12.2012.29
Reclamo contro dispositivo su spese e ripetibili, calcolo delle ripetibili
9 luglio 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2012.29
Data decisione, Autorità:
09.07.2012, IICCA
Titolo:
Reclamo contro dispositivo su spese e ripetibili, calcolo delle ripetibili
RECLAMO
SPESE GIUDIZIARIE
art. 110 CPC
art. 319 CPC
Incarto n.
12.2012.29
Lugano
9 luglio 2012/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Pellegrini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.342
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 29
maggio 2009 da
CO 1, __________CO 2, __________
entrambe rappr. dal prof. avv. __________, __________
contro
PI 1,
__________
rappr. dall’ avv. dott. RA 1, __________CE 1, __________,
al quale sono subentrati gli eredi RE 1 e RE 2, __________
tutti rappr. dall’avv. dott. RA 1, __________
PI 2,
__________
PI 5,
__________
entrambi rappr. dall’avv. RA 3, __________
PI 3,
__________
rappr. dall’avv. RA 4, __________PI 4, __________
rappr. dall’avv. RA 5, __________
PI 6,
__________
rappr. dall’avv. RA 6, __________
PI 7,
__________
on cui le attrici hanno chiesto la condanna in solido dei convenuti
al pagamento di fr. 7'000'000.- oltre interessi a CO 1 e di fr. 370'000.- oltre
interessi a CO 2;
nell’ambito
della quale il Pretore, con decreto 30 dicembre 2009, in parziale accoglimento di sei istanze presentate dai convenuti PI 7 (il 9 e 27 giugno 2009), PI
1 (il 19 giugno 2009), CE 1 (il 19 giugno 2009), PI 4 (il 22 giugno 2009), PI 3
(il 23 giugno 2009) e PI 6 (il 23 giugno 2009), ha fatto obbligo all’attrice
panamense di prestare a favore di ciascuno di loro una cauzione processuale di
fr. 140'000.-, decisione confermata con giudizio 15 settembre 2011 da questa
Camera (inc. 12.2010.13);
e in
seguito, preso atto della decisione CO 1 di non versare la cauzione processuale
in favore del convenuto CE 1 e di altri 4 convenuti, il Pretore li ha dimessi
dalla lite avviata dall’attrice, con decisione 2 febbraio 2012, riconoscendo a
ciascuno di loro un’indennità per ripetibili di fr. 3'000.-;
reclamanti
RE 1 e, subentrati in causa in seguito al decesso dell’CE 1, che con reclamo 9
febbraio 2012 chiedono l’attribuzione di un’indennità per ripetibili di fr.
17'000.-, protestando spese e ripetibili per la procedura di reclamo;
mentre
l’attrice CO 1 chiede che il reclamo sia respinto, pure con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che con
petizione 29 maggio 2009 (composta di 68 pagine) le attrici, agenti quali
cessionarie secondo l’art. 260 LEF, hanno chiesto la condanna in solido dei
convenuti al pagamento di fr. 7'000'000.- oltre interessi a CO 1 e di fr.
370'000.- oltre interessi a CO 2;
che il il
convenuto CE 1 ha chiesto il 19 giugno 2009, all’attrice CO 1 con sede a __________,
la prestazione di una cauzione processuale di fr. 140'000.-;
che
altrettanto hanno fatto i convenuti PI 7 (il 9 e 27 giugno 2009), PI 1 (il 19
giugno 2009), PI 4 (il 22 giugno 2009), PI 3 (il 23 giugno 2009) e PI 6 (il 23
giugno 2009);
che su
richiesta dei convenuti istanti, il Pretore ha sospeso la procedura il 24
giugno 2009, salvo per quel che concerne la cauzione processuale;
che le 6
istanze di cauzione processuale sono state discusse all’udienza del 14 luglio
2009;
che con
decreto 30 dicembre 2009 il Pretore ha accolto parzialmente le sei istanze e ha
fatto obbligo all’attrice panamense di prestare a favore di ciascuno di loro
una cauzione processuale di fr. 140'000.-, decisione confermata con giudizio 15
settembre 2011 da questa Camera (inc. 12.2010.13);
che la
procedura di prima sede è poi stata riattivata ed è attualmente in corso,
l’attrice panamense avendo tuttavia rinunciato a prestare cauzione in favore
dei convenuti PI 1, PI 3, PI 4, PI 7 e gli eredi dell’CE 1;
che
pertanto il Pretore ha emanato il 2 febbraio 2012 una decisione con la quale,
tra altri punti che non è necessario qui menzionare, ha dimesso dalla lite PI 1,
PI 3, PI 4, PI 7 e gli eredi dell’CE 1 per quel che concerne la pretesa avviata
nei loro confronti dall’attrice panamense, ha posto la tassa di giustizia e le
spese di fr. 1'000.- a carico di quest’ultima, tenuta inoltre a rifondere a
ognuno dei convenuti dimessi dalla lite fr. 3'000.- a titolo di ripetibili
(dispositivo 1 §);
che con
reclamo 9 febbraio 2012 RE 1 e RE 2 chiedono la riforma del dispositivo 1 §
relativo all’assegnazione di ripetibili, nel senso di assegnare un importo di
fr. 17'000.- a titolo di ripetibili, in via subordinata l’annullamento del
citato dispositivo e il rinvio al Pretore per nuova decisione nel senso dei
considerandi;
che la decisione sulle
spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed
assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv.
1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello
se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di
quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2
CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a
quell’importo (art. 319 lett. a CPC);
che, giusta l’art. 110
CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo
indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a
prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante
appello o reclamo, ritenuto che la competenza a statuire sul quel rimedio
giuridico spetterà alla Camera d’appello competente per il merito, nel primo
caso quindi - a dipendenza della materia - alla prima o alla seconda Camera
civile, nel secondo alla Camera civile dei reclami (III CCA 22 giugno 2011 inc.
n. 13.2011.34);
che nella fattispecie il
dispositivo n. 1 con il quale i reclamanti e altri 4 convenuti sono stati
dimessi dalla lite limitatamente alla pretesa vantata dall’attrice panamense è
da ritenere finale, così che, essendo stato impugnato a titolo indipendente il
dispositivo pretorile su spese e ripetibili (1§) in una vertenza di valore pari
a sette milioni di franchi svizzeri, questa Camera è senz’altro competente a
statuire sul reclamo, per altro inoltrato tempestivamente;
che con la prima censura
ricorsuale i reclamanti rimproverano al Pretore di non aver loro attribuito
ripetibili per la procedura incidentale conclusasi con la decisione 30 dicembre
2009 sulla cauzione processuale e di aver loro riconosciuto solo un’indennità
di fr. 3'000.-, manifestamente insufficiente per le prestazioni di patrocinio
fornite fino ad allora, e rivendicano un’indennità di fr. 17'000.- calcolata
riducendo l’importo di fr. 140'000.- previsto dalla decisione 30 dicembre 2009
secondo la formula usata dal Consiglio di moderazione;
che
l’attrice panamense propone di respingere il reclamo, osservando che l’istanza
di cauzione era semplice, che la procedura giudiziaria di prima sede era stata
sospesa già il 24 giugno 2009 e che altri convenuti nella medesima situazione
dei reclamanti non avevano presentato reclamo;
che in
concreto il Pretore ha stabilito in fr. 3'000.- l’indennità per ripetibili
dovuta a ognuno dei convenuti dimessi dalla lite, per il motivo che il
patrocinio si riduceva a “poca cosa” stante la sospensione della procedura dal
27 giugno 2009 al 15 novembre 2011, che l’attività svolta in occasione delle
domande di cauzione era stata considerata con la decisione 30 dicembre 2009 e
che per il resto il patrocinio non si era concretizzato in scritti introduttivi;
che la dimissione dalla lite, ancorché
sulla pretesa di una sola delle attrici, risulta dalla decisione dell’attrice
panamense di non prestare la cauzione processuale, ed è pacificamente
equiparabile a una desistenza, la procedura terminando prematuramente su tale
punto per motivi imputabili all’attrice panamense;
che dal
decreto 30 settembre 2009, confermato da questa Camera il 15 settembre 2011
(inc. 12.2010.13), emerge che l’indennità per ripetibili per tutta la procedura
di prima sede poteva essere stabilita in fr. 140'000.- in base all’art. 11 del
Regolamento sulle ripetibili (2% del valore di fr. 7'000'000.-);
che
l’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili precisa che nei limiti
stabiliti dai cpv. 1 e 2 le ripetibili vanno fissate “secondo l’importanza
della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato
dall’avvocato”;
che a
norma del citato Regolamento le ripetibili possono essere ridotte in misura
adeguata se la causa non termina con un giudizio di merito (art. 13 cpv. 2);
che la
causa è stata avviata per pretese di risarcimento ammontanti a fr. 7'000'000.-
contro 9 persone, ritenute dall’attrice panamense responsabili solidali, a
diverso titolo, per un dissesto finanziario di ampio spessore, con una
petizione di 68 pagine, corredata da documenti contenuti in un fascicolo e in 5
classificatori;
che nel caso di specie il
legale dei reclamanti ha ricevuto la petizione 25 maggio 2009, ha allestito l’istanza di cauzione processuale del 19 giugno 2009 e ha partecipato all’udienza
di discussione tenutasi il 14 luglio 2009, alla quale hanno partecipato ben
sette legali;
che per
tali prestazioni il legale espone di aver impiegato almeno 20 ore lavorative,
fatturate a fr. 450.- l’ora;
che il
giudizio del Pretore sulla “poco cosa” alla quale si riduceva il patrocinio
relativo ai reclamanti non può essere condiviso;
che
ancorché non concretizzatasi nella redazione di memoriali scritti, vi è
indubbiamente stata un’attività di patrocinio, già solo per l’esame della
petizione, la sua discussione con il cliente, la verifica della possibilità di
assumere il patrocinio e la scelta della strategia processuale da seguire;
che il
Pretore non si è inoltre avveduto di aver completamente omesso, nella decisione
30 dicembre 2009, di pronunciarsi sulle ripetibili esplicitamente chieste dai
convenuti istanti nella procedura di cauzione processuale;
che a
ragione pertanto i reclamanti rivendicano l’attribuzione di ripetibili per tale
procedura;
che in
mancanza di una nota professionale dettagliata sulle prestazioni svolte, questa
Camera può stimare con prudente apprezzamento il patrocinio svolto nella
fattispecie;
che vista
l’ampiezza dell’udienza di discussione della cauzione, comprovata dal relativo
verbale, nella quale i sette avvocati si sono cimentati in conferme di istanze,
repliche, dupliche e tripliche, e l’impegno verosimilmente richiesto per
prepararla si può ritenere che le 20 ore lavorative esposte dai reclamanti
corrispondano alla realtà;
che contrariamente
a quanto ritiene l’attrice panamense, la questione della cauzione processuale
non era per nulla semplice, come risulta dalla lettura della decisione 15
settembre 2011 di questa Camera;
che
l’onorario di fr. 450.- l’ora appare adeguato alla fattispecie, considerata la
complessità della vertenza, l’ampiezza della documentazione e le numerose parti
in causa, oltre che la responsabilità insita nel patrocinio;
che
tenuto conto delle eventuali spese (art. 6 del Regolamento sulle ripetibili) e
dell’IVA, le ripetibili a favore dei reclamanti possono in definitiva essere
quantificate in un importo arrotondato a fr. 11'000.-;
che
l’importo di fr. 3'000.- attribuito dal Pretore, oltre a non considerare la
procedura incidentale sulla cauzione processuale, si rivela manifestamente
insufficiente;
che, in parziale
accoglimento del reclamo, l’indennità per ripetibili attribuita ai reclamanti
va stabilita in fr. 11'000.-;
che va riformato solo il
dispositivo 1§ relativo ai reclamanti, essendo cresciuto in giudicato, per
mancanza di impugnativa, quello relativo agli altri convenuti che lo hanno
accettato, e la cui scelta non impegna evidentemente i reclamanti;
che gli oneri processuali
e le ripetibili della procedura ricorsuale, calcolati sulla base di un valore
litigioso di fr. 17'000.-, seguono la soccombenza delle parti (art. 106 CPC),
ritenuto che ai reclamanti vincenti in questa sede solo in misura limitata, può
essere assegnata solo un’indennità per ripetibili ridotta (II CCA 16 febbraio 2011
inc. n. 12.2009.63).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide
Fatti
I. Il
reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 2 febbraio
2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri
Dispositivo
dispositivi, è così riformata:
1§ La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 1'000.- sono poste a carico di CO 1, __________, la quale è
condannata a versare ai convenuti RE 1 e RE 2 fr. 11’000.- a titolo di
ripetibili.
II. Gli
oneri processuali della procedura di reclamo consistenti in complessivi fr.
500.-, da anticiparsi dai reclamanti, sono poste in solido a loro carico per ¼
e per ¾ a carico di CO 1, __________, che rifonderà ai reclamanti fr. 600.- complessivi
per parti di ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF);
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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