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Decisione

12.2012.206

Espulsione del conduttore in mora, tutela giurisdizionale dei casi manifesti, domanda di gratuito patrocinio respinta per appello manifestamente infondato

3 dicembre 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di ottenere assistenza, e la circostanza che svolge il suo lavoro nei locali

occupati;

che di

fronte a una domanda di espulsione da un immobile in seguito a disdetta

straordinaria per mora, il Pretore doveva limitarsi ad accertare i fatti decisivi

per tale domanda, vale a dire il mancato pagamento delle pigioni, l’invio della

diffida di pagamento con comminatoria di disdetta straordinaria, la notifica

della disdetta straordinaria mediante il formulario ufficiale e la mancata

riconsegna dei locali alla scadenza del contratto;

che la

proprietaria istante ha dimostrato con i documenti agli atti di aver diffidato

ai sensi di legge la conduttrice in mora, di non aver ricevuto il pagamento

delle pigioni, di aver notificato con il formulario ufficiale la disdetta

straordinaria del contratto e di non aver ottenuto la riconsegna dei locali

alla fine del contratto, ciò che non è del resto stato contestato dalla

convenuta;

che la

ricorrente, infatti, non contesta di essere in mora nel pagamento della pigione,

non si è opposta nei termini di legge alla disdetta straordinaria e non ha

riconsegnato i locali che occupa tuttora, come ammette nel proprio ricorso;

che la censura

rivolta al Pretore di non aver “considerato debitamente i fatti”, si riferisce

a circostanze che non possono essere considerate per il giudizio e che vi sono

estranee, come gli asseriti accordi con il precedente proprietario

dell’immobile e il grave pregiudizio che lo “sfratto” arrecherebbe al suo stato

di salute e al suo lavoro;

che la

critica relativa all’errata applicazione delle norme di diritto in materia di

locazione, oltre che essere del tutto generica e quindi irricevibile, è

manifestamente infondata;

che nel

Considerandi

caso concreto i fatti sono pacifici (mora della conduttrice, disdetta

straordinaria e mancata riconsegna alla scadenza) e la situazione giuridica è

chiara, poiché dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta straordinaria

ai sensi dell’art. 257d CO, e pertanto a ragione il Pretore ha riconosciuto

l’esistenza di un caso manifesto ai sensi dell’art. 257 CPC e ha accolto la

domanda di espulsione disponendone l’esecuzione diretta;

che la

ricorrente non può prevalersi di circostanze che possano impedire l’esecuzione,

la propria asserita situazione di indigenza e di instabilità psicofisica, per

altro non dimostrate, non rientrando nelle obiezioni previste dall’art. 341

cpv. 3 CPC;

che del

resto ella si è già rivolta agli istituti sociali comunali per ottenere

prestazioni assistenziali e vi si può rivolgere anche per trovare una

sistemazione provvisoria in attesa di ottenere un appartamento “a basso costo”;

che il

Pretore ha tenuto conto della difficile situazione della conduttrice ordinando

la riconsegna dei locali solo dal 30 novembre 2012 e prelevando la tassa di

giustizia minima prevista dalla legge sulla tariffa giudiziaria;

che in

tali circostanze l’appello si rivela manifestamente infondato nella misura in

cui è ricevibile e può essere deciso senza che sia necessario notificarlo alla

controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;

che la

domanda di gratuito patrocinio presentata con l’appello deve essere respinta,

da un lato perché sprovvista di qualsiasi motivazione e documentazione,

contrariamente a quanto prevede l’art. 119 cpv. 2 CPC, e dall’altro perché la

domanda è priva di probabilità di successo, l’appello essendo manifestamente

infondato;

che le

spese processuali dell’appello vanno a carico della conduttrice, soccombente, e

possono essere contenute nei minimi tariffali, viste le asserite circostanze

economiche precarie in cui si troverebbe l’appellante;

che per la

procedura per la domanda di gratuito patrocinio non sono prelevate spese

processuali (art. 119 cpv. 6 CPC);

che non

si attribuiscono ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello non è

stato notificato;

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

decide:

1. L’appello

26 novembre 2012 di AP 1 AP 1 è respinto e la decisione 12 novembre 2012

(incarto SO.2012.4315) del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, è

confermata.

2. Le

spese processuali in complessivi fr. 100.- sono a carico dell’appellante. Non

si attribuiscono ripetibili.

3. La

domanda di gratuito patrocinio presentata il 26 novembre 2012 da AP 1 AP 1 è

respinta.

4. Non

si prelevano spese processuali per la domanda di gratuito patrocinio.

5. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 199 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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