del saldo dovuto.

La censura va respinta. Anzitutto non vi è traccia di specifica contestazione

negli allegati menzionati (la replica non essendo nemmeno stata presentata). Il

Pretore ha inoltre correttamente rilevato come il lavoratore non abbia saputo

fornire la prova che l'importo di fr. 700.- sia stato in qualche modo compensato,

così come a suo tempo concordato tra le parti. La mancata contestazione, riferita

ad esempio al conteggio inviatogli il 26 luglio 2011 (doc. 5), è solo un

elemento supplementare che rafforza tale conclusione, ovvero che l'anticipo versato

debba ancora essere posto in deduzione dal salario dovuto.

Anche su questo punto la decisione contestata merita conferma.

5.Con riferimento al conteggio di quanto

ancora dovuto al dipendente, l’appellante non contesta l’importo di fr.

4'932.50 calcolato dal Pretore fino al 7 luglio 2010. Le censure riferite alle

pretese ulteriori e al conteggio delle vacanze sono infondate, siccome presuppongono

che il contratto abbia preso termine dopo il 7 luglio 2010, circostanza che,

come visto, non si verifica.

6.In definitiva, la sentenza del Pretore

regge alle critiche mosse dall'attore, per cui l'appello, nella misura in cui è

ricevibile, è infondato e deve essere respinto.

Non si prelevano spese processuali, trattandosi di una causa fondata sul

diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c

CPC). Le spese ripetibili della procedura di appello, calcolate sulla base di

un valore ancora litigioso di fr. 6'976.- (rispetto alla decisione contestata

l'appellante chiede un aumento di fr. 6'276.- della retribuzione riconosciuta e

fr. 700.- di minor deduzione), seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamato il Regolamento sulle ripetibili,

decide

1. L’appello 26 novembre 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese processuali. L’appellante rifonderà alla

parte appellata fr. 800.- per ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

- ,

- .

Comunicazione

alla Pretura __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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