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12.2012.55

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 giugno 2012Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

di non avere considerato le eccezioni e le domande (fra cui il difetto di giurisdizione)

da lei sollevate (reclamo, pag. 12 n. II/2.2)- che nel complesso già aveva

proposto nel contesto dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Lei medesima precisa

di avere invocato con atto di citazione 24 maggio 2011 (che produce

contestualmente al reclamo quale doc. E) “tutte le argomentazioni e le prove

a sua difesa”, di avere eccepito “l'incompetenza giurisdizionale del

tribunale adito per giudicare la tematica in questione” e, nel merito, di

essere approdata “alla conclusione che CO 1 fosse l'unica responsabile per

l'ammenda il cui rimborso essa reclamava”. L'interessata rileva inoltre che

“mediante una succinta motivazione -manoscritta e a malapena leggibile- il

Tribunale __________ liquidava lapidariamente le opposizioni sollevate da RE 1

e confermava il decreto provvisionale emesso a febbraio” (reclamo, pag. 3

n. 4), e che la procedura di merito tendente appunto “alla costatazione

dell'irricevibilità della domanda e l'inesistenza del debito” (come esposto

nella memoria di cui al doc. G al reclamo) proseguiva (reclamo, pag. 3 n. 5). Di

modo che la reclamante non può seriamente pretendere di giustificare ora una domanda

di sospensione di exequatur riproponendo le stesse motivazioni evocate in quella

sede. Sotto questo profilo, la richiesta non può quindi che essere respinta.

6. Giusta

l'art. 45 paragrafo 1 CLug, il giudice davanti al quale è stato proposto ricorso

ai sensi dell'art. 43 CLug rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività

solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug, fermo restando che

in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel

merito (art. 45 paragrafo 2 CLug).

6.1. In

concreto, l'unico impedimento al giudizio di riconoscimento e di exequatur

evocato dalla reclamante è quello definito dall'art. 34 paragrafo 1 CLug,

disposizione secondo cui le decisioni emanate in uno Stato contraente non sono

riconosciute se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine

pubblico dello Stato richiesto (reclamo, pag. 6 n. II). Nel risultato e nel contenuto

il decreto ingiuntivo dell'8 febbraio 2011 che “ignora alcuni elementi

oggettivi derivanti dalla semplice lettura dei documenti agli atti e dalle

opposizioni sollevate da RE 1, è in contrasto con l'ordine pubblico svizzero”

(reclamo, pag. 6 n. II).

6.2. Ora,

in generale, lo scopo delle norme sul riconoscimento e sull'esecuzione è

di agevolare la circolazione delle sentenze in materia civile e commerciale.

Aderendo ad un trattato internazionale che prevede il riconoscimento e l'esecuzione

in Svizzera di decisioni pronunciate all'estero, il legislatore ha dunque

accettato (necessariamente) l'eventualità che certe decisioni straniere possano

essere diverse da quelle che sarebbero state adottate da un giudice svizzero.

Non ci si può pertanto richiamare all'ordine pubblico svizzero ogni qualvolta

la legge straniera diverga -quand'anche in misura importante, nel merito o per

la procedura seguita- dal diritto svizzero. In altre parole, nell'ambito del

riconoscimento e dell'esecuzione di sentenze di tribunali esteri la riserva di

ordine pubblico ha una portata più limitata che nell'applicazione diretta del

diritto straniero: di carattere eccezionale, essa va quindi interpretata

restrittivamente (DTF 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b, 534 consid. 2c;

TF 5 ottobre 2010 4A_145/2010 consid. 5.1; II CCA 8 luglio 2011 inc. n.

12.2009.216 consid. 7.2.1, 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113 consid. 6). Ciò

detto, l'ordine pubblico si manifesta in due forme: quello materiale e quello

procedurale (o formale).

7. Per

ammettere l'incompatibilità di una decisione con l'ordine pubblico materiale

svizzero occorre che quest'ultima -e ciò sia nella motivazione che nell'esito-

misconosca quei valori essenziali e largamente riconosciuti che, secondo la

concezione predominante in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di

ogni ordinamento giuridico (TF 13 novembre 2006 4P.154/2006 consid. 3.1),

rispettivamente urti in maniera scioccante i principi giuridici fondamentali

dell'ordinamento giuridico così come concepito in Svizzera (Schuler, in: Oetiker/Weibel, Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen,

Basilea 2011, n. 14 ad art. 34 CLug; DTF 125 III 443 consid. 3d, 126 III

534 consid. 2c; TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 3.1,

pubbl. in: RtiD II-2006 n. 34c, 27 febbraio 2007 4P.304/2006 consid. 5.1, 31

agosto 2007 4A_80/2007 consid. 5.1), rispettivamente ancora li violi al punto

da non risultare più compatibile con l'ordinamento giuridico e il sistema di

valori determinanti svizzeri (TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 7.2.1,

pubbl. in: RtiD II-2006 n. 34c, 10 marzo 2010 4A_4/2010 consid. 3.1). Tra i

principi fondamen-tali tutelati vi sono in particolare quelli della lealtà

contrattuale (pacta sunt servanda) e della buona fede, il divieto

dell'abuso di diritto e di discriminazione, il divieto dell'espropriazione

senza indennità, la protezione di una persona incapace di discerni-mento, la culpa

in contrahendo, la condanna al pagamento di bustarelle o di punitives

damages esorbitanti (Walther,

in: Dasser/Oberhammer, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen

(LugÜ), n. 26 ad art. 27 CL; Schuler, op. cit., n. 15 seg. ad art. 34 CLug; cfr. pure DTF 132 III 389 consid. 2.2.1; II CCA 8 luglio 2011 inc. n.

12.2009.216 consid. 7.2.2, 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011. 113 consid. 7.1).

7.1. Ma,

in concreto, la reclamante non pretende che il giudice italiano abbia violato

uno dei principi fondamentali appena citati. Non lo fa, anzitutto, nella misura

in cui gli rimprovera l'errata qualifica della pretesa di cui al decreto ingiuntivo

da riconoscere -ovvero la richiesta di rimborso della sanzione pronunciata a

carico della convenuta e pagata dall'istante- sostenendo che, in applicazione dell'art.

1298 CCit, essa non costituirebbe una pretesa contrattuale bensì legale (e meglio

fiscale) (reclamo, pag. 6 n. II/1.1). Così proposta in effetti la censura misconosce

il tenore dell'art. 45 cpv. 2 CLug che -come indicato (sopra, consid. 6)- vieta

al giudice dell'exequatur un riesame di merito della decisione straniera. Per

il resto, basti rilevare che non è dato a vedere -quantomeno il contrario non

emerge dal reclamo- come sia possibile dedurre sulla base dell'art. 1298 CCit che

si tratti di un'“obbligazione legale” e non già contrattuale (cfr.

peraltro Pescatore/Ruperto, Codice

civile annotato, Tomo I, Milano 1993, n. 3 ad art. 1298; Cian/ Trabucchi, Commentario breve al

Codice civile, 6a ed., Padova 2002, n. 8 ad art. 1298). Di

modo che, nulla indurrebbe a ritenere che il rapporto di solidarietà fra un debitore

dell'imposta IVA e il suo “rappresentante fiscale” (reclamo, pag. 7 n.

II/1.1), proprio perché attinente a una loro regolamentazione interna, non dovesse

considerarsi tale. Il reclamo sarebbe quindi e comunque infondato.

7.2. Alla

stessa stregua, e per il medesimo motivo, la reclamante non può nemmeno essere

seguita laddove rimprovera al giudice italiano un accertamento inesatto dei

fatti ritenuti a fondamento del decreto ingiuntivo 8 febbraio 2011 (reclamo,

pag. 10 segg. n. II/2.1). Al riguardo l'interessata si limita in effetti a proporre

al giudice svizzero dell'exequatur, e quindi a pretendere da lui, una diversa

lettura delle conclusioni di fatto -in relazione al ruolo assunto in Italia da

un rappresentante fiscale quale era l'istante per conto della convenuta- e di

diritto -in particolare con riferimento all'obbligo e al grado di diligenza ex art.

1176 CCit e 1710 CCit che in quel contesto incombeva all'istante- sottoposte al

giudice italiano e che lo avevano comunque indotto a conferirgli provvisoria

esecutività (reclamo, pag. 11 n. II/2.1 e relativi doc. E e F allegati). Ora, richiamato

il divieto di un riesame del merito della decisione straniera (sopra, consid. 6)

e in assenza di puntuali circoscritti riferimenti a una precisa lesione dei principi

fondamentali citati in precedenza (sopra, consid. 7), giova ricordare che il

semplice fatto che un giudice svizzero possa giungere a un diverso esito, in sé

non configura ancora gli estremi per ammettere l'esistenza di una situazione

urtante il sentimento di giustizia e costituire quindi una violazione

dell'ordine pubblico svizzero. Di modo che, anche da questo punto di vista, il

reclamo è destituito di ogni fondamento.

8. D'altro

canto, l'ordine pubblico procedurale (o formale) garantisce invece alle

parti il diritto ad un giudizio indipendente sulle domande e sui fatti

sottoposti al tribunale, in conformità con la procedura applicabile (TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 5.2, pubbl. in: RtiD II-2006

n. 34c). Esso è violato quando principi di procedura fondamentali generalmente

riconosciuti sono disattesi in modo inconciliabile con il sentimento di

giustizia e con i valori di uno stato di diritto (Schuler, op. cit., n. 18, 20 e 21 ad art. 34 CLug; DTF 132

III 389 consid. 2.2.1, 128 III 191 consid. 4a). L'ordine pubblico svizzero

esige in particolare il rispetto delle regole fondamentali di procedura dedotte

dalla Costituzione Federale (art. 29 e 30 Cost.) e dall'art. 6 CEDU, quali il

diritto ad un processo equo e il diritto di essere sentito (Domej/Oberhammer, in:

Schnyder, Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht,

Zurigo/San Gallo 2011, n. 22 seg. ad art. 34; cfr. DTF 126 III 327

consid. 2b; TF 9 novembre 2004 4P.82/2004 consid. 3.3.2, pubbl. in: RtiD

II-2005 n. 31). Ai fini del giudizio sulla violazione dell'ordine pubblico

procedurale occorre dunque stabilire se tali garanzie procedurali esistano nel

sistema giuridico straniero e se esse siano state debitamente offerte. Il fatto

che le parti si siano effettivamente prevalse di tali diritti è per contro

irrilevante. La questione va esaminata sulla scorta dell'ordinamento

processuale dello Stato in cui è stato emanato il giudizio, non in base alla

concezione vigente nello Stato richiesto (Schuler,

op. cit., n. 23 ad art. 34 CLug; TF 9 novembre 2004 4P.82/2004 consid.

3.3.2, 5 ottobre 2010 4A_145/2010 consid. 5.1; II CCA 8 luglio 2011 inc. n.

12.2009.216 consid. 7.2.3, 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113 consid. 8.1).

8.1. La reclamante

lamenta anzitutto una violazione del diritto di una parte di essere citata in

giudizio davanti al foro del proprio domicilio, principio che nell'ordinamento

svizzero è garantito dall'art. 30 Cost. (reclamo, pag. 9 n. II/1.5). A suo

dire, il giudice italiano non poteva fondare la sua competenza territoriale sulla

Convenzione di Lugano visto che l'obbligazione esistente fra le parti era di

tipo legale e meglio fiscale (reclamo, pag. 7 n. II/1.2), motivo per cui lei

avrebbe dovuto essere citata davanti al foro generale della sua propria sede

(reclamo, pag. 7 n. II/1.3). Il difetto di giurisdizione avrebbe poi dovuto

essere rilevato d'ufficio dal giudice italiano (reclamo, pag. 8 n. II/1.4). Quest'ultimo

per il resto aveva omesso di pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni che

la reclamante aveva avuto modo di sottoporgli nell'ambito dell'opposizione a

decreto ingiuntivo (reclamo, pag. 12 n. II/2.2).

8.2. Ora

-come visto (sopra, consid. 8.1)- la reclamante considera inapplicabile alla

fattispecie in esame la Convenzione di Lugano in quanto la pretesa di cui al decreto

ingiuntivo era attinente la materia fiscale: a torto il giudice italiano aveva quindi

fondato la sua competenza territoriale su quella normativa (reclamo, pag. 7 n.

II/1.2). Tuttavia, già si è detto (sopra consid. 7.1 e 7.2) che nulla fra gli

argomenti invocati dalla reclamante porta a ritenere che il legame fra lei -debitrice

dell'imposta IVA- e la società istante -quale sua “rappresentante fiscale”-

non fosse di tipo contrattuale. Questo, quand'anche in origine e a titolo

pregiudiziale (“vorfrageweise”) fosse in effetti da ricondurre a una

questione puramente fiscale quale l'assoggettamento all'imposizione IVA (Acocella, in: Schnyder,

Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Zurigo/San Gallo

2011, nota 16 ad art. 1). Di modo che, da questo punto di vista, non vi è

legittimo motivo per ritenere che il giudice italiano abbia, a torto, fondato

la sua competenza sulla predetta Convenzione.

8.3. Ma,

non solo. L'art. 35 paragrafo 3 CLug -cui rinvia l'art. 45 paragrafo 1 CLug- stabilisce

che, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, non

si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato

d'origine, e precisa altresì che le norme sulla competenza non riguardano

l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 34 paragrafo 1 CLug. In concreto, la

reclamante non pretende che sia stata lesa una delle norme sulla competenza

menzionate al paragrafo 1 dell'art. 35 CLug. In effetti nel decreto ingiuntivo

8 febbraio 2011 si rinvia all'art. 5 paragrafo 1 lett. a e b CLug (doc. B, pag.

3 in basso). E, d'altra parte, lei medesima riconduce questa sua censura a una

violazione dell'ordine pubblico svizzero (sopra, consid. 6.1). Di modo che, sotto

questo profilo anche a fronte di una chiara ed evidente incompetenza del giudice

italiano (Domej/Oberhammer, op.

cit., n. 24 ad art. 34 CLug e n. 21 ad art. 35 CLug; Walther, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 4a ed., Berna 2007, §10 IV 1 pag. 440; Schuler,

op. cit., n. 8 ad art. 34 CLug e n. 5 e 6 ad art. 35 CLug) -censurabile

con rimedio di diritto nello Stato di origine (Schuler,

op. cit., n. 8 ad art. 35 CLug)- il decreto ingiuntivo sarebbe comunque

da riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera. Pertanto, nella misura in

cui si duole del difetto di competenza del Tribunale __________ la critica

della reclamante (reclamo, pag. 7 segg. n. II/1.2 e 1.3) è da disattendere. Di

conseguenza, anche il rimprovero mosso al giudice italiano per non avere egli rilevato

d'ufficio la sua incompetenza (reclamo, pag. 7 segg. n. II/1.4) è altresì da

respingere.

8.4. L'insorgente

intravede poi la violazione dell'ordine pubblico procedurale svizzero per il

fatto che il giudice italiano, contrariamente a quanto disposto dall'art. 112

CPCit, non si era pronunciato su tutte le domande e le eccezioni da lei

sollevate, principio questo che ha corrispondenza anche nel diritto svizzero (reclamo,

pag. 12 n. II/2.2). L'argomentazione non può tuttavia essere seguita. Il

giudice istruttore italiano è in effetti autorizzato a concedere provvisoria

esecuzione ad un decreto ingiuntivo ogni qual volta l'opposizione non è fondata

su prova scritta o di pronta soluzione (art. 648 comma 1 CPCit), come appunto

in concreto (doc. F allegato al reclamo, pag. 4). Ciò detto, e come peraltro rileva

la stessa reclamante (reclamo, pag. 3 n. I/5), l'emissione del decreto

provvisionale non interrompe la procedura di merito cui ha dato avvio l'inoltro

della relativa opposizione e che, in concreto, è ancora in corso (cfr. sopra,

consid. 5.1 e 5.3). E, appunto in questo contesto le relative domande ed

eccezioni avranno modo di essere evase. In merito, non è pertanto dato a vedere

in che modo l'ordinanza di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, possa

costituire una violazione ai principi fondamentali garantiti dall'ordinamento

svizzero. Per il resto poi, si ricorda che la decisione straniera non può

formare oggetto di un riesame di merito (sopra, consid. 6). Se ne deduce, ancora

una volta, che il reclamo è infondato.

9. Respinta

con ciò l'opposizione all'exequatur in quanto proposta dalla reclamante fondandosi

sulla sola violazione dell'ordine pubblico svizzero, resta da esaminare se

l'esecuzione della decisione in questione debba essere subordinata alla

costituzione di una garanzia da parte della società istante e creditrice (art.

46 paragrafo 3 CLug).

9.1. Le

condizioni per poter subordinare l'esecuzione della

decisione straniera alla costituzione di una garanzia a carico della parte

creditrice sono meno restrittive di quelle per la sospensione della

procedura di exequatur (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 116 ad art. 46 CLug; Kropholler, op. cit., n. 7 ad art.

46 EuGVO), ritenuto che in tal caso il tribunale adito deve apprezzare tutte le

circostanze del caso (Hofmann/Kunz, op. cit., ibidem; Geimer/Schütze,

Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2a ed., n. 10 ad art. 46 CLug), in particolare le probabilità

di accoglimento di un rimedio di diritto all'estero (senza la limitazione dei

motivi che giustificherebbero una sospensione dell'exequatur; cfr. sopra, consid.

5 segg.; Hofmann/Kunz, op. cit., ibidem; Kropholler,

op. cit., ibidem), la capacità finanziaria del

creditore e tutti gli eventuali altri impedimenti che potrebbero opporsi ad

un'eventuale restituzione della somma nel frattempo posta in esecuzione (Hofmann/Kunz,

op. cit., n. 118 seg. ad art. 46 CLug; Rauscher,

Europäisches Zivilprozessrecht Kommentar, Monaco 2004, n. 17 ad art. 46 EuGVO; Geimer/ Schütze, op. cit., ibidem).

9.2. La reclamante, in

proposito, considera “incontestabile che in caso di

successivo annullamento o modifica del giudizio appellato all'estero,

l'opponente potrebbe correre il rischio di non più riottenere le somme

riconosciute nella procedura di exequatur e poste nel frattempo in esecuzione” (reclamo, pag. 13 n. III). Accenna in particolare al rischio di non

più recuperare la somma di cui al decreto ingiuntivo riconosciuto in Svizzera e

nel frattempo posta in esecuzione (reclamo, pag. 13 n. III) oltre al fatto che

le probabilità di esito positivo in Italia (ossia di non dovere rimborsare

alcunché all'istante) non erano affatto da ritenersi remote (reclamo, pag. 14

n. III). Si è detto che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà avvio a una

procedura di cognizione di merito finalizzata ad accertare la pretesa al centro

della controversia, mentre la relativa dichiarazione di provvisoria esecutività

ex art. 648 CPCit ha piena efficacia fino a pronuncia definitiva

sull'opposizione e non è impugnabile (sopra, consid. 5.1 con rinvii) né

revocabile o modificabile (Picardi, op.

cit., n. 4 ad art. 648 CPCit). D'altra parte, si è altresì rilevato che un

decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo è comunque

condizionato all'esito della decisione che sarà emessa al termine della

procedura ordinaria della relativa opposizione introdotta ex art. 645 CPCit e

che, come tale, la situazione è in sostanza analoga a quella cui condurrebbe

l'inoltro di un “rimedio di diritto ordinario” come inteso all'art. 46

paragrafo 1 CLug (sopra, consid. 5.2). In questo contesto occorre in particolare

considerare che il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo in via

provvisoria poiché l’opposizione non era fondata su una prova scritta o di

pronta soluzione (sopra, consid. 8.4), il che non consente di escludere a

priori che nell'ambito di un procedimento di cognizione di merito e a fronte di

una valutazione di tutte le prove offerte, il giudizio finale possa anche

essere, per finire, a favore della reclamante.

Tutto ciò

considerato, dovendosi in concreto escludere per le ragioni già esposte

l'eventualità di una sospensione (sopra, consid. 5.3), e comunque sia ritenere

che la prestazione di una garanzia è preferibile in quanto meno invasiva per il

creditore (Hofmann/Kunz, op. cit.,

n. 115 e 117 ad art. 46 CLug), appare nel complesso giustificato subordinare

l'esecuzione del decreto ingiuntivo 8 febbraio 2011 -dichiarato

provvisoriamente esecutivo dal giudice italiano- riconosciuto in Svizzera (sopra,

consid. 7 e 8) alla costituzione di una garanzia ex art. 46 paragrafo 3 CLug (cfr.

in particolare ZG GVP 2007 213 segg. consid. 5e/bb, citata in: Hofmann/Kunz, op. cit., n. 30 ad art. 46;

riguardo a sentenze riconosciute e dichiarate esecutive in Svizzera contro cui

nello stato d'origine era pendente un rimedio di diritto ordinario: II CCA 8

luglio 2011 inc. n. 12.2009.216 consid. 7.3; 2 dicembre 2011 inc. n.

12.2011.120 consid. 7 segg.). Tenuto conto che prima dell'avvio in Italia del

procedimento di ingiunzione l'istante aveva già tentato di recuperare dalla

convenuta il relativo importo di € 143'472.81 per un corrispondente capitale di fr. 181'866.70,

promuovendo nei suoi confronti un’esecuzione sfociata nel relativo precetto

esecutivo (doc. C al reclamo) fatto spiccare dalla società madre __________ SA

con sede a __________ in Svizzera (risposta al reclamo, pag. 3 ad 1), la

garanzia può essere stabilita in fr. 182'000.– come richiesto dalla reclamante

(Hofmann/Kunz, op. cit., n. 100 e

125 seg. ad art. 46 CLug; Plutschow, op.

cit., n. 11 ad art. 46 CLug; Rauscher, op.

cit., n. 18 ad art. 46 EuGVO). Per i medesimi motivi non può d'altro canto trovare

accoglimento la richiesta della controparte di limitare l'importo preteso a

titolo di garanzia a fr. 10'000.– (risposta al reclamo, pag. 7 n. III).

9.3. La mancata prestazione

della garanzia, che di per sé non è assortita ad alcun termine, avrà come unica

conseguenza l'impossibilità per l'istante creditrice di procedere a passi di

natura esecutiva, senza che ciò però implichi né l'annullamento della

dichiarazione di exequatur né la definitiva sospensione della procedura

esecutiva (Hofmann/Kunz, op. cit.,

n. 128 seg. ad art. 46 CLug; Plutschow,

op. cit., n. 13 ad art. 46 CLug). Con la

crescita in giudicato all'estero del decreto ingiuntivo (beninteso quindi in

caso di decisione definitiva che lo conferma), il provvedimento di costituzione

della garanzia potrà essere annullato (Hofmann/Kunz,

op. cit., 128 e 131 ad art. 46 CLug; Plutschow, op. cit., n. 13 ad art. 46 CLug;

Considerandi

II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216 consid. 7.3).

10.

Ne

discende il parziale accoglimento del reclamo, ritenuto che la prosecuzione

dell'esecuzione del decreto ingiuntivo 8 febbraio 2011 oggetto di exequatur, va

così subordinato alla costituzione di una garanzia di fr. 182'000.– da parte

dell'istante.

Le spese di

giudizio, costituite dagli oneri processuali (calcolati tenuto conto di quanto

stabilito dall'art. 52 CLug) e dalle ripetibili (che non rientrano nel campo di

applicazione dell'art. 52 CLug: Plutschow,

op. cit., n. 2 ad art. 52 CLug), seguono la reciproca soccombenza (art.

106.

cpv. 2 CPC), che può essere quantificata in 3/4 per la reclamante e in 1/4 per

l'istante.

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 106 CPC e la LTG

decide: 1. Il reclamo 7 marzo 2012 di RE 1, __________, è parzialmente

accolto.

§. La

prosecuzione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo 8 febbraio 2011 del

Tribunale civile e penale __________, dichiarato provvisoriamente esecutivo con

ordinanza 30 novembre 2011, è subordinata alla costituzione di una garanzia di

fr. 182'000.–, da prestarsi da parte di CO 1, __________, versando tale importo

in contanti a favore del conto postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello,

Introiti Agiti, 6900 Lugano, oppure consegnando corrispondente garanzia

bancaria emessa da primaria banca svizzera alla Cancelleria civile del

Tribunale d'appello a Lugano.

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in fr. 1'000.– e già anticipati dalla

reclamante, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono

posti a carico di CO 1, __________, a cui la reclamante rifonderà altresì fr.

750.

– a titolo di indennità parziali.

3.

Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 30'000; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine

al procedimento (art. 90 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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