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Decisione

12.2012.207

Appalto - garanzia per difetti - notifica dei difetti

7 ottobre 2014Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

A. R__________,

proprietario della part. no. __________ RFD Sonvico, ha ottenuto il 28 giugno

1994 la licenza edilizia per l’edificazione di una casa d’abitazione

monofamiliare. Il progetto è stato allestito dall’arch. PI 1 mentre i calcoli

statici, i piani esecutivi per il calcestruzzo armato e il controllo della posa

del ferro in cantiere sono stati affidati all’ing. E__________. L’impresario AP

1, che aveva venduto il terreno a R__________, ha assunto le opere da

capomastro e di sistemazione esterna. I lavori sono iniziati nell’ottobre 1994

mentre il permesso di abitabilità è stato concesso il 1° dicembre 1995.

Sia nella costruzione che all’esterno della stessa sono comparsi difetti di

natura e gravità diversa. Nel mese di dicembre 1998 R__________ ha incaricato

un tecnico di sua fiducia di allestire un elenco dei difetti (v. doc. G) che ha

trasmesso all’impresario AP 1 con lettera raccomandata, non ritirata, datata 19

febbraio 1999 (v. doc. H1, H2).

In data 19 ottobre 1999 R__________ ha presentato un’istanza di prova a futura

memoria volta all’accertamento dei difetti, alla determinazione delle cause

nonché alla definizione degli interventi necessari al risanamento della situazione

(v. inc. DI.99.01142 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2). La

perizia 31 marzo 2001, allestita dall’ing. T__________, ha rilevato problemi al

muro di sostegno, ai pozzi luce, a un tubo di scarico, al corpo esterno del

camino, alla scala d’accesso al giardino ed ha evidenziato la presenza di

fessure diverse all’esterno e all’interno della costruzione (v. doc. L6 e L7).

B. Con

petizione 19 aprile 2007 R__________ ha convenuto in causa AP 1, l’arch. PI 1 e

l’ing. E__________ chiedendo siano condannati in solido a pagargli fr.

125'486,65 oltre interessi al 5% dalla data della petizione così suddivisi: fr.

47'329.- per l’eliminazione delle crepe, fr. 20'664,20 per il rifacimento del

muro esterno di sostegno, fr. 11'482,60 per la sistemazione dei pozzi luce, fr.

7'372,25 per la riparazione dello scarico del pozzo della fognatura, fr.

16'000.- per le spese della prova a futura memoria, fr. 9'927,30 per spese di

consulenza tecnica in vista degli interventi di riparazione e relativa

direzione lavori, fr. 12'511,30 per spese legali preprocessuali e fr. 200.- per

spese esecutive. L’attore ha asserito che l’architetto, l’ingegnere e

l’impresario dovevano rispondere in solido dei difetti, indipendentemente dal

grado della loro personale responsabilità.

In sede di risposta il convenuto AP 1 ha rifiutato ogni responsabilità e

sostenuto che la notifica dei difetti era tardiva con conseguente perenzione

dei diritti dell’attore.

Nella sua risposta l’arch. PI 1 ha dal canto suo affermato di non ritenersi

responsabile di alcunché dal momento che l’immobile era stato realizzato

conformemente ai piani da lui allestiti e di conseguenza se vi erano dei

difetti questi andavano addebitati a chi aveva costruito la casa. In via

riconvenzionale egli ha quindi chiesto all’attore fr. 3'285,70 per il rimborso

delle spese legali sopportate nell’ambito della prova a futura memoria.

R__________ si è opposto alla domanda riconvenzionale.

L’ing. E__________ in sede di risposta ha evidenziato che dalla perizia a

futura memoria emergeva la sua estraneità ai difetti riscontrati.

All’ing. E__________, deceduto il 15 maggio 2009, sono subentrate in causa le

eredi PI 2, PI 3 e PI 4.

Esperita l’istruttoria le parti hanno confermato le loro rispettive antitetiche

tesi e domande, l’attore precisando il petito di causa nel senso che il

risarcimento era chiesto ai singoli convenuti nella misura della loro

responsabilità, quindi in solido nella misura dell’eventuale corresponsabilità

di un altro convenuto, ciò in base alla premessa che la perizia di causa aveva

a suo avviso permesso di stabilire che l’impresario risultava responsabile di

ogni danno, mentre l’architetto e l’ingegnere dovevano rispondere solo per una

parte.

C. Con

sentenza 24 ottobre 2012 il Pretore ha accolto la petizione in quanto promossa

nei confronti di AP 1 mentre l’ha respinta in quanto promossa nei confronti

dell’arch. PI 1 e dell’ing. E__________. Di conseguenza ha condannato AP 1 a

pagare a R__________ fr. 125'486,65 oltre interessi al 5% dal 19 aprile 2007. Il

Pretore ha dapprima richiamato i principi della responsabilità solidale qualora

più persone hanno commesso delle violazioni contrattuali che hanno dato origine

a un unico danno ed ha definito la natura dei rapporti contrattuali tra attore

e convenuti. Il primo giudice ha quindi passato in rassegna i numerosi e gravi

difetti dell’opera per concludere che nessuna responsabilità poteva essere

ascritta all’arch. PI 1, l’attore non avendo dimostrato la difettosità dei

piani, che l’ing. E__________ doveva rispondere del difetto al muro di sostegno

e che l’impresario AP 1 doveva invece rispondere per tutti i difetti

riscontrati. In seguito il giudice di prime cure ha considerato che la notifica

dei difetti a AP 1 era avvenuta tempestivamente, da un lato poiché trattavasi

di difetti non immediatamente rilevabili e peggiorati nel tempo, d’altro lato

poiché a fronte delle numerose segnalazioni, ancorché avvenute in modo

informale, l’imprenditore aveva garantito il suo intervento senza poi dar

seguito alle promesse. Per contro la notifica dei difetti nei confronti

dell’ing. E__________ è stata considerata tardiva. Il Pretore ha quindi accolto

tutte le pretese risarcitorie che sono state poste interamente a carico del

convenuto AP 1. Da ultimo il primo giudice ha accolto la domanda

riconvenzionale dell’arch. PI 1.

D. Con

atto di appello 27 novembre 2012 AP 1 ha postulato la riforma del primo

giudizio nel senso di respingere la petizione anche in quanto promossa nei suoi

confronti, con seguito di tassa, spese e ripetibili di entrambi i gradi di

giudizio a carico dell’attore. L’appellante ha contestato la conclusione del

Pretore riguardante la tempestiva notifica dei difetti. In sintesi ha sostenuto

che mai prima del 19 febbraio 1999 R__________ gli aveva notificato dei

difetti, che detta notifica era ampiamente tardiva già per il fatto che il

committente aveva atteso oltre due mesi per inviargli il rapporto del tecnico C__________

e che comunque mancava la prova di quando i difetti fossero stati scoperti. Da

ultimo l’appellante ha censurato il fatto di dover sostenere da solo il danno

per difetti imputabili all’architetto e all’ingegnere.

Con risposta 10 gennaio 2013 R__________ ha chiesto la reiezione del gravame contestando

le tesi avversarie, evidenziando gli elementi a sostegno della tempestività

della notifica dei difetti posti a fondamento del primo giudizio e rilevando

che a ragione l’appellante era stato condannato a rispondere da solo per

l’intero danno.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1°

gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile

svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata

prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata

dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di

procedura civile ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in

rassegna che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile

comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.

405.

cpv. 1 CPC).

2.

Secondo

l’art. 367 cpv. 1 CO, seguita la consegna dell’opera il committente, appena lo

consenta l’ordinario corso degli affari, deve verificarne lo stato e segnalare

all’appaltatore i difetti. La mancata verifica e il mancato avviso all’appaltatore

equivalgono in sostanza all’approvazione dell’opera consegnata, con conseguente

liberazione dell’appaltatore della sua responsabilità, salvo che si tratti di

difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che

l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO).

Questa seconda categoria di difetti, cosiddetti occulti o nascosti, devono

essere segnalati all’appaltatore non appena siano stati scoperti, altrimenti

l’opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO).

Sono occulti, o nascosti, i difetti che si manifestano successivamente

alla consegna dell’opera e non potevano pertanto essere individuati al momento

dell’ordinaria verifica della stessa (art. 367 cpv. 1 e 370 cpv. 1 CO; v. anche

Gauch, Der Werkvertrag, 5a

ed., Nr. 2073). Il difetto si considera scoperto al momento in cui il

committente può costatarne indubitabilmente l’esistenza, ossia è certo della

loro esistenza per poter formulare una notifica dei difetti sufficientemente

motivata (DTF 107 II 172 consid. 1a e riferimenti, 118 II 142, consid. 3b e

riferimenti). In presenza di difetti che si manifestano poco a poco, cosiddetti

evolutivi (per esempio assestamento del terreno o crepe), la loro scoperta non

risale al momento in cui appaiono i primi segni, ma unicamente allorquando il

committente si è reso conto della loro portata e del loro significato: il

termine non comincia a decorrere da quando i difetti possono essere

oggettivamente costatati, nella misura in cui le regole della buona fede

permettono al committente di considerarli come fenomeni usuali che non

costituiscono una violazione del contratto (sentenza del Tribunale federale

pubblicata nella SJ 1996, pag. 353 seg., consid. 7 a pag. 355; DTF 117 II 425, consid. 2 e riferimenti; Gauch,

op cit., Nr. 2182). Una volta scoperto il difetto dovrà essere notificato entro

un breve termine (DTF 118 II 142, consid. 3a e 3b), fermo restando che non è

possibile predeterminare un numero di giorni o settimane ma occorre valutare

l’insieme delle circostanze per non pregiudicare eccessivamente la posizione

del committente (Gauch, op. cit., Nr. 2180 e 2181; Chaix, Commentaire romand, CO I, 2a ed., art.

370, n. 16 e 17). Una tempestiva notifica dei difetti serve da un lato a preservare

a favore del committente i diritti derivanti dall’art. 368 CO, ma pure

all’appaltatore che deve sapere il più rapidamente possibile con certezza se

l’opera è accettata o se è oggetto di reclami per poter prendere le necessarie

misure (Gauch, op. cit, Nr. 2108 e

2179; Chaix, op. cit., art. 367,

n. 1).

La notifica dei difetti non è soggetta ad alcuna forma particolare (DTF 107 II

172, consid. 1a; Gauch,

op. cit., Nr. 2146; Chaix, op. cit.,

art. 370, n. 15). Infine, la prova che la notifica dei

difetti è stata data tempestivamente incombe al committente (DTF 107 II 172,

consid. 1a in fine; 118 II 142, consid. 3a), principio criticato e precisato da

autorevole dottrina a partire dalla costatazione che risulta di difficile

comprensione la scissione tra onere di allegazione dell’intempestività della

notifica dei difetti a carico dell’appaltatore e onere della prova relativa

alla tempestività a carico del committente (v. Gauch,

op. cit., Nr. 2168 seg., 2190 seg.; Zindel/Pulver,

Basler Kommentar, OR I, 4a ed., Art. 370, N. 27). In particolare i

citati autori ritengono che il committente deve provare che ha effettivamente

notificato i difetti e quando è avvenuta detta notifica mentre l’appaltatore

deve provare l’asserito ritardo, ossia che la notifica non è avvenuta nel breve

termine dalla sua scoperta previsto dalla legge e precisato dalla

giurisprudenza e dalla dottrina (soluzione già indicata dal Tribunale federale

laddove afferma che se l’imprenditore pretende che il committente ha scoperto

il difetto anteriormente - rispetto a quanto da quest’ultimo preteso – gli

incombe di dimostrarlo: v. DTF 118 II 142, consid. 3a, penultimo paragrafo).

3.

In questa sede non sono più in discussione l’esistenza dei numerosi

difetti dell’opera, rispettivamente la responsabilità per i medesimi. L’appellante

censura in primo luogo la tempestività della notifica dei difetti da parte del

committente.

Il Pretore (v. sentenza impugnata pag. 11 in fine e 12) ha osservato che i difetti non erano immediatamente ravvisabili, rispettivamente sono peggiorati nel

tempo. Ha quindi considerato, sulla base dei documenti agli atti e delle

dichiarazioni testimoniali, che l’attore aveva segnalato molto presto e a più

riprese i difetti al convenuto AP 1, ancorché informalmente visti i rapporti di

amicizia all’epoca esistenti tra i due, mentre il secondo aveva dapprima

rassicurato il primo sulla correttezza dei lavori svolti per poi garantirgli

che sarebbe intervenuto, senza però dar seguito alle promesse.

L’appellante, richiamato il dovere del committente di verifica e notifica dei

difetti allorché l’opera viene consegnata, ritiene che la prima notifica sia

avvenuta il 19 febbraio 1999 (v. doc. H1) a fronte di una consegna della casa

d’abitazione alla fine del 1995. L’appellante contesta che R__________ gli

comunicò già molto presto e a più riprese i difetti, sebbene in modo informale,

questo fatto non potendo desumersi dalle dichiarazioni testimoniali,

contrariamente a quanto affermato dal primo giudice. Pure il doc. H1 non

proverebbe alcuna precedente notifica dei difetti. AP 1 rileva da un lato che

la perizia a futura memoria e la perizia tecnica dimostrerebbero che la

deformazione del muro di contenimento è iniziata abbastanza rapidamente e

l’entità dei movimenti anormali era evidente già nel corso del mese di aprile

1998, d’altro lato che i difetti allo scarico del pozzo della fognatura sono

stati costatati nel giugno del 2004 (v. doc. R2) e che quest’ultimo difetto è

stato notificato solo con l’inoltro della petizione. L’appellante considera

pure tardiva la notifica dei difetti anche nel caso in cui questi dovessero

essere considerati occulti, l’attore non avendo mai fornito la prova del

momento della loro scoperta e avendo comunque atteso oltre due mesi per

comunicargli il rapporto del tecnico C__________ (v. doc. G).

4.

A titolo preliminare si osserva che l’appellante sostiene il suo

ragionamento sulla base dell’art. 367 cpv. 1 CO (v. appello, pt. 2 e 5), come

già in prima sede (v. memoriale conclusivo 28 febbraio 2012, pt. 3.1 e 3.2), e solo a titolo abbondanziale fa valere che la notifica sarebbe comunque

tardiva anche nell’ipotesi dell’esistenza di vizi occulti (v. appello, pt. 8). Il

Pretore, argomentando che i difetti non erano immediatamente rilevabili e che

si sono evidenziati, rispettivamente senz’altro peggiorati nel tempo, li ha

senza dubbio considerati occulti, ciò che l’appellante non ha contestato. In

realtà lo ha ammesso affermando che “Nel caso di specie, i periti chiamati in

causa hanno riscontrato tutta una serie di difetti, che riprendono grosso modo

quelli contenuti nel rapporto 10 dicembre 1998 dell’arch. __________,

notificato al ricorrente solo in data 19 febbraio 1999 (doc. H e G)” (v.

appello, pag. 6 in fine). Ora C__________ ha chiaramente indicato che i difetti

da lui osservati erano occulti (v. doc. G, pag. 1 all’inizio). A questa

conclusione si giunge peraltro dall’esame, oltre che del citato documento,

anche della perizia a futura memoria (v. doc. L6 - in particolare pag. 6 a 11 - e L7) nonché della perizia tecnica (v. Act. XIX, in particolare pag. 18 a 32 e allegato 2), riservato tuttavia quanto si dirà in seguito in merito al muro di sostegno.

Alla luce di quanto precede, e con quest’ultima riserva, l’appello può essere

esaminato solo in relazione a contestazioni che concernono la tempestività

della notifica dei difetti occulti.

5.

L’appellante rimprovera all’attore di non aver provato quando ha

scoperto i difetti e considera comunque eccessivo il tempo intercorso tra il

momento in cui ha ricevuto il rapporto di cui al doc. G e la sua trasmissione.

In sede di risposta il convenuto AP 1, ad eccezione di un accenno alla

problematica del muro di sostegno e a quella della rottura della canalizzazione

di cui si dirà in seguito, ha sollevato identica contestazione a quella fatta

valere in questa sede, sostenendo che prima della notifica 19 febbraio 1999

l’attore mai si era lamentato nei confronti dell’impresa di costruzione e che

da parte sua mai aveva promesso qualsivoglia intervento di riparazione (v. Act.

II, in particolare pag. 4 e 7). In sede di duplica il medesimo convenuto ha confermato

quanto precede e in pari tempo ha negato di essere intervenuto sul muro di

contenimento già nel 1995 con la posa di una lastra di dilatazione in acciaio,

all’epoca non essendoci segni di cedimento del manufatto (v. Act. VII, in

particolare pag. 5).

Ora, se è vero che le esigenze poste alla motivazione della contestazione sono

meno severe di quelle poste all’allegazione, è altrettanto vero che il

convenuto è tenuto a contestare le argomentazioni dell’attore con indicazioni

concrete e, se del caso, fornendo la propria descrizione dei fatti, ritenuto

che, per la prassi cantonale, una contestazione generica è insufficiente,

mentre i fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi (art. 170 cpv. 2

CPC-TI; Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

ad art. 78, m. 8; II CCA 24 settembre 2013, inc. 12.2012.63, consid. 4 e

riferimenti).

Si deve pertanto costatare che nella fase preposta alle allegazioni AP 1 si è

limitato a contestazioni generiche, senza esprimersi sul contenuto del doc. H1.

In particolare egli non ha contestato di aver promesso in diverse occasioni, e

per ultimo a metà dicembre 1998, di effettuare un sopralluogo per costatare i

vari difetti né mai si è espresso sulla segnalazione del problema occorso alla

rete della fognatura (v. doc. H1 e per la riparazione doc. Q7). L’imprenditore

neppure ha preso posizione sul doc. NN (lettera 20 febbraio 1999 di R__________

alla __________) dal quale risulta che l’attore gli aveva comunicato dei

difetti verbalmente sin dall’inizio del 1997, che dal canto suo aveva risposto

che trattavasi di normali fenomeni di assestamento, che i primi difetti

costatati si sono aggravati e ne sono apparsi di nuovi, che alle reiterate

richieste di sopralluogo non era mai stato dato seguito con diverse scuse,

infine che allorquando la richiesta di sopralluogo si era fatta insistente

(l’imprenditore) aveva reagito in malo modo. Ne deriva che questi fatti, come

detto in parte contestati solo in modo generico e in parte affatto contestati,

sono considerati assodati e non necessitano di ulteriori prove.

Giova aggiungere che AP 1 nemmeno si è confrontato con il contenuto del doc. G.

Ritenuto che spetta all’appaltatore provare se un difetto è iniziale o occulto

(v. Gauch, op. cit., Nr. 2170 e

2194), è solo sulla base di una puntuale contestazione che è poi possibile

chinarsi sull’applicazione delle norme legali.

Questa mancanza di contestazione risulta invero coerente con quanto emerge dai

doc. H1 e NN, ossia che l’imprenditore si è in realtà sempre disinteressato

della situazione, fermamente convinto di non avere in merito alcuna

responsabilità (v. Act. II, ad. 3 e 4, pag. 3, v. anche doc. H7).

Ne segue che a giusta ragione il primo giudice ha ritenuto dimostrato che R__________

parlò molto presto e più volte a AP 1 dei difetti, in altre parole li segnalò, sebbene

in modo informale, e che l’impresario rifiutò ogni richiesta di intervento. I

doc. H1 e NN contengono inoltre la chiara spiegazione del motivo per il quale

il committente attese ancora fino al 19 febbraio 1999 per trasmettere

all’appaltatore il rapporto sui difetti datato 11 dicembre 1998 (ossia il doc.

G).

6.

L’appellante ha rimproverato al Pretore un’errata interpretazione dei

fatti per aver sorretto la tempestiva notifica dei difetti anche sulla base di

alcune dichiarazioni testimoniali. Le censura è irricevibile e va comunque

respinta.

A titolo preliminare si osserva che nel memoriale conclusivo AP 1 ha omesso di

sostanziare le proprie tesi e le proprie contestazioni alla luce delle testimonianze

raccolte in sede istruttoria. Le allegazioni al riguardo, esposte per la prima

volta in questa sede, costituiscono un inammissibile “novum” e sono pertanto

irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC; II CCA 20 settembre 2013, inc. 12.2012.116,

consid. 11.2.2; 9 aprile 2014, inc. 12.2012.158, consid. 10).

L’appellante afferma che le testimonianze agli atti nulla provano circa la

tempestività dei difetti, ancora una volta però senza spiegare la natura degli

stessi, ossia se iniziali o occulti, ciò che rende la censura irricevibile

anche per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

In ogni modo, dalla testimonianza di C__________ emerge che R__________ gli

aveva riferito di aver chiamato l’impresa più volte in vista della riparazione

dei difetti, ma che l’impresa tergiversava e che queste richieste di intervento

duravano senz’altro da mesi e forse anche da anni (v. verbale udienza 24

febbraio 2009, pag. 3). Il teste E__________ ha dal canto suo ricordato di

essersi recato a più riprese presso l’abitazione di R__________ e che

quest’ultimo si era lamentato del fatto che l’impresario, benché interpellato

in merito, non era ancora passato per costatare la presenza delle crepe (v.

verbale citato, pag. 1). Ora, malgrado l’appellante tenti di sminuirne la portata,

le citate testimonianze confermano in realtà quanto già emerge dai doc. H1 e NN,

ossia che R__________ aveva da tempo e più volte segnalato dei difetti a AP 1 e

sollecitato il suo intervento.

Anche in virtù di quanto precede si deve concludere che a giusta ragione il

Pretore ha considerato che R__________ aveva segnalato tempestivamente i

difetti a AP 1. Quest’ultimo non ha portato alcun valido elemento contrario,

non si è confrontato con la natura dei difetti e di conseguenza non ha addotto

alcun elemento volto a dubitare del fatto che il committente abbia fatto fronte

correttamente al suo dovere di segnalazione, ossia abbia reagito

tempestivamente allorquando la violazione del contratto è risultata

indubitabile (v. sopra considerando 2).

Il primo giudizio su questo punto va confermato con conseguente reiezione

dell’appello.

7.

Quanto esposto ai considerandi che precedono conduce però anche alla

costatazione che l’eccezione di tardività della notifica dei difetti si scontra

con le regole della buona fede, che il giudice di ogni grado deve applicare

d’ufficio. L’abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 CC può in particolare

consistere nell’utilizzo contrario al suo scopo di un istituto giuridico (sentenza

del Tribunale federale pubblicata in SJ 1996 I 353, consid. 7b; DTF 107 II 172,

consid. 2). Lo scopo di una notifica tempestiva, come ricordato al considerando

2, è di permettere all’appaltatore di conoscere con celerità i difetti onde

potervi porre subito rimedio, evitando così che i medesimi si aggravino e che

quindi i costi di riparazione aumentino. Ora, AP 1 non ha mai avuto

l’intenzione di porre rimedio ai difetti lamentati da R__________, convinto di

non avere responsabilità in merito e per questo motivo ha sempre ignorato le

sue comunicazioni e le richieste di intervento. Quali definitive prove del disinteresse

dell’appaltatore per i problemi del committente vanno citate la sua reazione al

momento in cui quest’ultimo si è fatto insistente (v. doc. NN, confermato su

questo punto dal teste A__________ ancorché con un riferimento temporale

errato: v. verbale udienza 12 gennaio 2009, pag. 2) nonché il mancato ritiro

della lettera raccomandata del 19 febbraio 1999 (v. doc. H2).

Pertanto, AP 1 abusa del suo diritto di far valere la mancata tempestiva

notifica dei difetti non avendo mai dimostrato la disponibilità ad effettuare i

necessari interventi di riparazione. In altri termini, in assenza della volontà

di riparare l’opera difettosa viene meno la necessità di disporre di una

notifica dei difetti tempestiva e chi, come l’appellante, invoca la tardività

della segnalazione commette un abuso di diritto poiché utilizza l’istituto

giuridico in esame in modo contrario al suo scopo.

Il comportamento di AP 1 contrasta con le regole della buona fede anche per un

altro motivo. Ogni persona è tenuta a un comportamento eticamente corretto (per

quanto attiene all’ambito del diritto dei contratti v. Tercier, Le droit des obligations, 4a ed., n. 90

seg.). Ora, fornire delle rassicurazioni in merito alla correttezza del lavoro

svolto, promettere in più occasioni di effettuare un sopralluogo senza darvi

seguito e poi tentare di prevalersi della tardività della notifica dei difetti

non corrisponde certo al comportamento eticamente corretto che viene richiesto

da chiunque agisce nell’ambito di un rapporto giuridico (art. 2 cpv. 1 CC).

Anche queste considerazioni conducono alla reiezione dell’appello.

8.

Come sopra anticipato, a questo punto invero solo per completezza dal

momento che l’appello va respinto già per i motivi esposti ai considerandi che

precedono, si ritiene utile chinarsi sulla problematica del cedimento del muro

di sostegno.

L’appellante ha citato quanto emerge dalla prova a futura memoria, ossia che la

deformazione del muro è iniziata abbastanza rapidamente e che nell’aprile del

1998, ossia prima della costruzione della canalizzazione e della strada

comunale, la lamiera di copertura del giunto che collega il muro di sostegno a

quello perimetrale della casa era già piegato (v. doc. L6, pag. 9 in fine e 10; doc. L7, allegato 4, foto 6; v. anche perizia tecnica: Act. XIX, pag. 19).

L’appellante vuole così dedurne che la notifica di questo difetto nel febbraio

del 1999 sarebbe tardiva. A suo dire alla medesima conclusione si dovrebbe

giungere se si volesse considerare la posa della lastra di metallo come una

riparazione dell’opera, in tal caso l’attore avrebbe avuto l’obbligo di segnalare

il difetto al momento in cui detta lastra si è deformata, o quanto meno nel

corso del mese di aprile del 1998 (v. appello, pag. 10 e 11).

In sede di duplica AP 1 aveva negato di essere intervenuto sul muro di

contenimento già nel corso del 1995 con la posa di una lastra di dilatazione in

acciaio (v. Act. VII, pag. 5 in fine).

L’appellante è però smentito dal teste G__________ il quale ha dichiarato che

“Il muro di sostegno del terreno a valle, vicino all’entrata del garage

presentava uno spacco. Abbiamo fornito e posato una lamiera per mascherare

questo spacco. Quando noi siamo intervenuto lo spacco era molto ridotto, forse

mezzo centimetro, ma si vedeva. Riconosco nel doc. OO la fattura per

quell’intervento. Questo lavoro è stato il AP 1, capomastro che mi ha detto di

fare questo lavoro.” (v. verbale udienza 12 gennaio 2009, pag. 3). Ora, dal

doc. OO emerge che l’intervento è stato eseguito il 5 dicembre 1995. AP 1 ha

dal canto suo ammesso che l’opera è stata consegnata a fine 1995 (v. appello,

pag. 3 e 7, v. anche memoriale conclusivo pag. 3). L’esistenza di un difetto è

quindi apparsa subito, l’imprenditore ha tentato di porvi rimedio facendo

posare dal lattoniere la citata lastra metallica e non può ora validamente

sostenere che la notifica di quel difetto sia tardiva. A ragione egli sostiene

che l’intervento dev’essere considerato una riparazione dell’opera ma erra

allorquando pretende che ciò avrebbe imposto all’attore l’obbligo di una

precisa notifica al momento in cui la lastra si è deformata (v. appello, pag.

11). In effetti, se la riparazione eseguita dall’appaltatore non elimina il

difetto iniziale, non è più necessaria una nuova notifica del medesimo difetto

e il silenzio non rappresenta approvazione tacita del committente, che può

dunque avvalersi dei diritti di garanzia (v. sentenza del Tribunale federale

pubblicata in Rep. 1997 pag. 67). Ciò che sta a significare, in altre parole, che

effettuato l’intervento di riparazione l’appaltatore non può disinteressarsi

dell’opera ma deve controllare che il medesimo ha effettivamente risolto il

problema, ciò che in concreto non è stato certamente il caso.

Per finire, il teste A__________ ha riferito che il lavoro di cui al doc. OO

sarebbe stato “deciso unicamente con il figlio del signor __________ e il

signor __________. AP 1 non era presente quando è stata decisa questa opera”

(v. verbale udienza 12 gennaio 2009, pag. 2 in fine). A prescindere dal fatto che ciò non significa ancora che AP 1 non fosse al corrente di quell’intervento e

con ciò della problematica, la versione del titolare della ditta, ossia G__________,

appare ben più logica: non si vede infatti come il figlio di quest’ultimo e il

committente avrebbero deciso un intervento di riparazione senza coinvolgere

l’appaltatore, in particolare dal momento che, sempre secondo G__________, la

direzione dei lavori era curata da AP 1, nel senso che “So che la nostra

impresa quando doveva lavorare in cantiere veniva chiamata dal AP 1.” e che

“Non è mai capitato che il committente __________ desse lui delle disposizioni

su quando dovevamo venire in cantiere o come dovevamo eseguire un lavoro” (v.

verbale udienza 12 gennaio 2009, pag. 3, sul tema della direzione lavori v.

anche sentenza impugnata, pag. 5 e 6).

9.

L’appellante ha ancora evidenziato che il difetto allo scarico del

pozzo della fognatura era stato scoperto in data 8 giugno 2004 (v. doc. R2) ma

segnalato unicamente con l’inoltro della petizione e con ciò tardivamente (v.

appello, pag. 10 in fine e 11). La censura è fondata. AP 1 aveva sollevato la

tardività della notifica di questo difetto già in sede di risposta (v. Act. II,

pag. 7, ad 7.4) mentre l’attore nulla aveva obiettato nella sua replica 6

luglio 2007 (v. Act. VI) venendo a sua volta meno all’onere di contestazione e

ammettendo di conseguenza l’allegazione avversaria (v. sopra considerando 5,

sull’obbligo di contestazione degli argomenti di risposta v. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 175, m. 2). Giova comunque rilevare che il Pretore ha omesso di dare atto al convenuto AP 1

dell’assenza di contestazione dell’attore su questo particolare punto, malgrado

egli avesse mantenuto l’eccezione di tardività nel memoriale conclusivo (v. Act.

XXXIII, pag. 5 in fine). Anche in questa sede la parte appellata è rimasta

silente sul tema in esame ciò che è invero privo di rilevanza vista appunto

l’assenza di contestazione già in prima sede. Ne segue che R__________ non può

pretendere i costi di riparazione dello scarico del pozzo della fognatura per

complessivi fr. 7'372,25 (v. petizione pag. 8, conclusioni pag. 7, 8, 17,

risposta all’appello pag. 4). Detto importo va pertanto dedotto da quanto

riconosciuto dal primo giudice.

Manifestamente a torto, e peraltro senza motivazione alcuna e con ciò

irritualmente (art. 311 cpv. 1 CPC), l’appellante pretende che la notifica dei

difetti ai pozzi luce sia tardiva (appello, pag. 11). Egli non si avvede che la

problematica era già contenuta nel rapporto del tecnico C__________ (doc. G).

10.

Da ultimo l’appellante si duole di dover sostenere da solo il danno per

difetti imputabili all’architetto e all’ingegnere, senza più potersi rifare nei

loro confronti e rimprovera all’attore di non aver quantificato il danno a suo

carico. Oltre a partire da presupposti errati, non essendo affatto vero che l’imprenditore

risponde da solo per difetti imputabili all’architetto e all’ingegnere dal

momento che nessuna responsabilità può essere ascritta all’architetto mentre

l’ingegnere sarebbe stato responsabile unicamente del muro di sostegno

difettoso (v. sentenza impugnata pag. 11 i. f.), e non essendo parimenti vero

che l’attore non ha quantificato il danno a suo carico (v. conclusioni 27

febbraio 2012, Act. XXXII, in particolare pag. 19, 20 e 22), l’appellante non

si confronta minimamente con quanto esposto dal primo giudice in tema di

solidarietà e con la relativa conclusione (v. sentenza impugnata pag. 4 i. .f,

5.

e 11 penultimo capoverso) di modo che l’appello risulta su questo punto

irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Egli non spiega

peraltro per quale motivo, dovendo rispondere per tutti i difetti, non dovrebbe

poi far fronte a tutti i costi di risanamento (fatta eccezione per quanto detto

al considerando che precede). La tesi dell’appellante appare inoltre di

difficile comprensione dal momento che egli, dopo aver negato l’esistenza di

solidarietà tra i convenuti (v. risposta 18 maggio 2007, Act. II, pag. 9), si

duole ora di non poter agire in via di regresso nei confronti di altri

responsabili.

11.

In conclusione l’appello dev’essere parzialmente accolto e il primo

giudizio riformato nel senso che Walter Sassi è condannato a pagare a R__________

fr. 118'114,40 (fr. 125'486,65 - fr. 7'372,25), oltre interessi al 5 % dalla

data della petizione. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di

entrambi i gradi di giudizio sono ripartite in base al rispettivo grado di

soccombenza, 94% per Walter Sassi, 6% per R__________.

Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale

ammonta a fr. 125'486,65.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95, 96 e 106 CPC,

la LTG e il Rtar

pronuncia: I. L’appello 27 novembre 2012 di AP 1 è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza la sentenza 24 ottobre 2012, inc. n. OA.2007.276 del Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:

1. La

petizione è parzialmente accolta in quanto promossa nei confronti di AP 1, __________,

mentre è respinta in quanto promossa nei confronti dell’arch. PI 1, __________,

e dell’ing. __________ (ora eredi), __________.

§

Di conseguenza AP 1, __________, è condannato a pagare a R__________, __________

l’importo di fr. 118'114,40, oltre interessi al 5% dal 19 aprile 2007.

2. La

tassa di giustizia di complessivi fr. 4'500.- e le spese in fr. 500.-, nonché

le spese di perizia - da anticipare come di rito - sono poste a carico dell’attore

__________ in ragione del 6 % mentre per il rimanente 94 % sono a carico del

convenuto AP 1, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 8'800.- a titolo di

ripetibili. A sua volta l’attore rifonderà al convenuto arch. PI 1 e alle

convenute PI 2, PI 3 e PI 4 (queste ultime in solido) l’importo di fr. 10'000.-

a titolo di ripetibili.

3.

Invariato

4.

Invariato

5.

Invariato

II. Le spese processuali dell’appello, di complessivi fr. 2'500.-,

anticipate dall’appellante AP 1, restano a suo carico in ragione del 94 %

(ossia fr. 2'350.-), mentre per il 6 % (ossia fr. 150.-) sono poste a carico di

R__________. AP 1 rifonderà a RAO 1 fr. 4'500.- per parti di ripetibili di

appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi

(art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).