12.2012.5
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18 febbraio 2013Italiano18 min
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Numero d'incarto:
12.2012.5
Data decisione, Autorità:
18.02.2013, IICCA
Titolo:
Licenziamento in tronco giudicato ingiustificato (assenza di un avvertimento formale e reazione non immediata). Licenziamento per atteggiamenti aggressivi nei confronti dei collaboratori. Indennità giusta l'art. 337c cpv.3 CO riconosciuta, concolpa della datrice di lavoro. Spese legali, danno
LICENZIAMENTO / DISDETTA
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
SPESE E RIPETIBILI
SPESE GIUDIZIARIE
art. 337 CO
art. 337c cpv. 3 CO
art. 150 CPC-TI
Incarto n.
12.2012.5
Lugano
18 febbraio
2013/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.203
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza (correttamente:
petizione) 28 marzo 2008 da
AP 1
rappr. dall’RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’RA 2
con cui ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di complessivi fr. 66'119.65 oltre interessi - di cui fr. 44'426.25 a titolo di pretese salariali varie (stipendio, ore straordinarie, commissioni), fr.
2'193.40 per costi di patrocinio preprocessuali e fr. 22'500.- a titolo di
indennità per licenziamento in tronco ingiustificato - importo poi esteso in
sede di conclusioni a fr. 81'748.40, somma così composta: fr. 15'600.- per
stipendi, fr. 21'624.- per ore straordinarie, fr. 18'366.- per commissioni, fr.
1’465.- per la vendita di propri vini, fr. 2'193.40 per spese preprocessuali e
fr. 22'500.- per indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO oltre interessi,
richieste avversate dalla convenuta che ne ha
postulato la reiezione e che ha rivendicato in via riconvenzionale la condanna
di controparte al pagamento di fr. 7’500.- a titolo di risarcimento danni e alla
restituzione di fr. 4’390.- percepiti senza legittima causa,
sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 12
dicembre 2011, con cui ha parzialmente accolto la petizione, per complessivi fr.
35'431.- più interessi, e respinto le domande riconvenzionali,
appellante l’attore che con appello 17 gennaio 2012
chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di accogliere la petizione
e condannare la convenuta al pagamento di fr. 10'000.- per ore straordinarie,
di fr. 2'193.40 per spese preprocessuali e di fr. 7'500.- per indennità ai
sensi dell’337c cpv. 3 CO, protestate tasse, spese e ripetibili, mentre la
convenuta con risposta del 2 marzo 2012 propone la reiezione dell’appello.
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto,
in fatto: A. Con
un contratto denominato “Beratungsvertrag” AP 1 è stato assunto da AO 1 quale
Chef di cucina con mansioni dirigenziali presso il __________ a partire dal 1° gennaio 2007 (doc. B), struttura per la
quale egli aveva già fornito alcune consulenze puntuali nel corso del 2006. Il contratto
era di durata indeterminata e prevedeva una possibilità di disdetta trimestrale
per gravi motivi. La remunerazione è stata fissata in fr. 7’500.- mensili integrati
da una commissione dipendente dal contenimento dei costi, a fronte di una
presenza obbligatoria di cinque giorni alla settimana per nove ore giornaliere
da prestare durante i tempi di servizio, con diritto a cinque settimane di ferie
annue (doc. B).
Dopo aver
sollecitato in data 27 settembre 2007 AO 1 al versamento di spettanze salariali
asseritamente non pagate (doc. C), con scritto del 25 ottobre 2007, AP 1 ha disdetto la relazione contrattuale per il 31 gennaio 2008 (doc. D). Con raccomandata di data 7
novembre 2007, AO 1 ha disdetto il rapporto con effetto immediato adducendo
motivazioni da essa ritenute gravi e attinenti all’atteggiamento assunto da AP
1 al quale ha rimproverato di aver interrotto ogni comunicazione con la
direzione e di aver tenuto un comportamento inadeguato con i collaboratori (cfr.
per i dettagli doc. E).
B. Con
istanza (correttamente: petizione) 28 marzo 2008 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di complessivi fr. 66'119.65 oltre interessi, di cui
fr. 44'426.25 a titolo di pretese salariali varie (stipendio, ore
straordinarie, commissioni), fr. 2'193.40 per costi di patrocinio
preprocessuali e fr. 22'500.- a titolo di indennità per licenziamento in tronco
ingiustificato. In breve, a sostegno delle proprie richieste egli ha addotto una
violazione delle disposizioni legali disciplinanti il contratto di lavoro a
cui, a suo dire, sottostava il rapporto che lo legava alla convenuta. L’attore
ha quindi postulato l’accertamento del carattere ingiustificato della
rescissione immediata ed il pagamento dei salari a lui spettanti oltre che di
un’indennità per licenziamento ingiustificato. AO 1 si è opposta alla petizione
contestando integralmente le pretese di AP 1 e postulando in via riconvenzionale
la condanna dello stesso al versamento di fr. 7’500.- a titolo di risarcimento
danni e alla restituzione di fr. 4’390.- percepiti senza legittima causa. In
estrema sintesi, essa ha contestato la natura lavorativa del contratto
stipulato tra le parti intravvedendo invece nello stesso un contratto di
mandato e ha respinto le richieste avanzate da controparte asserendo di non
doverle alcunché. La rescissione della relazione contrattuale sarebbe da imputare
unicamente all’attore ed in particolare agli atteggiamenti non professionali ed
inadeguati assunti nei confronti della direzione e dei collaboratori.
Nei
successivi allegati di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente
riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste.
Esperita
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a partecipare al dibattimento finale.
Nel proprio memoriale conclusivo parte attrice ha esteso la propria richiesta
postulando la condanna di controparte al pagamento di complessivi fr.
81'748.40, di cui fr. 15'600.- per stipendi, fr. 21'624.- per ore
straordinarie, fr. 18'366.- per commissioni, fr. 1’465.- per la vendita di
propri vini, fr. 2'193.40 per spese preprocessuali e fr. 22'500.- come
indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO oltre interessi. Per sua parte la
convenuta ha ribadito la propria posizione opponendosi integralmente alla
petizione e riconfermando le richieste riconvenzionali.
C. Con sentenza 12 dicembre 2011, il Pretore, dopo aver accertato la
natura lavorativa del contratto stipulato tra le parti e riconosciuto il
carattere ingiustificato del licenziamento in tronco, ha accolto parzialmente
la petizione condannando la convenuta a versare a AP 1 fr. 15'600.- quali
stipendi per il periodo dall’8 novembre 2007 al 31 gennaio 2008, oltre
interessi al 5% dal 31 dicembre 2007, fr. 18'366.- a titolo di commissioni
contrattuali, oltre interessi al 5 % dall’8 novembre 2007, e fr. 1'465.- per la
vendita di vini di proprietà dell’attore, oltre interessi al 5% dall’8 novembre
2007. La domanda riconvenzionale è di contro stata integralmente respinta.
D. Con atto di appello 17 gennaio 2012 AP 1 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere l’istanza e condannare la convenuta anche
al pagamento di fr. 10'000.- per ore straordinarie, di fr. 2'193.40 per spese
preprocessuali e di fr. 7'500.- per indennità ex 337c cpv. 3 CO, oltre interessi,
protestate tasse, spese e ripetibili. Con risposta del 2 marzo 2012 AO 1 propone
la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili.
e considerato
1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore
il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS
272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si
applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. In
concreto, il giudizio pretorile del 12 dicembre 2011 è stato comunicato alle
parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è così retta dal CPC.
2. Per
quanto ancora dibattuto in appello, il Pretore, pur
riconoscendo il carattere ingiustificato del licenziamento in tronco - per
ragioni legate sostanzialmente alle modalità della sua comunicazione (cfr.
sentenza impugnata pagg. 10 e 11) - ha ritenuto che non sussistessero le
premesse per accordare un indennità ex art. 337c cpv. 3 CO ed ha pertanto
respinto la richiesta dell’attore. Il primo giudice ha ritenuto che la responsabilità
per il licenziamento andasse ascritta al dipendente,
responsabile unico della fine prematura della relazione contrattuale con la
convenuta nei confronti della quale il magistrato non ha di contro ravvisato
alcun addebito. La condotta tenuta dal dipendente è stata giudicata
inaccettabile e la sua colpa ancora più grave in considerazione del suo ruolo
dirigenziale del settore F&B, elementi questi che, in assenza di un
comportamento censurabile del datore di lavoro, hanno indotto il Pretore a
ritenere adempiuti i presupposti per negare qualsiasi indennità giusta l’art.
337c cpv. 3 CO, in ragione anche della breve durata del rapporto di lavoro e
dell’apparente assenza di pregiudizi economici o professionali al dipendente.
Relativamente
alla remunerazione di 446 ore di lavoro straordinario, asseritamente prestate
dall’attore, il magistrato ha ritenuto che dagli atti di causa non emergessero
sufficienti e convincenti indizi per avvallare la tesi attorea di un tale
regolare e cospicuo impegno lavorativo eccedente quanto previsto.
In merito
all’indennizzo richiesto per le spese legali sostenute prima dell’introduzione
del presente procedimento, il Pretore ha ritenuto che le prestazioni effettuate
dal legale andassero annoverate tra gli atti preparatori alla causa giudiziaria
e che come tali non costituissero una posta di spesa a sé stante ma soggiacessero
alle regole applicabili alle ripetibili.
3. Nel
proprio allegato il patrocinatore dell’appellante contesta le conclusioni
pretorili secondo cui la responsabilità per il licenziamento sarebbe da
ascrivere unicamente a AP 1 mentre da parte di AO 1 non vi sarebbe stato alcun
comportamento censurabile. Il legale pone l’accento sul fatto che l’atteggiamento
tenuto da AP 1 coi collaboratori era noto alla datrice di lavoro la quale non
ha mai avuto nulla da obiettare ma anzi lo accettava in quanto necessario per
raggiungere gli obiettivi di redditività prefissati. Solo alla fine del
rapporto d’impiego, dopo che il dipendente aveva dato la disdetta, AO 1 ha iniziato a lamentarsi per il suo comportamento.
3.1 Il
Pretore ha già ampiamente esposto la dottrina e la giurisprudenza connessa
all’art. 337c cpv. 3 CO (cfr. sentenza impugnata pagg. 10 e 11). In questa sede
risulta pertanto sufficiente ricordare che l'esenzione dalla pronuncia
dell'indennità costituisce un caso eccezionale, in cui - nonostante il
licenziamento in tronco ingiustificato - vi è l'assenza di un comportamento
censurabile del datore di lavoro (DTF 120 II 247, 116 II 300; II CCA 15
febbraio 2000 inc. 12.1999.215, II CCA 15 dicembre 1997 inc. 12.1997.266 e
riferimenti), mentre che una semplice concolpa del dipendente non è sufficiente
a determinare l'esenzione del datore dall'obbligo al pagamento dell'indennizzo
(II CCA 15 febbraio 2000 inc. 12.1999.251 e II CCA 27 maggio 1999 inc.
12.1999.60 e riferimenti).
3.2. L’istruttoria
ha permesso di accertare che i comportamenti aggressivi e intimidatori di AP 1
nei confronti dei collaboratori si sono manifestati sin dall’inizio del
rapporto contrattuale e si sono protratti per tutta la durata della sua
attività alle dipendenze della convenuta (per i dettagli si rinvia alle audizioni
testimoniali del 22 gennaio 2009 di __________ R__________ pag. 4, di __________
D__________ pag. 7, di __________ v__________ pag. 9, di __________ C__________
pag. 10 e di __________ __________ C__________ V__________ pag. 12). Questi
atteggiamenti erano da tempo noti alla datrice di lavoro, la quale non solo era
stata informata a più riprese dai propri dipendenti ma aveva ricevuto pure
doglianze da parte di clienti del ristorante contrariati dai modi scortesi di AP
1 (cfr. scritto di __________ C__________ alla Direzione del 16 novembre 2006
(doc. 9); audizioni cit. di __________ R__________ pag. 4 e sua dichiarazione
scritta del 6 dicembre 2007 ( doc. 9); audizione cit. di __________ C__________
V__________ pag. 12 in cui riferisce: “A seguito di questo episodio sono
andato a parlarne di persona con il signor O__________”; audizione di __________
P__________ del 21 aprile 2009 e sua dichiarazione scritta del 14 maggio 2008
(doc. 9) che attesta: “Il giorno seguente ho immediatamente reclamato con il
Direttore Signor O__________”). Malgrado queste rimostranze AO 1 non ha
ritenuto di dover intervenire, ad esempio ammonendo il dipendente e
diffidandolo dal perseverare nel proprio comportamento. Così facendo essa è venuta
meno al proprio dovere di salvaguardare la personalità degli altri dipendenti, principio
esplicitato all’art. 328 CO. Ne consegue che, diversamente da quando stabilito
dal Pretore, la stessa non può essere ritenuta scevra da rimproveri nel
licenziamento di AP 1. Nel caso concreto la responsabilità - indubbiamente
grave - del dipendente nel licenziamento, costituisce una semplice concolpa e non
è sufficiente a determinare l’esenzione dall’obbligo di pagamento
dell’indennizzo previsto dall’art. 337 cpv. 3 CO; questa colpa andrà però
debitamente considerata al momento di quantificare la pretesa e costituisce
indubbiamente un importante motivo di riduzione della stessa.
3.3. Per
quanto attiene la determinazione dell’importo dell’indennità il giudice dispone
di un ampio potere di apprezzamento; l’ammontare è stabilito tenendo conto di
tutte le circostanze del caso concreto, in particolare la gravità della
violazione dei diritti della personalità del lavoratore, una concolpa dello
stesso, la situazione economica e sociale delle parti, il tipo e la durata
delle relazioni contrattuali (per tutte cfr. sentenza TF del 26 agosto 2004
inc.4C.232/2004; DTF 123 III 391).
Nel caso
concreto, per la sua determinazione, è necessario considerare la grave concolpa
del dipendente (come detto, derivante dal comportamento manifestamente
inopportuno e inadeguato da lui tenuto nei confronti di colleghi, superiori e
clienti), la durata tutto sommato limitata del rapporto di lavoro (solo 10 mesi),
l’apparente assenza di particolari pregiudizi economici o professionali ed il
fatto che il licenziamento in tronco è intervenuto dopo che il dipendente aveva
già disdetto il rapporto di lavoro. Alla luce di quanto precede, tutto ben
considerato, pare corretto riconoscere a AP 1 un’indennità pari a un mese di
stipendio. Su questo punto la sentenza pretorile deve pertanto essere riformata.
La convenuta verserà quindi all’appellante un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO di
fr. 7’500.- oltre interessi del 5% dall’8 novembre 2007. Tale importo non è
soggetto alle deduzioni per le assicurazioni sociali.
4. AP
1 prosegue dolendosi del mancato riconoscimento da parte del Pretore delle ore
supplementari da lui asseritamente effettuate e ribadisce di aver svolto 387
ore supplementari dal 1° gennaio
al 30 settembre 2007 e ulteriori 59,65 ore dal 12 ottobre al 31 ottobre 2010 (correttamente:
2007, atto di appello pag. 7), di cui pretende il pagamento. Al riguardo parte
appellante ripropone le tesi
già esposte in prima sede, in concreto nelle conclusioni, che sono state quasi
testualmente trascritte nell’allegato ricorsuale. Esaminando nel dettaglio la
censura in rassegna si constata infatti che il punto 6 dell’appello (pagg. da 6 a 8) è praticamente identico al punto 10 delle conclusioni del 27 maggio 2011 (pagg. 12 e 13);
l’unica differenza di rilievo è data dall’importo postulato che in sede di
appello è stato ridotto a fr. 10'000.-. La richiesta si rivela però inammissibile
in quanto insufficientemente motivata ai sensi dell’art. 311 CPC. L’atto è in
particolare irricevibile nella misura in cui si limita a riproporre i motivi
già esposti in sede pretorile. L’atto di appello deve infatti necessariamente
confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che intende
impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o
riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta
davanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano critiche a
un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza
prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a
richiamare - o anche solo a riprodurre riassuntivamente - argomentazioni
espresse in precedenti allegati oppure che si esaurisce nella
testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (cfr. sentenza
del TF 5A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.2 con rif.; DTF 138 III 374; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al CPC, pag. 1367). Nel caso concreto l’appellante
si limita a trascrivere quanto già esposto nelle proprie conclusioni senza confrontarsi con le dettagliate motivazioni del Pretore, che, dopo
minuzioso esame, ha respinto una per una le argomentazioni sollevate in prima
sede; l’appellante ha pure omesso di indicare per quali motivi la decisione impugnata
sarebbe errata. L’allegazione, sollevata per la prima volta in sede di appello,
e pertanto irritualmente, secondo cui AP 1 sarebbe rimasto a disposizione del
datore di lavoro durante il tempo consacrato alla consumazione dei pasti non è
inoltre suffragata da alcuna prova o riscontro oggettivo. La censura è pertanto
irricevibile.
5. Da
ultimo l’appellante contesta la decisione pretorile nella misura in cui non
riconosce un indennizzo per le prestazioni preprocessuali svolte dal suo legale
e ritiene le stesse comprese nelle ripetibili.
5.1. Dottrina e giurisprudenza riconoscono il principio secondo cui le
spese connesse all’intervento di un legale prima dell’apertura di un processo
civile e non comprese nelle ripetibili secondo la procedura cantonale - che
sono poi quelle indispensabili causate dal processo e un’adeguata indennità per
gli onorari di patrocinio (art. 150 CPC/TI) - costituiscono una
posizione di danno risarcibile, sempre che sia provata la necessità di un tale
intervento sia in relazione alla situazione personale sia in relazione alla
natura del patrocinio, che, a sua volta, deve essere necessario, utile e
appropriato (DTF 117 II 101; TF 12 febbraio 2003 4C.288/2002; II CCA 13 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.163; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 150),
ritenuto che le stesse sono considerate appropriate e necessarie se la pretesa
di cui si vuole ottenere l’esecuzione giudiziale esiste effettivamente (sentenza
del TF 19 maggio 2003 inc.4C.11/2003; Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 57 ad art. 150; II CCA 5 agosto 2011 inc. n. 12.2009.163).
5.2. Nel
caso di specie, stante la natura delle prestazioni effettuate dal legale (per l’elenco
delle prestazioni cfr. doc. Q e R), non è possibile affermare che esse
costituiscono una posizione di danno a sé stante non coperta dalle ripetibili. Come
rettamente rilevato dal Pretore tanto la cronologia quanto la tipologia delle attività
svolte risultano assimilabili agli usuali e imprescindibili atti di
preparazione di una causa giudiziaria. In concreto, il lavoro adempiuto dal
legale si lascia sostanzialmente riassumere in una presa di conoscenza della
problematica per il tramite del cliente e in una serie di contatti esplorativi con
la controparte del tutto in linea con quanto abitualmente svolto prima dell’avvio
della causa vera e propria; causa nella quale è poi effettivamente confluito il
lavoro di preparazione appena descritto. Ne discende che quanto fatturato dal
legale non può essere riconosciuto quale posta di spesa a sé stante, distinta
da quelle del procedimento giudiziario, ma rientra a pieno titolo tra le
attività coperte dalle ripetibili. Questa pretesa si rivela pertanto infondata
e la decisione del Pretore va confermata.
6. Visto
quanto precede l’appello deve essere parzialmente accolto. La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la
rispettiva soccombenza delle parti. Diversamente da quanto stabilito dal
Pretore le spese e le ripetibili dell’azione principale vanno fissate tenendo
conto di un valore di fr. 81'748.-; ritenuto che l’attore ha ottenuto circa la
metà di quanto postulato (fr. 42'931.- oltre interessi), le stesse vanno divise
a metà, rispettivamente compensate. Per il giudizio di appello si è tenuto
conto di un valore di causa ancora litigioso di fr. 19'693.40.
Per i quali motivi,
visti gli art. 96 e 106 CPC
decide:
Fatti
I.
L’appello 17 gennaio 2012 è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 12 dicembre 2011 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, è così riformata:
1. La
petizione di AP 1 è parzialmente accolta.
1.1. Di
conseguenza AO 1, __________, è condannata a versare a AP 1, __________, i
seguenti importi:
fr. 15'600.- lordi, dai quali dedurre gli usuali oneri
sociali, oltre interessi del 5% dal 31.12.2007 per stipendi tra l’8.11.07 ed il
31 gennaio 2008,
fr. 18'366.- di commissioni contrattuali oltre interessi
del 5% dall’8.11.2007,
fr. 1’465.- per la vendita di vini oltre interessi
del 5% dall’8.11.2007,
fr. 7'500.- per indennità ex art. 337c cpv. 3 CO
oltre interessi del 5% dal 8.11.2007.
…
2. invariato
3. invariato.
4. invariato
5.
invariato
Considerandi
II. Le
spese giudiziarie della procedura di appello in complessivi fr. 600.-, da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico in ragione di 3/5 e per 2/5 sono
poste a carico dell’appellata; l’appellante rifonderà a quest’ultima fr. 400.- per
ripetibili di appello ridotte.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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