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Decisione

12.2012.31

Indebito arricchimento - banca - conto risparmio - prelevamento del procuratore

20 agosto 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

petizione del 3 novembre 2010, la madre AO 1 ha convenuto in giudizio il figlio AP 1 per ottenere la restituzione dell’importo di fr. 43'800.- oltre interessi al

5% dal 1° febbraio 2010, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UEF di __________. L’attrice ha preteso che

il convenuto, quando ha prelevato dal suo conto risparmio terza età la somma di

fr. 43'800.-, si sia indebitamente arricchito ex art. 62 CO, poiché

questo prelevamento è avvenuto senza causa legittima. Con risposta del 7 marzo

2011, il convenuto si è integralmente opposto alla petizione. Egli ha addotto di

essere il reale proprietario del conto risparmio, sostenendo che l’intestazione

alla madre del conto era solo a titolo fiduciario. Il denaro depositato sul

conto, infatti, proveniva non già da entrate della madre, ma da sue attività

lavorative accessorie e la necessità di intestare il conto a nome della madre

era stata dettata da “motivi di discrezione”, nonché dal vantaggioso

tasso d’interesse a favore degli anziani. Il figlio aggiunge poi di aver

ottenuto il consenso della madre prima di procedere al citato prelevamento, a

prescindere dal fatto che egli ritiene che il consenso della madre sia già

intrinseco alla procura che gli è stata rilasciata nell’agosto del 2005. Egli afferma

pertanto che aveva ogni diritto di prelevare quella somma.

C. Completato

un doppio scambio di allegati preliminari, esperita l’istruttoria e raccolte le

conclusioni delle parti, il Pretore, con decisione del 10 gennaio 2012, ha accolto la petizione condannando il figlio a restituire alla madre l’importo di

fr. 43'800.- oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2010, rigettando

in via definitiva, per il medesimo importo, l’opposizione interposta al

precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________ e ponendo la tassa di

giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 200.- a carico del convenuto, con

l’obbligo altresì per quest’ultimo di rifondere all’attrice fr. 5'000.- a

titolo di ripetibili. Riassunti i principi che reggono l’indebito arricchimento

di cui all’art. 62 CO, nonché quelli che regolano l’onere della prova ai sensi

dell’art. 8 CC, il giudice di prime cure ha dapprima ritenuto date l’esistenza

di un arricchimento, di un impoverimento e di un nesso causale tra l’arricchimento

e l’impoverimento: la madre, intestataria del conto risparmio, è presunta

essere la proprietaria dei soldi che vi sono depositati, e pertanto quando il

figlio ha prelevato la somma di fr. 43'800.- da quel conto risparmio, si è

arricchito e ha, conseguentemente, impoverito la madre. Assodato ciò, il

Pretore ha continuato verificando l’esistenza o meno di una causa legittima al

prelevamento litigioso. Innanzitutto, egli ha rilevato che il figlio non era

riuscito a provare il consenso della madre, sottolineando che l’interrogatorio

formale dell’attrice non era potuto avvenire poiché ella non era in grado di

rispondere alle domande a causa della malattia che l’afflige. Evidenzia poi che

la procura era stata rilasciata al figlio solo dodici anni dopo l’apertura del

noto conto risparmio e che la stessa gli conferiva solo un diritto di

rappresentanza, ossia l’autorizzazione a prelevare dei soldi, ma non la

possibilità di diventarne proprietario. In simili circostanze, il consenso

della madre non poteva ritenersi intrinseco alla procura stessa. Il Pretore ha

poi continuato accertando che l’istruttoria non aveva permesso di dimostrare né

che il conto di risparmio fosse stato sempre alimentato e movimentato solo dal

figlio, né che costui fosse proprietario dell’intera somma di fr. 43'800.- e

nemmeno l’esistenza dell’asserito rapporto fiduciario tra madre e figlio. In

simili circostanze, il giudice di prima istanza ha concluso che il convenuto

doveva essere condannato a restituire l’importo che aveva indebitamente

prelevato, non essendo venuta meno la presunzione di proprietà della madre intestataria

del conto risparmio.

D. Con

appello del 15 febbraio 2012, il convenuto chiede la riforma della decisione

impugnata nel senso di respingere la petizione e di condannare l’attrice al

pagamento di tassa, spese e ripetibili per entrambe le sedi. L’attrice, con

risposta del 29 marzo 2012, propone di respingere il gravame e di confermare il

giudizio pretorile del 10 gennaio 2012, pure con protesta di tassa, spese e

ripetibili. Delle ulteriori e precise argomentazioni delle parti si dirà, per

quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle

impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione

della decisione. Il giudizio pretorile è stato intimato alle parti il 10

gennaio 2012 e la procedura di appello è pertanto retta dal CPC. Nelle

controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del

Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine

di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), ridotto a 10 giorni nella procedura

sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è

stata notificata il 16 gennaio 2012 in una procedura ordinaria con valore

superiore a fr. 10'000.-. L’appello è dunque tempestivo, così come lo è la

risposta allo stesso.

2. L’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 CPC). La semplice trascrizione nell’appello

delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse è

inammissibile (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1 pag. 375; sentenza del Tribunale

federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.2 con rinvii; sentenza della

Considerandi

II CCA del 6 marzo 2012, inc. n. 12.2010.53, consid.

3.

; Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero – CPC, pag. 1367 seg. ad art.

311.

CPC). L’appellante deve infatti spiegare non perché le sue argomentazioni sono

fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore,

vale a dire che egli, nel proprio allegato, deve

confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni addotte dal giudice di

prime cure e indicare per quali motivi – giuridici e fattuali – le stesse

sarebbero errate e non potrebbero essere condivise.

Ciò

premesso si constata che l’appellante ha riprodotto diversi stralci delle

conclusioni 7 dicembre 2011. La parte introduttiva delle conclusioni

corrisponde, quasi parola per parola, alla parte introduttiva dell’appello

(sono originali solo gli ultimi due trattini a pag. 3, i quali sono comunque inammissibili

poiché, essendo un riassunto di parte dei fatti, non costituiscono una vera

censura); il punto 2, lettera a), primo e secondo trattino delle conclusioni

corrisponde, quasi parola per parola, al punto 2, lettera b), primo e secondo

trattino dell’appello; il punto 2, lettera a), terzo trattino delle conclusioni

è riprodotto, praticamente parola per parola, nel punto 2 lettera b), quarto

trattino dell’appello (sono originali solo le ultime 8 righe a pag. 6) e il punto

2, lettera c), primo, secondo e terzo trattino dell’appello ripropone, anche se

con vocaboli e ordine diversi, quanto già esposto al punto 2, lettera a),

quarto, quinto e sesto trattino delle conclusioni. Come evidenziato è vero che

alcune parole o il loro ordine sono diversi e che vi sono delle aggiunte,

tuttavia le parti di questi passaggi che non si confrontano con la sentenza pretorile

del 10 gennaio 2012 sono irricevibili. Di seguito verranno pertanto trattate

unicamente le censure espressamente sollevate con l’atto di appello, che

soddisfano le premesse sopra illustrate e che hanno una

valenza autonoma rispetto alla parte ricopiata dalle conclusioni, in particolare: il punto 2, lettera a), pag.

3.

e 4, il punto 2, lettera b), terzo trattino, pag. 5, il punto 2 lettera b), quarto trattino (le ultime 8 righe a pag. 6) e il

punto 2, lettera d), pag. 8.

3.

L’appellante ripropone in primo luogo la tesi secondo cui si sarebbe

trovato in uno “stato di difficoltà se non persino di necessità probatoria” per

non aver potuto interrogare l’attrice e produrre così la prova piena e diretta

del contrario (la natura fiduciaria del conto e l’accordo della madre al

prelevamento litigioso e alla “trattenuta di quanto prelevato nelle mani del

figlio”) e rimprovera al Pretore di non averne erroneamente tenuto conto. A

torto. L’emergenza probatoria non è infatti data

qualora la situazione sia, per sua natura, suscettibile di prova piena – come

nella fattispecie –, ma, a ragione di circostanze particolari del caso concreto

– nel caso che ci occupa la malattia che affligge l’attrice –, la parte gravata

dall’onere della prova si trova impedita dall’apportare gli elementi necessari (Trezzini, op. cit.,

pag. 650 e seg. ad art. 152 CPC). Nella fattispecie non

può nemmeno essere riconosciuta a favore del convenuto

una riduzione della gradazione probatoria funzionale alla frustrazione dei

mezzi di prova, poiché alla controparte,

contrariamente a quanto pretende l’appellante, non può essere rimproverato di

aver ostacolato l’assunzione di questa prova (Trezzini,

op. cit., pag. 650 e seg. ad art. 152 CPC):

l’interrogatorio dell’attrice non è potuto avvenire a

causa “del grave deficit cognitivo in relazione ad una sindrome demenziale

compatibile con un’avanzata malattia di Alzheimer” che la affligge e che non le

avrebbe permesso di rispondere alle domande di un interrogatorio formale (cfr.

certificato dr. med. __________ del __________), ovvero per cause indipendenti

dalla volontà delle parti. Ne segue che, nel suo giudizio, il Pretore ha

correttamente dato atto di questa circostanza (sentenza impugnata, consid. 5

all’inizio) senza trarne conclusione alcuna. In altre parole, il convenuto doveva

adempiere al proprio obbligo di collaborazione, cercando di provare l’esistenza

della giusta causa al prelevamento litigioso, senza l’interrogatorio

dell’attrice.

4.

L’attrice

ha fondato la propria pretesa sull’art. 62 CO disciplinante l'arricchimento

indebito, i cui principi dottrinali e giurisprudenziali sono già stati esposti

dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 2). In questa sede è pertanto

sufficiente ricordare che nel concreto era dunque necessario accertare l’esistenza

di un arricchimento del figlio, di un impoverimento della madre, di un nesso

causale tra l’arricchimento e l’impoverimento, nonché l’assenza di una giusta

causa alla base del prelevamento litigioso. Il giudice di prime cure ha

suddiviso l’analisi di questi presupposti in due parti: nella prima ha

stabilito che il figlio si è arricchito, la madre si è impoverita e tra questo

arricchimento e questo impoverito vi è un nesso causale (sentanza impugnata,

consid. 4); nella seconda ha stabilito che il vantaggio pecuniario ottenuto dal

figlio a spese della madre è sprovvisto di causa legittima (sentanza impugnata,

consid. 5).

5.

Al

proposito della prima parte dell’analisi pretorile, l’appellante adduce che

“trattandosi di un conto risparmio erra il Pretore quando dalla sola

intestazione della titolarità del conto a nome dell’attrice desume la

presunzione che i soldi siano di proprietà dell’attrice” poiché, a suo dire, sarebbe

notorio che “il conto deposito di risparmio è un deposito irregolare dove la

banca diviene lei stessa proprietaria del danaro confidatole” e pretende

pertanto che “in forza della procura […] era senz’altro legittimato nei

confronti della banca al prelevamento e quindi a farsi restituire il possesso e

quindi, per la presunzione di proprietà, anche la proprietà dalla banca di

quanto depositato sul conto. Se poi quanto prelevato dal convenuto in forza

della procura debba (doveva) essere rimesso o no all’attrice dipende(va) dal

rapporto interno attrice-convenuto e non può essere risolto, come fatto dal

Pretore, in base al criterio della proprietà del danaro” (appello, punto 2,

lettera b, terzo trattino, pag. 5). A torto. Come stabilito dal Pretore, il

titolare del conto risparmio, ossia il contraente della banca, è effettivamente

presunto essere l’avente diritto economico dei beni che vi sono depositati. È

vero che l’intestatario può non essere l’avente diritto economico del conto

risparmio, come sostanzialmente preteso dal convenuto, ma in questo caso la

circostanza avrebbe dovuto risultare dal carteggio bancario poiché il

contraente ha l’obbligo di dichiararla, rispettivamente la banca di accertarla

per motivi di lotta contro il riciclaggio di denaro (cfr. art. 2 e 3 della

Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche; Guggenheim, Les contrats de la pratique

bancaire suisse, 4a ed. pag. 39 e seg. e Lombardini, Droit bancaire suisse, 2a ed. pag.

331.

e seg.). Dagli atti non risulta che la madre, titolare del conto risparmio,

abbia mai dichiarato alla banca che l’avente diritto economico di quel conto è

il figlio. È invece pacifico che la madre, nell’agosto 2005, ha conferito al figlio una procura di rappresentanza su quel conto (doc. G). Il procuratore,

pur beneficiando di poteri molto ampi, non diventa titolare del conto e

contraente della banca, ma rimane rappresentante del titolare (Lombardini, op. cit., pag. 331 e seg.).

In altre parole una procura non consente di trasferire la proprietà del denaro dal

titolare del conto al procuratore quando quest’ultimo li preleva. In simili

circostanze, né la qualifica giuridica asserita dal convenuto (la quale è in

realtà controversa, cfr. Guggenheim,

Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4a ed. pag. 245), né la

pretesa “temporanea proprietà” della banca sono atte a intaccare la presunzione

rilevata dal giudice di prime cure, per la quale il titolare del conto

risparmio è presunto essere il proprietario dei beni che vi sono depositati.

Posto quanto sopra la presunzione di proprietà della madre sul denaro

depositato nel conto risparmio terza età __________ e il conseguente

accertamento dell’esistenza di un nesso causale tra l’arricchimento del figlio

e l’impoverimento della madre, ammessi dal Pretore, reggono alla critica. È

vero, come osservato dall’appellante, che deve essere distinta la relazione tra

la Banca __________ e la titolare del conto AO 1 e la relazione tra la

titolare del conto AO 1 e il procuratore AP 1 e che quella che qui ci occupa è

proprio la seconda nella quale l’attrice, titolare del conto, ha accusato il

convenuto, procuratore, di essersi indebitamente arricchito ai sensi dell’art.

62.

CO. Non è tuttavia corretto affermare che il Pretore ha “risolto in base al

criterio della proprietà del danaro”. Il giudice di prime cure ha infatti precisato

che, posta l’esistenza del nesso causale tra l’arricchimento e l’impoverimento,

occorreva stabilire se nella fattispecie esisteva o meno una legittima causa al

prelevamento litigioso. Il presupposto dell’assenza di legittima causa,

infatti, è indispensabile per poter ammettere l’arricchimento indebito ai sensi

dell’art. 62 CO.

6.

Ora,

nella seconda parte dei suoi accertamenti, il Pretore si

è proprio chinato su questo aspetto e ha stabilito che il prelevamento

litigioso è avvenuto senza causa legittima poiché nulla agli atti avvalora la

tesi del figlio per la quale la madre aveva dato il proprio consenso al

prelevamento litigioso e che questo consenso non può nemmeno ritenersi

intrinseco alla procura stessa. L’istruttoria non permette di dimostrare né che

il conto di risparmio è sempre stato alimentato e movimentato solo dal figlio,

né che costui è proprietario dell’intera somma di

fr. 43'800.- e nemmeno l’esistenza dell’asserito rapporto fiduciario

tra madre e figlio.

6.1

Preliminarmente

si rileva che l’accertamento pretorile per il quale il consenso della madre non

può essere ritenuto intrinseco alla procura stessa, come preteso in prima sede

dal convenuto, non è stato censurato con l’appello. Una critica

all’accertamento pretorile può invece essere ravvisata laddove l’appellante pretende

che il fatto che “la madre fu d’accordo con il prelevamento e con la trattenuta

di quanto prelevato nelle mani del figlio […] lo si può desumere dalle

testimonianze __________ P__________ […] __________ S__________ e __________ L__________

[…]” (appello, pag. 6 e 7). Innanzitutto deve essere

detto che le deposizioni dei testi __________ P__________ e __________ S__________

non hanno alcuna portata probatoria, nella misura in cui essi hanno riferito ciò che era stato loro raccontato dal convenuto, ma

non hanno avuto alcuna percezione diretta della fattispecie, per esempio per

aver parlato con la madre o aver assistito a un dialogo madre e figlio. A ogni

modo, la deposizione di un teste che riporta un’affermazione fatta da un terzo

(a lui stesso o ad altri), perché l’ha sentita con le sue orecchie, ha valore

probatorio su questo specifico fatto, ossia sul fatto che l’ha percepito

direttamente con il suo udito, ma non prova che quella affermazione sia

conforme alla realtà. Per quanto invece concerne la testimonianza di __________

L__________, costui ha avuto una percezione diretta dei fatti per la sua

attività lavorativa a favore del convenuto, ma anch’egli ha riferito ciò che

gli era stato raccontato da quest’ultimo. Visti anche gli altri atti istruttori,

il Pretore poteva dunque giungere alla conclusione che la

tesi del convenuto sul consenso della madre al prelevamento non era stata

provata.

6.2

Con

riferimento agli altri accertamenti del primo giudice, l’appellante pretende

poi che sarebbe “difficile seguire il ragionamento (e le ipotesi poiché tali

sono) del Pretore «circa la proprietà di tutta la somma di fr. 43'800.-», circa

«l’identità» di chi ha movimentato e alimentato il conto durante tutti gli

anni, circa i fr. 5'100.- versati prima o dopo il 2009” (appello, pag. 8, lettera d). Il primo giudice è giunto alla conclusione criticata

dall’appellante dopo aver passato minuziosamente in rassegna gli atti di causa,

in particolare quelli relativi ai movimenti bancari sia del noto conto

risparmio, sia di quelli personali del convenuto. A fronte di ciò, l’appellante

si è limitato in questa sede a ribadire le tesi già proposte con le conclusioni

del 7 dicembre 2011, senza indicare per quale motivo i diversi accertamenti del

Pretore sarebbero errati. Questa censura si rivela dunque nulla per carenza di

motivazione conforme all’art. 311 CPC. A ogni modo, quand’anche la censura

potesse essere esaminata, dovrebbe essere respinta in quanto infondata. Il

Pretore ha accertato che i bollettini di versamento prodotti dal convenuto

(doc. 2 a 5) non indicano la persona che ha versato quegli importi sul conto

risparmio, né la provenienza di quei soldi. Il fatto che sia stato il convenuto

a produrli non prova che abbia eseguito quei versamenti e nemmeno che i soldi

versati fossero suoi e non della madre. Il giudice di prime cure ha altresì

concluso che per i movimenti tra il conto del figlio e quello della madre (doc.

2.

a 5 e 7 a 9), l’istruttoria non permette di concludere che i soldi prelevati

da un conto siano per forza quelli versati sull’altro. Inoltre, prosegue il

Pretore, anche volendo ammettere che questi prelevamenti e versamenti siano

stati fatti dal figlio, l’andatura oscillante del noto conto risparmio (doc.

B1) non permette di accertare che i soldi ipoteticamente versati da

quest’ultimo siano pari alla somma da lui prelevata nel settembre 2009. Anche

per l’importo di fr. 5'100.- versato dalla __________ sul noto conto di

risparmio (doc. 6) l’istruttoria non permette di determinare che questo importo

rientra nei fr. 43'800.- oggetto della vertenza. In simili circostanze, gli

accertamenti eseguiti dal Pretore e il suo apprezzamento delle prove agli atti reggono

alle critiche.

6.3

L’appellante

pretende infine che “mal si capisce come il pretore nella querelata sentenza

sulla natura fiduciaria del conto abbia sbrigativamente e arbitrariamente

concluso che «non si può altresì nemmeno desumere dagli atti che tra le due

parti esistesse un rapporto fiduciario»” (appello, pag.

6, lettera b). Il Pretore ha effettivamente espresso nei

termini indicati dal convenuto il proprio accertamento per il quale

l’istruttoria non permette di concludere che tra l’attrice e il convenuto vi

fosse un rapporto fiduciario. In precedenza, tuttavia, egli aveva esposto gli

altri accertamenti, dopo un’analisi dettagliata dei documenti di causa. A

fronte di ciò, il convenuto si è limitato a precisare, per altro in maniera

generica, “arbitrariamente poiché, pur prescindendo dall’interrogatorio formale

dell’attrice, gli atti di causa, in specie i doc. precitati e le testimonianze,

se attentamente e oggettivamente valutati alla luce del quadro economico che ha

generato e retto il conto, depongono per la sussistenza di un rapporto

fiduciario tra madre e figlio” (appello, pag. 6,

lettera b), tutte tesi già proposte

con le conclusioni del 7 dicembre 2011 che non si confrontano con gli

accertamenti del Pretore. Dal momento che l’appellante non ha spiegato perché

queste motivazioni del primo giudice sarebbero erronee o censurabili, ma ha

esposto perché le sue argomentazioni sono fondate, anche questa censura si

rivela nulla per carenza di motivazione conforme all’art. 311 CPC. A ogni modo,

quand’anche la si potesse esaminare nel merito, la stessa dovrebbe essere

respinta in quanto infondata. Già si è detto che l’istruttoria non ha permesso

di determinare che il conto di risparmio è stato alimentato e movimentato solo

dal figlio, ciò che ha fatto conseguentemente cadere la prova del rapporto

fiduciario fondata su questa circostanza. Si osserva

poi, come di transenna fatto anche dal Pretore, che se il conto risparmio fosse

stato aperto nel 1993 con l’intenzione fiduciaria addotta dal convenuto e con

la sola intenzione di depositarvi unicamente i proventi delle attività lavorative

accessorie di costui, mal si comprende come quest’ultimo abbia atteso dodici

anni (la procura è stata rilasciata nell’agosto del 2005) prima di farsi

autorizzare dalla madre a disporre liberamente dei soldi che pretende essere

soltanto suoi. Il teste __________ L__________ aveva invero dato al convenuto l’idea

del conto fiduciario a nome della madre (anche se nella sua deposizione non

situa nel tempo tale circostanza) e gli aveva espressamente consigliato di

farsi dare subito la procura (verbale di udienza dell’8 novembre 2011, pag. 7).

È vero che lo stesso teste ha dichiarato “so che AP 1 non si era fatto dare la

procura immediatamente, ma solo qualche anno dopo” (verbale udienza dell’8

novembre 2011, pag. 8) ma “qualche anno dopo” non può essere ragionevolmente

inteso come dodici anni dopo, considerato poi che l’attività del fiduciario per

il convenuto è terminata il 31 dicembre 2000. Il teste __________ L__________

ha altresì dichiarato “ripeto che vedo dal doc. 6 che il versamento della __________

è stato effettuato sul conto della Banca __________ intestato a AO 1. Per i

versamenti effettuati dalla __________ o dallo Studio commerciale __________ a

seguito delle fatturazioni per traduzioni è sempre stato utilizzato il solito

conto di accredito” (verbale udienza dell’8 novembre 2011, pag. 8). Agli atti

non vi è invero alcun documento attestante che il conto di accredito di tutti i

versamenti sia sempre stato quello della madre, ma si volesse anche ammettere

che la __________ e lo Studio commerciale __________ abbiano usato quale unico

conto di accredito il conto risparmio terza età __________ intestato alla madre

AO 1, ciò non prova ancora che sul citato conto risparmio le parti fossero in

un rapporto fiduciario, ma solo che il convenuto faceva accreditare questi

importi su un conto risparmio intestato alla madre e non su uno di sua

proprietà. Ancora una volta, gli accertamenti del

Pretore e il suo apprezzamento delle prove reggono alle critiche.

7.

Alla

luce di quanto esposto in precedenza, il Pretore ha concluso che, non essendo

stata “revocata in dubbio” la presunzione di proprietà della madre dei soldi

prelevati dal noto conto risparmio, il convenuto deve restituirle l’importo di

fr. 43'800.- che ha indebitamente prelevato. Questa valutazione del primo

giudice non costituisce un capovolgimento dell’onere probatorio come preteso

dall’appellante, ma è l’applicazione del principio, che l’appellante stesso

evidenzia anche nel suo atto di appello: “la prova dell’indebito arricchimento,

a carico dell’attrice in forza dell’art. 8 CC, rappresenta una prova negativa,

ovvero quella del’inesistenza di una giusta causa, per cui in base alla buona

fede spetta al convenuto di cooperare nella procedura probatoria offrendo la

prova del contrario, ovvero della esistenza di una valida causa: solo l’assenza

o l’insuccesso di tale prova contraria può essere considerato come indizio

dell’esattezza della tesi di chi sopporta l’onere della prova, cioè in concreto

dell’attrice” (appello, punto 2, lettera a, pag. 3 e 4). La sentenza del

Pretore regge dunque alle critiche mosse dal convenuto, il cui appello, nella limitata

misura in cui è ricevibile, deve essere respinto.

8.

Le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono disciplinate

dalla legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (LTG). Nel caso

concreto il valore litigioso in appello è di fr. 43'800.-, determinante anche

per un eventuale ricorso al Tribunale federale. La tassa di giustizia di

appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG, tenuto anche

conto del fatto che il Pretore non ha rispettato i limiti minimi tariffari.

L’indennità ripetibile in favore dell’appellata è stata calcolata seguendo i

criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (Rtar).

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati la LTG e il Rtar,

decide:

1. L’appello

15 febbraio 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le

spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 2'000.- sono

poste a carico dell’appellante, il quale verserà alla parte appellata fr. 2’200.-

per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile se

il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive

un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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