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Decisione

12.2012.35

Irricevibilità di appello non motivato per espulsione in tutela dei casi manifesti

9 marzo 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti, che con atto 14 febbraio 2012 chiedono di avere il tempo di

traslocare ed espongono la loro situazione precaria;

ritenuto

in

fatto e in diritto:

che A__________

e AO 2, proprietari del fondo n. __________, hanno concesso in locazione ai

coniugi AP 2 e AP 1 la casa d’abitazione edificata sul fondo e il terreno

annesso dal 1° settembre 2009, per una pigione mensile complessiva di fr.

1'400.- oltre acconto spese accessorie mensili di fr. 50.- (doc. L);

che il 4

ottobre 2011 il AO 1, amministratore dell’immobile in seguito al fallimento

privato del proprietario fondiario, ha diffidato i conduttori a versare entro

30 giorni gli arretrati della pigione da luglio a ottobre 2011 per un totale di

fr. 6'300.-, con la comminatoria della disdetta del contratto in caso di

mancato pagamento nel termine (doc. C);

che il 16

novembre 2011 l’amministrazione ha inviato a ognuno dei coniugi il modulo

ufficiale di disdetta del contratto di locazione per la scadenza del 31

dicembre 2011, non avendo ricevuto alcun versamento dopo la diffida (doc. D, H);

che i

conduttori non sono comparsi all’udienza indetta dall’Ufficio di conciliazione

in materia di locazione di ___per discutere la loro domanda 5 dicembre 2011 di

proroga del contratto (doc. E), sicché la procedura è stata stralciata dai

ruoli (doc. F);

che non

avendo i conduttori riconsegnato i locali alla scadenza del contratto, l’amministrazione

li ha convenuti con istanza 19 gennaio 2012 davanti alla Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 4, per ottenerne l’immediata espulsione dall’immobile ancora

occupato;

che

all’udienza del 9 febbraio 2012 il patrocinatore dell’istante ha confermato la

domanda di espulsione con esecuzione effettiva, mentre i convenuti non sono

comparsi benché regolarmente citati;

che con decisione

9 febbraio 2012, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti, il

Pretore ha accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria per mora del

conduttore ai sensi dell’art. 257d CO e ha accolto la domanda di espulsione,

disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a carico dei convenuti la tassa

Considerandi

di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di rifondere

alla parte istante fr. 100.- a titolo di indennità;

che i

conduttori hanno interposto appello il 14 febbraio 2012, chiedendo di avere

tempo fino al 15 marzo 2012 per eseguire il trasloco e spiegando la loro

situazione, resa precaria dai disagi provocati dal carente stato dell’immobile;

che

l’atto non è stato notificato alla controparte;

che

contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti

e il cui valore è di fr. 50’400.- come accertato dal Pretore, è dato il rimedio

dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);

che

l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre,

anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del

Pretore (Bohnet, Le droit du bail

en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail,

2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

che nella

fattispecie i convenuti non muovono critiche alla decisione del Pretore né per

quel che concerne l’accertamento dei fatti esposti né per quel che concerne

l’applicazione del diritto, spiegano le difficoltà causate loro da un immobile

in cattivo stato e umido, rievocano le difficoltà insorte con il proprietario e

le vicissitudini sorte dalla decisione di questi di mettere in vendita

l’immobile a loro insaputa, e chiedono di poter avere una proroga fino al 15

marzo 2012 per eseguire il trasloco, già predisposto;

che in

tali circostanze l’appello deve essere dichiarato improponibile per carenza di

motivazione e può essere evaso senza che sia necessario notificarlo alla

controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;

che a

ogni modo, quand’anche si potesse entrare nel merito dell’appello,

l’opposizione all’espulsione si rivelerebbe infondata poiché gli appellanti

hanno ammesso la mora nel pagamento delle pigioni e dall’incarto risulta la

fondatezza della disdetta straordinaria ai sensi dell’art. 257d CO, sicché a

ragione il Pretore ha riconosciuto l’esistenza di un caso manifesto ai sensi

dell’art. 257 CPC e ha disposto l’esecuzione diretta;

che una

decisione di espulsione non può essere ritardata dall’autorità di appello,

un’eventuale proroga dei termini potendo nondimeno essere accordata

dall’istante;

che gli

oneri processuali dell’appello vanno a carico degli appellanti, mentre non si

giustifica attribuire ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello non è

stato notificato per osservazioni;

che nella

determinazione della tassa di giustizia si è tenuto conto della precaria

situazione in cui affermano di trovarsi gli appellanti;

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

decide:

1. L’appello

14 febbraio 2012 di AP 2 e AP 1 è irricevibile e la decisione 9 febbraio 2012

nella causa SO.2012.245 è confermata.

2. Le

spese processuali in complessivi fr. 100.-, già anticipate dagli appellanti, rimangono

a loro carico. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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