12.2012.50
Contratto di lavoro. Pretese salariali. Errata qualifica professionale ed errata classificazione salariale di un elettricista. CCL per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazion
13 novembre 2012Italiano16 min
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Numero d'incarto:
12.2012.50
Data decisione, Autorità:
13.11.2012, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro. Pretese salariali. Errata qualifica professionale ed errata classificazione salariale di un elettricista. CCL per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni. CCL nel ramo delle installazioni elettriche ticinese
QUALIFICA
SALARIO
art. 311 CPC
Incarto n.
12.2012.50
Lugano
13 novembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Sonja Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2010.1991
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 22
dicembre 2010 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui l’istante
ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 18'195.55 oltre interessi
al 5% dal 1° agosto 2007, a titolo di adeguamento salariale in base alle sue qualifiche professionali;
domanda avversata
da controparte e che il Pretore, statuendo con sentenza 31 gennaio 2012, ha integralmente accolto;
appellante la
convenuta che con appello 2 marzo 2012 chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di respingere integralmente l’istanza, con protesta di
spese e ripetibile di entrambe le sedi;
mentre che
l’istante con osservazioni 20 aprile 2012 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Dal 22 febbraio 2006 al 31 luglio 2007 AO 1 ha lavorato presso la
ditta AP 1, e più precisamente, sino al 22 maggio 2006 in virtù di un contratto di fornitura di personale a prestito concluso tra lui stesso, __________
SA e AP 1 (doc. II n. 6 segg. e doc. 1) e dal 1° giugno 2006 direttamente alle dipendenze di quest’ultima (doc. G e
doc. 4).
Il
contratto d’incarico concluso con __________ SA prevedeva una retribuzione
salariale di fr. 19.24 all’ora, comprensivi di quota parte per tredicesima ed
indennità per vacanze (doc. II n. 6) mentre l’accordo concluso successivamente direttamente
con AP 1 stabiliva una remunerazione lorda di fr. 2'911.- per tredici mensilità
(doc. F e G, doc. 2). In entrambi i contratti AO 1 è stato designato quale “montatore
elettricista ausiliario”, indicazione che appariva pure sulla domanda di
rilascio del permesso di lavoro (doc. I n. 15).
B. Posteriormente
alla fine del rapporto di impiego, AO 1 - per il tramite del sindacato RA 2 - ha
contestato alla ex datrice di lavoro una “errata trattenuta in busta paga”
a titolo di risarcimento danni per complessivi fr. 540.- e ne ha richiesto il
rimborso; pretesa poi formalizzata nello scritto del 23 luglio 2009 (doc. 7).
Nei successivi contatti intercorsi tra le parti AO 1 ha pure reso attenta AP 1
in merito all’errata qualifica professionale a lui attribuita contrattualmente
ovvero quella di lavoratore ausiliario non qualificato anziché quella di dipendente
qualificato (doc. O, P e Q e doc. 8). Nel contempo egli ha informato la
controparte che, con attestazione del 18 settembre 2008, il diploma italiano di
cui era titolare era stato riconosciuto dalla competente autorità svizzera
equipollente all’attestato federale di montatore elettricista (doc. M). Le
parti non sono riuscite a trovato un accordo bonale.
C. Con istanza
22 dicembre 2010 AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr.
18'195.55 oltre interessi dal 1° agosto 2007, rivendicati quale differenza tra il salario percepito
per la durata del rapporto di lavoro (fr. 2'911.- lordi per il 2006 e fr. 2'950.-
lordi per il 2007 corrispondenti alla retribuzione del “personale non
qualificato (ausiliario) con due anni di attività nell’azienda” ai sensi
dell’art. 2.4 CCL ticinese; doc. C, D, E e G) e quello minimo previsto per i “collaboratori
delle installazione elettriche” giusta l’art. 35.4 lett. d CCL nazionale (doc.
B), pari a fr. 4’100.- lordi per l’anno 2006 e fr. 4'200.- lordi per l’anno 2007, a cui egli avrebbe avuto diritto essendo titolare di un “diploma di maturità professionale
per tecnico industrie elettriche ed elettroniche” conseguito in Italia e
dichiarato equipollente ad analogo titolo svizzero dall’Ufficio federale della
formazione professionale (in seguito UFFP; cfr. doc. L e M).
D. All’udienza
di discussione, tenutasi il 17 febbraio 2011, la convenuta, che ha prodotto un
memoriale scritto, si è integralmente opposta alle richieste della parte
istante, sottolineando che AO 1 si è sempre presentato come “elettricista
ausiliario CCL”. Essa ha inoltre rilevato che l’attestazione di livello è
stata rilasciata ben dopo la fine del rapporto di impiego e non le è pertanto
opponibile. In replica orale la patrocinatrice dell’istante ha osservato che
l’impresa AP 1 ha in più occasioni affidato al dipendente lavori di cablaggio
elettrico, interventi questi che rientrano nei compiti di un montatore
elettricista esperto e che invece un elettricista ausiliario non è autorizzato
a svolgere. Per sua parte, in duplica orale, la convenuta si è riconfermata
nelle proprie allegazioni.
Esperita
l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale.
Nei propri allegati conclusivi esse hanno confermato le rispettive posizioni.
E. Statuendo
con decisione del 31 gennaio 2012 il Pretore ha accolto integralmente l’istanza
e condannato la convenuta a pagare l’importo di fr. 18'195.55 a titolo di salario lordo (somma dalla quale andranno dedotti gli oneri sociali usuali)
oltre interessi al 5% dal 1°
agosto 2007. Data la gratuità della procedura il primo giudice non ha prelevato
oneri di giudizio, caricando alla convenuta un’indennità per ripetibili di fr.
1'500.-.
F. Con
appello 2 marzo 2012 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere integralmente l’istanza e di condannare AO 1 al pagamento di spese e
ripetibili per entrambe le sedi. Con osservazioni 20 aprile 2012 l’istante
propone di respingere il gravame pure con protesta di spese e ripetibili.
e considerato
1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore
il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS
272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si
applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. In
concreto, il giudizio pretorile del 31 gennaio 2012 è stato comunicato alle
parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è così retta dal CPC.
2.Preliminarmente, per meglio
circoscrivere l’oggetto dell’appello e le censure che verranno trattate di
seguito, è necessario chiarire alcuni aspetti legati alle esigenze di forma e di
contenuto del ricorso. L’art. 311 CPC precisa che l’appello deve essere
proposto in forma scritta ed essere motivato. Ne consegue che, nel proprio
allegato, la parte appellante deve confrontarsi in modo puntuale con le
argomentazioni addotte dal giudice di prime cure e indicare per quali motivi -
giuridici e fattuali - le stesse sarebbero errate e non potrebbero essere
condivise. Per quanto attiene alle fattispecie sottoposte alla procedura
semplificata, secondo l’art. 243 CPC, queste esigenze sono meno rigorose e la
motivazione dell’appello può essere breve e succinta; nondimeno dottrina e
giurisprudenza sono concordi nel dire che un rinvio agli atti di procedura
anteriori e alle allegazioni ivi contenute non è sufficiente (cfr. DTF 138 III
374, sentenza del Tribunale federale del 7 dicembre 2011 inc.4A_659/2011
consid. 3 con riferimenti in: SJ 2012 I 231; Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
Commentario al CPC, art. 311 CPC, pag. 1367 seg.).
Nel caso
concreto, il richiamo dell’appellante all’esposizione delle circostanze di
fatto e di diritto contenute negli allegati di prima sede (cfr. atto di appello
punto 1, pag. 2 “si danno per interamente riprodotte le affermazioni
dell’appellante contenute sia nelle osservazioni 17 febbraio 2011 allegate al
verbale di discussione in ugual data sia nel memoriale conclusivo del 31
ottobre 2011”) non è con ogni
evidenza ammissibile. Di seguito verranno trattate unicamente le censure
espressamente sollevate in appello e che soddisfano le premesse illustrate
sopra.
3. È
incontestato che i rapporti tra AP 1 e AO 1 sono retti, oltre che dal contratto
di lavoro individuale da loro sottoscritto, anche dalla Convenzione collettiva
di lavoro per il ramo svizzero dell’installazione elettrica e
dell’installazione delle telecomunicazioni (CCL; doc. B), la quale comprende
quale sua appendice n. 10 il Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle
installazioni elettriche ticinesi (CCL ticinese; doc. C), dichiarato di
obbligatorietà generale dal Consiglio federale per gran parte dei suoi
articoli, in particolare quelli attinenti al salario.
Per
quanto qui interessa, l’art. 35 CCL che regolamenta i salari minimi prevede al
punto 4 cinque diverse categorie di lavoratori, in particolare la lett. d sotto
il titolo “Collaboratori con diploma di fine apprendistato in professioni
affini” dispone che ”Rientrano in questa categoria tutti i lavoratori
con un diploma di fine tirocinio in una professione affine diversa dalle
formazioni professionali gestite dall’USIE e facenti parte dei settori
dell’elettrotecnica, della telematica, della tecnica di misurazione, di
controllo e di calibraggio, dell’automazione, della meccanica e del metallo. Per
atri lavoratori le disposizioni sui salari minimi dei montatori
elettricisti/degli installatori elettricisti AFC ai sensi dell’art. 35.4 lett.
a) CCL fanno stato come segue:
a
partire dai 20 anni compiuti come al 1° anno dopo la fine dell’apprendistato
a
partire dai 22 anni compiuti come al 2° anno dopo la fine dell’apprendistato.
A
partire dai 25 anni compiuti e a partire dai 30 anni compiuti.”
Categoria
quella qui indicata che è poi stata ripresa al punto 2.5 dell’appendice 1 -
Salari del CCL ticinese (doc. C) sotto il titolo “altri collaboratori delle
installazioni elettriche e delle telecomunicazioni (Art. 35.4 lett.d, del CCNL)”.
4. Nel
proprio giudizio il Pretore ha ritenuto, relativamente alla qualifica
professionale di AO 1, che il curriculum professionale pregresso e il diploma italiano
conseguito, giudicato equipollente ad analogo diploma svizzero, permettano di definire
l’istante quale montatore elettricista perfettamente atto a svolgere autonomamente
Fatti
i lavori assegnatigli e dunque qualificato. Sulla base degli accertamenti
esperti il magistrato ha giudicato errata la classificazione di AO 1 quale “personale
non qualificato (ausiliario)”ed ha stabilito che la categoria salariale a
cui egli appartiene è quella di cui all’art. 2.5 CCL ticinese di “altri
collaboratori delle installazioni elettriche e delle telecomunicazioni” che
riprende quella prevista dall’art. 35.4 lett. d CCL. Il Pretore ha inoltre
precisato che l’attestazione di equipollenza rilasciata dall’UFFT ha natura
puramente dichiarativa e pertanto non preclude l’attribuzione dell’istante a
detta categoria anche prima del suo ottenimento.
In
considerazione della natura relativamente imperativa delle disposizioni sui
salari minimi contenute nel CCL, il magistrato ha sancito l’illiceità delle
pattuizioni contrattuali private concluse tra AP 1 e AO 1 prevedenti una
qualifica professionale errata e, implicitamente, un salario inferiore a quanto
stabilito dal CCL. Il Pretore ha quindi ammesso il buon fondamento delle
richieste avanzate dall’istante ancorché limitatamente all’importo del salario
netto (cfr. sentenza impugnata).
5. Con
appello del 2 marzo 2012 AP 1 contesta, in maniera invero confusa, l’argomentazione
pretorile secondo cui l’istante doveva essere classificato quale lavoratore
qualificato in virtù del proprio profilo professionale e questo a prescindere
dal rilascio del certificato di equipollenza dell’UFFT. A sostegno delle
proprie argomentazioni menziona le dichiarazioni del teste D__________ a detta
del quale la validità e l’applicazione dell’equipollenza sancita
dall’attestazione di livello non hanno effetto retroattivo. L’appellante
rimprovera inoltre al magistrato un’errata interpretazione e valutazione del
CCL e del CCL ticinese per aver stabilito che l’equipollenza non costituisce
una condizione per l’inserimento del lavoratore straniero in una delle
categorie salariali previste dagli stessi.
Per
quanto attiene la deposizione resa dal teste D__________ (cfr. verbale di audizione
testimoniale del 5 settembre 2011 pag. 5 e 6), a cui l’appellante rinvia, la
stessa tiene conto in maniera solo parziale delle prescrizioni in vigore nel
settore professionale oggetto del presente contendere. Interrogato sui diplomi
contemplati dal CCL e determinanti per la classificazione salariale, il teste
ha menzionato e preso in considerazione unicamente i tre attestati di capacità
federale del ramo (cfr. per i dettagli verbale audizione cit., pag. 5), omettendo
però di indicare che l’art. 35.4 lett. d CCL prevede una regolamentazione
specifica per i “collaboratori con diploma di fine apprendistato in
professioni affini” - categoria a cui chiede di essere attribuito l’istante
- e che l’art 35.4 lett. e CCL tratta inoltre dei “collaboratori con diploma
affine soltanto scolastico, collaboratori con diploma di fine apprendistato in
professioni non affini, collaboratori senza diploma di fine apprendistato”.
Sulla base di quanto da lui riferito in merito ai diplomi, il teste D__________
è giunto alla conclusione che “un lavoratore estero titolare di un diploma
estero, è assimilato a personale non qualificato, non disponendo di un diploma
svizzero e ciò fintanto che non chiede ed ottiene la cosiddetta equipollenza,
ossia il riconoscimento del proprio diploma nazionale da parte dell’autorità
preposta elvetica (SECO)” (cfr. verbale audizione cit., pag. 5). Si tratta però
di una deduzione errata, frutto di una valutazione parziale delle disposizioni
applicabili.
Stando al
tenore letterale della norma, l’art. 35.4 lett. d CCL non esige per
l’inserimento nella categoria dei “collaboratori con diploma di fine apprendistato
in professioni affini” la titolarità di un diploma svizzero. Ciò che
peraltro corrisponde alla ratio di questo capitolo del CCL che ha come
scopo quello di garantire che ad una determinata formazione professionale
Considerandi
corrisponda un determinato salario minimo e non ha invece fini protezionistici.
A giusta ragione il Pretore ha accertato che né il CCL né il CCL ticinese
esigono il rilascio dell’equipollenza quale condizione per l’inserimento del
lavoratore straniero in una delle categorie professionali previste.
Per
dovere di completezza è necessario chiarire che neppure i limiti di
applicazione della norma indicati dal teste, secondo il quale la categoria
professionale in esame sarebbe stata riservata ai “lavoratori distaccati”,
trovano riscontro nel testo legale (verbale cit. pag. 6).
Alla luce
di quanto precede la censura di AP 1 su questo punto va pertanto respinta e la
decisione del Pretore confermata.
6.
L’appellante
rimprovera al magistrato di essere giunto a delle conclusioni incongruenti per
avere da una parte riconosciuto AO 1 “capace di lavorare autonomamente,
dall’altro incapace di capire la qualifica di elettricista ausiliario CCL” pur
essendo un uomo dell’arte”. Nel proprio allegato AP 1 pone inoltre nuovamente
l’accento sul fatto che l’istante “si è sempre dichiarato nel tempo, e
ripetutamente, “elettricista ausiliario CCL”, circostanza che egli deve
pertanto lasciarsi opporre (cfr. atto di appello pag. 4).
Già a
prima vista, la censura dell’appellante sulle argomentazioni contrastanti contenute
nella sentenza di primo grado pare infondata. Diversamente da quanto essa sembra
credere, il solo fatto di essere un artigiano in grado di svolgere i compiti a
lui affidati in modo autonomo, e quindi esperto, non implica - e neppure impone
- la conoscenza delle qualifiche professionali e dei parametri salariali abitualmente
utilizzati in uno Stato estero, in concreto la Svizzera, dove sino a quel
momento egli non aveva mai lavorato. A giusta ragione il Pretore ha ritenuto
credibili le spiegazioni fornite dall’interessato, il quale, durante
l’interrogatorio formale, ha dichiarato di essersi fidato della definizione
professionale indicatagli dall’agenzia di collocamento alla quale aveva
presentato il proprio curriculum vita e il diploma conseguito in Italia; nel
dettaglio AO 1 ha affermato che “essendo la prima volta che - come detto -
cercavo lavoro in Svizzera, per così dire nella mia ignoranza ho accettato
quella che è stata la conclusione della J__________ SA” (cfr. verbale d’interrogatorio
formale di AO 1 del 5 settembre 2011 pag. 2).
Per
quanto attiene l’argomentazione secondo cui l’istante si è sempre presentato
quale “elettricista ausiliario”, essa non solo è pretestuosa ma rasenta
la temerarietà. Dagli atti emerge infatti che, a prescindere dalla qualifica
(come visto errata) utilizzata da AO 1, la datrice di lavoro era consapevole
delle competenze professionali del proprio dipendente a cui, fin da subito, ha delegato
lo svolgimento di compiti propri di un elettricista esperto in totale autonomia,
prestazioni poi fatturate al cliente secondo le tariffe usuali per un montatore
elettricista qualificato (a titolo di esempio cfr. doc. III 1 fattura del
27.6.2006
dove le prestazioni dell’istante sono state fatturate con la dicitura
“Mont.elettricista,prezzo orar.” a fr. 89.40 l’ora e fattura del
27.2.2007
dicitura quale “Montatore elettricista” a fr. 90.80 all’ora;
doc. III 2 fattura dell’11.9.2006 “Mont.elettricista,prezzo orar.” a fr.
89.40
all’ora e fattura del 27.3.2006 “Montatore elettricista” a fr.
89.40
all’ora). L’istruttoria ha permesso di accertare che, in alcune occasioni,
a AO 1 è pure stata affidata la formazione di apprendisti (a titolo di esempio cfr.
doc. III 2 fattura del 24.10.2006, rapporto del 12.10.2006 dove AO 1 viene
qualificato e fatturato come “montatore elettricista” mentre l’aiutante
quale “apprendista montatore elettr. secondo anno di apprendistato” e
fattura del 6.12.2006 dove AO 1 viene indicato quale “montatore elettricista”
ed è coadiuvato da un “apprendista montatore elettr. secondo anno di
apprendistato”). Su incarico della ditta AP 1 l’istante si è pure recato ad
effettuare dei lavori in Francia, a riprova della fiducia che la datrice di
lavoro riponeva nelle sue capacità (doc. III 1).
Alla luce
di quanto precede non possono sussistere dubbi sul fatto che AP 1 sapeva quali
erano le qualifiche e le conoscenze professionali di AO 1; competenze di cui
essa ha beneficiato e che ha regolarmente fatturato ai clienti. La censura
sollevata dall’appellante è pertanto infondata.
7.
Ne
discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul
diritto del lavoro di valore inferiore ai fr. 30'000.- L’appellante verserà
all’istante, rappresentato professionalmente, un’equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 96
e 106 CPC
decide
1. L’appello 2 marzo
2012 di AP 1 è respinto.
2. Non
si prelevano tasse né spese. L’appellante
rifonderà alla parte appellata fr. 600.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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