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Decisione

12.2012.28

Impugnabilità di decreti cautelari emessi nelle more istruttorie

6 marzo 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2012.28

Data decisione, Autorità:

06.03.2012, IICCA

Titolo:

Impugnabilità di decreti cautelari emessi nelle more istruttorie

PROVVEDIMENTI CAUTELARI

art. 265 CPC

Incarto n.

12.2012.28

Lugano

6 marzo 2012/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Rossi Tonelli

sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2011.307 (provvedimenti

cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza

7 novembre 2011 da

AO 1

rappr. dall’ RA

2

contro

AP 1

rappr. da RA 1

chiedente,

già in via supercautelare, il blocco cautelare della garanzia bancaria a prima

richiesta n. 1155 presso __________ SA, __________, di EUR 106'811.80 valida

sino al 31 ottobre 2011 a favore di AP 1,_____;

domanda

che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto con decisione in via supercautelare 7 novembre 2011, precisando che la decisione era

immediatamente esecutiva, confermata, dopo contraddittorio, con decisione 30

gennaio 2012;

appellante

la convenuta, che con appello 13 febbraio 2012 chiede la “riforma”, in

subordine la “cassazione”, della decisione 30 gennaio 2012 e la sua modifica

nel senso di respingere l’istanza di misure supercautelari, rispettivamente di

dichiararla nulla per carenza di

motivazione e ritornare l’incarto al Pretore per una nuova decisione motivata, con

protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con

istanza di provvedimenti cautelari e supercautelari del 7 novembre 2011 AO 1, __________

ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, il blocco del

pagamento della garanzia bancaria a prima richiesta n. ____presso __________, _____,

di EUR 106'811.80 valida sino al 31 ottobre 2011 a favore di AP 1”;

che con

decisione in via supercautelare del 7 novembre 2011 il Pretore ha accolto

l’istanza, precisando che il “decreto è immediatamente esecutivo e va eseguito

immediatamente” e citando le parti all’udienza;

che

all’udienza di discussione del 17 gennaio 2012 le parti hanno proceduto al

contraddittorio sulla richiesta cautelare e annotato le rispettive prove,

Considerandi

mentre il Pretore ha disposto la prosecuzione dell’istruttoria, citando le

parti ad un’udienza di audizione teste;

che alla

luce della discussione e delle risultanze documentali, con decisione 30 gennaio

2012.

il primo giudice ha confermato il precedente provvedimento supercautelare,

ritenendo persistere la realizzazione dei presupposti dell’art. 265 CPC, e ha

rinviato l’attribuzione di tasse, spese e ripetibili alla decisione cautelare,

non ancora emessa;

che con appello

13.

febbraio 2012 chiede la riforma, in subordine l’annullamento, del

provvedimento 30 gennaio 2012 e la reiezione dell’istanza supercautelare o il

ritorno dell’incarto al Pretore per una nuova decisione motivata;

che l’appello

non è stato notificato alla controparte;

che alla

procedura cautelare, avviata il 7 novembre 2011, si applica il nuovo Codice di

procedura civile, entrato in vigore il 1° gennaio 2011;

che un

provvedimento superprovvisionale ai sensi dell’art. 265 cpv. 1 CPC non è in

quanto tale suscettibile di impugnazione né con atto d’appello né di reclamo (Messaggio

concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, FF 2006 pag. 6729 in alto; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a

ed., n. 1873 pag. 342; Baker&McKenzie,

Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 9 ad art. 265; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, n. 32 ad art. 265), senza

alcuna eccezione (DTF 137 III 417);

che dopo

aver emanato il decreto “supercautelare” (o ”superprovvisionale”), il giudice

convoca le parti a un'udienza “che deve aver luogo quanto prima” oppure assegna

alla controparte un termine per presentare osservazioni scritte (art. 265 cpv.

2.

prima frase CPC);

che

sentita la controparte, egli pronuncia poi senza indugio sull'istanza (art. 265

cpv. 2 seconda frase CPC), confermando, riformando o annullando il decreto

“supercautelare” (o ”superprovvisionale”);

che nella

fattispecie la decisione appellata è quella del 30 gennaio 2012 con cui il

Pretore, in corso di istruttoria, dopo la discussione del 17 gennaio 2012, ha senza indugio confermato il precedente provvedimento supercautelare 7 novembre 2011;

che

sussiste quindi il problema di sapere se un decreto emesso nelle more

istruttorie, ovvero durante l'assunzione delle prove, sia appellabile in virtù

dell'art. 308 cpv. 1 lett. b CPC;

che sotto

l'egida della cessata procedura cantonale la giurisprudenza ticinese ha sempre

equiparato i decreti cautelari emessi nelle more istruttorie a decreti

“supercautelari”, valendo come contraddittorio solo la discussione finale, tenuta

dopo l'istruttoria o dopo che il giudice aveva rifiutato le prove offerte (Rep.

1983.

pag. 280 consid. 1 con rimandi);

che nel

nuovo diritto di procedura la situazione è rimasta sostanzialmente invariata:

“pronunciare senza indugio sull'istanza” significa statuire “definitivamente”,

precisando se il decreto supercautelare va confermato, riformato o annullato (Huber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010,

n. 18 ad art. 265; I CCA sentenza del 22 dicembre 2011 inc. 11.2011.186);

che se le

parti non hanno ancora avuto modo, come in concreto, di determinarsi sulle

risultanze istruttorie, ammesse dal Pretore e ancora da esperire, il giudice

non può fondarsi su queste ultime ai fini della decisione e non può statuire

sull'istanza cautelare;

che ne

segue che un decreto emesso nelle more istruttorie non può considerarsi una

decisione definitiva appellabile a norma dell'art. 308 cpv. 1 lett. b CPC;

che, pertanto,

nel caso specifico la decisione impugnata del 30 gennaio 2012 è un decreto

“supercautelare”, non suscettivo di rimedi giuridici, e l'appello va di

conseguenza dichiarato inammissibile;

che non è

quindi necessario esaminare se il rimedio giuridico sia stato correttamente

proposto come “appello” o dovesse essere presentato in forma di “reclamo”, come

indicato dal Pretore nella decisione impugnata (dispositivo n. 3, pag. 2);

che le

spese giudiziarie seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC),

e nella loro commisurazione si tiene conto del fatto che la decisione odierna

si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG), mentre

non si attribuiscono ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è

stato notificato;

Dispositivo

per questi motivi,

decide:

1. L’appello

13 febbraio 2012 AP 1 è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 100.-, già anticipate

dallappellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

Vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF). In materia provvisionale è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14

(art. 72 LTF), entro 30 giorni dalla notificazione, con la limitazione

dell’art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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