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Decisione

12.2012.212

Contratto di lavoro

10 marzo 2014Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

26 ottobre 2010 AO 1 ha promosso avanti al Pretore di Lugano una petizione con

la quale ha vantato un credito complessivo contro AP 1 di fr. 144'066.65. Egli ha

sottolineato che a partire dalla sua assunzione nel 2002 ha sempre svolto i suoi compiti in maniera ineccepibile, tanto da guadagnare la stima dei suoi

superiori e avanzare nella scala gerarchica aziendale e di stipendio. La

sospensione con effetto immediato dal lavoro (doc. B) e il successivo

licenziamento (doc. C) sarebbero stati pretestuosi e quindi sarebbe stato

oggetto di una disdetta abusiva, ciò che gli avrebbe pure provocato un crollo

psichico e una conseguente inabilità lavorativa a partire dal 27 aprile 2010.

L’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento del

salario da aprile a ottobre 2010, giacché l’intervenuta malattia avrebbe

comportato una protezione in caso di disdetta del massimo legale previsto di

180 giorni, essendo il rapporto di lavoro durato oltre 6 anni, pari a fr. 53'266.65,

comprensivi anche della tredicesima mensilità pro rata. Oltre a ciò ha rivendicato

un’indennità di fr. 40'800.- quale sanzione per disdetta abusiva ai sensi

dell’art. 336 a CO e un importo di fr. 50'000.- per riparazione del torto

morale, che avrebbe subito a seguito del licenziamento.

C. Con

risposta 28 gennaio 2011, la convenuta si è opposta alla petizione e ne ha

chiesto la reiezione integrale. A suo parere la disdetta del contratto di

lavoro, seguita ad una sospensione cautelativa, sarebbe stata pienamente

giustificata, dato che il dipendente non avrebbe svolto la sua attività di

ispettore di sala in maniera diligente con gravi mancanze nella sorveglianza e nel

controllo dei tavoli da gioco, tanto che all’interno della casa da giochi si era

perpetrata una truffa durata dei mesi senza che nulla emergesse dai controlli.

La disdetta sarebbe quindi stata strettamente connessa con il rapporto di

lavoro e non abusiva e lesiva della personalità dell’attore, in quanto le

circostanze in cui avvenne la truffa all’interno della casa da gioco sarebbero

state tali da pregiudicare in modo decisivo la fiducia riposta nel dipendente,

rendendo impossibile la continuazione del rapporto contrattuale. Per questo

motivo la convenuta si è opposta alla richiesta di indennità per licenziamento

abusivo e per riparazione del torto morale subito, avanzate dall’attore.

Il datore

di lavoro ha contestato anche l’incapacità lavorativa del dipendente, attestata

con certificati medici, a suo dire dubbi, ciò che avrebbe comportato anche il

rifiuto di qualsiasi copertura assicurativa per malattia da parte della C__________.

D. Nell’allegato

di replica, l’attore ha riconfermato le sue pretese e ha preso posizione sulle

eccezioni della controparte, mentre quest’ultima, nella duplica, ha ribadito di

opporsi integralmente alla petizione.

Esperita

l’istruttoria le parti hanno prodotto dei memoriali conclusivi scritti, rinunciando

al dibattimento finale e mantenendo le loro antitetiche posizioni. L’attore ha

ridotto la sua pretesa creditoria a titolo di salario da fr. 47'800.- (pari a

sette mensilità) a fr. 40'600.- (pari a sei mensilità), ritenuto che nel

frattempo gli era stato versato il salario per il mese di aprile 2010.

E. Con

decisione 12 novembre 2012, il Pretore del distretto di Lugano sezione 1 ha accolto la petizione, limitatamente al versamento del salario durante il periodo di malattia,

per un importo di fr. 40'800.-, più fr. 5'666.65 per tredicesima, oltre

interessi di mora. Il giudice di prima istanza ha aggiudicato la tassa di

giustizia e le spese di complessivi 4'000.- secondo il grado di soccombenza,

ponendone 1/3 a carico della convenuta e 2/3 a carico dell’attore.

La

disdetta del rapporto di lavoro non è stata ritenuta abusiva, in considerazione

del fatto che l’abusività va ammessa in casi del tutto eccezionali rispetto al

regime generale, secondo il quale è lasciata libertà alle parti di disdire il

contratto, pur nel rispetto dei termini e dei preavvisi legali. Il Pretore ha

Considerandi

giudicato la disdetta in base alle circostanze esistenti al momento in cui è

stata data, e non in base ad accadimenti successivi o ai dati acquisiti posteriormente.

A suo giudizio il 9 febbraio 2010, giorno del licenziamento, all’interno della

casa da gioco era stata accertata una truffa al gioco del blackjack, che

coinvolgeva anche i tavoli in cui l’attore era attivo come supervisor e il suo

nome era emerso nelle indagini interne e di polizia, almeno a livello di

sospetti. Per il primo giudice l’agire della convenuta non è stato abusivo e il

licenziamento è qualificabile come funzionale al tipo di attività svolta nella

casa da gioco, laddove è richiesta la totale irreprensibilità dei

collaboratori. I rimproveri mossi al dipendente dalla datrice di lavoro, di non

avere sorvegliato sufficientemente le attività intorno ai tavoli, sono stati

ritenuti sicuramente idonei a determinare la fine del rapporto di lavoro nei

termini di legge. Il Pretore, contestualmente all’accertamento che la disdetta

era giustificata nelle particolari circostanze, ha negato anche la richiesta di

indennità per torto morale.

Diversamente,

in prima istanza, sono state ammesse le pretese salariali e per tredicesima

mensilità dell’attore. Secondo il Pretore la convenuta non ha offerto prove

sufficienti a scalfire l’attestazione del medico curante dell’attore riguardo

alla sua inabilità lavorativa, tanto più che l’assicurazione malattia è rimasta

inattiva per oltre cinque mesi e mezzo dopo la notifica della malattia. Questo

ritardo, secondo il primo giudice, ha viziato tutta l’analisi del caso e la

presa di posizione del medico interno della cassa malattia, avvenuti secondo

una logica retroattiva che ha declassato il loro valore probatorio e le ha rese

inidonee a mettere in discussione i certificati del medico personale dell’attore.

Secondo il Pretore il referto del medico delegato della cassa malati è

inconcludente, in quanto allestito molto tempo dopo rispetto al periodo di

malattia, frutto di una sola visita e basato su dati di esperienza generale del

medico.

F. Contro

la decisione pretorile è insorta la convenuta con appello 6 dicembre 2012, con

cui lamenta un accertamento inesatto dei fatti e un errato apprezzamento della

fattispecie, il Pretore avendo ammesso lo stato di malattia del dipendente e accolto

le sue pretese salariali e a titolo di tredicesima.

L’obbligo

di chiedere informazioni sul primo certificato del dr. G N (doc. E) non sarebbe

spettato alla C__________, bensì l’assicurato e dipendente avrebbe dovuto, per

il tramite del proprio medico, ossequiare tale obbligo verso l’assicurazione,

contribuendo anche a limitare il danno. La diagnosi indicata nel primo certificato

(doc. E), sarebbe troppo generica e nemmeno sarebbe stato previsto un secondo

consulto di controllo a breve.

L’appellante

richiama le condizioni generale di assicurazione della C__________,

sottolineando che sussisterebbe per il dipendente l’obbligo di produrre

mensilmente i certificati medici e ancora che nel caso in cui l’assicurato

risiedesse all’estero durante il periodo di malattia, ciò che sarebbe stato il

caso, decadrebbe ogni diritto alla copertura per malattia.

L’assicurazione

avrebbe a ragione dedotto dalle circostanze che il caso era da considerarsi

chiuso. Il dottor G N avrebbe allestito dei nuovi certificati solo a novembre

2010, attestando, ciò che sarebbe inammissibile, una malattia per un periodo

precedente la visita medica, sulla scorta del racconto del paziente e dopo

semplici consulti telefonici. Il tipo di cura attuato dal medico curante, per

una malattia seria definita come “forte depressione”, sarebbe pure discutibile.

L’appellante ritiene che i certificati medici del dr. G N siano destituiti di

valenza probatoria. Per contro, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore,

sarebbero perfettamente concludenti quali prove il rapporto redatto dal medico psichiatra

delegato della C__________ dr. H J e la sua testimonianza a fronte delle

circostanze, lo specialista avendo appurato che non è mai stato definito il

codice ICD della patologia, non sono stati descritti i sintomi determinanti

l’incapacità di lavoro, non è stato coinvolto nella cura uno specialista e non

è stata prescritta una cura farmacologica adeguata ad una malattia grave e il

paziente è stato solo sporadicamente visitato.

L’appellante

rimprovera al giudice di prima istanza di essere infine incorso in

un’osservazione contraddittoria, perché da parte sua, considerati i motivi del

licenziamento e della precedente sospensione dal lavoro e le esigenze di

sicurezza fissate nel contesto di una casa da gioco, non avrebbe potuto, in

nessun caso, richiamare il dipendente al lavoro, anche qualora dubitasse del

suo stato di malattia.

Il

Dispositivo

dispositivo sulle spese e ripetibili di prima istanza è pure stato impugnato con

richiesta di porre a carico dell’attore la tassa fissata in fr. 4'000.- e di aggiudicare

fr. 8'700.- a titolo di ripetibili di prima istanza.

G. AO 1,

con risposta 28 gennaio 2013, ha per parte sua postulato la reiezione

dell’impugnativa, protestando tasse, spese e ripetibili di seconda istanza.

L’appellato ha ribadito che gli accertamenti del suo medico curante prevarrebbero

su quelli del medico fiduciario della cassa, alla quale sono imputabili tutti i

ritardi riguardo agli accertamenti effettuati. Il datore di lavoro, avrebbe

dovuto contestare tempestivamente i certificati medici del dottor G N e

chiedere precisazioni sul caso di malattia, cosa che tuttavia non ha fatto. Delle

ulteriori osservazioni con cui l’appellato chiede la reiezione del gravame, si

dirà, se necessario, nei considerandi successivi.

e considerato

in

diritto:

1. Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è

stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, è

stata istruita secondo il diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e

meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così

invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito

di una decisione pretorile comunicata il 12 novembre 2012, è retta dalle nuove

disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2. Giusta

l'art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e

incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di

provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in

controversie patrimoniali poi, l'appello presuppone che il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr.

10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In specie, la sentenza impugnata è senz'altro

una decisione finale, emessa in materia di contratto di lavoro in esito a una

procedura ordinaria, ai sensi della citata norma, con un valore di causa che

rientra nei parametri dell’appellabilità. Il termine per promuovere appello e

per inoltrare la risposta è di trenta giorni dalla notificazione della

decisione impugnata motivata, rispettivamente dalla notificazione dell’appello

(art. 311 seg. CPC). L’appello in esame e la relativa risposta, in ragione

delle date di intimazione, tenuto pure conto delle ferie giudiziarie (art. 145

CPC), sono pertanto tempestivi. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del

gravame.

3. Le

doglianze avanzate in appello si limitano in sostanza a contestare il

riconoscimento del salario per il periodo in cui l’attore ha sostenuto di

essere stato in malattia, situazione intervenuta durante il termine di disdetta

di due mesi (art. 335 c CO). Per l’appellante tale riconoscimento sarebbe

frutto di un accertamento inesatto dei fatti e un errato apprezzamento della

fattispecie ad opera del Pretore.

3.1 L’art

336 c cpv. 1 lett. b CO dispone che, dopo il tempo di prova, il datore di

lavoro non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore è

impedito di lavorare in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non

imputabili a sua colpa per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni nel

secondo anno sino al quinto compreso, e per 180 giorni dal sesto. Se la

disdetta è data prima di uno di questi periodi, il termine che non è ancora

giunto a scadenza è sospeso e riprende a decorrere dopo la fine del periodo

(cpv. 2). L’obbligo di versare lo stipendio durante la malattia è stabilito

dagli art. 324 a e 324 b CO.

3.2 L’appellante

contesta l’adeguatezza dei certificati del dr. G N (doc. E e H) a provare lo

stato di malattia dell’attore, mentre a suo dire il referto rilasciato dal dr.

H J, medico delegato dell’assicurazione C__________, avrebbe validamente

dimostrato che non sussisteva alcuno stato di malattia, durato così a lungo.

L’onere

della prova dell’impedimento a lavorare a causa di malattia incombe al

lavoratore e discende dall’art. 8 CSS (Geiser/Mueller,

Arbeitsrecht in der Schweiz, Bern, 2012, nota 431 e segg.; Wyler, Droit de travail, Berne, 2008,

pag. 198, 2.2; Brunner/ Buehler. Waeber/ Bruchez,

Commentaire du contrat de travail, Lausanne 2004, ad art. 324 a CO, N.3; sentenza del TF 4.P 102/1995). In genere tale onere viene

ossequiato con la produzione di certificati medici, di regola scritti, anche se

la sussistenza di uno stato di malattia può essere dimostrata con altri mezzi

di prova.

Come

stabilito dal Tribunale Federale, il certificato medico non è un mezzo di prova

incontrovertibile e il datore di lavoro può contestarne l’attendibilità

mediante altri mezzi di prova oppure adducendo – e dimostrando – circostanze

suscettibili di inficiarne la validità (sentenza del 11 settembre 2008,4A.152/2008).

Il

giudice determina secondo il suo libero apprezzamento se il certificato medico

prodotto ossequia l’onere della prova incombente al lavoratore,

rispettivamente, in presenza di più certificati, quale di questi meglio lo

convince (Bruehwiler, Kommentar

zum Einzelarbeitsvertrag, 2a ed., 1996 ad art. 324 a CO nota 9 b, pag. 152-153, II CCA 27 febbraio 2006 12.2005.70).

3.3 Nel

caso di specie il certificato prodotto sub. doc. E è da ritenersi formalmente valido,

in quanto attesta, fino a prova del contrario, che il dipendente è entrato in

malattia dal 27 aprile 2010, giorno in cui è stato visitato dal suo medico

curante Dr. G N (doc. E). Tale data cadeva nel periodo in cui sussisteva ancora

un legame contrattuale con l’appellante, per quanto già in periodo di disdetta.

Per questo motivo in applicazione degli art. 336 c cpv. 1 lett. b e 336 c cpv.

2 CO, il dipendente di principio può rivendicare il salario fino alla fine

della malattia, ma per al massimo 180 giorni dopo l’accertamento medico della

stessa, con la conseguenza che il termine di disdetta è stato interrotto,

seppur pochi giorni prima del suo scadere. L’attestazione medica non è stata

quindi redatta con effetto retroattivo. Il medico non aveva ancora definito la

data del termine della malattia, specificando soltanto, “fino a data da

stabilire”, perché, come ha avuto modo di precisare in sede di audizione

testimoniale, al momento in cui ha accertato la malattia non era in grado di

dire in quanto tempo il paziente avrebbe potuto recuperare la piena capacità

lavorativa, se dopo giorni o dopo anni (teste dr. G N, verbale di

udienza 27 ottobre 2011, pag. 2).

Con

questo primo certificato il lavoratore ha ossequiato il proprio onere della

prova, pur non indicando la durata dell’incapacità che a quel momento,

plausibilmente, il medico non poteva ancora definire, cosa che però è avvenuta

dopo, con i successivi certificati (doc. H e I). Da un punto di vista

contenutistico, il primo certificato del dr. G N (doc. E) risulta pure corretto,

quand’anche l’appellante lo reputi scarno e insufficiente. In effetti si

pretende dal medico che certifica un’inabilità lavorativa, che ne definisca il

motivo, limitatamente alla causale, se per malattia o infortunio, il grado e la

presumibile durata, se conosciuta. Questi termini sono da constatare nella

situazione presente al momento dell’accertamento, non retroattivamente o

anticipatamente.

Per

contro non si pretende che il medico sveli la diagnosi o i motivi della

malattia, pena la violazione del segreto medico e una lesione della personalità

del lavoratore contraria al disposto dell’art. 328 CO, a meno che sia stato

svincolato (Brunner/ Buehler. Waeber/

Bruchez, Commentaire du contrat de travail, Lausanne 2004, ad art. 324 a CO N.3), cosa che peraltro è avvenuta qui in corso di causa, visto il certificato doc. L e le

deposizioni dei due medici, dr. G N e dr. H J.

4. Orbene,

visto quanto precede e che il lavoratore ha fatto fronte al proprio onere della

prova, come rettamente concluso anche dal giudice di prima istanza, incombeva

all’appellante e datrice di lavoro confutare con valide prove l’inabilità lavorativa.

Se il

datore di lavoro ha seri motivi per dubitare della veridicità di un certificato

medico, deve di principio domandare “immediatamente” al lavoratore di

sottoporsi a un esame di un medico legato direttamente o indirettamente alla

sua ditta (ad esempio il medico fiduciario dell’assicurazione a cui è

affiliato) o ancora a un secondo medico, scelto dal lavoratore. Il lavoratore

non può rifiutare questa richiesta (bruehwiler,

Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2a ed., 1996 ad art. 324 a CO nota 9 b, pag. 153 e 154).

Nel caso

in esame, ci si poteva aspettare che la datrice di lavoro reagisse in tempi

brevi, chiedendo approfondimenti medici sullo stato di salute del lavoratore, visto

che poteva prevedere che l’intervenuta malattia del lavoratore poteva

comportare per lei l’obbligo di versargli il salario anche ben oltre il giorno

stabilito per la conclusione del rapporto contrattuale, che scadeva di lì a

poco.

Dalla

documentazione agli atti, richiamata dall’assicurazione C__________, si rileva

che l’appellante ha notificato l’inabilità lavorativa del dipendente all’assicurazione

il 10 maggio 2010 (con formulario datato 3.5.2010), e che l’assicurazione ha chiesto

un complemento di informazioni dal medico curante Dr. G N, regolarmente

allestito e inviato il 20 maggio 2010.

Dopo tale

data, fino ad una presa di posizione dell’assicurazione, del 6 dicembre 2010

rivolta alla datrice di lavoro (doc. 5), in cui dichiara di non volersi

assumere la copertura del caso, non figura alcuna prova che quest’ultima abbia

richiesto accertamenti medici ulteriori perdurando la malattia, fatta salva la

richiesta 11 novembre 2010 dell’assicurazione comunque tardiva, di un ulteriore

rapporto medico dal dr. G N, da questi regolarmente inviato (doc. 7, edizione I

incarto da C__________).

Pare

anzi, da un semplice raffronto delle date dell’inoltro della petizione (26

ottobre 2010) e della riapertura del caso presso l’assicurazione (7 novembre

2010), che la datrice di lavoro e l’assicurazione si siano accorte di non avere

raccolto sufficienti informazioni prima di chiudere il caso e che perciò hanno

tentato, tardivamente, di rimediarvi pretendendo ulteriori informazioni e

disponendo, pendente causa, un accertamento medico specialistico, avvenuto,

ancora più tardi, a inizio aprile 2011, quando la malattia era conclusa da

tempo.

4.1 L’appellante

richiama invano il tenore delle condizioni generali dell’assicurazione C__________

e vorrebbe attribuire al dipendente la responsabilità per non avere fornito le

necessarie informazioni tempestivamente. Essa dimentica che in sede giudiziaria

le incombeva l’onere di confutare la prova fornita dal dipendente della sua

incapacità lavorativa. Questi, per parte sua, dapprima con il certificato

medico del 27 aprile 2010 (doc. E), poi con l’ulteriore complemento di

informazioni fornito dal suo medico alla C__________ (rapporto 20 maggio 2010,

doc. 3), aveva dato le proprie informazioni. Non competeva a lui sapere se

queste erano state ritenute insufficienti e se doveva fornirne altre, giacché

nessuno mai glielo ha richiesto o lo ha informato che le stesse venivano

contestate (vedi anche prassi assicurativa inusuale, citata dal teste Dr. G N,

verbale di udienza 27 ottobre 2011, pag. 2). Peraltro anche verificando le

condizioni generali d’assicurazione agli atti (incarto richiamato da C__________)

non si giunge a conclusione diversa.

Secondo

l’art. 4 CGA C__________ (edizione 01.2008) è considerato contraente

l’assicurazione, il datore di lavoro, in specie l’appellante. Mentre secondo

l’art. 3 il dipendente risulta essere la persona assicurata, in quanto opera

nell’ambito dell’azienda assicurata. Gli obblighi comportamentali in caso di

malattia sono definiti all’art. 20 e alle relative cifre.

Secondo

l’art. 20.1 competeva al contraente l’assicurazione di informare la persona

assicurata per iscritto sui suoi obblighi comportamentali. Che ciò sia

avvenuto nel caso concreto, non è dato di sapere. L’obbligo di notifica del

caso di malattia compete al contraente l’assicurazione (art. 20.2), che si deve

assumere anche la responsabilità dei danni, per mancato rispetto dei termini e

delle scadenze (art. 20.3). La persona assicurata per parte sua deve adottare

tutte le misure esigibili per ridurre il danno (art. 20.5). Lo stesso vale

anche per il contraente. Sia l’art. 20.6 che l’art. 20.7 non definiscono però chi

sia responsabile di comunicare le modifiche del grado di incapacità lavorativa

e di fare pervenire (e implicitamente richiedere) certificati intermedi ogni

mese.

In queste

circostanze risulta evidente che l’appellante non può scaricare le sue responsabilità

sul dipendente, facendo riferimento alle CGA della sua assicurazione, di cui il

dipendente non è neppure contraente.

Ad ogni

buon conto l’appellante non può nemmeno esimersi dall’onere probatorio,

sostenendo che l’assicurazione ha negato la copertura nel caso concreto e

quindi più nulla è dovuto al dipendente.

L’obbligo

contrattuale di versare il salario in caso di malattia sussiste

indipendentemente dal mancato riconoscimento assicurativo, in virtù dell’art.

336 c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 in combinazione con l’art. 324 a CO.

5. La motivazione formulata dal Pretore sul referto medico del dr. H J

sono assolutamente condivisibili e da confermare. Intanto si rileva che la

relazione clinica del 14 aprile 2011 è stata redatta dopo la presentazione

dell’ultimo allegato di causa, la duplica del 31 marzo 2011, ed ha potuto

essere assunta agli atti soltanto a seguito delle edizioni documenti richieste

all’udienza preliminare del 1° giugno 2011, comunque nel rispetto delle norme

procedurali.

Per

rapporto al momento in cui si è manifestata la malattia, esso è comunque manifestamente

tardivo, considerato poi che il giorno della visita da parte del dr. H J, 1

aprile 2011, l’abilità lavorativa era pienamente ristabilita. Si deve inoltre

considerare che il dottor H J ha visto il paziente, ristabilito, una sola volta

e non ha seguito il decorso della malattia.

Quindi il

suo giudizio medico è senz’altro opinabile poiché redatto non su riscontri

oggettivi compiuti dal medico, pendente malattia, ma da un punto di vista

medico-teorico, come ha confermato lo stesso dr. H J sentito quale testimone

(verbale di udienza 27 ottobre 2011, pag. 4), che si è così espresso: “ho

fatto capo alla documentazione che mi è stata messa a disposizione della cassa

malati e ho incontrato il paziente una volta, dopodiché ho allestito il mio

parere sulla capacità lavorativa al momento dell’incontro e retrospettiva dal

momento in cui la sua malattia è stata riconosciuta dal curante”.

Eloquente,

senza necessità di ulteriore commento, è pure la conclusione dello stesso

medico riportata a pag. 7 del rapporto 14 aprile 2011 (Edizione documenti da C__________,

doc. 19) in cui ha scritto: “non sono in grado di esprimere un parere preciso

sul decorso clinico che egli ha presentato nonché della sua conseguenza sul

grado di incapacità lavorativa. Da un punto di vista teorico posso solo

ipotizzare che l’assicurato abbia presentato una totale incapacità lavorativa

fino al 31.05.2010, dopodiché è da essere considerato totalmente abile al

lavoro”.

Certo da

un punto di vista teorico tutte le osservazioni del dr. H J - in specie il

fatto che la terapia farmacologica adottata per una grave depressione gli sia

apparsa troppo blanda, la necessità di seguire più intensamente e regolarmente

il paziente anche da parte di uno specialista, di sottoporlo a visite regolari,

di valutare se permettergli un soggiorno all’estero e se considerarlo così a

lungo inabile al lavoro – potrebbero essere condivisibili e plausibili, ma sono

state fatte quando la malattia era ormai conclusa. Non è possibile valutare con

il senno di poi la fattispecie, sulla scorta di soli indizi e in assenza di

prove certe.

6. L’appellante

rimprovera anche al giudice di prima istanza di essere incorso in

un’osservazione contraddittoria, perché, considerati i motivi del licenziamento

e della precedente sospensione dal lavoro e le esigenze di sicurezza fissate

nel contesto di una casa da gioco, non avrebbe potuto, in nessun caso, richiamare

il dipendente al lavoro, anche qualora dubitasse del suo stato di malattia.

Questa conclusione è opinabile. Certo, data la sospensione dal lavoro con

effetto immediato del 2 febbraio 2010 e soprattutto per ragioni di sicurezza,

il datore di lavoro non avrebbe avuto alcun motivo e interesse per richiamare

il lavoratore nella sua funzione, tuttavia nulla gli impediva, giacché

sussisteva ancora un rapporto contrattuale, di pretendere da lui di presentarsi

su richiesta e regolarmente non sul luogo dove veniva svolto il suo lavoro, ma presso

gli uffici amministrativi, per fornire informazioni e per le verifiche del

caso. Anche in questo senso dunque l’osservazione del Pretore è corretta.

7. L’appello

relativo al punto 2. del dispositivo della sentenza pretorile, su spese e

ripetibili, non richiede ulteriore disamina da parte di questa Camera, giacché

è stata contestata la ripartizione delle spese e l’attribuzione delle

ripetibili secondo il grado di soccombenza e non la loro quantificazione.

La conferma del giudizio pretorile in questa sede, comporta anche la

conferma della ripartizione delle spese e ripetibili assegnate in prima

istanza, peraltro stabilite correttamente e nei parametri di legge sia per

quanto riguarda la quantificazione che per l’aggiudicazione secondo il grado di

soccombenza.

8. La

decisione di prima istanza regge alle critiche e va confermata, con reiezione

dell’appello (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Gli oneri processuali per la

procedura d’appello, calcolati sulla base di un valore litigioso complessivo di

fr. 46'466.65 oltre interessi, importo determinante anche ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale, sono poste

interamente a carico dell’appellante, risultata

soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve inoltre rifondere alla controparte

un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC).

Per i quali motivi,

richiamati per le spese

gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello

di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 12 ottobre 2012 della

Pretura di Lugano sezione 1, è confermata.

2. Le spese processuali di appello di fr. 2’000.- sono poste a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'800.- per ripetibili

d’appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente

La vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto

del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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