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Decisione

12.2012.224

Provvedimenti superprovvisionali urgenti e provvisionali per violazione di obbligo di confidenzialità in procedura arbitrale

22 marzo 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. In

una procedura arbitrale (rif. Cc-Ti n. __________), retta dal Regolamento

svizzero d’arbitrato delle Camere di commercio Svizzere (Swiss Rules versione

2004) e dal Titolo XII della LDIP, il tribunale arbitrale composto di __________

ha emanato il 24 settembre 2010 un lodo finale con il quale ha condannato __________

e AO 1 __________ a versare a AP 1 in solido la cifra di CHF 3'000'000.- (tre

milioni di franchi svizzeri) oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 2006, e

singolarmente AO 1 a versare a AP 1 altri CHF 3'000'000.- (tre milioni di

franchi svizzeri) oltre interessi al 5% dal 20 ottobre 2006. Il tribunale

arbitrale ha inoltre ripartito le spese di rappresentanza legale e della

procedura arbitrale condannando __________ e AO 1 a pagare a AP 1, in solido, CHF 251'160.- e EUR 6'258.34, e AP 1 a versare a __________) e AO 1 complessivamente CHF 149'378.34, EUR 457.74, GBP 8'674.55, CAD 6'585.29 e USD

1'475.37. Gli onorari e spese del tribunale arbitrale, così come i diritti

amministrativi della Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e

dei servizi del Canton Ticino, in complessivi CHF 419'102.- a carico di AP 1

per il 30% e a carico di __________) e AO 1 in solido per il restante 70% (doc. S).

B. AP 1 ha posto in esecuzione i crediti da lui vantati in virtù

del lodo arbitrale. __________) è stata sciolta in seguito a fallimento dal 7

giugno 2011 (doc. 3) e AP 1 ha insinuato i propri crediti, contestando il 6

agosto 2012 il credito di fr. 5'514'611.73 insinuato da AO 1 che nel frattempo

ha trasferito la propria sede nella Repubblica di __________. Il 4 ottobre 2012

AP 1 ha scritto a un alto dirigente di H__________ plc, lamentando di non aver

ancora potuto incassare quanto riconosciutogli dal lodo arbitrale 24 settembre

2010 (doc. 6). Egli ha indicato che l’inadempimento

della controparte gli faceva ritenere non applicabili le normali restrizioni

sulla confidenzialità, di modo che era possibile divulgare a terzi le

circostanze relative alla vertenza (Indeed I am now advised that, as a

consequence of H__________s continuing failure to pay the Swiss arbitration

award, the normal confidentiality restrictions concerning evidence submitted to

the tribunal regarding the circumstances surrounding my dismissal and the

rebutted evidence provided by your colleagues does not apply and therefore can

be disclosed to third parties). In tale scritto AP 1 ha fissato un termine fino al 12 novembre 2012 per presentare proposte risolutive, avvertendo che

senza un’adeguata risposta avrebbe divulgato le informazioni (then this will

leave me with no alternative but to escalate things further, including bringing

these and other insavoury matters to the attention of the relevant authorities

and other interested parties). Infine ha indicato

di aver depositato la documentazione relativa alle sue pretese presso alcune

persone, incaricate di distribuirla alle parti interessate dopo la scadenza del

termine (supporting documentation detailing all of my complaints has already

been lodged with appropriate custodians. These

custodians have been instructed to distribute this information to various

interested parties after the expiry of the above mentioned deadline, unless

this matter is settled to my satisfaction).

C. AO

1, __________ (Republic of __________), ha convenuto AP 1 davanti al Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 1, con istanza di provvedimenti cautelari con

domanda di provvedimenti superprovvisionali urgenti inaudita altera parte (art.

261 e 263 CPC), chiedendo che in via superprovvisionale fosse fatto ordine al

convenuto: 1.1.1 di astenersi da subito dal divulgare a terzi qualsiasi

documento prodotto da __________) e AO 1 nell’ambito della procedura arbitrale Cc-Ti n. __________

(ivi incluse le dichiarazioni testimoniali scritte) nonché ogni lodo e

ordinanza emessa dal tribunale arbitrale e ogni altra documentazione creatasi

durante detta procedura arbitrale, in particolare le trascrizioni delle audizioni

testimoniali, 1.1.2 di richiamare tutti i documenti, lodi, ordinanze e altra

documentazione di cui al punto 1.1.1 già consegnati a terzi (custodians)

e di revocare l’istruzione data a tali terzi di divulgare questi documenti,

lodi e ordinanze e altra documentazione o altre informazioni relative alla

procedura arbitrale Cc-Ti n. __________, 1.1.3 di comunicare in forma scritta

entro 2 giorni al tribunale con copia ai patrocinatori dell’istante i nomi e

gli indirizzi completi dei custodians ai quali ha già consegnato i

documenti di cui al punto 1.1.2, con la comminatoria: 1.1.4 in caso di mancato

rispetto di uno o di entrambi gli ordini di cui ai punti 1.1.1. e 1.1.2 di una

multa disciplinare di CHF 5’000.-, 1.1.5 in caso di mancato rispetto

dell’ordine di cui al punto 1.1.3 di una multa disciplinare di CHF 1'000.- per giorno

di inadempimento, e 1.1.6 in tutti i casi della comminatoria penale dell’art.

292 CP. In via cautelare l’istante ha chiesto la conferma degli ordini e

divieti di cui ai punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 con le sanzioni di cui ai punti

1.1.4-1.1.6.

D. Il Pretore ha aperto

due incarti: uno per la procedura supercautelare (inc. CA.2012.459) e uno per

la procedura cautelare (inc. CA.2012.458). Statuendo in via supercautelare ha

emanato il 5 novembre 2012 “un decreto immediatamente esecutivo ed eseguibile

immediatamente”, con il quale in parziale accoglimento dell’istanza ha ordinato

a AP 1 di: 1.1.1 di astenersi da subito dal divulgare a terzi qualsiasi

documento prodotto da __________ e AO 1 nell’ambito della procedura arbitrale Cc-Ti n. __________

(ivi incluse le dichiarazioni testimoniali scritte) nonché ogni lodo e

ordinanza emessa dal tribunale arbitrale e ogni altra documentazione creatasi

durante detta procedura arbitrale, in particolare le trascrizioni delle

audizioni testimoniali, 1.1.2 di revocare l’istruzione data a terzi (custodians)

di divulgare questi documenti, lodi e ordinanze e altra documentazione o altre

informazioni relative alla procedura arbitrale Cc-Ti n. 500013-2007, con la

comminatoria di una multa disciplinare di CHF 5'000.- in caso di mancato

rispetto di uno o di entrambi gli ordini di cui al punto 1.1.1 e 1.1.2, e la

comminatoria penale dell’art. 292 CP. Con la citata decisione supercautelare il

primo giudice ha convocato le parti per la discussione, conformemente all’art.

265 cpv. 2 CPC. All’udienza del 14 novembre 2012 l’istante ha confermato le

proprie domande supercautelari e cautelari, mentre il convenuto vi si è

opposto.

E. L’11 dicembre 2012 il

Pretore ha emanato due distinte decisioni, una sull’istanza supercautelare

(CA.2012.459) e una sull’istanza cautelare propriamente detta (CA.2012.458).

Nell’incarto CA.2012.459 ha confermato il provvedimento supercautelare del 5

novembre 2012 per il motivo che “alla luce dei considerandi e del dispositivo

del provvedimento reso in data odierna nel parallelo inc. CA.2012.458, il

citato provvedimento ex parte merita conferma”. Nell’incarto CA.2012.458

il primo giudice ha ritenuto adempiute le condizioni poste dall’art. 261 CPC e

ha fatto ordine al convenuto: 1.1.1 di astenersi da subito dal divulgare a

terzi qualsiasi documento prodotto da __________ e AO 1 nell’ambito della procedura arbitrale Cc-Ti n. __________

(ivi incluse le dichiarazioni testimoniali scritte) nonché ogni lodo e

ordinanza emessa dal tribunale arbitrale e ogni altra documentazione creatasi

durante detta procedura arbitrale, in particolare le trascrizioni delle

audizioni testimoniali, riserva fatta dei casi in cui egli possa essere

richiesto di esibire tali documenti in virtù di un obbligo imposto dalla legge,

per proteggere o far valere un diritto previsto dalla legge o per far eseguire

o per ricorrere contro un lodo nell’ambito di un procedimento innanzi a

un’autorità giudiziaria; 1.1.2 di richiamare tutti i documenti, lodi, ordinanze

e altra documentazione di cui al punto 1.1.1 già consegnati a terzi (custodians)

e di revocare l’istruzione data a tali terzi di divulgare questi documenti,

lodi e ordinanze e altra documentazione o altre informazioni relative alla

procedura arbitrale Cc-Ti n. __________; 1.1.3 di comunicare in forma scritta

entro 2 giorni al tribunale con copia ai patrocinatori dell’istante i nomi e

gli indirizzi completi dei custodians ai quali ha già consegnato i

documenti di cui al punto 1.1.2. A titolo di sanzioni in caso di mancato

rispetto degli ordini così impartiti il Pretore ha previsto una multa

disciplinare di CHF 5'000.- per i dispositivi 1.1.1 e 1.1.3 (dispositivo

1.1.4), una multa disciplinare di CHF 1'000.- per ogni giorno di inadempimento

per il dispositivo 1.1.3 (dispositivo 1.1.5) e per i tre ordini ha comminato

l’azione penale dell’art. 292 CP (dispositivo 1.1.6). Ha in seguito assegnato

all’istante un termine di 30 giorni per proporre la causa di merito, pena il

decadimento del provvedimento cautelare (dispositivo 1.2) e ha posto la tassa

di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'500.- a carico del convenuto,

obbligato inoltre a versare all’istante fr. 3'000.- a titolo di ripetibili

(dispositivo n. 1.3).

F. AP 1 è insorto contro

le due decisioni pretorili con appello 24 dicembre 2012, con il quale chiede la riforma della decisione supercautelare 11 dicembre 2012

nel senso di revocare il provvedimento supercautelare del 5 novembre 2012 (inc.

CA.2012.459) e della decisione cautelare 11 dicembre 2012 nel senso di

respingere l’istanza 5 novembre 2012, con protesta di spese e ripetibili,

subordinatamente di modificare la decisione supercautelare 11 dicembre 2012

(CA.2012.459) nel senso di revocare il divieto di divulgare a terzi l’esito del

lodo 22 settembre 2012 e la decisione cautelare 11 dicembre 2012 (CA.2012.458)

nel senso di accogliere l’istanza 5 novembre 2012 “limitatamente al divieto di

divulgare a terzi gli atti e i documenti della procedura arbitrale CC-Ti n. __________

(ivi incluse le dichiarazioni testimoniali e scritte) libero invece di

esternare a terzi il dispositivo del lodo finale 223/24 settembre 2010 e del

fatto che controparte non vi ha dato concreto seguito”, il tutto con protesta

di spese e ripetibili.

G. Dal

canto suo l’appellata con le “osservazioni” 14 febbraio 2013 (correttamente:

risposte), ha proposto di respingere gli appelli e di confermare i giudizi

pretorili. Di queste si dirà in seguito, se necessario.

e considerato

Considerandi

In

ordine

1.

I

provvedimenti cautelari sono adottati in procedura sommaria (art. 248 lett. d

CPC). Le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari sono

appellabili (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) a condizione che nelle vertenze a

carattere patrimoniale il valore sia almeno di fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2

CPC). I termini per l’appello e per la risposta sono di 10 giorni (art. 314

cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, il valore di causa ammesso dalle parti

raggiunge pacificamente almeno fr. 100'000.- ed è pertanto appellabile.

2.

Gli

incarti di prima sede n. CA.2012.458 e CA.2012.459 riguardano le medesime parti

e si riferiscono a un’unica istanza presentata il 5 novembre 2012, intesa a

ottenere provvedimenti cautelari e provvedimenti superprovvisionali nelle more

della procedura cautelare. I procedimenti possono quindi essere congiunti per

un unico giudizio (art. 125 lett. d CPC).

Sulla

procedura supercautelare CA.2012.459

3.

Nella

misura in cui è rivolto contro la decisione 11 dicembre 2012 resa nella

procedura superprovvisionale CA.2012.459 l’appello è inammissibile. La

decisione è pacificamente stata emanata come superprovvisionale, a conferma di

quella già presa il 5 novembre 2012. Non se ne capisce invero l’utilità, visto

che il Pretore ha deciso l’11 dicembre 2012 anche la domanda di provvedimenti

cautelari, mettendo così fine alla procedura di prima istanza. In ogni caso quest’ultima

decisione ha sostituito sia la decisione superprovvisionale 5 novembre 2012,

sia quella superprovvisionale 11 dicembre 2012 (cfr. sentenza del Tribunale

federale 4A_508/2012 del 9 gennaio 2013 destinata alla pubblicazione, consid.

1.1

). Una decisione superprovvisionale emanata ai sensi dell’art. 265 CPC non

può essere impugnata con appello (DTF 138 III 417). Anche se si potesse

ammettere l’impugnabilità della decisione supercautelare 11 dicembre 2012, in ogni modo, l’appello non avrebbe alcun interesse giuridico, tale decisione essendo stata

sostituita il medesimo giorno dalla decisione cautelare finale (inc. CA.2012.458).

Ne deriva che l’appello 24 dicembre 2012 è inammissibile nella misura in cui

impugna la decisione supercautelare 11 dicembre 2012 nell’incarto CA.2012.459. È

quindi superfluo decidere se siano ammissibili in questa sede i documenti

prodotti dall’appellata, comunque inutili ai fini del giudizio, sia per quel

che concerne la procedura supercautelare, sia per quella cautelare.

Sulla

procedura cautelare CA.2012.458

4.

Statuendo

sull’istanza cautelare (CA.2012.458), il Pretore ha ritenuto che la lettera 4

ottobre 2012 inviata dal convenuto a un alto dirigente del gruppo di cui fa

parte l’istante violava l’obbligo di confidenzialità sancito dall’art. 43 del

Regolamento arbitrale svizzero (Swiss Rules versione 2004) e che le eccezioni

sollevate dal convenuto non potevano essere condivise, poiché il lodo e la

documentazione a esso relativa non potevano essere considerati di pubblica

notorietà, nonostante la pubblicazione di informazioni su un giornale locale e

la produzione del lodo nella procedura fallimentare della __________. Ha poi

esaminato le condizioni poste dall’art. 261 CPC per l’adozione di provvedimenti

cautelari, che ha ritenuto adempiute sia dal profilo dell’urgenza, visto il

termine perentorio fissato dal convenuto nella citata lettera 4 ottobre 2012,

sia da quello della probabilità di buon esito della causa di merito, stante la

verosimile violazione della confidenzialità arbitrale, e infine da quello della

proporzionalità.

5.

Giusta

l’art. 261 cpv. 1 CPC il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari

quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di

esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio

difficilmente riparabile (lett. b). La dottrina ne ha dedotto che l’adozione di

un provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza dei seguenti

presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela

giurisdizionale di merito, l’esistenza di una lesione o di una minaccia di

lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile, l’urgenza e la proporzionalità (Trezzini,

Commentario CPC, p. 1161 segg.; II CCA 20 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.221, 18

giugno 2012 inc. n. 12.2012.38). Il pregiudizio può essere di ogni natura,

anche meramente pecuniario (Sprecher in

Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, pag. 1240, n. 28 e seg. ad art.

261.

CPC), ma deve rivestire una certa importanza, come ad esempio il rischio di

una perdita finanziaria significativa, a causa del rischio d’insolvenza della

controparte (Trezzini in op. cit.,

pag. 1164 ad art. 261 CPC) e deve essere di difficile riparabilità o

irreparabile. È difficilmente riparabile in particolare il pregiudizio che

tocca diritti assoluti quali la personalità o la proprietà o quando sono in gioco

somme di denaro importanti e la solvibilità della convenuta è dubbia (Trezzini in op. cit., pag. 1165 ad art.

261.

CPC con riferimenti; Sprecher

in op. cit., pag. 1241, n. 34 ad art. 261 CPC). Infine il provvedimento

cautelare può essere ordinato soltanto se vi è urgenza della misura e se il

provvedimento richiesto è necessario, ovvero se è indispensabile per

raggiungere lo scopo ricercato (criterio della proporzionalità; Trezzini in op. cit. pag. 1166-1167 ad

art. 261 CPC; Sprecher in op.

cit., pag. 1243 e seg., n. 39 e seg. ad art. 261 CPC; Zürcher in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO-Kommentar, Dike,

Zurigo/San Gallo 2011 pag. 1512-1513, n. 8 e seg. ad art. 261 CPC). La

verosimiglianza è il concetto essenziale della procedura cautelare e comprende

tutti gli elementi sia di fatto che di diritto (Zürcher,

in op. cit., pag. 1511, n. 2, ad art. 261 CPC).

6.

In

primo luogo l’appellante mette in dubbio la competenza del giudice statale per

esprimersi sulla portata dell’art. 43 del Regolamento svizzero d’arbitrato

internazionale, versione 2004 (Swiss Rules). L’argomentazione è infondata. È

pacifico, infatti, che il tribunale arbitrale ha deciso la vertenza tra le

parti con il lodo arbitrale 24 settembre 2010. La competenza

del tribunale arbitrale si è pertanto estinta con l’emanazione del citato lodo

arbitrale: lata sentenzia iudex desinit esse iudex (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_14/2012 del 2.5.2012

consid. 3.1.1, Hohl, Procédure

civile, tome I, 2001, n. 1265 a 1268). Tanto basta per respingere l’eccezione

di incompetenza, senza che sia necessario entrare nel merito delle particolareggiate

argomentazioni delle parti su questo tema.

7.

L’appellante

rimprovera poi al Pretore di aver ammesso una sua violazione di un obbligo

contrattuale, senza che dai documenti prodotti dall’istante risulti un impegno

personale del convenuto di rispettare le regole di confidenzialità sancite

dall’art. 43 delle Swiss Rules. Il convenuto afferma di non aver mai

sottoscritto di suo pugno le Swiss Rules e nega pertanto che lo svolgimento

della procedura arbitrale lo abbia impegnato a mantenere gli obblighi di

confidenzialità previsti nella citata norma. Rileva inoltre di essersi

impegnato in occasione dell’udienza del 14 novembre 2012 a “non divulgare atti, rispettivamente documenti, del procedimento arbitrale, salvo divulgazione

dell’esito del lodo, ossia del fatto che la parte qui istante è stata

condannata a pagargli, con decisione arbitrale definitiva ed esecutiva,

l’importo riportato nel dispositivo del lodo stesso, con l’aggiunta che la

parte istante, a due anni di distanza dall’emissione della decisione, ancora

non ha pagato nulla e nemmeno intende farlo”. In tal modo, prosegue

l’appellante, avrebbe svuotato di significato le pretese della controparte. Il

convenuto censura poi l’errato accertamento dei fatti contenuto nella decisione

pretorile, in particolare sulla sua intenzione di divulgare gli atti della

procedura arbitrale. Egli afferma di non aver mai voluto divulgare a terzi

estranei al contenzioso gli atti della procedura arbitrale, ma solo di ottenere

quanto gli è dovuto. Osserva che il fatto di rivolgersi alla società madre del

gruppo e ai suoi amministratori non equivale a “divulgare a terzi” e sostiene

che i documenti della procedura arbitrale sarebbero diventati di pubblico

dominio, come dimostrato dai documenti C, D ed E.

8.

La

lettura dell’art. 43 Swiss Rules (versione 2004) non permette di condividere le

affermazioni dell’appellante. La versione originale in lingua inglese

dell’art. 43 prevede per quanto qui interessa: “1. Unless

the parties expressly agree in writing to the contrary, the parties undertake

as a general principle to keep confidential all awards and orders as well as

all materials submitted by another party in the framework of the arbitral proceedings

not otherwise in the public domain save and to the extent that a disclosure may

be required of a party by a legal duty, to protect or pursue a legal right or

to enforce or challenge an award in legal proceedings before a judicial

authority”. La versione in lingua Italiana

del medesimo articolo indica: “1. Salvo diverso ed espresso accordo scritto tra

le parti, queste assumono l’obbligo di principio di mantenere confidenziali

tutti i lodi e le ordinanze nonché tutti i documenti prodotti dall’altra parte

nell’ambito del procedimento arbitrale e che non siano altrimenti di pubblico

dominio, eccezion fatta per i casi in cui a una parte può essere richiesta

l’esibizione di tali documenti in virtù di un obbligo imposto dalla legge o per

far eseguire o per ricorrere contro un lodo nell’ambito di un procedimento

innanzi a un’autorità giudiziaria.” Da tali testi è chiaro che l’obbligo di

confidenzialità è il principio al quale si impegnano le parti, che possono

esserne svincolate solo se lo prevedono in forma scritta. Nel caso concreto è

indubbio che il procedimento arbitrale era retto dalle Swiss Rules (versione

2004) e che non vi sono stati accordi in deroga. L’appellante medesimo,

infatti, afferma di non aver mai sottoscritto alcunché. Ne deriva che il convenuto

era ed è vincolato dall’obbligo di confidenzialità, essendo stato parte nel

procedimento arbitrale conclusosi il 24 settembre 2010.

8.1

A detta dell’appellante le

pretese dell’istante sarebbero state svuotate di significato in seguito

all’impegno assuntosi all’udienza del 14 novembre 2012 (consid. 7).

L’affermazione non regge. La formulazione dell’art. 43 delle Swiss Rules

(versione 2004), infatti, copre anche qualsiasi comunicazione relativa anche

solo all’esito del lodo.

8.2

In seguito l’appellante

sostiene di non aver voluto divulgare a terzi informazioni, ma di essersi solo

rivolto a dirigenti della società madre del gruppo per ottenere quanto

dovutogli, spinto all’esasperazione dalla lentezza e dalle difficoltà

nell’incassare l’importo riconosciutogli nel lodo arbitrale 24 settembre 2010. Tali

argomentazioni sono in palese contrasto con il testo della lettera scritta il 4

ottobre 2012 dal convenuto al generale __________ (doc. 6, cfr. consid. B). In quello scritto il convenuto indicava che non si riteneva più

vincolato dalle normali restrizioni sulla confidenzialità, visto

l’inadempimento della controparte, e che le circostanze relative alla vertenza

potevano così essere divulgate a terzi (Indeed I am now advised that, as a

consequence of __________ continuing failure to pay the Swiss arbitration

award, the normal confidentiality restrictions concerning evidence submitted to

the tribunal regarding the circumstances surrounding my dismissal and the

rebutted evidence provided by your colleagues does not apply and therefore can

be disclosed to third parties). In tale scritto l’appellante ha fissato un

termine fino al 12 novembre 2012 per presentare proposte risolutive, avvertendo

che senza un’adeguata risposta avrebbe divulgato le informazioni alle autorità

e a altri terzi interessati (then this will leave me with no alternative but

to escalate things further, including bringing these and other unsavoury

matters to the attention of the relevant authorities and other interested

parties). Non si vede quindi come l’appellante possa ora sostenere di

aver voluto solo informare gli amministratori e altri organi sociali del

gruppo. A giusta ragione quindi il Pretore ha ritenuto verosimile la violazione

del dovere di confidenzialità sancito dall’art. 43 delle Swiss Rules (versione

2004), il convenuto avendo tra l’altro depositato presso terze persone (i “custodians”)

la documentazione relativa al lodo con istruzioni di distribuirla a terzi

interessati (supporting documentation detailing all of my

complaints has already been lodged with appropriate custodians. These custodians have been instructed to distribute this information

to various interested parties after the expiry of the above mentioned deadline,

unless this matter is settled to my satisfaction).

8.3

Infine,

l’appellante sostiene che il lodo arbitrale e i relativi documenti sono

divenuti di pubblico dominio, come dimostrato dai doc. C, D e E, e rimprovera

al Pretore di non aver ammesso tale eccezione al principio di confidenzialità.

L’esame dettagliato di tali documenti non permette di condividere l’argomentazione

del convenuto. Il doc. C consiste nella copia di due articoli di stampa dai

quali risulta l’esito del lodo arbitrale. La pubblicazione consta di 9 righe su

Internet nella pagina di un’organizzazione denominata A__________ e da un

articolo della L__________ Zeitung, che riprende quanto riportato da A__________

(doc. C). In entrambi i casi la notizia si limita ai nomi delle parti e alI’esito

del procedimento arbitrale. Il doc. D è la lettera del legale del convenuto

all’Ufficio dei fallimenti di Lugano con il quale ha insinuato il credito nei

confronti della società svizzera fallita, producendo una copia del lodo

arbitrale. A detta dell’appellante chiunque può ora avere accesso al lodo

arbitrale, che è così di pubblico dominio. Se non che, l’appellante equivoca

sui termini. È ben vero che i creditori interessati possono accedere agli atti

di un fallimento, ma ciò non vuole ancora dire che l’incarto sia accessibile a

chiunque e sia di pubblico dominio. Il doc. E è un estratto del rapporto

annuale (annual report) 2011 di H__________ Plc, società madre del

gruppo dell’istante, nel quale si menziona che “In 2010, the Company accrued

$ 7.7 million in general and administratives expenses, in relation to an

arbitration settlement to a farmer director of H__________ whose services were

terminated in 2006. Further arbitration proceedings

have been initiated by this individual”. Il

rapporto annuale si limita quindi a menzionare brevemente l’esistenza della procedura

arbitrale, senza indicare il nome dell’ex dirigente e senza dare altri

particolari sul caso. Non si vede quindi come si possa sostenere che con tale

laconica informazione, oltretutto anonima, la società madre abbia reso di

pubblico dominio tutti gli atti della procedura arbitrale.

8.4

A giusta ragione il Pretore

ha pertanto ritenuto verosimile l’esistenza di una violazione contrattuale

dell’obbligo di confidenzialità imputabile al convenuto e ha escluso ogni

eccezione a tale obbligo.

9.

Infine, l’appellante

rimprovera al Pretore di aver ritenuto a torto l’esistenza di un danno

difficilmente riparabile e afferma che “non si riesce assolutamente a

immaginare quale potrebbe essere il danno patito dalla società istante”,

ribadendo che la minaccia di pubblicazione degli atti arbitrali era finalizzata

solo a informare tutte le cariche interne del gruppo cui appartiene l’istante.

La critica dell’appellante si scontra con il chiaro testo della lettera 4

ottobre 2012, dalla quale è palese l’intenzione del convenuto di informare non

solo gli amministratori e i dirigenti del gruppo in questione, ma anche le

autorità e i terzi interessati (cfr. doc. 6, consid. B). Per quel che concerne

il danno difficilmente riparabile, lo stesso consiste nella lesione della

reputazione economica dell’istante, dal momento che il convenuto si

riprometteva nella nota lettera di “escalate things further, including

bringing these and other unsavoury matters to the attention of the relevant

authorities and other interested parties”. L’intenzione del convenuto di

colpire la reputazione economica dell’istante risalta con forza dalla citata lettera,

nella quale il convenuto accenna al fatto che il rifiuto di far fronte agli

obblighi contrattuali nei suoi confronti solleva seri dubbi sulla mancanza di

integrità e moralità in seno al gruppo (doc. 6, pag. 3). L’istante ha quindi

reso verosimile l’esistenza di un danno difficilmente riparabile alla sua

reputazione economica e a giusta ragione il Pretore ha concesso i provvedimenti

provvisionali richiesti.

10.

La decisione cautelare

11.

dicembre 2012 (CA.2012.459) regge dunque alle critiche dell’appellante, il

cui appello va respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese processuali

seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), il quale

rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili, commisurata al

valore litigioso ammesso dalle parti e ai criteri posti dal Regolamento sulle

ripetibili (RTar).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il Rtar

decide: 1. L’appello 24 dicembre 2012

di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

di appello, in complessivi fr. 4'000.-, già anticipate dall’appellante, restano

a suo carico. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 2'000.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

- e

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 (art. 72 LTF),

entro 30 giorni dalla notificazione, con la limitazione dell’art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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