12.2012.51
Lavoro, abbandono del posto di lavoro, danno per inadempimento
31 ottobre 2012Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2012.51
Data decisione, Autorità:
31.10.2012, IICCA
Ricorso:
TF,4D_103/2013, 14.5.2013
Titolo:
Lavoro, abbandono del posto di lavoro, danno per inadempimento
RESPONSABILITÀ DEL LAVORATORE
art. 42 cpv. 2 CO
Incarto n.
12.2012.51
Lugano
31 ottobre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Fiscalini e Pellegrini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa – inc. n. DI.2010.1400
(procedura speciale in materia di lavoro) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 – promossa con istanza 15 settembre 2010 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di complessivi fr. 12'135.- oltre interessi al 5% dal 19 giugno 2010 (aumentati in
occasione dell’udienza di discussione a fr. 16'715.- e ridotti con le
conclusioni a fr. 10'700.-), nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare
dall’Ufficio esecuzione di Lugano;
domande
alle quali si è opposta la convenuta, che all’udienza di discussione 18 ottobre
2010 ha postulato la reiezione integrale dell’istanza;
su cui
il Pretore aggiunto ha statuito con sentenza 3 febbraio 2012, accogliendo
l’istanza per fr. 7'822.15 oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 2010, ordinando
alla convenuta di regolarizzare gli oneri sociali e le imposte alla fonte di pertinenza
dell’istante versando agli enti preposti i contributi dovuti fino al 14 ottobre
2010, senza prelevare spese processuali e obbligando la convenuta al versamento
in favore di controparte di fr. 800.- a titolo di ripetibili ridotte;
appellante
la convenuta che con appello 5 marzo 2012 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere l’istanza limitatamente a fr. 3'049.85
composti di fr. 4'150.- (mensilità di maggio 2010), fr. 1'659.- (quota restante
mensilità giugno 2010), fr. 1'155.45 (indennità vacanze), dedotti fr. 3'034.60
(costo giacenze carni), fr. 230.- (spese pulizia) e fr. 650.- (acquisti personali),
nonché di ridurre le ripetibili a suo carico a fr. 200.-, con protesta delle
spese giudiziarie di appello;
mentre
con osservazioni (correttamente: risposta) 20 aprile 2012 l’istante postula la
reiezione del gravame, pure con protesta delle spese giudiziarie di appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di
causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 12 ottobre 2009 AO 1 è stato assunto a partire dal
giorno successivo da AP 1 in qualità di macellaio per il negozio gestito dalla
datrice di lavoro a __________. Il contratto, di durata indeterminata,
prevedeva uno stipendio di fr. 3'920.- lordi mensili fino al 31 dicembre 2009
e, in seguito, di fr. 4'150.- lordi mensili (doc. A). Il 25 maggio 2010 la
datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 30 giugno
2010, motivando la propria decisione con “l’andamento deficitario della
macelleria degli ultimi mesi” (doc. B). Con scritto 31 maggio 2010 il lavoratore
ha sollecitato quest’ultima al versamento in suo favore entro cinque giorni del
restante stipendio di marzo 2010, ossia dedotto l’acconto da egli ricevuto di
fr. 2'000.-, e di quello di aprile 2010 (doc. C). L’8 giugno 2010 egli ha
ribadito la propria richiesta, postulando anche il pagamento entro tre giorni del
salario relativo al mese di maggio 2010. Egli ha inoltre avvertito la datrice
di lavoro che, in caso contrario, non si sarebbe più presentato sul luogo di
impiego e avrebbe adito le vie legali (doc. D). Il 10 giugno 2010 la datrice di
lavoro ha risposto di aver già versato gli stipendi per i mesi di marzo e
aprile 2010 personalmente al lavoratore e che quello di maggio 2010 gli sarebbe
stato versato non appena le avrebbe fatto pervenire le sue coordinate bancarie
(doc. 7).
B. Il
12 giugno 2010 AO 1 e __________ per la datrice di lavoro si sono incontrati
per formalizzare la consegna della macelleria, dato che il lavoratore aveva
espresso la sua intenzione di “non (…) aprire il negozio martedì 15 giugno
2010, per godere della rimanenza dei giorni di vacanza e per il mancato
pagamento degli stipendi”. In tale occasione la datrice di lavoro ha affermato
di ricevere una chiave della porta di ingresso, fr. 700.- quale fondo cassa
(importo corretto a penna in fr. 643.50) e “l’inventario completo secondo la
lista redatta oggi 12 giugno 2010”. Essa ha precisato, al riguardo, di non
essere d’accordo con il saldo vacanze calcolato dal lavoratore e
“conseguentemente” con la “chiusura dell’esercizio”. Essa ha quindi allegato
al verbale un calcolo delle vacanze restanti (doc. E, P e 8). Il 14 giugno 2010
il lavoratore, rappresentato dal sindacato RA 2, ha ribadito la propria richiesta di versamento entro cinque giorni della quota parte dello
stipendio di marzo (fr. 2'150.-), nonché di quelli relativi ai mesi da aprile a
giugno 2010 compresi, quantificando i medesimi in fr. 4'150.- ciascuno, come
pure il versamento di fr. 2'115.10 a titolo di vacanze non godute, per
complessivi fr. 16'715.10 (doc. F). Il 16 giugno 2010 la datrice di lavoro ha
notificato al lavoratore il licenziamento in tronco con effetto al 12 giugno
2010 per abbandono ingiustificato dell’impiego, non essendosi egli presentato
il 15 giugno 2010 sul posto di lavoro. Essa ha inoltre rimproverato AO 1 di
averle arrecato un pregiudizio economico per aver interrotto prematuramente il
rapporto di impiego e per aver effettuato delle comande di merce sproporzionate
rispetto ai reali bisogni dell’esercizio (doc. 9). Dopo un infruttuoso scambio
di corrispondenza tra le parti (doc. G-I), il 2 agosto 2010 AO 1 ha fatto spiccare dall’Ufficio esecuzione di Lugano un precetto esecutivo nei confronti della
datrice di lavoro per fr. 14'600.- oltre interessi e spese esecutive, a titolo
di “salari non versati marzo, aprile, maggio e giugno 2010” (doc. L), al quale si è opposta la precettata.
C. Con
istanza 15 settembre 2010 AO 1 ha convenuto la datrice di lavoro dinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendone la
condanna al versamento di complessivi fr. 12'135.-
oltre interessi al 5% dal 19 giugno 2010, nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo summenzionato. All’udienza di
discussione 18 ottobre 2010 l’istante ha aumentato la propria pretesa a fr.
16'715.-, motivando tale procedere con l’aggiunta della “voce vacanze”. La
convenuta si è invece opposta alle domande avversarie. Esperita l’istruttoria,
le parti hanno rinunciato alla discussione finale, producendo memoriali
scritti. La convenuta si è confermata nel proprio punto di vista, mentre
l’istante ha ridotto la domanda a fr. 10'700.-, composti di parte del salario
di aprile 2010 (fr. 2'150.-), dello stipendio di maggio (fr. 4'150.-) e giugno
(fr. 2'285.- dai quali ha dedotto fr. 1'865.- versatogli dalla Cassa
disoccupazione), nonché di giorni di vacanza non goduti (fr. 2'115.-).
Statuendo con sentenza 3 febbraio 2012 la Pretora aggiunta ha accolto l’istanza
per fr. 7'822.15 oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 2010, ordinando alla
convenuta di regolarizzare gli oneri sociali e le imposte alla fonte di pertinenza
dell’istanze versando agli enti preposti i contributi dovuti fino al 14 ottobre
2010, senza prelevare spese processuali e obbligando la convenuta al versamento
in favore di controparte di fr. 800.- a titolo di ripetibili ridotte.
D. Con
appello 5 marzo 2012 la datrice di lavoro è insorta contro il querelato giudizio,
chiedendone la riforma nel senso di accogliere l’istanza limitatamente a fr.
3'049.85 composti di fr. 4'150.- (mensilità di maggio 2010), fr. 1'659.- (quota
restante mensilità giugno 2010), fr. 1'155.45 (indennità vacanze), dedotti fr.
3'034.60 (costo giacenze carni), fr. 230.- (spese pulizia) e fr. 650.-
(acquisti personali), nonché di ridurre le ripetibili a suo carico a fr. 200.-.
Con osservazioni (correttamente: risposta) 20 aprile 2012 l’istante postula
invece la reiezione del gravame.
considerato
in
diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC, RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1
CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127,
consid. 2, pag. 129-130). La sentenza pretorile è stata resa e intimata il 3
febbraio 2012, sicché la procedura d’appello è retta dal CPC.
2. Con
scritto 20 aprile 2012 l’istante ha informato questa Camera del cambiamento di
ragione sociale della convenuta, da __________ a AP 1. Egli reputa che siccome
tale modifica è avvenuta nell’autunno 2011 la controparte avrebbe dovuto
inoltrare l’appello usando la nuova ragione sociale. Effettivamente, il gravame
è intestato a __________. Corrisponde, inoltre, al vero che già prima di tale
inoltro la ragione sociale era stata modificata in AP 1, ovvero nel settembre
2011. Tale circostanza, tuttavia, non è di pregiudizio alla validità della
presente procedura. Invero, la correzione della designazione consiste in una
mera correzione nell’indicazione erronea della parte, che tuttavia resta la
medesima (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2010,
pag. 313 con riferimenti). La segnalazione non ha quindi effetti sull’esito del
giudizio.
3. L’istante
ha dedotto dalla propria pretesa fr. 1'865.-, corrispondenti a quanto
versatogli nel frattempo dalla Cassa disoccupazione. Tale procedere è corretto.
Invero, in virtù della cessione legale di cui all'art.
29 LADI il lavoratore che ha introdotto un’istanza non è più legittimato a far valere nei confronti del datore
di lavoro le somme che nel frattempo gli sono state versate a titolo di
indennità di disoccupazione, delle quali in caso contrario risulterebbe indebitamente
arricchito (sentenza II CCA inc. 12.2008.56 del 27 febbraio 2009 con
riferimenti). Con il pagamento delle indennità al lavoratore, la Cassa
disoccupazione diventa quindi creditrice nei confronti del datore di lavoro
limitatamente alle indennità giornaliere da essa
versate all’assicurato (art. 29 cpv. 2 LADI).
4. Per verificare l’appellabilità il valore è determinato dall’ultima
conclusione riconosciuta nella decisione pretorile (art. 308 cpv. 2 CPC).
Determinante è pertanto il valore litigioso al momento in cui è prolata la
decisione di prima istanza (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
op. cit., pag. 1355; Reetz/Theiler
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO),
Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 39 ad art. 308). Nella fattispecie tale valore
corrisponde a quello espresso dal lavoratore nelle conclusioni, ovvero fr. 10'700.-. Da qui, l’appellabilità della
sentenza pretorile. Il valore di causa rilevante, invece, per la fissazione
delle spese ripetibili di appello è di fr. 4'772.30 (fr. 7'822.15 fissati dalla Pretora
aggiunta ./. fr. 3'049.85 riconosciuti dalla convenuta con l’appello). Da ciò si desume peraltro che il valore litigioso ai fini di un
eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è inferiore alla
soglia di fr. 15'000.- prevista
dall’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.
5. La
Pretora aggiunta ha accertato, anzitutto, che lo stipendio di marzo 2010 era
già stato corrisposto al lavoratore. Ella ha invece riconosciuto all’istante
fr. 2'150.- lordi a titolo di stipendio di aprile 2010, rispettivamente fr.
4'150.- lordi per il mese di maggio 2010, questi ultimi peraltro riconosciuti
dalla convenuta. Quanto al salario di giugno 2010, la prima giudice ha reputato
che non vi fossero gli estremi per giustificare il licenziamento immediato da
parte del lavoratore, sicché gli ha riconosciuto lo stipendio per il mese di
giugno unicamente fino al 14 giugno 2010, ovvero fr. 1'946.65. La Pretora
aggiunta ha, infine, calcolato un’indennità di fr. 1'970.45 a titolo di giorni di vacanza non ancora goduti, mentre ha compensato le pretese del
lavoratore con fr. 650.- in favore della convenuta per merce prelevata dal
lavoratore a titolo personale.
6.L’appellante non contesta di dover
versare al lavoratore fr. 4'150.- quale stipendio per il mese di maggio 2010,
mentre ritiene che per il mese di giugno 2010 il salario corrisponda unicamente
a fr. 1'659.- e l’indennità per vacanze residue a fr. 1'155.45, nonché che
nulla sia dovuto alla controparte a titolo di stipendio per i mesi di marzo e
aprile 2010. La convenuta ribadisce, inoltre, di avere diritto, oltre ai fr.
650.- riconosciutole, a fr. 3'034.60 di “costo giacenze carni” e a fr. 230.- di
“spese pulizia”. Le diverse censure sono vagliate singolarmente in appresso.
7. La
datrice di lavoro critica, anzitutto, il punto n. 1.2 del dispositivo, ove è
indicato: “A AP 1 è fatto ordine di regolarizzare gli oneri sociali e le
imposte alla fonte di pertinenza di AO 1 versando i contributi dovuti sino al
14 ottobre 2010 agli enti preposti”. A suo dire, il rapporto lavorativo si è
concluso il 12 giugno 2010 (appello, pag. 2 in mezzo). Effettivamente, la prima giudice è incorsa in una svista manifesta, nel senso che avrebbe voluto
intendere il 14 giugno 2010. Invero, dai considerandi emerge che l’ultimo
giorno lavorativo corrisponde a sabato 12 giugno 2010, mentre la fine del
rapporto contrattuale corrisponde all’abbandono ingiustificato dell’impiego da
parte del lavoratore, occorso martedì 15 giugno 2010 (cfr. sentenza impugnata,
pag. 5 in mezzo e 6 in mezzo). Come detto, trattasi di un dispositivo in
contraddizione con i considerandi, ovvero un caso di rettifica ai sensi
dell’art. 334 cpv. 1 CPC. Già solo per motivi di economia procedurale la
correzione viene eseguita da questa Camera. L’appellante afferma, inoltre, che
lo stipendio sia in ogni caso da pagare non fino al 14 giugno 2010 bensì
unicamente sino al sabato 12 giugno 2010. Essa non comprende, invero, il motivo
per cui la Pretora aggiunta abbia computato anche i due giorni di riposo
settimanale, ovvero domenica 13 e lunedì 14 giugno 2010 (appello, pag. 4 in fondo). Sennonché, l’argomentazione pretorile regge alla critica già solo per il motivo che
l’abbandono del posto di impiego da parte del lavoratore è avvenuto martedì 15
giugno 2010, sicché è a partire da tale data che non è più dovuto a
quest’ultimo alcun stipendio.
8. L’appellante
si duole, inoltre, del fatto che la Pretora aggiunta abbia riconosciuto
all’istante fr. 2'150.- quale salario per il mese di marzo 2010 (memoriale,
pag. 2 seg.). A ragione. Sennonché, a differenza di quanto reputato dalla
convenuta, che sostiene trattasi di ultrapetita poiché l’istante medesimo vi
aveva rinunciato nelle proprie conclusioni, anche in tal caso la prima giudice
è incorsa in una svista manifesta. Sebbene abbia in un primo tempo spiegato che
tale pretesa non era giustificata, poiché lo stipendio di marzo era già stato
liquidato, tant’è che il lavoratore medesimo vi aveva rinunciato con le
conclusioni (sentenza impugnata, pag. 4 in fondo), ella ha poi elencato le pretese riconosciute all’istante, facendo figurare l’importo testé menzionato
quale, per l’appunto, “stipendio marzo” (loc. cit., pag. 6 in mezzo). Ella si riferiva tuttavia chiaramente al restante stipendio di aprile 2010 (loc. cit.,
pag. 4 in fondo).
9. Nell’ipotesi
che si trattasse di un mero errore di scrittura l’appellante sostiene che il
riconoscimento all’istante del restante stipendio di aprile 2010 si fonda su un
apprezzamento errato delle risultanze istruttorie (memoriale, pag. 3). Essa
reputa che l’onere di dimostrare il versamento dello stipendio compete al
datore di lavoro unicamente nell’ipotesi che egli “abbia o possa avere in
concreto migliori possibilità d’allestire i conteggi contabili e le altre
incombenze discendenti dal contratto”, mentre nella fattispecie era il
lavoratore a essere il responsabile della conduzione del negozio. Tant’è che, a
detta della datrice di lavoro, la prassi instauratasi tra le parti era quella
che permetteva all’istante di prelevare in anticipo acconti sullo stipendio
allestendo ricevute (appello, pag. 3 in alto). L’argomentazione non regge già
per il fatto che contrasta con quanto emerso dalla testimonianza di __________,
a cui peraltro la datrice di lavoro medesima fa riferimento. Il teste ha
spiegato di essere la persona che si occupava “della gestione finanziaria della
macelleria, in particolare del ritiro giornaliero della cassa, il pagamento dei
fornitori, la registrazione sul libro di cassa e il versamento degli stipendi”
(verbale 14 dicembre 2010, pag. 1). A nulla muta il fatto che egli abbia
dichiarato di aver assunto tali compiti unicamente “al momento del ricovero
ospedaliero della signora __________” (loc. cit.). Tale ricovero è invero
avvenuto il 18 marzo 2010 (doc. 6) e il teste ha dichiarato di essere stato lui
a versare all’istante lo stipendio relativo al mese di aprile 2010 (loc. cit.).
Non vi è quindi alcuna risultanza tale da far credere che il lavoratore
gestisse autonomamente il pagamento del proprio salario. Ciò posto, va detto
che a ragione la prima giudice ha spiegato che i conteggi stipendio di cui al
doc. 1-4, firmati dal lavoratore, non costituiscono la prova del versamento dei
salari ivi indicati. Invero essi attestano unicamente l’accordo del lavoratore
sugli importi ivi elencati. Si aggiunga che dinnanzi alla prima giudice la
convenuta ha spiegato, nella propria risposta di causa (pag. 2 in mezzo), che “alla fine del mese di lavoro il datore di lavoro allestiva un conteggio finale
riportante gli acconti percepiti e il saldo ancora dovuto al dipendente (doc.
1)”. Sennonché, a parte per quanto concerne il doc. 1, ove a mano è indicato
“dato la differenza 123.90”, nei conteggi relativi ai mesi da febbraio ad
aprile 2010 (doc. 2-4) non vi è alcun riferimento ad acconti percepiti dal lavoratore.
Non vi è quindi alcun motivo di ritenere che questi avesse prelevato dalla
cassa degli importi quali anticipo sul salario. Per tacere del fatto che dalla
ricevuta 17 aprile 2010 emerge che il lavoratore ha percepito fr. 230.- a saldo
dello stipendio di marzo 2010, mentre sul relativo conteggio non vi è alcun
riferimento a un importo ancora scoperto (doc. 3). Per quanto concerne in
particolare lo stipendio di aprile 2010, qui di pertinenza, la testimonianza di
__________ non è, peraltro, credibile. Invero, come correttamente evidenziato
dalla Pretora aggiunta, il teste ha dichiarato di aver corrisposto, il mattino
del 17 aprile 2010, un acconto di fr. 2'000.- sullo stipendio di aprile, e di
aver versato il restante la sera stessa (verbale 14 dicembre 2010, pag. 1).
Tuttavia, nella propria risposta la datrice di lavoro medesima non ha allegato
tale circostanza, mentre ha dichiarato, come testé illustrato, che il
versamento del saldo avveniva alla fine del mese di lavoro. Inoltre, la
convenuta ha prodotto agli atti una ricevuta, sottoscritta dal lavoratore, di percezione
del saldo dello stipendio per il mese di marzo 2010 e di anticipo di fr.
2'000.- relativo a quello di aprile 2010 (doc. 12). Non vi è, invece, alcun
riferimento a un ulteriore versamento occorso in tale data. Nemmeno sussiste
un’ulteriore ricevuta attestante la corresponsione del restante stipendio di
aprile 2010. Nell’apprezzamento della testimonianza suesposta la Pretora
aggiunta ha correttamente evidenziato che il teste ha un interesse nella lite.
Egli, invero, è emerso essere il “compagno” di __________ __________
(amministratrice unica della convenuta), nonché aver anticipato soldi propri
per ottenere forniture di carne e far così proseguire il commercio (sentenza
impugnata, pag. 3 in fondo). L’appellante non contesta tali accertamenti. Essa
si limita ad affermare che il lavoratore non ha portato prove di segno
contrario e al fatto che la controparte non ha sollevato alcun dubbio
sull’attendibilità del teste, tant’è che non è stato sentito senza delazione di
giuramento. Sulla valutazione della testimonianza di
coloro che hanno, o possono avere, un interesse nella lite, va detto che l’art.
229 cfr. 3 CPC-TI prevede il libero apprezzamento del giudice riguardo a questa
prova (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
Lugano 2000, note ad art. 229). Ciò indipendentemente dal fatto che la
controparte abbia sollevato dubbi sulla sua credibilità, rispettivamente se
egli sia stato sentito previo giuramento (cfr. Cocchi/Trezzini,
op. cit. n. 1 ad art. 229). Le critiche espresse dall’appellante non sono
quindi tali da inficiare l’apprezzamento effettuato dalla prima giudice.
Quanto, infine, alla domanda della convenuta volta ad assumere in appello, per
quanto concerne il pagamento dei salari, la testimonianza di __________, la
stessa dev’essere disattesa. Invero, essa motiva la sua richiesta con il fatto
che tale assunzione sopperirebbe agli eventuali dubbi di questa Camera sull’attendibilità
del teste (appello, pag. 4 in mezzo), “data la massima d’ufficio e le facoltà
probatorie previste dal codice di rito ex artt. 316 e 317 CPC”. Sennonché, mal
si intravvede come la riassunzione del testimone in questione, già ascoltato in
prima sede, possa mutare la valutazione sulla sua credibilità così come
illustrata dalla Pretora aggiunta. A maggior ragione se si considera che
manifestamente non sono dati i presupposti per l’assunzione di nuovi mezzi di
prova in appello, ciò che neppure l’appellante sostiene, e che l’accertamento
d’ufficio dei fatti non impone all’autorità di seconda istanza di assumere
mezzi di prova (sentenza del Tribunale federale 4A_228/2012 del 28 agosto 2012
destinata alla pubblicazione).
10. La
datrice di lavoro reputa, altresì, che la prima giudice non abbia valutato
l’inadempienza contrattuale del lavoratore, “benché la questione della
temerarietà della lite e della malafede fossero state sollevate già in sede di
risposta” (appello, pag. 4 in fondo). Al riguardo, ella rinvia a quanto
illustrato, per l’appunto, nella propria risposta rispettivamente nelle
conclusioni. Sennonché, in base alla giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 21 ad art. 309; Cocchi/Trezzini, CPC-TI
App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309; II CCA, sentenza inc. n. 12.2005.144
del 24 febbraio 2006, inc. n. 12.2004.214 del 13 dicembre 2005 e inc. n.
12.2001.179 del 28 gennaio 2002), valida anche sotto l’egida del CPC (sentenza
del Tribunale federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.2 con rif.; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,
pag. 1367), l’appello che si limita a richiamare le allegazioni espresse in
altri allegati di causa (o a rinviarvi) è proceduralmente nullo, per cui la
censura è inammissibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Essa
prosegue affermando che sebbene la Pretora aggiunta abbia reputato infondate
“le ragioni del dipendente contenute nella messa in mora (doc. C) e nella
comminatoria d’abbandono del posto di lavoro (cfr. doc. D), poi davvero
compiuto in dispregio dell’art. 321 CO e aggravato dalla consapevolezza che l’amministratrice
era ricoverata in clinica, siccome malata (cfr. doc. 6)”, il suo silenzio “sull’agire
abusivo del lavoratore lascia stupiti, soprattutto perché in essa è stato accertato
che l’abbandono del posto di lavoro fosse davvero ingiustificato” (appello,
pag. 5 in alto). Secondo la convenuta, da quanto testé illustrato risulta in maniera
“palese” che la controparte “ebbe unilateralmente ad «attaccar
questioni» su questioni economiche inesistenti, per sua inconcludenza
professionale e/o per spirito di ripicca per l’avvenuta disdetta del
contratto”. Non si intravvede, tuttavia, in che misura quanto testé esposto
possa influenzare gli accertamenti pretorili esperiti sulle risultanze emerse
dal carteggio processuale e illustrate sopra (consid. 9). Al riguardo
l’appellante ribadisce che “come da prassi autorizzata” il lavoratore prelevava
acconti dalla cassa del negozio e allestiva delle ricevute. Anche su questo
punto si rinvia a quanto indicato sopra (loc. cit.). La datrice di lavoro
prosegue affermando che la sentenza impugnata sarebbe sbagliata poiché avrebbe
considerato l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro unicamente per
stabilire che lo stipendio di giugno è dovuto solo fino al 14 giugno 2010. A suo dire se la Pretora aggiunta avesse valutato che l’abbandono dell’impiego ha coinciso con
il fatto che il ricovero clinico della gerente le impediva la sua presenza
fisica in negozio durante quei mesi, allora avrebbe valutato la questione
dell’onere probatorio sul versamento degli stipendi in favore della datrice di
lavoro (appello, pag. 5 in mezzo). Anche per quanto concerne questa
argomentazione, tuttavia, non si intravvede in che misura tale circostanza
possa incidere sulla valutazione pretorile testé menzionata. Per tacere del
fatto che, come illustrato sopra (consid. 9), durante l’assenza di __________ __________
delle questioni economiche si è occupato __________. Su questo punto nella
misura in cui è ricevibile l’appello è quindi respinto.
11. L’appellante
prosegue criticando la Pretora aggiunta per aver ritenuto “scarne e imprecise”
le sue indicazioni sul danno da essa asseritamente patito, nonostante la totale
libertà del lavoratore, unico responsabile del negozio, e l’impedimento fisico
della gerente (appello, pag. 5 seg.). Al riguardo la datrice di lavoro reputa
che “la probanza del doc. 11 è adeguata e sufficiente per fondare le richieste
di risarcitorie della convenuta, spese per la carne ordinata in eccesso e
rimasta invenduta per colpa del macellaio” (memoriale, pag. 6 in fondo). Essa ritiene che ciò sia il caso “poiché il danno è costituito da tutti gli svantaggi
finanziari che derivano dalla causale di un’adeguata giustificazione risolvere
immediatamente” (loc. cit.). A parte le imprecisioni linguistiche presenti nel
gravame, che ne comportano una difficile lettura, l’appellante confonde la
composizione del danno con la sua dimostrazione. Per quanto concerne il doc.
11, la prima giudice ha spiegato che la tabella contabile ivi contenuta è stata
allestita unilateralmente dalla convenuta (sentenza impugnata, pag. 7 in fondo). Effettivamente, il primo foglio del documento in questione è una lista allestita dalla
datrice di lavoro, intitolata “danni AO 1”, di voci con affiancati degli importi. Non si distingue, quindi, in alcun modo da una mera allegazione di parte.
Quanto agli allegati alla medesima, essi si esauriscono in note scritte a mano
e riportanti delle cifre (che dovrebbero concernere la carne consumata
personalmente dal lavoratore, unica posta riconosciuta alla convenuta dalla
prima giudice perché non contestata), in una tabella inerente agli stipendi da
gennaio ad aprile 2010, alla seconda pagina di una decisione della Cassa
disoccupazione inerente ad assegni per il periodo d’introduzione, a un
conteggio stipendio 16-20 giugno 2010 allestito dalla convenuta e a tre
scontrini di cassa della macelleria in questione. Essi non hanno quindi alcuna
rilevanza probatoria. La convenuta sottolinea che vi è stata una mancata
vendita di carne a causa della chiusura del negozio per abbandono
ingiustificato del posto di impiego da parte del lavoratore. Essa reputa,
pertanto, che tale chiusura non può essere attribuita a un semplice rischio
d’impresa. Per tacere del fatto che, sempre a detta della datrice di lavoro, la
carne in eccesso sarebbe da imputare alla cattiva gestione da parte
dell’istante. Essa critica la Pretora aggiunta per non aver compreso che un
macellaio “non è il semplice venditore di pacchetti di carne” ma la sua
funzione “comporta di per sé stessa una serie di incombenze che comprendono sia
le decisioni di rifornire adeguatamente il negozio, sia permettere la normale
attività vendita della merce, compresa l’ordinaria profilassi e pulizia dei
locali” (appello, pag. 7 in alto). L’appellante dimentica, tuttavia, che il
doc. 11 da essa menzionato non dimostra in alcun modo le poste di danno fatte
valere. A nulla giova il rinvio della convenuta all’art. 42 cpv. 2 CO. L'interessata omette, invero, di considerare che spetta a chi si
avvale di tale norma rendere verosimili i presupposti per la sua applicazione (Schnyder, in: Honsell/Vogt/Wiegand,
Basler Kommentar, OR I, 4a ed., Basilea 2007, n.
11 ad art. 42). E, nel presente caso, la convenuta non ha mai né preteso di non
poter provare il preciso importo a cui ammontava il danno – tant'è che lo ha
già quantificato nella risposta in almeno fr. 4'804.70 – spiegando che lo
stesso sarebbe stato comprovato “con esattezza in corso di istruttoria” (pag.
4, ad punto 6) – né accennato a eventuali contromisure da essa adottate. A
differenza di quanto sembra sottintendere l'appellante, poi, l'art. 42 cpv. 2
CO alleggerisce sì l'onere della prova a carico del danneggiato ma non lo
libera affatto dall'obbligo che egli ha di allegare e dimostrare le circostanze
utili e atte a determinare sia l'esistenza di quel danno che la sua stima (Werro, in: Thévenoz/Werro, Commentaire
Romand, Code des obligations I, Basilea 2003, n. 29 ad art. 42). Sennonché sui
presupposti appena descritti con riferimento al caso specifico la convenuta non
spende una parola. Da qui, l'inammissibilità della censura (art. 311 cpv. 1
CPC).
12. L’appellante
critica, inoltre, il calcolo dei giorni di vacanza non goduti effettuato dalla
Pretora aggiunta (memoriale, pag. 7 seg.). Essa reputa che ai 9 giorni e mezzo
di vacanza restanti stabiliti dalla prima giudice non possa essere applicata la
percentuale dell’8.33% sullo stipendio lordo annuale (cfr. sentenza impugnata,
pag. 6 in mezzo). A dire della convenuta, invero, tali giorni non sono di
vacanza, bensì giorni festivi di riposo non parificati alla domenica. La
Pretora aggiunta ha stabilito che il contratto di lavoro prevedeva 20 giorni di
vacanza all’anno e che siccome il lavoratore aveva lavorato unicamente 8 mesi,
egli aveva maturato 13 giorni e mezzo di vacanza. Dai medesimi ella ha detratto
Fatti
i 4 giorni di vacanza goduti dall’istante nel maggio 2010, per un totale di 9
giorni e mezzo di vacanze non godute. La prima giudice ha, al riguardo,
precisato che la datrice di lavoro aveva a torto dedotto anche 5 giorni
designati dal Canton Ticino quali giorni festivi ufficiali (sentenza impugnata,
pag. 5 in basso e 5 in alto). L’appellante si limita, quindi, a contrapporre il
suo punto di vista, rispettivamente ad affermare in maniera del tutto
immotivata che trattasi di giorni festivi, senza confrontarsi con la
motivazione pretorile, sicché al riguardo l’appello è ancora una volta inammissibile
(art. 311 cpv. 1 CPC).
13. La
datrice di lavoro chiede anche la modifica del dispositivo sugli oneri processuali
di prima sede. A suo dire la modifica del dispositivo n. 1.2 (sopra, consid. 7)
comporta già a sé stante la riduzione delle ripetibili a suo carico di fr.
200.- (appello, pag. 2 in mezzo). La censura non può essere seguita per il
motivo che le stesse sono state ripartite in funzione delle pretese
riconosciute al lavoratore, senza che l’aspetto del periodo di versamento dei
contributi rivestisse alcun ruolo (cfr. sentenza impugnata, pag. 8).
14. In
sintesi, nella misura in cui è ricevibile l’appello è parzialmente accolto, nel
senso che il dispositivo n. 1.2 è riformato ai sensi di quanto illustrato sopra
(consid. 7). Trattandosi di una procedura decisionale derivante da un rapporto
di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano
spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Reputato che
l’appello è accolto unicamente per la questione del periodo di versamento degli
oneri sociali e che la controparte non si è opposta a tale rettifica (risposta,
pag. 3) non si giustifica l’assegnazione di ripetibili all’appellante. Dato che a determinate condizioni la rappresentanza professionale in
giudizio è accessibile ad altre figure rispetto agli avvocati iscritti
nell’apposito registro (art. 68 cpv. 2 lett. b-d CPC), anch’esse rientranti
nella logica delle ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC), il lavoratore,
rappresentato da un rappresentante professionalmente qualificato ai sensi
dell’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC, ha diritto a congrue spese ripetibili (art.
95 cpv. 3 lett. b), commisurate a quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento
per la fissazione delle ripetibili (Cocchi/Trezzini/
Bernasconi, op. cit., pag. 393).
Per i quali motivi,
richiamato il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 5 marzo 2012 di AP 1 è
parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza inc. DI.2010.1400 del 3
febbraio 2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è così
riformata:
1.
(Invariato).
1.1
(Invariato).
1.2
A AP 1 è fatto ordine
di regolarizzare gli oneri sociali e le imposte alla fonte di pertinenza di AO
1 versando i contributi dovuti sino al 14 giugno 2010 agli enti preposti.
2.
(Invariato).
3.
(Invariato).
Considerandi
II. Non
si prelevano spese processuali. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 200.- per ripetibili
di appello.
III. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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