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Decisione

12.2012.51

Lavoro, abbandono del posto di lavoro, danno per inadempimento

31 ottobre 2012Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i 4 giorni di vacanza goduti dall’istante nel maggio 2010, per un totale di 9

giorni e mezzo di vacanze non godute. La prima giudice ha, al riguardo,

precisato che la datrice di lavoro aveva a torto dedotto anche 5 giorni

designati dal Canton Ticino quali giorni festivi ufficiali (sentenza impugnata,

pag. 5 in basso e 5 in alto). L’appellante si limita, quindi, a contrapporre il

suo punto di vista, rispettivamente ad affermare in maniera del tutto

immotivata che trattasi di giorni festivi, senza confrontarsi con la

motivazione pretorile, sicché al riguardo l’appello è ancora una volta inammissibile

(art. 311 cpv. 1 CPC).

13. La

datrice di lavoro chiede anche la modifica del dispositivo sugli oneri processuali

di prima sede. A suo dire la modifica del dispositivo n. 1.2 (sopra, consid. 7)

comporta già a sé stante la riduzione delle ripetibili a suo carico di fr.

200.- (appello, pag. 2 in mezzo). La censura non può essere seguita per il

motivo che le stesse sono state ripartite in funzione delle pretese

riconosciute al lavoratore, senza che l’aspetto del periodo di versamento dei

contributi rivestisse alcun ruolo (cfr. sentenza impugnata, pag. 8).

14. In

sintesi, nella misura in cui è ricevibile l’appello è parzialmente accolto, nel

senso che il dispositivo n. 1.2 è riformato ai sensi di quanto illustrato sopra

(consid. 7). Trattandosi di una procedura decisionale derivante da un rapporto

di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano

spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Reputato che

l’appello è accolto unicamente per la questione del periodo di versamento degli

oneri sociali e che la controparte non si è opposta a tale rettifica (risposta,

pag. 3) non si giustifica l’assegnazione di ripetibili all’appellante. Dato che a determinate condizioni la rappresentanza professionale in

giudizio è accessibile ad altre figure rispetto agli avvocati iscritti

nell’apposito registro (art. 68 cpv. 2 lett. b-d CPC), anch’esse rientranti

nella logica delle ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC), il lavoratore,

rappresentato da un rappresentante professionalmente qualificato ai sensi

dell’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC, ha diritto a congrue spese ripetibili (art.

95 cpv. 3 lett. b), commisurate a quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento

per la fissazione delle ripetibili (Cocchi/Trezzini/

Bernasconi, op. cit., pag. 393).

Per i quali motivi,

richiamato il Regolamento sulle ripetibili,

decide: I. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 5 marzo 2012 di AP 1 è

parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza inc. DI.2010.1400 del 3

febbraio 2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è così

riformata:

1.

(Invariato).

1.1

(Invariato).

1.2

A AP 1 è fatto ordine

di regolarizzare gli oneri sociali e le imposte alla fonte di pertinenza di AO

1 versando i contributi dovuti sino al 14 giugno 2010 agli enti preposti.

2.

(Invariato).

3.

(Invariato).

Considerandi

II. Non

si prelevano spese processuali. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 200.- per ripetibili

di appello.

III. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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