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Decisione

12.2012.211

Rappresentanza diretta - onere prova, nuovi fatti in appello, motivazione appello

3 febbraio 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i gradi di giudizio. Delle argomentazioni dell’appellante si dirà nei

considerandi che seguono.

Il convenuto ha rinunciato a presentare una risposta all’appello

entro il termine di 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC).

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al

Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua

conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv.

1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1).

Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso avvio a

seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle

nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

Nelle

controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30

giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata

notificata l’8 novembre 2012 e l’appello del 5 dicembre 2012 è di conseguenza

tempestivo.

Considerandi

2.

Esposte

dottrina e giurisprudenza in merito all’azione di accertamento dell’inesistenza

del credito, il Pretore aggiunto ha ammesso nel caso concreto un interesse

fattuale di AP 1 a promuovere la causa. Contrariamente a quanto asserito da

quest’ultimo, il giudice di prime cure, sulla base delle risultanze

istruttorie, ha negato che la società T__________ SA lo abbia incaricato di

rappresentarla nei confronti di AO 1 nella conclusione del contratto relativo

alle opere di ristrutturazione eseguite. Il Pretore aggiunto ha al contrario

riconosciuto all’attore un “ruolo di unico e diretto interlocutore” nei

confronti di AO 1, tale da legittimarne la qualifica di committente. Egli ha

quindi riconosciuto la fondatezza della domanda riconvenzionale e condannato AP

1.

al pagamento dell’importo richiesto di fr. 55'000.-, essendo la cifra in

quanto tale rimasta priva di specifiche contestazioni.

3.

L’appellante

rimprovera al Pretore aggiunto un errato accertamento dei fatti, per non avere

tenuto conto di alcune risultanze emerse in sede istruttoria per quanto attiene

al suo ruolo nei confronti di AO 1. A suo dire, dalle audizioni testimoniali

emergerebbe come egli non poteva essere considerato il committente delle opere

di ristrutturazione dell’Hotel-Ristorante T__________. Queste sarebbero infatti

state commissionate “principalmente dalla società W__________ di V__________

in accordo con la We__________ Sagl di L__________ e la T__________ Sa di L__________”

(appello, pag. 2). Egli avrebbe agito quale “tuttofare del gruppo di società

coinvolte nella ristrutturazione” (appello, pag. 4). Tale argomentazione,

proposta per la prima volta in sede di appello e quindi irritualmente, è

irricevibile, poiché non adempie ai requisiti posti dall’art. 317 CPC per

prevalersi di nuovi fatti in questa sede. Dagli atti di causa emerge che l’appellante

ha impostato la sua azione di accertamento dell’inesistenza del credito

sostenendo di non avere mai sottoscritto alcun contratto con il convenuto

(petizione, act. I, pag. 5). Con la replica 17 settembre 2010 egli ha completato

la domanda nel senso di accertare anche l’inesistenza del contratto di appalto,

sostenendo di avere agito in qualità di rappresentante della società T__________

(replica,act. II, pag. 5). Con le conclusioni 15 giugno 2012, dopo aver

esperito l’istruttoria in cui sono stati sentiti i testi (a cui l’appellante rinvia

nel suo atto di appello), egli si limita a ribadire la propria argomentazione

(conclusioni, act. XII, pag. 3), senza alcun riferimento al fatto che le opere

di ristrutturazione eseguite sarebbero state commissionate “principalmente

dalla società W__________ di V__________ in accordo con la We__________ Sagl di

L__________ e la T__________ Sa di L__________”. Del resto l’appellante,

venendo meno al suo obbligo di motivazione secondo l’art. 311 CPC, non spiega nemmeno

per quale motivo il Pretore aggiunto avrebbe dovuto tenerne conto,

rispettivamente perché non gli è stato possibile addurre tale allegazione già

in prima sede. Ne discende che in queste circostanze la censura è irricevibile

(DTF 138 III 374).

4.

L’appelante

critica il Pretore aggiunto per avere considerato che egli avesse agito in nome

proprio e non come rappresentante di terze persone. Il giudice di prime cure ha

ritenuto che nulla agli atti permetteva di avallare la tesi attorea, secondo la

quale l’appellante aveva agito in nome e per conto della società T__________

SA. Egli ha accertato che i lavori sono iniziati il 20 febbraio 2006 (fatto non

contestato in causa), data in cui la società era ben lungi dall’essere

costituita, e che il suo amministratore unico, sentito come teste, ha più volte

decisamente smentito di avere dato ordine di fare o commissionato i lavori

eseguiti all’Hotel in questione. Egli ha quindi concluso che, contrariamente a

quanto sostenuto dall’attore, la società T__________ SA non poteva essere

considerata la committente delle opere eseguite dal convenuto. Egli ha invece

riconosciuto a AP 1 un ruolo di unico e diretto interlocutore nei confronti del

convenuto, tale da farlo credibilmente apparire agli occhi di quest’ultimo

controparte contrattuale (sentenza pag. 8).

Secondo l’appellante il convenuto disponeva invece di validi

elementi per desumere dalle circostanze la reale committenza. A suo dire,

dall’istruttoria è emerso come il convenuto fosse a conoscenza della reale

identità della committenza o “quantomeno disponesse di elementi

oggettivamente sufficienti per individuarla nelle società a monte del sig. AP 1” (appello, ad. 2, pag. 8). Come

visto al considerando precedente questa censura, nella misura in cui si

riferisce ad altre società oltre alla T__________ SA è inammissibile,

costituendo una nuova allegazione proposta irritualmente in questa sede (art.

317.

CPC). La stessa è comunque irricevibile anche per carente motivazione (art.

311.

CPC). L’appellante si limita infatti a proporre una propria interpretazione

delle risultanze istruttorie a sostegno della sua (nuova) tesi difensiva, senza

confrontarsi puntualmente e criticamente con la decisione del Pretore aggiunto

sulla questione dell’esistenza o meno del rapporto di rappresentanza. Ne

discende che la censura è inammissibile per carente motivazione (art. 311 CPC).

5.

Anche a prescindere da tali riserve di ricevibilità e ammettendo che

la censura relativa al ruolo avuto dall’appellante sia sufficientemente

motivata, essa non è comunque idonea a scalfire il giudizio pretorile.

5.1

L’attore

sostiene di non essere il debitore del credito vantato poiché egli avrebbe

agito in nome di terze persone.

Nel

giudizio impugnato il Pretore aggiunto ha già esposto la dottrina e la

giurisprudenza relativa alla rappresentanza diretta secondo l’art. 32 CO e

applicabile alla fattispecie. In questa sede risulta sufficiente precisare che

conformemente all’art. 8 CC, l’onere della prova in ordine all’esistenza di una

rappresentanza diretta incombe alla parte che intende prevalersi degli effetti

dell’art. 32 CO. Spetta pertanto al rappresentante l’onere di provare di aver

concluso il contratto in nome del rappresentato e non in nome proprio (Watter/Schneller, Basler Kommentar, 4ª ed., N. 34 ad art. 32 CO; Kummer, Berner Kommentar, N. 229 seg. ad

art. 8 CC; Bucher, Schweizerisches

OR, Allgemeiner Teil, 2ª ed., p. 646 seg.; decisione del TF del 19 giugno 2009

4A_499/2008 e decisione del 20 agosto 2004 4C.154/2004 consid. 2.2.2; II CCA 4 agosto 2005 inc. n. 12.2004.75, 2 novembre 2005 inc. n.

12.2005

, 5 maggio 2006 inc. n. 12.2006.95, 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.17,

7.

febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29). Colui che pretende

di aver agito quale rappresentante deve come prima cosa provare d’essere stato

incaricato di agire come tale dal terzo che pretende di rappresentare (Bucher, op.

cit., pag. 646-647), sussistendo una presunzione in favore della conclusione di

negozi in nome e per proprio conto (II CCA 4 agosto 2005 inc. 12.2004.75; Watter/Schneller, op. cit. N. 34 ad. 32 CO).

5.2

Dall’esame

degli atti e dalle testimonianze acquisite, non risulta che l’attore abbia

ricevuto l’incarico (scritto, verbale o per atti concludenti) dalla T__________

SA o dalle altre società da lui evocate (tardivamente) in questa sede. Come è

stato ricordato dal Pretore aggiunto, la società T__________ SA è stata

costituita il 30 marzo 2006 (doc. M), vale a dire in epoca successiva

all’inizio dei lavori di ristrutturazione avvenuto il 20 febbraio 2006 (fatto

non contestato). Il suo amministratore unico, sentito come teste, ha inoltre

più volte negato di avere commissionato i lavori di ristrutturazione all’Hotel

in questione o di avere dato ordine di versare gli acconti richiesti dal

convenuto (verbale di audizione 15 novembre 2011, pag. 3). Acconti che sono

stati invece versati dall’appellante stesso per sua stessa ammissione (replica,

act. IV, pag. 5, doc. 8). Agli atti non vi è nessun altro riscontro in

relazione al conferimento di un eventuale incarico all’attore da parte delle

altre società “a monte del progetto”: egli non si è mai presentato

espressamente al convenuto quale rappresentante di una di queste società, di

cui tutto si ignora. Neppure sono state portate le prove di particolari

circostanze che dovessero indurre il convenuto a concludere in buona fede che

l’appellante non agiva a titolo personale ma in nome di altri. Anzi, come

rettamente rilevato dal Pretore aggiunto, dalle varie deposizioni emerge semmai

come la questione dell’identità della committenza fosse nebulosa. La decisione

del Pretore su questo punto merita quindi piena conferma. Ne deriva che

l’appello deve essere respinto già solo per il fatto che AP 1 non ha recato la

prova dell’esistenza della facoltà di rappresentare la T__________ SA né

tantomeno le altre società da lui evocate tardivamente in questa sede.

6.

A

titolo abbondanziale si rileva che anche l’ultima censura dell’appellante in

merito agli indizi ritenuti dal Pretore aggiunto per concludere che egli avesse

agito a titolo personale (appello, ad. 4, pag. 10) deve essere dichiarata

irricevibile. L’appellante si limita infatti a proporre una generica e

soggettiva interpretazione dei fatti, senza confrontarsi con le puntuali

argomentazioni del Pretore aggiunto, il quale, sulla base di precisi indizi

emersi durante l’istruttoria, riconosce a AP 1 un ruolo di unico e diretto

interlocutore, tale da farlo apparire agli occhi del convenuto quale

controparte contrattuale. La censura è pertanto ancora una volta irricevibile

per carente motivazione (art. 311 CPC).

In assenza di altre censure in merito all’importo di fr. 55'000.-

riconosciuto dal Pretore aggiunto quale saldo ancora scoperto per i lavori di

ristrutturazione eseguiti dal convenuto all’Hotel-Ristorante T__________, la decisione

impugnata va integralmente confermata

7.

In

conclusione l’appello, nella limitata misura in cui è ricevibile, dev’essere

respinto. Le spese processuali di appello, calcolate sulla base di un valore

litigioso complessivo di fr. 55'000.-, sono poste

interamente a carico dell’appellante, risultato soccombente

(art. 106 cpv. 1 CPC).

Al

convenuto non possono essere attribuite ripetibili per la procedura di appello,

poiché egli ha rinunciato a presentare osservazioni al gravame di parte

avversa.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese

gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello

5 dicembre 2012 di AP 1, nella limitata misura in cui è ricevibile, è

respinto.

2. Le spese processuali della procedura di appello consistenti in

complessivi fr. 2'000.-, già anticipate, sono poste a carico dell’appellante.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-,

-.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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