Lexipedia

Decisione

12.2012.4

Contratto di lavoro; contratto nazionale mantello per l'edilizia 2008, CCL per l'edilizia principale, validità accordo derogante a CCL per rimborso spese di trasferta

6 novembre 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 1 è stato dipendente dell’impresa AP 1 con

sede a __________ (Comune di __________). Negli anni 2005-2009 ha lavorato in diversi cantieri siti in varie località del Cantone Ticino, tra cui __________, __________

e __________. Per raggiungere questi posti egli usava l’autovettura privata. Il

rapporto di lavoro è stato interrotto nel febbraio 2009, quando il dipendente è

stato licenziato.

Con scritto 22

ottobre 2009 AO 1 ha chiesto a AP 1 il versamento di fr. 14'249.05 per il

tempo di viaggio impiegato per raggiungere i cantieri di __________, __________

e __________ e per l’indennizzo dell’uso del mezzo privato per gli anni 2005,

2006, 2007, 2008 e 2009 (doc. D e F). Con lettera 26 ottobre 2009 AP 1 ha respinto la richiesta (doc. E).

B. Con istanza 31 marzo 2010 alla Pretura

__________, AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 14'250.- lordi,

oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2005, a titolo di indennizzo per il tempo di viaggio e per l’uso del mezzo privato di trasporto, in applicazione delle

relative norme del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in

Svizzera 2008-2010 (CNM 2008) e del Contratto collettivo di lavoro per

l’edilizia principale del Cantone Ticino dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre

2010 (CCL-TI). Al contraddittorio 12 maggio 2010 la convenuta si è opposta

all’istanza con un riassunto scritto di risposta, nel quale contesta

l’applicabilità di tali norme. A suo dire le parti avrebbero trovato un

accordo, in base al quale l’istante sarebbe partito direttamente dal suo

domicilio e con il proprio automezzo per raggiungere i cantieri di __________, __________

ed __________. I costi di trasferta connessi sarebbero stati a carico del

lavoratore, ritenuto che così egli avrebbe risparmiato il tragitto fino alla

sede del datore di lavoro (cfr. riassunto scritto 12 maggio 2010 pag. 1,

allegato al verbale di udienza 12 maggio 2012, doc. II). In replica e duplica

orali le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni e hanno

notificato le prove. Esperita l’istruttoria, esse hanno rinunciato al

dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte, nelle quali hanno

confermato le proprie posizioni (doc. VI e doc. VII).

C. Statuendo con sentenza 13 dicembre

2011 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza condannando la convenuta a

versare all’istante una somma di fr. 6'285.50 oltre interessi del 5% dal 22

ottobre 2009. Egli ha inoltre caricato all’istante fr. 300.- per ripetibili

ridotte.

Il primo giudice, in

base alle risultanze di causa, ha ritenuto dubbia l’esistenza di un accordo tra

le parti. Ad ogni modo egli ha considerato che, anche ammettendone l’esistenza,

l’accordo era da considerare nullo in applicazione dell’art. 357 cpv. 2 CO. Pur

non misconoscendo che la pattuizione potesse giovare anche al lavoratore, che

risparmiava il tragitto dal domicilio alla sede di lavoro, il Pretore ha

qualificato le trasferte dal domicilio dell’istante fino ai cantieri di __________,

__________ ed __________ come “viaggi di servizio”. Il giudice di prime cure,

in base alle risultanze di causa, ha ritenuto che l’accordo giovava anche al

datore di lavoro, il quale non doveva far capo ad un mezzo aziendale per la

trasferta dell’istante dalla sede dell’impresa ai cantieri. Egli ha inoltre

respinto la censura sollevata dalla convenuta, secondo cui l’istante avrebbe

agito in malafede, avendo fatto valere le sue pretese solo 8 mesi dopo la

conclusione del rapporto di lavoro (sentenza 13 dicembre 2011 consid. 3).

D. Con atto d’appello 10 gennaio 2012 la

convenuta chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere

integralmente l’istanza e di porre a carico dell’istante fr. 675.- di

ripetibili di prima sede, con protesta di spese e ripetibili di appello. Secondo

l’appellante il Pretore avrebbe a torto ritenuto nullo l’accordo fra le parti.

A suo dire la pattuizione andrebbe a favore del lavoratore, che risparmiava il

tempo del tragitto dal domicilio alla sede dell’impresa. Ravvisa inoltre nel silenzio

del lavoratore per la durata del rapporto di lavoro e per gli 8 mesi successivi

alla sua fine la conferma di un accordo a favore del lavoratore. Ritiene infine

che anche qualora l’accordo dovesse essere considerato nullo, l’applicazione in

via analogica dell’art. 26.5 CCL-TI escluderebbe il riconoscimento

dell’indennità di trasferta e rimprovera al giudice di prime cure

l’applicazione dell’art. 26.1 CCL-TI. A suo dire non vi sarebbe stata nessuna

autorizzazione del datore di lavoro circa l’uso del mezzo privato.

L’istante si oppone al gravame con

osservazioni 13 febbraio 2012, con argomentazioni che, se necessario, verranno

riprese in seguito, e protesta spese e ripetibili di appello.

Considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore

il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC, RS

272). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in

vigore al momento della comunicazione della decisione. In concreto, la sentenza

pretorile è stata pronunciata il 13 dicembre 2011 e intimata il medesimo

giorno, di modo che la procedura di ricorso è senz’altro retta dal CPC.

2.

L’appellato ritiene

che l’appello debba essere dichiarato irricevibile, poiché il valore di causa

sarebbe inferiore a fr. 10'000.-. Per determinare l’appellabilità, fa stato il

valore dell’ultima conclusione riconosciuta nella decisione pretorile (art. 308

cpv. 2 CPC). Determinante è pertanto il valore litigioso al momento in cui è

prolata la decisione di prima istanza (da ultimo: II CCA, sentenza inc.

12.2011.82

del 16 febbraio 2012, consid. 2). Contrariamente a quanto sostenuto

dall’appellato, determinante non è il valore litigioso riconosciuto dal Pretore

nella sentenza, bensì quello che era

ancora litigioso al momento della sentenza di prima istanza. Nel caso concreto il valore di causa ammonta

a fr. 14'250.- e la decisione impugnata è pertanto appellabile.

L’appello 10 gennaio 2012,

tempestivo, è pertanto ammissibile.

3.

In questa sede è incontestata

l’applicabilità al contratto fra le parti del Contratto nazionale mantello per

l’edilizia principale in Svizzera 2008-2010 (CNM) e del Contratto collettivo di

lavoro per l’edilizia principale del Cantone Ticino dal 1. gennaio 2009 al 31

dicembre 2010 (CCL-TI).

3.1

L’appellante

rimprovera al Pretore di avere ritenuto nullo, in applicazione dell’art. 357

cpv. 2 CO, l’accordo intercorso tra le parti circa il riconoscimento del tempo

di viaggio e l’indennizzo per l’uso del mezzo privato. A suo dire, la

pattuizione nel caso concreto non andrebbe a sfavore del lavoratore, il quale evitava

il tragitto dal suo domicilio alla sede della ditta con un risparmio orario

giornaliero di 46/26 minuti. Il fatto che l’istante non abbia mai fatto valere

le sue pretese durante il rapporto di lavoro e per gli 8 mesi successivi alla

sua fine andrebbe a sostegno di questa tesi (appello 10 gennaio 2012, punto 6,

pag. 5).

3.2

Ove il contratto collettivo non disponga altrimenti,

le disposizioni circa la conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti

individuali di lavoro hanno effetto diretto e imperativo (art. 357 cpv. 1 CO).

Nel caso concreto, le disposizioni delle convenzioni collettive che regolano il

diritto a supplementi salariali e al rimborso delle spese sono clausole

normative che hanno un effetto diretto nei rapporti tra il datore di lavoro e

il lavoratore (cfr. CNM, commento marginale della “Seconda parte – Disposizioni

contrattuali e artt. 356 cpv. 1 e 357 cpv. 1 CO).

Giusta

l'art. 357 cpv. 2 CO gli accordi fra datori di lavoro e lavoratori vincolati,

in quanto derogano a disposizioni normative del contratto collettivo, sono

nulli e sostituiti da queste ultime; sono tuttavia valide le derogazioni a

favore dei lavoratori. Se le parti hanno concluso un accordo che diverge dalla

regolamentazione prevista dal contratto collettivo di lavoro, si procede a una

verifica della clausola più favorevole (DTF 116 II 153). Con riferimento al

singolo rapporto di lavoro va esaminato, in base a criteri oggettivi, se

l'accordo individuale è maggiormente favorevole al lavoratore rispetto alla

regolamentazione prevista dal contratto collettivo di lavoro. Non si procede a

un confronto globale, ma a una comparazione per settori con medesimo oggetto

(DTF 134 III 399 consid. 3.2.4.3). In particolare non è permesso derogare alle

disposizioni vincolanti di un contratto collettivo offrendo al lavoratore dei

vantaggi di altra natura o raggirare lo scopo delle disposizioni normative

(cfr. Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,

Commentaire du contrat de travail, 3a ed., N 16 ad artt. 356-358 CO).

3.3

La

verifica della clausola più favorevole presuppone l’esistenza di un accordo tra

le parti. Come rettamente sollevato dall’appellato (osservazioni 13 febbraio

2012, ad 6, pag. 5), nel caso concreto l’istruttoria non ha tuttavia dimostrato

l’esistenza di un accordo derogante alle disposizioni normative del contratto

collettivo in merito al rimborso delle spese di trasferta. Dagli atti

processuali emerge unicamente che l’istante partiva direttamente dal suo

domicilio e usava il proprio automezzo privato per recarsi sui cantieri di __________,

__________ e __________. Per contro l’istruttoria non ha permesso di accertare

il tenore dell’eventuale accordo che sarebbe intercorso fra l’istante e la

convenuta. In particolare dalla stessa non emerge con la dovuta chiarezza se le

parti hanno effettivamente discusso su chi avrebbe dovuto sopportare l’onere

delle spese di trasferta. Il teste I ha lavorato assieme all’istante sul

cantiere di __________ e ha riferito di essere stato a conoscenza che

quest’ultimo “si recava su detto cantiere con la sua auto privata”, ma di

non essere ”a conoscenza se per quanto riguarda le trasferte c’era qualche

accordo particolare” tra le parti (verbale di udienza 23 giugno

2010, pag. 3, doc. IV). B, ancora alle dipendenze della convenuta, ha riferito

di non conoscere “esattamente il contenuto degli accordi tra la ditta e il

sig. AO 1”

(verbale di udienza 23 giugno 2010, pag. 1, doc. IV) e ha per il resto

riportato quanto a lui riferito dal datore di lavoro. Lo stesso vale per A,

segretaria presso la convenuta, la quale afferma di non essere stata presente

all’accordo (verbale di udienza 25 agosto 2010, pag. 2, doc. V). In simili

circostanze non si può ritenere accertata l’esistenza di un accordo derogante alle

disposizioni del CNM 2008 e del CCL-TI. Come si vedrà al punto seguente,

nemmeno la circostanza che l’istante abbia fatto valere le sue pretese solo

otto mesi dopo la fine del rapporto di lavoro può essere ritenuto quale

conferma dell’esistenza di un accordo. Ne discende che la questione a sapere se

l’accordo sarebbe stato più favorevole al lavoratore può, nel caso concreto,

restare indecisa. Sotto questo profilo, pertanto, l’appello è destituito di

buon fondamento.

3.4

L’appellante

vede inoltre nel fatto che l’istante non abbia mai fatto valere il rimborso

delle spese di trasferta per la durata del rapporto di lavoro e per gli 8 mesi

successivi alla sua fine, la conferma dell’esistenza di un accordo favorevole

al lavoratore.

Il

fatto che il lavoratore abbia formulato le proprie pretese solo dopo la fine

del rapporto di lavoro non configura, per sé solo, un abuso di diritto. Giusta

l’art. 341 cpv.1 CO infatti, durante il rapporto di lavoro e nel mese

successivo alla sua fine il lavoratore non può validamente rinunciare a crediti

risultanti da disposizioni imperative, quali quelle contenute in un contratto

collettivo e riguardanti norme imperative (Streiff/von

Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7a ed., Zurigo, N. 2 ad

art. 341 CO). Per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, sarebbe

contrario allo spirito della legge privare il lavoratore della protezione

accordatagli dall’art. 341 cpv. 1 CO applicando l’art. 2 cpv. 2 CC, così che

l’abuso di diritto è ammesso solo in circostanze eccezionali (DTF 129 III 618

consid. 5.2).

Altra

questione è quella a sapere se il comportamento del lavoratore, che per 4 anni

non contesta i conteggi del salario e fa valere le sue pretese solo 8 mesi dopo

la fine del rapporto di lavoro, può essere considerato abusivo. Per consolidata

giurisprudenza del Tribunale federale il semplice trascorrere del tempo entro i termini di prescrizione rende

abusivo l’esercizio di un diritto obbligatorio solo in presenza di circostanze

molto particolari, ovvero che fanno apparire tale esercizio in contraddizione

con la precedente inerzia del titolare del diritto; diversamente verrebbe

ampiamente svuotato l’istituto della prescrizione (DTF 4A_403/2011 del

13.10

, consid. 3; DTF 131 III 439, consid. 5.1). Nel caso concreto non

emerge tuttavia alcuna circostanza particolare tale da rendere abusivo il

comportamento dell’istante né tantomeno l’appellante ne accenna nel suo atto di

appello. Anche su questo punto l’appello va respinto.

4.

L’appellante sostiene infine che,

contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, nessuna autorizzazione o

indicazione esplicita ai sensi dell’art. 26.1 CCL-TI sarebbe stata data dal

datore di lavoro al lavoratore per quanto attiene all’uso del mezzo di trasporto

privato. L’articolo in questione sarebbe inoltre applicabile solo per i

tragitti dalla sede della ditta al luogo di lavoro e non per quelli dal

domicilio al cantiere (appello 10 gennaio 2012, punto 5, pag. 4).

La tesi

dell’appellante non può essere seguita ed è in palese contrasto con quanto da lei

stessa sostenuto in merito al contenuto dell’accordo concernente le trasferte,

il quale, a suo dire, prevedeva che il lavoratore si recasse sui cantieri con i

propri mezzi (e a sue spese). Il datore di lavoro era pertanto a conoscenza del

fatto che l’istante utilizzava la sua autovettura privata per recarsi sui

cantieri di __________, __________ e __________ (cfr. riassunto scritto 12

maggio 2010, pag. 1 allegato al verbale di udienza 12 maggio 2010; conclusioni

25.

agosto 2010, pag. 2).

Per quanto attiene all’interpretazione

offerta dall’appellante circa l’art. 26.5 CCL-TI, la stessa non può essere

seguita. Ai sensi dell’art. 26.3 CCL-TI è considerato lavoro fuori sede quello

eseguito al di fuori del raggio normale di attività per il quale l’operaio

viene assunto. Per raggio normale di attività si intende quello entro i 10 km di percorso stradale dalla sede dell’impresa o dal cantiere di assunzione (art. 26.4 CCL-TI).

Se il cantiere si trova sul tragitto che il lavoratore deve abitualmente

percorrere per raggiungere la località dove ha sede l’impresa, il diritto

all’indennità decade (art. 26.5 CCL-TI). Il senso letterale della norma è

chiaro. Non vi è diritto all’indennità solo nel caso in cui il luogo di esecuzione

della prestazione lavorativa si trova tra il domicilio e il luogo di assunzione

(sede dell’impresa). Se invece il luogo di esecuzione della prestazione

lavorativa non si trova su tale tragitto, si è di fronte ad un lavoro fuori

sede. Ne discende che il tragitto dal domicilio al luogo di esecuzione della

prestazione lavorativa deve essere considerato lavoro fuori sede. L’interpretazione

dell’appellante di non ritenere lavoro fuori sede tutti quei tragitti che

presentano un numero uguale di chilometri come il tragitto domicilio-sede

dell’impresa, disattende lo scopo e il senso di tale norma, poiché mette a

carico del lavoratore le spese di trasferta eseguite nell’interesse del datore

di lavoro. L’appellante, per altro, contrappone unicamente la sua interpretazione,

senza tuttavia indicare per quali motivi bisognerebbe scostarsi dal chiaro

tenore letterale della norma citata. Ne discende che anche su questo punto

l’appello va respinto.

5.

L’appello deve pertanto essere respinto e

la sentenza impugnata confermata. Trattandosi di una controversia derivante da

un rapporto di lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 243

cpv. 1 CPC), non si prelevano né tasse né spese per la procedura di appello

(art. 114 lett. c CPC).

All’istante, che si

è opposto con successo al gravame ed è professionalmente rappresentato, vanno

comunque riconosciute spese ripetibili, commisurate al valore di causa di fr. 14'250.-,

rilevante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, e

all’impegno profuso dal suo rappresentante per le osservazioni all’appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1.

Nella misura in cui

ricevibile, l’appello 10 gennaio 2012 è respinto. Di conseguenza la sentenza 13

dicembre 2011 DI.2010.13 del Pretore della __________ è confermata.

2.

Non si prelevano spese

processuali. La convenuta è tenuta a rifondere all’istante fr. 600.- di

ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a

fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster