12.2012.216
Apppello contro stralcio per mancato pagamento di anticipo delle spese, irricevibile per mancanza di motivazione e di interesse
10 gennaio 2013Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2012.216
Data decisione, Autorità:
10.01.2013, IICCA
Ricorso:
TF,4A_107/2013, 27.5.2013
Titolo:
Apppello contro stralcio per mancato pagamento di anticipo delle spese, irricevibile per mancanza di motivazione e di interesse
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
art. 110 CPC
art. 312 CPC
Incarto n.
12.2012.216
Lugano
10 gennaio
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2011.15
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 29
dicembre 2010 da
AP 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
1
chiedente
la condanna dell’ente convenuto e di un’altra società estera - poi estromessa
dalla lite - al pagamento in solido di fr. 548'000.- oltre tasse, spese e
interessi del 5% dal 1° settembre 2010, per il pagamento della nota
professionale;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
l’avv. AP 1 ha promosso una causa giudiziaria direttamente in appello il 29
dicembre 2010 nei confronti dell’ente religioso AO 1, e di un’altra entità
estera (in seguito estromessa dalla lite), chiedendone la condanna in via
solidale al pagamento delle sue prestazioni di patrocinatrice, in fr. 548'000.-
oltre tasse, spese e interessi del 5% dal 1° settembre 2010;
che con
sentenza 31 gennaio 2011 inc. 10.2011.1 la terza Camera civile del Tribunale
d’appello ha accertato l’incompetenza funzionale della Camera civile del
Tribunale d’appello a trattare la petizione e l’ha trasmessa alla Pretura del
Distretto di Lugano;
che su
richiesta dell’attrice il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha estromesso dalla lite la società estera e ha notificato la petizione all’ente religioso,
assegnandogli un termine di 60 giorni per presentare la risposta;
che con
risposta 31 maggio 2011 il convenuto si è opposto alla petizione;
che nei
successivi allegati di replica e duplica attrice e convenuto hanno ribadito le
rispettive domande di giudizio;
che
all’udienza preliminare dell’8 novembre 2011 l’attrice ha confermato le sue
domande, alle quali si è opposto il convenuto, e che entrambe le parti hanno
offerto diversi mezzi di prova;
che con
decisione ordinatoria del 13 febbraio 2012 il Pretore ha ammesso i richiami
degli incarti 10.2002.19 e 10.2000.8 dal Tribunale d’appello e n. 2002.1974/Ga
dal Ministero Pubblico, ha disposto l’audizione testimoniale dell’avv. __________
e ha citato le parti alla relativa udienza del 10 maggio 2012;
che dopo
l’audizione del testimone la Pretura ha inviato all’attrice il 14 maggio 2012
una seconda richiesta di anticipo di fr. 5'500.-, con l’avvertenza che la
decorrenza infruttuosa del termine di pagamento di 30 giorni avrebbe comportato
lo stralcio della causa dai ruoli;
che il
termine di pagamento, prorogato su richiesta dell’attrice, è scaduto
infruttuoso e che il Pretore ha assegnato il 27 luglio 2012 alla parte
convenuta un termine di 15 giorni per pronunciarsi sulle spese processuali;
che il 31
luglio 2012 la parte convenuta ha chiesto l’attribuzione di congrue ripetibili
a carico dell’attrice, con l’applicazione della percentuale massima prevista
dalla tariffa;
che con
scritto 6 agosto 2012 l’attrice ha chiesto al Pretore di indicarle le basi
legali in base alle quali ha impostato la direzione del processo, asserendo che
il mancato pagamento dell’anticipo non configurava desistenza, che le spese
della prova testimoniale, per altro inutile, andavano a carico della parte
convenuta, postulando lo stralcio dall’incarto della lettera 31 luglio 2012 e
chiedendo la restituzione del primo anticipo di fr. 5'000.- da lei versato;
che con
decisione 31 ottobre 2012 il Pretore ha preso atto del mancato pagamento
dell’anticipo delle spese, da lui equiparato a desistenza, ha constatato che lo
stralcio avveniva a uno stadio avanzato di causa, e ha pertanto stralciato dai
ruoli la procedura, ponendo la tassa di giustizia di fr. 12'500.- a carico
dell’attrice, tenuta inoltre a rifondere alla parte convenuta fr. 13'700.- a
titolo di ripetibili;
che con
atto di appello 9 dicembre 2012 l’attrice chiede di accertare l’inefficacia
della decisione 25 ottobre 2012 (correttamente: 31 ottobre 2012) “in ordine al dispositivo
intero”, in via subordinata l’inefficacia della decisione limitatamente al
punto n. 2, con protesta di spese e ripetibili;
che
l’appello non è stato notificato alla controparte;
che nella
fattispecie la procedura giudiziaria avviata in prima sede il 29 dicembre 2010
rimane soggetta al CPC-TI, mentre alla procedura di appello è applicabile il
CPC (DTF 137 III 424);
che
pertanto in questa sede occorre valutare se il Pretore abbia correttamente
applicato il CPC-TI nella sua decisione di stralcio;
che “lo
spacchettamento” della decisione del Pretore di cui si duole l’appellante
consiste nel dispositivo n. 3, nel quale sono indicati i rimedi di diritto
validi nel caso in cui sia contestata la decisione di stralcio nel suo insieme
(appello, dato il valore di almeno fr. 548'000.-) o solo il dispositivo sulle
spese e le ripetibili (reclamo, art. 110 CPC);
che lo “spacchettamento
della decisione” è esplicitamente previsto dall’art. 110 CPC;
che a
ogni modo in concreto l’appellante contesta tutti i dispositivi della decisione
impugnata (“in ordine al dispositivo intero”, domanda n. 2 pag. 5
dell’appello), sicché si è in presenza di un appello;
che per
quel che concerne la decisione di stralciare dai ruoli la procedura OA.2011.15
l’appello è d’acchito infondato, dal momento che l’appellante medesima ammette
di aver deliberatamente lasciato decorrere infruttuoso il termine per il
versamento del secondo anticipo delle spese (appello, pag. 4 in fine);
che
l’art. 12 della Legge sulla tariffa giudiziaria applicabile alla fattispecie
prevedeva, infatti, lo stralcio dai ruoli della petizione se l’anticipazione
non era fornita nel termine fissato (cpv. 1) con l’obbligo per la parte di
pagare le spese giudiziarie per gli atti già compiuti (cpv. 3);
che la
richiesta di pagamento 14 maggio 2012 indicava chiaramente le conseguenze del
mancato versamento dell’anticipo delle spese;
che del
resto lo stralcio della procedura OA.2011.15 dai ruoli è stato voluto
dall’attrice medesima, alla quale manca quindi ogni interesse a contestare tale
decisione del Pretore;
che il
mancato versamento dell’anticipo non può essere considerato come desistenza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 147), come rileva con pertinenza l’appellante;
che a
ragione quindi l’attrice si duole di essere stata considerata desistente dal
Pretore;
che
comunque la censura non le giova dal profilo delle spese processuali, poiché in
tale ambito il Pretore gode per consolidata giurisprudenza di un ampio potere
di apprezzamento, che può essere censurato solo per eccesso o per abuso, sia
per quel che concerne la ripartizione delle spese processuali, sia per il loro
ammontare;
che in
concreto l’attrice ha deliberatamente scelto, per una sua strategia
processuale, di non pagare l’anticipo allo scopo di sottrarsi al giudizio del Pretore
adito, da lei ritenuto in sostanza già viziato da “interferenze”, tanto che la
“sentenza era già scritta in favore della controparte” (appello, pag. 4 ultimo
paragrafo);
che in
tal modo l’attrice ha vanificato i propri atti processuali, quelli del Pretore
e quelli della controparte, e ciò a uno stadio avanzato della procedura, dove
mancava solo il richiamo dell’incarto dal Ministero pubblico e il dibattimento
finale per giungere alla fase dell’emanazione della sentenza;
che di
conseguenza non si può esaminare se la prova testimoniale chiesta dalla
controparte fosse davvero inutile, come afferma in questa sede l’appellante, la
procedura giudiziaria non essendo terminata con un giudizio di merito;
che
indipendentemente dalla motivazione esposta dal Pretore, nell’esito il giudizio
impugnato regge comunque alla critica, perché nelle circostanze descritte il
primo giudice poteva condannare l’attrice al pagamento delle spese e delle
ripetibili inutilmente cagionate, come prevedeva l’art. 148 cpv. 3 CPC-TI e
come prevede l’art. 108 CPC;
che l’appellante
non ha speso una parola per contestare l’entità della tassa di giustizia e delle
ripetibili decise dal Pretore, sicché al riguardo l’appello va dichiarato
irricevibile per mancanza di motivazione;
che in
definitiva l’appello è manifestamente infondato nella limitata misura in cui è
ricevibile e può dunque essere deciso senza essere notificato alla controparte,
come previsto dall’art. 312 CPC;
che le
spese processuali del presente giudizio vanno a carico dell’appellante, mentre
non si attribuiscono ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è
stato notificato;
che
stante un valore di almeno fr. 548'000.-, e tenuto conto dell’art. 13 LTG, la
tassa di giustizia in appello ammonterebbe a fr. 6'250.-, importo che può
essere ridotto a fr. 1'000.- complessivi per tenere conto della parziale irricevibilità
e della manifesta infondatezza del rimedio;
Per
questi motivi, visti gli art. 147 CPC-TI, 148 CPC-TI, 12 LTG (versione in
vigore fino al 31 dicembre 2012)
decide:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, l’appello 9 dicembre 2012 dell’avv. AP 1 è
respinto.
Considerandi
2.
Le
spese processuali del presente giudizio, in complessivi fr. 1'000.-, sono posti
a carico dell’avv. AP 1. Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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