12.2012.22
Irricevibilità a seguito di appello tardivo
6 marzo 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2012.22
Data decisione, Autorità:
06.03.2012, IICCA
Titolo:
Irricevibilità a seguito di appello tardivo
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
TARDIVITÀ
art. 311 cpv. 1 CPC
Incarto n.
12.2012.22
Lugano
6 marzo 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa (locazione) – inc. n.
SE.2011.32 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord – promossa con petizione
20 luglio 2011 da
AO 1
patr. dall’ RA
1
contro
AP 1
con cui
ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 6'400.- a titolo di pigioni arretrate per i mesi da dicembre 2010 a marzo 2011 compresi e fr. 8'220.25 per risarcimento di danni all’ente locato, oltre interessi,
nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________
e n. __________ dell’UEF di Mendrisio;
domanda
avversata dalla convenuta e sulla quale la Pretora aggiunta ha statuito con sentenza
Considerandi
2.
gennaio 2012, accogliendo la petizione per complessivi fr. 11'082.70 oltre interessi, composti di fr. 6'400.- e fr. 4'682.70;
appellante
la convenuta che con “reclamo” (recte: appello) impostato il 6 febbraio
2012.
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che ogni parte “tiene
le proprie spese e danni, senza conflitti inutili, altrimenti chiedo venga
fatta una perizia minuziosa dell’__________”;
mentre
il gravame non è stato intimato a controparte;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di
causa,
considerato
in fatto e in diritto: che la decisione della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio-Nord inc. SE 2011.32 è stata notificata alle parti il 2 gennaio 2012;
che
avverso la decisione testé menzionata la convenuta ha inoltrato un “reclamo”;
che nella
fattispecie il valore di causa è superiore a fr. 10'000.-, sicché il gravame
dev’essere trattato quale appello (art. 308 cpv. 2 CPC);
che
giusta l’art. 311 cpv. 1 CPC il termine per appellare è di 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a
posteriori della motivazione;
che la
decisione 2 gennaio 2012 della Pretura è stata recapitata alla convenuta il 4
gennaio 2012 (estratto track & trace prodotto dalla Pretura);
che, di
conseguenza, il termine di 30 giorni per appellare è scaduto venerdì 3 febbraio
2012.
(art. 142 cpv. 1 CPC);
che il
più tardi tale giorno la convenuta avrebbe quindi dovuto consegnare il gravame al
Tribunale d’appello oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera;
che ella
ha tuttavia consegnato alla posta svizzera il proprio memoriale unicamente
lunedì 6 febbraio 2012 (cfr. busta dell’appello);
che, di
conseguenza, il gravame è tardivo, sicché esso è irricevibile;
che in tali circostanze l’appello deve essere dichiarato
inammissibile e può essere evaso senza che sia necessario notificarlo alla
controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;
che a titolo abbondanziale va detto che i termini di ricorso erano
noti all’appellante, non patrocinata, dato che la Pretora aggiunta ha indicato
sulla decisione il rimedio giuridico con la relativa tempistica;
che il
valore litigioso per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale
federale è di fr. 11'082.70;
che le spese processuali, consistenti nella tassa di giustizia,
seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC);
che le
medesime sono calcolate in applicazione dell’art. 8 cpv. 2 prima frase LTG;
che non
si assegnano ripetibili alla controparte, a cui il gravame non è stato notificato.
Per i quali motivi,
decide: 1. Il “reclamo” (recte: appello) di AP 1 impostato il 6
febbraio 2012 è irricevibile.
2.
Le
spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico di AP 1. Non si assegnano
ripetibili.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione
con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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