12.2012.217
Architetto - remunerazione - responsabilità per superamento del preventivo
21 ottobre 2014Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2012.217
Lugano
21 ottobre 2014/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.167
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 12
marzo 2002 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attore ha chiesto
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 76'756.85 (somma aumentata in
replica a fr. 82'696.70 e poi ridotta in sede conclusionale a fr. 54'004.85)
oltre interessi al 5% dal 28 marzo 2001 nonché il rigetto in via definitiva per
tale importo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano,
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr.
7'500.- oltre interessi al 5% dal 24 maggio 2002, richiesta avversata dalla
controparte;
sulle quali il Pretore si è
pronunciato con sentenza 9 novembre 2012 con cui ha parzialmente accolto la
petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr. 36'809.40 oltre
interessi al 5% dal 28 marzo 2001 nonché rigettando per tale importo
l’opposizione interposta al PE, ed ha respinto la domanda riconvenzionale;
appellante il convenuto con
atto di appello 14 dicembre 2012, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda
riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore con
risposta 1° febbraio 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nella primavera del 1996 l’AO
1 è stato incaricato da AP 1 di allestire, previa elaborazione di un piano di
quartiere sui mappali n. __________ e __________ di __________, un progetto per
l’edificazione su quest’ultimo fondo di una casa unifamiliare, di cui avrebbe
pure dovuto curare la direzione lavori. Nei mesi successivi egli ha effettuato
tutta una serie di prestazioni: tra l’aprile e il novembre 1996 ha elaborato il piano di quartiere e, dopo aver allestito tre proposte di possibili soluzioni (doc.
PP) nonché un progetto di massima (doc. QQ), ha inoltrato la domanda di
costruzione per l’abitazione (doc. B), ottenendo nel giugno 1997 le relative
licenze edilizie (doc. L e M); nel frattempo, tra il dicembre 1996 e il marzo 1997, ha preparato una variante in legno con i relativi piani esecutivi provvisori (doc. SS); tra
l’aprile e il settembre 1997 ha quindi elaborato i piani esecutivi provvisori di
due varianti in muratura (doc. TT); e, tra il marzo e l’agosto 1999, data in
cui il mandato gli è stato revocato (doc. GG), ha infine allestito un’ulteriore
variante di dimensioni ridotte pure corredata dei relativi piani esecutivi
provvisori (doc. UU). A tutt’oggi gli sono stati corrisposti fr. 10'500.- (di
cui fr. 4'000.- da parte dei proprietari del mappale n. __________ di __________)
per l’elaborazione del piano di quartiere e fr. 7'500.- per l’attività di
progettazione dell’abitazione.
2. Con petizione 12 marzo 2002
l’AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, per ottenere la sua condanna al pagamento di una somma poi
aumentata in replica da fr. 76'756.85 a fr. 82'696.70 oltre interessi al 5% dal
28 marzo 2001 nonché il rigetto in via definitiva per tale importo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Egli ha
addotto che quanto da lui svolto comportava un onorario di fr. 100'696.70 (fr.
26'570.54 per prestazioni 1996, fr. 18'389.62 per variante in legno 1997, fr.
26'536.92 per varianti in muratura 1997, fr. 12'759.77 per variante ridotta
1999 e fr. 16'439.85 per piano di quartiere), da cui andavano dedotti gli
acconti di fr. 18'000.-.
Il convenuto si è opposto alla
petizione, ritenendo infondate le pretese dell’attore, e con domanda
riconvenzionale 24 maggio 2002 ha chiesto la sua condanna al pagamento di fr.
7'500.- oltre interessi al 5% da quella data, ossia alla restituzione degli acconti
versati nel frattempo per la progettazione dell’abitazione.
3. In sede conclusionale
l’attore ha ridotto le sue pretese a fr. 54'004.85 (recte: fr.
54'204.65) più interessi ed accessori, evidenziando che in base alla perizia
giudiziaria le sue prestazioni avrebbero potuto essere fatturate in ragione di
fr. 72'204.65 (fr. 24'940.- per prestazioni 1996, fr. 12'730.- per variante in
legno 1997, fr. 10'415.- per varianti in muratura 1997, fr. 5'025.- per
variante ridotta 1999, fr. 2'655.- per spese accessorie e fr. 16'439.85 per
piano di quartiere), somma da cui andavano ancora tolti gli acconti già
incassati di fr. 18'000.-.
4. Con la sentenza 9 novembre 2012
qui oggetto di impugnativa il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando
il convenuto al pagamento di fr. 36'809.40 oltre interessi ed accessori, ed ha
respinto la domanda riconvenzionale.
Per quanto riguarda l’incarico di
progettazione dell’abitazione, che era costitutivo di un contratto di mandato
ed era retto dalle norme SIA 102 (edizione 1984, doc. VV), il giudice di prime
cure ha accertato, in fatto, che le parti avevano inizialmente stabilito un
costo complessivo di fr. 400'000.-, che quell’importo era poi stato aumentato a
fr. 600'000.- al momento dell’inoltro della domanda di costruzione e che infine
il 20 ottobre 1998 il convenuto aveva imposto un tetto massimo di fr. 400'000.-;
ed ha evidenziato che per il perito giudiziario la realizzazione del progetto
del 1996 avrebbe comportato una spesa di fr. 715'000.-, quella della variante
in legno 1997 un costo di fr. 705'000.-, quella della variante in muratura 1997
un esborso di fr. 700'000.- e quella della variante ridotta 1999 un’uscita di
fr. 515'000.-. Ne ha così dedotto, in diritto, che per i primi tre progetti,
non rispettosi del limite massimo di fr. 600'000.-, l’attore poteva pretendere unicamente
il 70% dell’onorario indicato dal perito, mentre che per quanto riguardava il
quarto ed ultimo, sia pure non rispettoso del limite di fr. 400'000.-, questi
poteva pretendere l’intero onorario stabilito peritalmente, in quanto non risultava
che egli avesse mai garantito il rispetto di quel limite, tutt’altro, e che nondimeno
il convenuto non si era opposto alla prosecuzione del mandato fino all’agosto
1999.
Con riferimento al mandato di
progettazione del piano di quartiere il primo giudice ha invece ritenuto che
l’attore non aveva dimostrato che il saldo della relativa fattura avrebbe
dovuto essere caricato a tutti i proprietari dei fondi interessati in solido,
ma che lo stesso andava ripartito in parti uguali tra loro.
In conclusione ha pertanto stabilito
che per la progettazione dell’abitazione l’attore, a fronte dei fr. 7’500.- già
ricevuti a titolo di acconto, poteva esporre un onorario di fr. 41’339.50 (fr.
17’458.- per prestazioni 1996, fr. 8’911.- per variante in legno 1997, fr.
7'290.50 per varianti in muratura 1997, fr. 5'025.- per variante ridotta 1999 e
fr. 2'655.- per spese accessorie) e che per il piano di quartiere gli
spettavano altri fr. 16'439.85, da cui andavano tolti gli acconti già incassati
di fr. 10'500.- ed ulteriori fr. 2'969.95 a carico dei proprietari del mappale n. __________ di __________.
5. Con l’appello 14 dicembre 2012
che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 1° febbraio 2013, il
convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale. Egli esclude che le
prestazioni svolte dall’attore nell’ambito della progettazione dell’abitazione
potessero essere remunerate anche solo parzialmente, contestando da una parte di
averlo incaricato di allestire tutti i piani e le varianti da lui poi fatturati
e ribadendo dall’altra che tutti i progetti elaborati nemmeno erano rispettosi
del limite di spesa da sempre fissato in fr. 400'000.-. E ritiene che il saldo
della fattura per l’allestimento del piano di quartiere non poteva essere posto
a suo carico, ma doveva semmai andare a carico dei proprietari del mappale n. __________
di __________.
6. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
7. Nella sua risposta l’attore
contesta “tendenzialmente” la tempestività dell’appello 14 dicembre 2012, sulla
cui pagina iniziale la cancelleria del tribunale ha apposto un timbro con la
data del 17 dicembre 2012. A torto. In quest’ultimo allegato il convenuto ha
spiegato di aver ricevuto la sentenza impugnata il 15 novembre 2012 e di aver introdotto
il gravame nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 311 cpv. 1 CPC.
Nell’occasione egli ha prodotto una copia della busta contenente la sentenza,
sulla quale sono stati apposti, a tergo, due timbri postali con la data "15
novembre 2012", data di ritiro che per altro è stata confermata anche
dall’accertamento del tracciamento degli invii relativo alla raccomandata n. __________.
La spedizione dell’allegato il 14 dicembre 2012 è invece provata dall’etichetta
e dal timbro postale apposti sulla busta contenente l’atto. L’appello,
inoltrato entro i 30 giorni previsti dalla legge, è pertanto tempestivo e può
essere vagliato nel merito.
8. Con la prima censura
d’appello il convenuto contesta di aver a suo tempo incaricato l’attore di
allestire - e con ciò di dovergli pagare - lo studio con tre proposte di
possibili soluzioni elaborato inizialmente (doc. PP), il progetto di massima
(doc. QQ), la variante in legno del progetto con i relativi piani esecutivi
provvisori (doc. SS), i piani esecutivi provvisori di due varianti in muratura
(doc. TT) e l’ulteriore variante di dimensioni ridotte con i relativi piani
esecutivi provvisori (doc. UU).
8.1 La contestazione, non esaminata
dal Pretore, deve senz’altro essere disattesa per quanto riguarda lo studio con
tre proposte di possibili soluzioni elaborato inizialmente (doc. PP) ed il
progetto di massima (doc. QQ), allestiti dall’attore tra l’aprile e il novembre
1996 e per i quali il perito ha ritenuto congruo un onorario pari al 21.5% (invece
del 23% preteso dall’attore, cfr. doc. LL) di quello complessivamente fatturabile
(perizia p. 3 e 9).
Essa è innanzitutto irricevibile ed
é comunque infondata per quanto riguarda quest’ultimo progetto (remunerabile in
ragione del 3.5% ai sensi dell’art. 3.6 della norma SIA 102), la relativa
contestazione essendo stata sollevata per la prima volta solo in questa sede
(art. 317 cpv. 1 CPC) e il convenuto avendo oltretutto ammesso in sede conclusionale
(p. 2) di aver incaricato l’attore di elaborare il progetto di massima
dell’abitazione.
Quanto allo studio di possibili
soluzioni (remunerabile giusta l’art. 3.6 della norma SIA 102 in ragione del 4.5%), lo stesso fa parte della fase del progetto di massima di cui all’art. 4.1
della norma SIA 102 e precede cronologicamente l’elaborazione del progetto di
massima (art. 4.1.3 della norma SIA 102), per cui dalla già menzionata ammissione
del convenuto circa l’avvenuto conferimento dell’incarico per l’elaborazione di
quest’ultimo si può ragionevolmente desumere che egli fosse pure d’accordo di
incaricare l’architetto di eseguire lo studio delle possibili soluzioni, che si
concludeva per l’appunto con la scelta del progetto da elaborare. Del resto, se
il convenuto non avesse incaricato l’attore di effettuare questa prestazione, non
si capirebbe come mai egli nella fase preprocessuale si fosse poi detto disposto
a pagare all’attore il 23% delle prestazioni fatturabili, ivi compresa - oltre
al progetto di massima, fatturabile in ragione del 3.5%, di cui si è detto
sopra - proprio la prestazione del 4.5% relativa allo studio delle possibili
soluzioni (doc. GG), tanto più che anche in causa egli ha poi ribadito che le
prestazioni da retribuire non potevano essere superiori alla percentuale
indicata in quel documento (risposta p. 14 seg.).
Quanto alle altre prestazioni che
il perito aveva ritenuto essere state effettuate dall’attore in questa fase (fatturabili
in ragione del 13.5% e meglio l’analisi del problema [1%], l’allestimento del
progetto definitivo [11%] e la procedura per la licenza di costruzione [1.5%]),
il convenuto non pretende che le stesse fossero state svolte senza una sua
autorizzazione.
8.2 L’obiezione del convenuto di
non aver incaricato l’attore di eseguire la variante in legno del progetto e i
relativi piani esecutivi provvisori (doc. SS), allestiti tra il dicembre 1996 e
il marzo 1997 e per i quali il perito ha ritenuto che l’architetto potesse
esporre un onorario pari all’11% (invece del 15.8% preteso dall’attore, cfr.
doc. LL) di quello complessivamente fatturabile (perizia p. 5 e 9), è invece parzialmente
fondata.
Il conferimento dell’incarico all’attore
di elaborare la variante in legno, che costituisce uno studio di dettaglio ai
sensi dell’art. 4.2.4 della norma SIA 102 (perizia p. 4), è implicitamente
evincibile dal fatto che il convenuto ad un certo momento ha ritenuto di
consegnargli la brochure “costruire in legno” (doc. BBB, duplica p. 6),
ciò che non avrebbe fatto se non fosse stato interessato a un’elaborazione del
progetto in quei termini: per tale prestazione, eseguita parzialmente, egli può
pertanto esporre un onorario pari al 3% di quello fatturabile (perizia p. 4).
Nulla agli atti prova invece che all’attore
sia allora stato conferito anche l’incarico di allestire i relativi piani
esecutivi provvisori (remunerabili a detta del perito in ragione dell’8%, cfr.
perizia p. 5). Del resto l’allestimento dei piani esecutivi provvisori, che fa
parte della fase di preparazione dell’esecuzione del progetto e meglio
dell’art. 4.3.1 della norma SIA 102, avviene di regola solo dopo il consenso
del committente al relativo progetto definitivo, che in concreto non era ancora
stato elaborato. Si aggiunga che a quel momento, quando cioè la licenza
edilizia nemmeno era ancora stata rilasciata (cfr. doc. L), la procedura di finanziamento
bancario non era ancora giunta a compimento (cfr. doc. 3) e nemmeno era stata
inoltrata un’eventuale domanda di costruzione per la variante in legno, non vi era
ragione e tanto meno necessità di provvedere già sin d’ora all’allestimento dei
relativi piani esecutivi provvisori.
8.3 Il convenuto non può invece
essere seguito laddove contesta di non aver incaricato l’attore di allestire i
piani esecutivi provvisori di due varianti in muratura (una grande e una più
piccola, cfr. doc. TT), eseguiti tra l’aprile e il settembre 1997 e per i quali
il perito ha ritenuto giustificato riconoscere un onorario pari al 9% (invece
del 22.8% preteso dall’attore, cfr. doc. LL) di quello complessivamente fatturabile
(perizia p. 7 e 9). Il convenuto ha in effetti ammesso di aver chiesto
all’attore, dopo aver ottenuto la licenza edilizia (ossia nel giugno 1997, cfr.
doc. L), di consegnargli, come richiesto dalla banca finanziatrice (cfr. doc.
3), “i capitolati d’appalto dei vari artigiani … e di fare i piani per
quantificare i costi” (cfr. interrogatorio formale del convenuto ad 27), che
corrispondono per l’appunto ai piani esecutivi provvisori. Ciò implica ovviamente
l’incarico di elaborarli.
8.4 Quanto all’allestimento, tra
il marzo e l’agosto 1999, di un ulteriore progetto di dimensioni ridotte
corredato dei relativi piani esecutivi provvisori (doc. UU), che costituisce
una variante ai sensi dell’art. 7.12 della norma SIA 102 (perizia p. 8) e per
la quale il perito ha ritenuto corretto esporre un onorario pari al 5.5% (invece
del 15.8% preteso dall’attore, cfr. doc. LL) di quello complessivamente fatturabile
(perizia p. 8 e 9), non è stato provato che lo stesso sia stato richiesto dal
convenuto e non sia invece stato spontaneamente offerto dall’attore. Nella
lettera 20 dicembre 1998 (doc. CC) il convenuto si era in effetti detto intenzionato
a rinunciare alla continuazione del mandato qualora non fosse stato possibile edificare
un’abitazione al prezzo massimo da lui indicato, al che l’attore gli aveva
risposto 4 giorni dopo di aver dato mandato ad uno specialista di allestire un
preventivo. Cosa sia successo in seguito, dopo che il 22 marzo 1999 l’attore
aveva trasmesso il preventivo (doc. MM) e soprattutto fino al momento della
consegna della variante al convenuto, non è dato a sapere. Dal solo fatto che
quest’ultimo, sentito in sede di interrogatorio formale, abbia dichiarato “considerato
che era ormai da diversi anni che ero in “ballo” con questa costruzione e anche
un po’ su insistenza dell’architetto AO 1, ho ritenuto che valeva la pena
ritentare di vedere se si poteva costruire con un progetto dell’architetto AO 1
ma tenendo conto delle mie esigenze così come descritte nella lettera 20
ottobre 1998 (doc. A)” non si può in ogni caso affermare se egli abbia allora
conferito un mandato di allestire una nuova variante o se quest’ultima sia
stata allestita da quest’ultimo di sua iniziativa, tanto più se si tien conto
che l’attore nemmeno aveva ritenuto di obiettare alla lettera 13 agosto 1999 (doc.
GG) con cui il convenuto gli ricordava che dal settembre 1997 l’architetto -
alla sua prima esperienza professionale - aveva dichiarato di voler continuare nella
progettazione, da lui definita una “sfida” (doc. DD), senza garanzia e per un
suo arricchimento personale. In considerazione di quanto si dirà più avanti (consid.
9.2.3), la questione potrebbe tutto sommato anche rimanere indecisa.
9. Sempre con riferimento al
mandato di progettazione della sua abitazione, il convenuto ribadisce che i
progetti allestiti dall’attore non erano in ogni caso rispettosi del limite
massimo di spesa costantemente fissato a fr. 400'000.-, per cui non potevano
dar luogo ad alcuna remunerazione a suo favore. Da parte sua, l’attore obietta
invece che il costo dell’opera, preventivato in fr. 600'000.- al momento
dell’inoltro della domanda di costruzione e ridotto successivamente a fr.
400'000.-, non era comunque mai stato oltrepassato, dovendosi tener conto del
margine di tolleranza usuale rispettivamente del fatto che il convenuto aveva
dichiarato di non voler realizzare le opere esterne.
9.1 Contrariamente a quanto
ritenuto dal convenuto, non è stato dimostrato che le parti, almeno fino al settembre
1997 (quando cioè a detta dello stesso attore gli era stato fissato quel tetto
massimo, cfr. petizione p. 11), si fossero accordate nel senso che l’abitazione
avrebbe dovuto costare al massimo fr. 400'000.-.
Nonostante sia vero che nel
corso del 1996 il convenuto aveva comunicato a terze persone di non voler o non
poter spendere più di quella somma (cfr. testi __________ p. 1, __________ p.
1, __________ p. 1), non è in effetti stato provato che egli si sia poi espresso
in quei termini anche nei confronti dell’attore (non potendo ovviamente
bastare, in assenza di altri riscontri istruttori, quanto da lui stesso
dichiarato in sede di interrogatorio formale [cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 746 ad art. 276],
rispettivamente quanto da lui sostenuto nella corrispondenza con la controparte
[in particolare nei doc. Q e AA], che è stato puntualmente contestato da quest’ultima
[segnatamente nel doc. BB]). Il fatto che egli abbia dato il suo accordo
all’inoltro, il 25 novembre 1996 (cfr. doc. L), di una domanda di costruzione
(doc. B), da lui sottoscritta, in cui era previsto un costo dell’opera di fr.
600'000.- prova anzi l’esatto contrario, ossia che era senz’altro disposto a
spendere quella somma e non aveva formulato quel limite al suo indirizzo.
Il convenuto ritiene invero che
la sua tesi sarebbe confermata dal fatto che per la quantificazione del suo
onorario l’attore aveva indicato sin dall’inizio un costo dell’opera di fr.
400'000.- (cfr. in particolare il contratto d’architetto di cui al doc. II [non
firmato, ma comunque ritenuto valido dalle parti, e non datato, anche se
verosimilmente allestito proprio a quel momento, cfr. risposta p. 13], la richiesta
d’acconto del 7 novembre 1996 [doc. G], il nuovo calcolo dell’onorario del 28
agosto 1997 [doc. O] e la fattura “finale” del 29 novembre 1998 [doc. BB]);
sennonché, a parte il fatto che quell’indicazione sarebbe in ogni caso stata superata
dall’inoltro, pochi giorni dopo, della già menzionata domanda di costruzione (doc.
B) contenente una valutazione dei costi ben superiore, si osserva che la
stessa, per ammissione dell’attore (petizione p. 4 e doc. BB), di per sé non
contestata dal convenuto, era in realtà stata fornita a seguito di una forte
insistenza da parte del convenuto mirata a risparmiare sull’onorario
dell’architetto. Di questa circostanza si terrà conto nell’ambito della
quantificazione delle spettanze dell’attore.
9.2 Appurato con ciò che il
tetto massimo di spesa di fr. 400'000.- è stato imposto solo nel settembre 1997
e che in precedenza il convenuto aveva dato il suo accordo ad una spesa di fr.
600'000.-, si tratta di stabilire se i vari progetti allestiti dall’attore
potevano essere considerati conformi a quelle somme.
9.2.1 L’attore non può essere
seguito laddove ritiene che il costo per la realizzazione dei progetti stimato
dal perito doveva essere ridotto (da fr. 715'000.- a fr. 510'000.- quello del progetto
1996, da fr. 705'000.- a fr. 596'000.- quello della variante in legno 1997, da fr.
705'000.- [recte: fr. 700'000.-] a fr. 596'000.- [recte: fr.
591'000.-] quello della variante in muratura grande 1997, da fr. 600'000.- a
fr. 491'000.- quello della variante in muratura piccola 1997 e da fr. 515'000.-
a fr. 436'000.- quello della variante ridotta 1999) per il fatto che il convenuto
avrebbe a suo tempo dichiarato di non voler realizzare le opere esterne (cfr.
interrogatorio formale del convenuto ad 24 e doc. AA). Lo stesso attore ha in
effetti ammesso in tempi non sospetti che tutte quelle opere (tra cui in
particolare i muri in calcestruzzo comprese le fondamenta, le canalizzazioni,
le scale esterne, gli allacciamenti e le varie pavimentazioni esterne) erano
indispensabili per rendere abitabile la costruzione (doc. BB) e, oltre che
previste dai piani, non potevano così essere tralasciate.
9.2.2 Egli ha invece ragione,
almeno in parte, laddove ritiene che dal costo per la realizzazione dei
progetti stimato dal perito doveva essere tolto il margine di tolleranza
usuale, da lui quantificato in ragione del +/- 20% (e invece considerato dal
convenuto solo in ragione del +/- 10%, cfr. appello p. 4 e 9). La
giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che in caso di
superamento del preventivo da parte dell’architetto va di regola ammesso, fatti
salvi eventuali diversi accordi tra le parti, un margine di tolleranza del +/- 10%
(TF 26 settembre 2013 4A_271/2013 consid. 2.1, 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 3.2.2; II CCA 9 dicembre 2013 inc. n. 12.2012.89), fermo restando però che un
margine di tolleranza non può essere preso in considerazione nel caso in cui
all’architetto sia stato indicato un limite massimo di spesa (TF 14 luglio 2009
4A_187/2009 consid. 4.1, 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 3.3). Ciò posto, nella presente fattispecie non è possibile tener conto di alcun margine di
tolleranza per la realizzazione della variante ridotta 1999, che l’attore
avrebbe dovuto edificare per un prezzo massimo. Diversa è invece la situazione
per i precedenti 3 progetti, allestiti senza un tale limite, ritenuto che in
tal caso, non avendo a quel momento l’attore elaborato il preventivo ai sensi
dell’art. 4.2.5 della norma SIA 102 (che avrebbe giustificato un margine di
tolleranza a suo favore ridotto al 10%), vigeva ancora il margine di tolleranza
del +/- 20% di cui all’art. 4.2.2 della stessa norma.
9.2.3 Alla luce di quanto precede si
deve ritenere che i primi 3 progetti potevano essere considerati rispettosi
della somma preventivata in fr. 600'000.-, il loro costo di realizzazione (fr.
715'000.- per quello del progetto 1996, fr. 705'000.- per quello della variante
in legno 1997 e fr. 700'000.- per quello della variante in muratura grande 1997
rispettivamente fr. 600'000.- per quello della variante in muratura piccola
1997 [in merito a quest’ultima, cfr. complemento peritale p. 5]) rientrando in
quell’importo (la variante in muratura piccola 1997) o comunque nel margine di
tolleranza del 20% (gli altri progetti e varianti); mentre che l’ultimo
progetto, con un costo di realizzazione di fr. 515'000.-, non rispettava il
limite imposto contrattualmente di fr. 400'000.-. Ritenuto che quest’ultimo
progetto, che contrariamente agli intendimenti del convenuto prospettava per la
prima volta un’edificazione sulla parte inferiore del fondo che invece avrebbe
dovuto essere lasciata libera per permettere future edificazioni da parte di
terzi (cfr. doc. UU, interrogatorio formale del convenuto ad 37), era inutile e
inutilizzabile anche per questo motivo, è escluso che la relativa prestazione
possa dar luogo ad una anche solo parziale remunerazione a favore dell’attore (Schumacher, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3ª ed., n. 605 e 787;
TF 17 luglio 2012 4A_89/2012 consid. 3.1; II CCA 9 dicembre 2013 inc. n.
12.2012.89).
9.3 Nulla osta invece alla
remunerazione dei primi 3 progetti (prestazioni 1996, variante in legno 1997 e
variante in muratura 1997), beninteso nella misura in cui gli stessi si
lasciavano ricondurre ad incarichi del convenuto (cfr. consid. 8.1, 8.2 e 8.3),
ritenuto che per stabilire le spettanze a favore dell’attore occorre - come
detto - tener altresì conto del fatto che egli aveva accettato di calcolare il
suo onorario su un costo dell’opera di fr. 400'000.- (consid. 9.1) e non sui
fr. 535'000.- (perizia p. 3 e 9) o ancora sui fr. 528'000.- (perizia p. 4, 5 e
9) considerati dal perito nei suoi calcoli a dipendenza del valore delle opere progettate.
Preso atto delle modalità di calcolo indicate dal perito (perizia p. 2 segg. e
9), all’attore vanno pertanto riconosciuti fr. 18'648.65 (fr. 400'000.- x
18.51% x 1.1 x 21.5% x 1 + IVA 6.5%) per le prestazioni 1996, fr. 2'630.25 (fr.
400'000.- x 18.71% x 1.1 x 3% x 1 + IVA 6.5%) per la variante in legno 1997 e
fr. 7'890.75 (fr. 400'000.- x 18.71% x 1.1 x 9% x 1 + IVA 6.5%) per le varianti
in muratura 1997, ritenuto che a tali somme vanno poi aggiunte le spese accessorie
del 5% (perizia p. 3, 5, 7 e 9), pari ad altri fr. 1'458.50, il tutto per un
importo complessivo di fr. 30'628.15.
10. Con l’ultima censura il
convenuto contesta il giudizio con cui il Pretore aveva posto a suo carico in
ragione di fr. 2'969.90 il saldo della fattura per l’allestimento del piano di
quartiere, rilevando che in realtà l’attore aveva a suo tempo concordato con
lui un onorario complessivo di fr. 6'500.- (cfr. doc. V e BB), per cui un
eventuale maggior costo doveva semmai essere caricato ai proprietari del
mappale n. __________ di __________. La censura dev’essere disattesa. È in
effetti per la prima volta, e con ciò in modo irrito (art. 78 CPC/TI), solo in
sede conclusionale che il convenuto ha menzionato l’esistenza di un accordo con
la controparte secondo cui egli avrebbe dovuto pagare solo fr. 6'500.- (pari a
metà della spesa complessiva preventivata). Nuova, e con ciò irrita (art. 317
cpv. 1 CPC), ed oltretutto non dimostrata è pure la circostanza che il costo
supplementare del progetto avrebbe dovuto rimanere a carico dei vicini.
11. Ne discende, in parziale
accoglimento dell’appello, che il giudizio pretorile va riformato nel senso che
la petizione può essere accolta solo per fr. 26'098.05 (fr. 30'628.15
prestazioni 1996, variante in legno 1997, varianti in muratura 1997 e spese
accessorie ./. fr. 7'500.- acconti + fr. 2'969.90 saldo fattura piano di
quartiere) oltre interessi ed accessori. Gli oneri processuali e le ripetibili
di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148
CPC/TI e 106 CPC), ritenuto che per la procedura di seconda istanza si è tenuto
conto di un valore litigioso di fr. 44'309.40 (fr. 36'809.40 per la petizione e
fr. 7'500.- per la domanda riconvenzionale).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
Fatti
I. L’appello
14 dicembre 2012 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 9 novembre 2012 della Pretura Distretto di Lugano, sezione 2,
invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta e
di conseguenza:
1.1 AP 1 è condannato a pagare all’AO 1 la somma di fr. 26'098.05
oltre interessi al 5% dal 28 marzo 2001.
1.2 Limitatamente
a questo importo è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n.
__________ dell’UE di Lugano.
2. La
tassa di giustizia dell’azione principale di complessivi fr. 3’000.- e le spese
in fr. 400.- nonché le spese di perizia, da anticipare come di rito, sono poste
a carico dall’attore per 2/3 e a carico del convenuto per 1/3. L’attore
rifonderà al convenuto fr. 3’000.- per ripetibili parziali.
Considerandi
II. Le spese processuali di
fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante per 3/4 e per 1/4 sono a carico
dell’appellato, a cui l’appellante rifonderà fr. 1'200.- per parti di
ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).