12.2012.38
Blocco cautelare di garanzia bancaria
18 giugno 2012Italiano19 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2012.38
Data decisione, Autorità:
18.06.2012, IICCA
Titolo:
Blocco cautelare di garanzia bancaria
CONTRATTO A FAVORE DI TERZI
PROVVEDIMENTI CAUTELARI
art. 111 CO
art. 261 CPC
Incarto n.
12.2012.38
Lugano
18 giugno
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2011.12
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza cautelare 20 settembre 2011 da
AP 1
AP 2
tutti rappr. da RA
1
contro
AO 1
AO 2
tutti rappr. da RA
2
con cui le
istanti hanno chiesto di ordinare alla Banca __________, __________, di
disporre l’immediato blocco del pagamento della garanzia di restituzione
d’acconto n. __________ emessa il 9 dicembre 2010 in loro nome e per loro conto per un importo massimo di fr. 432'500.- a favore del consorzio
formato dalle convenute, fino a definitiva cognizione dell’azione di merito;
domanda
avversata dalle convenute che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e che
il Pretore con decisione 9 febbraio 2012 ha respinto;
appellanti
le istanti con atto di appello 20 febbraio 2012, con cui chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre le
convenute con osservazioni 12 marzo 2012 postulano la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
contratto 10 novembre 2010 (doc. A) il consorzio formato dalla società __________
AO 1 e dalla società __________ AO 2, che si era aggiudicato la commessa
pubblica per la costruzione del __________ di __________, ha subappaltato per
un importo di fr. 8'650'000.- al consorzio formato dalle società __________ AP
1 e AP 2 la fornitura delle relative opere da metalcostruttore. Nelle
condizioni speciali del contratto è stato tra l’altro previsto che il
subcommittente avrebbe versato al subappaltatore un acconto pari al 5% della
somma subappaltata (fr. 432'500.-), poi pagato, e che questi gli avrebbe fornito
una garanzia bancaria a garanzia della restituzione dello stesso.
2. Il
9 dicembre 2010, su richiesta del consorzio formato da AP 1 e AP 2, la Banca __________,
richiamato il contratto di subappalto e gli accordi in esso menzionati, ha
emesso a favore del consorzio formato da AO 1 e AO 2 la garanzia di
restituzione d’acconto n. __________ (doc. B), impegnandosi “in modo
irrevocabile, a pagarvi immediatamente a vostra prima richiesta,
indipendentemente dalla validità e dagli effetti giuridici del contratto in
questione e rinunciando altresì a far valere eccezioni o obiezioni risultanti
dal medesimo, qualsiasi importo fino a concorrenza della somma di fr. 432'500.-
… previa vostra richiesta scritta attestante che la ditta Consorzio AP 1 - AP 2
__________ (fornitore) non ha ottemperato ai suoi obblighi contrattuali di
fornitura”. In quello scritto è stato altresì precisato che “… per
ragioni d’identificazione, la vostra richiesta scritta di pagamento deve pervenirci
tramite primaria banca, la quale certifichi che le firme ivi apposte impegnano
giuridicamente la vostra ditta. … La nostra garanzia è valida fino al:
30.11.2012 e si estinguerà automaticamente e totalmente, se la vostra richiesta
scritta di pagamento … non sarà in nostro possesso al nostro indirizzo summenzionato
entro tale data … L’importo della presente garanzia verrà automaticamente
ridotto proporzionalmente al valore di ogni consegna, a ricezione da parte
nostra di copia della fattura commerciale e del relativo documento di trasporto,
che siamo autorizzati ad accettare come prova conclusiva che tale consegna è
stata effettuata”.
3. Il
2 settembre 2011 (doc. E) il consorzio formato da AO 1 e AO 2 ha significato al consorzio formato da AP 1 e AP 2 la rescissione del contratto di subappalto con
effetto immediato e senza indennità, rimproverandogli in sostanza di non aver
portato a termine entro il termine impartito i lavori ripetutamente
sollecitati, l’ultima volta con la diffida 17 agosto 2011 (doc. D).
Con
lettera 15 settembre 2011 (doc. C) esso, dopo aver rilevato che “a seguito
delle gravi inadempienze contrattuali del Consorzio AP 1 / AP 2, ci siamo visti
costretti a rescindere il suddetto contratto con effetto immediato e senza indennità
...” ha pertanto chiesto alla Banca __________ “l’immediata restituzione
dell’intero importo da noi versato al Consorzio AP 1 / AP 2 a titolo di acconto pari a fr. 432'500.-”. Richiesto dalla banca il 9 settembre 2011 (doc. Q)
di esprimersi sulla richiesta di escussione della garanzia, che altrimenti sarebbe
stata ossequiata il 21 settembre 2011, il 16 settembre 2011 (doc. P) il
consorzio formato da AP 1 e AP 2 le ha intimato di non dar seguito alla
richiesta di pagamento, da lui ritenuta un abuso di diritto.
4. Con
istanza 20 settembre 2011, avversata dalle rispettive controparti, AP 1 e AP 2
hanno convenuto innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona AO 1 e AO 2
chiedendo in via supercautelare e cautelare che fosse ordinato alla Banca __________
di disporre l’immediato blocco del pagamento della garanzia di restituzione
d’acconto n. __________, il tutto fino a definitiva cognizione dell’azione di
merito. Evocati l’urgenza della domanda ed il pericolo di pregiudizio
irreparabile che sarebbe potuto derivar loro dalla mancata adozione del
provvedimento, esse, a sostegno del verosimile buon fondamento dell’azione di
merito, hanno evidenziato come la garanzia in questione costituisse un impegno
accessorio e come in ogni caso la sua escussione costituisse un manifesto abuso
di diritto, non potendosi imputare loro una qualsiasi violazione contrattuale, tanto
più che nemmeno erano state adempiute le condizioni formali per la sua
escussione, le convenute non avendo addotto e dimostrato la violazione di loro “obblighi
contrattuali di fornitura” rispettivamente chiesto il pagamento tramite una
primaria banca e non esistendo nemmeno una ragione sociale AP 1 / AP 2.
5. Il
Pretore, con la decisione 9 febbraio 2012 qui impugnata, ha respinto l’istanza
cautelare, revocando così il blocco della garanzia decretato in via
supercautelare il 20 settembre 2011.
Il
giudice di prime cure ha dapprima stabilito, sulla base di un’interpretazione
oggettiva fondata sul principio dell’affidamento, che la garanzia di
restituzione d’acconto litigiosa appariva una garanzia indipendente o a prima
richiesta. Ciò posto, egli ha quindi ritenuto che le istanti non avevano reso
sufficientemente verosimile che nelle particolari circostanze l’escussione della
garanzia potesse essere costitutiva dell’abuso di diritto, ovvero che la
responsabilità della loro inadempienza fosse imputabile alle convenute: dalle
risultanze istruttorie appariva in effetti verosimile che le istanti non
avevano presentato e eseguito tutto ciò che era stato loro imposto dal
contratto, ma non risultava con sufficiente coerenza se ciò era stato causato
da un eccessivo formalismo nell’organizzazione del cantiere o dalle
diversificazioni apportate dalle istanti nei progetti da loro redatti o da
altre ragioni. Quanto infine al presunto mancato rispetto da parte delle
convenute delle condizioni formali per l’escussione della garanzia, il giudice
ha escluso che le istanti potessero prevalersene, solo la banca dovendo
esaminare se quelle condizioni erano adempiute, ciò che essa aveva per altro
ritenuto essere il caso, avendo inteso dar seguito alla richiesta di pagamento a
suo tempo formulata al suo indirizzo (doc. Q).
6. Con
l’appello 20 febbraio 2012 che qui ci occupa le istanti chiedono di riformare il
querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare. Esse, in
estrema sintesi, ripropongono la tesi secondo cui la garanzia di restituzione
d’acconto in questione era di carattere accessorio. E, nel caso in cui la
stessa dovesse tuttavia costituire una garanzia a prima richiesta, ribadiscono
che le condizioni formali per la sua escussione non erano state adempiute e che
l’escussione da parte delle convenute era comunque abusiva.
7. Delle
osservazioni 12 marzo 2012 con cui le convenute postulano la reiezione del gravame
si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
8. Giusta
l’art. 261 cpv. 1 CPC il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari
quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di
esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio
difficilmente riparabile (lett. b).
La
dottrina ne ha dedotto che l’adozione di un provvedimento cautelare è
subordinata all’esistenza dei seguenti presupposti: la parvenza di buon
fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito, l’esistenza di
una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio
di un pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità (Trezzini, Commentario CPC, p. 1161
segg.; II CCA 20 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.221).
9. Nel
caso di specie i presupposti dell’esistenza di una lesione o di una minaccia di
lesione del diritto delle istanti, il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile, l’urgenza e la proporzionalità - neppure oggetto di esame nel
giudizio impugnato - non pongono particolari problemi: è in effetti
incontestabile che la richiesta delle convenute di escussione della garanzia di
restituzione dell’acconto di fr. 432'500.-, se non bloccata con una proporzionata
domanda cautelare, senz’altro urgente siccome quella richiesta di pagamento era
nel frattempo già stata inviata alla banca (doc. C) che da parte sua aveva già
preannunciato una sua positiva evasione per il 21 settembre 2011 (doc. Q), sarebbe
senz’altro tale, già per l’importanza della somma in gioco, da creare un danno
difficilmente riparabile alle istanti, il cui conto presso la banca verrebbe in
tal modo addebitato, con una perdita temporanea di disposizione sulla somma in
questione (De Gottrau, Garantie bancaire
II, in: FJS 1349 p. 23 seg.; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 74 ad art. 376; DTF 105 Ia 318 consid. 2a con rif.; TF 8
aprile 2002 4P.5/2002 consid. 1a, 21 giugno 2005 4P.44/2005 consid. 1.2; NRCP
2004 p. 544).
Ciò
posto, resta in definitiva da esaminare se sia dato anche il requisito della
parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito.
10. La
tesi delle istanti secondo cui la garanzia di cui al doc. B non costituirebbe verosimilmente
una garanzia bancaria a prima richiesta, ma un impegno accessorio, va
innanzitutto disattesa.
Pacifico
che l'istruttoria non abbia permesso di stabilire quale fosse la reale e
concorde volontà delle parti al momento della sottoscrizione dell'accordo di
cui al doc. A o del doc. B (contrariamente all’assunto delle convenute, il
tenore della clausola § IV 4 del contratto non riferendosi alla garanzia
litigiosa), è a ragione che il Pretore ha ritenuto che l'interpretazione in
base al principio dell'affidamento, che così s'imponeva, faceva decisamente propendere
per l'esistenza di una garanzia indipendente: indizi in tal senso sono
innanzitutto il fatto che la stessa sia stata emessa, oltretutto
irrevocabilmente, da una banca (DTF 113 II 434 consid. 2c, 117 III 76 consid.
6b, 131 III 511 consid. 4.3; II CCA 30 maggio 1997 inc. n. 12.97.24; NRCP 2004
p. 252, 2006 p. 194; RtiD I-2004 N. 33c; Pestalozzi,
Basler Kommentar, 4ª ed., n. 26
ad art. 111 CO; Rapp, Garanties à
première demande et autres garanties bancaires, in: Iynedjian, Sûretés et garanties bancaires, p. 267 e 272; Zobl, Die Bankgarantie im
schweizerischen Recht, in: Wiegand,
Personalsichereiten, p. 35), la menzione del fatto che il pagamento sarebbe
avvenuto a prima richiesta (DTF 117 III 76 consid. 6b, 131 III 511 consid. 4.3;
II CCA 25 agosto 1992 inc. n. 96/92, 30 maggio 1997 inc. n. 12.97.24; NRCP
2004 p. 252 e 255, 2006 p. 194; RtiD I-2004 N. 33c; Rep. 1992 p. 260; Kleiner,
Bankgarantie, 4ª ed., n. 5.32; Rapp, op. cit., p. 271; Guggenheim, Les contrats de la pratique
bancaire suisse, 4ª ed., p.
354; Dohm, Les garanties
bancaires dans le commerce international, p. 60 n. 80), la rinuncia del garante
a sollevare qualsiasi eccezione o obiezione (DTF 113 II 434 consid. 3d
ed e, 117 III 76 consid. 6b, 131 III 511 consid. 4.3; II CCA 25 agosto
1992 inc. n. 96/92, 30 maggio 1997 inc. n. 12.97.24; NRCP 2004 p. 252 e 255, 2006
p. 194; RtiD I-2004 N. 33c; Rep. citato;
Kleiner, op. cit., n. 5.35-37; Pestalozzi, op. cit., n. 30 ad art. 111
CO; Rapp, op. cit., ibidem; Guggenheim, op. cit., p. 352; Dohm, op. cit., p. 60 n. 79; Zobl, op. cit., p. 34), il fatto che
alla richiesta di escussione doveva essere allegata una dichiarazione di
conferma di adempimento delle condizioni per il pagamento (Kleiner, op. cit., n. 5.26-29; Dohm, op. cit., p. 61 n. 83; NRCP 2006
p. 194) e soprattutto il fatto che la garanzia era stata fornita nell’ambito di
un contratto a carattere internazionale (DTF 113 II 434 consid. 2c, 117 III 76
consid. 6b, 131 III 511 consid. 4.3; Pestalozzi,
op. cit., n. 26 ad art. 111 CO; Rapp,
op. cit., p. 267 e 272; Dohm, op.
cit., p. 63 n. 89; Zobl, op. cit.,
ibidem; NRCP 2006 p. 194). Il fatto che nell'accordo si facesse riferimento al
contratto di subappalto (doc. A), specificandone le condizioni essenziali, non
esclude l'esistenza di una garanzia ex art. 111 CO: anche qui un riferimento al
rapporto di base è in effetti tutt'altro che inusuale (cfr. Guggenheim, op. cit., p. 348; Rapp, op. cit., p. 266; DTF 117 III 76
consid. 6b, 122 III 321 consid. 4a; NRCP 2006 p. 194; RtiD I-2004 N. 33c; Rep. citato), specialmente nel caso in
cui le parti abbiano fatto capo alla forma della "bürgschaftsähnliche
Garantie", ove il garante promette la sua prestazione al beneficiario per
il caso che il terzo si rivelasse inadempiente (II CCA 21 dicembre 1993 inc. n.
2507, 30 maggio 1997 inc. n. 12.97.24; NRCP 2004 p. 251 e 254, 2006 p. 194; RtiD
I-2004 N. 33c). Se a questo si aggiunge la circostanza, di per sé comunque non
decisiva, che nel contratto di subappalto rispettivamente nell’impegno
rilasciato dalla banca la garanzia qui in esame era stata denominata “garanzia
bancaria” e “garanzia di restituzione d’acconto”, ben si può ritenere verosimile
che essa costituisse proprio una garanzia indipendente, poco importando il
fatto che la stessa non riporti un importo fisso ma solo un importo massimo (Kleiner, op. cit., n. 5.18; per Zobl, op. cit., p. 38, in ambito internazionale la fissazione di un importo massimo della garanzia è per altro usuale; cfr.
pure NRCP 2006 p. 194).
11. Le
istanti obiettano in seguito che le condizioni formali per l’escussione della
garanzia non sarebbero state verosimilmente adempiute, le convenute non avendo
addotto e dimostrato la violazione di loro “obblighi contrattuali di
fornitura” o ancora chiesto il pagamento tramite una primaria banca.
11.1 Nella
garanzia a prima richiesta il solo requisito per la prestazione da parte del
garante consiste nella domanda di pagamento del beneficiario, che deve essere
presentata nel termine di validità della garanzia, al luogo pattuito dal
contratto e nella forma richiesta (Lombardini, Droit bancaire suisse, n. 66 p.
308; Spaini, Die Bankgarantie und
ihre Erscheinungsformen bei Bauarbeiten, p. 111). Il garante deve in tal caso
verificare che le condizioni formali stabilite dalla garanzia siano adempiute (Lombardini,
op. cit., n. 68 seg. p. 308 seg.; DTF 122 III 273 consid. 3a/aa; TF 21 giugno
2005 4P.44/2005 consid. 4.2.1, 26 giugno 2007 4C.12/2007 consid. 3.1, 15 agosto 2007 4A_171/2007 consid. 4.1). In base al principio della formalità
documentale (cosiddetta “Dokumentenstrenge”) il garante verifica i documenti
prodotti dal profilo della loro conformità formale ma non della loro conformità
materiale (Dohm, op. cit., n. 204 p. 103). Tale principio si applica con lo stesso
rigore non solo nell’ambito del credito documentario ma anche in quello delle
garanzie a prima richiesta (DTF 122 III 273 consid. 3 a/aa; RVJ 2003 p.
292; RtiD I-2007 N. 39c).
11.2 Nel
caso di specie il fatto che nella domanda di escussione (doc. C) le convenute
abbiano fatto riferimento a “gravi inadempienze contrattuali” delle istanti
quando invece secondo il tenore della garanzia (doc. B) la sua escussione era
possibile solo in presenza di una dichiarazione attestante la violazione dei
loro “obblighi contrattuali di fornitura” non significa che le
condizioni formali per il pagamento siano state disattese, la dottrina avendo
già avuto modo di stabilire che le dichiarazioni del beneficiario - fatto salvo
il caso in cui sia richiesta proprio una ben determinata formulazione - devono
corrispondere solo nel loro senso alle esigenze imposte dalla garanzia (Kleiner, op. cit., n. 21.28; Lombardini,
op. cit., n. 73 p. 310): in concreto, atteso che nella garanzia le istanti
erano state indicate con il termine generale “fornitore”, appare più che
verosimile che per violazione dei loro “obblighi contrattuali di fornitura”
si doveva semplicemente intendere la violazione dei loro obblighi contrattuali.
11.3 Le
istanti hanno invece ragione ad evidenziare come le convenute abbiano verosimilmente
disatteso le condizioni formali d’escussione della garanzia nella misura in cui
non avevano a suo tempo chiesto il pagamento tramite una primaria banca
nonostante nella garanzia fosse stato previsto che “per ragioni
d’identificazione, la vostra richiesta scritta di pagamento deve pervenirci
tramite primaria banca, la quale certifichi che le firme ivi apposte impegnano
giuridicamente la vostra ditta” (doc. B). La dottrina e la
giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che una clausola
del genere concretizza per l’appunto un’esigenza di forma che dev’essere
ossequiata (Kleiner, op. cit., n.
21.55; Dohm, op. cit., p.
46 n. 44 e p. 98 n. 191; Lombardini, op. cit., n. 70 p. 309; Spaini,
op. cit., p. 91 seg., 111, 113 e 135) e che il mancato ossequio della stessa è
tale da giustificare il blocco cautelare della garanzia bancaria a prima
richiesta, stante il verosimile buon fondamento della richiesta di tutela
giurisdizionale di merito (così in: RtiD I-2007 N. 39c; cfr. pure in
generale Kleiner, op. cit., n. 22.11 con rif. a n. 21.36).
12. Alla
luce di quanto precede, non sarebbe pertanto nemmeno necessario esaminare se -
come pure preteso nel gravame - l’escussione della garanzia da parte delle convenute
fosse eventualmente costitutiva dell’abuso di diritto, ciò che per altro non
sarebbe stato verosimilmente il caso. L’abuso di diritto è in effetti
generalmente ammesso solo se vi è la prova che la prestazione garantita - in
concreto la restituzione dell’acconto - era già stata adempiuta (totalmente o
in una misura senza proporzione rispetto al limite della garanzia) o se il
beneficiario l’aveva ammesso oppure ancora se quest’ultimo, con il suo
comportamento, l’aveva comprovatamente impedita, ritenuto che nelle altre
ipotesi non si può di regola ravvisare alcun abuso di diritto (Kleiner, op. cit., n. 21.48-50; TF 21
giugno 2005 4P.44/2005 consid. 4.2.1; NRCP 2006 p. 194). Nel caso di specie ciò
non è avvenuto, le istanti essendosi limitate ad affermare di non essere state
inadempienti, e meglio di non essere responsabili dei ritardi accumulatisi, ciò
che a loro dire avrebbe comportato la nullità della disdetta notificata nei
loro confronti. Si tratta in realtà di obiezioni di natura contrattuale che
sono profondamente radicate nel rapporto di base tra le istanti e le convenute,
dal quale la garanzia litigiosa fa invece astrazione. La sede per dibatterle,
vista anche la loro complessità, è pertanto quella di merito, essendo in ogni
caso chiaro che la situazione evocata è lungi dal comprovare l’esistenza di un
abuso di diritto manifesto da parte delle convenute.
13. Ne
discende, in accoglimento dell’istanza e dell’appello, che dev’essere ordinato
il blocco in via cautelare della garanzia bancaria (doc. B), fermo restando che
alle istanti deve nel contempo essere assegnato un termine per promuovere
l’azione di merito a convalida del provvedimento (art. 263 CPC).
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla
base di un valore litigioso di fr. 432'500.-, seguono la rispettiva soccombenza
delle parti (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide: I. L’appello 20 febbraio 2012 di AP 1 e AP 2 è accolto.
Di
conseguenza la decisione 9 febbraio 2012 della Pretura del Distretto di
Bellinzona è così riformata:
1. L’istanza cautelare è
accolta.
§ Di
conseguenza è fatto ordine alla Banca __________, __________, di disporre l’immediato blocco del
pagamento della garanzia di restituzione d’acconto n. __________ emessa il 9
dicembre 2010 in nome e per conto del consorzio formato da AP 1, __________, e AP
2, __________, per un importo massimo di fr. 432'500.- a favore del consorzio
formato da AO 1, __________, e AO 2, __________.
§§ Al consorzio formato da AP 1, __________, e AP 2, __________, è assegnato un termine di 30 giorni per
promuovere l’azione di merito a convalida del provvedimento cautelare, pena la decadenza dello
stesso.
2. La
tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le
spese di fr. 200.-, da anticipare dalle istanti in solido, sono poste a carico
delle convenute in solido, che rifonderanno alle controparti, sempre in solido,
complessivi fr. 7'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2'900.-
b) spese fr.
100.-
Totale fr.
3'000.-
da
anticiparsi dalle appellanti in solido, sono poste a carico delle appellate in
solido, che rifonderanno alle controparti, sempre in solido, complessivi fr. 3'500.-
per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-. Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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