Lexipedia

Decisione

12.2012.22

Irricevibilità a seguito di appello tardivo

6 marzo 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.2012.22

Data decisione, Autorità:

06.03.2012, IICCA

Titolo:

Irricevibilità a seguito di appello tardivo

APPELLO E APPELLO INCIDENTALE

TARDIVITÀ

art. 311 cpv. 1 CPC

Incarto n.

12.2012.22

Lugano

6 marzo 2012/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa (locazione) – inc. n.

SE.2011.32 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord – promossa con petizione

20 luglio 2011 da

AO 1

patr. dall’ RA

1

contro

AP 1

con cui

ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 6'400.- a titolo di pigioni arretrate per i mesi da dicembre 2010 a marzo 2011 compresi e fr. 8'220.25 per risarcimento di danni all’ente locato, oltre interessi,

nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________

e n. __________ dell’UEF di Mendrisio;

domanda

avversata dalla convenuta e sulla quale la Pretora aggiunta ha statuito con sentenza

Considerandi

2.

gennaio 2012, accogliendo la petizione per complessivi fr. 11'082.70 oltre interessi, composti di fr. 6'400.- e fr. 4'682.70;

appellante

la convenuta che con “reclamo” (recte: appello) impostato il 6 febbraio

2012.

chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che ogni parte “tiene

le proprie spese e danni, senza conflitti inutili, altrimenti chiedo venga

fatta una perizia minuziosa dell’__________”;

mentre

il gravame non è stato intimato a controparte;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di

causa,

considerato

in fatto e in diritto: che la decisione della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio-Nord inc. SE 2011.32 è stata notificata alle parti il 2 gennaio 2012;

che

avverso la decisione testé menzionata la convenuta ha inoltrato un “reclamo”;

che nella

fattispecie il valore di causa è superiore a fr. 10'000.-, sicché il gravame

dev’essere trattato quale appello (art. 308 cpv. 2 CPC);

che

giusta l’art. 311 cpv. 1 CPC il termine per appellare è di 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a

posteriori della motivazione;

che la

decisione 2 gennaio 2012 della Pretura è stata recapitata alla convenuta il 4

gennaio 2012 (estratto track & trace prodotto dalla Pretura);

che, di

conseguenza, il termine di 30 giorni per appellare è scaduto venerdì 3 febbraio

2012.

(art. 142 cpv. 1 CPC);

che il

più tardi tale giorno la convenuta avrebbe quindi dovuto consegnare il gravame al

Tribunale d’appello oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera;

che ella

ha tuttavia consegnato alla posta svizzera il proprio memoriale unicamente

lunedì 6 febbraio 2012 (cfr. busta dell’appello);

che, di

conseguenza, il gravame è tardivo, sicché esso è irricevibile;

che in tali circostanze l’appello deve essere dichiarato

inammissibile e può essere evaso senza che sia necessario notificarlo alla

controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;

che a titolo abbondanziale va detto che i termini di ricorso erano

noti all’appellante, non patrocinata, dato che la Pretora aggiunta ha indicato

sulla decisione il rimedio giuridico con la relativa tempistica;

che il

valore litigioso per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale

federale è di fr. 11'082.70;

che le spese processuali, consistenti nella tassa di giustizia,

seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC);

che le

medesime sono calcolate in applicazione dell’art. 8 cpv. 2 prima frase LTG;

che non

si assegnano ripetibili alla controparte, a cui il gravame non è stato notificato.

Per i quali motivi,

decide: 1. Il “reclamo” (recte: appello) di AP 1 impostato il 6

febbraio 2012 è irricevibile.

2.

Le

spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico di AP 1. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione

con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster