12.2012.56
Tutela dei casi manifesti, non per azione di accertamento di inesistenza del debito in presenza di opposizione al PE
4 maggio 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
12.2012.56
Data decisione, Autorità:
04.05.2012, IICCA
Titolo:
Tutela dei casi manifesti, non per azione di accertamento di inesistenza del debito in presenza di opposizione al PE
DISCONOSCIMENTO DI DEBITO
INESISTENZA DEL DEBITO
85a LEF
Incarto n.
12.2012.56
Lugano
4 maggio 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.1112 (procedura
sommaria, tutela dei casi manifesti) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2 promossa con istanza 1° marzo 2012 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
chiedente
l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 90'000.- oltre interessi di
cui al PE n. __________ inviato da AO 1 e l’annullamento dell’esecuzione
medesima, con la procedura sommaria della tutela dei casi manifesti;
domanda
che il Pretore ha respinto siccome irricevibile con decisione 22 marzo 2012;
appellante
l’istante, che con atto di appello 6 aprile 2012 chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere l’istanza, accertare l’inesistenza del debito
e annullare l’esecuzione in corso, con protesta di tasse e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
istanza 1° marzo 2012 AP 1 ha convenuto davanti alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, la società AO 1 con un atto denominato “azione di
accertamento di inesistenza del debito (art. 85a LEF e 257 CPC)” per ottenere mediante
la procedura sommaria della tutela dei casi manifesti l’accertamento
dell’inesistenza del debito a suo carico posto in esecuzione con il PE n. __________
e il conseguente annullamento dell’esecuzione medesima;
che il
Pretore, dopo aver accertato che l’istante aveva interposto opposizione al PE e
che la procedura esecutiva era ferma a tale stadio, ha dichiarato irricevibile
l’istanza e ha posto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.-
a carico dell’istante, senza interpellare la parte convenuta;
che con
atto di appello 6 aprile 2012 l’istante chiede che il giudizio pretorile sia
riformato nel senso di accogliere l’istanza, accertare l’inesistenza del debito
di cui al PE n. __________ e annullare la procedura di esecuzione in corso, con
protesta di spese e ripetibili;
che
l’atto di appello non è stato notificato alla controparte;
che
l’appellante, dopo aver riprodotto nell’appello il testo della propria istanza,
rimprovera al Pretore l’errata applicazione del diritto per aver applicato la
giurisprudenza pubblicata in DTF 125 III 149 e 128 III 334 e sostiene che la
procedura di tutela dei casi manifesti è quella idonea a garantire gli
interessi della persona escussa ingiustificatamente;
che a
detta dell’istante il Pretore avrebbe dovuto entrare nel merito
dell’applicabilità dell’art. 85a LEF, la giurisprudenza federale sulla quale il
primo giudice si è fondato essendo “vecchia di oltre un decennio”, mentre il
nuovo istituto della tutela dei casi manifesti consente di dare protezione
immediata a chi come lui è stato escusso ingiustificatamente;
che la
procedura esecutiva avviata con il PE n. __________ è ferma allo stadio
dell’opposizione interposta dall’escusso (doc. D), ciò che quest’ultimo non
nega;
che per
costante giurisprudenza (DTF 125 III 149, 128 III 334, RtiD II-2005 82c pag.
785) l’escusso che ha interposto opposizione al PE non può avvalersi dell’azione
prevista dall’art. 85a LEF qualora il procedente non promuova la procedura di
rigetto dell’opposizione;
che la
fattispecie è chiara, come afferma l’appellante, ma proprio per questo è palese
che l’azione promossa il 1° marzo 2012 era improponibile;
che il
genere di procedura scelta dall’istante nulla muta, poiché l’irricevibilità
dell’azione promossa dall’istante con esplicito riferimento all’art. 85a LEF
rimane qualunque sia la procedura seguita, sia quella ordinaria (art. 219 seg.
CPC, visto il valore di fr. 90'000.-), sia quella sommaria di tutela dei casi
manifesti scelta nella fattispecie (art. 257 CPC);
che
pertanto dopo aver constatato che l’azione di accertamento di inesistenza di
debito ai sensi dell’art. 85a LEF promossa il 1° marzo 2012 dall’istante era
irricevibile per l’esistenza di una procedura esecutiva ferma all’opposizione, il
Pretore poteva solo emanare una decisione di non entrata nel merito, come
prescritto dall’art. 257 cpv. 3 CPC;
che di
conseguenza l’appello, manifestamente infondato, può essere deciso senza
notificazione alla controparte (art. 312 CPC);
che le
spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, mentre non si
attribuiscono ripetibili alla controparte, alla quale non è stato notificato
l’appello;
che il
valore litigioso ammonta a fr. 90'000.- (doc. D);
Per questi motivi
decide:
1. L’appello
6 aprile 2012 di AP 1 è respinto.
2. Le
spese processuali in complessivi fr. 500.- sono poste a carico dell’appellante.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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