12.2012.4
Contratto di lavoro; contratto nazionale mantello per l'edilizia 2008, CCL per l'edilizia principale, validità accordo derogante a CCL per rimborso spese di trasferta
6 novembre 2012Italiano16 min
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Numero d'incarto:
12.2012.4
Data decisione, Autorità:
06.11.2012, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro; contratto nazionale mantello per l'edilizia 2008, CCL per l'edilizia principale, validità accordo derogante a CCL per rimborso spese di trasferta
CONTRATTO COLLETTIVO
art. 357 cpv. 2 CO
Incarto n.
12.2012.4
Lugano
6 novembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.13
della Pretura __________ promossa con istanza 31 marzo/2 aprile 2010 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
in materia di contratto di lavoro, con cui l’istante
ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 14'250.- lordi, oltre
interessi del 5% dal 31 ottobre 2005, con protesta di spese e ripetibili;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione integrale dell’istanza;
istanza che il Pretore, con sentenza 13 dicembre 2011, ha parzialmente accolto condannando la convenuta a versare all’istante una somma di fr.
6'285.50 oltre interessi del 5% dal 22 ottobre 2009;
appellante la convenuta con atto di appello 10 gennaio
2012, con il quale chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere integralmente l’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’istante si è opposto al gravame con
osservazioni all’appello 13 febbraio 2012;
letti ed esaminati gli atti e
i documenti di causa,
ritenuto
Fatti
A. AO 1 è stato dipendente dell’impresa AP 1 con
sede a __________ (Comune di __________). Negli anni 2005-2009 ha lavorato in diversi cantieri siti in varie località del Cantone Ticino, tra cui __________, __________
e __________. Per raggiungere questi posti egli usava l’autovettura privata. Il
rapporto di lavoro è stato interrotto nel febbraio 2009, quando il dipendente è
stato licenziato.
Con scritto 22
ottobre 2009 AO 1 ha chiesto a AP 1 il versamento di fr. 14'249.05 per il
tempo di viaggio impiegato per raggiungere i cantieri di __________, __________
e __________ e per l’indennizzo dell’uso del mezzo privato per gli anni 2005,
2006, 2007, 2008 e 2009 (doc. D e F). Con lettera 26 ottobre 2009 AP 1 ha respinto la richiesta (doc. E).
B. Con istanza 31 marzo 2010 alla Pretura
__________, AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 14'250.- lordi,
oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2005, a titolo di indennizzo per il tempo di viaggio e per l’uso del mezzo privato di trasporto, in applicazione delle
relative norme del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in
Svizzera 2008-2010 (CNM 2008) e del Contratto collettivo di lavoro per
l’edilizia principale del Cantone Ticino dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre
2010 (CCL-TI). Al contraddittorio 12 maggio 2010 la convenuta si è opposta
all’istanza con un riassunto scritto di risposta, nel quale contesta
l’applicabilità di tali norme. A suo dire le parti avrebbero trovato un
accordo, in base al quale l’istante sarebbe partito direttamente dal suo
domicilio e con il proprio automezzo per raggiungere i cantieri di __________, __________
ed __________. I costi di trasferta connessi sarebbero stati a carico del
lavoratore, ritenuto che così egli avrebbe risparmiato il tragitto fino alla
sede del datore di lavoro (cfr. riassunto scritto 12 maggio 2010 pag. 1,
allegato al verbale di udienza 12 maggio 2012, doc. II). In replica e duplica
orali le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni e hanno
notificato le prove. Esperita l’istruttoria, esse hanno rinunciato al
dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte, nelle quali hanno
confermato le proprie posizioni (doc. VI e doc. VII).
C. Statuendo con sentenza 13 dicembre
2011 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza condannando la convenuta a
versare all’istante una somma di fr. 6'285.50 oltre interessi del 5% dal 22
ottobre 2009. Egli ha inoltre caricato all’istante fr. 300.- per ripetibili
ridotte.
Il primo giudice, in
base alle risultanze di causa, ha ritenuto dubbia l’esistenza di un accordo tra
le parti. Ad ogni modo egli ha considerato che, anche ammettendone l’esistenza,
l’accordo era da considerare nullo in applicazione dell’art. 357 cpv. 2 CO. Pur
non misconoscendo che la pattuizione potesse giovare anche al lavoratore, che
risparmiava il tragitto dal domicilio alla sede di lavoro, il Pretore ha
qualificato le trasferte dal domicilio dell’istante fino ai cantieri di __________,
__________ ed __________ come “viaggi di servizio”. Il giudice di prime cure,
in base alle risultanze di causa, ha ritenuto che l’accordo giovava anche al
datore di lavoro, il quale non doveva far capo ad un mezzo aziendale per la
trasferta dell’istante dalla sede dell’impresa ai cantieri. Egli ha inoltre
respinto la censura sollevata dalla convenuta, secondo cui l’istante avrebbe
agito in malafede, avendo fatto valere le sue pretese solo 8 mesi dopo la
conclusione del rapporto di lavoro (sentenza 13 dicembre 2011 consid. 3).
D. Con atto d’appello 10 gennaio 2012 la
convenuta chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere
integralmente l’istanza e di porre a carico dell’istante fr. 675.- di
ripetibili di prima sede, con protesta di spese e ripetibili di appello. Secondo
l’appellante il Pretore avrebbe a torto ritenuto nullo l’accordo fra le parti.
A suo dire la pattuizione andrebbe a favore del lavoratore, che risparmiava il
tempo del tragitto dal domicilio alla sede dell’impresa. Ravvisa inoltre nel silenzio
del lavoratore per la durata del rapporto di lavoro e per gli 8 mesi successivi
alla sua fine la conferma di un accordo a favore del lavoratore. Ritiene infine
che anche qualora l’accordo dovesse essere considerato nullo, l’applicazione in
via analogica dell’art. 26.5 CCL-TI escluderebbe il riconoscimento
dell’indennità di trasferta e rimprovera al giudice di prime cure
l’applicazione dell’art. 26.1 CCL-TI. A suo dire non vi sarebbe stata nessuna
autorizzazione del datore di lavoro circa l’uso del mezzo privato.
L’istante si oppone al gravame con
osservazioni 13 febbraio 2012, con argomentazioni che, se necessario, verranno
riprese in seguito, e protesta spese e ripetibili di appello.
Considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore
il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC, RS
272). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in
vigore al momento della comunicazione della decisione. In concreto, la sentenza
pretorile è stata pronunciata il 13 dicembre 2011 e intimata il medesimo
giorno, di modo che la procedura di ricorso è senz’altro retta dal CPC.
2.
L’appellato ritiene
che l’appello debba essere dichiarato irricevibile, poiché il valore di causa
sarebbe inferiore a fr. 10'000.-. Per determinare l’appellabilità, fa stato il
valore dell’ultima conclusione riconosciuta nella decisione pretorile (art. 308
cpv. 2 CPC). Determinante è pertanto il valore litigioso al momento in cui è
prolata la decisione di prima istanza (da ultimo: II CCA, sentenza inc.
12.2011.82
del 16 febbraio 2012, consid. 2). Contrariamente a quanto sostenuto
dall’appellato, determinante non è il valore litigioso riconosciuto dal Pretore
nella sentenza, bensì quello che era
ancora litigioso al momento della sentenza di prima istanza. Nel caso concreto il valore di causa ammonta
a fr. 14'250.- e la decisione impugnata è pertanto appellabile.
L’appello 10 gennaio 2012,
tempestivo, è pertanto ammissibile.
3.
In questa sede è incontestata
l’applicabilità al contratto fra le parti del Contratto nazionale mantello per
l’edilizia principale in Svizzera 2008-2010 (CNM) e del Contratto collettivo di
lavoro per l’edilizia principale del Cantone Ticino dal 1. gennaio 2009 al 31
dicembre 2010 (CCL-TI).
3.1
L’appellante
rimprovera al Pretore di avere ritenuto nullo, in applicazione dell’art. 357
cpv. 2 CO, l’accordo intercorso tra le parti circa il riconoscimento del tempo
di viaggio e l’indennizzo per l’uso del mezzo privato. A suo dire, la
pattuizione nel caso concreto non andrebbe a sfavore del lavoratore, il quale evitava
il tragitto dal suo domicilio alla sede della ditta con un risparmio orario
giornaliero di 46/26 minuti. Il fatto che l’istante non abbia mai fatto valere
le sue pretese durante il rapporto di lavoro e per gli 8 mesi successivi alla
sua fine andrebbe a sostegno di questa tesi (appello 10 gennaio 2012, punto 6,
pag. 5).
3.2
Ove il contratto collettivo non disponga altrimenti,
le disposizioni circa la conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti
individuali di lavoro hanno effetto diretto e imperativo (art. 357 cpv. 1 CO).
Nel caso concreto, le disposizioni delle convenzioni collettive che regolano il
diritto a supplementi salariali e al rimborso delle spese sono clausole
normative che hanno un effetto diretto nei rapporti tra il datore di lavoro e
il lavoratore (cfr. CNM, commento marginale della “Seconda parte – Disposizioni
contrattuali e artt. 356 cpv. 1 e 357 cpv. 1 CO).
Giusta
l'art. 357 cpv. 2 CO gli accordi fra datori di lavoro e lavoratori vincolati,
in quanto derogano a disposizioni normative del contratto collettivo, sono
nulli e sostituiti da queste ultime; sono tuttavia valide le derogazioni a
favore dei lavoratori. Se le parti hanno concluso un accordo che diverge dalla
regolamentazione prevista dal contratto collettivo di lavoro, si procede a una
verifica della clausola più favorevole (DTF 116 II 153). Con riferimento al
singolo rapporto di lavoro va esaminato, in base a criteri oggettivi, se
l'accordo individuale è maggiormente favorevole al lavoratore rispetto alla
regolamentazione prevista dal contratto collettivo di lavoro. Non si procede a
un confronto globale, ma a una comparazione per settori con medesimo oggetto
(DTF 134 III 399 consid. 3.2.4.3). In particolare non è permesso derogare alle
disposizioni vincolanti di un contratto collettivo offrendo al lavoratore dei
vantaggi di altra natura o raggirare lo scopo delle disposizioni normative
(cfr. Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,
Commentaire du contrat de travail, 3a ed., N 16 ad artt. 356-358 CO).
3.3
La
verifica della clausola più favorevole presuppone l’esistenza di un accordo tra
le parti. Come rettamente sollevato dall’appellato (osservazioni 13 febbraio
2012, ad 6, pag. 5), nel caso concreto l’istruttoria non ha tuttavia dimostrato
l’esistenza di un accordo derogante alle disposizioni normative del contratto
collettivo in merito al rimborso delle spese di trasferta. Dagli atti
processuali emerge unicamente che l’istante partiva direttamente dal suo
domicilio e usava il proprio automezzo privato per recarsi sui cantieri di __________,
__________ e __________. Per contro l’istruttoria non ha permesso di accertare
il tenore dell’eventuale accordo che sarebbe intercorso fra l’istante e la
convenuta. In particolare dalla stessa non emerge con la dovuta chiarezza se le
parti hanno effettivamente discusso su chi avrebbe dovuto sopportare l’onere
delle spese di trasferta. Il teste I ha lavorato assieme all’istante sul
cantiere di __________ e ha riferito di essere stato a conoscenza che
quest’ultimo “si recava su detto cantiere con la sua auto privata”, ma di
non essere ”a conoscenza se per quanto riguarda le trasferte c’era qualche
accordo particolare” tra le parti (verbale di udienza 23 giugno
2010, pag. 3, doc. IV). B, ancora alle dipendenze della convenuta, ha riferito
di non conoscere “esattamente il contenuto degli accordi tra la ditta e il
sig. AO 1”
(verbale di udienza 23 giugno 2010, pag. 1, doc. IV) e ha per il resto
riportato quanto a lui riferito dal datore di lavoro. Lo stesso vale per A,
segretaria presso la convenuta, la quale afferma di non essere stata presente
all’accordo (verbale di udienza 25 agosto 2010, pag. 2, doc. V). In simili
circostanze non si può ritenere accertata l’esistenza di un accordo derogante alle
disposizioni del CNM 2008 e del CCL-TI. Come si vedrà al punto seguente,
nemmeno la circostanza che l’istante abbia fatto valere le sue pretese solo
otto mesi dopo la fine del rapporto di lavoro può essere ritenuto quale
conferma dell’esistenza di un accordo. Ne discende che la questione a sapere se
l’accordo sarebbe stato più favorevole al lavoratore può, nel caso concreto,
restare indecisa. Sotto questo profilo, pertanto, l’appello è destituito di
buon fondamento.
3.4
L’appellante
vede inoltre nel fatto che l’istante non abbia mai fatto valere il rimborso
delle spese di trasferta per la durata del rapporto di lavoro e per gli 8 mesi
successivi alla sua fine, la conferma dell’esistenza di un accordo favorevole
al lavoratore.
Il
fatto che il lavoratore abbia formulato le proprie pretese solo dopo la fine
del rapporto di lavoro non configura, per sé solo, un abuso di diritto. Giusta
l’art. 341 cpv.1 CO infatti, durante il rapporto di lavoro e nel mese
successivo alla sua fine il lavoratore non può validamente rinunciare a crediti
risultanti da disposizioni imperative, quali quelle contenute in un contratto
collettivo e riguardanti norme imperative (Streiff/von
Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7a ed., Zurigo, N. 2 ad
art. 341 CO). Per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, sarebbe
contrario allo spirito della legge privare il lavoratore della protezione
accordatagli dall’art. 341 cpv. 1 CO applicando l’art. 2 cpv. 2 CC, così che
l’abuso di diritto è ammesso solo in circostanze eccezionali (DTF 129 III 618
consid. 5.2).
Altra
questione è quella a sapere se il comportamento del lavoratore, che per 4 anni
non contesta i conteggi del salario e fa valere le sue pretese solo 8 mesi dopo
la fine del rapporto di lavoro, può essere considerato abusivo. Per consolidata
giurisprudenza del Tribunale federale il semplice trascorrere del tempo entro i termini di prescrizione rende
abusivo l’esercizio di un diritto obbligatorio solo in presenza di circostanze
molto particolari, ovvero che fanno apparire tale esercizio in contraddizione
con la precedente inerzia del titolare del diritto; diversamente verrebbe
ampiamente svuotato l’istituto della prescrizione (DTF 4A_403/2011 del
13.10
, consid. 3; DTF 131 III 439, consid. 5.1). Nel caso concreto non
emerge tuttavia alcuna circostanza particolare tale da rendere abusivo il
comportamento dell’istante né tantomeno l’appellante ne accenna nel suo atto di
appello. Anche su questo punto l’appello va respinto.
4.
L’appellante sostiene infine che,
contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, nessuna autorizzazione o
indicazione esplicita ai sensi dell’art. 26.1 CCL-TI sarebbe stata data dal
datore di lavoro al lavoratore per quanto attiene all’uso del mezzo di trasporto
privato. L’articolo in questione sarebbe inoltre applicabile solo per i
tragitti dalla sede della ditta al luogo di lavoro e non per quelli dal
domicilio al cantiere (appello 10 gennaio 2012, punto 5, pag. 4).
La tesi
dell’appellante non può essere seguita ed è in palese contrasto con quanto da lei
stessa sostenuto in merito al contenuto dell’accordo concernente le trasferte,
il quale, a suo dire, prevedeva che il lavoratore si recasse sui cantieri con i
propri mezzi (e a sue spese). Il datore di lavoro era pertanto a conoscenza del
fatto che l’istante utilizzava la sua autovettura privata per recarsi sui
cantieri di __________, __________ e __________ (cfr. riassunto scritto 12
maggio 2010, pag. 1 allegato al verbale di udienza 12 maggio 2010; conclusioni
25.
agosto 2010, pag. 2).
Per quanto attiene all’interpretazione
offerta dall’appellante circa l’art. 26.5 CCL-TI, la stessa non può essere
seguita. Ai sensi dell’art. 26.3 CCL-TI è considerato lavoro fuori sede quello
eseguito al di fuori del raggio normale di attività per il quale l’operaio
viene assunto. Per raggio normale di attività si intende quello entro i 10 km di percorso stradale dalla sede dell’impresa o dal cantiere di assunzione (art. 26.4 CCL-TI).
Se il cantiere si trova sul tragitto che il lavoratore deve abitualmente
percorrere per raggiungere la località dove ha sede l’impresa, il diritto
all’indennità decade (art. 26.5 CCL-TI). Il senso letterale della norma è
chiaro. Non vi è diritto all’indennità solo nel caso in cui il luogo di esecuzione
della prestazione lavorativa si trova tra il domicilio e il luogo di assunzione
(sede dell’impresa). Se invece il luogo di esecuzione della prestazione
lavorativa non si trova su tale tragitto, si è di fronte ad un lavoro fuori
sede. Ne discende che il tragitto dal domicilio al luogo di esecuzione della
prestazione lavorativa deve essere considerato lavoro fuori sede. L’interpretazione
dell’appellante di non ritenere lavoro fuori sede tutti quei tragitti che
presentano un numero uguale di chilometri come il tragitto domicilio-sede
dell’impresa, disattende lo scopo e il senso di tale norma, poiché mette a
carico del lavoratore le spese di trasferta eseguite nell’interesse del datore
di lavoro. L’appellante, per altro, contrappone unicamente la sua interpretazione,
senza tuttavia indicare per quali motivi bisognerebbe scostarsi dal chiaro
tenore letterale della norma citata. Ne discende che anche su questo punto
l’appello va respinto.
5.
L’appello deve pertanto essere respinto e
la sentenza impugnata confermata. Trattandosi di una controversia derivante da
un rapporto di lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 243
cpv. 1 CPC), non si prelevano né tasse né spese per la procedura di appello
(art. 114 lett. c CPC).
All’istante, che si
è opposto con successo al gravame ed è professionalmente rappresentato, vanno
comunque riconosciute spese ripetibili, commisurate al valore di causa di fr. 14'250.-,
rilevante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, e
all’impegno profuso dal suo rappresentante per le osservazioni all’appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1.
Nella misura in cui
ricevibile, l’appello 10 gennaio 2012 è respinto. Di conseguenza la sentenza 13
dicembre 2011 DI.2010.13 del Pretore della __________ è confermata.
2.
Non si prelevano spese
processuali. La convenuta è tenuta a rifondere all’istante fr. 600.- di
ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a
fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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