12.2012.21
Istanza di revisione, reclamo contro rifiuto di revisione, revisione non ammissibile per nova
21 febbraio 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2012.21
Data decisione, Autorità:
21.02.2012, IICCA
Titolo:
Istanza di revisione, reclamo contro rifiuto di revisione, revisione non ammissibile per nova
REVISIONE
art. 328 CPC
Incarto n.
12.2012.21
Lugano
21 febbraio
2012/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire sulla decisione 18 gennaio 2012
con la quale il Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha
respinto l’istanza di revisione del decreto di sfratto, inc. DI.2010.72,
emanato il 10 maggio 2010 nella procedura promossa nei confronti di
RE 1
rappr. dall’ RA
2
da
CO 1
rappr. da RA 1
e ora
sul reclamo 30 gennaio 2012 con il quale l’istante chiede, con domanda di ammissione
al gratuito patrocinio, che la decisione 18 gennaio 2012 del Pretore aggiunto
sia annullata e l’incarto rinviato al giudice di prima istanza affinché decida
nuovamente sull’istanza;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che CO 1 ha concesso in locazione a RE 1 l’appartamento n. 9 di 2 ½ locali, al terzo piano dello stabile in
via __________;
che il
contratto sottoscritto il 22 agosto 2005 prevedeva una pigione mensile di fr.
680.- e un acconto spese accessorie mensile di fr. 70.-;
che il
locatore ha diffidato il 18 dicembre 2009 il conduttore a versargli entro 30
giorni le pigioni arretrate di novembre e dicembre 2009, con la comminatoria
della disdetta straordinaria prevista dall’art. 257d CO;
che con
modulo ufficiale 3 febbraio 2010 il locatore ha notificato al conduttore la
disdetta straordinaria del contratto di locazione per il 31 marzo 2010 e che il
7 aprile 2010 egli si è rivolto alla pretura della giurisdizione di
Mendrisio-Nord, chiedendo lo sfratto del conduttore dai locali ancora occupati
(inc. DI.2010.72);
che con
decreto 10 maggio 2010 il Pretore, accertata l’esistenza di una valida disdetta
straordinaria e la permanenza del conduttore nei locali dopo la fine del
contratto, ha pronunciato lo sfratto di RE 1 dall’appartamento;
che RE 1 ha chiesto il 1° luglio 2010 l’annullamento della sentenza di sfratto (inc. DI.2010.131), adducendo
di aver sempre pagato le pigioni e di non aver ricevuto le comunicazioni della
Pretura, compresa la decisione di sfratto, per furti di corrispondenza dalla
sua cassetta delle lettere;
che tale
atto è stato trasmesso quale appello alla Seconda Camera civile del Tribunale
d’appello, che ha stralciato la procedura il 12 agosto 2010 per mancato
pagamento dell’anticipo delle spese (inc. DI.2010.123);
che lo
sfratto è stato successivamente eseguito con l’intervento della polizia e che
con petizione 27 aprile 2011 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 a liberare in suo favore il deposito di cauzione di fr. 2'250.- e a restituire l’importo di fr.
3'500.- che egli avrebbe versato al convenuto senza giusta causa (inc.
SE.2011.13);
che con
domanda di revisione del 12 ottobre 2011 RE 1 ha chiesto alla Pretura di annullare il decreto di sfratto 10 maggio 2010 e di concedergli il
gratuito patrocinio, facendo valere di aver appreso solo dalle osservazioni 7
luglio 2011 del convenuto nell’incarto SE.2011.13 che questi aveva mentito
sulle pigioni rimaste impagate alla base del decreto di sfratto;
che il
Pretore aggiunto, dopo aver offerto alla controparte la possibilità di
esprimersi sulla domanda di revisione, l’ha respinta per il motivo che già
nell’istanza 1° luglio 2010 il conduttore aveva fatto valere la circostanza
dell’avvenuto pagamento delle pigioni di novembre e dicembre 2009 a cura dell’assistenza, e che di conseguenza la domanda di revisione era tardiva, siccome
presentata oltre 90 giorni dopo la scoperta delle circostanze su cui si fonda;
che il
Pretore aggiunto ha respinto con la stessa decisione anche la domanda di
ammissione al gratuito patrocinio, ritenendo sprovvista di esito favorevole fin
dall’inizio l’istanza di revisione, e ha posto la tassa di giustizia e le spese
di complessivi fr. 250.- a carico dell’istante, senza attribuire ripetibili al
convenuto;
che con
reclamo 30 gennaio 2012 l’istante chiede di annullare la decisione impugnata e
di rinviare la causa all’autorità inferiore affinche pronunci un nuovo
giudizio, e ribadisce la richiesta di concessione del gratuito patrocinio, con
protesta di spese e ripetibili;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b);
che
secondo l’art. 328 cpv. 1 lett. a CPC una parte può chiedere al giudice che ha
statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in
giudicato se ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di
prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi
fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione;
che
la domanda di revisione, scritta e motivata, dev’esser presentata entro 90
giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC);
che
nella fattispecie il Pretore aggiunto ha ritenuto tardiva la domanda di
revisione, poiché l’istante era a conoscenza sin da luglio 2010 delle
circostanze relative al pagamento delle pigioni arretrate di novembre e
dicembre 2009, che avevano condotto al decreto di sfratto;
che
a detta del reclamante il Pretore ha accertato in modo inesatto i fatti e ha di
conseguenza applicato in modo arbitrario il diritto;
che
il reclamante ripercorre la cronistoria della vertenza locativa in corso con
l’ex locatore, al fine di far accertare che “se il locatore ha chiesto lo
sfratto reclamando apparentemente due pigioni non versate e indicate
espressamente nei mesi di novembre e dicembre 2009 e se il medesimo locatore ha
chiesto al sig. RE 1 il versamento di due sole pigioni apparentemente non
versate, queste non potevano che essere quelle oggetto della procedura di
sfratto ossia novembre e dicembre 2009”;
che
lo sfratto essendo stato eseguito nell’estate 2010, ci si potrebbe chiedere se
la domanda di revisione abbia un qualsiasi senso e presenti un interesse degno
di protezione per l’istante (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC);
che il
quesito può rimanere indeciso, dal momento che il reclamo deve comunque essere
respinto, per i motivi indicati qui di seguito;
che il
reclamante afferma che la domanda di revisione ha per oggetto “solo e soltanto
l’affermazione del locatore nell’ambito dell’incarto SE.2011.13 secondo la
quale il medesimo è impossibilitato a stabilire quali sono le pigioni suppostamente
non versate dal Signor RE 1” (reclamo, pag. 5-6) e sostiene che i fatti e i
mezzi di prova oggetto della domanda di revisione, vale a dire l’incapacità di
determinare quali erano le pigioni scoperte, non esistevano ancora al momento
dell’emanazione del decreto di sfratto, poiché ammessi solo in seguito dal
locatore, sicché è arbitrario addebitargli una negligenza processuale, come
deciso dal Pretore aggiunto;
che quindi
l’istante fonda la propria domanda di revisione sulla scoperta delle asserite
ammissioni del locatore contenute nelle osservazioni 7 luglio 2011 nella causa
SE.2011.13, pacificamente avvenute dopo l’emanazione del decreto di sfratto del
10 maggio 2010;
che
pertanto egli poggia la revisione su veri e propri nova, esclusi
esplicitamente come motivi di revisione dal legislatore (art. 328 cpv. 1 lett.
a, seconda metà della frase, CPC);
che a una
lettura spassionata della risposta 7 luglio 2011 nella causa SE.2011.13, del
resto, le asserite ammissioni della controparte nemmeno hanno la portata attribuita
loro dall’istante, che cita una singola frase totalmente avulsa dal suo contesto;
che
quand’anche il convenuto avesse ammesso il 7 luglio 2011 quanto gli rimprovera
l’istante, ciò non potrebbe giustificare una domanda di revisione (Herzog, in Basler Kommentar ZPO, n. 39 e
45 ad art. 328) visto il chiaro testo dell’art. 328 cpv. 1 lett. a seconda
frase CPC;
che a
prescindere dalle critiche rivolte all’accertamento dei fatti e
all’applicazione del diritto eseguiti dal Pretore aggiunto, il reclamo è quindi
manifestamente infondato e può essere deciso senza notificazione alla controparte
(art. 322 cpv. 1 CPC);
che la
domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta, il reclamo non presentando
la benché minima probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC);
che il
valore di causa della procedura di cui era chiesta la revisione può essere
stabilito in fr. 27'000.-;
che le
spese processuali del presente giudizio vanno a carico del reclamante, mentre
non vi è motivo di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale il
reclamo non è stato notificato per osservazioni;
che nella
commisurazione delle spese processuali si tiene conto della difficile
situazione economica dell’istante;
Per questi motivi,
richiamati per le spese l’art. 106 CPC e l’art. 14
LTG,
decide: 1. Il
reclamo 30 gennaio 2012 di RE 1 è respinto.
2. L’istanza
di ammissione al gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.- restano a carico del reclamante.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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