12.2012.46
Cautelare - carenza di motivazione della decisione - apprezzamento anticipato delle prove - fumus boni iuris
18 settembre 2012Italiano24 min
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Numero d'incarto:
12.2012.46
Data decisione, Autorità:
18.09.2012, IICCA
Titolo:
Cautelare - carenza di motivazione della decisione - apprezzamento anticipato delle prove - fumus boni iuris
DECISIONE
DISPOSIZIONI GENERALI
PROVVEDIMENTI CAUTELARI
art. 152 CPC
art. 238 let. g CPC
art. 261 CPC
Incarto n.
12.2012.46
Lugano
18 settembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2012.7
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza
supercautelare e cautelare 3 gennaio 2012 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
AO 2
volta: a
far divieto ai convenuti di deliberare in assemblea della __________ SA,
Lugano, (i) l’esecuzione di qualsiasi intervento edilizio avente per oggetto il
mappale n. __________ RFD di __________, (ii) l’alienazione totale o parziale
di quel mappale, (iii) l’assunzione di finanziamenti da parte della __________
SA, (iv) l’utilizzazione di fondi erogati da parte della Banca __________, __________,
o altro istituto bancario; e (v) a far loro ordine, in caso di avvenute
delibere assembleari in tal senso, di tenere un’assemblea generale
straordinaria, rispettivamente più assemblee generali straordinarie della __________
SA per revocare dette delibere; il tutto, (vi) immediatamente e (viii) con la
comminatoria dell’art. 292 CP;
domanda
avversata dal convenuto AO 1 - mentre la convenuta AO 2 non si è determinata -
che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore, dopo averla già
respinta in via supercautelare il 5 gennaio 2012, ha pure respinto in via cautelare con decisione 2 marzo 2012, con cui ha nel contempo caricato
all’istante gli oneri processuali di fr. 500.- e le ripetibili di fr. 2’000.-
(queste ultime a favore del solo convenuto AO 1);
appellante
l'istante con atto di appello 15 marzo 2012, con cui, previo conferimento
dell’effetto sospensivo (se non già dato per legge) al dispositivo sulle spese
e sulle ripetibili e l’assunzione delle prove non ammesse in prima sede, chiede
la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare e
in subordine il suo annullamento con rinvio dell’incarto al Pretore per un
nuovo giudizio, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
solo convenuto AO 1 con risposta 20 aprile 2012 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. L’11
dicembre 2009 (doc. 3) il cittadino svizzero con domicilio in __________ AP 1, in qualità di donante, ed il figlio AO 1, pure cittadino svizzero ma domiciliato nel __________,
in qualità di donatario, hanno sottoscritto un contratto di donazione avente
per oggetto n. 100 azioni al portatore (pari al 100% del capitale azionario) di
__________ SA, Lugano, n. 100 azioni al portatore (pari al 100% del capitale
azionario) di __________ SA, Lugano, n. 1'250 azioni al portatore (pari al 100%
del capitale azionario) di __________ SA, Lussemburgo, e n. 125 azioni al
portatore (pari al 100% del capitale azionario) di __________ SA, Lussemburgo.
Con contratto di conferimento firmato l’11/15 dicembre 2009 AO 1 ha in seguito apportato le azioni alla società __________ AO 2. Entrambi i contratti, retti dal
diritto svizzero, contenevano una clausola arbitrale con sede dell’arbitrato a
Lugano.
2. Venuto
a conoscenza, nell’aprile 2010, che l’accesso alla villa e all’appartamento
intestati a __________ SA rispettivamente a __________ SA, da lui sempre
utilizzati in precedenza, gli veniva ora impedito e temendo con ciò di essere
stato bellamente “esautorato”, con lettera 2 luglio 2010 AP 1 ha dichiarato a AO 1 e a AO 2 di non voler mantenere il contratto di donazione per vizi del
contratto “in quanto in situazione di errore essenziale, ai sensi degli art. 23
e segg. del Codice svizzero delle obbligazioni”. Rilevando che la dichiarazione
d’invalidazione del contratto viziato aveva effetto ex tunc, con
conseguente totale invalidazione dell’atto di conferimento alla fondazione, ha
pertanto preteso l’immediata restituzione di tutti i titoli azionari oggetto
dei contratti e il loro deposito presso l’avv. __________, studio legale __________,
invitando nel contempo i consiglieri della fondazione ed eventuali suoi
procuratori, anche solo di fatto, a non compiere alcun atto di amministrazione
straordinaria o altri atti che potessero modificare la situazione patrimoniale
della fondazione. In caso di mancato riscontro positivo entro 10 giorni,
preannunciava l’avvio della procedura arbitrale.
3. Preso
atto del rifiuto della restituzione dei titoli da parte di AO 1, con richiesta
d’arbitrato 29 novembre 2010 (doc. 2) AP 1 ha convenuto quest’ultimo e AO 2 innanzi al tribunale arbitrale della Camera di Commercio, dell’Industria,
dell’Artigianato e dei servizi del Cantone Ticino, chiedendo che il contratto
di donazione e quello di conferimento fossero dichiarati nulli o annullati e
che i convenuti fossero obbligati a restituirgli i titoli azionari e, qualora
fossero stati ceduti o alienati beni, oppure le società fossero state oggetto
di altri aggravi patrimoniali, a reintegrarne lo stato patrimoniale alla
situazione esistente all’11 dicembre 2009. A suffragio dell’esistenza dell’errore essenziale, egli ha evidenziato di non essere stato intenzionato a donare i
pacchetti azionari al figlio, ma di aver inteso trasferirli a una società, tramite
lo stesso, unicamente a titolo fiduciario.
4. Con
istanza supercautelare e cautelare di pari data (inc. n. DI.2010.1808) AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 e AO 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, allo
scopo (i) di far ordine ai convenuti di depositare le azioni litigiose presso la Pretura di Lugano; (ii) di far loro divieto di disporre in qualsiasi modo, ossia mettere a
pegno, cedere, promettere di cedere, a titolo oneroso o gratuito, quei titoli;
(iii) di far divieto al convenuto AO 1 di dare istruzioni ai consiglieri della
convenuta AO 2 di disporre sotto qualsiasi forma di quei titoli; (iv) di far
loro divieto di partecipare ad assemblee generali ordinarie o straordinarie di
quelle società nonché di deliberare la sostituzione degli attuali
amministratori; (v) di far loro divieto di delegare gli amministratori o terze
persone affinché partecipassero ad assemblee generali ordinarie o straordinarie
di quelle società nonché di fare deliberare la sostituzione degli attuali amministratori;
(vi) di fare ordine allo studio legale __________, Lugano, nelle persone degli
avv. __________ e __________, in quanto terzi depositari, di non consegnare
azioni in deposito presso di loro di quelle società né ai convenuti né a terzi
e di depositarle presso la Pretura di Lugano; il tutto, (vii) immediatamente e
(viii) con la comminatoria dell’art. 292 CP.
Il
Pretore, dopo aver respinto l’istanza supercautelare il 29 novembre 2010, con
decisione 4 gennaio 2012 ha respinto anche l’istanza cautelare. Il giudice di
prime cure ha in sostanza ritenuto che a suo tempo l’istante e AO 1 avevano
effettivamente inteso concludere una donazione e che non era per contro emersa
l’esistenza di alcun contratto fiduciario tra loro, tanto più che l’istante
neppure aveva provato di essere a quel momento incorso in un errore essenziale.
L’appello 19 gennaio 2012 dell’istante, con cui si chiedeva la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, è stato
respinto da questa Camera in data odierna (inc. n. 12.2012.8).
5. Nel
frattempo, venuto a conoscenza che sul mappale n. __________ RFD di __________,
appartenente a __________ SA - nuova ragione sociale di __________ SA (doc. 4)
- era prospettata l’imminente edificazione di un nuovo stabile d’appartamenti
destinati alla vendita (doc. 5, 7 e 15), con istanza supercautelare e cautelare
3 gennaio 2012 AP 1 ha nuovamente convenuto in giudizio AO 1 e AO 2 innanzi
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, questa volta allo scopo (i) di
far divieto ai convenuti di deliberare in assemblea della __________ SA (i)
l’esecuzione di qualsiasi intervento edilizio avente per oggetto il mappale in
questione, (ii) l’alienazione totale o parziale di quel mappale, (iii)
l’assunzione di finanziamenti da parte di quella società, (iv) l’utilizzazione
di fondi erogati da parte della Banca __________, __________, o altro istituto
bancario, rispettivamente (v) di far loro ordine, in caso di avvenute delibere
assembleari in tal senso, di tenere un’assemblea generale straordinaria,
rispettivamente più assemblee generali straordinarie della __________ SA per
revocare dette delibere; il tutto, (vi) immediatamente e (viii) con la
comminatoria dell’art. 292 CP. Per suffragare le sue richieste, egli ha auspicato
l’assunzione di una serie di prove (richiamo dell’inc. n. DI.2010.1808 e
dell’incarto comunale relativo alla prospettata edificazione; edizione del Regolamento
della convenuta AO 2, dell’incarto relativo alla prospettata edificazione e dei
bilanci e conti economici 2009-2011 di __________ SA; testimonianza di B__________
__________, dell’ing. M__________ __________, dell’avv. C__________ __________
e del responsabile crediti della Banca __________).
Mentre la
convenuta AO 2 non si è espressa (senza per altro che dal suo silenzio si possa
concludere l’ammissione dei fatti oggetto dell’istanza, cfr. Frei/Willisegger, Basler Kommentar, n. 12
e 17 ad art. 223 CPC), il convenuto AO 1 si è opposto all’istanza cautelare,
contestando anche qui, come già nel precedente procedimento cautelare (inc. n.
DI.2010.1808), il verosimile buon fondamento dell’azione di merito, in
particolare l’inesistenza di un valido contratto di donazione e l’esistenza
dell’errore essenziale.
6. Il
Pretore, dopo aver respinto l’istanza supercautelare il 5 gennaio 2012, con la
decisione 2 marzo 2012 qui impugnata ha respinto anche l’istanza cautelare,
caricando all’istante gli oneri processuali di fr. 500.- e le ripetibili di fr.
2’000.- (queste ultime da versare al solo convenuto AO 1). Il giudice di prime
cure, riprendendo alla lettera i considerandi della decisione 4 gennaio 2012 di
cui all’inc. n. DI.2010.1808 (senza aver invero precisato se si trattava di un fatto
notorio o se in tal modo ammetteva implicitamente il richiamo dell’incarto), ha
in sostanza concluso che l’istanza non meritava accoglimento siccome era
funzionale ad una proprietà invocata dall’istante che appariva invece
inverosimile. Alla luce di quelle premesse, ha quindi ritenuto ingiustificata
l’assunzione dei mezzi di prova richiesti “siccome contrari all’art. 150 CPC,
nonché al precetto di regiudicata formale propria al provvedimento cautelare
(segnatamente per quanto riguarda il teste avv. C__________ __________)”.
7. Con
l’appello 15 marzo 2012 che qui ci occupa, l’istante chiede, previo
conferimento dell’effetto sospensivo (se non già dato per legge) al dispositivo
sulle spese e sulle ripetibili e l’assunzione delle prove non ammesse in prima
sede (richiamo dell’incarto comunale relativo alla prospettata edificazione;
edizione del Regolamento della convenuta AO 2, dell’incarto relativo alla
prospettata edificazione e dei bilanci e conti economici 2009-2011 di __________
SA; testimonianza di B__________ __________, dell’ing. M__________ __________,
dell’avv. C__________ __________ e del responsabile crediti della Banca __________),
la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare:
egli, in estrema sintesi, ritiene di aver reso sufficientemente verosimile
l’inesistenza di un contratto di donazione, rispettivamente la sua intenzione
di concludere a suo tempo un contratto fiduciario e con ciò l’esistenza del suo
errore essenziale. In via subordinata, chiede l’annullamento della decisione
impugnata con rinvio dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio, lamentando
la violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il Pretore, oltretutto
con una motivazione carente e comunque infondata, non aveva ammesso le prove da
lui offerte.
8. Della
risposta all’appello 20 aprile 2012, con cui il solo convenuto AO 1 postula la
reiezione del gravame, si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
9. Ancorché
eccepita solo in via subordinata, la censura dell’istante relativa alla
violazione del diritto di essere sentito per la mancata assunzione da parte del
Pretore delle prove da lui offerte - che, se fondata, implicherebbe
l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo
giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione,
indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito - va trattata
preliminarmente (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; TF 11
novembre 2008 4A_165/2008 consid. 6; II CCA 24 febbraio 2011 inc. n.
12.2009.64).
9.1 A
questo proposito l’istante ritiene innanzitutto che già la motivazione addotta
dal Pretore per rifiutare le sue prove, ovvero che “alla luce di queste
premesse” (l’infondatezza dell’istanza per le ragioni indicate nella decisione)
le stesse erano state ritenute “contrarie all’art. 150 CPC, nonché al precetto
di regiudicata formale propria al provvedimento cautelare”, non sarebbe
sufficientemente chiara da permettergli di comprendere le ragioni per cui il
giudice si era determinato in tal modo. A torto.
Il
diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere
sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., impone all’autorità giudicante di
indicare le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in
un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della
decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa. Esso non obbliga
però il giudice a pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e le prove
proposte dalle parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio
(DTF 134 I 83 consid. 4.1). Nel caso concreto è evidente che la motivazione
della decisione pretorile circa il rifiuto delle prove riassunta poc’anzi
(giusta o sbagliata che sia) è tutto sommato chiara e permette all’istante di
capire le ragioni alla base del provvedimento e di presentare, come ha fatto,
il rimedio giuridico appropriato con cognizione di causa (TF 11 agosto 2010
4A_585/2009 consid. 7.1). Dalla stessa, ancorché estremamente stringata, si può
in effetti evincere che i mezzi di prova offerti non erano stati ritenuti
rilevanti nell’ambito di un apprezzamento anticipato delle prove ed in
conseguenza del carattere vincolante della precedente decisione cautelare
avente per oggetto la medesima tematica. La doglianza ricorsuale è di
conseguenza infondata.
9.2 Ma,
contrariamente a quanto ritenuto dall’istante, nel caso concreto nemmeno è
possibile censurare la decisione con cui il Pretore ha ritenuto di rifiutare le
prove da lui offerte. Pur dovendosi dar atto all’istante che la motivazione
relativa alla regiudicata formale del provvedimento cautelare non poteva
giustificare una tale conclusione visto che quel precedente giudizio (del 4
gennaio 2012) era nel frattempo stato impugnato in appello e che oltretutto una
decisione cautelare non cresce in giudicato materiale e dunque può essere
modificata in ogni tempo (Trezzini,
Commentario CPC, p. 188), quella secondo cui i mezzi di prova ora offerti non
potevano essere considerati rilevanti nell’ambito di un apprezzamento
anticipato delle prove regge invece alla critica. L’apprezzamento anticipato
delle prove, ammesso anche dalla nuova procedura civile federale (Messaggio
concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006
p. 6684; Vouilloz, La preuve dans
le Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), in: AJP 2009 p. 832; Passadelis, Stämpflis Handkommentar ZPO,
n. 8 ad art. 152; KuKo ZPO-Schmid,
n. 14 ad art. 157; Hasenböhler, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 35 ad art. 152), permette al
giudice di rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli
precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio
convincimento o se non ritiene pertinenti i mezzi di prova offerti (cfr.
Messaggio, op. cit., ibidem). Nel caso particolare in cui abbia già fondato il
proprio convincimento e intende chiudere la procedura probatoria, il giudice
deve di principio ammettere ulteriori offerte di prove soltanto se le stesse
riguardano nova ammissibili oppure se i suoi accertamenti poggiano solo
sull’esperienza generale della vita, su presunzioni di fatto o su indizi (cfr.
Messaggio, op. cit., p. 6685; Vouilloz,
op. cit., ibidem; Leu, DIKE-Komm-ZPO,
n. 68 ad art. 152; Hasenböhler,
op. cit., n. 27 ad art. 152), fermo restando che l’assunzione di ulteriori
prove sul medesimo tema non è però di regola ammessa se il giudice aveva in
precedenza già assunto prove offerte da entrambe le parti e con ciò garantito
loro la parità delle armi (Hasenböhler,
op. cit., n. 25 ad art. 152; cfr. pure Leuenberger/Uffer-Tobler,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, n. 9.158). Nella fattispecie, problematica
risulta soprattutto la testimonianza del teste avv. C__________ __________,
ritenuto che, alla luce delle (pressoché inesistenti) contestazioni della
controparte sulle altre questioni, le altre prove offerte non erano rilevanti
per l’esito della lite, essendo volte unicamente a confermare il contenuto del
progetto edificatorio (richiamo dell’incarto comunale relativo alla prospettata
edificazione, edizione dello stesso dalle parti, testimonianza del progettista
ing. M__________ __________), a confermare l’intenzione del convenuto AO 1 -
invero già accertata dal doc. 5 - di smantellare a quel momento il
padiglione/studio utilizzato a suo tempo dall’istante (testimonianza di B__________
__________), a far chiarezza sul contenuto del Regolamento della fondazione
(edizione del Regolamento della convenuta AO 2) e a confermare che nel
frattempo la situazione patrimoniale di __________ SA non era stata aggravata
(edizione dei bilanci e conti economici 2009-2011 della stessa, testimonianza
del responsabile crediti della Banca __________). Ora, nel caso di specie è
evidente che sulla natura giuridica del contratto di donazione (doc. 3) rispettivamente
sulla questione dell’errore essenziale il Pretore aveva già fondato il suo
convincimento in occasione della decisione cautelare del 4 gennaio 2012 (inc.
n. DI.2010.1808), basandosi sulle concordi e inequivocabili testimonianze degli
avv. __________, __________ e __________ (cfr. infra consid. 11), tutti
offerti dal convenuto AO 1, senza per altro che l’istante avesse allora
ritenuto di proporre sul tema la testimonianza dell’avv. C__________ __________,
con ciò considerato da lui stesso non rilevante. Atteso che alle parti era già
allora stata garantita la parità delle armi (a cui l’istante - come detto - aveva
di fatto però rinunciato) e che in questa procedura l’istante non ha addotto
fatti nuovi tali da giustificare l’assunzione del teste avv. C__________ __________,
da lui auspicata genericamente solo “per riferire in merito al contratto di
donazione dell’11 dicembre 2009” (cfr. elenco dei mezzi di prova offerti
dall’istante) rispettivamente “per apportare ulteriori elementi probatori” in
merito all’errore “nel quale era incorso l’istante al momento della
sottoscrizione del contratto di donazione” (verbale di udienza di discussione
p. 2), il giudizio pretorile di non assumere quella prova è senz’altro
condivisibile, tanto più che dai documenti e dalle testimonianze di entrambe le
procedure cautelari il nome di quel professionista e con ciò la sua eventuale
rilevanza per l’esito della lite mai erano emersi.
10. Giusta
l’art. 261 cpv. 1 CPC il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando
l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo
(lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente
riparabile (lett. b).
La
dottrina ne ha dedotto che l’adozione di un provvedimento cautelare è subordinata
all’esistenza dei seguenti presupposti: la parvenza di buon fondamento della
richiesta di tutela giurisdizionale di merito, l’esistenza di una lesione o di
una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità (Trezzini, Commentario CPC, p. 1161
segg.; II CCA 20 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.221, 18 giugno 2012 inc. n.
12.2012.38).
11. A
questo stadio della lite l’unico requisito per l’adozione dei provvedimenti cautelari
che risulta ancora litigioso è quello relativo al fumus boni iuris
dell’azione di merito, ritenuto che l’istante, come detto, pretende di aver
senz’altro reso verosimile l’inesistenza di un contratto di donazione,
rispettivamente la sua intenzione di concludere a suo tempo un contratto
fiduciario e con ciò l’esistenza dell’errore essenziale. A torto.
11.1 Contrariamente
a quanto preteso dall’istante, non è assolutamente stato reso verosimile che a
suo tempo le parti avrebbero concluso un negozio fiduciario e non un contratto
di donazione. Entrambi i contratti agli atti, definiti di “donazione” (doc. 3)
rispettivamente di “conferimento” (doc. 4 dell’inc. n. DI.2010.1808) fanno in
effetti pacificamente riferimento alle norme sul contratto di donazione (art.
239 segg. CO). I testimoni sentiti in causa hanno a loro volta riferito che
quei contratti, sia pure allestiti per ragioni fiscali (testi avv. __________ p. 2 seg., avv. __________ p. 3 e 5 e avv. __________ p. 5 segg., tutti
nell’inc. n. DI.2010.1808), erano reali e non fittizi (teste avv. __________ p. 7 nell’inc. n. DI.2010.1808), e costituivano effettivamente dei veri e propri
contratti di donazione, con conseguente trasferimento della proprietà sui
titoli donati (testi avv. __________ p. 8 e avv. __________ p. 7 segg., tutti
nell’inc. n. DI.2010.1808). Ciò aveva tra l’altro comportato lo scioglimento di
tutti i mandati di amministrazione relativi a quelle società conclusi in
precedenza con l’istante (doc. 26-28 dell’inc. n. DI.2010.1808) e la sottoscrizione
di nuovi documenti contrattuali, anche quelli bancari, a favore del convenuto AO
1 (teste avv. __________ p. 5 segg. nell’inc. n. DI.2010.1808). Non risulta per
altro che i legali fossero stati incaricati di allestire un contratto
fiduciario (teste avv. __________ p. 10 nell’inc. n. DI.2010.1808 ). Il fatto
che nell’estate del 2011 AO 1 abbia poi ritenuto di sottoporre all’istante, per
informazione e consiglio, il progetto di edificazione di un nuovo stabile
d’appartamenti destinati alla vendita sulla particella appartenente a __________
SA (cfr. doc. 7 e 8), non modifica in alcun modo questo stato di fatto, visto
che il tutto, com’era poi stato da lui puntualizzato (doc. 5), era avvenuto senza
che si volesse coinvolgere l’istante nello stesso.
11.2 Quanto
alla reale intenzione dell’istante al momento di fatti, non è stato reso
verosimile che non fosse quella di concludere un contratto di donazione, ma un
negozio fiduciario. I testimoni hanno in effetti riferito che l’istante,
persona intelligente, era consapevole rispettivamente era stato informato delle
conseguenze della conclusione di un contratto di donazione (testi avv. __________
p. 8 e avv. __________ p. 8 segg., tutti nell’inc. n. DI.2010.1808) ed era
perfettamente d’accordo che i titoli, pur uscendo formalmente dalla sua
proprietà, continuassero a far parte del patrimonio di famiglia (teste avv. __________
p. 3 e 5, nell’inc. n. DI.2010.1808), all’interno della quale del resto vi era
allora una perfetta armonia e in cui tutto era condiviso (testi avv. __________
p. 6 e avv. __________ p. 9, tutti nell’inc. n. DI.2010.1808). Pur potendosi
senz’altro ammettere che l’istante, in considerazione di quei particolari
rapporti familiari, ritenesse allora in cuor suo di poter ancora continuare -
come prima - a poter “dire la sua” sulle società oggetto di donazione (cfr., ad
esempio, il suo scritto di cui al doc. 9 dell’inc. n. DI.2010.1808 [con la relativa risposta doc. 43 dell’inc.
n. DI.2010.1808] e i successivi
contatti con i suoi legali volti a definire i termini del Regolamento della
fondazione [doc. 10 dell’inc.
n. DI.2010.1808]
rispettivamente ad ottenere informazioni sulle modalità di una sua eventuale
liquidazione [doc. 47 dell’inc.
n. DI.2010.1808] o riscontri su
questioni concernenti le società, quali i problemi edilizi relativi alla
proprietà dell’allora __________ SA [doc. 45 e 46 dell’inc. n. DI.2010.1808]; in tal senso pure teste avv. __________ p. 6 nell’inc. n.
DI.2010.1808, il quale rileva che dalla data della donazione l’istante non
aveva più diritto a ricevere documenti ufficiali), nulla per il momento
permette però di ritenere verosimile che egli, per il caso in cui ciò gli fosse
invece stato in seguito impedito oppure per l’eventualità di un deterioramento
delle relazioni famigliari, come è poi avvenuto a seguito degli intervenuti
dissidi famigliari (testi avv. __________ p. 6 e 9 e __________ p. 6 e 8, tutti
nell’inc. n. DI.2010.1808), avesse già allora inteso o pensato di cautelarsi in
proposito mediante la conclusione di un contratto fiduciario (la questione
della figura del protector della fondazione - già discussa a suo tempo [cfr. doc. 10 dell’inc. n. DI.2010.1808] tra i membri della famiglia [testi avv. __________ p. 6 e avv. __________
p. 8, tutti nell’inc. n. DI.2010.1808] e non solo tra
le parti - è al proposito irrilevante, lo scopo di
quest’ultima essendo stato un altro e meglio quello di impedire la liquidazione
della fondazione rispettivamente la vendita dei beni a terzi non facenti parte
della famiglia, cfr. teste avv. __________ p. 8 nell’inc. n. DI.2010.1808 e
doc. 10 dell’inc. n. DI.2010.1808).
E in ogni caso, non avendo a quel momento manifestato alla
controparte o ai suoi legali l’importanza - per lui - di questa problematica o
comunque le sue eventuali preoccupazioni derivanti dalla stessa, di cui non vi
è in effetti alcuna traccia nell’incarto, egli non può pretendere di aver reso
sufficientemente verosimile che quell’importante aspetto soggettivo costituisse
una conditio sine qua non per la conclusione del contratto e che il suo
errore su quella circostanza fosse in tal modo essenziale ai sensi dell’art. 23
e 24 cpv. 1 n. 4 CO (TF 7 febbraio 2008 4A_408/2007 consid. 3.2).
12. Nemmeno
è infine possibile far almeno divieto ai convenuti di deliberare in assemblea
della __________ SA (ii) l’alienazione totale o parziale del mappale n. __________
RFD di __________, adducendo che l’alienazione di quel bene sarebbe stata
possibile solo previo il consenso del protector di AO 2. Al proposito è
in effetti sufficiente osservare che la nomina del protector, funzione
facoltativa (teste avv. __________ p. 6 nell’inc. n. DI.2010.1808) che nelle
intenzioni della famiglia __________ avrebbe dovuto essere assunta dall’avv. __________
(testi avv. __________ p. 6 e 8 e avv. __________ p. 8, tutti nell’inc. n.
DI.2010.1808), non è mai stata formalizzata (doc. 10 dell’inc. n. DI.2010.1808),
di modo che lo stesso non è mai entrato in carica (testi avv. __________ p. 6 e
avv. __________ p. 8 seg., tutti nell’inc. n. DI.2010.1808).
13. L’appello,
del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, ritenuto che l’emanazione
della presente decisione rende priva d’oggetto la richiesta dell’istante di
conferimento dell’effetto sospensivo al dispositivo sulle spese e sulle
ripetibili (che non era già dato per legge, cfr. art. 315 cpv. 4 CPC), alla cui
concessione il convenuto AO 1 aveva dichiarato di non avere obiezioni (cfr. risposta
all’appello p. 2).
14. La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado,
calcolate sulla base di un valore litigioso, che, a detta dello stesso istante,
siccome relativo a un contratto “multimilionario” (appello p. 21; cfr. già solo
Fatti
i doc. 14-19 dell’inc. n. DI.2010.1808; il solo valore di stima del mappale n. __________
RFD di __________ è del resto di fr. 1'635'533.-, cfr. doc. 6), è ampiamente
superiore a fr. 30'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), fermo restando
che nessuna indennità ripetibile può però essere attribuita alla convenuta AO 2,
che non ha presentato una risposta al gravame.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide
I. L’appello 15 marzo 2012 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese processuali di complessivi fr. 3’000.- sono a carico
dell’appellante. L’appellante rifonderà all’appellato AO 1 fr. 3'000.- per
ripetibili d’appello.
III. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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