12.2012.31
Indebito arricchimento - banca - conto risparmio - prelevamento del procuratore
20 agosto 2013Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2012.31
Data decisione, Autorità:
20.08.2013, IICCA
Ricorso:
TF,4A_474/2013, 10.3.2014
Titolo:
Indebito arricchimento - banca - conto risparmio - prelevamento del procuratore
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
AZIONE IN RIPETIZIONE
art. 62 CO
Incarto n.
12.2012.31
Lugano
20 agosto
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Meschiari
sedente per statuire nella causa a
procedura ordinaria appellabile inc. n. OA.2010.217 della Pretura del Distretto
di Bellinzona promossa con petizione del 3 novembre 2010 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna
del convenuto alla restituzione dell’importo di
fr. 43'800.- oltre interessi al 5% dal 1°
febbraio 2010 e, contestualmente, il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________;
domande avversate dal convenuto, il quale
ha proposto di respingere la petizione, che il Pretore ha accolto con sentenza
del 10 gennaio 2012;
appellante il convenuto che, con appello
del 15 febbraio 2012, chiede la riforma del querelato giudizio pretorile nel
senso di respingere la petizione e di porre interamente a carico dell’attrice
tassa, spese e ripetibili di entrambe le istanze;
l’attrice, con risposta del 29 marzo 2012,
postula invece la reiezione del gravame nel senso di confermare il giudizio
pretorile, pure con protesta di tassa, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa;
ritenuto
in fatto: A. __________
è deceduto il 31 agosto 1978 lasciando quali eredi la vedova AO 1 con le figlie
__________ e __________ e il figlio AP 1. La madre AO 1 e il figlio AP 1
abitano entrambi nella casa sita sul fondo part. n. __________ RFD di __________,
appartenente agli eredi di __________. Dal 16 settembre 1993 AO 1 è titolare
del conto di risparmio terza età __________ presso la Banca __________, sul
quale AP 1 dispone di una procura dall’11 agosto 2005 (doc. F e G). Il 1°
settembre 2009 la Commissione tutoria regionale __________ (sede di __________)
ha istituito a favore di AO 1 una curatela di amministrazione e di
rappresentanza in virtù degli art. 392 cpv. 1 e art. 393 cpv. 2 CC, designando
quale curatore __________ (doc. A). Alcuni giorni dopo, e meglio l’8 settembre,
AP 1 ha prelevato dal citato conto risparmio la somma di fr. 43'800.-. Alla
fine del 2009, la Banca __________ ha inviato alla madre l’estratto e la
chiusura del suo conto risparmio per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31
dicembre 2009, ciò che ha permesso al curatore __________ di scoprire l’esistenza
di questa relazione bancaria, nonché del prelevamento in contanti effettuato
dal figlio l’8 settembre 2009 (doc. B, C, D). Il curatore __________, ritenendo
che il figlio AP 1 non avesse il diritto di prelevare quella somma dal conto
risparmio intestato alla sua pupilla, si è subito attivato per ottenerne la
restituzione (doc. H, I, L, M), facendo altresì spiccare il PE n. __________
dell’UEF di __________ (doc. K). Invano.
Fatti
B. Con
petizione del 3 novembre 2010, la madre AO 1 ha convenuto in giudizio il figlio AP 1 per ottenere la restituzione dell’importo di fr. 43'800.- oltre interessi al
5% dal 1° febbraio 2010, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UEF di __________. L’attrice ha preteso che
il convenuto, quando ha prelevato dal suo conto risparmio terza età la somma di
fr. 43'800.-, si sia indebitamente arricchito ex art. 62 CO, poiché
questo prelevamento è avvenuto senza causa legittima. Con risposta del 7 marzo
2011, il convenuto si è integralmente opposto alla petizione. Egli ha addotto di
essere il reale proprietario del conto risparmio, sostenendo che l’intestazione
alla madre del conto era solo a titolo fiduciario. Il denaro depositato sul
conto, infatti, proveniva non già da entrate della madre, ma da sue attività
lavorative accessorie e la necessità di intestare il conto a nome della madre
era stata dettata da “motivi di discrezione”, nonché dal vantaggioso
tasso d’interesse a favore degli anziani. Il figlio aggiunge poi di aver
ottenuto il consenso della madre prima di procedere al citato prelevamento, a
prescindere dal fatto che egli ritiene che il consenso della madre sia già
intrinseco alla procura che gli è stata rilasciata nell’agosto del 2005. Egli afferma
pertanto che aveva ogni diritto di prelevare quella somma.
C. Completato
un doppio scambio di allegati preliminari, esperita l’istruttoria e raccolte le
conclusioni delle parti, il Pretore, con decisione del 10 gennaio 2012, ha accolto la petizione condannando il figlio a restituire alla madre l’importo di
fr. 43'800.- oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2010, rigettando
in via definitiva, per il medesimo importo, l’opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________ e ponendo la tassa di
giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 200.- a carico del convenuto, con
l’obbligo altresì per quest’ultimo di rifondere all’attrice fr. 5'000.- a
titolo di ripetibili. Riassunti i principi che reggono l’indebito arricchimento
di cui all’art. 62 CO, nonché quelli che regolano l’onere della prova ai sensi
dell’art. 8 CC, il giudice di prime cure ha dapprima ritenuto date l’esistenza
di un arricchimento, di un impoverimento e di un nesso causale tra l’arricchimento
e l’impoverimento: la madre, intestataria del conto risparmio, è presunta
essere la proprietaria dei soldi che vi sono depositati, e pertanto quando il
figlio ha prelevato la somma di fr. 43'800.- da quel conto risparmio, si è
arricchito e ha, conseguentemente, impoverito la madre. Assodato ciò, il
Pretore ha continuato verificando l’esistenza o meno di una causa legittima al
prelevamento litigioso. Innanzitutto, egli ha rilevato che il figlio non era
riuscito a provare il consenso della madre, sottolineando che l’interrogatorio
formale dell’attrice non era potuto avvenire poiché ella non era in grado di
rispondere alle domande a causa della malattia che l’afflige. Evidenzia poi che
la procura era stata rilasciata al figlio solo dodici anni dopo l’apertura del
noto conto risparmio e che la stessa gli conferiva solo un diritto di
rappresentanza, ossia l’autorizzazione a prelevare dei soldi, ma non la
possibilità di diventarne proprietario. In simili circostanze, il consenso
della madre non poteva ritenersi intrinseco alla procura stessa. Il Pretore ha
poi continuato accertando che l’istruttoria non aveva permesso di dimostrare né
che il conto di risparmio fosse stato sempre alimentato e movimentato solo dal
figlio, né che costui fosse proprietario dell’intera somma di fr. 43'800.- e
nemmeno l’esistenza dell’asserito rapporto fiduciario tra madre e figlio. In
simili circostanze, il giudice di prima istanza ha concluso che il convenuto
doveva essere condannato a restituire l’importo che aveva indebitamente
prelevato, non essendo venuta meno la presunzione di proprietà della madre intestataria
del conto risparmio.
D. Con
appello del 15 febbraio 2012, il convenuto chiede la riforma della decisione
impugnata nel senso di respingere la petizione e di condannare l’attrice al
pagamento di tassa, spese e ripetibili per entrambe le sedi. L’attrice, con
risposta del 29 marzo 2012, propone di respingere il gravame e di confermare il
giudizio pretorile del 10 gennaio 2012, pure con protesta di tassa, spese e
ripetibili. Delle ulteriori e precise argomentazioni delle parti si dirà, per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle
impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione
della decisione. Il giudizio pretorile è stato intimato alle parti il 10
gennaio 2012 e la procedura di appello è pertanto retta dal CPC. Nelle
controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del
Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine
di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), ridotto a 10 giorni nella procedura
sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è
stata notificata il 16 gennaio 2012 in una procedura ordinaria con valore
superiore a fr. 10'000.-. L’appello è dunque tempestivo, così come lo è la
risposta allo stesso.
2. L’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 CPC). La semplice trascrizione nell’appello
delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse è
inammissibile (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1 pag. 375; sentenza del Tribunale
federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.2 con rinvii; sentenza della
Considerandi
II CCA del 6 marzo 2012, inc. n. 12.2010.53, consid.
3.
; Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero – CPC, pag. 1367 seg. ad art.
311.
CPC). L’appellante deve infatti spiegare non perché le sue argomentazioni sono
fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore,
vale a dire che egli, nel proprio allegato, deve
confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni addotte dal giudice di
prime cure e indicare per quali motivi – giuridici e fattuali – le stesse
sarebbero errate e non potrebbero essere condivise.
Ciò
premesso si constata che l’appellante ha riprodotto diversi stralci delle
conclusioni 7 dicembre 2011. La parte introduttiva delle conclusioni
corrisponde, quasi parola per parola, alla parte introduttiva dell’appello
(sono originali solo gli ultimi due trattini a pag. 3, i quali sono comunque inammissibili
poiché, essendo un riassunto di parte dei fatti, non costituiscono una vera
censura); il punto 2, lettera a), primo e secondo trattino delle conclusioni
corrisponde, quasi parola per parola, al punto 2, lettera b), primo e secondo
trattino dell’appello; il punto 2, lettera a), terzo trattino delle conclusioni
è riprodotto, praticamente parola per parola, nel punto 2 lettera b), quarto
trattino dell’appello (sono originali solo le ultime 8 righe a pag. 6) e il punto
2, lettera c), primo, secondo e terzo trattino dell’appello ripropone, anche se
con vocaboli e ordine diversi, quanto già esposto al punto 2, lettera a),
quarto, quinto e sesto trattino delle conclusioni. Come evidenziato è vero che
alcune parole o il loro ordine sono diversi e che vi sono delle aggiunte,
tuttavia le parti di questi passaggi che non si confrontano con la sentenza pretorile
del 10 gennaio 2012 sono irricevibili. Di seguito verranno pertanto trattate
unicamente le censure espressamente sollevate con l’atto di appello, che
soddisfano le premesse sopra illustrate e che hanno una
valenza autonoma rispetto alla parte ricopiata dalle conclusioni, in particolare: il punto 2, lettera a), pag.
3.
e 4, il punto 2, lettera b), terzo trattino, pag. 5, il punto 2 lettera b), quarto trattino (le ultime 8 righe a pag. 6) e il
punto 2, lettera d), pag. 8.
3.
L’appellante ripropone in primo luogo la tesi secondo cui si sarebbe
trovato in uno “stato di difficoltà se non persino di necessità probatoria” per
non aver potuto interrogare l’attrice e produrre così la prova piena e diretta
del contrario (la natura fiduciaria del conto e l’accordo della madre al
prelevamento litigioso e alla “trattenuta di quanto prelevato nelle mani del
figlio”) e rimprovera al Pretore di non averne erroneamente tenuto conto. A
torto. L’emergenza probatoria non è infatti data
qualora la situazione sia, per sua natura, suscettibile di prova piena – come
nella fattispecie –, ma, a ragione di circostanze particolari del caso concreto
– nel caso che ci occupa la malattia che affligge l’attrice –, la parte gravata
dall’onere della prova si trova impedita dall’apportare gli elementi necessari (Trezzini, op. cit.,
pag. 650 e seg. ad art. 152 CPC). Nella fattispecie non
può nemmeno essere riconosciuta a favore del convenuto
una riduzione della gradazione probatoria funzionale alla frustrazione dei
mezzi di prova, poiché alla controparte,
contrariamente a quanto pretende l’appellante, non può essere rimproverato di
aver ostacolato l’assunzione di questa prova (Trezzini,
op. cit., pag. 650 e seg. ad art. 152 CPC):
l’interrogatorio dell’attrice non è potuto avvenire a
causa “del grave deficit cognitivo in relazione ad una sindrome demenziale
compatibile con un’avanzata malattia di Alzheimer” che la affligge e che non le
avrebbe permesso di rispondere alle domande di un interrogatorio formale (cfr.
certificato dr. med. __________ del __________), ovvero per cause indipendenti
dalla volontà delle parti. Ne segue che, nel suo giudizio, il Pretore ha
correttamente dato atto di questa circostanza (sentenza impugnata, consid. 5
all’inizio) senza trarne conclusione alcuna. In altre parole, il convenuto doveva
adempiere al proprio obbligo di collaborazione, cercando di provare l’esistenza
della giusta causa al prelevamento litigioso, senza l’interrogatorio
dell’attrice.
4.
L’attrice
ha fondato la propria pretesa sull’art. 62 CO disciplinante l'arricchimento
indebito, i cui principi dottrinali e giurisprudenziali sono già stati esposti
dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 2). In questa sede è pertanto
sufficiente ricordare che nel concreto era dunque necessario accertare l’esistenza
di un arricchimento del figlio, di un impoverimento della madre, di un nesso
causale tra l’arricchimento e l’impoverimento, nonché l’assenza di una giusta
causa alla base del prelevamento litigioso. Il giudice di prime cure ha
suddiviso l’analisi di questi presupposti in due parti: nella prima ha
stabilito che il figlio si è arricchito, la madre si è impoverita e tra questo
arricchimento e questo impoverito vi è un nesso causale (sentanza impugnata,
consid. 4); nella seconda ha stabilito che il vantaggio pecuniario ottenuto dal
figlio a spese della madre è sprovvisto di causa legittima (sentanza impugnata,
consid. 5).
5.
Al
proposito della prima parte dell’analisi pretorile, l’appellante adduce che
“trattandosi di un conto risparmio erra il Pretore quando dalla sola
intestazione della titolarità del conto a nome dell’attrice desume la
presunzione che i soldi siano di proprietà dell’attrice” poiché, a suo dire, sarebbe
notorio che “il conto deposito di risparmio è un deposito irregolare dove la
banca diviene lei stessa proprietaria del danaro confidatole” e pretende
pertanto che “in forza della procura […] era senz’altro legittimato nei
confronti della banca al prelevamento e quindi a farsi restituire il possesso e
quindi, per la presunzione di proprietà, anche la proprietà dalla banca di
quanto depositato sul conto. Se poi quanto prelevato dal convenuto in forza
della procura debba (doveva) essere rimesso o no all’attrice dipende(va) dal
rapporto interno attrice-convenuto e non può essere risolto, come fatto dal
Pretore, in base al criterio della proprietà del danaro” (appello, punto 2,
lettera b, terzo trattino, pag. 5). A torto. Come stabilito dal Pretore, il
titolare del conto risparmio, ossia il contraente della banca, è effettivamente
presunto essere l’avente diritto economico dei beni che vi sono depositati. È
vero che l’intestatario può non essere l’avente diritto economico del conto
risparmio, come sostanzialmente preteso dal convenuto, ma in questo caso la
circostanza avrebbe dovuto risultare dal carteggio bancario poiché il
contraente ha l’obbligo di dichiararla, rispettivamente la banca di accertarla
per motivi di lotta contro il riciclaggio di denaro (cfr. art. 2 e 3 della
Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche; Guggenheim, Les contrats de la pratique
bancaire suisse, 4a ed. pag. 39 e seg. e Lombardini, Droit bancaire suisse, 2a ed. pag.
331.
e seg.). Dagli atti non risulta che la madre, titolare del conto risparmio,
abbia mai dichiarato alla banca che l’avente diritto economico di quel conto è
il figlio. È invece pacifico che la madre, nell’agosto 2005, ha conferito al figlio una procura di rappresentanza su quel conto (doc. G). Il procuratore,
pur beneficiando di poteri molto ampi, non diventa titolare del conto e
contraente della banca, ma rimane rappresentante del titolare (Lombardini, op. cit., pag. 331 e seg.).
In altre parole una procura non consente di trasferire la proprietà del denaro dal
titolare del conto al procuratore quando quest’ultimo li preleva. In simili
circostanze, né la qualifica giuridica asserita dal convenuto (la quale è in
realtà controversa, cfr. Guggenheim,
Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4a ed. pag. 245), né la
pretesa “temporanea proprietà” della banca sono atte a intaccare la presunzione
rilevata dal giudice di prime cure, per la quale il titolare del conto
risparmio è presunto essere il proprietario dei beni che vi sono depositati.
Posto quanto sopra la presunzione di proprietà della madre sul denaro
depositato nel conto risparmio terza età __________ e il conseguente
accertamento dell’esistenza di un nesso causale tra l’arricchimento del figlio
e l’impoverimento della madre, ammessi dal Pretore, reggono alla critica. È
vero, come osservato dall’appellante, che deve essere distinta la relazione tra
la Banca __________ e la titolare del conto AO 1 e la relazione tra la
titolare del conto AO 1 e il procuratore AP 1 e che quella che qui ci occupa è
proprio la seconda nella quale l’attrice, titolare del conto, ha accusato il
convenuto, procuratore, di essersi indebitamente arricchito ai sensi dell’art.
62.
CO. Non è tuttavia corretto affermare che il Pretore ha “risolto in base al
criterio della proprietà del danaro”. Il giudice di prime cure ha infatti precisato
che, posta l’esistenza del nesso causale tra l’arricchimento e l’impoverimento,
occorreva stabilire se nella fattispecie esisteva o meno una legittima causa al
prelevamento litigioso. Il presupposto dell’assenza di legittima causa,
infatti, è indispensabile per poter ammettere l’arricchimento indebito ai sensi
dell’art. 62 CO.
6.
Ora,
nella seconda parte dei suoi accertamenti, il Pretore si
è proprio chinato su questo aspetto e ha stabilito che il prelevamento
litigioso è avvenuto senza causa legittima poiché nulla agli atti avvalora la
tesi del figlio per la quale la madre aveva dato il proprio consenso al
prelevamento litigioso e che questo consenso non può nemmeno ritenersi
intrinseco alla procura stessa. L’istruttoria non permette di dimostrare né che
il conto di risparmio è sempre stato alimentato e movimentato solo dal figlio,
né che costui è proprietario dell’intera somma di
fr. 43'800.- e nemmeno l’esistenza dell’asserito rapporto fiduciario
tra madre e figlio.
6.1
Preliminarmente
si rileva che l’accertamento pretorile per il quale il consenso della madre non
può essere ritenuto intrinseco alla procura stessa, come preteso in prima sede
dal convenuto, non è stato censurato con l’appello. Una critica
all’accertamento pretorile può invece essere ravvisata laddove l’appellante pretende
che il fatto che “la madre fu d’accordo con il prelevamento e con la trattenuta
di quanto prelevato nelle mani del figlio […] lo si può desumere dalle
testimonianze __________ P__________ […] __________ S__________ e __________ L__________
[…]” (appello, pag. 6 e 7). Innanzitutto deve essere
detto che le deposizioni dei testi __________ P__________ e __________ S__________
non hanno alcuna portata probatoria, nella misura in cui essi hanno riferito ciò che era stato loro raccontato dal convenuto, ma
non hanno avuto alcuna percezione diretta della fattispecie, per esempio per
aver parlato con la madre o aver assistito a un dialogo madre e figlio. A ogni
modo, la deposizione di un teste che riporta un’affermazione fatta da un terzo
(a lui stesso o ad altri), perché l’ha sentita con le sue orecchie, ha valore
probatorio su questo specifico fatto, ossia sul fatto che l’ha percepito
direttamente con il suo udito, ma non prova che quella affermazione sia
conforme alla realtà. Per quanto invece concerne la testimonianza di __________
L__________, costui ha avuto una percezione diretta dei fatti per la sua
attività lavorativa a favore del convenuto, ma anch’egli ha riferito ciò che
gli era stato raccontato da quest’ultimo. Visti anche gli altri atti istruttori,
il Pretore poteva dunque giungere alla conclusione che la
tesi del convenuto sul consenso della madre al prelevamento non era stata
provata.
6.2
Con
riferimento agli altri accertamenti del primo giudice, l’appellante pretende
poi che sarebbe “difficile seguire il ragionamento (e le ipotesi poiché tali
sono) del Pretore «circa la proprietà di tutta la somma di fr. 43'800.-», circa
«l’identità» di chi ha movimentato e alimentato il conto durante tutti gli
anni, circa i fr. 5'100.- versati prima o dopo il 2009” (appello, pag. 8, lettera d). Il primo giudice è giunto alla conclusione criticata
dall’appellante dopo aver passato minuziosamente in rassegna gli atti di causa,
in particolare quelli relativi ai movimenti bancari sia del noto conto
risparmio, sia di quelli personali del convenuto. A fronte di ciò, l’appellante
si è limitato in questa sede a ribadire le tesi già proposte con le conclusioni
del 7 dicembre 2011, senza indicare per quale motivo i diversi accertamenti del
Pretore sarebbero errati. Questa censura si rivela dunque nulla per carenza di
motivazione conforme all’art. 311 CPC. A ogni modo, quand’anche la censura
potesse essere esaminata, dovrebbe essere respinta in quanto infondata. Il
Pretore ha accertato che i bollettini di versamento prodotti dal convenuto
(doc. 2 a 5) non indicano la persona che ha versato quegli importi sul conto
risparmio, né la provenienza di quei soldi. Il fatto che sia stato il convenuto
a produrli non prova che abbia eseguito quei versamenti e nemmeno che i soldi
versati fossero suoi e non della madre. Il giudice di prime cure ha altresì
concluso che per i movimenti tra il conto del figlio e quello della madre (doc.
2.
a 5 e 7 a 9), l’istruttoria non permette di concludere che i soldi prelevati
da un conto siano per forza quelli versati sull’altro. Inoltre, prosegue il
Pretore, anche volendo ammettere che questi prelevamenti e versamenti siano
stati fatti dal figlio, l’andatura oscillante del noto conto risparmio (doc.
B1) non permette di accertare che i soldi ipoteticamente versati da
quest’ultimo siano pari alla somma da lui prelevata nel settembre 2009. Anche
per l’importo di fr. 5'100.- versato dalla __________ sul noto conto di
risparmio (doc. 6) l’istruttoria non permette di determinare che questo importo
rientra nei fr. 43'800.- oggetto della vertenza. In simili circostanze, gli
accertamenti eseguiti dal Pretore e il suo apprezzamento delle prove agli atti reggono
alle critiche.
6.3
L’appellante
pretende infine che “mal si capisce come il pretore nella querelata sentenza
sulla natura fiduciaria del conto abbia sbrigativamente e arbitrariamente
concluso che «non si può altresì nemmeno desumere dagli atti che tra le due
parti esistesse un rapporto fiduciario»” (appello, pag.
6, lettera b). Il Pretore ha effettivamente espresso nei
termini indicati dal convenuto il proprio accertamento per il quale
l’istruttoria non permette di concludere che tra l’attrice e il convenuto vi
fosse un rapporto fiduciario. In precedenza, tuttavia, egli aveva esposto gli
altri accertamenti, dopo un’analisi dettagliata dei documenti di causa. A
fronte di ciò, il convenuto si è limitato a precisare, per altro in maniera
generica, “arbitrariamente poiché, pur prescindendo dall’interrogatorio formale
dell’attrice, gli atti di causa, in specie i doc. precitati e le testimonianze,
se attentamente e oggettivamente valutati alla luce del quadro economico che ha
generato e retto il conto, depongono per la sussistenza di un rapporto
fiduciario tra madre e figlio” (appello, pag. 6,
lettera b), tutte tesi già proposte
con le conclusioni del 7 dicembre 2011 che non si confrontano con gli
accertamenti del Pretore. Dal momento che l’appellante non ha spiegato perché
queste motivazioni del primo giudice sarebbero erronee o censurabili, ma ha
esposto perché le sue argomentazioni sono fondate, anche questa censura si
rivela nulla per carenza di motivazione conforme all’art. 311 CPC. A ogni modo,
quand’anche la si potesse esaminare nel merito, la stessa dovrebbe essere
respinta in quanto infondata. Già si è detto che l’istruttoria non ha permesso
di determinare che il conto di risparmio è stato alimentato e movimentato solo
dal figlio, ciò che ha fatto conseguentemente cadere la prova del rapporto
fiduciario fondata su questa circostanza. Si osserva
poi, come di transenna fatto anche dal Pretore, che se il conto risparmio fosse
stato aperto nel 1993 con l’intenzione fiduciaria addotta dal convenuto e con
la sola intenzione di depositarvi unicamente i proventi delle attività lavorative
accessorie di costui, mal si comprende come quest’ultimo abbia atteso dodici
anni (la procura è stata rilasciata nell’agosto del 2005) prima di farsi
autorizzare dalla madre a disporre liberamente dei soldi che pretende essere
soltanto suoi. Il teste __________ L__________ aveva invero dato al convenuto l’idea
del conto fiduciario a nome della madre (anche se nella sua deposizione non
situa nel tempo tale circostanza) e gli aveva espressamente consigliato di
farsi dare subito la procura (verbale di udienza dell’8 novembre 2011, pag. 7).
È vero che lo stesso teste ha dichiarato “so che AP 1 non si era fatto dare la
procura immediatamente, ma solo qualche anno dopo” (verbale udienza dell’8
novembre 2011, pag. 8) ma “qualche anno dopo” non può essere ragionevolmente
inteso come dodici anni dopo, considerato poi che l’attività del fiduciario per
il convenuto è terminata il 31 dicembre 2000. Il teste __________ L__________
ha altresì dichiarato “ripeto che vedo dal doc. 6 che il versamento della __________
è stato effettuato sul conto della Banca __________ intestato a AO 1. Per i
versamenti effettuati dalla __________ o dallo Studio commerciale __________ a
seguito delle fatturazioni per traduzioni è sempre stato utilizzato il solito
conto di accredito” (verbale udienza dell’8 novembre 2011, pag. 8). Agli atti
non vi è invero alcun documento attestante che il conto di accredito di tutti i
versamenti sia sempre stato quello della madre, ma si volesse anche ammettere
che la __________ e lo Studio commerciale __________ abbiano usato quale unico
conto di accredito il conto risparmio terza età __________ intestato alla madre
AO 1, ciò non prova ancora che sul citato conto risparmio le parti fossero in
un rapporto fiduciario, ma solo che il convenuto faceva accreditare questi
importi su un conto risparmio intestato alla madre e non su uno di sua
proprietà. Ancora una volta, gli accertamenti del
Pretore e il suo apprezzamento delle prove reggono alle critiche.
7.
Alla
luce di quanto esposto in precedenza, il Pretore ha concluso che, non essendo
stata “revocata in dubbio” la presunzione di proprietà della madre dei soldi
prelevati dal noto conto risparmio, il convenuto deve restituirle l’importo di
fr. 43'800.- che ha indebitamente prelevato. Questa valutazione del primo
giudice non costituisce un capovolgimento dell’onere probatorio come preteso
dall’appellante, ma è l’applicazione del principio, che l’appellante stesso
evidenzia anche nel suo atto di appello: “la prova dell’indebito arricchimento,
a carico dell’attrice in forza dell’art. 8 CC, rappresenta una prova negativa,
ovvero quella del’inesistenza di una giusta causa, per cui in base alla buona
fede spetta al convenuto di cooperare nella procedura probatoria offrendo la
prova del contrario, ovvero della esistenza di una valida causa: solo l’assenza
o l’insuccesso di tale prova contraria può essere considerato come indizio
dell’esattezza della tesi di chi sopporta l’onere della prova, cioè in concreto
dell’attrice” (appello, punto 2, lettera a, pag. 3 e 4). La sentenza del
Pretore regge dunque alle critiche mosse dal convenuto, il cui appello, nella limitata
misura in cui è ricevibile, deve essere respinto.
8.
Le
spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono disciplinate
dalla legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (LTG). Nel caso
concreto il valore litigioso in appello è di fr. 43'800.-, determinante anche
per un eventuale ricorso al Tribunale federale. La tassa di giustizia di
appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG, tenuto anche
conto del fatto che il Pretore non ha rispettato i limiti minimi tariffari.
L’indennità ripetibile in favore dell’appellata è stata calcolata seguendo i
criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (Rtar).
Dispositivo
Per questi motivi
richiamati la LTG e il Rtar,
decide:
1. L’appello
15 febbraio 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le
spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 2'000.- sono
poste a carico dell’appellante, il quale verserà alla parte appellata fr. 2’200.-
per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile se
il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive
un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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