12.2012.214
Interpretazione e rettifica di una sentenza
8 febbraio 2013Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2012.214
Data decisione, Autorità:
08.02.2013, IICCA
Titolo:
Interpretazione e rettifica di una sentenza
INTERPRETAZIONE E RETTIFICA
art. 334 cpv. 1 CPC
art. 334 cpv. 3 CPC
Incarto n.
12.2012.214
Lugano
8 febbraio
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2011.12
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza cautelare 20 settembre 2011 da
AP 1
CO 2
tutti rappr. da RA
1
contro
AO 1
AO 2
tutti rappr. da RA
1
con cui le
istanti hanno chiesto di ordinare alla Banca __________ di disporre l’immediato
blocco del pagamento della garanzia di restituzione d’acconto n. __________
emessa il 9 dicembre 2010 in loro nome e per loro conto per un importo massimo
di fr. 432'500.- a favore del consorzio formato dalle convenute, fino a
definitiva cognizione dell’azione di merito, e che il Pretore con decisione 9
febbraio 2012 ha respinto;
appellanti
le istanti con atto di appello 20 febbraio 2012, avversato dalle convenute con
osservazioni 12 marzo 2012, con cui hanno chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, e che questa Camera ha nel
frattempo accolto con decisione 18 giugno 2012 (inc. n. 12.2012.38);
ed ora sull’istanza
di interpretazione e rettifica 7 dicembre 2012 con cui le appellate chiedono di
completare il dispositivo della decisione d’appello nel senso di precisare che
ad essere bloccato era il pagamento “richiesto con la domanda di escussione del
15 settembre 2011” e di aggiungere che “l’ordine di blocco non si applica ad
altre eventuali posteriori domande di escussione della garanzia”;
mentre le appellanti
con osservazioni 10 gennaio 2013 postulano la reiezione dell’istanza di
interpretazione e rettifica, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con lettera
15 settembre 2011 il consorzio formato da IS 1 e IS 2 ha invitato la Banca __________
a liberare la garanzia di restituzione d’acconto n. __________, per un importo
massimo di fr. 432'500.-, emessa il 9 dicembre 2010 a suo favore per conto del consorzio formato da CO 1 e CO 2;
che con
istanza cautelare 20 settembre 2011 CO 1 e CO 2 hanno convenuto innanzi alla
Pretura del Distretto di Bellinzona IS 1 e IS 2 chiedendo che fosse ordinato
alla Banca __________ di disporre l’immediato blocco del pagamento della
garanzia, il tutto fino a definitiva cognizione dell’azione di merito;
che il
Pretore, con decisione 9 febbraio 2012, ha respinto l’istanza cautelare, revocando così il blocco della garanzia decretato in via supercautelare il 20
settembre 2011;
che con
appello 20 febbraio 2012, avversato dalle convenute con osservazioni 12 marzo
2012, le istanti hanno chiesto di riformare il giudizio pretorile nel senso di
accogliere l’istanza;
che con
decisione 18 giugno 2012 (inc. n. 12.2012.38, doc. A) questa Camera ha accolto
l’appello delle istanti, rilevando in sostanza come le convenute avessero
verosimilmente disatteso le condizioni formali d’escussione della garanzia
nella misura in cui non avevano a suo tempo chiesto il pagamento tramite una
primaria banca nonostante nella garanzia fosse stato previsto che “per ragioni
d’identificazione, la vostra richiesta scritta di pagamento deve pervenirci
tramite primaria banca, la quale certifichi che le firme ivi apposte impegnano
giuridicamente la vostra ditta” (consid. 11.3): di conseguenza, per
quanto qui interessa, essa ha fatto ordine “alla
Banca __________ di disporre l’immediato blocco del pagamento della garanzia di
restituzione d’acconto n. __________ emessa il 9 dicembre 2010 in nome e per conto del consorzio formato da CO 1, __________, e CO 2, __________, per un
importo massimo di fr. 432'500.- a favore del consorzio formato da IS 1, __________,
e IS 2, __________” (dispositivo n. I.1.§);
che con
l’istanza di interpretazione e rettifica 7 dicembre 2012, che qui ci occupa, le
appellate chiedono di modificare il dispositivo n.
I.1.§ della decisione d’appello, nel senso che sia
fatto ordine “alla Banca __________ di disporre
l’immediato blocco del pagamento richiesto con la domanda di escussione del 15
settembre 2011 da IS 1 e IS 2, della garanzia di restituzione d’acconto n. __________
emessa il 9 dicembre 2010 in nome e per conto del consorzio formato da CO 1, __________,
e CO 2, __________, per un importo massimo di fr. 432'500.- a favore del
consorzio formato da IS 1, __________, e IS 2, __________” e che sia
aggiunto che “l’ordine di blocco non si applica ad
altre eventuali posteriori domande di escussione della garanzia”;
che con
osservazioni 10 gennaio 2013 le appellanti postulano la reiezione dell’istanza
di interpretazione e rettifica;
che secondo
l’art. 334 cpv. 1 1ª frase CPC
se il dispositivo è poco chiaro (nel senso che lo stesso è stato formulato in
maniera tale da dare adito a differenti interpretazioni, cfr. Herzog, Basler Kommentar, n. 4 ad art.
334 CPC), incompleto (nel senso che nel medesimo è stato omesso di riportare
una questione decisa nel giudizio, cfr. Herzog,
op. cit., n. 6 ad art. 334 CPC) oppure ambiguo o in contraddizione con i considerandi
(nel senso che esso è in contraddizione con altri dispositivi o considerandi,
cfr. Herzog, op. cit., n. 5 ad
art. 334 CPC), il giudice - segnatamente quello che ha emanato il dispositivo
in questione (Herzog, op. cit., n.
12 ad art. 334 CPC; Carcagni Roesler,
Stämpflis Handkommentar, ZPO, n. 11 ad art. 334; KUKO ZPO-Brunner, n. 5 ad art. 334; Schwander, DIKE-Komm-ZPO, n. 8 ad art.
334; Trezzini, Commentario CPC, p.
1436) -, su domanda di una parte o d’ufficio, interpreta o rettifica la
decisione;
che nel
caso di specie le appellate ritengono in sostanza che il dispositivo della
decisione d’appello n. I.1.§ non sarebbe chiaro o comunque sarebbe in
contraddizione con i suoi considerandi, visto e considerato che la Banca __________,
alla quale si erano rivolte l’8/19 ottobre 2012 (doc. B e C) con una nuova
domanda di escussione della garanzia, si era rifiutata di darvi seguito
richiamandosi proprio all’esistenza del blocco risultante dal tenore di quel
dispositivo (doc. D), che invece a loro dire, come emergeva limpidamente dai
considerandi ed in particolare con l’inserimento nel consid. 11.3 delle parole
“a suo tempo”, doveva inequivocabilmente essere inteso nel senso che il blocco
della garanzia concerneva unicamente la domanda di escussione 15 settembre 2011
e non si applicava ad altre eventuali posteriori domande di escussione che
avessero ossequiato i requisiti di forma (doc. E);
che in realtà,
nonostante questa soggettiva divergenza interpretativa in merito a quel
dispositivo (che tra l’altro non riguarda le parti in causa, ma semmai un
terzo, qual è nel caso concreto la Banca __________), lo stesso è oggettivamente
chiaro e non è affatto in contraddizione con i suoi considerandi, per cui non
necessita di essere completato: a quel momento la scrivente Camera ha in
effetti provveduto - come chiesto dalle appellanti nel gravame e senza che le
appellate con le loro osservazioni avessero avuto da ridire in merito alla
formulazione della relativa domanda d’appello - a far ordine alla banca di disporre
l’immediato blocco del pagamento della garanzia di restituzione d’acconto n. __________;
e non è vero che nei considerandi della decisione, per il solo fatto che nel
consid. 11.3 siano state inserite le parole “a suo tempo”, sia invece stato
deciso altro o in altro modo;
che,
passando ad esaminare gli argomenti ora sollevati delle appellate, si osserva
innanzitutto che è incontestabile che il blocco della garanzia sia stato
ordinato a seguito della domanda di pagamento del 15 settembre 2011, l’unica del
resto a quel momento esistente; ciò non toglie che allora, per le parti, era unicamente
rilevante la questione a sapere se il blocco andasse confermato o revocato,
come poi effettivamente deciso;
che a
quel momento, e del resto le appellate neppure lo pretendono in questa sede,
non si trattava invece di decidere - anche perché ciò non era stato mai chiesto
dalle parti, nemmeno in via subordinata - se il blocco dovesse essere eventualmente
ordinato in considerazione o con riferimento a quella sola domanda di pagamento,
ossia se ad essere eventualmente bloccato dovesse essere unicamente il
pagamento oggetto di quella richiesta e non invece anche quello relativo ad
eventuali altre domande future, a quel momento inesistenti e neppure
ipotizzabili: tale questione, che non si poneva, non è di conseguenza stata oggetto
di alcuna decisione, tanto meno di una decisione limpida e inequivocabile, e non
può così essere risolta nell’ambito della procedura di interpretazione e rettifica
della sentenza di secondo grado, scopo dell’istituto non essendo quello di ampliare
in qualche modo l’oggetto del giudizio impugnato e con ciò decidere per la
prima volta aspetti irricevibili o nuovi, dimenticati dalle parti (Herzog, op. cit., n. 3 ad art. 334 CPC; Carcagni Roesler, op. cit., n. 9 ad art.
334; Schwander, op. cit., n. 5 ad
art. 334; Trezzini, op. cit.,
ibidem);
che l’istanza
in parola deve pertanto essere respinta nella misura in cui è ricevibile,
ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili di questa procedura,
calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 432'500.-, seguono la
rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC);
che,
infine, per quanto riguarda i rimedi di diritto esperibili contro la presente
pronuncia, si osserva che, nonostante il tenore dell’art. 334 cpv. 3 CPC, il
giudizio di interpretazione e rettifica di una decisione di secondo grado non è
impugnabile con un reclamo ai sensi dell’art. 319 segg. CPC, ma può essere oggetto
di un ricorso innanzi al Tribunale federale (Herzog,
op. cit., n. 16 ad art. 334 CPC; Freiburghaus/Afheldt,
in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Komm., n. 13 ad art. 334; Schwander, op. cit., n. 17 ad art. 334).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’istanza di interpretazione e rettifica 7 dicembre 2012 di IS 1 e IS
2 è respinta nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 600.- sono a carico delle appellate
in solido, che rifonderanno alle appellanti, sempre in solido, complessivi fr. 1’500.-
per ripetibili.
III. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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