12.2012.224
Provvedimenti superprovvisionali urgenti e provvisionali per violazione di obbligo di confidenzialità in procedura arbitrale
22 marzo 2013Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2012.224
Data decisione, Autorità:
22.03.2013, IICCA
Titolo:
Provvedimenti superprovvisionali urgenti e provvisionali per violazione di obbligo di confidenzialità in procedura arbitrale
PROVVEDIMENTI CAUTELARI
art. 261 CPC
art. 265 CPC
Incarto n.
12.2012.224
12.2012.225
Lugano
22 marzo 2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nelle cause inc. n. CA.2012.459
(provvedimenti supercautelari) e CA.2012.458 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1 promosse con istanza 5 novembre 2012 da
AO
1
rappr. dagli RA
3 e RA 4
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1 e
rappr. dall’ RA
2
chiedente
provvedimenti cautelari con domanda di provvedimenti supercautelari urgenti
inaudita altera parte, che il Pretore ha accolto parzialmente con decisione
supercautelare 5 novembre 2013 (inc. CA.2012.459) confermata poi l’11 dicembre
2012 e ha accolto con decisione cautelare l’11 dicembre 2012 (inc.
CA.2012.458);
appellante
il convenuto, che con appello 24 dicembre 2012 chiede la riforma della
decisione supercautelare 11 dicembre 2012 nel senso di revocare il
provvedimento supercautelare del 5 novembre 2012 (inc. CA.2012.459) e della
decisione cautelare 11 dicembre 2012 nel senso di respingere l’istanza 5
novembre 2012, con protesta di spese e ripetibili, subordinatamente di
modificare la decisione supercautelare 11 dicembre 2012 (CA.2012.459) nel senso
di revocare il divieto di divulgare a terzi l’esito del lodo 22 settembre 2012
e la decisione cautelare 11 dicembre 2012 (CA.2012.458) nel senso di accogliere
l’istanza 5 novembre 2012 “limitatamente al divieto di divulgare a terzi gli
atti e i documenti della procedura arbitrale __________ (ivi incluse le
dichiarazioni testimoniali e scritte) libero invece di esternare a terzi il
dispositivo del lodo finale 22/24 settembre 2010 e del fatto che controparte
non vi ha dato concreto seguito”, il tutto con protesta di spese e ripetibili;
mentre
l’appellata con le “osservazioni” 14 febbraio 2013 (correttamente: risposte),
ha proposto di respingere gli appelli e di confermare i giudizi pretorili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. In
una procedura arbitrale (rif. Cc-Ti n. __________), retta dal Regolamento
svizzero d’arbitrato delle Camere di commercio Svizzere (Swiss Rules versione
2004) e dal Titolo XII della LDIP, il tribunale arbitrale composto di __________
ha emanato il 24 settembre 2010 un lodo finale con il quale ha condannato __________
e AO 1 __________ a versare a AP 1 in solido la cifra di CHF 3'000'000.- (tre
milioni di franchi svizzeri) oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 2006, e
singolarmente AO 1 a versare a AP 1 altri CHF 3'000'000.- (tre milioni di
franchi svizzeri) oltre interessi al 5% dal 20 ottobre 2006. Il tribunale
arbitrale ha inoltre ripartito le spese di rappresentanza legale e della
procedura arbitrale condannando __________ e AO 1 a pagare a AP 1, in solido, CHF 251'160.- e EUR 6'258.34, e AP 1 a versare a __________) e AO 1 complessivamente CHF 149'378.34, EUR 457.74, GBP 8'674.55, CAD 6'585.29 e USD
1'475.37. Gli onorari e spese del tribunale arbitrale, così come i diritti
amministrativi della Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e
dei servizi del Canton Ticino, in complessivi CHF 419'102.- a carico di AP 1
per il 30% e a carico di __________) e AO 1 in solido per il restante 70% (doc. S).
B. AP 1 ha posto in esecuzione i crediti da lui vantati in virtù
del lodo arbitrale. __________) è stata sciolta in seguito a fallimento dal 7
giugno 2011 (doc. 3) e AP 1 ha insinuato i propri crediti, contestando il 6
agosto 2012 il credito di fr. 5'514'611.73 insinuato da AO 1 che nel frattempo
ha trasferito la propria sede nella Repubblica di __________. Il 4 ottobre 2012
AP 1 ha scritto a un alto dirigente di H__________ plc, lamentando di non aver
ancora potuto incassare quanto riconosciutogli dal lodo arbitrale 24 settembre
2010 (doc. 6). Egli ha indicato che l’inadempimento
della controparte gli faceva ritenere non applicabili le normali restrizioni
sulla confidenzialità, di modo che era possibile divulgare a terzi le
circostanze relative alla vertenza (Indeed I am now advised that, as a
consequence of H__________s continuing failure to pay the Swiss arbitration
award, the normal confidentiality restrictions concerning evidence submitted to
the tribunal regarding the circumstances surrounding my dismissal and the
rebutted evidence provided by your colleagues does not apply and therefore can
be disclosed to third parties). In tale scritto AP 1 ha fissato un termine fino al 12 novembre 2012 per presentare proposte risolutive, avvertendo che
senza un’adeguata risposta avrebbe divulgato le informazioni (then this will
leave me with no alternative but to escalate things further, including bringing
these and other insavoury matters to the attention of the relevant authorities
and other interested parties). Infine ha indicato
di aver depositato la documentazione relativa alle sue pretese presso alcune
persone, incaricate di distribuirla alle parti interessate dopo la scadenza del
termine (supporting documentation detailing all of my complaints has already
been lodged with appropriate custodians. These
custodians have been instructed to distribute this information to various
interested parties after the expiry of the above mentioned deadline, unless
this matter is settled to my satisfaction).
C. AO
1, __________ (Republic of __________), ha convenuto AP 1 davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 1, con istanza di provvedimenti cautelari con
domanda di provvedimenti superprovvisionali urgenti inaudita altera parte (art.
261 e 263 CPC), chiedendo che in via superprovvisionale fosse fatto ordine al
convenuto: 1.1.1 di astenersi da subito dal divulgare a terzi qualsiasi
documento prodotto da __________) e AO 1 nell’ambito della procedura arbitrale Cc-Ti n. __________
(ivi incluse le dichiarazioni testimoniali scritte) nonché ogni lodo e
ordinanza emessa dal tribunale arbitrale e ogni altra documentazione creatasi
durante detta procedura arbitrale, in particolare le trascrizioni delle audizioni
testimoniali, 1.1.2 di richiamare tutti i documenti, lodi, ordinanze e altra
documentazione di cui al punto 1.1.1 già consegnati a terzi (custodians)
e di revocare l’istruzione data a tali terzi di divulgare questi documenti,
lodi e ordinanze e altra documentazione o altre informazioni relative alla
procedura arbitrale Cc-Ti n. __________, 1.1.3 di comunicare in forma scritta
entro 2 giorni al tribunale con copia ai patrocinatori dell’istante i nomi e
gli indirizzi completi dei custodians ai quali ha già consegnato i
documenti di cui al punto 1.1.2, con la comminatoria: 1.1.4 in caso di mancato
rispetto di uno o di entrambi gli ordini di cui ai punti 1.1.1. e 1.1.2 di una
multa disciplinare di CHF 5’000.-, 1.1.5 in caso di mancato rispetto
dell’ordine di cui al punto 1.1.3 di una multa disciplinare di CHF 1'000.- per giorno
di inadempimento, e 1.1.6 in tutti i casi della comminatoria penale dell’art.
292 CP. In via cautelare l’istante ha chiesto la conferma degli ordini e
divieti di cui ai punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 con le sanzioni di cui ai punti
1.1.4-1.1.6.
D. Il Pretore ha aperto
due incarti: uno per la procedura supercautelare (inc. CA.2012.459) e uno per
la procedura cautelare (inc. CA.2012.458). Statuendo in via supercautelare ha
emanato il 5 novembre 2012 “un decreto immediatamente esecutivo ed eseguibile
immediatamente”, con il quale in parziale accoglimento dell’istanza ha ordinato
a AP 1 di: 1.1.1 di astenersi da subito dal divulgare a terzi qualsiasi
documento prodotto da __________ e AO 1 nell’ambito della procedura arbitrale Cc-Ti n. __________
(ivi incluse le dichiarazioni testimoniali scritte) nonché ogni lodo e
ordinanza emessa dal tribunale arbitrale e ogni altra documentazione creatasi
durante detta procedura arbitrale, in particolare le trascrizioni delle
audizioni testimoniali, 1.1.2 di revocare l’istruzione data a terzi (custodians)
di divulgare questi documenti, lodi e ordinanze e altra documentazione o altre
informazioni relative alla procedura arbitrale Cc-Ti n. 500013-2007, con la
comminatoria di una multa disciplinare di CHF 5'000.- in caso di mancato
rispetto di uno o di entrambi gli ordini di cui al punto 1.1.1 e 1.1.2, e la
comminatoria penale dell’art. 292 CP. Con la citata decisione supercautelare il
primo giudice ha convocato le parti per la discussione, conformemente all’art.
265 cpv. 2 CPC. All’udienza del 14 novembre 2012 l’istante ha confermato le
proprie domande supercautelari e cautelari, mentre il convenuto vi si è
opposto.
E. L’11 dicembre 2012 il
Pretore ha emanato due distinte decisioni, una sull’istanza supercautelare
(CA.2012.459) e una sull’istanza cautelare propriamente detta (CA.2012.458).
Nell’incarto CA.2012.459 ha confermato il provvedimento supercautelare del 5
novembre 2012 per il motivo che “alla luce dei considerandi e del dispositivo
del provvedimento reso in data odierna nel parallelo inc. CA.2012.458, il
citato provvedimento ex parte merita conferma”. Nell’incarto CA.2012.458
il primo giudice ha ritenuto adempiute le condizioni poste dall’art. 261 CPC e
ha fatto ordine al convenuto: 1.1.1 di astenersi da subito dal divulgare a
terzi qualsiasi documento prodotto da __________ e AO 1 nell’ambito della procedura arbitrale Cc-Ti n. __________
(ivi incluse le dichiarazioni testimoniali scritte) nonché ogni lodo e
ordinanza emessa dal tribunale arbitrale e ogni altra documentazione creatasi
durante detta procedura arbitrale, in particolare le trascrizioni delle
audizioni testimoniali, riserva fatta dei casi in cui egli possa essere
richiesto di esibire tali documenti in virtù di un obbligo imposto dalla legge,
per proteggere o far valere un diritto previsto dalla legge o per far eseguire
o per ricorrere contro un lodo nell’ambito di un procedimento innanzi a
un’autorità giudiziaria; 1.1.2 di richiamare tutti i documenti, lodi, ordinanze
e altra documentazione di cui al punto 1.1.1 già consegnati a terzi (custodians)
e di revocare l’istruzione data a tali terzi di divulgare questi documenti,
lodi e ordinanze e altra documentazione o altre informazioni relative alla
procedura arbitrale Cc-Ti n. __________; 1.1.3 di comunicare in forma scritta
entro 2 giorni al tribunale con copia ai patrocinatori dell’istante i nomi e
gli indirizzi completi dei custodians ai quali ha già consegnato i
documenti di cui al punto 1.1.2. A titolo di sanzioni in caso di mancato
rispetto degli ordini così impartiti il Pretore ha previsto una multa
disciplinare di CHF 5'000.- per i dispositivi 1.1.1 e 1.1.3 (dispositivo
1.1.4), una multa disciplinare di CHF 1'000.- per ogni giorno di inadempimento
per il dispositivo 1.1.3 (dispositivo 1.1.5) e per i tre ordini ha comminato
l’azione penale dell’art. 292 CP (dispositivo 1.1.6). Ha in seguito assegnato
all’istante un termine di 30 giorni per proporre la causa di merito, pena il
decadimento del provvedimento cautelare (dispositivo 1.2) e ha posto la tassa
di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'500.- a carico del convenuto,
obbligato inoltre a versare all’istante fr. 3'000.- a titolo di ripetibili
(dispositivo n. 1.3).
F. AP 1 è insorto contro
le due decisioni pretorili con appello 24 dicembre 2012, con il quale chiede la riforma della decisione supercautelare 11 dicembre 2012
nel senso di revocare il provvedimento supercautelare del 5 novembre 2012 (inc.
CA.2012.459) e della decisione cautelare 11 dicembre 2012 nel senso di
respingere l’istanza 5 novembre 2012, con protesta di spese e ripetibili,
subordinatamente di modificare la decisione supercautelare 11 dicembre 2012
(CA.2012.459) nel senso di revocare il divieto di divulgare a terzi l’esito del
lodo 22 settembre 2012 e la decisione cautelare 11 dicembre 2012 (CA.2012.458)
nel senso di accogliere l’istanza 5 novembre 2012 “limitatamente al divieto di
divulgare a terzi gli atti e i documenti della procedura arbitrale CC-Ti n. __________
(ivi incluse le dichiarazioni testimoniali e scritte) libero invece di
esternare a terzi il dispositivo del lodo finale 223/24 settembre 2010 e del
fatto che controparte non vi ha dato concreto seguito”, il tutto con protesta
di spese e ripetibili.
G. Dal
canto suo l’appellata con le “osservazioni” 14 febbraio 2013 (correttamente:
risposte), ha proposto di respingere gli appelli e di confermare i giudizi
pretorili. Di queste si dirà in seguito, se necessario.
e considerato
Considerandi
In
ordine
1.
I
provvedimenti cautelari sono adottati in procedura sommaria (art. 248 lett. d
CPC). Le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari sono
appellabili (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) a condizione che nelle vertenze a
carattere patrimoniale il valore sia almeno di fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2
CPC). I termini per l’appello e per la risposta sono di 10 giorni (art. 314
cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, il valore di causa ammesso dalle parti
raggiunge pacificamente almeno fr. 100'000.- ed è pertanto appellabile.
2.
Gli
incarti di prima sede n. CA.2012.458 e CA.2012.459 riguardano le medesime parti
e si riferiscono a un’unica istanza presentata il 5 novembre 2012, intesa a
ottenere provvedimenti cautelari e provvedimenti superprovvisionali nelle more
della procedura cautelare. I procedimenti possono quindi essere congiunti per
un unico giudizio (art. 125 lett. d CPC).
Sulla
procedura supercautelare CA.2012.459
3.
Nella
misura in cui è rivolto contro la decisione 11 dicembre 2012 resa nella
procedura superprovvisionale CA.2012.459 l’appello è inammissibile. La
decisione è pacificamente stata emanata come superprovvisionale, a conferma di
quella già presa il 5 novembre 2012. Non se ne capisce invero l’utilità, visto
che il Pretore ha deciso l’11 dicembre 2012 anche la domanda di provvedimenti
cautelari, mettendo così fine alla procedura di prima istanza. In ogni caso quest’ultima
decisione ha sostituito sia la decisione superprovvisionale 5 novembre 2012,
sia quella superprovvisionale 11 dicembre 2012 (cfr. sentenza del Tribunale
federale 4A_508/2012 del 9 gennaio 2013 destinata alla pubblicazione, consid.
1.1
). Una decisione superprovvisionale emanata ai sensi dell’art. 265 CPC non
può essere impugnata con appello (DTF 138 III 417). Anche se si potesse
ammettere l’impugnabilità della decisione supercautelare 11 dicembre 2012, in ogni modo, l’appello non avrebbe alcun interesse giuridico, tale decisione essendo stata
sostituita il medesimo giorno dalla decisione cautelare finale (inc. CA.2012.458).
Ne deriva che l’appello 24 dicembre 2012 è inammissibile nella misura in cui
impugna la decisione supercautelare 11 dicembre 2012 nell’incarto CA.2012.459. È
quindi superfluo decidere se siano ammissibili in questa sede i documenti
prodotti dall’appellata, comunque inutili ai fini del giudizio, sia per quel
che concerne la procedura supercautelare, sia per quella cautelare.
Sulla
procedura cautelare CA.2012.458
4.
Statuendo
sull’istanza cautelare (CA.2012.458), il Pretore ha ritenuto che la lettera 4
ottobre 2012 inviata dal convenuto a un alto dirigente del gruppo di cui fa
parte l’istante violava l’obbligo di confidenzialità sancito dall’art. 43 del
Regolamento arbitrale svizzero (Swiss Rules versione 2004) e che le eccezioni
sollevate dal convenuto non potevano essere condivise, poiché il lodo e la
documentazione a esso relativa non potevano essere considerati di pubblica
notorietà, nonostante la pubblicazione di informazioni su un giornale locale e
la produzione del lodo nella procedura fallimentare della __________. Ha poi
esaminato le condizioni poste dall’art. 261 CPC per l’adozione di provvedimenti
cautelari, che ha ritenuto adempiute sia dal profilo dell’urgenza, visto il
termine perentorio fissato dal convenuto nella citata lettera 4 ottobre 2012,
sia da quello della probabilità di buon esito della causa di merito, stante la
verosimile violazione della confidenzialità arbitrale, e infine da quello della
proporzionalità.
5.
Giusta
l’art. 261 cpv. 1 CPC il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari
quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di
esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio
difficilmente riparabile (lett. b). La dottrina ne ha dedotto che l’adozione di
un provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza dei seguenti
presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela
giurisdizionale di merito, l’esistenza di una lesione o di una minaccia di
lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile, l’urgenza e la proporzionalità (Trezzini,
Commentario CPC, p. 1161 segg.; II CCA 20 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.221, 18
giugno 2012 inc. n. 12.2012.38). Il pregiudizio può essere di ogni natura,
anche meramente pecuniario (Sprecher in
Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, pag. 1240, n. 28 e seg. ad art.
261.
CPC), ma deve rivestire una certa importanza, come ad esempio il rischio di
una perdita finanziaria significativa, a causa del rischio d’insolvenza della
controparte (Trezzini in op. cit.,
pag. 1164 ad art. 261 CPC) e deve essere di difficile riparabilità o
irreparabile. È difficilmente riparabile in particolare il pregiudizio che
tocca diritti assoluti quali la personalità o la proprietà o quando sono in gioco
somme di denaro importanti e la solvibilità della convenuta è dubbia (Trezzini in op. cit., pag. 1165 ad art.
261.
CPC con riferimenti; Sprecher
in op. cit., pag. 1241, n. 34 ad art. 261 CPC). Infine il provvedimento
cautelare può essere ordinato soltanto se vi è urgenza della misura e se il
provvedimento richiesto è necessario, ovvero se è indispensabile per
raggiungere lo scopo ricercato (criterio della proporzionalità; Trezzini in op. cit. pag. 1166-1167 ad
art. 261 CPC; Sprecher in op.
cit., pag. 1243 e seg., n. 39 e seg. ad art. 261 CPC; Zürcher in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO-Kommentar, Dike,
Zurigo/San Gallo 2011 pag. 1512-1513, n. 8 e seg. ad art. 261 CPC). La
verosimiglianza è il concetto essenziale della procedura cautelare e comprende
tutti gli elementi sia di fatto che di diritto (Zürcher,
in op. cit., pag. 1511, n. 2, ad art. 261 CPC).
6.
In
primo luogo l’appellante mette in dubbio la competenza del giudice statale per
esprimersi sulla portata dell’art. 43 del Regolamento svizzero d’arbitrato
internazionale, versione 2004 (Swiss Rules). L’argomentazione è infondata. È
pacifico, infatti, che il tribunale arbitrale ha deciso la vertenza tra le
parti con il lodo arbitrale 24 settembre 2010. La competenza
del tribunale arbitrale si è pertanto estinta con l’emanazione del citato lodo
arbitrale: lata sentenzia iudex desinit esse iudex (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_14/2012 del 2.5.2012
consid. 3.1.1, Hohl, Procédure
civile, tome I, 2001, n. 1265 a 1268). Tanto basta per respingere l’eccezione
di incompetenza, senza che sia necessario entrare nel merito delle particolareggiate
argomentazioni delle parti su questo tema.
7.
L’appellante
rimprovera poi al Pretore di aver ammesso una sua violazione di un obbligo
contrattuale, senza che dai documenti prodotti dall’istante risulti un impegno
personale del convenuto di rispettare le regole di confidenzialità sancite
dall’art. 43 delle Swiss Rules. Il convenuto afferma di non aver mai
sottoscritto di suo pugno le Swiss Rules e nega pertanto che lo svolgimento
della procedura arbitrale lo abbia impegnato a mantenere gli obblighi di
confidenzialità previsti nella citata norma. Rileva inoltre di essersi
impegnato in occasione dell’udienza del 14 novembre 2012 a “non divulgare atti, rispettivamente documenti, del procedimento arbitrale, salvo divulgazione
dell’esito del lodo, ossia del fatto che la parte qui istante è stata
condannata a pagargli, con decisione arbitrale definitiva ed esecutiva,
l’importo riportato nel dispositivo del lodo stesso, con l’aggiunta che la
parte istante, a due anni di distanza dall’emissione della decisione, ancora
non ha pagato nulla e nemmeno intende farlo”. In tal modo, prosegue
l’appellante, avrebbe svuotato di significato le pretese della controparte. Il
convenuto censura poi l’errato accertamento dei fatti contenuto nella decisione
pretorile, in particolare sulla sua intenzione di divulgare gli atti della
procedura arbitrale. Egli afferma di non aver mai voluto divulgare a terzi
estranei al contenzioso gli atti della procedura arbitrale, ma solo di ottenere
quanto gli è dovuto. Osserva che il fatto di rivolgersi alla società madre del
gruppo e ai suoi amministratori non equivale a “divulgare a terzi” e sostiene
che i documenti della procedura arbitrale sarebbero diventati di pubblico
dominio, come dimostrato dai documenti C, D ed E.
8.
La
lettura dell’art. 43 Swiss Rules (versione 2004) non permette di condividere le
affermazioni dell’appellante. La versione originale in lingua inglese
dell’art. 43 prevede per quanto qui interessa: “1. Unless
the parties expressly agree in writing to the contrary, the parties undertake
as a general principle to keep confidential all awards and orders as well as
all materials submitted by another party in the framework of the arbitral proceedings
not otherwise in the public domain save and to the extent that a disclosure may
be required of a party by a legal duty, to protect or pursue a legal right or
to enforce or challenge an award in legal proceedings before a judicial
authority”. La versione in lingua Italiana
del medesimo articolo indica: “1. Salvo diverso ed espresso accordo scritto tra
le parti, queste assumono l’obbligo di principio di mantenere confidenziali
tutti i lodi e le ordinanze nonché tutti i documenti prodotti dall’altra parte
nell’ambito del procedimento arbitrale e che non siano altrimenti di pubblico
dominio, eccezion fatta per i casi in cui a una parte può essere richiesta
l’esibizione di tali documenti in virtù di un obbligo imposto dalla legge o per
far eseguire o per ricorrere contro un lodo nell’ambito di un procedimento
innanzi a un’autorità giudiziaria.” Da tali testi è chiaro che l’obbligo di
confidenzialità è il principio al quale si impegnano le parti, che possono
esserne svincolate solo se lo prevedono in forma scritta. Nel caso concreto è
indubbio che il procedimento arbitrale era retto dalle Swiss Rules (versione
2004) e che non vi sono stati accordi in deroga. L’appellante medesimo,
infatti, afferma di non aver mai sottoscritto alcunché. Ne deriva che il convenuto
era ed è vincolato dall’obbligo di confidenzialità, essendo stato parte nel
procedimento arbitrale conclusosi il 24 settembre 2010.
8.1
A detta dell’appellante le
pretese dell’istante sarebbero state svuotate di significato in seguito
all’impegno assuntosi all’udienza del 14 novembre 2012 (consid. 7).
L’affermazione non regge. La formulazione dell’art. 43 delle Swiss Rules
(versione 2004), infatti, copre anche qualsiasi comunicazione relativa anche
solo all’esito del lodo.
8.2
In seguito l’appellante
sostiene di non aver voluto divulgare a terzi informazioni, ma di essersi solo
rivolto a dirigenti della società madre del gruppo per ottenere quanto
dovutogli, spinto all’esasperazione dalla lentezza e dalle difficoltà
nell’incassare l’importo riconosciutogli nel lodo arbitrale 24 settembre 2010. Tali
argomentazioni sono in palese contrasto con il testo della lettera scritta il 4
ottobre 2012 dal convenuto al generale __________ (doc. 6, cfr. consid. B). In quello scritto il convenuto indicava che non si riteneva più
vincolato dalle normali restrizioni sulla confidenzialità, visto
l’inadempimento della controparte, e che le circostanze relative alla vertenza
potevano così essere divulgate a terzi (Indeed I am now advised that, as a
consequence of __________ continuing failure to pay the Swiss arbitration
award, the normal confidentiality restrictions concerning evidence submitted to
the tribunal regarding the circumstances surrounding my dismissal and the
rebutted evidence provided by your colleagues does not apply and therefore can
be disclosed to third parties). In tale scritto l’appellante ha fissato un
termine fino al 12 novembre 2012 per presentare proposte risolutive, avvertendo
che senza un’adeguata risposta avrebbe divulgato le informazioni alle autorità
e a altri terzi interessati (then this will leave me with no alternative but
to escalate things further, including bringing these and other unsavoury
matters to the attention of the relevant authorities and other interested
parties). Non si vede quindi come l’appellante possa ora sostenere di
aver voluto solo informare gli amministratori e altri organi sociali del
gruppo. A giusta ragione quindi il Pretore ha ritenuto verosimile la violazione
del dovere di confidenzialità sancito dall’art. 43 delle Swiss Rules (versione
2004), il convenuto avendo tra l’altro depositato presso terze persone (i “custodians”)
la documentazione relativa al lodo con istruzioni di distribuirla a terzi
interessati (supporting documentation detailing all of my
complaints has already been lodged with appropriate custodians. These custodians have been instructed to distribute this information
to various interested parties after the expiry of the above mentioned deadline,
unless this matter is settled to my satisfaction).
8.3
Infine,
l’appellante sostiene che il lodo arbitrale e i relativi documenti sono
divenuti di pubblico dominio, come dimostrato dai doc. C, D e E, e rimprovera
al Pretore di non aver ammesso tale eccezione al principio di confidenzialità.
L’esame dettagliato di tali documenti non permette di condividere l’argomentazione
del convenuto. Il doc. C consiste nella copia di due articoli di stampa dai
quali risulta l’esito del lodo arbitrale. La pubblicazione consta di 9 righe su
Internet nella pagina di un’organizzazione denominata A__________ e da un
articolo della L__________ Zeitung, che riprende quanto riportato da A__________
(doc. C). In entrambi i casi la notizia si limita ai nomi delle parti e alI’esito
del procedimento arbitrale. Il doc. D è la lettera del legale del convenuto
all’Ufficio dei fallimenti di Lugano con il quale ha insinuato il credito nei
confronti della società svizzera fallita, producendo una copia del lodo
arbitrale. A detta dell’appellante chiunque può ora avere accesso al lodo
arbitrale, che è così di pubblico dominio. Se non che, l’appellante equivoca
sui termini. È ben vero che i creditori interessati possono accedere agli atti
di un fallimento, ma ciò non vuole ancora dire che l’incarto sia accessibile a
chiunque e sia di pubblico dominio. Il doc. E è un estratto del rapporto
annuale (annual report) 2011 di H__________ Plc, società madre del
gruppo dell’istante, nel quale si menziona che “In 2010, the Company accrued
$ 7.7 million in general and administratives expenses, in relation to an
arbitration settlement to a farmer director of H__________ whose services were
terminated in 2006. Further arbitration proceedings
have been initiated by this individual”. Il
rapporto annuale si limita quindi a menzionare brevemente l’esistenza della procedura
arbitrale, senza indicare il nome dell’ex dirigente e senza dare altri
particolari sul caso. Non si vede quindi come si possa sostenere che con tale
laconica informazione, oltretutto anonima, la società madre abbia reso di
pubblico dominio tutti gli atti della procedura arbitrale.
8.4
A giusta ragione il Pretore
ha pertanto ritenuto verosimile l’esistenza di una violazione contrattuale
dell’obbligo di confidenzialità imputabile al convenuto e ha escluso ogni
eccezione a tale obbligo.
9.
Infine, l’appellante
rimprovera al Pretore di aver ritenuto a torto l’esistenza di un danno
difficilmente riparabile e afferma che “non si riesce assolutamente a
immaginare quale potrebbe essere il danno patito dalla società istante”,
ribadendo che la minaccia di pubblicazione degli atti arbitrali era finalizzata
solo a informare tutte le cariche interne del gruppo cui appartiene l’istante.
La critica dell’appellante si scontra con il chiaro testo della lettera 4
ottobre 2012, dalla quale è palese l’intenzione del convenuto di informare non
solo gli amministratori e i dirigenti del gruppo in questione, ma anche le
autorità e i terzi interessati (cfr. doc. 6, consid. B). Per quel che concerne
il danno difficilmente riparabile, lo stesso consiste nella lesione della
reputazione economica dell’istante, dal momento che il convenuto si
riprometteva nella nota lettera di “escalate things further, including
bringing these and other unsavoury matters to the attention of the relevant
authorities and other interested parties”. L’intenzione del convenuto di
colpire la reputazione economica dell’istante risalta con forza dalla citata lettera,
nella quale il convenuto accenna al fatto che il rifiuto di far fronte agli
obblighi contrattuali nei suoi confronti solleva seri dubbi sulla mancanza di
integrità e moralità in seno al gruppo (doc. 6, pag. 3). L’istante ha quindi
reso verosimile l’esistenza di un danno difficilmente riparabile alla sua
reputazione economica e a giusta ragione il Pretore ha concesso i provvedimenti
provvisionali richiesti.
10.
La decisione cautelare
11.
dicembre 2012 (CA.2012.459) regge dunque alle critiche dell’appellante, il
cui appello va respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali
seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), il quale
rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili, commisurata al
valore litigioso ammesso dalle parti e ai criteri posti dal Regolamento sulle
ripetibili (RTar).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il Rtar
decide: 1. L’appello 24 dicembre 2012
di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
di appello, in complessivi fr. 4'000.-, già anticipate dall’appellante, restano
a suo carico. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 2'000.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
- e
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 (art. 72 LTF),
entro 30 giorni dalla notificazione, con la limitazione dell’art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster