Lexipedia

Decisione

12.2012.50

Contratto di lavoro. Pretese salariali. Errata qualifica professionale ed errata classificazione salariale di un elettricista. CCL per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazion

13 novembre 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori assegnatigli e dunque qualificato. Sulla base degli accertamenti

esperti il magistrato ha giudicato errata la classificazione di AO 1 quale “personale

non qualificato (ausiliario)”ed ha stabilito che la categoria salariale a

cui egli appartiene è quella di cui all’art. 2.5 CCL ticinese di “altri

collaboratori delle installazioni elettriche e delle telecomunicazioni” che

riprende quella prevista dall’art. 35.4 lett. d CCL. Il Pretore ha inoltre

precisato che l’attestazione di equipollenza rilasciata dall’UFFT ha natura

puramente dichiarativa e pertanto non preclude l’attribuzione dell’istante a

detta categoria anche prima del suo ottenimento.

In

considerazione della natura relativamente imperativa delle disposizioni sui

salari minimi contenute nel CCL, il magistrato ha sancito l’illiceità delle

pattuizioni contrattuali private concluse tra AP 1 e AO 1 prevedenti una

qualifica professionale errata e, implicitamente, un salario inferiore a quanto

stabilito dal CCL. Il Pretore ha quindi ammesso il buon fondamento delle

richieste avanzate dall’istante ancorché limitatamente all’importo del salario

netto (cfr. sentenza impugnata).

5. Con

appello del 2 marzo 2012 AP 1 contesta, in maniera invero confusa, l’argomentazione

pretorile secondo cui l’istante doveva essere classificato quale lavoratore

qualificato in virtù del proprio profilo professionale e questo a prescindere

dal rilascio del certificato di equipollenza dell’UFFT. A sostegno delle

proprie argomentazioni menziona le dichiarazioni del teste D__________ a detta

del quale la validità e l’applicazione dell’equipollenza sancita

dall’attestazione di livello non hanno effetto retroattivo. L’appellante

rimprovera inoltre al magistrato un’errata interpretazione e valutazione del

CCL e del CCL ticinese per aver stabilito che l’equipollenza non costituisce

una condizione per l’inserimento del lavoratore straniero in una delle

categorie salariali previste dagli stessi.

Per

quanto attiene la deposizione resa dal teste D__________ (cfr. verbale di audizione

testimoniale del 5 settembre 2011 pag. 5 e 6), a cui l’appellante rinvia, la

stessa tiene conto in maniera solo parziale delle prescrizioni in vigore nel

settore professionale oggetto del presente contendere. Interrogato sui diplomi

contemplati dal CCL e determinanti per la classificazione salariale, il teste

ha menzionato e preso in considerazione unicamente i tre attestati di capacità

federale del ramo (cfr. per i dettagli verbale audizione cit., pag. 5), omettendo

però di indicare che l’art. 35.4 lett. d CCL prevede una regolamentazione

specifica per i “collaboratori con diploma di fine apprendistato in

professioni affini” - categoria a cui chiede di essere attribuito l’istante

- e che l’art 35.4 lett. e CCL tratta inoltre dei “collaboratori con diploma

affine soltanto scolastico, collaboratori con diploma di fine apprendistato in

professioni non affini, collaboratori senza diploma di fine apprendistato”.

Sulla base di quanto da lui riferito in merito ai diplomi, il teste D__________

è giunto alla conclusione che “un lavoratore estero titolare di un diploma

estero, è assimilato a personale non qualificato, non disponendo di un diploma

svizzero e ciò fintanto che non chiede ed ottiene la cosiddetta equipollenza,

ossia il riconoscimento del proprio diploma nazionale da parte dell’autorità

preposta elvetica (SECO)” (cfr. verbale audizione cit., pag. 5). Si tratta però

di una deduzione errata, frutto di una valutazione parziale delle disposizioni

applicabili.

Stando al

tenore letterale della norma, l’art. 35.4 lett. d CCL non esige per

l’inserimento nella categoria dei “collaboratori con diploma di fine apprendistato

in professioni affini” la titolarità di un diploma svizzero. Ciò che

peraltro corrisponde alla ratio di questo capitolo del CCL che ha come

scopo quello di garantire che ad una determinata formazione professionale

Considerandi

corrisponda un determinato salario minimo e non ha invece fini protezionistici.

A giusta ragione il Pretore ha accertato che né il CCL né il CCL ticinese

esigono il rilascio dell’equipollenza quale condizione per l’inserimento del

lavoratore straniero in una delle categorie professionali previste.

Per

dovere di completezza è necessario chiarire che neppure i limiti di

applicazione della norma indicati dal teste, secondo il quale la categoria

professionale in esame sarebbe stata riservata ai “lavoratori distaccati”,

trovano riscontro nel testo legale (verbale cit. pag. 6).

Alla luce

di quanto precede la censura di AP 1 su questo punto va pertanto respinta e la

decisione del Pretore confermata.

6.

L’appellante

rimprovera al magistrato di essere giunto a delle conclusioni incongruenti per

avere da una parte riconosciuto AO 1 “capace di lavorare autonomamente,

dall’altro incapace di capire la qualifica di elettricista ausiliario CCL” pur

essendo un uomo dell’arte”. Nel proprio allegato AP 1 pone inoltre nuovamente

l’accento sul fatto che l’istante “si è sempre dichiarato nel tempo, e

ripetutamente, “elettricista ausiliario CCL”, circostanza che egli deve

pertanto lasciarsi opporre (cfr. atto di appello pag. 4).

Già a

prima vista, la censura dell’appellante sulle argomentazioni contrastanti contenute

nella sentenza di primo grado pare infondata. Diversamente da quanto essa sembra

credere, il solo fatto di essere un artigiano in grado di svolgere i compiti a

lui affidati in modo autonomo, e quindi esperto, non implica - e neppure impone

- la conoscenza delle qualifiche professionali e dei parametri salariali abitualmente

utilizzati in uno Stato estero, in concreto la Svizzera, dove sino a quel

momento egli non aveva mai lavorato. A giusta ragione il Pretore ha ritenuto

credibili le spiegazioni fornite dall’interessato, il quale, durante

l’interrogatorio formale, ha dichiarato di essersi fidato della definizione

professionale indicatagli dall’agenzia di collocamento alla quale aveva

presentato il proprio curriculum vita e il diploma conseguito in Italia; nel

dettaglio AO 1 ha affermato che “essendo la prima volta che - come detto -

cercavo lavoro in Svizzera, per così dire nella mia ignoranza ho accettato

quella che è stata la conclusione della J__________ SA” (cfr. verbale d’interrogatorio

formale di AO 1 del 5 settembre 2011 pag. 2).

Per

quanto attiene l’argomentazione secondo cui l’istante si è sempre presentato

quale “elettricista ausiliario”, essa non solo è pretestuosa ma rasenta

la temerarietà. Dagli atti emerge infatti che, a prescindere dalla qualifica

(come visto errata) utilizzata da AO 1, la datrice di lavoro era consapevole

delle competenze professionali del proprio dipendente a cui, fin da subito, ha delegato

lo svolgimento di compiti propri di un elettricista esperto in totale autonomia,

prestazioni poi fatturate al cliente secondo le tariffe usuali per un montatore

elettricista qualificato (a titolo di esempio cfr. doc. III 1 fattura del

27.6.2006

dove le prestazioni dell’istante sono state fatturate con la dicitura

“Mont.elettricista,prezzo orar.” a fr. 89.40 l’ora e fattura del

27.2.2007

dicitura quale “Montatore elettricista” a fr. 90.80 all’ora;

doc. III 2 fattura dell’11.9.2006 “Mont.elettricista,prezzo orar.” a fr.

89.40

all’ora e fattura del 27.3.2006 “Montatore elettricista” a fr.

89.40

all’ora). L’istruttoria ha permesso di accertare che, in alcune occasioni,

a AO 1 è pure stata affidata la formazione di apprendisti (a titolo di esempio cfr.

doc. III 2 fattura del 24.10.2006, rapporto del 12.10.2006 dove AO 1 viene

qualificato e fatturato come “montatore elettricista” mentre l’aiutante

quale “apprendista montatore elettr. secondo anno di apprendistato” e

fattura del 6.12.2006 dove AO 1 viene indicato quale “montatore elettricista”

ed è coadiuvato da un “apprendista montatore elettr. secondo anno di

apprendistato”). Su incarico della ditta AP 1 l’istante si è pure recato ad

effettuare dei lavori in Francia, a riprova della fiducia che la datrice di

lavoro riponeva nelle sue capacità (doc. III 1).

Alla luce

di quanto precede non possono sussistere dubbi sul fatto che AP 1 sapeva quali

erano le qualifiche e le conoscenze professionali di AO 1; competenze di cui

essa ha beneficiato e che ha regolarmente fatturato ai clienti. La censura

sollevata dall’appellante è pertanto infondata.

7.

Ne

discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.

Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul

diritto del lavoro di valore inferiore ai fr. 30'000.- L’appellante verserà

all’istante, rappresentato professionalmente, un’equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 96

e 106 CPC

decide

1. L’appello 2 marzo

2012 di AP 1 è respinto.

2. Non

si prelevano tasse né spese. L’appellante

rifonderà alla parte appellata fr. 600.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster